ATTENZIONE
ATTENZIONE
ALCUNE DELLE NOTIZIE SONO OBSOLETE E/O SUPERATE DA NORMATIVE PIU' RECENTI, E PER QUESTO MOTIVO ALCUNI LINK POTREBBERO NON ESSERE PIU' ATTIVI
Rinnovo
CQC congiunto con limitazioni
Il
titolare di una CQC per trasporto cose scaduta il 9/9/2016 e di una CQC
trasporto persone conseguita per esami (con scadenza 2018 o 2019, a titolo
di esempio), può rinnovare entrambe le abilitazioni frequentando un solo corso.
Occorre però precisare che:
a)
se inserito in Aginet, il corso dovrà essere solo cose (niente corso misto,
quindi) altrimenti la piattaforma non consentirà l'inserimento;
b)
la nuova scadenza dell'abilitazione per trasporto cose sarà calcolata a partire
dalla data dell'istanza di rinnovo (inserimento della pratica 74TO) e varrà 5
anni;
c)
la nuova scadenza dell'abilitazione per il trasporto cose sarà definita dal
sistema. In una simulazione effettuata a dicembre 2016 il sistema pone come
limite massimo il 9/9/2021.
Alcune
considerazioni: riguardo l'inserimento in Aginet, ricordiamo che
è possibile far partire due corsi paralleli, pertanto si potrebbe
iscrivere il soggetto in questione ad un corso che si svolge contemporaneamente
ad un corso cose/persone. Naturalmente la parte specialistica dei due
corsi sarà in comune. L'alternativa è quella di non utilizzare Aginet e
allestire un corso con la PEC come modalità di comunicazione delle
presenze.
Reciprocità
scaduta
La
richiesta di una conversione di patente estera presentata entro i termini andrà
a buon fine anche se l'emissione dovesse avvenire in data successiva alla
scadenza dell'accordo di reciprocità.
Codici
armonizzati aggiornati
Il decreto 4
novembre2016 acquisisce la direttiva (UE ) 2015/653 del 24
aprile 2015, che, alla luce del progresso tecnico e scientifico, prevede un
aggiornamento dei codici contenuti nell'Allegato I della direttiva
2006/126/CE. Va precisato che alcuni codici sono stati cancellati, altri
aggiunti ex novo, altri modificati.
Oltre
160
E’
consentita la mobilità del personale docente tra le sedi di più autoscuole
(aventi uno stesso titolare) quando una di queste supera il numero di 160
iscritti annuo, che determina l’obbligatorietà di personale aggiuntivo? Si, il
titolare di più autoscuole può compensare l’esubero di allievi, registrato in
una sede, utilizzando personale di un’altra sede a condizione che la stessa non
abbia, a sua volta, superato tale limite.
Aggiornamenti
sui cronotachigrafi
Un decreto del
12 dicembre 2016 determina l’organizzazione dei corsi di
formazioni sull'utilizzo del cronotachigrafo digitale.
Sanzioni
trasporto pesante
Un decreto del
15 dicembre 2016 riporta la correlazione tra le sanzioni
riguardanti il trasporto su strada previste dalla normativa europea e le
normativa nazionale applicabile.
Nuove
equipollenze
La decisione
(UE) 2016/1945 del 14 ottobre 2016 riporta l’equipollenza tra
patenti emesse nell'Unione Europea, sostituendo il precedente testo. Le differenze
con il precedente elenco riguardano sostanzialmente le patenti dei Paesi Bassi.
In
considerazione delle nuove tabelle ho aggiornato la presentazione sulle patenti
estere, rivedendo anche le schede riguardanti le patenti internazionali
e aggiungendo l'elenco delle abilitazioni necessarie per guidare
negli Stati Uniti.
Novità
sui sistemi di ritenuta per bambini
Nel
2017 entreranno in vigore alcuni aggiornamenti riguardanti le normative sui
seggiolini auto.
Attualmente
sono in vigore due diversi regolamenti, (ECE
R44-04 e la prima fase della R129,detta i-Size) , la R129 entrerà nella sua seconda fase nell'estate
2017 e coinvolgerà i seggiolini auto per i bambini dai 100 cm di altezza.
Ecco i punti chiave:
a) si
potrà utilizzare per questi seggiolini auto o il sistema ISOFIX o l’aggancio
con le cinture di sicurezza dell’auto, a differenza della prima fase, dove era
obbligatorio il sistema di aggancio ISOFIX;
b) tutti i seggiolini auto omologati secondo questa
normativa, dovranno essere dotati di schienale.
Nel 2017 entrerà anche in vigore l'aggiornamento della ECE
R44-04, che obbliga tutti i bambini con un'altezza inferiore ai 125 cm ad
utilizzare un seggiolino auto dotato di schienale. Rimane confermato il
limite dei 150 cm per l'obbligatorietà dei seggiolini.
Quiz
in meno
La circolare 673
del 11 gennaio2017 modifica i quiz per il conseguimento della
patente B (e altre categorie collegate). Si tratta della cancellazione delle
seguenti frasi:
11025)
V02)
I quadricicli leggeri a motore con motore Diesel hanno potenza pari o inferiore
a 4 kW
V03) I
quadricicli leggeri con motore elettrico hanno potenza inferiore o uguale a 4
kW
30004)
V06) La
patente AM abilita alla guida di ciclomotori con motore elettrico di potenza
non superiore a 4 kW
30008)
V03) La
patente di categoria B1 abilita a condurre i quadricicli non leggeri di massa a
vuoto non superiore a 400 chilogrammi (550 chilogrammi per veicoli destinati al
trasporto merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e
con potenza massima non superiore a 15 kW
Spazi
utili in meno
Con l’art 17, comma 1 del DLG del 16 dicembre 2016 numero 257, viene
introdotto il divieto di fermata e sosta negli spazi riservati alla fermata e
alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.
Ulteriori modifiche sulla revisione patenti e CQC
La circolare 27540 del 6.12.2016 è abrogata e sostituita dalla circolare 673 del 11
gennaio 2017 con la quale sono
state emanate disposizioni sulle procedure della revisione tecnica della
patente di guida. In particolare nella nuova versione si precisa che:
- il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E,
D1, D1E senza obbligo di cambio automatico, che intende svolgere la prova
pratica di revisione con veicolo dotato di cambio automatico, dovrà, nel caso
di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della patente, al
fine di far iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha
sostenuto la prova di revisione, il codice UE armonizzato 78;
- in caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del
conducente, il titolare deve sottoporsi a esame di revisione della
qualificazione CQC posseduta.
Manuale operativo incidenti
La circolare del
Ministero dell'interno numero 300/A/8857/16/124/68 del23 dicembre 2016presenta un
manuale di circa 70 pagine intitolato "LINEE GUIDA PER L'INFORTUNISTICA
STRADALE", che tiene conto delle norme in vigore ed è destinato a
diventare uno strumento di lavoro per chi si occupa di incidenti stradali. Potete scaricarlo
QUI.
Informazione
territoriale
1) Qualche piccolo aggiornamento
riguardante l'operatività degli sportelli all'UPM Torino
- In via ufficiosa è stato comunicato che i versamenti
abbinati alle pratiche presentate allo sportello 10 in modalità manuale sul
modello 2112 vengono bruciati dallo stesso soggetto che inserisce la pratica.
Questo permetterebbe di evitare la presentazione di una delle pagine del
modello, in quanto i versamenti possono essere pinzati sul retro della prima
pagina e non avviene più la “timbratura” meccanica con il numero di protocollo
che finora annullava i versamenti stessi.
- E’ tornata in auge, dopo un periodo altalenante, la
casella di posta elettronica per richiedere la variazione dei dati anagrafici
sulle patenti, limitatamente all'aggiunta/eliminazione di uno dei nomi di
battesimo. Non cambiano le norme, che prevedono di allegare carta di identità e
codice fiscale già corretti alla richiesta firmata dal cliente. L’indirizzo è
ancoracorpatenti.upto@mit.gov.it Ricordiamo che rimane sempre la
possibilità di lasciare la richiesta allo sportello 10, senza però avere la
certezza che venga evasa in tempi brevi. Al riguardo nel salone di via Bertani
è apparsa una comunicazione che descrive la procedura da seguire per ottenere
l’allineamento dati attraverso una richiesta inviata via mail. Riassumiamo
brevemente le norme:
a) La
richiesta può essere avanzata solo per aggiungere o eliminare uno o più nomi di
battesimo;
b) La
carta d’identità e il codice fiscale devono già essere allineati;
c) La
richiesta può essere avanzata solo in occasione della scadenza della patente
eall'interno del lasso di tempo in cui è consentito il rinnovo per via
telematica, ovvero fino a 120 giorni prima e non oltre 3 anni dopo;
d) Il cliente deve sottoscrivere un atto notorio in cui chiede espressamente
l’allineamento dati, tale richiesta non deve essere avanzata dall'autoscuola/agenzia;
e) L’autoscuola/agenzia invia una mail all'indirizzo mail indicato con, nel
testo, PATENTE NUMERO, SCADENZA IL, TITOLARE, SI CHIEDE DI AGGIUNGERE/ELIMINARE
IL NOME…
f) In
allegato si invia una scansione dei documenti, ovvero CARTA D’IDENTITA’, CODICE
FISCALE, PATENTE e si suggerisce di copiare tali documenti sullo stesso foglio
in cui il cliente richiede l’allineamento.
2) Il secondo
aggiornamento della comunicazione interna numero 3/2010, datata 21 dicembre
2016, descrive alcune modifiche all'operatività degli sportelli
di via Bertani. Nel testo, tra l’altro, si legge come “si ritiene necessario,
ancorché in via sperimentale, procedere all'accorpamento degli sport. 10 e 12
in unico sportello polivalente dedicato alle Agenzie ed alle Autoscuole, il
quale verrà comunque presenziato da due dipendenti qualora l’affluenza al
suddetto sportello polifunzionale lo richieda. Quest’ultima valutazione verrà
effettuata direttamente dal Capo Area 4 o in caso di sua assenza dai funzionari
più alti in grado della medesima Area 4. Per alleggerire altresì il carico di
utenza a tale sportello si procederà alla consegna delle ricevute di
prenotazione mod. DTT 067 alle singole Autoscuole, tramite i Gruppi ASCO,
CONTA, UNASCA, CAST e Testona. Le domande di “passaggio di candidati tra
Autoscuole” verranno consegnate dagli interessati a tale sportello il quale
provvederà entro 5 gg. lavorativi alla stampa del nuovo foglio rosa. Si
dispone che quanto sopra abbia decorrenza dal 9 gennaio 2017.
Fotografie per patenti
Nella circolare
2274 del 30 gennaio 2017 si precisa che l’operatività del
codice a barre che consentiva di acquisire a distanza le fotografie raccolte
dalle “macchinette” di una specifica ditta è sospesa a tempo indeterminato.
Nello stesso momento si precisa che le foto accettate dal Portale a seguito
di verifica non possono essere respinte dai funzionari (per esempio allo
sportello) con motivazioni tecniche, per esempio troppo chiara o troppo scura.
Resta però il problema che il funzionario in questione può in qualunque momento
contestare il fatto che la foto, per quanto abbia superato il test ICAO, non
raffiguri il soggetto in modo riconoscibile. Quindi c’è ancora un margine di
discrezionalità, stiamo attenti.
Patenti, CQC ed età
La circolare
2276 del 30 gennaio 2017 ribadisce le modalità di conseguimento
congiungo delle patenti superiori e della CQC. Nulla di nuovo.
Specchietto
codici comunitari
In
attuazione della direttiva UE n. 2015/653 che ha previsto l’aggiornamento dei
codici unionali contenuti nell’allegato I della direttiva 2006/126/CE, e dando
seguito al Decreto Ministeriale 4 novembre 2016 (GU n. 293 del 16-12-2016), la
procedura informatica di gestione delle patenti è stata adeguata per gestire
l’elenco, in esercizio a partire dal 31 gennaio 2017.
Qui
di seguito la tabella “a tendina” che verrà visualizzata, in corrispondenza
delle prescrizioni tecniche:
Translitterazione
Corsi crono
Nella circolare
2720 del 13 febbraio 2017 sono esplicate alcune modalità
operative per i corsi sul corretto uso del cronotachigrafo.
Il ritorno dello Sri Lanka
La circolare
4664 del 24 febbraio 2017 detta le disposizioni per il
ripristino della conversione delle patenti dello Sri Lanka. In breve, l’entrata
in vigore avverrà il 4 marzo 2017 (un sabato, pertanto le domande saranno
presentabili a partire dal lunedì successivo, il 6) e avrà validità di cinque
anni. La circolare riporta i tre modelli di patenti convertibili.
Bollettini a sorpresa
Dal 1 marzo 2017 per poter inserire un candidato all'esame di guida è
necessario che alla pratica venga abbinato un bollettino (sul c/c 4028) da
16,00 €. E' il solito versamento per la marca da bollo riguardante il rilascio
della patente. Purtroppo questa novità, che era stata preventivata lo scorso
anno, è stata implementata senza una comunicazione preventiva. Intanto
precisiamo che la procedura viene effettuata dai gruppi all'atto
dell'inserimento delle pratiche da prenotare, non è quindi competenza della
singola autoscuola fare questa "bruciatura". Al momento suggeriamo di
continuare ad utilizzare il consueto bollettino postale, presto dovrebbe
arrivare una comunicazione ufficiale che confermerà la possibilità di
utilizzare pagamenti effettuati on line.
SPECIALE
DOMANDE & RISPOSTE
Al consueto listone di novità e circolari si aggiunge un elenco di domande
e relative risposte che negli anni passati erano state rivolte un poco ovunque,
a Torino e a Roma, senza ottenere risposta. Poi, ho avuto la fortuna di partecipare
ad un incontro con il dott. Foresta. Dico che è stata una fortuna perché ho
trovato una persona disponibile e gentilissima, il cui modo di fare ti
riconcilia con la pubblica amministrazione.
E non lo scrivo per piaggeria, sono certo che queste righe non le leggerà
mai…
Tornando alle questioni che ci riguardano da vicino, i quesiti che gli sono
stati rivolti non sono tutti recenti. Ciò ha comportato che alcune risposte
erano già state acquisite nella prassi e altre sono distanti da quella che è
l’operatività attuale. Resta il fatto che non bisogna mai disperare: tieni duro
e prima o poi qualcuno ti darà una risposta, anche se non sempre è quella
sperata!
Ottobre
2014 (richiesta di chiarimento)
Riteniamo
che manchino indicazioni su:
1) patenti
che scadono nel periodo in cui il conducente è in possesso di foglio rosa per
il conseguimento di altra patente;
2)
patenti il cui rinnovo è stato sospeso dalla CML per un periodo di tempo, al
termine del quale il titolare ha dimostrato di avere nuovamente i requisiti
necessari per la guida;
Riguardo
quest’ultimo punto, abbiamo constatato che la discriminante pare essere il
periodo di non idoneità: pur essendo previsto in tal caso che la patente venga
sospesa e consegnata al locale UPM, per “interruzioni” di breve durata (diciamo
fino a tre mesi) spesso questo non accade. La ragione è da ricercare nei tempi
di comunicazione tra CML, UMC e il soggetto medesimo. Non chiediamo che
vengano modificare le procedure attualmente utilizzate, ma solo che ci venga
messo nero su bianco che è corretto agire in un modo o nell’altro.
Facciamo
poi notare che la stragrande maggioranza dei medici inserisce come codice di
“obbligo lenti” il semplice “01” ma così facendo non compare la
possibilità di utilizzare le lenti a contatto in alternativa. Domandiamo,
pertanto, se è la procedura corretta.
RISPOSTE:
1) La patente deve essere in corso di validità al momento
dell’esame di guida, anche se questo comporta una stampa per rinnovo il giorno
precedente all’esame.
2) Non è possibile modificare i tempi di comunicazione
tra gli uffici competenti, pertanto il problema si presenterà, occasionalmente,
ancora in futuro.
Dicembre
2014 (suggerimento di modifica operativa)
Chiediamo
che il sistema di rinnovo patente consenta alle autoscuole/agenzie di inserire
la fase uno anche per le visite presso commissione medica: è sufficiente che
venga reso visibile alla CML il form contenente il codice agenzia/autoscuola,
come è oggi per il medico monocratico
In
questo modo si potrebbero trattare quelle pratiche che oggi devono
necessariamente transitare in toto alla digitazione della
commissione, ovvero quei soggetti che:
-
sono tenuti a rinnovare la patente in CML (per esempio perché titolari di
patenti speciali);
-
non superano la prova di rinnovabilità causando lo specifico messaggio di
errore;
-
vengono “respinti” dal medico monocratico dopo l’inserimento della fase uno da
parte nostra.
Uno
dei tanti vantaggi, oltre all’evidente alleggerimento del carico di lavoro
per la CML, è che in quest’ultimo caso non saremmo costretti a recuperare
i versamenti e che il lavoro svolto fino a quel momento non andrebbe
vanificato.
RISPOSTA:
Al
momento questa operatività è impedita, per una specifica scelta, e non si
prevede di effettuare delle modifiche.
Febbraio
2015 (suggerimento di modifica operativa)
La
norma che prevede, un “collegamento telematico (…) del Dipartimento per i
trasporti terrestri e il trasporto intermodale (…) in modo da consentire la
trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli
abilitativi”, può creare situazioni di difficile soluzione.
In
sostanza: il soggetto che si iscrive in autoscuola, segue le lezioni di teoria,
supera l’esame a quiz, riceve il foglio rosa, guida (comprese le guide
certificate) e pensa di poter sostenere l’esame di guida, con l’attuale
modalità scopre di non poter conseguire la patente solo una manciata di giorni
prima dell’esame, per l’esattezza dopo che è stato lanciato il flusso
contenente i suoi dati, generato all’atto della stesura del verbale dell’esame
di guida.
Si
potrebbe obbiettare che il soggetto in questione dovrebbe sapere che la
possibilità di conseguire la patente gli è preclusa, ma…non possiamo fare
affidamento su questo. Inoltre il soggetto, proprio per le sue peculiarità,
potrebbe non capire che la causa del diniego non è da ricercarsi
nell’autoscuola e pensare di essere stato spremuto ad arte fino all’ultimo
giorno. Non ultima, una considerazione estrema: il soggetto potrebbe essere
consapevole di questa situazione ma accedere comunque all’esame di teoria e al
successivo foglio rosa, con la possibilità di guidare in barba alla norma che gli
vieterebbe di condurre un veicolo con la patente.
La
soluzione è semplice: inviare il flusso di dati per la verifica non al momento
della preparazione del verbale di guida ma all’atto dell’inserimento del
soggetto ai fini del rilascio del foglio grigio, ovvero al momento del primo
“contatto” con il Portale dell’automobilista, indipendentemente dal fatto che
l’inserimento avvenga per mano dell’autoscuola o dell’ufficio periferico.
RISPOSTA:
I
tempi di richiesta sono stati ottimizzati e il numero di pratiche che
presentano criticità è diminuito drasticamente. Si ritiene che non si debba
intervenire ulteriormente.
Aprile
2015 (suggerimento di modifica operativa)
Attualmente
il Portale, all’atto della richiesta di patente CE o DE, emette il foglio rosa
solo per la categoria richiesta. Suggeriamo che assegni automaticamente anche
la categoria BE, per evitare che venga “dimenticata” durante l’inserimento.
RISPOSTA:
Il
Portale è correttamente impostato in quanto la patente CE non “trascina” la BE.
Vale la norma “una patente un esame”. Pertanto Il soggetto in possesso di
patente B+C (o B+D) che consegue la patente CE (o DE) non acquisisce
automaticamente la patente BE, con le nuove normative. Di conseguenza, in caso
di riclassificazione a patente B, è corretto che mantenga solo questa categoria
e non la BE per cui non ha sostenuto un esame di conseguimento.
Mi
permetto di far notare che se si inserisce una richiesta di BE e CE il Portale
al momento (febbraio 2017) accetta entrambe le abilitazioni. Resta da capire
quale delle due procedure è quella corretta. NdR
Luglio
2015 (richiesta di chiarimento)
1)
l KA e KB devono essere considerati come patenti superiori ai fini del rinnovo
dopo i 65 anni e pertanto hanno l’obbligo di visita in CML. Quale validità è
corretto assegnare a questi CAP?
2) Può
il titolare di patente comunitaria ottenere l’abilitazione CAP senza richiedere
la conversione della patente? La domanda si riferisce al fatto che nella
tabella sul rilascio patenti (allestita dal Ministero) nella pagina 3 si legge,
in corrispondenza alla “ABILITAZIONE MASSIMA POSSEDUTA” null: Conducenti
che richiedono una patente per esame di abilitazione superiore in base al
possesso della patente estera. Considerato che l’art. 51 della legge
120/2010 dispone la possibilità di ottenere la patente superiore senza
convertire la patente estera posseduta, chiediamo quali sono le modalità per
effettuare questa richiesta.
RISPOSTE:
1) Validità di 5 anni.
2) No, il conducente deve possedere la patente B
italiana. Al momento non sono contemplati esami di conseguimento sulla base di
patenti non convertite (o riconosciute) e non è previsto il rilascio di patenti
in mancanza della patente prevista dalle tabelle di propedeuticità.
Il
primo quesito si deve al fatto che per un certo periodo di tempo i CAP degli
ultrasessantacinquenni sono stati rinnovati con la validità di due anni. NdR
Luglio
2015 (suggerimento di modifica operativa)
All'atto
del rinnovo del KB non si potrebbe richiedere la conferma di validità anche
della patente di categoria B, pur se la stessa non è ancora prossima
alla scadenza (quindi entro i 120 giorni) ai fini dell’allineamento delle
scadenze? Se si, la richiesta potrebbe essere avanzata come rinnovo telematico
anziché come duplicato per rinnovo?
RISPOSTA:
Non
è necessario prevedere una prassi apposita, è sempre possibile ottenere il
rinnovo di una patente richiedendone il duplicato, anche il di fuori della
finestra temporale prevista dal rinnovo telematico.
Si,
è vero, ma la proposta andava letta come un tentativo di risparmiare qualche
euro di versamento…NdR
Settembre
2015 (richiesta di chiarimento)
1)
Un titolare di patente A1 (o anche AM) conseguita con cambio automatico,
all’atto del conseguimento della patente B può guidare motocicli fino a 125 (o
ciclomotori) con cambio meccanico?
2)
Esiste la possibilità di visualizzare e stampare la scheda esame CQC ed esame
di revisione?
3)
E’ possibile ottenere l’apposizione del codice 96 su una patente BS, viste le
ultime modifiche in merito al traino di rimorchi con patenti speciali?
RISPOSTE:
1) Si, potrà però farlo solo in Italia, in quanto
all’estero varrà la patente conseguita per esame.
2) Il Dipartimento sta lavorando a questa possibilità;
3) Si, le più recenti norme permettono questa possibilità.
Marzo
2016 (suggerimento di modifica operativa)
Sottoponiamo
il problema della mancanza di alcune tariffe e, in secondo luogo, la presenza
di tariffe obsolete o fuorvianti.
Questo
comporta che:
a)
l’autoscuola che crea un pacco deve utilizzare sempre il codice 20 per tutti i
tipi di richiesta (emissione foglio rosa, emissione foglio grigio, estensione
patente eccetera) perché è l’unica codifica che viene “vista” dal portale;
b)
stessa cosa accade per una conversione UE o non UE: l'importo è lo stesso ma in
caso di errore il pagamento è inutilizzabile;
Considerato
che secondo il centro assistenza “un pacco prepagato non si può rimborsare o
modificare”, in caso di errore i soldi spesi sono irrecuperabili.
Per
quanto riguarda la mancanza di alcune tariffe segnaliamo:
a)
per le patenti B96, non esiste il corrispondente codice di pagamento;
b)
non esiste un codice per pagare un duplicato patente per
smarrimento/furto/distruzione e contestuale rinnovo;
c)
manca un codice che consenta di pagare i rinnovi di CQC e contestuale rinnovo
patente.
Tutte
queste casistiche prevedono la presentazione allo sportello, con
conseguente dilatazione dei tempi di attesa e maggior carico di lavoro per
l’ufficio provinciale.
Proponiamo una
maggiore elasticità del Portale, in modo che:
1)
accetti la decurtazione credito in base all'importo e non al genere di pratica
(in fondo i bollettini pagati sono uguali)
2) venga
aggiornato l'elenco dei crediti che è possibile creare, inserendo le pratiche
che attualmente non sono gestite (e magari eliminando quelle obsolete, come il
riconoscimento patente e altre ormai inutilizzabili).
Suggerimento
opzionale: proponiamo che la stampa del .pdf del modello 2112 contenga i
codici a barre degli IP/IPP associati alla pratica e decurtati automaticamente.
Con
questo piccolo accorgimento si risolverebbero automaticamente molti problemi,
semplificando allo stesso tempo il lavoro degli operatori professionali e degli
impiegati.
RISPOSTA:
Prendo
atto dei suggerimenti con l’impegno di girarli a chi di competenza.
Settembre
2016 (suggerimento di modifica operativa)
La
recente circolare 15909 del 13 luglio tratta il caso della conversione della
CQC estera. Una frase dice che "il rilascio della patenteCQC è
subordinato all'acquisizione di un attestato dell'autorità dello stato estero
che ha rilasciato il titolo da convertire (...) che sancisca che il
richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in
quello Stato." Mi pare che la residenza normale esista solo per i
cittadini comunitari, mentre la circolare fa riferimento anche ad altre nazioni
come la Svizzera. Il problema principale però non è questo, ma il
fatto che credo che la residenza normale non sia trascritta in anagrafe,
pertanto non si capisce come l'ente che ha emesso la CQC (e neppure
l'anagrafe stessa) possa emettere una simile certificazione.
RISPOSTA:
La
norma non può essere aggirata, il titolare di CQC che richiede la conversione
deve presentare la documentazione richiesta.
E’
evidente che si tratta di una norma tesa a limitare le conversioni. Dovremo
quindi procedere con cautela prima di presentarle. NdR
Settembre
2016 (segnalazione di anomalia del portale)
All’atto
dell’inserimento delle guide certificate, il Portale non accetta il numero di
targa dei veicoli la cui revisione risulta scaduta. Purtroppo il calcolo viene
erroneamente effettuato non in base all’ultimo giorno del mese ma secondo la
data dell’immatricolazione (in caso di prima revisione) o la data della
revisione precedente (in caso di revisione successiva)
RISPOSTA:
Non
eravamo al corrente del problema nella sua completezza. Provvederemo a
correggere per quanto possibile, nel frattempo è necessaria una forzatura da
parte dell’ufficio provinciale.
Novembre
2016 (richiesta di chiarimento)
E’
prassi che i soggetti titolari di CQC, all’azzeramento del punteggio e prima
dell’emissione del provvedimento di revisione, frequentino un corso di recupero
punti . E’ corretta questa procedura?
RISPOSTA:
RISPOSTA:
No,
il titolare di CQC a zero punti deve sostenere l’esame di revisione.
Questa
risposta è in contrasto con la prassi. Attualmente (febbraio 2017) non è stata
notificata nessuna novità in merito. NdR
Dicembre
2016 (richiesta di chiarimento)
Un
titolare di patente C e D con CQC cose avente scadenza 9/9/2016 e CQC persone
conseguita per esame avente scadenza 14/05/2019, quando rinnova la CQC cose
ottiene il rinnovo per 5 anni dell’abilitazione cose ma quella per persone
viene rinnovata fino alla data del 9/9/2021. E’ corretto?
RISPOSTA:
No,
si tratta di un errore del Portale. Provvederemo a effettuare una correzione.
Gennaio
2017 (richiesta di chiarimento)
Quali
documenti possono essere utilizzati per sostenere gli esami (in particolare gli
esami di guida)? Il passaporto estero può essere utilizzato come documento di
riconoscimento?
RISPOSTA
Il
passaporto estero può essere utilizzato come documento di riconoscimento a
condizione che sia redatto con caratteri latini (solitamente con le diciture in
inglese). In caso di passaporto con caratteri diversi (per esempio arabo) per
l’utilizzo come documento di identità è indispensabile allegare una traduzione
asseverata.
Gennaio
2017 (richiesta di chiarimento)
In
quali casi il possessore di patente che consegue una categoria diversa
riacquisisce 20 punti? Se è vero che l’estensione da B a A non consente di
riacquistare il punteggio pieno, in quanto non si deve sostenere l’esame di
teoria, con le nuove norme che prevedono che l’esame di teoria per il
conseguimento dell’estensione E sia sostituito dalla fase I dell’esame di
guida, chi consegue la E ottiene nuovamente 20 punti?
RISPOSTA:
No.
Solo quanto la categoria viene conseguita con esame di teoria e di guida si
torna a punteggio pieno. L’estensione da B a A (e viceversa) non consente di
riacquistare il punteggio pieno e con le nuove norme che prevedono che l’esame
di teoria per il conseguimento dell’estensione E sia sostituito dalla fase I
dell’esame di guida, chi consegue la E non ottiene nuovamente 20 punti.
Gennaio
2017 (richiesta di chiarimento)
E’
possibile sostenere l’esame di guida senza foglio rosa, in quanto smarrito?
RISPOSTA:
No.
Il foglio rosa può essere ristampato dall’autoscuola accedendo al Portale e
selezionando l’apposito pulsante RISTAMPA fino al giorno dell’inserimento del
soggetto all’esame di guida. Da quel momento è possibile operare in due modi:
a) richiedendo la ristampa all’UPM; b) ristampando il foglio rosa in autoscuola
a condizione di aver salvato il file in formato .pdf generato dal Portale
all’atto della prima stampa. In entrambi i casi è indispensabile acquisire la
denuncia di smarrimento del documento originale
Ora
che abbiamo ottenuto queste risposte è il momento di preparare un altro elenco.
E’ appena stata pubblicata una risposta del dipartimento riguardante le
limitazioni dei neopatentati. Questo è il testo:
L'articolo 117, comma 2 bis del codice della strada prescrive, testualmente,
che "ai titolari di patente di guida di categoria B per il primo anno
dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza
specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t". Dal dato testuale
della norma discende che solo il titolare della patente di categoria B deve
sottostare ai limiti imposti dalla norma sopra citata e non anche i titolari di
patente di guida della categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE,
eventualmente conseguita da chi è già titolare di categoria B da meno di un
anno.
2. Ai sensi della direttiva 2006/126/CE la
categoria BE è autonoma e distinta dalla categoria B. Tuttavia, resta fermo che
il conseguimento della categoria BE è subordinato al previo conseguimento della
categoria B.
3. Come precisato in precedenza, i
limiti imposti dall'art. 117,
comma 2 bis del codice della strada si applicano al titolare di patente di
categoria B conseguita da meno di un anno. Di conseguenza detto titolare non
può condurre, ancorché munito di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per
la categoria BE, autovetture con potenza superiore a 70kW.
4. Il titolare di patente di
categoria BE può condurre anche un'autovettura di potenza superiore a 55 kW/t,
che non traina un rimorchio.
Il
problema è capire perché dice che:
a)
quando hai il foglio rosa hai il limite di 70 kW ma non viene citato il limite
del rapporto potenza/tara;
b)
quando hai conseguito la BE e guidi un veicolo per cui è richiesta solo la B
risulti escluso dal limite riguardante il rapporto potenza/tara ma non viene
specificato che non sei più soggetto a quello della potenza massima.
Personalmente
propendo per un problema di stesura della risposta: hanno omesso di specificare
che con il foglio rosa hai ancora la B e quindi sei soggetto alle due
limitazioni mentre quando consegui la BE hai una categoria
"superiore" e non hai più nessun limite. Qui a Torino, ovviamente non
la pensano in questo modo e nel testo ci vedono un'altra cosa. So che pare
brutto, ma ci vorrebbe una precisazione della precisazione.
Addio
Ecuador
La circolare 5752
del 8 marzo 2017 rammenta
che è scaduto l’accordo di reciprocità con la nazione sudamericana e che sono
già in corso le procedure per il rinnovo.
CQC
di rientro
La circolare
5818/8.3 del 9 marzo 2017 tratta il caso dei riconoscimenti
delle CQC revocate a seguito della conversione della patente di guida in uno
Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. In
altre parole, si concede la possibilità, a titolari di patente e CQC italiana
successivamente convertita al di fuori dell’Europa, di riottenere anche la CQC
nel momento in cui richiedono la conversione al rientro in Italia. Una
precisazione necessaria, visto che la CQC non viene convertita al di fuori
dell’UE e la revoca della patente a seguito di conversione estera “trascina”
nella revoca anche la CQC posseduta.
Piccole
modifiche gestionali
L’avviso 8 del
15 marzo 2017 specifica quale modifiche sono state effettuate
nella procedura richiesta patenti e nel sistema unico di prenotazione esami. In
particolare, si nota come sia aumentata la possibilità di effettuare modifiche
riguardanti le sedute di esame (in particolare per quanto riguarda il numero
dei giorni limite per l’inserimento delle prenotazioni) e la possibilità di
visualizzare tutte le prenotazioni effettuate evidenziando il codice operatore.
Conseguenze alla rinuncia
L’ordine di
servizio 4/2017 del 16 marzo 2017 tratta le rinunce a turni
assegnati e dispone che per ogni rinuncia verrà inibita la prenotazione con lo
stesso codice per tutto il mese successivo. Prima di allarmarci pensiamo che
l’assegnazione delle sedute passa attraverso associazione e gruppi, i quali
lavorano per evitare situazioni di questo genere. Pertanto attendiamo di vedere
se l’ordine diventerà operativo o meno.
Procedure amministrative
sulle patenti
Stanno giungendo in
sequenza svariate circolari (da oltre 20 pagine) che fanno il punto sulle
procedure amministrative per il conseguimento delle patente di guida. Le prime
ad arrivare sono state quelle della categoria B1 (circolare 6933)
e B (circolare 6935).
A seguire A1, A2 e A (circolare 7262),
AM (circolare 7260),
B96 (circolare 7456)
e BE (circolare 7457).
Avrei delle perplessità (che ho già provveduto a segnalare). Una per tutte? Nella circolare riguardante la AM viene imposto l'abbigliamento completo
Avrei delle perplessità (che ho già provveduto a segnalare). Una per tutte? Nella circolare riguardante la AM viene imposto l'abbigliamento completo
- casco integrale;
- guanti;
- giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
- scarpe chiuse;
- pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia.
- guanti;
- giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
- scarpe chiuse;
- pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia.
Si, avete letto bene
e senza distinzioni tra 2, 3 e 4 ruote.
Noto poi che:
1) è stata aggiunta
la frase ovvero con il kit “gonfia e ripara tra le verifiche
della fase I.
2) è stata modificata
la frase riguardante la fase II. Prima era Il candidato deve effettuare
alcune manovre, di cui almeno due a marcia indietro, adesso è Il
candidato deve effettuare almeno due manovre tra quelle indicate di seguito, di
cui almeno una a marcia indietro:
Oscuramento
quiz
La circolare
7265 elimina alcuni quiz dal database "B". Vista la
brevità del testo lo propongo integralmente:
20015)
V03) “La guida di un veicolo da parte di un soggetto che non ha conseguito la corrispondente patente è considerata reato”
23030)
F11) Quando un incrocio è regolato con circolazione rotatoria, i veicoli che non svoltano alla prima traversa di destra devono tenersi sulla corsia interna
29007
V3) I bambini di età superiore ai 3 anni possono viaggiare sui sedili anteriori di un'autovettura sprovvista di sistemi di ritenuta, solo se la loro statura supera 1,50 metri e indossano le cinture di sicurezza
NB: il numero 20015 è sbagliato, in realtà è la proposizione 30015.
V03) “La guida di un veicolo da parte di un soggetto che non ha conseguito la corrispondente patente è considerata reato”
23030)
F11) Quando un incrocio è regolato con circolazione rotatoria, i veicoli che non svoltano alla prima traversa di destra devono tenersi sulla corsia interna
29007
V3) I bambini di età superiore ai 3 anni possono viaggiare sui sedili anteriori di un'autovettura sprovvista di sistemi di ritenuta, solo se la loro statura supera 1,50 metri e indossano le cinture di sicurezza
NB: il numero 20015 è sbagliato, in realtà è la proposizione 30015.
Precisazioni
sui certificati di autenticità e validità - Sri Lanka
La circolare
7104 del 23 marzo 2017 fa seguito alle disposizioni contenute
nelle circolari 22453 del 2 ottobre 2015 (e relativo allegato 2) e 13940 del 16
giugno 2016, aggiungendo informazioni sui documenti necessari per la
conversione delle patenti della nazione asiatica.
Rinnovo
patenti nautiche
Con la CI 8/2017 si chiarisce l’attività di consulenza da parte
delle scuole nautiche. Il testo così recita:
L’attività delle Scuole Nautiche è limitata all’insegnamento ed
alla presentazione delle domande per gli esami, escludendo quindi le attività
successive al conseguimento della patente; Nulla osta allo svolgimento
delle pratiche successive al conseguimento della patente nautica, da parte
delle Scuole Nautiche o Autoscuole, qualora esse siano anche abilitate
all’esercizio dell’attività di consulenza di cui alla legge n° 264/1991.
Pertanto, a seguito del chiarimento in questione, si ripropone la
Comunicazione Interna n° 8/2017, quale Primo Aggiornamento nel seguente modo.
La presente fa seguito ad un recente episodio, riguardante una richiesta di
rinnovo di patente nautica da parte di un utente residente in località distante
dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di conseguimento della patente stessa.
La situazione, purtroppo è generalizzata, in quanto tali tipologie di patenti
non sono ancora inserite in un sistema meccanizzato; pertanto, l’utente, suo
malgrado, si trova costretto a rivolgersi, seppure in forma indiretta, all’Ufficio
di prima emissione. Alla luce di ciò, anche al fine di uniformare la procedura
tra le varie Sezione dell’Ufficio 3, si ritiene di procedere nel seguente modo.
L’utente, direttamente o per il tramite di un utente organizzato (Studio di
Consulenza, Autoscuola o Scuola Nautica, queste ultime due se autorizzate
all’attività di consulenza ai sensi della legge 264/1991), può inoltrare la
richiesta a mezzo posta. La richiesta deve contenere la seguente documentazione:
- Istanza, in duplice copia, redatta su apposito modello (allegato
G) da presentare all'Ufficio di Primo Rilascio;
- Patente Nautica in originale:
- Certificato medico in bollo, conforme all'annesso 1 del Decreto
Interministeriale 29 luglio 2008, n.146;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti morali
previsti dall'articolo 37 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n.146;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Nota d’incarico all’utente organizzato (se presentato attraverso
quest’ultimo);
- Attestazione di versamento di 16 euro sul c/c n° 4028 (imposta
di bollo per istanza).
Oltre alla documentazione di rito, sopra esplicitata, dovrà essere
allegato quanto segue:
a) una busta precompilata nella parte relativa al destinatario e
nella parte relativa al mittente venga apposta: Ufficio Motorizzazione Civile
di TORINO – Sezione di __________ (caso che ricorre) - via __________ – C.A.P.:
________ Luogo: _________; tale busta dovrà essere di dimensioni tali da
contenere documento in formato A4 e dovrà essere preaffrancata ad uso
“ASSICURATA”;
b) Modello postale 22 A (Modello di accettazione assicurata)
precompilato con i dati di cui sopra;
c) Un recapito di indirizzo di posta elettronica, al fine di
accelerare il procedimento amministrativo in caso di interlocutorie integrative.
Statistiche
Come segnalato
dal collega Patryk, sono
disponibili on-line i risultati degli esami per il conseguimento della
patente. http://www.mit.gov.it/documentazione/risultati-degli-esami-per-il-conseguimento-della-patente
Rotatorie e
altri problemi
La circolare 6935 sta dividendo
esaminatori e istruttori. Senza avere alcuna pretesa di dirimere la questione,
mi limito a portare all'attenzione alcuni aspetti, in attesa che gli incontri
programmati tra i rappresentati di categoria e l'UPM diano dei frutti.
a) inversione. E' chiaro, fin dalle prime frasi al riguardo
contenute nella circolare, che l’inversione
va eseguita in più fasi anche se si potrebbe fare in maniera diretta. Due cose
sembrano stare a cuore a chi ha preparato il testo: l’osservazione (ai fini del
dare precedenza) e l’uso del volante. Per quanto riguarda l’osservazione,
l’inversione è poco più di una scusa per controllare il comportamento del
candidato. L’esaminatore vuole che l’allievo guardi con attenzione girando
la testa. Il volante va girato con il veicolo in movimento, se lo giriamo
da fermo questa azione può essere contestata. Anche in questa descrizione (come
vedremo per le rotatorie) la circolare cade in contraddizione, infatti quando
si parla di iniziare la retromarcia si legge che il conducente: tenendo la sola mano sinistra sulla parte alta del volante ed ilbraccio destro sullo schienale,
ove possibile, del sedile
lato passeggero, guarda la strada all’indietroattraverso il lunotto e i vetri posteriori ma
subito dopo si dice che Prima di raggiungere la parte finaledi questa fase della manovra, il candidato
deve sterzare,
velocemente, verso
sinistra. E’ impossibile girare il volante velocemente
con una sola mano, quindi regoliamoci: come suggerito nella retromarcia, se
andando indietro devo sterzare, tengo tutte e due le mani sul volante.
b) rotatorie. Riassumendo:
- devi considerare la rotatoria come un tratto di strada a senso
unico;
- se giri a destra, metti l’indicatore a destra e resta a destra
(vale sempre, anche quando ci sono due o più corsie);
- se esci dopo la prima strada sulla destra o dritto, tieniti a destra
e non mettere la freccia per entrare ma mettila a destra dopo aver superato
l’ultima strada (vale sempre, anche quando ci sono due o più corsie);
- se vai dritto con due o più corsie, quando c’è molto traffico,
puoi entrare e restare in qualunque corsia (e uscire usando qualunque corsia,
sempre se c’è traffico) e non mettere la freccia per entrare ma a destra solo
dopo aver superato l’ultima strada;
- se giri a sinistra con due o più corsie, devi mettere subito la
freccia a sinistra e spostarti a sinistra prima di entrare e mettere la freccia
a destra e spostarti a destra dopo aver superato l’ultima strada;
- se giri a sinistra con due o più corsie, devi mettere subito la freccia
a sinistra e se c’è molto traffico, puoi restare in qualunque corsia in
entrata, in percorrenza e in uscita.
La circolare si contraddice, ad un certo punto, quando parla di
comportamento in presenza di traffico intenso e si deve proseguire dritto, infatti
prima dice che: in caso di traffico intenso
(…) scegliere una qualsiasi corsia libera
per immettersi
(…) e prima di uscire
(…) spostarsi sulla corsia didestra, mentre subito dopo dice che: in caso di traffico intenso (…) con altri conducenti che effettuanole medesime
scelte di percorso
(…) mantenere la stessa corsia sia in ingresso che nella percorrenza della rotatoria. Diventa difficile, nel momento in cui si sta facendo l’esame,
giudicare il traffico e definire la situazione. Quello che a noi potrebbe
sembrare traffico intenso, magari non lo è nelle valutazioni
dell’esaminatore.
Recupero
del credito
Con
l’introduzione della possibilità di “sparare” i bollettini postali, in
alternativa alla creazione dei pacchi, un numero sempre maggiore di colleghi ha
scelto di utilizzare questa modalità di pagamento quando si inserisce una
pratica patente attraverso il Portale. I bollettini pagati vengono legati alla
pratica al termine dell’inserimento, creando in tal modo un “credito
specializzato” con le stesse caratteristiche di un pacco (quindi legato ad una
tipologia di pratica) e contrassegnato da un numero.
Nel
caso in cui la pratica non vada a buon fine, il credito non va perso ma può
essere recuperato, in modo analogo a quanto accade con i rinnovi telematici.
La
procedura, qualora vi sia stata restituita una pratica patente con la dicitura
“da rivedere” , è la seguente:
1) Richiamate la pratica con la
ricerca attraverso la modalità GESTIONE
2) Se è possibile, effettuate le modifiche richieste. Questa operazione potrebbe non andare a buon fine, in quanto non tutti i dati inseriti sono modificabili. Nel caso delle conversioni di patenti estere, per esempio, è modificabile la data di rilascio ma non il numero della patente estera che abbiamo inserito in origine. In linea di massima il portale dovrebbe consentire le modifiche sui dati che sono effettivamente modificabili (come l’indirizzo) e non quelli che compongono il codice fiscale. Ma questa è una regola che abbiamo notato non essere sempre valida.
3) Se la pratica non è corretta
e non è possibile effettuare variazioni, siamo obbligati ad annullarla (questa
operazione richiede una ulteriore conferma)
4) Una volta annullata la
pratica il credito diventa recuperabile e può essere cercato dalla modalità
GESTIONE attraverso la voce RICERCA PER REC. CREDITO (è un pulsante in basso a
destra)
appare un elenco delle pratiche collegate
ai pagamenti recuperabili. Si seleziona quella che interessa e si clicca sul
pulsante NUOVO REC. CREDITO
A questo punto si può inserire una nuova pratica (nulla vieta che si tratti della stessa, con i dati "giusti").
In caso di dubbio, è sempre possibile controllare in anteprima la presenza di pratiche con credito residuo attivo. Attraverso GESTIONE si richiamano le pratiche annullate con credito e si ottiene una schermata riassuntiva.
Queste istruzioni sono valide anche nel caso in cui la pratica sia stata
restituita con la dicitura “rifiutata”. In tal caso non sono ammesse modifiche
e l’unica strada è quella dell’annullamento e recupero del credito. Resta da
dire che gli addetti all'approvazione hanno ricevuto istruzione affinché i casi
di rifiuto siano ridotti al minimo.
Modifiche
PatentiCQC
Il
Portale ogni tanto introduce delle novità non pubblicizzate, (infatti
ogni qualvolta mi si domanda di una procedura rispondo che è valida "fino
a oggi"). All'atto dell'inserimento di una richiesta di patenteCQC,
tipicamente un rinnovo di CQC a seguito corso, non è più necessario inserire
tutti i dati del soggetto ma, come già accade per i duplicati, si seleziona il
motivo richiesta e poi si richiama l'anagrafica attraverso il codice fiscale.
Chiusure
Due
comunicazioni interne riguardanti l’operatività di via Bertani. Nella prima
si rende noto che a partire dal 22 giugno al 27 luglio il servizio di
sportelli, ad esclusione dei Centri Operativi, non verrà effettuato nelle
giornate di giovedì al pomeriggio. In tali giornate, verranno effettuate sedute
di esami patenti della durata di tre ore (prove di guida), con partenza dalla
sede dell’Ufficio alle ore 14,30. Nella seconda si
precisa che il giorno 14 agosto l’ufficio provinciale sarà chiuso.
Addio
XP
Inizialmente
prevista per inizio anno, la dismissione del protocollo SSLv3 è stata prorogata
al 1 luglio. In altri termini, da quella data i requisiti minimi per accedere
al Portale diventano questi:
Browser
|
Versione
|
Internet Explorer
|
11
o Edge
|
Opera Browser
|
12.18
|
Apple Safari
|
9
|
Mozilla Firefox
|
44
|
Google Chrome
|
48
|
In
particolare gli utenti che non hanno ancora dismesso il sistema operativo
Windows XP, dovranno aggiornare il sistema operativo a Windows 7 o superiori e
aggiornare il browser ad una delle versioni sopra riportate o, se
impossibilitati al momento a fare questo aggiornamento, installare Firefox
43.0.1 che è l’unica versione di browser compatibile con XP.
ADR
2017
E’
stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del
certificato di formazione professionale, aggiornato all'ADR 2017. Lo stesso
potrà essere reperito su Internet al sito:www.ilportaledellautomobilista.it
Le relative schede da utilizzare per gli esami sono in fase di stampa a cura del Poligrafico dello Stato e appena pronte verranno distribuite a tutti gli Uffici Motorizzazione Civile. Si dispone pertanto che, al fine di dare tempo ai docenti di organizzare le lezioni in base al programma aggiornato, le nuove schede dovranno essere utilizzate per gli esami degli allievi per i quali, la data di "inizio corso"comunicata dal responsabile del corso stesso al rispettivo Ufficio Motorizzazione Civile, sia posteriore al 30 ottobre 2017. Per gli esami relativi ai corsi iniziati prima di tale data, verranno utilizzate le vecchie schede.
Le relative schede da utilizzare per gli esami sono in fase di stampa a cura del Poligrafico dello Stato e appena pronte verranno distribuite a tutti gli Uffici Motorizzazione Civile. Si dispone pertanto che, al fine di dare tempo ai docenti di organizzare le lezioni in base al programma aggiornato, le nuove schede dovranno essere utilizzate per gli esami degli allievi per i quali, la data di "inizio corso"comunicata dal responsabile del corso stesso al rispettivo Ufficio Motorizzazione Civile, sia posteriore al 30 ottobre 2017. Per gli esami relativi ai corsi iniziati prima di tale data, verranno utilizzate le vecchie schede.
Sosta
per carico e scarico
Con
l’introduzione della DL 24.4.2017 n.
50 si concede ai comuni la facoltà di limitare ai soli veicoli
della cat. N la riserva di spazi per il carico e lo scarico di cose. In altri
termini, mentre finora il carico e scarico poteva avvenire con qualunque
veicolo, in futuro questo sarà consentito solo agli autocarri.
Un
passo alla volta
Nello
svolgimento dei corsi per l’aggiornamento riguardante i tachigrafi, dedico un
breve intermezzo a quelle che saranno le norme future, prospettate dalle
normative internazionali. Lascia sempre un poco sgomenti i partecipanti la
possibilità che il tachigrafo ”intelligente” trasmetta i dati relativi al
veicolo (e quindi anche l’eventuale prova di una avvenuta
infrazione sui tempi o sulle velocità) direttamente all'autorità di
polizia. Quando poi accenno al fatto che sarà anche in grado di tramettere i
dati sulla massa, rilevando così anche eventuali sovraccarichi, la
sorpresa è totale. Beh, il decreto 6
aprile 2017 fissa anche termini di questo avvenimento.
Dobbiamo preoccuparci? Fate voi, la data è 20 maggio 2021, salvo proroghe.
Quadricicli
quali?
Le
ultime modifiche alla normativa riguardante i quadricicli leggeri, dovute
al fatto che dal 1 gennaio 2016 la direttiva 2002/24/CE è stata abrogata e
sostituita dal regolamento 168/2013 “relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli”,
che ha ridefinito la categoria dei quadricicli leggeri (L6e), ha fatto sorgere
dubbi su quali possono essere condotti con la patente di guida della categoria
AM. Per fortuna la circolare
920/8.3 espone con chiarezza una tabella riassuntiva
delle caratteristiche di omologazione e conclude che con la patente di guida
della categoria AM è possibile condurre (con decorrenza 1 gennaio 2016) veicoli
della categoria L6e-B di potenza fino a 6 kW.
Conto
alla rovescia
Avete
presente i semafori contatempo, quelli dove alle consuete luci sono abbinati
dei display che scandiscono il tempo residuo? A partire da
ottobre potremmo finalmente vederli “crescere” anche in Italia. Il
decreto che ne libera l’installazione è datato 27 aprile e
entra in vigore trascorsi sei mesi dalla pubblicazione.
Patenti
dei VVFF
Un
dubbio avanzato da un collega: ma le patenti dei Vigili del Fuoco si
convertono? La risposta è si e sulla base della circolare
918/23.18.10 si convertono anche le patenti
rilasciate ai volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Massimali
più alti
Il DECRETO 9 giugno
2017, intitolato Adeguamento dei massimali di garanzia RC
auto e natanti, prevede un adeguamento degli importi minimi dei massimali
(in base ai nuovi valori in euro determinati dalla Commissione europea). Le
nuove cifre sono:
- euro 6.070.000,00, nel
caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle
vittime;
- euro 1.220.000,00, nel
caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle
vittime.
Ripetitrice per (quasi)
tutti
La nota Prot. n.
300/A/5126/17/105/20/1 del MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di
Stato, in data 27 giugno 2017, precisa che nonostante le modifiche apportate
dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 non citassero espressamente i rimorchi tra i
veicoli soggetti all'utilizzo della targa ripetitrice (probabilmente per una
svista dovuta all'introduzione della nuova targatura per i rimorchi stessi), la
targa deve essere apposta comunque sui rimorchi immatricolati fino al
20.02.2013
Avanzamenti
La circolare 14225
del 4 luglio 2017 consente ai funzionari degli Uffici Motorizzazione
civile non ancora abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle
patenti di guida, in possesso delle qualifiche culturali e professionali
previsti dalla tabella IV.1 del D.P.R. 495/1992, di svolgere le prove di
valutazione delle cognizioni (esame di teoria) per il conseguimento della
patente di guida. Un modo per supplire alla cronica mancanza di personale.
Sempre a questo proposito potete leggere anche il DECRETO 31
maggio 2017 che disciplina la Qualificazione iniziale dei
funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente
dell'art. 121, comma 5, del codice della strada.
Parco
veicolare e decorrenza
La circolare 14973
del 12 luglio 2017 chiarisce che il termine di otto giorni
(previsto dell’art. 7 bis, comma 9, del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 17 maggio 1995, n. 317) per comunicare, alla provincia,
l’inserimento di un nuovo mezzo nel parco veicolare di un’autoscuola, è da
considerarsi non perentorio e non comporta irregolarità sanzionabile a carico
dell’autoscuola stessa, qualora si ricada nei seguenti casi:
- veicolo acquistato per
attività diverse da quella didattica e solo successivamente utilizzato per
svolgere le esercitazioni ed esami;
- veicolo, il cui
contratto di acquisto è stato perfezionato in una determinata data, consegnato
dal concessionario dopo un rilevante periodo di tempo;
- nel caso in cui sul
veicolo debbano essere installati i doppi comandi e svolgere l’iter per
l’aggiornamento della carta di circolazione.
Chiarimenti
giuridici
Ancora una circolare
(la 15075 del 13
luglio 2017) riguardante il computo dei tre anni di attesa
successivi alla revoca della patente. Pare che una volta per tutte si sia
stabilito che il periodo decorre a partire dal passaggio in giudicato della
sentenza.
Moto e privatismo
L’ordine di
servizio 9/2017 del 20 luglio 2017 detta nuove regole per le
iscrizioni e i passaggi per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A. In
particolar modo si dispone che:
- non sarà più consentito
il “passaggio a privatista” per quei candidati cui l’Autoscuola non può fornire
un veicolo facente parte del proprio parco veicolare o di quello del Centro di
Istruzione cui aderisce. Si precisa che la domanda in oggetto sarà archiviata.
- nel caso in cui
l’Autoscuola intenda far utilizzare al proprio candidato un veicolo in
dotazione al Centro di Istruzione cui aderisce, tale candidato dovrà essere
“demandato” a tale Centro che lo prenderà in carico sul proprio Registro, alla
stregua di quanto avviene per le patenti superiori. Sulla domanda d’esame dovrà
essere apposto il timbro del Centro di istruzione e riportato il n. di
iscrizione al Registro;
Sicurezza
stradale
Una lunga e
dettagliata direttiva in
data 21 luglio 2017 detta le regole dei controlli su strada, in
ottica di ridurre il numero d incidenti.
Prima fase incompresa
Con l’ordine di
servizio 5/2017 primo aggiornamento, si ribadisce che “la Fase
I non rappresenta né un’integrazione, né un’estensione dell’esame di teoria,
pertanto si rinnova pertanto l’invito agli esaminatori ad attenersi alle
disposizioni riportate nelle circolari ministeriali richiamate nell’Ordine di
Servizio n. 5/2017 del 30 marzo 2017.
Indovinello
Un quesito cui non si
riusciva a dare una soluzione: cosa significa il codice 01.07 introdotto ad
inizio anno e identificato come “aiuto ottico specifico”? La risposta la dà il
Dottor Foresta: aiuto ottico specifico fa riferimento ad alcune prescrizioni
mediche imposte per chi ha campo visivo ridotto o particolari problemi di
esposizione alla luce, per cui deve utilizzare, alla guida, determinati
apparecchi, tipo lenti prismatiche o “piccolo cannocchiali” o altri
accorgimenti previsti dal Ministero della salute.
Ricorso
avverso l'esito dell'esame di teoria o di guida
In data 13 settembre 2017 la DGT Nord Ovest ha emanato la Comunicazione di
servizio n° 3, la quale espone con chiarezza come deve essere
proposto il ricorso. La comunicazione è ripresa dall'ordine di
servizio 5/2017 quarto aggiornamento.
Nuovo aspetto del sito
Il sito della motorizzazione di
Torino è stato rinnovato. Mancano (al momento in cui scrivo) tutti i
contatti. L'impaginazione è sicuramente migliorata e sono presenti molte più
informazioni. Ci sono anche alcuni aspetti che mi perplimono, però. Cosa
pensare di un sito istituzionale che per le esercitazioni online ti indirizza
ad una pagina piena di pubblicità? Chi garantisce la correttezza dei quiz
proposti? Qualcuno ha verificato il meccanismo con cui vengono formate le
schede?
Un aspetto a favore questo link ce l'ha: permette di risalire al sito
originario (che è tedesco) e di vedere come funzionano i quiz da loro. Trovo
che la visualizzazione degli incroci dal posto di guida abbia molto più senso
della nostra "a vista d'uccello".
CQC scaduta
Continuano a circolare molti dubbi su cosa
accadrà a chi non ha rinnovato la CQC persone ottenuta per
documentazione entro il 9 settembre 2017. Riassumo velocemente: il
termine di scadenza per coloro che l’avevano ottenuta per documentazione era il
09 settembre 2013, successivamente prorogato al 09 settembre 2015.
Facciamo riferimento a questo testo:
Facciamo riferimento a questo testo:
11. Il corso di
formazione periodica può essere frequentato a partire da tre anni e sei mesi
antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del
conducente. La frequenza di un corso di formazione periodica:
a) prima della data di scadenza di
validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo
della stessa senza soluzione di continuità;
b) entro un periodo non superiore a due
anni dalla data di scadenza di validità della carta di qualificazione del
conducente, comporta il rinnovo della stessa a decorrere dalla data indicata
sull'attestato di frequenza di cui al comma 9: dalla data di scadenza della
validità e fino alla data di rilascio del predetto attestato è vietato
l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e merci;
c) oltre il periodo di due anni di cui
alla lettera b), comporta che, ai fini del rinnovo della carta di
qualificazione del conducente, è necessario sostenere, con esito positivo,
l'esame di cui all'art. 11, comma 1: dalla data di scadenza della validità e
fino alla data di superamento delle prove d'esame, è vietato l'esercizio
dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose.
Il punto b) è stato modificato da successive circolari e sappiamo che i cinque anni di validità partono dalla data dell'istanza, quello che ci interessa adesso è il punto c). Secondo il decreto 20 settembre 2013, occorre fare riferimento alla data dell’attestato di fine corso e non alla data di presentazione della domanda di rinnovo. Infatti il testo dice: “la frequenza ad un corso di formazione periodica”. A quanto si legge, e al netto di interpretazioni discordanti da parte della motorizzazione, il titolare di CQC persone che ha frequentato un corso di formazione periodica entro il 9 settembre 2017 (quindi entro due anni dalla scadenza) ha diritto a rinnovare la CQC senza dover sostenere l’esame di cui al comma 11 (formazione iniziale). La nuova data di scadenza sarà calcolata in 5 anni dalla presentazione dell'istanza.
Il punto b) è stato modificato da successive circolari e sappiamo che i cinque anni di validità partono dalla data dell'istanza, quello che ci interessa adesso è il punto c). Secondo il decreto 20 settembre 2013, occorre fare riferimento alla data dell’attestato di fine corso e non alla data di presentazione della domanda di rinnovo. Infatti il testo dice: “la frequenza ad un corso di formazione periodica”. A quanto si legge, e al netto di interpretazioni discordanti da parte della motorizzazione, il titolare di CQC persone che ha frequentato un corso di formazione periodica entro il 9 settembre 2017 (quindi entro due anni dalla scadenza) ha diritto a rinnovare la CQC senza dover sostenere l’esame di cui al comma 11 (formazione iniziale). La nuova data di scadenza sarà calcolata in 5 anni dalla presentazione dell'istanza.
Chi
non ha terminato il corso entro due anni dalla scadenza, deve comunque
frequentare un corso di formazione periodica e sostenere l’esame
di formazione iniziale e non l’esame di revisione.
Resta
un aspetto che non viene precisato dalla norma: chi possiede entrambe le
abilitazioni può frequentare indifferentemente un corso finalizzato al rinnovo
della parte merci o persone (come prevede la circolare 7787) oppure deve
necessariamente frequentare un corso rinnovo persone? Attendiamo chiarimenti.
Nuove possibilità per gli esaminatori
E’
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2017 il DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2017, n. 141 che
riguarda le competenze dei funzionari del Dipartimento dei trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità. Si tratta
del provvedimento che modifica la “tabella esaminatori” ridefinendo le
competenze degli stessi, consentendo alla maggior parte degli esaminatori di
svolgere esami teorici per tutte le categorie di patente, comprese le
superiori, permettendo quindi un più razionale utilizzo del personale. Consente
infine di avviare i corsi di formazione iniziale (e a seguire gli esami
di abilitazione) per i nuovi assunti e per coloro che vogliono allargare le proprie
competenze, ad esempio aggiungendo l’abilitazione per gli esami di guida delle
patenti superiori.
Meno
limitazioni sulle patenti
Il DPR 10 luglio
2017, numero 139 in vigore dal 6 ottobre 2017 sopprime il
divieto di rilascio e rinnovo della patente di guida per gli individui colpiti
da malattie ematiche (attraverso la soppressione della lettera G dell’appendice
all'articolo 320 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Tutto
questo in virtù del progresso scientifico (sia
sui nuovi strumenti di diagnosi sia sulle nuove terapie per la cura di tali
patologie), nonché dei requisiti psicofisici minimi fissati
dall'Unione europea per il rilascio della patente di guida.
Statistiche
Il
sito Istat fornisce interessanti informazioni sull'incidentalità stradale.
Il
dettaglio è scaricabile a questa pagina.
Riporto un estratto di cosa è accaduto nel 2016.
Dopo due anni di stagnazione il numero dei morti torna a ridursi rispetto al 2015 (-145 unità, pari a-4,2%).
Tra le vittime sono in aumento:
- i ciclisti (275, +9,6%)
- i ciclomotoristi (116, +10,5%);
stabili gli automobilisti deceduti (1.470, +0,1%) mentre risultano in calo:
- motociclisti (657, -15,0%)
- pedoni (570, -5,3%).
Per la prima volta dal 2001, gli incidenti e i feriti registrano un incremento (rispettivamente +0,7% e +0,9%), soprattutto i feriti gravi: sulla base dei dati di dimissione ospedaliera, sono stati oltre 17mila contro i 16mila del 2015 (+9%).
Sulla diminuzione del numero di vittime in Italia pesa soprattutto il calo registrato su autostrade (comprensive di tangenziali e raccordi autostradali) e strade extraurbane (274 e 1.546 morti; -10,2 e -4,6% sull'anno precedente).
Anche nell'Unione europea nel 2016 torna a diminuire il numero delle vittime di incidenti stradali (-1,8% rispetto al 2015): complessivamente, sono state 25.720 contro 26.190 del 2015.
Nel confronto fra il 2016 e il 2010 (anno di riferimento della strategia europea per la sicurezza stradale) i decessi si riducono del 18,6% a livello europeo. L'Italia registra una riduzione del 20,2%, un risultato migliore della media europea. Purtroppo se si scorre la classifica dei morti per milioni di abitanti, l'Italia si colloca al 14° posto della graduatoria europea, dietro Svezia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia.
Tra i comportamenti errati più frequenti sono da segnalare la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi).
Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano l'eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l'uso di telefono cellulare alla guida.
Tolleranze
A proposito di limiti di velocità e di automobilisti in eccesso. La cosiddetta "direttiva Minniti" che ha riguardato alcune norme legate al codice della Strada, contiene anche una precisazione riguardante il calcolo della velocità rilevata, che non deve essere arrotondata. Pertanto, la riduzione a favore del trasgressore sarà del 5%, con un minimo di 5 km/h, senza arrotondamenti.
Per fare un esempio valido in autostrada (limite 130 km/h)
- velocità rilevata: 148 km/h
- riduzione calcolata sulla velocità rilevata: 7,4 km/h
- velocità effettiva: 140,6 km/h
In questo caso il conducente ricade nella fascia di sanzione "oltre 10 km/h", che prevede una multa di 169 euro e la decurtazione di 3 punti.
Modifiche operative
Un lungo file avvisi (il 22 del 25 settembre 2017), ci rende partecipi di alcune modifiche all'operatività riguardante le patenti. A partire dal 27 settembre 2017 saranno disponibili questi aggiornamenti:
1. In caso di richiesta patente per conversione estera e conversione militare sara' possibile utilizzare due nuovi codici annotazione 110 e 111 per l’abilitazione B: - Selezionando il codice annotazione 110 in corrispondenza della abilitazione B, sara' obbligatorio attivare l’abilitazione AM, mentre non sara' possibile selezionare l'abilitazione A1. - Selezionando il codice annotazione 111 in corrispondenza della abilitazione B, non sara' possibile selezionare le abilitazioni A1 e AM. - Al conseguimento per esame delle abilitazioni escluse con i codici 110 e 111, dovranno essere eliminate tali annotazioni in corrispondenza dell'abilitazione B.- Sulla patente i codici 110 e 111 verranno stampati nel retro dellapatente nella colonna 12 in corrispondenza dell'abilitazione B.
2. Per indicare l'abitazione A valida
solo in Italia dovrà' essere usata la nuova annotazione 112, che sostituirà' il
codice validità' territoriale "I". Sulla patente saranno stampati nel
campo 9 una "A" maiuscola e nel retro della patente alla colonna 12
in corrispondenza dell'abilitazione A il codice 112. Si precisa che nelle
ricerche sulle patenti italiane effettuate dai paesi europei che utilizzano
Resper, l’abilitazione A con annotazione 112 non verrà' visualizzata, poiché'
tale abilitazione A e' valida solo sul territorio italiano.
3. Le stampe delle patenti con abilitazione B o superiore riporteranno l’abilitazione AM anche se non espressamente conseguita. Per le patenti con abilitazione B o superiore già' presenti in banca dati senza abilitazione AM, al momento della richiesta di una nuova patente verrà' attivata automaticamente anche l'abilitazione AM con le seguenti regole:- La data di abilitazione della AM sara' uguale alla minore tra le date di abilitazione presenti sulla patente, se tali date sono tutte maggiori o uguali al 19/01/2013. - La data di abilitazione della AM sara' uguale a 19/01/2013, se tra le date di abilitazione esiste almeno una data antecedente al 19/01/2013. - Nella richiesta di verifica patente italiana effettuata dai paesi europei tramite RESPER, se la patente non ha l’abilitazione AM ma almeno l'abilitazione B, la verifica restituirà' anche l’abilitazione AM con la data abilitazione calcolata secondo le regole sopra indicate.
4. Gestione del codice 70 sulle patenti emesse per conversione di patente estera: - Nelle patenti emesse per conversione militare non sara' più' presente sul rigo 12 il codice 70. - Sui duplicati, sui rinnovi e sulle riclassificazioni emesse successivamente a una patente ottenuta per conversione estera sarà sempre stampato sul rigo 12 il codice 70 con la sigla dello stato che ha rilasciato la patente estera. Il codice 70 e lo stato estero non saranno più' stampati, quando il titolare conseguirà' una nuova patente per esame.
5. Verranno attivati i nuovi codici, rappresentati dalle lettere nell'intervallo a - g (da digitare in minuscolo) da utilizzare in
combinazione con i codici da 01 a 44: - a: a sinistra - b: a destra - c: mano - d: piede - e: nel mezzo - f: braccio - g: pollice
Tali codici non saranno riportati nella stampa della patente.
6. Per i codici adattamento 20.07, 40.01, 44.09 e 44.10 sara' possibile inserire il valore numerico relativo alla forza massima in Newton del freno o dello sterzo. Il formato del campo sara' di 3 caratteri numerici e due decimali.
7. Per i codici limitazione 62 e 64 (inseribili nei campi delle prescrizioni tecniche) sara' obbligatorio inserire nel campo "LIMITE DISTANZA" il valore numerico relativo al raggio in km, in cui il conducente può' circolare a partire dalla propria abitazione, e/o inserire nel campo "LIMITE VELOCITÀ’" il valore della limitazione della velocità' in km/h.
8. Nell'inserimento della richiesta di revisione patente sara' possibile, nei casi in cui e' previsto, mettendo una spunta nel campo "ESENTE DA RICLASSIFICAZIONE", richiedere l'esame di revisione per un'abilitazione diversa dall'abilitazione massima posseduta senza dover riclassificare la patente a seguito di revisione con esito idoneo.
10. Nell'inserimento delle richieste per revisione patente e revisione CQC, deve essere acquisito il codice autoscuola e la data domanda.
3. Le stampe delle patenti con abilitazione B o superiore riporteranno l’abilitazione AM anche se non espressamente conseguita. Per le patenti con abilitazione B o superiore già' presenti in banca dati senza abilitazione AM, al momento della richiesta di una nuova patente verrà' attivata automaticamente anche l'abilitazione AM con le seguenti regole:- La data di abilitazione della AM sara' uguale alla minore tra le date di abilitazione presenti sulla patente, se tali date sono tutte maggiori o uguali al 19/01/2013. - La data di abilitazione della AM sara' uguale a 19/01/2013, se tra le date di abilitazione esiste almeno una data antecedente al 19/01/2013. - Nella richiesta di verifica patente italiana effettuata dai paesi europei tramite RESPER, se la patente non ha l’abilitazione AM ma almeno l'abilitazione B, la verifica restituirà' anche l’abilitazione AM con la data abilitazione calcolata secondo le regole sopra indicate.
4. Gestione del codice 70 sulle patenti emesse per conversione di patente estera: - Nelle patenti emesse per conversione militare non sara' più' presente sul rigo 12 il codice 70. - Sui duplicati, sui rinnovi e sulle riclassificazioni emesse successivamente a una patente ottenuta per conversione estera sarà sempre stampato sul rigo 12 il codice 70 con la sigla dello stato che ha rilasciato la patente estera. Il codice 70 e lo stato estero non saranno più' stampati, quando il titolare conseguirà' una nuova patente per esame.
5. Verranno attivati i nuovi codici, rappresentati dalle lettere nell'intervallo a - g (da digitare in minuscolo) da utilizzare in
combinazione con i codici da 01 a 44: - a: a sinistra - b: a destra - c: mano - d: piede - e: nel mezzo - f: braccio - g: pollice
Tali codici non saranno riportati nella stampa della patente.
6. Per i codici adattamento 20.07, 40.01, 44.09 e 44.10 sara' possibile inserire il valore numerico relativo alla forza massima in Newton del freno o dello sterzo. Il formato del campo sara' di 3 caratteri numerici e due decimali.
7. Per i codici limitazione 62 e 64 (inseribili nei campi delle prescrizioni tecniche) sara' obbligatorio inserire nel campo "LIMITE DISTANZA" il valore numerico relativo al raggio in km, in cui il conducente può' circolare a partire dalla propria abitazione, e/o inserire nel campo "LIMITE VELOCITÀ’" il valore della limitazione della velocità' in km/h.
8. Nell'inserimento della richiesta di revisione patente sara' possibile, nei casi in cui e' previsto, mettendo una spunta nel campo "ESENTE DA RICLASSIFICAZIONE", richiedere l'esame di revisione per un'abilitazione diversa dall'abilitazione massima posseduta senza dover riclassificare la patente a seguito di revisione con esito idoneo.
10. Nell'inserimento delle richieste per revisione patente e revisione CQC, deve essere acquisito il codice autoscuola e la data domanda.
11. Nell'inserimento di una richiesta di
patente per conseguimento dell'abilitazione B con cambio manuale per un
candidato già' in possesso di abilitazione AM con il cambio automatico,
l'operatore dovrà' modificare il tipo di cambio dell'abilitazione AM da
automatico a manuale per poter stampare una patente, con il cambio manuale
sia per l’abilitazione AM che per l’abilitazione B.
12. Sara' possibile gestire le sedute di
teoria orale per la revisione CQC con le funzioni di generazione seduta,
prenotazione dell’esame e acquisizione degli esiti. (La prenotazione esame
per questa tipologia di sedute e' riservata agli UMC).
Chiarimenti
sul rinnovo CQC scaduta da più di 2 anni
Una
circolare (la 21066 del 9
ottobre 2017) non fa altro che specificare ciò che già sapevamo,
aggiungendo una precisazione: chi possiede entrambe le abilitazioni può
frequentare indifferentemente un corso finalizzato al rinnovo della parte merci
o persone. Tutto a posto? Più o meno, perché come spesso accade, le circolari
omettono alcune spiegazioni. Abbiamo già specificato come, secondo la normativa
(CIRCOLARE 7787 del 3 aprile 2014 punto 7.1) “Se la validità della
qualificazione professionale di tipo CQC posseduta è scaduta da più di 2 anni,
oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, è richiesto il
superamento dell’esame finale”.
La questione riguarda
anche i possessori della sola CQC per trasporto persone, ma ci siamo posti il
problema di un titolare di entrambe le abilitazioni, con la CQC merci scaduta
da meno di due anni e la CQC persone oltre questo limite. Abbiamo scoperto che
il sistema Aginet genera, per chi ha frequentato un corso di rinnovo con parte
specialistica merci, un attestato (potete vederlo sotto) con indicata la
limitazione al rinnovo della parte persone vincolato al superamento di un
esame.
Questo è in accordo con
la norma ma genera dei dubbi; considerato che il soggetto dovrebbe sostenere un
esame da 60+60 domande riguardanti il trasporto persone e ha seguito un corso
di 35 ore improntato al trasporto di merci, ci domandiamo: possiamo accogliere
questo soggetto in un corso di conseguimento in qualità di “uditore”?
A questo riguardo segnalo
la COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 13 della DGT NORD_OVEST del 17 dicembre 2010 la
quale al punto IV. 1. COMUNICAZIONI SUI CORSI (pagina 11) così recita: E'
consentita la presenza ai corsi di allievi, che siano stati respinti alla prova
d'esame e che intendano effettuare un ripasso. Tale facoltà, si ritiene, possa
essere estesa anche a coloro che abbiano terminato il corso e desiderino
comunque potenziare la preparazione prima dell'esame.
A seguito di specifica
richiesta abbiamo avuto conferma che da parte dell’ufficio provinciale di
Torino non ci sono obiezioni, quindi possiamo inserire un soggetto tenuto al
superamento dell’esame ai fini del rinnovo di CQC tra coloro i quali
frequentano il corso di formazione iniziale, in qualità di uditore.
Stato
di ebrezza e casi eclatanti
Due sentenze a distanza
di un giorno una dall'altra ed entrambe riguardanti la guida sotto l’effetto di
alcool, precisano cosa accade quando il soggetto rifiuta l’accertamento. Nel
dettaglio:
- Corte di cassazione -
sentenza 07/09/2017 n. 40758
Non si tratta di reato
penale quando il conducente si rifiuta di seguire gli agenti, privi
dell'apposita apparecchiatura con cui effettuare l'accertamento sul posto, fino
ad una struttura ospedaliera situata a molta distanza dal luogo del fatto allo
scopo di verificare il tasso alcolemico nel sangue
- Corte di cassazione -
sentenza 08/09/2017 n. 41178
Al soggetto sottoposto ad
accertamento alcolemico deve essere comunicata la possibilità di farsi
assistere da un difensore ma ciò non significa che gli agenti verbalizzanti
debbano attendere l'arrivo del difensore per procedere all'effettuazione del
test.
Poi, girando per il web
alla ricerca di notizie riguardanti la nostra posizione (potete provare ad
usare un aggregatore di notizie con le parole-chiave “autoscuola”, “scuola
guida”, “sicurezza stradale” “codice della strada” e similari) ci si imbatte in
sentenze che definire “creative è poco. Qualche esempio:
PROBLEMI CON I VELOX
Nel contesto
meteorologico ove si svolge l’accertamento (Trieste - bora), l’autovelox non
può non aver risentito durante il suo funzionamento delle forti vibrazioni
della bora che ne deviano il funzionamento preciso e non può neppure non essere
stato influenzato dal freddo intenso.
Giudice di Pace di
Trieste (Sentenza n. 181 del 12.2.2008)
Il Telelaser non
individua in modo accettabile (verificabile oggettivamente) il veicolo al quale
si riferisce la velocità apparsa sul display, pertanto essendo illegittima la
misurazione della velocità con tale apparecchiatura e mancando la prova
oggettivamente verificabile che la velocità stessa si riferisca proprio al
veicolo sanzionato.
Ma anche
…sebbene l’agente ha
utilizzato il telelaser, sicuramente quello che ha visto è corretto, ma siccome
il mezzo è in movimento, non vi è certezza della corrispondenza del
veicolo.
Giudici di Pace – diverse
località tra cui (Sentenza n. 196/00 del 27.4.2000, Trib Padova sez civ Dr.
Beghini; Sentenza n. 1396/02 del 20.12.2002, Benevento, GdP. Grella; Sentenza
1907/02 del 27.11.2002, Mercato San Severino, GdP. Basso; Sentenza n. 137/02
del1S.10.2002, Capaccio, GdP Allieri; Sentenza n. 1279/01 del10.S.2001,
Alghero, GdP Pais; Giudice di Pace di Borgo Valsugana
CAUSE DI
GIUSTIFICAZIONE
…ricevuta una telefonata
della moglie con malore nonostante nessuna dichiarazione al contestato e
nessuna certificazione medica.
Giudice di Pace di Varese
(Sentenza n. 140/08)
…annulla il provvedimento
per stato di necessità per probabile crisi epilettica della moglie, senza
alcuna documentazione medica (sulla parola, perché è un onesto
cittadino).
Giudice di Pace di
Varazze (SV) (Sentenza n. 58 del 8.4.2008)
USO DEL CASCO e
CINTURE
“…si mise alla guida del
motociclo di cui trattasi esclusivamente per raggiungere la banca sita a pochi
metri di distanza dal punto in cui si trovava e inavvertitamente dimenticava di
inserire ulteriormente il casco protettivo. Da codesto angolo di visuale,
questo giudice deve, quindi, ritenere che l’infrazione non sia stata commessa
in quanto il ricorrente avrebbe percorso, senza l’uso del casco protettivo, un
tratto di strada talmente breve da doversi ritenere irrilevante ai fini della
contestazione”.
Giudice di Pace di
Bologna (Sentenza n. 4403 del 20.4.2007)
Breve tratto di strada
percorso dal ricorrente senza cinture di sicurezza, esenzione assimilabile a
quella concessa ad alcune categorie di persone per tipologia di lavoro-servizio
(con interpretazione analogica di norme.. non ammessa).
Giudice di Pace di Savona
(Sentenza n. 265 del 17.1.2008)
Circolazione con casco
non omologato. Annulla il provvedimento accogliendo la tesi del ricorrente che
sosteneva il verosimile distacco dell’etichetta di omologazione a causa
dell’incidente in cui era rimasto coinvolto (ma, in realtà, c’era la prova che
il casco non era omologato per il mercato italiano).
Giudice di Pace di
Pescara (Sentenza n. 790 del 24.4.2008)
Stato di necessità
riconosciuto ex art. 4 L. 689/1981 per avere il ricorrente un qualche malanno
(non ben precisato) per il quale sarebbe controindicato l’uso della cintura di
sicurezza, pur in assenza di una preventiva certificazione medica di
esonero.
Giudice di Pace di
Benevento
“In relazione alle
emergenze processuali, tenuto particolarmente conto del comportamento del
ricorrente e di una valutazione complessiva del soggetto, il ricorso può essere
accolto aderendo, in assenza di argomentazioni contrarie incidenti sul piano
logico, così come richiesto da parte ricorrente, alla prospettazione secondo la
quale il mancato allaccio della cintura di sicurezza avvenne in un contesto di
fastidioso disturbo fisico (forte meteorismo con consequenziale rilevante
rigonfiamento addominale). Vero è che all'atto della contestazione
immediata il ricorrente nulla chiese di inserire a verbale, al riguardo,
tuttavia, può ben spiegarsi il silenzio serbato davanti all'Agente della
Polizia Municipale per comprensibili ragioni di timidezza volte ad evitare una situazione
sicuramente percepita imbarazzante da dover confessare al Pubblico Ufficiale e
suesposte ragioni il ricorso può essere accolto, da ultimo, anche, sulla base
di un giudizio prognostico in ordine ai successivi comportamenti del ricorrente
in materia di obbligo di indossare le cinture di sicurezza o, comunque, di
sottrarsi alla circolazione veicolare laddove avessero a verificarsi situazioni
di natura soggettiva od oggettiva del tipo di quelle evocate nel presente
giudizio”.
Giudice di pace di Orbetello
(Sentenza n. 166 del 2004)
GUIDA IN STATO DI
EBBREZZA e STUPEFACENTI
…il Giudice riconosce le
difficoltà respiratorie del soggetto, che, però, in evidente stato di ebbrezza
alcolica ha rifiutato l’accertamento, anziché tentare senza riuscire. Non è
punibile per rifiuto di sottoporsi ad accertamento.
Giudice di Pace di Desio
(MI) (Sentenza n. 632/08)
…dal referto medico
dell’ospedale non emerge prova certa in merito all'effettiva presenza di
sostanze stupefacenti; emerge un eventuale e presunto uso di cocaina e non è
indicato alcun quantitativo in concreto accertato. Non emerge alcuna
sintomatologia in ordine all'uso di sostanze stupefacenti. Il verbale di
sequestro ai fini della confisca è nullo.
Giudice di Pace di
Sarzana (Sentenza n. 26 del 12.5.2008)
SEGNALAZIONE
SEMAFORICA
…acquisita e data per
buona la testimonianza del passeggero che vedeva il semaforo verde a fronte
dell’accertamento compiuto da un operatore di polizia che diceva il
contrario.
Giudice di Pace di
L’Aquila
DOCUMENTI DI GUIDA
Il periodo trascorso
dalla scadenza della patente è ragionevole ed è ipotizzabile una comprensibile
dimenticanza bisogna applicare al caso che attiene una certa elasticità di
applicazione della norma.
(Sentenza n. 162/01 del
18.11.2001, Belluno, GdP Mantovani - Sentenza n. 22/02 del 18.12.2001,Belluno,
GdP Mantovani)
La natura benefica della
ricorrente, e l’attività dei volontari giustificano lo smarrimento del
contratto di assicurazione con relativo tagliando.
(Sentenza n. 44/02 del
28.6.2002, Pieve di Cadore, GdP Mantovani)
La dimenticanza e
l'omissione della ricorrente, appaiono scusabili, visto che il cambiamento di
residenza appariva su tutti gli altri documenti. Sarebbe stata sufficiente
un'ammonizione e l'invito a provvedere a questo adempimento.
(Sentenza n. 81/02 del
15.5.2002, Belluno, GdP Mantovani)
I
lavori del futuro
Siete alla ricerca di un
nuovo business? Sappiate che è stata introdotta una nuova tipologia di veicoli
(velocipedi) che può essere adibita a noleggio con conducente (Legge 4.8.2017,
n. 124)
Nuovi
quiz ADR
La circolare 19187/DIV3/E
del 18 settembre 2017 ci comunica che sul sito: www.ilportaledellautomobilista.it/ sono
stati pubblicati i quiz aggiornati all'ADR-RID 2017 per il conseguimento o
rinnovo del certificato di formazione professionale per il consulente alla
sicurezza del trasporto di merci pericolose per la modalità stradale e
ferroviaria.
Esami e
altri disastri
L’ordine di
servizio 11/2009
aggiornamento 21 del 4 ottobre 2017 prevedeva l’introduzione di
una nuova procedura per gli esami teorici con quiz informatizzati. Tra le altre
cose, si prevedeva l’inserimento del codice fiscale del candidato prima di
iniziare la sessione. Avevo già anche predisposto un avviso per tutti gli
allievi.
Nessuno ci aveva detto
che si trattava di un esperimento riguardante solo alcune città. Questo test al
buio si è concluso con un disastro e siamo tornati alla situazione e al metodo
precedente. Non resta altro da aggiungere, se non che questo incidente in
galleria ha comportato, nel mese appena trascorso, la temporanea sospensione
degli esami e la necessità di recuperare le sedute già prenotate e non
svolte.
Simulatori
per la guida
Il decreto 17
agosto 2017 stabilisce le Caratteristiche dei simulatori di
guida di alta qualità che in futuro potranno essere utilizzati nei corsi di
conseguimento della CQC.
Aggiornamento
VPN ministeriale
Se utilizzate questo
sistema di collegamento privato, dovreste aver visto un avviso in merito.
Vi ricordo di effettuare l'aggiornamento per tempo, pena l'impossibilità di collegarsi.
Nuovo modello CAP
Il decreto 7 settembre 2017 modifica il modello da adottare per la stampa dei CAP, che entrerà in vigore alla fine delle scorte del modello attuale.
BREAKING
NEWS
Sono stati distribuiti dei bollettini doppi. Non pagate bollettini c/c 4028
con “codeline” le cui prime quattro cifre siano pari
a 9496 (es. 949648412382416691), c'è il rischio che quel codice
sia già stato bruciato.
Si suggerisce di distruggerli.
Se avete già pagato dei bollettini con le prime quattro cifre pari
a 9496 e il Portale li rifiuta sostenendo che sono già bruciati,
contattate il Call Center al numero verde 800-980-308 per la
rivitalizzazione.
Nuovi codici
Avrete
sicuramente notato come su tutte le nuove patenti (dai duplicati ai rinnovi)
sia presente la categoria AM anche se non conseguita attraverso esame. Oltre a
questa novità, teniamo presente che per indicare l'abilitazione A valida solo
in Italia viene usata la nuova annotazione 112, che sostituisce il codice
validità territoriale "I". Coloro i quali hanno rinnovato la patente
in questi giorni e si sono visti trasformare la loro “a” in una “A” non si
illudano: non possono guidare tutti i motocicli anche all’estero. Il nuovo
sistema di identificazione delle categorie infatti prevede che sul frontespizio
della patente e nel campo 9 siano stampati una "A" maiuscola e nella
colonna 12 in corrispondenza dell'abilitazione A il codice 112.
Segnalo
anche che in caso di richiesta patente per conversione estera o militare di
categoria B sarà possibile utilizzare due nuovi codici che appariranno
nella colonna 12: 110 e 111. Selezionando il codice 110, sarà obbligatorio
attivare l'abilitazione AM, mentre non sarà possibile selezionare l'abilitazione
A1; selezionando il codice 111, non sarà possibile selezionare le abilitazioni
A1 e AM. Tali limitazioni saranno eliminate all'eventuale conseguimento
delle categorie mancanti.
Dopo
tutti questi anni
Dall'ufficio
provvedimenti giunge un VADEMECUM PER LA LUNGA INATTIVITA’ ALLA GUIDA che
riporto in versione leggermente adattata per renderlo più comprensibile.
1)
Preparare pratica di duplicato con visita medica in bollo (“vecchio metodo”) e
patente in originale all’interno della richiesta. Versamenti da 10,20 € e 32,00
€.
2)
Non inserire la richiesta attraverso il Portale ma protocollarel’ istanza
duplicato con “06TO” presso lo sportello 10.
3)
Lo sportello 10 rilascia il permesso provvisorio di guida e l’istanza di
duplicato viene passata d’ufficio ai provvedimenti
Per giustificare il
mancato rinnovo si possono produrre, fin da subito:
a) certificati medici di
rinnovo antecedenti o successivi alla scadenza della patente;
b) dichiarazioni di terzi
con allegata fotocopia documento di identità in cui confermino di aver visto
l’interessato guidare specificando il periodo (per esempio datore di lavoro);
c) dichiarazione
dell’interessato con motivazioni del mancato rinnovo ed eventuale proprietà dei
veicoli;
d) verbali di
contravvenzione elevati nel periodo di mancato rinnovo. NB: non verranno presi
in considerazione verbali per divieto di sosta.
Per patenti scadute prima
del 2010 non si valuterà l’eventuale documentazione
Una conversione è una conversione
Una patente comunitaria riconosciuta che si avvicina alla scadenza può essere trattata come una conversione? La risposta è no. E' vero che il Portale accetta l'inserimento, proponendo per di più i campi già compilati in quanto in archivio è presente l'anagrafica, questo però non significa che si possa utilizzare la causale "CONVERSIONE ESTERA" per la richiesta della nuova patente. Ricordiamo che le patenti riconosciute non seguono la procedura di rinnovo telematico ma è necessario che il soggetto sostenga la visita "vecchio stile" con foto e marca da bollo e se ne richiede il duplicato attraverso il solito modello 2112. Tutto questo perché la patente riconosciuta deve essere riconsegnata ai fini della restituzione alla nazione che l'ha emessa.
Una conversione è una conversione
Una patente comunitaria riconosciuta che si avvicina alla scadenza può essere trattata come una conversione? La risposta è no. E' vero che il Portale accetta l'inserimento, proponendo per di più i campi già compilati in quanto in archivio è presente l'anagrafica, questo però non significa che si possa utilizzare la causale "CONVERSIONE ESTERA" per la richiesta della nuova patente. Ricordiamo che le patenti riconosciute non seguono la procedura di rinnovo telematico ma è necessario che il soggetto sostenga la visita "vecchio stile" con foto e marca da bollo e se ne richiede il duplicato attraverso il solito modello 2112. Tutto questo perché la patente riconosciuta deve essere riconsegnata ai fini della restituzione alla nazione che l'ha emessa.
Gomme
si gomme no
Sono
sempre frequenti le domande riguardanti l’obbligo di utilizzo dei pneumatici
invernali e soprattutto sul “divieto” di utilizzare gomme diverse da quelle che
la stagione richiederebbe. Proviamo a chiarire, tutto ha inizio con la direttiva datata
16 gennaio 2013 che stabilisce che:
1)
i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano
muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli
idonei alla marcia su neve e ghiaccio(…)
2)
il periodo interessato dall'obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15
aprile (…)
In
seguito la circolare 1049
del 17 gennaio 2014 ha ritenuto opportuno consentire
l'uso (…) di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive
M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15
maggio, anche con indice di velocità Q (…) precisando che l'uso degli
pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla
carta di circolazione ivi compreso l'indice di velocità non ha restrizioni di
carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i
mesi dell'anno solare.
Va
infatti ricordato che è ammesso montare gomme invernali che non rispettano il
parametro “velocità” riportato sulla carta di circolazione a condizione che il
codice di velocità del pneumatico non sia inferiore a “Q” (pari a 160 km/h) e
venga apposto nell'abitacolo una targhetta che ricorda questa limitazione.
Riassumendo:
a)
a partire dal 15 ottobre è possibile montare pneumatici invernali aventi codice
velocità inferiore a quanto riportato dalla carta di circolazione;
b)
il 15 novembre entra in vigore l’obbligo di utilizzare gomme invernali (o
catene) sui tratti di strada identificati dall'apposito segnale. Il
proprietario della strada mantiene la facoltà di adottare provvedimenti della
stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in
condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote
particolarmente alte;
c) il 15 aprile termina
l’obbligo di utilizzare gomme invernali (o catene) sui tratti di strada
identificati dall'apposito segnale;
d) il 15 maggio termina
la possibilità di circolare con pneumatici invernali aventi codice velocità
inferiore quanto riportato dalla carta di circolazione;
e) la circolazione con
pneumatici invernali con codice velocità corrispondente a quanto riportato sulla
carta di circolazione è consentito in qualunque periodo dell’anno.
E’ inutile commentare che
utilizzare una gomma invernale ad agosto ha delle serie controindicazioni…
Multilingua
E’
possibile sostenere l’esame quiz utilizzando il supporto audio in una lingua
diversa da quella del testo? La risposta è si, ma non esattamente come si
potrebbe pensare…
All’atto
dell’inserimento del richiedente nella seduta esame è possibile selezionare
separatamente la lingua del testo e quella dell’audio ma con le seguenti
limitazioni:
LINGUA
TESTO
LINGUA AUDIO
Italiano
Italiano
Francese
Italiano –
Francese
Tedesco
Italiano
- Tedesco
A
proposito di supporto audio. Quando una pratica è destinata agli atti, si può
chiedere la restituzione dell’istanza in bollo per un futuro utilizzo, a
condizione che si lasci una copia dell’istanza medesima nella cartellina.
L’importante quindi è ricordarsi di fare una fotocopia prima della seconda
prova.
Aggiornamenti
Aginet
1)
E’ noto che al termine di un corso di recupero punti va presentata una distinta
di “fine corso”. Si specifica che qualora si siano tenute delle lezioni di
recupero delle ore di assenza, è possibile effettuare una sola consegna
all’ufficio provvedimenti, considerando come data di fine corso quella
dell’ultima lezione di recupero ma con l’accortezza di compilare due o più
distinte di “fine corso” separate, uno per ogni data di rilascio dei
certificati;
2)
Quando si tiene un corso di teoria per il conseguimento della Carta di
Qualificazione del Conducente presso la propria autoscuola ma la parte di guida
viene demandata al Consorzio, Aginet prevede l’emissione di due attestati
separati, il primo dei quali ha la funzione di dimostrare la frequenza al corso
teorico e viene stampato dalla scuola al fine dell’iscrizione al corso
pratico;
3)
A causa di un blocco del sistema, Aginet non consente di inserire le lezioni di
recupero del corso di recupero punti, prima della fine del corso stesso. In
questo caso per andare sul sicuro è preferibile comunicare utilizzando la cara
vecchia carta.
Stranieri
senza patente
Nella circolare
300/A/8581/17/106/15 del 13 novembre 2017, il ministero
dell’interno precisa che il cittadino straniero (comunitario o meno) alla guida
senza avere con se la patente NON ITALIANA è sanzionabile secondo i termini
dell’articolo 180 (da 41 a 168 €) con obbligo di esibire il documento entro un
periodo di tempo che gli verrà indicato. A differenza di quanto avviene per i conducenti
italiani, al termine del periodo indicato e in mancanza di riscontro, non
potendo verificare con facilità l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione di
guida, si procederà immediatamente alla contestazione sulla base dell’articolo
116 (da 2257 a 9032 €).
Niente
pista
L’ordine di
servizio 5/2013aggiornamento 15 del 3 novembre 2017 ci fa
sapere che viene disposta la sospensione degli esami di guida
delle patenti delle categorie AM e A per i mesi di dicembre 2017 e gennaio
2018, riservandosi di prorogare tale sospensione anche per il mese di febbraio
2018. La sospensione di cui trattasi è motivata dalle difficoltà di
garantire l’agibilità delle piste per esami patente A ed AM tracciate
presso questa Sede, durante il periodo invernale, in presenza di ghiaccio
e probabili precipitazioni nevose. A tutti coloro il cui foglio rosa scadrà
durante il periodo di sospensione verrà comunque garantita la proroga del
medesimo.
Rimane
la possibilità di richiedere sedute straordinarie adeguatamente motivate (per
esempio al fine di conseguire la patente A necessaria nei concorsi presso Corpi
di Polizia Locale).
Nessuna
discordanza
Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del
Consiglio di Stato riguardo una questione spinosa che coinvolge tutte le
patenti per il cui conseguimento si previsto l’utilizzo di un veicolo su cui
non trova posto un istruttore, in particolare A1, A2 e A. Viste le manovre d’esame
stabilite dal decreto 18 aprile 2011 n. 59 (allegato II, punto 6.3) e
considerato che queste manovre si pongono sostanzialmente in contrasto con
l’articolo 122, comma 5, del codice della strada, il quale stabilisce
testualmente: “Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere
posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono
consentite in luoghi poco frequentati”, il Ministero voleva sapere se era
più importante l’articolo del Codice o la normativa di derivazione comunitaria.
Risposta: è corretto e conforme a esigenze di sicurezza che le
esercitazioni vengano effettuate in luoghi poco frequentati. La maggiore
difficoltà di guida propria dei diversi luoghi in cui andrà poi effettuata la
prova pratica (…) è anch’essa conforme, come pure rilevato dal Ministero, a
esigenze di sicurezza. Le precedenti esercitazioni solo “in luoghi poco
frequentati”, ai sensi dell’articolo 122, comma 5, del codice della strada non
impediranno al candidato di prepararsi correttamente e compiutamente alla prova
pratica, se effettuate in numero adeguato, e con cura e serietà, anche
attraverso serie simulazioni delle condizioni di guida prescritte per il
successivo esame.
Insomma,
continuiamo a far esercitare chi possiede il foglio rosa A1, A2 o A come
abbiamo fatto fino ad oggi.
Permesso
online
Segnaliamo
un servizio reso disponibile dalla Polizia di Stato: immettendo a QUESTO link il numero di pratica o il numero di
assicurata della richiesta del permesso di soggiorno è possibile conoscerne l’avanzamento.
Chiarimenti
riguardanti le CQC
Parliamo
di due circolari che trattano la carta di qualificazione.
La
prima, numero 25813 datata 11 dicembre 2017, è breve a vale la pena riportarla
integralmente:
a
decorrere dalla data odierna, la circolare prot.
2276 del 30 gennaio 2017 è abrogata e, gli Uffici in indirizzo,
dovranno adottare le seguenti istruzioni:
A.
il candidato di età
inferiore a 21 (o 24 anni) che ha presentato istanza di conseguimento della
patente di categoria C (o D) e della relativa qualificazione CQC, e che, non
abbia compiuto la predetta età prima della conclusione dell'iter di
conseguimento di entrambe le abilitazioni, non potrà essere ammesso a sostenere
l'esame pratico per il conseguimento della patente se non ha già terminato
l'iter di conseguimento della qualificazione CQC;
B.
il candidato di età
inferiore a 21 (o 24 anni) che ha presentato istanza per il conseguimento della
categoria C (o D) e della relativa qualificazione CQC, ma compie detta età dopo
la presentazione dell'istanza stessa, può comunque, dopo aver sostenuto l'esame
di teoria, sostenere l'esame pratico per il conseguimento della patente di
guida, anche prima di completare le procedure d'esame per il conseguimento
della qualificazione CQC.
C.
il candidato che ha
presentato istanza per il conseguimento della categoria C (o D) e della
relativa qualificazione CQC quando aveva già compiuto 21 (o 24) anni di età,
può sostenere l'esame pratico per il conseguimento della patente, prima di
completare le procedure d'esame per il conseguimento della qualificazione CQC.
La seconda, la 26681 del 21
dicembre 2017, tratta le CQC scadute.
Si
riportano i punti salienti:
1.
Duplicato di patente CQC con qualificazione CQC scaduta di validità. Nel caso
in cui venga richiesto il duplicato di una patente che contiene anche la
qualificazione CQC (comprovata dal codice unionale “95”) scaduta di validità,
sarà emanata una nuova patente di guida sulla quale non sarà annotata detta
qualificazione CQC.
2.
Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il
trasporto di persone, una delle quali scadute da oltre 2 anni. Il titolare di
qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto
di cose, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare
l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato
dall’obbligo di frequenza dal corso di formazione periodica per l’altra
tipologia di trasporto. Resta comunque fermo l’obbligo di sottoporsi all’“esame
di ripristino” nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche
entrambe) sia scaduta da oltre 2 anni. In caso di richiesta sia per sostenere
l’”esame di ripristino” e sia di per rinnovare la qualificazione CQC scaduta da
meno di due anni, l’utente deve presentare due distinte domande.
Per
quel che concerne il rinnovo, all’istanza devono essere allegate:
l’attestazione di pagamento di euro 32,00 su c/c 4028 e l’attestazione di
pagamento di euro 10,20 su c/c 9001 (relativa all’operazione di cui al punto 2
della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870). Per
quel che concerne l’”esame di ripristino”, 2 distinte attestazioni di versamento
di euro 16,00 cadauna su c/c n. 4028, nonché l’attestazione di euro 16,20 su
c/c n. 9001 (relativa all’operazione di cui al punto 1 della tariffa prevista
alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870). La qualificazione CQC
ottenuta con ordinaria procedura di rinnovo, avrà validità di cinque anni dalla
data di presentazione dell’istanza all’Ufficio Motorizzazione civile. La
qualificazione CQC ottenuta con a seguito di esame di ripristino avrà validità
di cinque anni dalla data esame. Occorre evidenziare che nel caso in cui un
conducente sia titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di merci
che della qualificazione CQC per il trasporto di persone, a prescindere
dall’ordine in cui viene presentata la richiesta le due scadenze saranno
diverse, ovvero calcolate come sopra specificato e solo al successivo rinnovo
di entrambe riporteranno la stessa scadenza (5 anni dalla data richiesta).
3.
Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il
trasporto di persone entrambe scadute da oltre 2 anni. Nel caso in cui un
conducente sia titolare di entrambe le qualificazioni CQC scadute da oltre 2
anni, lo stesso non potrà presentare istanza congiunta per sostenere entrambi
gli “esami di ripristino”. Detto conducente, invero, dovrà presentare prima
1’istanza per sostenere l’”esame di ripristino” relativa ad una delle due
abilitazioni CQC, poi, una successiva istanza di ripristino per l’altra CQC
utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in ogni caso, sia la parte comune che
la parte specialistica.
4.
Decorrenza dei due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC La
frequenza di un corso di formazione periodica consente il rinnovo di validità
di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni. Consente il rinnovo di
validità un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro il
giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è
presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva.
Qualora il corso di formazione periodica abbia termine in data successiva alla
scadenza della qualificazione CQC, il titolare potrà ottenere il rinnovo solo
dopo essersi sottoposto ad “esame di ripristino”.
5.
Procedure “esame di ripristino” L’ “esame di ripristino”, prevede,
conformemente a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.M. 20 settembre
2013, sia la prova relativa alla parte “comune” che la prova relativa alla
parte “specialistica”. Di conseguenza, a titolo di esempio, un
conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di
persone scaduta da oltre 2 anni, che della qualificazione CQC per il trasporto
di cose in corso di validità, dovrà, in ogni caso, sostenere la prova d’esame
relativa alla parte comune che alla parte specialistica. In questo ultimo caso,
un eventuale giudizio di non idoneità alla prova comune non comporta la revoca
della qualificazione CQC per il trasporto di cose. In caso di “esame di
ripristino” i 5 anni di validità decorrono dalla data di svolgimento, con esito
positivo, dell’esame stesso. Le modalità di effettuazione degli “esami di
ripristino” sono le medesime previste per il conseguimento della qualificazione
CQC. L’istanza di “esame di ripristino” può essere presentata anche in un
Ufficio Motorizzazione civile di provincia differente da quella in cui ha sede
l’ente presso il quale è stato svolto il corso di formazione periodica.
6.
Rinunzia alla qualificazione CQC Il titolare di qualificazione CQC può, in
qualsiasi momento, richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile di revocare la
propria abilitazione. La rinuncia alla qualificazione CQC comporta la revoca
della stessa e l’interessato potrà conseguire una nuova abilitazione
esclusivamente secondo le procedure ordinarie, frequentando, cioè, un corso di
qualificazione iniziale e sostenendo il previsto esame di idoneità. La rinuncia
sarà annotata nel sistema informatico inserendo una “revoca per altri motivi”.
In caso di rinuncia, la patente CQC deve essere riconsegnata all’Ufficio
Motorizzazione civile e l’utente dovrà (salvo intenda rinunciare anche alla
patente di guida) richiedere un duplicato della patente di guida, sulla quale,
ovviamente, non sarà riportato codice 95 relativo alla CQC revocata. Nel caso
il conducente, già titolare di entrambe le qualificazioni CQC, abbia dapprima
rinunciato a una delle due, ma che, dopo la revoca, intenda nuovamente
conseguirla deve frequentare esclusivamente il corso previsto dall’art. 9,
commi 1 o 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
settembre 2013 e sostenere il relativo esame solo sulla parte specialistica
Infine
si precisa che:
(...)
l’art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 settembre 2013, stabilisce che qualora la qualificazione CQC sia
scaduta da oltre due anni, per poterla rinnovare, il titolare, oltre a
frequentare un corso di formazione periodica, deve sottoporsi anche ad un esame
comprendente sia la parte comune che la parte specialistica (di seguito
denominato, “esame di ripristino”). All’istanza di sostenere l’”esame di
ripristino” devono essere allegate: a) attestazione di versamento di euro 16,00
su c/c n. 4028 relativa all’assolvimento del bollo sull’istanza; b)
attestazione di euro 16,00 su c/c n. 4028 relativa all’assolvimento del bollo
sulla patente CQC rilasciata in caso di esito positivo dell’esame; c)
attestazione di euro 16,20 su c/c n. 9001 relativa all’operazione di cui al
punto 1 della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n.
870. L’istanza per sottoporsi ad “esame di ripristino” ha durata di un anno,
come previsto dal paragrafo c) della circolare 21 maggio 1992, n. 81 del
Direttore Generale della Motorizzazione. Trascorso detto periodo, l’utente
dovrà presentare nuova istanza, corrispondendo nuovamente gli importi previsti
dalle norme vigenti.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.