ANNO 2020

ALCUNE DELLE NOTIZIE SONO OBSOLETE E/O SUPERATE DA NORMATIVE PIU' RECENTI, E PER QUESTO MOTIVO ALCUNI LINK POTREBBERO NON ESSERE PIU' ATTIVI


 INDICE

Rinnovo CQC, CQC scadute, nuove disposizioni e future novità

Iscritti AIRE

Circolazione in deroga (bonus: divieti 2020)

Esercitazioni su autocarri

Conversione Moldavia
Esperimento di guida

Dematerializzazione?

Rinnovo CQC, CQC scadute, nuove disposizioni e future novità

Ci siamo lasciati il 2019 alle spalle consapevoli che alcuni degli argomenti caldi di fine anno sarebbero tornati prepotentemente in primo piano appena smaltita la pausa festiva. Arrivati a metà febbraio alcune questioni si stanno appianando mentre altre sembrano non avere una conclusione. Il riferimento, ovvio, è all’IVA e alla sua applicazione alle patenti A. Restiamo quindi in attesa di sviluppi e vediamo le notizie su cui possiamo fare affidamento perché confermate.

Confermiamo che la circolare 35677 prevede dei limiti al rinnovo della carta di qualificazione diversi da quanto applicato finora. Per l'esattezza: 

 

"Il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che faccia trascorrere due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà, comunque, sostenere l’esame di ripristino. 

Inoltre il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che presenti istanza di rinnovo dopo cinque anni dovrà, oltre a sostenere un nuovo corso di formazione periodica, sostenere anche l’esame di ripristino.

 

Tralasciando il termine “dopo cinque anni” che si presta a diverse interpretazioni, occupiamoci del problema di chi ha frequentato un corso entro la scadenza della CQC o comunque entro due anni e richiede il rinnovo adesso. QUESTA importantissima nota spiega che il rinnovo può essere chiesto con le precedenti modalità, quindi con l’emissione di una CQC con scadenza a cinque anni dall’istanza, per i corsi terminati entro il 19 novembre 2019.

Tutto questo ci rassicura, dobbiamo però tenere conto delle nuove disposizioni per i corsi presenti e futuri.

Come se non bastasse, è comparso QUESTO testo. Si tratta di una norma che deve ancora essere pubblicata, ma possiamo già anticiparne qualche aspetto certi che il risultato finale non si discosterà molto da quanto vediamo, in quanto si tratta dell’applicazione di modifiche decise a livello europeo. In sostanza, tra le altre cose, è previsto che la CQC diventi indispensabile per quasi tutti i conducenti di veicoli per cui è richiesta la patente superiore. Che i rinnovi possano essere “spezzati” in più moduli da tenersi anche in località diverse. E che si possa effettuare il rinnovo in e-learning. Quale sarà il nostro ruolo in tutto questo non è ancora chiaro, attendiamo che la norma approdi sulla Gazzetta Ufficiale per essere giudicata. Quanto tempo manchi a questa piccola rivoluzione non lo possiamo ancora dire, ma la direttiva ha un riferimento preciso alle CQC emesse fino a maggio 2020. Se nel frattempo volete leggere il testo comunitario, ACCOMODATEVI.

 

Iscritti AIRE

Un FILE AVVISO del 30 gennaio (e una sua successiva modifica integrativa) espande la possibilità di inserire duplicati e rinnovi a titolari di patenti che siano residenti AIRE. Si estende anche la possibilità di sottoporli a provvedimenti, tra cui l’esame di revisione.

 

Circolazione in deroga (bonus: divieti 2020)

La circolare 2584 del 2 dicembre 2019 tratta la limitazione alla circolazione festiva fuori dai centri abitati dei veicoli aventi massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate e precisa che è consentito il "viaggio a vuoto" a condizione che nella richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga l'eventuale viaggio a vuoto deve essere anch'esso indicato nella richiesta di autorizzazione sia citata questa eventualità. Pertanto la richiesta dovrà altresì contenere un'adeguata motivazione della necessità che il veicolo debba circolare scarico nei giorni in cui sussiste il divieto, affinché venga valutata la coerenza della richiesta in relazione alla distanza ed al percorso del viaggio per il quale si richiede la deroga.

Per vedere quali sono i divieti per l'anno in corso, cliccate QUI.

 

Esercitazioni su autocarri

Se ci si trova a bordo di un veicolo adibito al trasporto di cose per effettuare delle esercitazioni di perfezionamento (quindi senza che il conducente sia in procinto di conseguire una patente superiore, eventualità assecondata dalla presenza di un foglio rosa) si può giustificare tale evento secondo le norme contenute in QUESTA circolare.

 

Conversione Moldavia

Dal 10 gennaio è in vigore una circolare di modifica dell’accordo di reciprocità per la conversione della patenti moldave. Contiene anche la previsione di conversione di un nuovo modello di patente estera.

 

Esperimento di guida

La DGT Sud ha iniziato a considerare alcuni soggetti titolari di patente scaduta da più di tre anni come meritevoli di essere messi alla prova. L’hanno chiamato “esperimento di guida” ed è, in sostanza, una revisione small-size. Trovate QUI i termini della procedura; tenete presente che questo meccanismo è in uso anche in altre parti d’Italia e che l’associazione di categoria ha chiesto che vengano uniformati al più presto i criteri a livello nazionale.

 

Dematerializzazione?
Abbiamo iniziato parlando di norme incerte e questa sta diventando una delle principali. Si parla di trasformare il certificato medico cartaceo in un documento dematerializzato da molto tempo: un primo 
DPR pubblicato a giugno, una Circolare di fine novembre e (ultimo per ora) il Decreto Dirigenziale di inizio dicembre. In questi riferimenti normativi si parlava della procedura informatica che dovremo adottare per la gestione delle pratiche di conseguimento, duplicato e conversione di patenti mentre non è ancora stata delineata la procedura per altre pratiche (per esempio il CAP B). In definitiva, nonostante si attendesse l’entrata in vigore di quanto sopra entro il 22 gennaio, siamo ancora in attesa di una nota operativa esplicativa e definitiva da parte della Divisione 7 del DTT.

 

INDICE

Coronavirus
Dematerializzazione certificato medico


Coronavirus

QUESTO è il modello con la dichiarazione richiesta ai candidati agli esami.

QUI invece trovate la disposizione che proroga di due mesi le scadenze dei fogli grigi per le province di  BG, BS, CR, LO, MI, PC, PD, PR, PV, RO, TV, VE, VI e VR. Teniamo conto della possibilità che, con una maggiore diffusione dei contagi, si potrebbe arrivare ad una proroga generalizzata.

 

Dematerializzazione certificato medico

Siamo pronti per il primo passo: dopo l’emissione della CIRCOLARE con le disposizioni generali, l’avviso 06 del 02/03/2020 entra nel dettaglio con le prime indicazioni pratiche riguardanti la generazione del certificato medico dematerializzato. Si parte ovviamente dal Portale e precisamente dalla pagina Accesso ai servizi/Richiesta patenti.

Hanno previsto un modello unico di documento dematerializzato per tutti i rilasci di patente, che si tratti di conseguimento, rinnovo, duplicato, estensione, riclassificazione o conversione. E’ previsto anche la revisione di patente ma a quanto pare manca la possibilità di ottenere questo documento per i CAP.

La nuova modalità si applica tanto in caso di visita effettuata da medico monocratico, quanto per i casi in cui si passa attraverso la commissione medica locale.

Chi digita le pratiche noterà l’aggiunta, nella schermata della prima fase di rinnovo patente con modalità telematica, degli spazi per il documento di riconoscimento, telefono ed indirizzo email. Attenzione: non sono obbligatori.

Sempre riguardo il rinnovo telematico, cambia la ricevuta in quanto è previsto uno spazio che il medico riempirà con i motivi dell’esito non favorevole (ci possono essere diversi livelli in merito) in modo che l’utente possa eventualmente opporre ricorso.

La ricevuta, dotata di un numero di identificazione univoco, deve essere stampata e allegata alla richiesta di patente. Questo fino a nuove disposizioni che potrebbero stabilire che tale stampa non è necessaria, oppure che anche la foto non deve più essere presentata in originale. La prima fase di questa procedura, infatti, richiede l'invio telematico della foto come nella nota procedura di inserimento della richiesta di rinnovo.

Il pagamento della marca avviene attraverso bruciatura di un bollettino da 16,00 euro effettuato sul c/c 4028 oppure attraverso la decurtazione del credito, come per qualunque altra pratica inoltrata attraverso il Portale.

Al momento (e in seguito per un periodo di tempo che dovrà coprire il periodo di validità  di tutti i certificati cartacei rilasciati e non utilizzati immediatamente) il Portale è in grado di gestire sia il certificato dematerializzato sia quello cartaceo.

 

Ricordiamo ancora che questa procedura non diventerà obbligatoria (salvo proroghe) fino al 3 maggio 2020.

 

INDICE

Nuovo standard numerazione carte tachigrafiche
Aggiornamento procedure DGT Nord-Ovest
Installazione dispositivi di protezione a bordo di veicoli
Rettifica validità patenti


Nuovo standard numerazione carte tachigrafiche 

Una circolare del Ministero dell’interno annuncia una modifica al criterio di composizione del numero delle carte tachigrafiche a partire dal 15 aprile, per evitare conflitti tra i vari tipi esistenti. Non è necessaria la sostituzione delle carte possedute. 

 

Aggiornamento procedure DGT Nord-Ovest 

Sul sito della DGT Nord-Ovest è apparsa la comunicazione di servizio 04/2020 riguardante le nuove modalità di richiesta nulla osta e variazione sedi/docenti/veicoli per i corsi CQC e ADR. Le disposizioni entrano in vigore dal 20 aprile 2020. 

 

Installazione dispositivi di protezione a bordo di veicoli 

In attesa di sapere se e come dovremo dotarci di dispositivi all’interno dei veicoli da adibire a guida, un paio di circolari QUI e QUI precisano come funziona la cosa per le auto pubbliche. La buona notizia è che non si prevede un collaudo. 

 

Rettifica validità patenti 

Dal 23 aprile i sistemi informatici della motorizzazione, a seguito di richiesta riguardante la scadenza delle patenti, forniranno una risposta uniformata a quanto previsto dal DL 17 marzo 2020. Quindi, per le patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020, risulterà come data di scadenza il 31 agosto 2020.

 

 

INDICE

 

Rinvio dematerializzazione e pratiche indifferibili
Accesso sportelli UPM Torino

Statistiche esami 2019

 

 

Rinvio dematerializzazione e pratiche indifferibili

La circolare 11760 del 23 aprile 2020 rimanda (come era prevedibile) l’introduzione delle norme riguardanti la dematerializzazione dei certificati medici. Resta tutto come prima fino al 6 luglio 2020.
La circolare 2807 del 30 aprile 2020 (che sostituisce la 2394 del 16 aprile 2020 che era sostanzialmente diretta solo agli studi di consulenza) ammette -per la prima volta- la possibilità di svolgere presso gli uffici periferici della motorizzazioni pratiche definite come indifferibili che riguardano le patenti, specificando anche la data dalla quale tale richiesta potrà essere avanzata. Per l'esattezza si parla di:
13. Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo 
di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020); 
14. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare
(dall’11 maggio 2020); 
15. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 
maggio 2020); 
16. Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).




Accesso sportelli UPM Torino
Gli ordini di servizio 15 agg. 9 e 15 agg. 10 dettano le norme per l'accesso agli sportelli della motorizzazione di Torino (a partire dal 4 maggio) e per la richiesta di operazioni indifferibili. Confermato l'utilizzo delle email per la richiesta di appuntamenti. 



Statistiche esami 2019

Non si direbbe, ma Enna e Verona sono due città agli estremi. Di cosa? Ve lo spiego subito. Sono uscite le consuete statistiche annuali con i risultati degli esami per l’anno 2019. Mi limito a qualche breve commento, focalizzato sul territorio piemontese e in particolare su Torino; se vi piacciono le cifre, seguitemi. Partiamo con una vista d’insieme.

 

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Il grafico si riferisce al territorio nazionale, a Torino i numeri dicono che abbiamo avuto 58908 esami con una percentuale di privatisti pari al 2,7%, inferiore alla media nazionale. Mentre è abbastanza comprensibile che in Valle d’Aosta il privatismo superi, seppure di poco, il 10%, resta un mistero perché a Viterbo si sfiori il 14!

 

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Personalmente, trovo poco indicativo un grafico che assommi i risultati delle prove di teoria e di guida insieme. Ritengo più utile una disamina della singola tipologia. Questo grafico è l’occasione di dare una prima occhiata ad un territorio con alcune peculiarità. Viene da domandarsi come sia possibile che la percentuale di respinti di Oristano sia più o meno la metà di quella di Cagliari. Quel 18 a 33 fa pensare che la vita (automobilisticamente parlando) sia più facile nel nord-ovest piuttosto che a sud-est dell’isola. Ritroveremo Cagliari tra poco, a conferma del fatto che queste cifre non sono un caso, evidentemente.

 



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Trattandosi di un esame nel quale la discrezionalità dell’esaminatore non esiste, i risultati delle prove di teoria di Torino sono perfettamente allineati alla percentuale nazionale. Stupisce un poco la percentuale di Roma, oltre il 40, mentre se volete superare la prova al computer senza problemi si suggerisce la residenza a Sondrio. E’ una battuta, ovviamente, ma quel 21% è la metà, rispetto alla Capitale, e non puoi non farci caso.

 



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Il 14% di respinti all’esame di guida è un ottimo risultato a livello nazionale. Qui a Torino però ci siamo fermati ad un (misero…?)  80,26 di approvati, pertanto la percentuale di bocciati è del 19,74%. Se la percentuale fosse allineata alla media nazionale  -qui come ben sappiamo la discrezionalità dell’esaminatore spesso fa la differenza- avremmo avuto 1620 patenti in più. Mal contate, sono sei patenti per ogni autoscuola. State pensando a quell’allievo particolarmente difficile, a quel soggetto complicato che vi siete trascinati per mesi e che alla fine proprio non ce l’ha fatta? Ecco, adesso sapete che poteva andare in maniera diversa. E a proposito di risultati diversi, come commentare le percentuali di respinti di Enna e Cagliari? Sicilia batte Sardegna 1 a 35. Si, avete letto bene. La percentuale di respinti nel capoluogo più alto d’Italia è di 31 persone su 2794 candidati. Per gli amanti delle statistiche 1,11%. Chissà come deve essere difficile la vita per un ragazzo/a bocciato a Enna. Un paria, un disadattato, praticamente. I candidati di Cagliari, invece, sudano freddo ancora prima di accendere il motore. La loro probabilità di scendere dalla macchina senza patente è la seconda più alta in assoluto, con un netto 35,27, preceduta solo da Verona con 37,28. Sono cifre imbarazzanti per un ministero che proclama l’uniformità di comportamento e sbandiera le statistiche a riprova della trasparenza.

 

 

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Concludo con due constatazioni. Il numero degli esami in totale è sostanzialmente invariato. Accontentiamoci di questo dato, cercando di non pensare a quelli che saranno i numeri del prossimo anno.

 

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Per finire, notiamo che sul totale delle patenti emesse per esame nel 2019 la compagine dei cittadini europei non comunitari ha superato per numero quella dei comunitari. Eravamo in equilibrio negli ultimi anni, questa volta c'è stato il sorpasso. E i quiz in lingua continuano a restare un mero desiderio.

 

 

Siamo con la marcia innestata, il piede sul freno e pronti a ripartire. Con quali regole?

 

Iniziamo a vedere il PROTOCOLLO CONDIVISO. Potete scaricarlo selezionando QUESTO LINK.
Alle disposizioni del protocollo si sommano le LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA che potete scaricare a QUEST'ALTRO LINK. Le norme contenute in queste ultime sono sottolineate.
Infine sono state pubblicate le LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AI SERVIZI della Motorizzazione (presso l'UPM o in contro privato per le operazioni tecniche (revisioni, collaudi etc...), l'accesso agli sportelli, la trasmissione delle pratiche e gli esami di teoria e di guida. Sono accessibili a QUESTO LINK e sono evidenziate sotto in questo modo.

 

In estrema sostanza, in aggiunta a quanto disposto per tutte le aziende e i locali commerciali, per l'attività che ci compete nello specifico si dice che il responsabile deve attuare una serie di azioni ai fini di evitare il rischio di contagio. Inoltre, per quanto riguarda l'attività didattica:

 

 

LEZIONI TEORICHE

 

Docenti e dipendenti, prima dellaccesso nellazienda, potranno essere sottoposti  al controllo della temperaturcorporetramite termo scanner, questa non dovrà superare i 37,5°, in tal caso non sarà consentito l'accesso aluoghi di lavoro.

 

Per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e dellabilitazioni professionali, esse sono svolte assumendo protocolli di sicurezzanti-contagio come da disposizioni del Ministero della salute e delle altre autorità competenti e garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro con l’obbligo di utilizzo dell mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore.  La superfice minima per occupante in aula, in condizioni di adeguata climatizzazione (senza ricircolo) e ricambio dellaria, non dovrà essere inferiore a 3 mq. Inoltre, è obbligatoria la pulizia delle mani con liquido igienizzante idroalcolico, prima dellaccesso in aula e il titolare o un suo delegato può misurare la temperatura tramite termoscan.

 

Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri, salvo l’utilizzo di barriere parafiato, che può ridurre la distanza aun metro.

 

(...) con l'obbligo di utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuali di cui sarà assicurata la preventiva fornitura ai dipendenti:

 

- mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore;

 

- guanti monouso per tutti i partecipanti.

 

Ai corsisti deve essere inoltre rilevata la temperatura con termoscanner o con diversa ed adeguata strumentazione.

 

Ad ogni fine lezione deve essere prevista un'adeguata sanificazione dell'aula e degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti (...)

 

 

 

 

LEZIONI PRATICHE

 

Gli occupanti del veicolo (...) dovranno indossare guanti monouso nuovi indossati immediatamente prima di salire a bordo del veicolo (...) al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.

 

Alla fine di ogni lezione o prova d'esame e comunque ogni qualvolta sia variato l'utilizzatore del veicolo, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell'abitacolo o della cabina di guida (...)

 

Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l'assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali e del distanziamento sociale.

 

Si dovrà inoltre procedere a: 

 

- garantire la pulizia e la sanificazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore; 

 

- garantire la completa apertura delle portiere e della cabina o dell abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria; 

 

- garantire la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...); 

 

- (...) 

 

- informare e vigilare sul divieto di utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia e/o aspirapolvere così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina o abitacolo e nell'ambiente 

 

- viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti;

 

- non utilizzare mai la funzione di ricircolo dell'aria

 

- eventuali passeggeri (...) (anche nella qualità di allievo, istruttore, esaminatore) devono indossare:

 

 

      una mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore;

 

      guanti monouso;

 

 

- non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'autoveicolo (...) e non prima di aver apportato le principali misure di igiene (...) devono disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico;

 

- lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'autoveicolo (...) ad uso condiviso e subito dopo usciti;

 

- usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente. (...) devono, dopo le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico.

 

 

Per maggior conoscenza si specifica che:

 

- sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti ed aree di pertinenza; 

 

- sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 

 

- sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate; 

 

- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

 

ESAMI TEORICI

 

Oltre al rispetto dei generali principi di Pulizia, DPI e regole di comportamento, sarà necessario Provvedere a:
1. Limitare il coefficiente di riempimento delle aule esami prevedendo l’accesso di candidati per ciascun turno d’esame in numero tale da garantire un rapporto superfice aula/n. candidati + 1 (esaminatore) non inferiore a 4mq/occupante (distanziamento); 
2. Installare, ove possibile, schermi parafiato in plexiglass su tre lati delle postazioni d’esame di altezza pari almeno, indicativamente, a 60 cm dal livello della scrivania (in caso di disponibilità di detti schermi il rapporto minimo di cui al punto precedente è ridotto a 3mq/occupante); 
3. Organizzare sessioni di igienizzazione straordinaria tra ciascun turno d’esame per la disinfezione di monitor, scrivanie, eventuali schermi parafiato, maniglie, bagni; 
4. Differenziare i percorsi di ingresso ed uscita dall’aula e dall’edificio esami;
5. Per gli Uffici dotati di più di un’aula esami, articolare l’avvio dei turni d’esame nelle diverse aule in orari sfalsati al fine di evitare l’assembramento esterno dei candidati in attesa;
6. Rilasciare, fino a conclusione dell’emergenza sanitaria in corso, tutte le regole tese al mescolamento dei candidati sulle aule d’esame e sui turni, privilegiando invece l’aggregazione, in unico turno (e possibilmente anche unica aula), dei candidati conferiti dalla stessa autoscuola o dallo stesso gruppo di autoscuole. Detta metodologia è atta a limitare il più possibile la promiscuità dei “nuovi” contatti e lo stazionamento, nei pressi delle aule, di candidati in attesa del proprio turno d’esame o di candidati che, avendo già sostento la propria prova, aspettano, per essere ricondotti al proprio domicilio, i colleghi della stessa autoscuola inseriti in turni successivi. 
7. Poiché, in ragione della intervenuta necessità di distanziamento, soltanto una parte delle postazioni d’esame potrà essere effettivamente utilizzata, ampliare – con la flessibilità eventualmente offerta da nuove, mirate e contingenti modalità di articolazione della prestazione lavorativa – le finestre temporali di fruizione delle aule al fine di incrementare la “produttività” delle postazioni stesse e soddisfare, il più possibile, la domanda dell’utenza. Potranno, inoltre, essere stipulate, nel caso in cui l’articolazione dell’orario di lavoro non sia sufficiente ad assicurare in tempi ragionevoli lo svolgimento delle prove di esame teoriche, specifiche convenzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 con altre Pubbliche Amministrazioni per l’utilizzazione di adeguati locali. In tal caso, gli esami teorici si svolgeranno attraverso l’utilizzo di schede cartacee generate dal sistema informativo del Dipartimento. Le regole di distanziamento, sanificazione delle superfici, dei locali e degli impianti di climatizzazione, nonché le regole di accesso alle aule e gli obblighi di utilizzo di DPI e strumenti di igienizzazione delle mani sono le medesime adottate presso gli Uffici della motorizzazione. L’esaminatore incaricato avrà l’obbligo tassativo di sospendere o non avviare la prova d’esame qualora anche uno soltanto degli obblighi o delle regole sopra richiamate non fossero pienamente rispettate. 
8. Trasferire l’esito d’esame, corredato dalla scheda compilata e da quella corretta, solamente tramite comunicazione telematica alle autoscuole che hanno conferito il candidato e, nel caso di candidati privatisti, all’indirizzo mail comunicato allo scopo in fase di prenotazione. 
di prenotazione. 
9. Rendere accessibile esclusivamente sul web (in home page del portale dell’automobilista) il video di “autoistruzione” oggi proiettato prima dell’inizio della prova d’esame. I candidati saranno tenuti a prenderne visione presso l’autoscuola o autonomamente sul web (per i candidati privatisti). Ciò è finalizzato a ridurre la permanenza dei candidati in aula al solo tempo necessario per l’esecuzione della prova d’esame. 


FASE B (in esercizio dal prossimo mese di ottobre) 
I rischi di contagio, pur mitigati dalle misure “tampone” sopra elencate, saranno ridotti in maniera consistente adottando un nuovo modello organizzativo che potrà essere in esercizio a partire dal prossimo mese di ottobre. 


ESAMI PRATICI

 

FASE A 

Patenti di categoria A e D  

La non presenza del candidato a bordo, nel caso degli esami di categoria A, e le dimensioni dell’abitacolo, nel caso degli esami di categoria D, rendono sufficiente prevedere il rigoroso e continuativo utilizzo dei DPI nel corso dell’esame da parte di tutti gli attori coinvolti (esaminatore,
istruttore/accompagnatore, candidato (nel solo case dell’esame di patente D)). 

Patenti di categoria B. 

Il Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile della PcM, nel proprio verbale n. 73, rileva la criticità delle fasi d’esame che prevedono la presenza contemporanea di tre persone (candidato, istruttore/accompagnatore, esaminatore) all’interno del veicolo e raccomanda che, fermo restando l’uso obbligatorio dei DPI (mascherina protettiva e guanti monouso) per tutti gli occupanti, detta contemporanea occupazione non possa superare i 15 minuti. Stanti le suddette raccomandazioni sarà necessario, allo scadere dei 15 minuti di presenza contemporanea dei tre occupanti nel veicolo d’esame, che si proceda al completo ricambio dell’aria e alla igienizzazione dello stesso prima di continuare la prova. 

Patenti di categoria C 

Qualora i veicoli utilizzati per l’esame siano del tipo con “cabina allungata” e doppia fila di posti a sedere, gli accorgimenti da seguire saranno gli stessi indicati per gli esami di guida per le patenti di categoria B. 
Qualora, invece, i veicoli adibiti alla prova di guida fossero del tipo a “cabina corta” con singola fila di posti a sedere, sarà necessario operare in modalità “esami di guida su strada per patenti di categoria A”. L’esaminatore dovrà seguire, con un’autovettura messa a disposizione dall’autoscuola o dal consorzio, oppure con la propria autovettura (previo concerto con le associazioni di categoria per il rimborso del carburante quantificato con un percorso suppletivo di 15 km per ciascun esame di guida svolto), il veicolo condotto dal candidato accompagnato dal solo istruttore. Le indicazioni sulle manovre da effettuarsi saranno impartite dall’esaminatore mediante sistema di rice-trasmittenti Walkie Talkie ad attivazione vocale operanti su frequenza civile. 

Patenti di categoria E 

La modalità d’esame segue le modalità definite per la categoria del veicolo trattore. 

Le prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida si svolgeranno nelle suddette modalità, salvo che non intervengano fattori diversi che ne comportino la necessità di aggiornamento, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso. 

FASE B (entro l’anno)

Il nuovo sistema, che adotta dispositivi atti alla “remotizzazione” dell’esaminatore è attualmente in fase di valutazione di fattibilità.

 

INDICE

 

Filmato istruzioni per esame teoria

Divisori per auto

Richiesta correzione patenti 

Disposizioni per corsi CQC della DGT Nord Ovest

Ordine di servizio per esami a Torino

 

 

 

Filmato istruzioni per esame teoria

La necessità di diminuire la minimo il tempo di permanenza all'interno dell'aula di esame, anche con l'intenzione di aumentare il numero di turni, porta all'eliminazione della fase di autoistruzione iniziale. Chi va all'esame di teoria dovrà istruirsi a casa o in autoscuola utilizzando questo filmato.

 

 

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Divisori per auto

Non obbligatori per le autoscuole, possono essere comunque utili a chi si trova a dover trasportare soggetti diversi in maniera più o meno occasionale. La circolare 14724 detta i termini al riguardo.

 

Richiesta correzione patenti

Nessuna novità ma la riproposizione dei moduli da utilizzare per richiedere rispettivamente:

- l'allineamento

- la correzione dei dati 

delle patenti sbagliate. Seguite le istruzioni che sono state date a suo tempo, l'allineamento consiste nella sola variazione dei uno dei nomi (non del cognome o di altri dati) dopo che sono stati variati gli altri documenti come la carta d'identità e il codice fiscale. La correzione dei dati si intende su una patente di vecchio rilascio dove la variazione è stata registrata (per esempio dalla Prefettura) ma mai annotata nell'archivio della motorizzazione.

 

Disposizioni per corsi CQC della DGT Nord Ovest

Piccolo vademecum per chi deve riprendere corsi interrotti dal'emergenza pandemica.


Ordine di servizio per esami a Torino

Facendo seguito al protocollo per le misure di contenimento, l'UPM di Torino ha emesso un ordine di servizio riguardante l'operatività dell'ufficio. Contiene, tra l'altro, il modulo da compilare per accedere agli sportelli e, fino a disposizioni contrarie, agli esami.

 

Permesso provvisorio di guida online

La circolare 18789 prevede che il permesso provvisorio che la motorizzazione emette per consentire le guida a i soggetti che hanno prenotato la visita presso la CML (prenotazione effettuata prima della scadenza della patente) venga richiesto e rilasciato attraverso il Portale. La marca da bollo viene assolta elettronicamente. La data di introduzione della nuova modalità è il 13 luglio 2020. 

 

Proroga scadenza documenti di guida in UE (tabella e documento completo) 

Il regolamento 2020/698 dell’UE prevede la proroga delle scadenze di una serie di documenti, tra cui alcuni necessari per la guida dei veicoli. Parliamo (tra gli altri) di: validità della patente di guida, ispezione periodica del tachigrafo e rinnovo della carta del conducente. Da notare che non tutte le nazioni hanno adottato il regolamento. Oltre al documento completo, la tabella riassume la situazione nazione per nazione. Segnaliamo che NON hanno applicato la proroga della validità della patente di guida la Croazia, l’Estonia, l’Irlanda, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, la Slovenia e la Spagna. 

 

Vecchio certificato per CAP 

La circolare 19949 prevede l’utilizzo del “vecchio” certificato medico cartaceo per le pratiche riguardanti i CAP. 

 

Modulo CML Settimo 

In previsione dell’obbligatorietà della richiesta di visita medica presso la CML di Settimo solo attraverso email, mettiamo a disposizione il modulo apposito. Le istruzioni dettagliate sono QUI. In breve, occorre inviare una email a patentispeciali.settimo@aslto4.piemonte.it allegando la scannerizzazione dei seguenti documenti:

1)domanda scaricabile sul sito dell’ASL TO4 compilata in tutte le sue parti;
2)fotocopia di carta d’identità fronte e retro, patente e codice fiscale;
3)bollettini pagati
4)foto tessera recente da apporre nell’apposito riquadro, non anteriore a 1 anno.
In caso di documentazione mancante o incompleta la pratica viene respinta per la correzione.

 

Ultima proroga patenti con tabella 

Non bisogna temere se si circola con una patente scaduta e prorogata. Il ministero dell’interno ha emanato una circolare che spiega come considerare le proroghe, quindi le forze dell’ordine addette ai controlli su strada sono formate al riguardo. Mi limito a constatare che ancora una volta, non siamo stati capaci di fare qualcosa di facile e comprensibile, c’è voluta la tabella esplicativa... Peccato. 

 

Rinnovo carta identità in anticipo 

Sempre dal ministero dell’interno, la comunicazione che la carta d’identità (prorogata anch’essa causa Covid) può essere rinnovata anche prima del termine consueto di 180 giorni dalla scadenza. 

 

Proroga carta identità 

Come anticipato, il documento di riconoscimento per eccellenza è prorogato al 31 dicembre 2020. E il primo gennaio tutti in anagrafe a rin...ah, no, scusate! 

 

Riassunto ultime proroghe (e documento originario) 

La circolare 22208  in due settimane è già stata sostituita dalla più completa circolare 22916, la quale riassume le ultime proroghe concesse a documenti, certificati e quant’altro, sulla base del decreto MIT 268. Ho aggiornato il link in alto, con le tabelle delle proroghe. 

 

Cqc errate 

A quanto pare sono state emesse 4009 patenti CQC senza l'indicazione delle informazioni relative alla CQC. Il file avvisi 25/2020 spiega che si potrà ottenere la ristampa corretta senza spese. 

 

Ricorsi CML non dematerializzati 

La circolare 22117 precisa che l’esito del ricorso contro la valutazione della CML non ricade tra i casi di dematerializzazione. In breve, la Direzione sanitaria di RFI può emettere certificati di “vecchio” tipo.

 

 

INDICE

Niente più foto
E la Francia si è messa in guerra
Sostituzione del certificato
Basta carta
Chi rilascia il permesso
Modifiche al codice
A volte ritornano (ancora) e non si sa se restano
e-learning per i corsi CQC.
Modifiche al DL59 e al parco veicolare
Pola, Fiume e Zara.
Nuove procedure per pratiche da presentare all’ufficio provvedimenti.
Scadenze dei fogli rosa aggiornati
Proroghe e conseguenze
Attenzione agli Euro

 

 

Niente più foto

Con la dematerializzazione dei certificati medici possiamo risparmiarci la fatica di attaccare le foto sulle pratiche. La circolare 23494 del 2 settembre 2020 dice espressamente che “nell’istanza di rilascio della patente di guida all’Ufficio Motorizzazione civile non dovrà essere allegata alcuna fotografia in formato cartaceo. Sarà sufficiente allegare all’istanza una fotocopia della ricevuta rilasciata dal medico accertatore(…)” 

 

Novità su possesso della CQC 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 che modifica le norme riguardanti la CQC, in particolare per quanto riguarda la necessità di possedere l’abilitazione. 

Se ne occupa anche la circolare Prot. n. 300/A/6220/20/111/2/2 del Ministero degli Interni. 

Riassumendo in breve: 

l'obbligo della qualificazione iniziale e della formazione periodica è imposto per la circolazione sia in ambito UE che SEE, nell'esercizio di ogni attività di guida, anche non professionale su veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. Pertanto, salvo i casi di esenzioni e deroghe specifiche(…), l'obbligo si applica a tutte le categorie di veicoli, anche ai veicoli immatricolati come uso speciale, per trasporti specifici per cui è richiesta una delle patenti indicate. Si applica, altresì, alle macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.” 

 

Viene anche (finalmente) stabilito come e quando un conducente che non è stato assunto come autista è da considerarsi tale, giustificando la frase che così recita: il titolo abilitativo CQC “è richiesto per qualsiasi trasporto, anche non professionale, di cose o di persone, svolto da un conducente impiegato per la guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, anche non assunto come autista, quando l'attività di guida costituisca la sua attività principale” 

 

Qual è dunque il criterio da seguire? E’ semplice: secondo la direttiva (UE) 2018/645 del 18.4.2018, la guida non è ritenuta l'attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo.

La normativa più recente contiene ulteriori modifiche, se “lavorate” con le CQC si suggerisce di leggerla a fondo. 

 

 

E la Francia si è messa in guerra 

E’ in corso un’invasione, almeno a sentire le autorità francesi che si occupano di autotrasporto. Potrebbe anche essere vero, se proviamo ad esaminare i piazzali degli autoporti nei weekend. Oltre al consueto coacervo di autotreni e autoarticolati, sono presenti centinaia di autocarri da patente B (quindi esenti da CQC e crono) che sostano in attesa di riprendere il viaggio verso il resto dell’Europa. Sono munti di targhe dell’est (Polonia in particolare) e si riconoscono per la presenza della cabina rialzata, che contiene la cuccetta. E proprio sulla cuccetta e sul riposo settimanale si stanno concentrando al di la delle Alpi. In considerazione dell’impatto che questi vettori stanno avendo sul mercato –stanno sostituendo aziende molto grandi e per questo meno flessibili- e nel tentativo di arginare il fenomeno che sta mettendo in crisi gli autotrasportatori francesi, i cugini d’oltralpe hanno deciso di sanzionare le aziende che fanno si che i loro dipendenti prendano i riposi giornalieri o settimanali in cuccetta. L'Unione europea approva e potrebbe estendere questa norma alle altre nazioni. Ma non è finita: a breve (2021?) si renderà obbligatorio l’utilizzo del crono per i veicoli di massa superiore a 2500 kg e non più 3500. 

 

Sostituzione del certificato 

A solo uso degli uffici provinciali, è stata implementata una funzione che consente di sostituire il certificato medico di una pratica di conseguimento patente, anche se è già stato emesso il foglio rosa 

 

Basta carta 

Nell’ambito della sempre più spinta digitalizzazione, hanno deciso di abolire l’emissione dei tagliandi di cambio indirizzo sulla carta di circolazione e (anche se non è chiaro se avverrà solo più in questo modo) di rilasciare la comunicazione di variazione del punteggio sulla patente via email o attraverso il Portale, previa registrazione. 

 

Chi rilascia il permesso 

La circolare che indicava le CML come ente di rilascio del permessi provvisori in attesa della visita, ha messo in dubbio che la precedente procedura potesse essere ancora utilizzata. La circolare 29323 del 20 ottobre 2020 chiarisce che per il momento sono possibili entrambe le soluzioni. Pertanto il permesso può essere rilasciato anche dall’autoscuola/studio di consulenza. 

 

Modifiche al codice 

Se ne sono accorti in pochi ma il Codice della Strada è stato cambiato. Nessuno può sapere quanto tempo dovremo aspettare per una serie revisione dei quiz (e del programma di esame magari), nel frattempo, se volete farvi una idea di quello che “sanno” gli agenti del traffico, QUESTA è la circolare del ministero dell’interno in proposito. 

QUESTO invece un riassunto preparato e reso disponibile on-line dall’Asaps, che sentitamente ringraziamo. 

 

A volte ritornano (ancora) e non si sa se restano 

Comunichiamo la riattivazione del servizio CORPATENTI dal 21 novembre 2020. Si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 

- Le correzione dei dati anagrafici è possibile solo per le patenti di guida rinnovabili telematicamente (non prima dei 4 mesi dalla scadenza e al massimo entro i 3 anni successivi); 

 

- Le correzioni ammesse sono: 

· eliminazione/aggiunta del 2°/3°/4° nome 

· aggiornamento codice fiscale 

· correzione errore ortografico su nome o cognome, con timbro della Prefettura sulla patente 

· aggiornamento comune e/o provincia di nascita, per effetto di soppressioni e unioni 

· inserimento abilitazione categoria A per conducenti che hanno conseguito la patente B entro il 31/12/1985 

 

- Deve essere allegata la fotocopia fronte e retro della patente, del documento di riconoscimento, il fronte del codice fiscale e la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445). 

 

L'utilizzo di tale indirizzo di posta elettronica è mirato esclusivamente alla correzione anagrafica. Per velocizzare i tempi di risposta, ma soprattutto per evitare che tale indirizzo di posta elettronica sia utilizzato in forma conversativa, verranno evase solo le richieste inviate nel seguente formato: 

 

Nr. PATENTE: 

SCADENZA: 

NOME: 

COGNOME: 

DATA e LUOGO DI NASCITA: 

RESIDENZA COMPLETA DI INDIRIZZO E CAP: 

TIPO CORREZIONE: 

 

Non saranno forniti riscontri a richieste difformi da quanto suindicato, mentre verrà dato un riscontro dell'avvenuta correzione anagrafica e sarà reso noto, ad esempio tramite risposte automatiche, dei periodi in cui il servizio sarà sospeso. 

 

L’indirizzo cui inviare quanto sopra è: corpatenti.upto@mit.gov.it

 

e-learning per i corsi CQC. 

La notizia è di quelle epocali, perlomeno per il nostro settore, e riguarda la possibilità di tenere lezioni a distanza ad allievi impossibilitati a seguire i corsi in presenza, ovviamente a causa della pandemia. Le regole da seguire, piuttosto severe, sono presenti QUI. Qualcuno teme che questa apertura possa essere il preludio ad una maggiore disponibilità della Direzione all’utilizzo di teleconferenze e e/o videocall per la didattica a distanza. Come accade negli istituti scolastico. Al di la della polemica nella quale non voglio infilarmi (siamo o no scuole, con tutti gli annessi e connessi?) il mio personalissimo pensiero va ad una situazione per nulla impossibile. Questa nuova norma può salvare il corso ad un candidato diventato positivo. Ma forse si poteva pensare a salvare l’intero corso nel caso in cui sia l’insegnante a sviluppare una positività. Ecco, a questo sembra non abbiano pensato. 

 

Modifiche al DL59 e al parco veicolare 

Con la circolare 30724 del 30/10/2020, in vigore dal 2 novembre, entrano in vigore due modifiche alla terza direttiva patente. Il DL59, di cui ci siamo quasi dimenticati l’esistenza, è la “base” sulla quale abbiamo fondato il nostro lavoro negli ultimi anni. Contiene le norme riguardanti le patenti europee e dispone i termini degli esami. Le due modifiche appena attuate riguardano il cambio automatico e la patente A2. 

 

Per quanto riguarda il cambio automatico è previsto che si possa sostenere la prova di guida per le patenti BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, con un veicolo con cambio automatico senza che venga riportata l’annotazione codice 78 a condizione che durante la prova pratica il soggetto abbia dimostrato di effettuare una Guida sicura e attenta al risparmio energetico - Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente. E che il candidato abbia conseguito con cambio manuale una precedente categoria tra queste: B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o D1E, 

 

Riguardo il veicolo richiesto per il conseguimento della patente A2, si passa da una cilindrata minima di 400 ad una minima di 250. La dicitura completa diventa quindi: - per il conseguimento della categoria A2: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg. 

 

Pola, Fiume e Zara. 

Il Portale è stato adeguato per poter inserire come luogo di nascita le province e le città dell’Istria. Pertanto è possibile registrare correttamente i luoghi di nascita dei cittadini nati in questi territori per inserirli su patenti e carte di circolazione. Nel caso in cui i cittadini interessati vogliano ottenere un duplicato del documento, patente o carta di circolazione/documento unico o altro, con il Comune e la Provincia esistenti alla data della nascita, si procede con un duplicato “di ufficio”, senza oneri a caro dei richiedenti. 

 

Nuove procedure per pratiche da presentare all’ufficio provvedimenti. 

Al fine di snellire il procedimento di presentazione delle istanze che riguardano l’ufficio Provvedimenti, dal 23/11/2020 saranno attuate le seguenti procedure: 

 

1. Duplicati per rinnovo patenti scadute da oltre 3 anni (lunga inattività) 

Le richieste inerenti il rinnovo delle patenti scadute da oltre 3 anni devono essere consegnate direttamente all’ufficio Provvedimenti e saranno protocollate con unità contabile 05TO. Per tali pratiche non è consentita la creazione di prenotazioni 75TO. Si ricorda che la revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni, allegate alla domanda di rinnovo, prospettate dal richiedente circa i motivi del mancato rinnovo. 

È obbligatoria la presentazione di una dichiarazione dell’interessato con le motivazioni del mancato rinnovo ed eventuale proprietà di veicoli. 

Altresì, il richiedente dovrà dimostrare, allegando opportuna documentazione, di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Di seguito, si elencano alcune dichiarazioni possibili: 

 

- Verbali di contravvenzione (esclusi quelli per divieto di sosta) 

- Patente internazionale o permesso di guida internazionale 

- Patenti estere 

- Tagliandi di rinnovo patente all’estero, rilasciate dalle autorità consolari. 

- Dichiarazione di terzi con allegata fotocopia del documento di identità, in cui confermino di aver visto l’interessato guidare, specificando il periodo (ad es. dichiarazioni del datore di lavoro). 

 

2. Duplicato patente di guida per variazione scadenza a seguito di visita presso una commissione medico locale, imposta da un provvedimento di sospensione 

Le richieste inerenti tali duplicati devono essere consegnate all’ufficio Provvedimenti e saranno protocollate con unità contabile 05TO. Per tali pratiche non è consentita la creazione di prenotazioni 75TO in quanto la patente è stata ritirata in seguito al provvedimento di sospensione. Diversamente dal flusso attuale, che prevede la protocollazione con unità contabile 06TO allo sportello duplicati generali e la successiva visione della richiesta da parte dell’ufficio Provvedimenti, le richieste di tali duplicati saranno interamente gestite dall’ufficio Provvedimenti. 

 

3. Duplicato patente di guida per variazione scadenza a seguito di visita presso una commissione medico locale, imposta da un provvedimento di revisione medica. Cancellazione ostativi per inserimento prenotazioni 75TO 

Al fine di consentire l’inserimento di prenotazioni 75TO, è possibile richiedere all’ufficio Provvedimenti la cancellazione degli ostativi previa verifica del certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale. Tale richiesta può essere inoltrata tramite mail all’indirizzo provvedimenti_upto@mit.gov.it , indicando il protocollo del certificato medico dematerializzato. 

 

Scadenze dei fogli rosa aggiornati 

Si segnala che, a differenza da quanto scritto nel Decreto Ministeriale che ha sospeso gli esami in Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d'Aosta, la proroga dei fogli rosa fino al 31/12 è stata accordata anche agli allievi con foglio rosa non in scadenza tra il 13/11 e il 21/11 e che hanno subito l'annullamento dell'esame tra le due date citate. Considerando che l'annullamento degli esami è stato esteso di un'altra settimana, ci aspettiamo una analogo trattamento anche per i candidati che hanno perso la possibilità di sostenere l'esame in questo periodo.

 

Proroghe e conseguenze 

Non parliamo di problemi come lo slittamento degli esami, conseguenza del fatto che le scadenze dei documenti viene a sua volta slittata più avanti e neppure di ciò che accade a chi ha la necessità di conseguire la patente per lavoro. Anche se ci sarebbe davvero tanto da dire… 

Parliamo del fatto che sarà necessario inserire un certo numero di riporti dell’esame di teoria per chi non ce l’ha fatta a sostenere l’esame di guida. A tutti costoro faccio presente che da un poco di tempo, la pratica che estende di altri sei mesi la durata del foglio rosa non richiede l’inserimento di un nuovo certificato medico. Suggerisco però a tutti i colleghi di conservare i dati del certificato medesimo, al fine di porterli riutilizzare in sede di richiesta del riporto di teoria. 

 

Attenzione agli Euro 

No, non parliamo di soldi, ma di normative antinquinamento. A partire dal 9 novembre 2020 la Motorizzazione di Torino “DISPONE nei comuni che adottano limitazioni alla circolazione l’obbligo per i candidati, sia privatisti, sia allievi di autoscuola, per lo svolgimento degli esami pratici per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, B96, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, di utilizzare unicamente veicoli ammessi alla circolazione secondo la classe ambientale di omologazione CE (Euro 1, Euro 2…) ammessa, al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera. Lo schema riassuntivo delle limitazioni alla circolazione veicolare e le relative esenzioni sono contenute rispettivamente nell’allegato 1 e nell’allegato 3 del presente avviso.

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