ALCUNE DELLE NOTIZIE SONO OBSOLETE E/O SUPERATE DA NORMATIVE PIU' RECENTI, E PER QUESTO MOTIVO ALCUNI LINK POTREBBERO NON ESSERE PIU' ATTIVI
NOVITA’
MOTO
Ricordiamo che il 2019
non porterà solo delle importanti modifiche nell’operatività degli esami moto
ma che a partire dal 2 gennaio sono cambiati anche i requisiti del veicolo da
utilizzare in sede di esame per la categoria A. Come ci siamo arrivati? Tenetevi
forte: il DECRETO del 12 dicembre 2013 correggeva il precedente decreto del 25
febbraio 2013, con l’effetto di indicare il 31 dicembre 2018 come decorrenza
delle disposizioni contenute nell'allegato II del decreto legislativo 28 aprile
2011, n. 59 per l’impiego di un motociclo ai fini dell’esame di conseguimento
per la patente di categoria A.
Confusi?
E’ normale, vista la mole di modifiche che si sono susseguite negli anni.
Riassumendo (con un linguaggio comune): dal 2 gennaio 2019 le moto per gli esami
patente A devono rispettare i seguenti requisiti:
Motociclo
senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di
almeno 50 kW. Se il motociclo e' a motore a combustione interna, la cilindrata
del motore e' almeno di 600 cm3. Se il motociclo e' a motore elettrico, il
rapporto potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg.
Resta
in vigore la circolare 29818 del 22 dicembre 2015 che ammette una tolleranza
sulla cilindrata minima pari a 5 centimetri cubici.
PISTA
MOTO
Quanto fa 23 più 2,2?
Secondo chi disegna le piste moto il totale è 25. Questa non è l’unica
incongruenza presente nelle immagini diffuse in occasione dell’uscita del
Decreto 26 settembre 2018. Dopo che chiunque si occupi di esami moto si è reso
conto di queste cose, sono iniziati i dubbi: qualche collega ha ipotizzato che
al termine dello slalom in corridoio della prova di equilibrio a velocità
ridotta il “percorso avvolgente” si potesse allineare. Ci si domandava, poi, se quelle contenute nelle due prove andavano considerate
come delle rotatorie. In tutti e due i casi siamo stati smentiti dalla
nuova circolare 32973
del 19 dicembre 2018. Le piste possono essere disegnate a specchio
(quindi possiamo immaginare di percorrere una rotatoria inglese…) e le nuove
immagini allegate mostrano che il “percorso avvolgente” non può essere
semplificato.
SCADUTA
ISRAELE
La circolare
27648 del 8 novembre 2018, dopo averci ricordato che l’accordo di
reciprocità con Israele è scaduto, annuncia che si è già al lavoro per
rinnovarlo. Mentre ci siamo, parliamo ancora di Brasiliane. La circolare
27399 del 6 novembre 2018 precisa che il modello di patente
convertibile potrebbe presentare delle minime differenze della grafica di
fondo, come riportato negli esempi allegati alla circolare medesima. E per
finire la successiva circolare 1258
del 15 gennaio 2019 finalmente comprende le più recenti patenti
brasiliane tra quelle convertibili.
ESAMI
CAP CON SCHEDA
Dopo la prima
sperimentazione in alcuni uffici provinciali sparsi per lo Stivale, a partire
dal 2 gennaio 2019 gli esami di conseguimento CAP A e B si svolgeranno con la
modalità a quiz. Ma, diversamente da quello che accade per il conseguimento
delle patenti, delle CQC e gli esami di revisione, non si tratta di quiz
informatizzati ma cartacei e con il meccanismo della risposta multipla. Ce li
presenta la circolare 32893
del 18 dicembre 2018. Come funziona l’ esame? Ogni scheda si compone
di 20 domande a risposta multipla. Delle tre risposte proposte, il candidato
deve individuare, barrando un’apposita casella, la risposta vera. Il candidato
ha disposizione trenta minuti per rispondere alle domande contenute nella
scheda d’esame. Sarà considerato idoneo il candidato che non commette un numero
di errori superiore a due. Dal terzo errore in poi, il candidato sarà valutato
“non idoneo”.
I quiz presentano diversi errori ortografici e in alcuni caso sono "clonati". Infatti il 41,44,63,64,66 e 71 sono esattamente identici ai 226,227,228,228,230 e 231, giusto per fare un esempio. Il 107 e il 108, invece, sono identici ma cambia i'ordine delle frasi. Alcuni argomenti non vengono minimamente toccati (sempre a titolo di esempio il traino è in programma ma non viene chiesto nulla in proposito) e non ci è stato spiegato con quale criterio verranno pescati per formare una scheda d'esame. A parte questo, aspettiamo i primi esami per esprimere un giudizio.
I quiz presentano diversi errori ortografici e in alcuni caso sono "clonati". Infatti il 41,44,63,64,66 e 71 sono esattamente identici ai 226,227,228,228,230 e 231, giusto per fare un esempio. Il 107 e il 108, invece, sono identici ma cambia i'ordine delle frasi. Alcuni argomenti non vengono minimamente toccati (sempre a titolo di esempio il traino è in programma ma non viene chiesto nulla in proposito) e non ci è stato spiegato con quale criterio verranno pescati per formare una scheda d'esame. A parte questo, aspettiamo i primi esami per esprimere un giudizio.
RIORDINO
DELLE PRENOTAZIONI
Per mezzo della circolare 26670
del 29 ottobre 2018 il dipartimento ha precisato quali sono i
meccanismi di prenotazione degli esami in conto privato da parte delle
autoscuole e dei CIA. La circolare viene integrata dal file avvisi 9
del 8 novembre 2018.
CQC PER
MILITARI
Una risposta ufficiale
del dipartimento al dubbio:, può un militare in congedo accedere all'esame per
il conseguimento della CQC senza frequentare il corso, in forza della norma che
consente l’accesso al medesimo al personale in SPE? La risposta è si.
CONVERSIONE
CROCE ROSSA
Hanno invece preferito
emettere una circolare apposita, la 27662 del 8
novembre 2018, per confermare la possibilità di convertire la
patente di guida rilasciata a i volontari della Croce Rossa, esattamente come
accade al personale in forza alla medesima. Si ricorda che il termine ultimo è
fissato a un anno dalla cessazione del servizio.
RETTIFICA
ERRORI DIGITAZIONE PATENTI
La circolare
25123 del 15 ottobre 2018 spiega come si deve operare in caso
di errore nella digitazione delle patenti. In sostanza si dice che: (...) Fermo
restando che la rettifica dei dati stampati sulla patente a seguito di errore
di digitazione comporta in ogni caso la stampa di una nuova patente, ma non
l’adozione di un nuovo procedimento amministrativo, nessun versamento di
imposta di bollo è dovuto sia per l’atto di rettifica (ristampa della nuova
patente di guida) sia per la richiesta di correzione dei dati errati.
Viceversa, per quanto
concerne i diritti previsti dalla legge 1 dicembre 1986, n.870, occorre
distinguere tra due diverse ipotesi:
- se l’errore materiale è
riferibile allo stesso intestatario della patente di guida, ovvero ad
un’autoscuola o ad uno studio di consulenza automobilistica, il rilascio del
duplicato corretto della patente è subordinato al pagamento della tariffa di
cui al punto 2 della tabella 3 della legge 870/1986 (attualmente pari a euro
10,20).
- viceversa, se
l’inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva
da un errore materiale dell’ Ufficio Motorizzazione civile, la rettifica deve
essere effettuata senza oneri a carico dell’utente.
I meri errori di
digitazione sono da intendersi tali quando si rileva un’incongruenza tra quanto
trascritto sulla patente, e quanto attestato dai documenti prodotti a corredo
dall'istanza per il rilascio della stessa. (...)
RIACQUISIZIONE
TOTALE
Domanda: un soggetto cui
era stata revocata la patente per perdita dei requisiti psico - fisici con
carattere permanente, dimostra, con l’avvenuta guarigione, che la perdita non
era “permanente”. Costui deve sostenere gli esami oppure ottiene la patente con
semplice duplicato? La risposta esatta è la seconda, infatti secondo la circolare 22137
del 7 marzo 2008: (...)annullato il provvedimento di revoca
della patente, (…) l’Ufficio dovrà procedere contestualmente alla
riattribuzione della patente, ovvero del duplicato della patente medesima
qualora l’originale sia stato distrutto.
QUANTE
MODIFICHE
Cosa è cambiato a fine
2018 con le modifiche al CdS? Questo è un piccolo riassunto di come la legge
1.12.2018 n. 132 (GU 3.12.2018) di conversione del "decreto
sicurezza" (DL 113/2018) in vigore dal 4 dicembre 2018 incida sulla
circolazione stradale e non solo:
a) - Art. 7 - L’attività
di parcheggiatore non autorizzato, nel caso di seconda infrazione o svolta con
l’impiego di minori, diventa illecito penale;
b) - Art. 93 - Diventa
vietato a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni circolare con
veicoli immatricolati all'estero, salvo la disponibilità dei veicoli in
particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio s.c.;
c) - Art. 132 - La norma
che prevede che un veicolo immatricolato all'estero può circolare in Italia al
massimo per un anno, prevede ora che, scaduto questo termine, se il veicolo non
è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un
foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre l’anno la
sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo è praticamente sequestrato e, se
non si provvede come sopra detto, entro 180 giorni viene confiscato;
d) - Art. 196 -
L'obbligato in solido è l’intestatario temporaneo; nel caso di veicoli
immatricolati all'estero e circolanti in Italia è la persona residente in
Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo;
e) - Art. 213 e 214-bis -
Modifiche nella normativa del sequestro per confisca dei veicoli:
· tutti i veicoli
sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in
custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di
minorenne, ecc.);
· in caso di
impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria con obbligo di
tempestivo ritiro, successivo alla comunicazione pubblicata nel sito internet
istituzionale della prefettura-UTG competente. Se non si ottempera:
trasferimento immediato di proprietà;
· la circolazione con
veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al
soggetto di cui all’art. 214-bis, cui viene consegnato, nonché la revoca della
patente;
· è sempre disposta la
confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e motocicli) adoperati per
commettere reati diversi da quelli previsti dal CdS;
f) - Art. 214 -
Disposizioni analoghe a quelle del caso precedente sono previste per il fermo
amministrativo dei veicoli;
g) - Art. 215-bis -
Introdotto un nuovo articolo riguardante il censimento dei veicoli sequestrati,
fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati;
h) - DLG 66/1948 - Con le
nuove disposizioni sul blocco stradale, ostacolare la libera circolazione con
ingombri e ostruzioni è illecito penale non solo per le strade ferrate ma anche
per le strade ordinarie. È illecito amministrativo l’ostruzione di strada
ordinaria col proprio corpo.
QUANTI
MODELLI
Mi domandano quanti tipi
di patenti esistano in Italia. Quasi cinquanta, rispondo, facendo riferimento
alla tabella (presente QUI)
che riporta tutte le possibili combinazioni di abilitazioni alla guida.
Dall'espressione del mio interlocutore capisco di non aver vinto il primo premio
per la risposta corretta. E allora mi correggo, indicando come risposta 9. In
realtà se si considerano tutte ma proprio tutte le versioni si arriva a più di
venti… Proviamo a fare il conto limitandoci ad evidenziare solo le differenze
più importanti tra i vari modelli.
Si parte dalla MC 701,
nata con il primo CdS del 1959 e stampata fino al 1974, che veniva rilasciata
dal Prefetto. Il modello cambia nel 1974, con l’abolizione delle patenti
“pubbliche”. Si approfitta della modifica inserendo una importante innovazione,
infatti da quel momento la patente viene prodotta con stampanti meccanizzate
guadagnando il suffisso /MEC. Si passa al modello MC 701/N nel 1989 con
occasione dell’abolizione della categoria F. Dopo solo un anno si passa al
modello /C che si differenzia esclusivamente per avere la pagina 5 invertita
con la pagina 6. Nel giugno 1995 il Prefetto inizia ad emettere un modello di
patente (la MC 701/D) prodotta con carta filigranata e contenente alcuni
requisiti di sicurezza. Sarà l’ultimo modello che ritireremo negli uffici della
Prefettura, perché a partire da ottobre 1995 sarà la Motorizzazione a stampare
il modello MC 701/E. Che meno di un anno dopo, nel giugno 1996, subirà un
restyling a causa della nuova disciplina sulle patenti della comunità europea
assumendo il nome di MC 701/F. Questo modello di patente, l’ultimo basato sul
formato “libretto”, viene sostituito nell’ottobre 1999 dal modello MC 720/F,
con formato carta di credito. Non credo sia il caso di considerare come
“modelli” i diversi lay-out della stessa patente, quindi tralasciamo il fatto
che la MC 720/F ha subito qualche piccola modifica nel tempo e passiamo
direttamente alla MC 720/P che è la versione più recente, rispondente alla
direttiva 2006/126.
La versione estesa di questa
breve cavalcata riguardante le patenti italiane potete leggerla in questo articolo apparso
su “Il Centauro”, organo dell'associazione sostenitori della Polizia Stradale.
GIORNO
E NOTTE
Le guide in orario
notturno possono essere fatte alle sei? Devo dire che questa domanda era molto
più frequente in passato, subito dopo l’introduzione delle guide certificate.
La risposta è: si, se alle sei (o le diciotto, se stai parlando della sera)
siamo nel periodo in cui devono essere accese le luci. Qualcuno che cerca di
scardinare questo principio si trova sempre e allora leggiamo QUESTA circolare
che precisa cosa si intende per orario diurno.
Gli
esami moto a Torino non sono ancora iniziati che già arriva una circolare di
precisazione. La 2640 del 28
gennaio 2019 di interessante dice che:
1)
(...) i percorsi sui quali si svolgono le prove della seconda fase per
il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono essere asfaltati e in
condizioni tali da non creare pericolo per l’incolumità dei candidati. Non
potranno, dunque, essere sostenute prove d’esame su percorsi sui quali
siano presenti, ad esempio, buche, radici di alberi emergenti
dall'asfalto o, nell'area di scartamento ostacolo e di frenata
in spazio delimitato, tombini ecc.
2) I
coni di delimitazione del percorso (art. 2, comma 2, del D.M. 26 settembre
2018), in gomma o plastica di colore rosso con almeno un anello di
colore bianco retroriflettente, possono essere anche di tipo non
omologato.
3) Quanto
ai tempi di percorrenza dei due circuiti (non meno di 15 secondi per il primo,
non più di venticinque secondi per il secondo), l’esaminatore dovrà far
riferimento esclusivamente ai secondi e non anche ai decimi di
secondo.
4) Al
fine di evitare contestazioni sulla rilevazione dei tempi di percorrenza
dei
percorsi
della fase 2, a far data 1 luglio 2019, i cronometri sono esclusivamente di
tipo automatico, con rilevatori alla partenza ed all'arrivo. I tempi
misurati devono essere chiaramente visibili al fine di garantire la pubblicità
delle prove.
La
circolare specifica anche il comportamento in caso di
malfunzionamento degli strumenti.
E’ corretto il comportamento di un esaminatore che
effettua la prima fase dell’esame di guida per patente B con tutti i candidati
anziché svolgerla in maniera individuale? Si, è consentito secondo il principio che ciò
che non è vietato si può fare. Pertanto può accadere che per ragioni
organizzative l’esaminatore proceda con la prima fase coinvolgendo più
candidati.
Quali sono i versamenti per la conversione di una
patente con CQC? Nel
caso in cui si richieda la conversione di una patente superiore e della
relativa CQC, pratica che può essere effettuata soltanto per cittadini
comunitari, la tariffa necessaria per svolgere l'intera operazione è data da un
versamento da €32,00 sul conto corrente 4028 e da due versamenti da 10,20 sul
conto 9001, versamenti questi ultimi che possono anche essere effettuati in
modalità cumulativa, ovvero con un solo bollettino da 20,40. La pratica è
unica, quindi si compila un solo modulo 2112.
Quale
documento di riconoscimento può essere utilizzato in alternativa alla carta
d'identità italiana nel momento in cui il candidato si presenta agli esami? Possono essere utilizzati la carta d'identità
estera o il passaporto estero con le seguenti limitazioni: la carta d'identità
può essere utilizzata solo se si tratta di un Cittadino Comunitario, mentre il
passaporto estero può essere utilizzato anche da cittadini extracomunitari a
condizione che presenti i caratteri latini.
Cosa
accade se un candidato perde il permesso di soggiorno prima di sostenere
l'esame di guida o se il permesso di soggiorno viene messo in correzione in
quanto presentava un dato sbagliato? Si
tratta di due situazioni in cui il candidato deve richiedere al più presto la
stampa del permesso di soggiorno. Nel primo caso, si avrà una ristampa a
seguito di denuncia di furto, smarrimento o distruzione. Nel secondo caso si
tratta di una ristampa ai fini della correzione. In entrambe le situazioni per
sostenere l'esame (basandosi sul principio che il permesso originale era stato
rilasciato e pertanto il soggetto è regolarmente soggiornante in Italia) è
necessario avere a disposizione una copia del permesso precedente da poter dare
in visione e la ricevuta della richiesta del permesso.
Cosa
accade se un candidato si presenta all'esame con un veicolo con il cambio
automatico nonostante non sia indicato il codice 78 sul foglio rosa e di
conseguenza sulla patente? Accade che può
sostenere l'esame ma la patente non verrà consegnata al soggetto in quanto
richiede una correzione. Nell'improbabile caso in cui accada il contrario,
invece, la patente potrebbe essere consegnata, ma rimarrebbe la limitazione.
Può
sostenere l'esame di guida un candidato che si presenta con la patente scaduta? Sì e no, occorre distinguere due casi. Qualora
si tratti di un candidato che intende sostenere l'esame per la patente
superiore C o D, la patente B deve essere in corso di validità in quanto
necessaria per il conseguimento della patente superiore, secondo il principio
che per le esercitazioni e l'esame il candidato deve essere in possesso di
foglio rosa e patente B. Se si tratta invece di un soggetto in possesso di
patente B che consegue la A, la patente in possesso del candidato può anche
essere scaduta. La ragione si trova nel fatto che non è indispensabile avere la
patente B per esercitarsi e sostenere l’esame di guida della A.
Qualcuno
evidentemente ha avuto dei problemi…è possibile sostenere l'esame di guida
indossando degli occhiali da sole? La risposta è assolutamente
positiva. Non solo, è possibile sostenere l'esame di guida utilizzando degli
occhiali anche nel caso in cui non risulti tra le prescrizioni. E’ il contrario
che è proibito.
Possiamo
fare guida a un candidato proveniente da una provincia diversa? Sì. Se si presenta in autoscuola un candidato in
possesso di foglio rosa emesso da un'altra provincia, possiamo fare con lui le
guide, comprese le guide certificate. Attenzione però, perché deve essere
iscritto a registro e rimane comunque impossibile prenotarlo all'esame di
guida.
Se
l'assicurazione è scaduta, possiamo sfruttare i 15 giorni di proroga per
sostenere l'esame di guida? Per come è
scritta la normativa, l'interpretazione corrente è che non si può. In pratica i
15 giorni di proroga sono quelli che la legge ci dà per poter pagare il premio,
in questo periodo abbiamo una copertura “retroattiva” qualora accada un
sinistro. La polizza però risulta scaduta e non abbiamo la possibilità di
sfruttare questo margine di tempo per utilizzare il veicolo in sede d'esame.
Il foglio rosa di un candidato già prenotato all'esame di guida riporta un errore marginale (per esempio la sigla della nazione di nascita errata). Deve essere corretto? Peggio. Il candidato non può fare l'esame a meno di non operare con una procedura piuttosto complessa. Partiamo da una premessa: ai fini dell'esame di guida, l'UPM effettua una verifica dei requisiti morali, basandosi sui dati inseriti nel "Base" ovvero nell'archivio centrale. Il riscontro funziona solo se i dati corrispondono a quelli "veri". Nell'esempio, il candidato è nato in una nazione diversa da quella inserita nell'archivio. Se esistessero delle pendenze a suo carico, non risulterebbero, perché si tratta, in sostanza, di una persona diversa. I dati che compongono il codice fiscale ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita devono corrispondere con esattezza. Una sola lettera in più o in meno determina la creazione di una posizione nuova e il riscontro fallirebbe. Il problema è che non si può modificare il Base se la patente è già stata emessa. Soluzione? Annullare la patente, correggere i dati e rilanciare il flusso di verifica. La procedura produrrà una patente nuova e il candidato potrà sostenere l'esame per conseguirla. Come detto è una procedura delicata, sperimentata personalmente su un candidato privatista, che va seguita con attenzione.
Per concludere, due annotazioni interessanti: avete intenzione di cambiare uno o più mezzi del vostro parco veicolare? Tenete presente che, a quanto pare, prossimamente si richiederà l'utilizzo agli esami di guida di autovetture con quattro porte. Inoltre si sta valutando la possibilità di eliminare il vincolo della cilindrata per patente A2 che potrà essere conseguita utilizzando l'esame un motociclo di cilindrata Inferiore a 400 centimetri cubici.
Dopo
aver effettuato alcuni test sulle nuove piste moto ci si è resi conto del fatto
che se si parte lasciando a sinistra il cono nella prova da 25 secondi si
guadagna quasi un secondo di tempo sul totale; considerato che la normativa
attualmente non vieta questa cosa, possiamo adottarla come metodo.
Rinnovo
contestuale patente e cqc
E’
una domanda sempre attuale: possiamo presentare una richiesta contestuale di
rinnovo patente e CQC? Risposta: al momento si, fino a quando non verrà emanata
una direttiva diversa è ancora valida
la C.I.21/2007 agg. 29.
Esiti
esami 2018
La
consueta statistica
annuale degli esami svolti in Italia.
Estensione
A estero
Una precisazione,
partita dal Ministero e subito acquisita dalla DGT Nord-Ovest: per sostenere la
prova di guida per rendere la patente A valida all'estero si deve utilizzare
una moto con i requisiti della categoria A e il percorso dei ciclomotori. Si,
quello che comprende il vecchio 8 e il corridoio…
Comunicazione
del conducente
Nella
foresta legislativa scaturita dall'introduzione della patente a punti mancava
una precisazione. Chi comunica il nominativo del conducente (nei casi in cui il
veicolo non sia stato fermato) può usufruire dello sconto del 30 % previsto
dalla normativa o si deve considerare valida come data di notifica quella di
ricezione del verbale? Una nota
del Ministero precisa che si deve considerare la data della
comunicazione da parte del conducente come una “estensione” della comunicazione
stessa.
Lettera
sostitutiva tagliando cambio indirizzo
I
ritardi nella spedizione dei tagliandi di variazione di residenza hanno portato
il Ministero ad una
drastica decisione. Chi ne farà richiesta attraverso il numero verde
riceverà un modulo che consente la circolazione e sostituisce temporaneamente
(ma per quanto?) l’etichetta stessa. Peccato che all'estero non abbia alcun
valore…
Ancora moto
Il Decreto
ministeriale del 1/2/2019 ha in allegato i disegni delle piste
moto. Si tratta delle stesse piste che già conosciamo, integrate con qualche
misura in più.
Se volete scaricare le immagini sono QUI e QUI.
Se volete scaricare le immagini sono QUI e QUI.
Conversione
albanesi
La
circolare 26741 del 3
settembre 2019 riguarda la modifica degli accordi di
reciprocità tra Italia e Albania. In particolare, si consente la conversione
delle patenti albanesi emesse dal 2017.
Precisazioni
sulle marocchine
La
circolare 23880 del 24
luglio 2019 precisa che dall'11 agosto 2016, al
conseguimento delle categorie A, A1 e B viene rilasciata una patente di guida
redatta direttamente sul modello bianco-rosa; non vengono quindi più emesse
patenti provvisorie redatte sul modello bianco-celeste, come in
precedenza. Tali patenti sono generalmente valide per dieci anni dalla data di
emissione. Come in precedenza, resta fermo che il titolare è soggetto al
periodo di prova di due anni, calcolato dalla data del primo
rilascio. Ne consegue che tutte le patenti marocchine emesse dall'11 agosto
2016 (su modello bianco-rosa) sono da
considerarsi
provvisorie per due anni dalla data del loro primo rilascio e pertanto potranno
essere ritenute valide ai fini della conversione in Italia, solo dopo due
anni dal primo conseguimento.
Ricevuta
della CIE
Con
l’introduzione della Carta D’identità Elettronica si sono venute a creare
alcune
difficoltà, in quanto il richiedente deve attendere un periodo piuttosto lungo
(variabile in funzione della città di rilascio) per ottenerla. La ricevuta che
attesta la richiesta, per quanto completa di tutti i dati, della foto e
addirittura del nuovo numero della CIE, inizialmente non veniva accettata in
sede d’esame. In data 9 agosto
2019 la DGT Nord-Ovest ha precisato che le ricevute
rilasciate dal 3 marzo 2019 dotate del codice a barre bidimensionale “Qr Code”,
potranno essere verificate mediante l'installazione su smartphone (android o
Apple iOs) dell'applicativo (App) “VE.DO”, fornito gratuitamente dal
Poligrafico dello Stato.
Tolleranza
nel sovraccarico
Un
collega mi domanda se esiste ancora la tolleranza del 5% per il sovraccarico.
Si, e per ribadirlo, guarda caso, è appena uscita una circolare in
proposito, datata 14
ottobre 2019. Poi, quando gli faccio notare che il sovraccarico, a
determinate condizioni, potrebbe anche essere del 15% rimane sorpreso. Si è
perso un aggiornamento, contenuto nel comma 2 bis dell’articolo 167.
Ovvero: “I veicoli (…di massa superiore a 10
t...), se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida
e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una
massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella
indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il
limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di
circolazione più una tonnellata. “
Per i veicoli di massa fino a 10 tonnellate non c’è neppure la limitazione
nella limitazione. Infatti il comma 3 bis recita così: “ I veicoli (…di massa complessiva a pieno
carico non superiore a 10 t…), se ad alimentazione esclusiva o doppia a
metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico
della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a
pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di
circolazione."
Certificato medico per riporto teoria
Grazie ad un parere favorevole del Consiglio di
Stato del 3 luglio 2019, non è più necessario presentare un nuovo
certificato medico nell'istanza di riporto della teoria. Tutto sancito
dalla circolare 24583 del 30
luglio 2019. Unica avvertenza: non è possibile riutilizzare un
certificato che limitava la validità della patente se tale limite è già stato
superato.
Dichiarazione
per esami AM e moto
L’ODS 5/2013
aggiornamento 20 dispone l’utilizzo di un modulo, da
sottoscrivere da parte del candidato o del tutore in caso di minorenne, prima
dell’inizio dell’esame di guida per patenti AM o moto in caso di condizioni
atmosferiche avverse. Si tratta sostanzialmente di un modulo che scarica di
ogni responsabilità il funzionario esaminatore, fermo restando che “Il
candidato che, nonostante l’esaminatore abbia constatato le condizioni
atmosferiche particolarmente avverse, esprima, comunque l’intenzione di
condurre a termine l’esame, sarà ammesso a terminare tutta le prove di
valutazione delle capacità e dei comportamenti.” E che “Nell’ipotesi in
cui l’esaminatore acconsenta a svolgere gli esami, ma a causa delle non
favorevoli condizioni atmosferiche uno dei candidati preferisca comunque ritirarsi,
lo stesso verrà considerato assente.” I due modelli sono QUI e QUI.
Conversione
CQC estere
La circolare
32347 del 21 ottobre 2019 rammenta che le uniche CQC
convertibili sono quelle emesse in uno Stato appartenente all’UE, SEE o
Svizzera.
Conversione
patenti rilasciate in deroga all’età minima
La circolare
34454 del 7 novembre 2019 specifica è possibile la richiesta di
conversione di una patente emessa in età inferiore a quella necessaria secondo
le norme vigenti in Italia. Tale procedura è consentita solo quando
l’interessato avrà compiuto l’età minima richiesta dal nostro
ordinamento.
Durata
validità rinnovo patente
Con la circolare
33471 del 29 ottobre 2019 viene ricordato che un soggetto
titolare di patente con data di scadenza già allineata alla data di nascita non
può usufruire ulteriormente di tale meccanismo. Pertanto, come da esempio nella
circolare di cui sopra, un ultraottantenne che richieda il rinnovo sei mesi
dopo la scadenza della patente, otterrà la nuova patente con una scadenza pari
al periodo residuo (un anno e mezzo, nella fattispecie).
Riutilizzo
certificato medico anche per conseguimento patenti moto
Considerate
le difficoltà riscontrate sul territorio nazionale negli esami di conseguimento
per le patenti moto (non che le altre categorie siano messe meglio, ma questo è
un primo passo), la Direzione Generale ha stabilito con QUESTA risposta
che sia applicabile anche per le estensioni (conseguimento patente A1, A2 e A
senza esame di teoria da parte di soggetti già titolari di altra patente
esclusa la AM) la prassi che prevede di non dover produrre un nuovo certificato
medico all’atto della presentazione del secondo foglio rosa. NB: da come è
impostata la disposizione, tale prassi non ha un limite di tempo. In altre
parole, non si parla di secondo foglio rosa ma di “nuova istanza”. Quindi si
potrebbe andare avanti così anche per terzo foglio rosa, per il quarto, per il
quinto…
Verifica
periodica etilometro
A
seguito di sentenza della Corte di Cassazione, il ministero degli interni ha
diramato QUESTA circolare
ricordando che sul verbale che documenta l’accertamento effettuato tramite
etilometro devono essere presenti gli estremi dell’omologazione dell’apparecchio.
Nuova
circolare CQC e nuovi esami CQC
Siamo
lieti di come sono stati impostati e semplificati i nuovi esami di
conseguimento e ripristino CQC. Anche perché c’è il rischio che a breve si
presentino in autoscuola svariati soggetti obbligati all’esame di ripristino.
Ma andiamo per ordine. Secondo l’avviso 18 del
8/11/2019 i nuovi esami CQC dal 20 novembre 2019 sono
così:
PRIMO
CONSEGUIMENTO: un esame da sostenere con 70 domande in tutto, 40 sulla parte
generale e 30 sulla parte specialistica. Sono ammessi 7 errori ed il tempo
massimo della prova è di 90 minuti.
ESTENSIONE
DA MERCI A PERSONE O VICEVERSA: un esame con 30 domande sulla parte
specialistica. Sono ammessi 3 errori con un tempo massimo di 40 minuti.
CONSEGUIMENTO
DA PARTE DI SOGGETTO TITOLARE DELLA ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLA PROFESSIONE
DI AUTOTRASPORTATORE: un esame con 40 domande sulla parte comune. Sono ammessi
4 errori con un tempo massimo di 50 minuti.
Se
la prova dovesse risultare negativa il candidato deve aspettare almeno 30
giorni prima di poter sostenere un nuovo esame. L’attestato di frequenza
permette di prenotare l’esame entro un anno, anche a condizione che l’esame si
svolga oltre tale data.
Quello
che non ci si aspettava era la circolare 35677
del 19 novembre 2019. Che contiene alcune novità. A lato degli
aggiornamenti che non sono altro che l’inserimento nella circolare-riassunto
delle disposizioni emesse negli ultimi tempi (vedi la possibilità di convertire
solo le CQC emesse in Stati dell’UE, SEE o Svizzera, oppure la nuova disciplina
degli esami a quiz) questo mostro di 83 pagine reca una bella conferma e una
brutta notizia. La bella conferma è che è assolutamente regolare il rinnovo
contestuale della CQC e della patente attraverso la procedura che abbiamo
adottato negli ultimi anni, nonostante una iniziale opposizione dell’Area
Patenti. La brutta notizia è questa:
"Il
titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione
periodica ma che faccia trascorrere due anni dalla scadenza di validità della
qualificazione CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà, comunque, sostenere
l’esame di ripristino.
Parimenti,
il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di
formazione periodica ma che presenti istanza di rinnovo dopo cinque anni dovrà,
oltre a sostenere un nuovo corso di formazione periodica, sostenere anche
l’esame di ripristino."
Si,
l’hanno fatto. Dopo lunghi anni in cui alle domande dei colleghi: “ma
l’attestato del corso di rinnovo scade?” ho risposto “per ora no“, adesso mi
toccherà rispondere “adesso si”.
Il
primo periodo (pagina 42 della circolare) condanna chi ha frequentato il corso
e tenuto l’attestato fermo in attesa di trovare un lavoro a sostenere un esame
di ripristino. Ma allora a cosa è servito fare il corso (ovviamente entro i due
anni dalla scadenza della CQC come previsto finora)? E’ una disposizione che va
in contrasto con quanto detto a tutti i clienti da più di 10 anni. Sarebbe
accettabile se la disposizione partisse dal 1 gennaio 2020 o al limite da ora,
ma non è precisato. Inoltre penalizza chi ha frequentato il corso, in quanto
viene equiparato a chi ha lasciato scadere la CQC da più di due anni, senza
interessarsi alla cosa.
Il
secondo periodo è confuso: cosa significa “presentato dopo 5 anni”? Dal
rilascio dell’attestato? Forse significa “oltre 5 anni dopo”? Ma cinque anni
dopo cosa? La scadenza della CQC (non credo) o la data dell’attestato? Se così
fosse saremmo in una situazione paradossale: vorrebbe dire che se ho
frequentato il corso quando la CQC era ancora valida –e posso farlo fino a tre
anni e mezzo prima- e poi presento la richiesta di rinnovo poco prima del
termine di due anni dalla sua scadenza ma ne sono passati cinque e un giorno
dalla fine del corso, allora devo fare l’esame. Si crea una nuova categoria di
soggetti, che vanno all’esame di ripristino con la CQC che è scaduta da MENO DI
DUE ANNI.
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