ANNO 2019


ALCUNE DELLE NOTIZIE SONO OBSOLETE E/O SUPERATE DA NORMATIVE PIU' RECENTI, E PER QUESTO MOTIVO ALCUNI LINK POTREBBERO NON ESSERE PIU' ATTIVI

NOVITA’ MOTO
Ricordiamo che il 2019 non porterà solo delle importanti modifiche nell’operatività degli esami moto ma che a partire dal 2 gennaio sono cambiati anche i requisiti del veicolo da utilizzare in sede di esame per la categoria A. Come ci siamo arrivati? Tenetevi forte: il DECRETO del 12 dicembre 2013 correggeva il precedente decreto del 25 febbraio 2013, con l’effetto di indicare il 31 dicembre 2018 come decorrenza delle disposizioni contenute nell'allegato II del decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59 per l’impiego di un motociclo ai fini dell’esame di conseguimento per la patente di categoria A. 

Confusi? E’ normale, vista la mole di modifiche che si sono susseguite negli anni. Riassumendo (con un linguaggio comune): dal 2 gennaio 2019 le moto per gli esami patente A devono rispettare i seguenti requisiti: 

Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata del motore e' almeno di 600 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg.
Resta in vigore la circolare 29818 del 22 dicembre 2015 che ammette una tolleranza sulla cilindrata minima pari a 5 centimetri cubici. 

PISTA MOTO
Quanto fa 23 più 2,2? Secondo chi disegna le piste moto il totale è 25. Questa non è l’unica incongruenza presente nelle immagini diffuse in occasione dell’uscita del Decreto 26 settembre 2018. Dopo che chiunque si occupi di esami moto si è reso conto di queste cose, sono iniziati i dubbi: qualche collega ha ipotizzato che al termine dello slalom in corridoio della prova di equilibrio a velocità ridotta il “percorso avvolgente” si potesse allineare. Ci si domandava, poi, se quelle contenute nelle due prove andavano considerate come delle rotatorie. In tutti e due i casi siamo stati smentiti dalla nuova circolare 32973 del 19 dicembre 2018. Le piste possono essere disegnate a specchio (quindi possiamo immaginare di percorrere una rotatoria inglese…) e le nuove immagini allegate mostrano che il “percorso avvolgente” non può essere semplificato.  
SCADUTA ISRAELE 
La circolare 27648 del 8 novembre 2018, dopo averci ricordato che l’accordo di reciprocità con Israele è scaduto, annuncia che si è già al lavoro per rinnovarlo. Mentre ci siamo, parliamo ancora di Brasiliane. La circolare 27399 del 6 novembre 2018 precisa che il modello di patente convertibile potrebbe presentare delle minime differenze della grafica di fondo, come riportato negli esempi allegati alla circolare medesima. E per finire la successiva circolare 1258 del 15 gennaio 2019 finalmente comprende le più recenti patenti brasiliane tra quelle convertibili. 

ESAMI CAP CON SCHEDA 
Dopo la prima sperimentazione in alcuni uffici provinciali sparsi per lo Stivale, a partire dal 2 gennaio 2019 gli esami di conseguimento CAP A e B si svolgeranno con la modalità a quiz. Ma, diversamente da quello che accade per il conseguimento delle patenti, delle CQC e gli esami di revisione, non si tratta di quiz informatizzati ma cartacei e con il meccanismo della risposta multipla. Ce li presenta la circolare 32893 del 18 dicembre 2018. Come funziona l’ esame? Ogni scheda si compone di 20 domande a risposta multipla. Delle tre risposte proposte, il candidato deve individuare, barrando un’apposita casella, la risposta vera. Il candidato ha disposizione trenta minuti per rispondere alle domande contenute nella scheda d’esame. Sarà considerato idoneo il candidato che non commette un numero di errori superiore a due. Dal terzo errore in poi, il candidato sarà valutato “non idoneo”.
I quiz presentano diversi errori ortografici e in alcuni caso sono "clonati". Infatti il 41,44,63,64,66 e 71 sono esattamente identici ai 226,227,228,228,230 e 231, giusto per fare un esempio. Il 107 e il 108, invece, sono identici ma cambia i'ordine delle frasi. Alcuni argomenti non vengono minimamente toccati (sempre a titolo di esempio il traino è in programma ma non viene chiesto nulla in proposito) e non ci è stato spiegato con quale criterio verranno pescati per formare una scheda d'esame. A parte questo, aspettiamo i primi esami per esprimere un giudizio.


RIORDINO DELLE PRENOTAZIONI 
Per mezzo della circolare 26670 del 29 ottobre 2018 il dipartimento ha precisato quali sono i meccanismi di prenotazione degli esami in conto privato da parte delle autoscuole e dei CIA. La circolare viene integrata dal file avvisi 9 del 8 novembre 2018

CQC PER MILITARI 
Una risposta ufficiale del dipartimento al dubbio:, può un militare in congedo accedere all'esame per il conseguimento della CQC senza frequentare il corso, in forza della norma che consente l’accesso al medesimo al personale in SPE? La risposta è si

CONVERSIONE CROCE ROSSA 
Hanno invece preferito emettere una circolare apposita, la 27662 del 8 novembre 2018, per confermare la possibilità di convertire la patente di guida rilasciata a i volontari della Croce Rossa, esattamente come accade al personale in forza alla medesima. Si ricorda che il termine ultimo è fissato a un anno dalla cessazione del servizio. 

RETTIFICA ERRORI DIGITAZIONE PATENTI 
La circolare 25123 del 15 ottobre 2018 spiega come si deve operare in caso di errore nella digitazione delle patenti. In sostanza si dice che: (...) Fermo restando che la rettifica dei dati stampati sulla patente a seguito di errore di digitazione comporta in ogni caso la stampa di una nuova patente, ma non l’adozione di un nuovo procedimento amministrativo, nessun versamento di imposta di bollo è dovuto sia per l’atto di rettifica (ristampa della nuova patente di guida) sia per la richiesta di correzione dei dati errati

Viceversa, per quanto concerne i diritti previsti dalla legge 1 dicembre 1986, n.870, occorre distinguere tra due diverse ipotesi: 

- se l’errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della patente di guida, ovvero ad un’autoscuola o ad uno studio di consulenza automobilistica, il rilascio del duplicato corretto della patente è subordinato al pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 870/1986 (attualmente pari a euro 10,20). 

- viceversa, se l’inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell’ Ufficio Motorizzazione civile, la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell’utente. 

I meri errori di digitazione sono da intendersi tali quando si rileva un’incongruenza tra quanto trascritto sulla patente, e quanto attestato dai documenti prodotti a corredo dall'istanza per il rilascio della stessa. (...)

RIACQUISIZIONE TOTALE 
Domanda: un soggetto cui era stata revocata la patente per perdita dei requisiti psico - fisici con carattere permanente, dimostra, con l’avvenuta guarigione, che la perdita non era “permanente”. Costui deve sostenere gli esami oppure ottiene la patente con semplice duplicato? La risposta esatta è la seconda, infatti secondo la circolare 22137 del 7 marzo 2008(...)annullato il provvedimento di revoca della patente, (…) l’Ufficio dovrà procedere contestualmente alla riattribuzione della patente, ovvero del duplicato della patente medesima qualora l’originale sia stato distrutto. 

QUANTE MODIFICHE 
Cosa è cambiato a fine 2018 con le modifiche al CdS? Questo è un piccolo riassunto di come la legge 1.12.2018 n. 132 (GU 3.12.2018) di conversione del "decreto sicurezza" (DL 113/2018) in vigore dal 4 dicembre 2018 incida sulla circolazione stradale e non solo:
a) - Art. 7 - L’attività di parcheggiatore non autorizzato, nel caso di seconda infrazione o svolta con l’impiego di minori, diventa illecito penale;
b) - Art. 93 - Diventa vietato a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni circolare con veicoli immatricolati all'estero, salvo la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio s.c.;
c) - Art. 132 - La norma che prevede che un veicolo immatricolato all'estero può circolare in Italia al massimo per un anno, prevede ora che, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre l’anno la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo è praticamente sequestrato e, se non si provvede come sopra detto, entro 180 giorni viene confiscato;
d) - Art. 196 - L'obbligato in solido è l’intestatario temporaneo; nel caso di veicoli immatricolati all'estero e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo;
e) - Art. 213 e 214-bis - Modifiche nella normativa del sequestro per confisca dei veicoli: 
· tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, ecc.); 
· in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria con obbligo di tempestivo ritiro, successivo alla comunicazione pubblicata nel sito internet istituzionale della prefettura-UTG competente. Se non si ottempera: trasferimento immediato di proprietà; 
· la circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto di cui all’art. 214-bis, cui viene consegnato, nonché la revoca della patente; 
· è sempre disposta la confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e motocicli) adoperati per commettere reati diversi da quelli previsti dal CdS; 
f) - Art. 214 - Disposizioni analoghe a quelle del caso precedente sono previste per il fermo amministrativo dei veicoli;
g) - Art. 215-bis - Introdotto un nuovo articolo riguardante il censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati;
h) - DLG 66/1948 - Con le nuove disposizioni sul blocco stradale, ostacolare la libera circolazione con ingombri e ostruzioni è illecito penale non solo per le strade ferrate ma anche per le strade ordinarie. È illecito amministrativo l’ostruzione di strada ordinaria col proprio corpo. 

QUANTI MODELLI 
Mi domandano quanti tipi di patenti esistano in Italia. Quasi cinquanta, rispondo, facendo riferimento alla tabella (presente QUI) che riporta tutte le possibili combinazioni di abilitazioni alla guida. Dall'espressione del mio interlocutore capisco di non aver vinto il primo premio per la risposta corretta. E allora mi correggo, indicando come risposta 9. In realtà se si considerano tutte ma proprio tutte le versioni si arriva a più di venti… Proviamo a fare il conto limitandoci ad evidenziare solo le differenze più importanti tra i vari modelli. 
Si parte dalla MC 701, nata con il primo CdS del 1959 e stampata fino al 1974, che veniva rilasciata dal Prefetto. Il modello cambia nel 1974, con l’abolizione delle patenti “pubbliche”. Si approfitta della modifica inserendo una importante innovazione, infatti da quel momento la patente viene prodotta con stampanti meccanizzate guadagnando il suffisso /MEC. Si passa al modello MC 701/N nel 1989 con occasione dell’abolizione della categoria F. Dopo solo un anno si passa al modello /C che si differenzia esclusivamente per avere la pagina 5 invertita con la pagina 6. Nel giugno 1995 il Prefetto inizia ad emettere un modello di patente (la MC 701/D) prodotta con carta filigranata e contenente alcuni requisiti di sicurezza. Sarà l’ultimo modello che ritireremo negli uffici della Prefettura, perché a partire da ottobre 1995 sarà la Motorizzazione a stampare il modello MC 701/E. Che meno di un anno dopo, nel giugno 1996, subirà un restyling a causa della nuova disciplina sulle patenti della comunità europea assumendo il nome di MC 701/F. Questo modello di patente, l’ultimo basato sul formato “libretto”, viene sostituito nell’ottobre 1999 dal modello MC 720/F, con formato carta di credito. Non credo sia il caso di considerare come “modelli” i diversi lay-out della stessa patente, quindi tralasciamo il fatto che la MC 720/F ha subito qualche piccola modifica nel tempo e passiamo direttamente alla MC 720/P che è la versione più recente, rispondente alla direttiva 2006/126. 

La versione estesa di questa breve cavalcata riguardante le patenti italiane potete leggerla in questo articolo apparso su “Il Centauro”, organo dell'associazione sostenitori della Polizia Stradale. 

GIORNO E NOTTE 
Le guide in orario notturno possono essere fatte alle sei? Devo dire che questa domanda era molto più frequente in passato, subito dopo l’introduzione delle guide certificate. La risposta è: si, se alle sei (o le diciotto, se stai parlando della sera) siamo nel periodo in cui devono essere accese le luci. Qualcuno che cerca di scardinare questo principio si trova sempre e allora leggiamo QUESTA circolare che precisa cosa si intende per orario diurno.
Gli esami moto a Torino non sono ancora iniziati che già arriva una circolare di precisazione. La 2640 del 28 gennaio 2019 di interessante dice che: 
1) (...) i percorsi sui quali si svolgono le prove della seconda fase per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono essere asfaltati e in condizioni tali da non creare pericolo per l’incolumità dei candidati. Non potranno, dunque, essere sostenute prove d’esame su percorsi sui quali siano presenti, ad esempio, buche, radici di alberi emergenti dall'asfalto o, nell'area di scartamento ostacolo e di frenata in spazio delimitato, tombini ecc.
2) I coni di delimitazione del percorso (art. 2, comma 2, del D.M. 26 settembre 2018),  in gomma o plastica di colore rosso con almeno un anello di colore bianco retroriflettente, possono essere anche di tipo non omologato. 
3) Quanto ai tempi di percorrenza dei due circuiti (non meno di 15 secondi per il primo, non più di venticinque secondi per il secondo), l’esaminatore dovrà far riferimento esclusivamente ai secondi e non anche ai decimi di secondo. 
4) Al fine di evitare contestazioni sulla rilevazione dei tempi di percorrenza dei 
percorsi della fase 2, a far data 1 luglio 2019, i cronometri sono esclusivamente di tipo automatico, con rilevatori alla partenza ed all'arrivo. I tempi misurati devono essere chiaramente visibili al fine di garantire la pubblicità delle prove.
La circolare specifica anche il comportamento in caso di malfunzionamento degli strumenti.


DOMANDE E RISPOSTE


E’ corretto il comportamento di un esaminatore che effettua la prima fase dell’esame di guida per patente B con tutti i candidati anziché svolgerla in maniera individuale? Si, è consentito secondo il principio che ciò che non è vietato si può fare. Pertanto può accadere che per ragioni organizzative l’esaminatore proceda con la prima fase coinvolgendo più candidati.

Quali sono i versamenti per la conversione di una patente con CQC? Nel caso in cui si richieda la conversione di una patente superiore e della relativa CQC, pratica che può essere effettuata soltanto per cittadini comunitari, la tariffa necessaria per svolgere l'intera operazione è data da un versamento da €32,00 sul conto corrente 4028 e da due versamenti da 10,20 sul conto 9001, versamenti questi ultimi che possono anche essere effettuati in modalità cumulativa, ovvero con un solo bollettino da 20,40. La pratica è unica, quindi si compila un solo modulo 2112.

Quale documento di riconoscimento può essere utilizzato in alternativa alla carta d'identità italiana nel momento in cui il candidato si presenta agli esami? Possono essere utilizzati la carta d'identità estera o il passaporto estero con le seguenti limitazioni: la carta d'identità può essere utilizzata solo se si tratta di un Cittadino Comunitario, mentre il passaporto estero può essere utilizzato anche da cittadini extracomunitari a condizione che presenti i caratteri latini.

Cosa accade se un candidato perde il permesso di soggiorno prima di sostenere l'esame di guida o se il permesso di soggiorno viene messo in correzione in quanto presentava un dato sbagliato? Si tratta di due situazioni in cui il candidato deve richiedere al più presto la stampa del permesso di soggiorno. Nel primo caso, si avrà una ristampa a seguito di denuncia di furto, smarrimento o distruzione. Nel secondo caso si tratta di una ristampa ai fini della correzione. In entrambe le situazioni per sostenere l'esame (basandosi sul principio che il permesso originale era stato rilasciato e pertanto il soggetto è regolarmente soggiornante in Italia) è necessario avere a disposizione una copia del permesso precedente da poter dare in visione e la ricevuta della richiesta del permesso.

Cosa accade se un candidato si presenta all'esame con un veicolo con il cambio automatico nonostante non sia indicato il codice 78 sul foglio rosa e di conseguenza sulla patente? Accade che può sostenere l'esame ma la patente non verrà consegnata al soggetto in quanto richiede una correzione. Nell'improbabile caso in cui accada il contrario, invece, la patente potrebbe essere consegnata, ma rimarrebbe la limitazione.

Può sostenere l'esame di guida un candidato che si presenta con la patente scaduta? Sì e no, occorre distinguere due casi. Qualora si tratti di un candidato che intende sostenere l'esame per la patente superiore C o D, la patente B deve essere in corso di validità in quanto necessaria per il conseguimento della patente superiore, secondo il principio che per le esercitazioni e l'esame il candidato deve essere in possesso di foglio rosa e patente B. Se si tratta invece di un soggetto in possesso di patente B che consegue la A, la patente in possesso del candidato può anche essere scaduta. La ragione si trova nel fatto che non è indispensabile avere la patente B per esercitarsi e sostenere l’esame di guida della A.

Qualcuno evidentemente ha avuto dei problemi…è possibile sostenere l'esame di guida indossando degli occhiali da sole? La risposta è assolutamente positiva. Non solo, è possibile sostenere l'esame di guida utilizzando degli occhiali anche nel caso in cui non risulti tra le prescrizioni. E’ il contrario che è proibito.

Possiamo fare guida a un candidato proveniente da una provincia diversa? Sì. Se si presenta in autoscuola un candidato in possesso di foglio rosa emesso da un'altra provincia, possiamo fare con lui le guide, comprese le guide certificate. Attenzione però, perché deve essere iscritto a registro e rimane comunque impossibile prenotarlo all'esame di guida.

Se l'assicurazione è scaduta, possiamo sfruttare i 15 giorni di proroga per sostenere l'esame di guida? Per come è scritta la normativa, l'interpretazione corrente è che non si può. In pratica i 15 giorni di proroga sono quelli che la legge ci dà per poter pagare il premio, in questo periodo abbiamo una copertura “retroattiva” qualora accada un sinistro. La polizza però risulta scaduta e non abbiamo la possibilità di sfruttare questo margine di tempo per utilizzare il veicolo in sede d'esame.

Il foglio rosa di un candidato già prenotato all'esame di guida riporta un errore marginale (per esempio la sigla della nazione di nascita errata). Deve essere corretto? Peggio. Il candidato non può fare l'esame a meno di non operare con una procedura piuttosto complessa. Partiamo da una premessa: ai fini dell'esame di guida, l'UPM effettua una verifica dei requisiti morali, basandosi sui dati inseriti nel "Base" ovvero nell'archivio centrale. Il riscontro funziona solo se i dati corrispondono a quelli "veri". Nell'esempio, il candidato è nato in una nazione diversa da quella inserita nell'archivio. Se esistessero delle pendenze a suo carico, non risulterebbero, perché si tratta, in sostanza, di una persona diversa. I dati che compongono il codice fiscale ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita devono corrispondere con esattezza. Una sola lettera in più o in meno determina la creazione di una posizione nuova e il riscontro fallirebbe. Il problema è che non si può modificare il Base se la patente è già stata emessa. Soluzione? Annullare la patente, correggere i dati e rilanciare il flusso di verifica. La procedura produrrà una patente nuova e il candidato potrà sostenere l'esame per conseguirla. Come detto è una procedura delicata, sperimentata personalmente su un candidato privatista, che va seguita con attenzione. 

Per concludere, due annotazioni interessanti: avete intenzione di cambiare uno o più mezzi del vostro parco veicolare? Tenete presente che, a quanto pare, prossimamente si richiederà l'utilizzo agli esami di guida di autovetture con quattro porte. Inoltre si sta valutando la possibilità di eliminare il vincolo della cilindrata per patente A2 che potrà essere conseguita utilizzando l'esame un motociclo di cilindrata Inferiore a 400 centimetri cubici.
Dopo aver effettuato alcuni test sulle nuove piste moto ci si è resi conto del fatto che se si parte lasciando a sinistra il cono nella prova da 25 secondi si guadagna quasi un secondo di tempo sul totale; considerato che la normativa attualmente non vieta questa cosa, possiamo adottarla come metodo.


Rinnovo contestuale patente e cqc
E’ una domanda sempre attuale: possiamo presentare una richiesta contestuale di rinnovo patente e CQC? Risposta: al momento si, fino a quando non verrà emanata una direttiva diversa è ancora valida la C.I.21/2007 agg. 29.

Esiti esami 2018

Estensione A estero
Una precisazione, partita dal Ministero e subito acquisita dalla DGT Nord-Ovest: per sostenere la prova di guida per rendere la patente A valida all'estero si deve utilizzare una moto con i requisiti della categoria A e il percorso dei ciclomotori. Si, quello che comprende il vecchio 8 e il corridoio…

Comunicazione del conducente
Nella foresta legislativa scaturita dall'introduzione della patente a punti mancava una precisazione. Chi comunica il nominativo del conducente (nei casi in cui il veicolo non sia stato fermato) può usufruire dello sconto del 30 % previsto dalla normativa o si deve considerare valida come data di notifica quella di ricezione del verbale? Una nota del Ministero precisa che si deve considerare la data della comunicazione da parte del conducente come una “estensione” della comunicazione stessa.

Lettera sostitutiva tagliando cambio indirizzo
I ritardi nella spedizione dei tagliandi di variazione di residenza hanno portato il Ministero ad una drastica decisione. Chi ne farà richiesta attraverso il numero verde riceverà un modulo che consente la circolazione e sostituisce temporaneamente (ma per quanto?) l’etichetta stessa. Peccato che all'estero non abbia alcun valore…

Ancora moto
Il Decreto ministeriale del 1/2/2019 ha in allegato i disegni delle piste moto. Si tratta delle stesse piste che già conosciamo, integrate con qualche misura in più. 
Se volete scaricare le immagini sono QUI QUI.

Conversione albanesi
La circolare 26741 del 3 settembre 2019 riguarda la modifica degli accordi di reciprocità tra Italia e Albania. In particolare, si consente la conversione delle patenti albanesi emesse dal 2017.

Precisazioni sulle marocchine
La circolare 23880 del 24 luglio 2019 precisa che dall'11 agosto 2016, al conseguimento delle categorie A, A1 e B viene rilasciata una patente di guida redatta direttamente sul modello bianco-rosa; non vengono quindi più emesse patenti provvisorie redatte sul modello  bianco-celeste, come in precedenza. Tali patenti sono generalmente valide per dieci anni dalla data di emissione. Come in precedenza, resta fermo che il titolare è soggetto al periodo di prova di due anni, calcolato dalla data del primo rilascio. Ne consegue che tutte le patenti marocchine emesse dall'11 agosto 2016 (su modello bianco-rosa) sono da
considerarsi provvisorie per due anni dalla data del loro primo rilascio e pertanto potranno essere ritenute valide ai fini della conversione in Italia, solo dopo due anni dal primo conseguimento.

Ricevuta della CIE
Con l’introduzione della Carta D’identità Elettronica si sono venute a creare 
alcune difficoltà, in quanto il richiedente deve attendere un periodo piuttosto lungo (variabile in funzione della città di rilascio) per ottenerla. La ricevuta che attesta la richiesta, per quanto completa di tutti i dati, della foto e addirittura del nuovo numero della CIE, inizialmente non veniva accettata in sede d’esame. In data 9 agosto 2019 la DGT Nord-Ovest ha precisato che  le ricevute rilasciate dal 3 marzo 2019 dotate del codice a barre bidimensionale “Qr Code”, potranno essere verificate mediante l'installazione su smartphone (android o Apple iOs) dell'applicativo (App) “VE.DO”, fornito gratuitamente dal Poligrafico dello Stato. 

Tolleranza nel sovraccarico
Un collega mi domanda se esiste ancora la tolleranza del 5% per il sovraccarico. Si, e per ribadirlo, guarda caso, è appena uscita una circolare in proposito,  datata 14 ottobre 2019. Poi, quando gli faccio notare che il sovraccarico, a determinate condizioni, potrebbe anche essere del 15% rimane sorpreso. Si è perso un aggiornamento, contenuto nel  comma 2 bis dell’articolo 167. Ovvero: “I veicoli (…di massa superiore a 10 t...), se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di  circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. “ Per i veicoli di massa fino a 10 tonnellate non c’è neppure la limitazione nella limitazione.  Infatti il comma 3 bis recita così: “ I veicoli (…di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t…), se ad alimentazione  esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico  della  stabilità,  possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione."

Certificato medico per riporto teoria
Grazie ad un parere favorevole del Consiglio di Stato del 3 luglio 2019, non è più necessario presentare un nuovo certificato medico nell'istanza di riporto della teoria. Tutto sancito dalla circolare 24583 del 30 luglio 2019. Unica avvertenza: non è possibile riutilizzare un certificato che limitava la validità della patente se tale limite è già stato superato. 

Dichiarazione per esami AM e moto 
L’ODS 5/2013 aggiornamento 20 dispone l’utilizzo di un modulo, da sottoscrivere da parte del candidato o del tutore in caso di minorenne, prima dell’inizio dell’esame di guida per patenti AM o moto in caso di condizioni atmosferiche avverse. Si tratta sostanzialmente di un modulo che scarica di ogni responsabilità il funzionario esaminatore, fermo restando che “Il candidato che, nonostante l’esaminatore abbia constatato le condizioni atmosferiche particolarmente avverse, esprima, comunque l’intenzione di condurre a termine l’esame, sarà ammesso a terminare tutta le prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti.” E che “Nell’ipotesi in cui l’esaminatore acconsenta a svolgere gli esami, ma a causa delle non favorevoli condizioni atmosferiche uno dei candidati preferisca comunque ritirarsi, lo stesso verrà considerato assente.” I due modelli sono QUI QUI

Conversione CQC estere 
La circolare 32347 del 21 ottobre 2019 rammenta che le uniche CQC convertibili sono quelle emesse in uno Stato appartenente all’UE, SEE o Svizzera. 

Conversione patenti rilasciate in deroga all’età minima 
La circolare 34454 del 7 novembre 2019 specifica è possibile la richiesta di conversione di una patente emessa in età inferiore a quella necessaria secondo le norme vigenti in Italia. Tale procedura è consentita solo quando l’interessato avrà compiuto l’età minima richiesta dal nostro ordinamento. 

Durata validità rinnovo patente 
Con la circolare 33471 del 29 ottobre 2019 viene ricordato che un soggetto titolare di patente con data di scadenza già allineata alla data di nascita non può usufruire ulteriormente di tale meccanismo. Pertanto, come da esempio nella circolare di cui sopra, un ultraottantenne che richieda il rinnovo sei mesi dopo la scadenza della patente, otterrà la nuova patente con una scadenza pari al periodo residuo (un anno e mezzo, nella fattispecie). 

Riutilizzo certificato medico anche per conseguimento patenti moto 
Considerate le difficoltà riscontrate sul territorio nazionale negli esami di conseguimento per le patenti moto (non che le altre categorie siano messe meglio, ma questo è un primo passo), la Direzione Generale ha stabilito con QUESTA risposta che sia applicabile anche per le estensioni (conseguimento patente A1, A2 e A senza esame di teoria da parte di soggetti già titolari di altra patente esclusa la AM) la prassi che prevede di non dover produrre un nuovo certificato medico all’atto della presentazione del secondo foglio rosa. NB: da come è impostata la disposizione, tale prassi non ha un limite di tempo. In altre parole, non si parla di secondo foglio rosa ma di “nuova istanza”. Quindi si potrebbe andare avanti così anche per terzo foglio rosa, per il quarto, per il quinto… 

Verifica periodica etilometro 
A seguito di sentenza della Corte di Cassazione, il ministero degli interni ha diramato QUESTA circolare ricordando che sul verbale che documenta l’accertamento effettuato tramite etilometro devono essere presenti gli estremi dell’omologazione dell’apparecchio. 

Nuova circolare CQC e nuovi esami CQC 
Siamo lieti di come sono stati impostati e semplificati i nuovi esami di conseguimento e ripristino CQC. Anche perché c’è il rischio che a breve si presentino in autoscuola svariati soggetti obbligati all’esame di ripristino. Ma andiamo per ordine. Secondo l’avviso 18 del 8/11/2019 i nuovi esami CQC dal 20 novembre 2019 sono così: 

PRIMO CONSEGUIMENTO: un esame da sostenere con 70 domande in tutto, 40 sulla parte generale e 30 sulla parte specialistica. Sono ammessi 7 errori ed il tempo massimo della prova è di 90 minuti. 

ESTENSIONE DA MERCI A PERSONE O VICEVERSA: un esame con 30 domande sulla parte specialistica. Sono ammessi 3 errori con un tempo massimo di 40 minuti. 

CONSEGUIMENTO DA PARTE DI SOGGETTO TITOLARE DELLA ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE: un esame con 40 domande sulla parte comune. Sono ammessi 4 errori con un tempo massimo di 50 minuti. 

Se la prova dovesse risultare negativa il candidato deve aspettare almeno 30 giorni prima di poter sostenere un nuovo esame. L’attestato di frequenza permette di prenotare l’esame entro un anno, anche a condizione che l’esame si svolga oltre tale data. 

Quello che non ci si aspettava era la circolare 35677 del 19 novembre 2019. Che contiene alcune novità. A lato degli aggiornamenti che non sono altro che l’inserimento nella circolare-riassunto delle disposizioni emesse negli ultimi tempi (vedi la possibilità di convertire solo le CQC emesse in Stati dell’UE, SEE o Svizzera, oppure la nuova disciplina degli esami a quiz) questo mostro di 83 pagine reca una bella conferma e una brutta notizia. La bella conferma è che è assolutamente regolare il rinnovo contestuale della CQC e della patente attraverso la procedura che abbiamo adottato negli ultimi anni, nonostante una iniziale opposizione dell’Area Patenti. La brutta notizia è questa: 


"Il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che faccia trascorrere due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà, comunque, sostenere l’esame di ripristino. 

Parimenti, il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che presenti istanza di rinnovo dopo cinque anni dovrà, oltre a sostenere un nuovo corso di formazione periodica, sostenere anche l’esame di ripristino." 

Si, l’hanno fatto. Dopo lunghi anni in cui alle domande dei colleghi: “ma l’attestato del corso di rinnovo scade?” ho risposto “per ora no“, adesso mi toccherà rispondere “adesso si”. 
Il primo periodo (pagina 42 della circolare) condanna chi ha frequentato il corso e tenuto l’attestato fermo in attesa di trovare un lavoro a sostenere un esame di ripristino. Ma allora a cosa è servito fare il corso (ovviamente entro i due anni dalla scadenza della CQC come previsto finora)? E’ una disposizione che va in contrasto con quanto detto a tutti i clienti da più di 10 anni. Sarebbe accettabile se la disposizione partisse dal 1 gennaio 2020 o al limite da ora, ma non è precisato. Inoltre penalizza chi ha frequentato il corso, in quanto viene equiparato a chi ha lasciato scadere la CQC da più di due anni, senza interessarsi alla cosa. 

Il secondo periodo è confuso: cosa significa “presentato dopo 5 anni”? Dal rilascio dell’attestato? Forse significa “oltre 5 anni dopo”? Ma cinque anni dopo cosa? La scadenza della CQC (non credo) o la data dell’attestato? Se così fosse saremmo in una situazione paradossale: vorrebbe dire che se ho frequentato il corso quando la CQC era ancora valida –e posso farlo fino a tre anni e mezzo prima- e poi presento la richiesta di rinnovo poco prima del termine di due anni dalla sua scadenza ma ne sono passati cinque e un giorno dalla fine del corso, allora devo fare l’esame. Si crea una nuova categoria di soggetti, che vanno all’esame di ripristino con la CQC che è scaduta da MENO DI DUE ANNI. 

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