ANNO 2016


ATTENZIONE
ALCUNE DELLE NOTIZIE SONO OBSOLETE E/O SUPERATE DA NORMATIVE PIU' RECENTI, E PER QUESTO MOTIVO ALCUNI LINK POTREBBERO NON ESSERE PIU' ATTIVI



Nel 2016 dovremo affrontare diverse novità, tra l'altro avremo modifiche ai quiz patente, nuove modalità di pagamento delle pratiche e un nuovo decreto sulla CQC. Alcune di queste cose sono previste a breve, altre si faranno aspettare. 

Cilindrata minima
La circolare 29818 del 22 dicembre 2015 fa riferimento al fatto che le norme europee sui veicoli da utilizzare negli esami, consentono allo Stato membro di abbassare la soglia minima di cilindrata per i motocicli A1, A2 e A e conferma che l'Italia ha recepito tale possibilità. Pertanto è "in vigore, anche in Italia, la tolleranza dei 5 cm3 rispetto alla cilindrata minima, dei motocicli utilizzabili per le suddette prove d’esame". QUI il testo completo.

Prezzo delle targhe
Per chi fosse interessato: il prezzo delle targhe ha subito una variazione. Con decreto 6 novembre 2015 pubblicato sulla GU n.299 del 24-12-2015 (e in vigore dal quindicesimo giorno successivo) sono stati fissati nuovi importi. QUESTO è il link per chi volesse scaricare l'intero documento. 

PRA 
Sempre in ambiente studio di consulenza: un nuovo compendio presenta le novità dell'IPT per il 2016 riassumendo anche tutti i casi particolari. Sono 43 pagine fitte di tabelle e spiegazioni. Se vi interessa scaricatelo da QUI.

Quiz oscurati
La circolare 1184 del 19 gennaio 2016 riporta l'elenco dei quiz (database patente B) annullati. Si tratta di frasi già contestate in passato per la loro complessità o perchè contengono affermazioni obsolete, quando non palesemente errate. Eccole:

28017 

F08) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli abbaglianti quando, durante la marcia, non mantengano la distanza di sicurezza
29002 

F03) L’airbag funziona anche quando la chiave di accensione del veicolo non è inserita
29009
F22) Quando la temperatura è vicina a 0° C il conducente deve chiudere i fori di aereazione per evitare colpi di freddo al collo.
30016
V08) Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia 20 o più punti, ne riceve altri 2 (3 se è considerato neopatentato), fino a un massimo di 30 punti
31012
F09) Di notte, i conducenti di veicoli a due ruote sono obbligati a circolare con un giubbotto giallo rifrangente.
35020
F13) In caso di frenata di emergenza, il conducente deve contemporaneamente premere a fondo freno e frizione
35028
V01) Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore d'emergenza posto sul manubrio

11025
F10) Per condurre i quadricicli non leggeri è sufficiente essere in possesso del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
11029
V04) Nella parte posteriore del quadriciclo deve essere apposto un segnale che indica la velocità massima consentita su strade extraurbane di 80 km/h
16029 (FIG 553)
V04) I veicoli che possono transitare sulla corsia di emergenza (corsia A), sono solo quelli di soccorso, in servizio
21002
F27) E’ obbligatorio regolare la velocità sulle strade a doppio senso
25006
F06) Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia, in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare veicoli molto lenti
27003
V01) Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo o caduta del carico, il conducente deve, tra l'altro, informare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia
27014
F06) Sulle carreggiate delle autostrade è vietato sostare o fermarsi per effettuare una telefonata urgente quando non si ha un impianto viva voce
27034 

V03) Il numero di persone trasportabili sul sedile anteriore di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione


Patente nautica
La circolare 1326 del 20 gennaio 2016 (la trovate QUI) dispone che dal 1 marzo gli esami di conseguimento si svolgano secondo queste norme:
L’istanza per il conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia può essere presentata, presso un Ufficio Motorizzazione Civile - o relative sezioni - esclusivamente dal candidato avente i requisiti come previsti dalla circolare prot. n. 17383 del 26 febbraio 2010, di questo Dipartimento a cui si rinvia per una puntuale applicazione.
L’esame teorico verrà svolto dall’esaminatore designato, coadiuvato, esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative, da un segretario nel caso di patente a motore. Nel caso di conseguimento della patente per la navigazione a vela, l’esaminatore è assistito anche da un esperto velico.
Per esigenze organizzative degli Uffici e per ottimizzare, di conseguenza, il servizio reso all’utenza, si dispone che gli esami si svolgano in due fasi: esame teorico ed esame pratico.
Normalmente entrambe le prove non possono tenersi nello stesso giorno, salvo che il numero di candidati prenotati sia un numero ridotto e, comunque, che l’Ufficio organizzi sedute con frequenza non superiore ad una in un bimestre.
La prova teorica è articolata in due fasi:
- nella prima fase il candidato deve dimostrare, in via prioritaria, di saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica nonché di conoscere gli elementi essenziali di navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di quindici minuti. La prova è superata se l’esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame;
- la seconda fase consiste nella risoluzione del questionario, somministrato tramite schede di esame, articolato su venti domande; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di trenta minuti. La risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una X nell’apposito spazio; eventuali ulteriori segni rispetto alla X sono considerati errori. Parimenti, la risposta non data è computata come errata. A fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero errata, l’esaminatore vi appone rispettivamente un “SI” ovvero “NO”. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di tre errori; il quarto errore determina il giudizio di non idoneità del candidato. In caso di esito positivo, invece, il candidato accede alla prova pratica.
Per lo svolgimento dell’esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e costiera e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la prova (squadrette nautiche, compasso, matita, gomma nonché tavole nautiche), salvo che l’Ufficio non metta a disposizione detto materiale.
Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l’uso della calcolatrice; non è permesso l’uso di cellulari, smartphone, tablet o di altre apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali.
Le schede quiz devono essere stampate dall’Ufficio la mattina stessa dell’esame oppure, in caso di impossibilità, il giorno precedente direttamente dal Direttore dell’Ufficio (o da un suo delegato) e consegnate all’esaminatore in busta sigillata, unitamente al correttore chiuso in altra busta. La busta delle schede d’esame - la cui integrità dovrà esserne verificata, prima della sua apertura, da almeno due candidati i cui nomi devono essere riportati sui verbali d’esame - dovrà essere aperta esclusivamente nell’imminenza della prova. La busta del correttore sarà aperta solo dopo la consegna, da parte di tutti i candidati, delle schede compilate.
Per la gestione delle schede d’esame sarà utilizzato un software attivato per il tramite di una password abbinata ad ogni singolo ufficio, che può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica dg.mot@mit.gov.it. Il software selezionerà dal database i singoli quesiti generando in formato “.pdf” i questionari, ed i relativi correttori per il controllo dei test, da somministrare ai candidati al conseguimento della patente nautica in argomento. Ciascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame.

Durante lo svolgimento della prova pratica, da svolgersi in specchi d’acqua autorizzati e con imbarcazioni idonee, non è necessaria la presenza di un segretario.

Nuovi quiz B
Dal 1 giugno il database sarà integrato con le seguenti affermazioni:
23015) V01) Distrarsi alla guida può causare incidenti stradali che possono comportare gravi conseguenze 
V02) Quando si attraversa un incrocio è necessario mantenere la massima concentrazione alla guida
V03) E’ pericoloso, durante la guida, distogliere lo sguardo dalla strada, anche per pochi millisecondi
V04) Per prevenire il rischio di incidenti, il conducente dovrà valutare attentamente il comportamento degli altri utenti della strada
V05) Durante la guida, la percezione di un pericolo e la conseguente reazione del conducente sono influenzate dalle condizioni ambientali
V06) L’ansia può ridurre la capacità di prestare attenzione ai pericoli
V07) Un conducente deve considerare che non sempre è in grado di valutare correttamente le proprie capacità di guida
V08) Quando si è alla guida, la capacità di attenzione può essere influenzata anche dall’ascolto di musica a volume molto alto
V09) Parlare animosamente con altre persone a bordo del veicolo può influenzare negativamente il comportamento di guida
V10) Se non si è certi di attraversare in tutta sicurezza un incrocio, è necessario arrestarsi ed aspettare che transitino tutti i veicoli con cui vi può essere un pericolo di collisione
V11) La presenza di passeggeri che schiamazzano a bordo del veicolo può influenzare la concentrazione del conducente
V12) Durante la guida il conducente deve prestare attenzione, sia a gli utenti che si trovano davanti al proprio veicolo, sia a coloro che si trovano ai bordi della strada
V13) Concentrare la propria attenzione sulle indicazioni del navigatore satellitare può rappresentare un elemento di distrazione alla guida
V14) Il conducente non deve mai sopravvalutare la propria abilità di guida
V15) Le norme di circolazione sono stabilite per garantire una maggior sicurezza di guida per tutti gli utenti della strada
V16) Il rispetto delle norme di circolazione permette di limitare i rischi connessi alla guida di tutti i veicoli, sia di quelli a motore, sia di quelli che ne sono privi
V17) Il rispetto delle norme permette di limitare l’intralcio alla circolazione
V18) Utilizzare il cellulare alla guida è pericoloso perché riduce l’attenzione alla strada
V19) Utilizzare il cellulare alla guida, anche se con impianto viva-voce, può ridurre l’attenzione alla strada
V20) La distrazione durante la guida è una delle principali cause di incidenti stradali
V21) L’attenzione alla guida diminuisce quando si è affaticati
V22) Impostare il navigatore satellitare mentre si guida riduce l’attenzione alla strada
V23) Si può “allenare” l’attenzione alla guida
V 24) I nostri sensi non riescono a cogliere tutti gli stimoli presenti nell’ambiente
V25) Le emozioni influenzano la nostra attenzione
V26) A volte ci si espone a situazioni più rischiose di quelle che si è in grado di gestire
F27) Il conducente può distogliere lo sguardo dalla strada quando ritiene che non ci sia pericolo imminente di incidente
F28) In prossimità di un incrocio un conducente può arrestarsi e, mentre attende il passaggio di altri veicoli, può inviare un rapido messaggio con il cellulare
F29) Il conducente che intende passare per primo in un incrocio deve sopraggiungervi più velocemente
F30) Durante la guida, qualora il conducente ritenga non vi sia pericolo imminente, può comporre un numero di telefono con il cellulare, senza fermarsi
F31) Il comportamento degli altri utenti della strada è ininfluente per una guida sicura
F32) Il conducente può non tenere conto del comportamento degli altri utenti della strada, se questi ultimi non rispettano le regole del codice della strada
F33) Durante la guida, la percezione di un pericolo e la conseguente reazione del conducente non sono influenzate dalle condizioni ambientali
F34) Un conducente deve sempre sottostimare le situazioni di pericolo per non farsi travolgere dall’ansia durante la guida
F35) Il conducente deve accogliere gli inviti dei passeggeri a guidare più velocemente
F36) Il conducente deve concentrarsi prevalentemente sul tratto di strada non superiore a tre metri antistante il suo veicolo
F37) Mentre il veicolo è in marcia, il conducente può programmare il navigatore in qualsiasi momento
F38) Lo specchio retrovisore posto sul lato destro del veicolo deve essere utilizzato solo da conducenti esperti
F39) Gli specchi retrovisori devono essere regolati mentre il veicolo è in movimento
F40) Il rispetto delle norme di circolazione è importante solo se la loro violazione comporta una sanzione economica elevata
F41) Il rispetto delle norme di circolazione è importante per gli utenti deboli, ma non per i conducenti degli autoveicoli
F42) Il rispetto delle norme di circolazione è importante quando il traffico è molto intenso, ma non quando si è in condizioni di circolazione scorrevole
F43) Il divieto di sorpasso può non essere osservato se si è in coda dietro a un veicolo lento da più di 10 minuti e si ritiene di poter sorpassare senza pericoli
F44) Il rispetto della posizione sulla carreggiata è una norma secondaria che può, se del caso, non essere osservata
F45) L’attenzione alla guida è importante solo quando si compiono manovre pericolose quali, ad esempio, un sorpasso
F46) Bere un liquore ad alta gradazione alcolica permette di migliorare l’attenzione dopo circa 10 minuti dall’ingestione
F47) Sintonizzare manualmente l’autoradio non comporta perdita di attenzione alla strada, perché è un compito che si è abituati a svolgere
F48) Se si è stato di ebbrezza lieve, si riesce a guidare comunque in sicurezza
F49) La quantità di attenzione che si può prestare alla strada mentre si guida è illimitata
F50) Con 0,5 grammi per litro di alcool nel sangue si riesce a concentrarsi meglio
F51) I nostri sensi riescono a cogliere tutti gli stimoli presenti nell’ambiente
F52) I nostri sensi sono in grado di percepire stimoli di qualunque intensità
F53) In condizioni di traffico intenso lo stress può aiutare il conducente a mantenersi vigile
F54) L’udito non è un senso importante quando si guida

QUESTO è il testo completo della circolare. 

Sono anche state effettuate delle piccole modifiche ai segnali (numeri 91, 186 e 187) che presentavano il simbolo dei soggetti diversamente abili, senza mutare le affermazioni.







Il ritorno del riporto
Dal 7 marzo sarà nuovamente possibile trascrivere l’esito positivo dell’esame di teoria ed estendere la durata del foglio rosa di altri sei mesi, usufruendo di altri due esami di guida. Un ritorno al passato, con qualche precisazione. La circolare 5411 del 2 marzodice infatti che:
- la richiesta di riporto è possibile per una sola volta;
- l’istanza dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto;
- se tale termine non viene rispettato la nuova autorizzazione alla guida emessa e il conseguente riporto sono annullati d’ufficio;
- nel caso in cui l’ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;
E’ possibile derogare a quanto sopra (richiesta di riporto effettuata dal primo giorno successivo alla scadenza) sono in due casi:
a) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le
due prove. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
b) quando il candidato ha effettuato una sola prova con esito negativo e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese. Anche in questo caso è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due
mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa.

Si rammenta inoltre che:
- il riporto va richiesto nello stesso UPM del foglio rosa iniziale;
- può essere richiesto solo per la stessa categoria di patente (con la sola eccezione di passaggi a patenti speciali),
- l’istanza di riporto (in carta semplice) deve essere allegata alla nuova pratica di rilascio della patente di guida preparata sul modello 2112 secondo le norme consuete (completa di versamenti e certificato medico);
- è comunque prevista l’attesa di un mese e un giorno dall’emissione del nuovo foglio rosa per sostenere di nuovo l’esame di guida.


Doppia auto

La circolare 5412/23.3.5 del 2 marzo mette in chiaro che “tenuto conto che la normativa vigente non contempla l’obbligo, da parte delle autoscuole - per le sedute d’esame svolte da un unico esaminatore - di utilizzare due autovetture” non ci può essere “alcuna motivazione né di diritto né di merito” tale da richiedere questo provvedimento. In altre parole, nessuno ci può obbligare a seguire con la seconda auto.

Procedura al via
Confermando l'anticipazione apparsa su questo blog, l'OdS 5/2016 conferma che la data di attivazione della procedura di acquisizione preventiva dei pagamenti delle tariffe relative al rilascio delle patenti e delle patentiCQC (traduzione: l'obbligo di creare i pacchi prima di inserire duplicati, conversioni e fogli rosa/grigi) è il 14 marzo. L'argomento è stato trattato abbondantemente, è possibile scaricare tutto il materiale necessario per informarsi e le istruzioni QUI.

Patenti AM e A speciali
Con la circolare 5984/23.18.15 del 8 marzo 2016 viene chiarito quale tipo di patente deve essere rilasciata in caso di rinnovo o duplicato ai titolari di  certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (CIGC) speciale o di patente di guida speciale di categoria A1 o A che possano guidare esclusivamente tricicli e quadricicli, nel caso in cui queste abilitazioni siano state rilasciate prima del 19 gennaio 2013 (ovvero la data di entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE).

Innanzitutto si precisa che, se rilasciati entro il 18 gennaio 2013: 
- i certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori consentivano di condurre tricicli di cilindrata non superiore a 50 cm  e che raggiungessero una velocità non superiore a 45 km/h e quadricicli leggeri; 
- le patenti di guida delle categorie A1 o A consentivano di condurre tricicli e quadricicli senza limitazioni.

Con il recepimento dell direttiva 2006/126/CE questi veicoli possano essere condotti con le patenti:
- AM per tricicli di cilindrata non superiore a 50 cm velocità non superiore a 45km/h e quadricicli leggeri;
- A1 per tricicli di potenza non superiore a 15kW;
- A per tricicli di potenza superiore a 15kW;
- B1 per quadricicli di potenza non superiore a 15 kW.

Se ne ricava che, al momento del rinnovo di validità o del duplicato:

-  al titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (CIGC) con obbligo di adattamenti sarà rilasciata una patente AM speciale con codice “79.02 (più glieventuali altri adattamenti legati alla disabilità del conducente);

- al titolare di patente delle categorie A1 o A speciali  valide solo per la guida di tricicli e quadricicli sarà rilasciata una patente comprendente le categorie A speciale con codice “79.03 (più eventuali altri codici legati alla disabilità del conducente) e B1 speciale (con annotati i codici connessi alla disabilità del conducente). 

CML Settimo
La commissione medica di Settimo ha modificato i moduli per richiesta visita. Tra l'altro è stata aggiunta la voce "apnee ostruttive" nell'anamnestico. Potete scaricare le immagini seguenti per creare una cartellina (partendo da un A3).





Esami patenti nautiche
Riportiamo per esteso la circolare 5799 del 7 marzo (che cancella la precedente 1326 di gennaio) riguardante le procedure per il conseguimento delle patenti nautiche.
Al fine di uniformare, sul territorio nazionale, le procedure per il conseguimento delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa, lo scrivente ritiene opportuno, in una prima fase, di estendere agli Uffici Motorizzazione Civile e relative sezioni, facenti capo al Dipartimento, i questionari d’esame e i pertinenti software già utilizzati dalla Capitaneria di Porto di Genova, che ha aderito con pronta sollecitudine alla richiesta del Dipartimento stesso.
Di conseguenza, a far data 1 marzo 2016, gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche richiesti agli Uffici in indirizzo si svolgono sulla base delle seguenti disposizioni.
L’istanza per il conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia può essere presentata, presso un Ufficio Motorizzazione Civile - o relative sezioni – nel rispetto dei criteri di competenza territoriale fissati dalla circolare prot. n. 17383 del 26 febbraio 2010 di questo Dipartimento, a cui si rinvia per una puntuale applicazione.
L’esame è sostenuto dinanzi ad un esaminatore, nominato dal Direttore Generale Territoriale competente, supportato, esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative, da un segretario. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela, lo stesso è assistito, inoltre, da un esperto velista designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
Per ottimizzare il servizio reso all’utenza nonché per esigenze organizzative degli Uffici e per, si dispone che la prova teorica e quella pratica, ordinariamente, si svolgano in giornate diverse, fatta salva l’ipotesi che il numero di candidati prenotati sia ridotto e/o che l’Ufficio non sia in condizione di organizzare le sedute con frequenza almeno bimestrale. Qualora si riscontri che i candidati da esaminare siano frequentemente in numero al di sotto dello standard ordinario, è preferibile che gli Uffici prendano in considerazione la soluzione di concentrare gli esami in una o più delle sedi di competenza, in modo da ottimizzare le risorse e nel contempo assicurare la massima pluralità e pubblicità.

PROVA TEORICA
L’esame di teoria è effettuato esclusivamente presso la sede dell’Ufficio si articola in due fasi. I funzionari esaminatori, prima dell’inizio di ogni prova, dovranno illustrare ai candidati la procedura di svolgimento della prova stessa.
Nella prima fase è somministrato un esercizio, nello svolgere il quale il candidato deve, in via prioritaria, dimostrare di saper leggere e/o conoscere:
 Le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica;
 Gli elementi essenziali di navigazione stimata;
 Il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore;
 Il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.
Il candidato deve presentarsi munito di squadrette o parallela o tracciatore rapido di rotta, compasso, matita, gomma, carta nautica di tipo didattico 5D in settori di formato A3. Quest’ultima, qualora il candidato ne fosse sprovvisto, sarà resa disponibile dall’Ufficio. Al fine di tenere conto dell’approssimazione insita nella carta nautica utilizzata, la prova si considera superata se l’esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto, pervenendo a risultati contenuti nei limiti delle tolleranze indicate nei singoli correttori.
La prova deve essere conclusa in un tempo massimo di quindici minuti. La stessa è superata, e il candidato accede alla seconda prova, se l’esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto. L’esito negativo invece determina il giudizio definitivo d’inidoneità.
Nella seconda fase il candidato risolve un questionario articolato su venti domande con tre risposte ciascuna, delle quali sola una è quella corretta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di trenta minuti. La risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una X nell’apposito spazio.
Sono considerati errori:
 La risposta inesatta;
 La risposta data con segni diversi dalla X;
 La risposta omessa;
 La correzione della risposta.
Al momento della correzione, l’esaminatore apporrà, a fianco di ogni risposta data dal candidato, un “SI” ovvero un “NO” a seconda che sia corretta ovvero errata.
La prova è superata se si commettono non più di tre errori, il quarto determina il giudizio definitivo d’inidoneità.
Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l’uso della calcolatrice. E’ tassativamente vietato, invece, l’utilizzo di ogni diversa apparecchiatura elettronica o di comunicazione o la consultazione di testi. Ogni trasgressione accertata comporterà l’esito negativo dell’intero esame. In caso di esito positivo il candidato è ammesso alla prova pratica.
Il listato delle esercitazioni, dei questionari e dei relativi correttori sarà oggetto di pubblicazione.

ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Per la gestione delle schede d’esame sarà utilizzato un software (la cui versione aggiornata, attualmente denominata “marzo 2016” è allegata alla presente) attivato per il tramite di una password abbinata ad ogni singolo ufficio, che può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica dg.mot@mit.gov.it. Il software selezionerà dal database i singoli quesiti generando, in formato “.pdf”, i questionari ed i relativi correttori, da somministrare ai candidati. Ciascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame, e viene elaborato in base alla ripartizione per argomento di programma sotto riportata:

TEORIA DELLA NAVE 2 QUESITI
MOTORI ENDOTERMICI QUESITI
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE QUESITI
COLREG 72 E SEGNALAMENTO MARITTIMO QUESITI
METEOROLOGIA QUESITI
NAVIGAZIONE QUESITI
NORMATIVA DIPORTISTICA QUESITI
TOTALE QUESITI 20
TEMPO CONCESSO 30 minuti
Errori tollerati 3
Il sistema operativo consigliato per il miglior utilizzo del software è Windows 7 e successive versioni, installato su un pc almeno Pentium 4 da 2 GB di Ram con Microsoft Office 2007 o successive versioni. L’applicativo è configurato per poter essere utilizzato su pc con architettura sia a 32 bit che a 64 bit.
Le schede quiz devono essere stampate la mattina stessa dell’esame oppure, in caso d’impossibilità, il giorno precedente direttamente dal Direttore/Capo Sezione dell’Ufficio (o da un suo delegato) e consegnate all’esaminatore in busta sigillata, unitamente al correttore chiuso in altra busta. La busta delle schede d’esame - la cui integrità sarà fatta constatare, prima della sua apertura, ad almeno due candidati i cui nominativi saranno riportati sui verbali d’esame - dovrà essere aperta esclusivamente nell’imminenza della prova. La busta del correttore sarà aperta solo dopo la consegna, da parte di tutti i candidati, delle schede compilate.
Ai candidati sarà temporaneamente fornita una tavola contenente sia le avvertenze sulle modalità di svolgimento delle prove, sia le rappresentazioni grafiche contenute nelle schede quiz.
Le sedute d’esame saranno organizzate su più coppie di turni consecutivi, in modo da ottimizzare la produttività concentrando il maggior numero di candidati possibile e, contemporaneamente, assicurare più agevolmente la pluralità favorendo la compresenza di candidati presentati da Scuole nautiche diverse e candidati privatisti. Ogni turno comprenderà sia la prima fase sia la seconda fase di teoria. Solo dopo che i candidati abbiano terminato entrambe le prove e l’esaminatore abbia ultimato le correzioni e dichiarato l’esito, potrà avere inizio il turno successivo d’esame relativo ad altri candidati.
Il numero dei candidati per ogni seduta dipenderà dalla capienza fisica delle aule utilizzate. Circa l’arco temporale di svolgimento delle prove, si ritiene congruo un tempo di 45 minuti per ognuna delle due prove se il numero dei candidati è compreso tra 10 e 20; di 60 minuti per ognuna delle due prove se il numero dei candidati è compreso tra 21 e 40.
Al fine di rendere certa la conclusione del procedimento, gli Uffici avranno cura di calendarizzare, contestualmente alla parte teorica, anche la parte pratica dell’esame. L’intervallo tra le due prove, dovrà essere individuato tenendo conto, oltre che delle esigenze organizzative dell’Ufficio, anche del tempo mediamente necessario ai candidati per completare la propria formazione sotto l’aspetto pratico. Il procedimento deve comunque concludersi entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di disponibilità a sostenere l’esame prevista dall’allegato I lett. B al DM 146/2008.

PROVA PRATICA
Al fine di individuare il numero massimo di candidati per ogni sessione pratica, si ritiene congruo un tempo pari a 15 minuti per ogni prova solo motore e 30 minuti per ogni prova motore/vela o solo vela, comprensivo del tempo necessario al controllo documentale e all’eventuale consegna della patente.
Durante lo svolgimento della prova pratica non è necessaria la presenza del segretario.
Per ogni seduta (sia teorica che pratica) sarà predisposto un verbale che verrà completato e sottoscritto dall’esaminatore. Non è necessario che la prova teorica e quella pratica siano condotte dallo stesso esaminatore, anzi, ove possibile, è opportuno che siano incaricati funzionari diversi. Al termine della prova pratica, conclusa con esito favorevole, l’esaminatore rilascia al candidato la patente nautica.
Si trasmette, in formato elettronico agli Uffici in indirizzo il seguente materiale:
- l’applicativo su foglio.xls denominato “marzo 2016”e contenente il software e la lista dei quiz;
- la guida all’utilizzo che spiega le caratteristiche nonché il funzionamento del software e la sua fruizione in modalità utente;
- una lista di cinquanta esempi di esercizi (con relativa soluzione su formato word) su ragionamento spazio-tempo-velocità, autonomia di navigazione e consumi di carburante, lettura delle coordinate geografiche (su carta nautica n. 5 - edita dall’IIMM - dal Canale di Piombino al Promontorio Argentario e Scoglio Africa - scala 1/100.000).

- le tavole contenenti le avvertenze ai candidati e le rappresentazioni grafiche contenute nelle schede quiz.

Nessuna buona azione…
...resterà impunita. Così dice il proverbio. E comincio a credere che sia vero. Perché a guardare quello che è accaduto a chi si è allenato nella creazione dei pacchi prima del 14 marzo (data fatidica di entrata in vigore dell’obbligo) non posso che pensare che si voglia a tutti i costi danneggiare le persone di buona volontà.
Cosa è successo a queste scuole?
Provo a spiegarmi con una simulazione realistica:
L’autoscuola X il giorno 10 marzo crea 3 pacchi e lancia 3 fogli rosa. Poi presenta allo sportello 12:
PRATICA1 con IP+IPP1
PRATICA2 con IP+IPP2
PRATICA3 con IP+IPP3
Purtroppo in quel momento sul Portale compaiono ancora
PACCO1 (corrispondente all’IP/IPP1)
PACCO2 (corrispondente all’IP/IPP2)
PACCO3 (corrispondente all’IP/IPP3)
Il giorno 14 (o successivamente, comunque dopo l’entrata in vigore del nuovo meccanismo) la stessa autoscuola crea altri tre crediti e lancia altri fogli rosa e quindi porta allo sportello 12:
PRATICA4 con IP+IPP4
PRATICA5 con IP+IPP5
PRATICA6 con IP+IPP6
Ricordiamo che l’abbinamento tra credito e pratica avviene automaticamente a partire dal più vecchio, pertanto quando la scuola ha inserito la PRATICA4 il portale ha scalato il credito più vecchio ancora attivo, ovvero il PACCO1.
Morale: la PRATICA4, creata utilizzando il credito contenuto nel PACCO1 dovrebbe avere allegato l’IP/IPP1, che è però allegato ad una pratica precedente.
Ovviamente questo aspetto non è sfuggito alla motorizzazione (che utilizza lo stesso Portale per la verifica dei crediti), la quale avrebbe dovuto “bruciare” i crediti creati prima del 14 marzo, azzerando di fatto la situazione e consentendo a tutti di partire dallo stesso punto quel lunedì mattina. Se ve lo state domandando…si, erano stati avvertiti di questo problema, ma non è bastato.

Lo sportello 12 ha restituito centinaia di pratiche dicendo di reinserirle. L’idea è che se la scuola ha abbinato erroneamente 1, 10 o 100 pagamenti a 1,10 o 100 pratiche, ci sono 1, 10 o 100 crediti attivi non abbinati e che basta rilanciare le pratiche per mandare tutto a posto. Non è esattamente così, soprattutto per chi effettua versamenti nominativi.
Come si risolve questa faccenda? Butto giù qualche possibilità:
Soluzione a) si stabilisce una data e tutte le autoscuole portano allo sportello 12 e 10 gli IP e IPP attivi fino a quel momento. Si bruciano e la situazione si azzera. Le pratiche presentate fino a quell'istante vengono sbloccate (per esempio i fogli grigi vengono consegnati alle autoscuole) e si riparte il giorno successivo con zero credito per tutti.
Molto facile, non credo che la approveranno.
Soluzione b) si valuta caso per caso, prendendo le singole pratiche da tutte le cartelline e andando ad allegare gli IP/IPP giusti. Le pratiche bloccate vengono respinte (non annullate) e le autoscuole inseriscono nuovamente i fogli grigi/rosa, stavolta con gli abbinamenti corretti.
Corretto a livello fiscale, ma quasi impossibile da eseguire. Visto che non possiamo “pilotare” l’abbinamento delle pratiche, come faranno le scuole che hanno i versamenti nominativi?
Soluzione c) si va avanti a vista e una volta rilanciati tutti i fogli grigi/rosa restituiti alle autoscuole si dichiara conclusa la faccenda. X pratiche inserite, X pagamenti effettuati e tutto è a posto.
Quale soluzione prevarrà?

Problemi nuovi, nuove soluzioni
E’ innegabile che la nuova procedura abbia provocato alcuni disguidi (tralasciando la faccenda descritta sopra). A breve riceveremo una comunicazione che preciserà alcuni punti. Ne anticipo in parte il contenuto:

-          nel corso della creazione di crediti destinati al rilascio di patenti per esami si deve utilizzare la codifica 20. Questo vale per qualunque tipo di richiesta, che si tratti di primo rilascio, estensione da una categoria all’altra, riporto dell’esito dell’esame di teoria o altro;
-          per poter utilizzare il pacco creato, quando si inserisce una richiesta con decurtazione credito è obbligatorio rendere il carrello prepagato. Per verificare quali pacchi sono “normali” e quali “prepagati” è possibile richiamare l’elenco dalla voce “Pacchi pagati” nel menu “Pagamento Pratiche Online”. I crediti non prepagati possono essere utilizzati per le pratiche che vengono presentate direttamente allo sportello; in quest’ultima ipotesi, qualora si tenti l’inserimento della richiesta con decurtazione credito il Portale non emetterà una marca operativa ma restituirà un messaggio di errore.
Osservate l’immagine che riassume questo punto.



-          non si devono creare pacchi per le tipologie di pratiche per cui non sono previsti. A titolo di esempio non esaustivo si citano le richieste di patenteCQC con marca operativa 74TO e le richieste di duplicato per smarrimento e contestuale variazione dati. In questi casi la pratica deve essere presentata allo sportello per essere protocollata seguendo le modalità antecedenti all’introduzione delle nuove procedure.

Segnalo poi alcuni dei problemi che andrebbero risolti al più presto:
1) i codici tariffa per la creazione dei pacchi presenti sulle istruzioni del Portale e la schermata con i codici che appare quando si crea un pacco sono discordanti;
2) i codici tariffa per le estensioni di patente (per esempio da B a A) non funzionano o non "agganciano" la pratica quando la inseriamo e siamo costretti ad usare sempre il codice 20;
3) non è possibile preparare pacchi con integrazioni e non solo quando c'è stato un errore nel pagamento del bollettino. Non si può, per esempio, creare un pacco di duplicato con un bollettino da 10.20 € e due da 16,00 €;
4) non è stato chiarito ufficialmente come dobbiamo operare per il versamento da 16,00 € per l'emissione patente. Qualche autoscuola lo prepara come pacco. Sarebbe bene avere precisazioni in merito.

Uno dei problemi più grandi è la mancanza di alcuni codici tariffa (mentre altri sono presenti ma inutilizzabili). Mancano, a solo titolo di esempio:
a) gli smarrimenti con rinnovo o variazione dati (10,20 € + 32,00 €);
b) le ristampe di patente errata (10,20 € + 16,00 €).

Rimane poi la questione irrisolta dell’abbinamento tra pacco e pratica, che ha creato il grosso problema citato in apertura. La decurtazione del credito avviene in maniera automatica, si, ma anche “slegata”, almeno ai nostri occhi. 
Se avete la necessità di vedere cosa è accaduto ai vostri crediti, potete effettuare una ricerca alla voce "Crediti" e osservare la lista. Nell'esempio sottostante sono visibili i pacchi creati (con il relativo codice) e quando sono stati utilizzati.


Quello che non si vede è a chi corrisponda la pratica pagata. A questo punto però mi domando: possibile che attraverso il Portale non sia possibile ottenere un abbinamento trasparente?
Propongo che il .pdf del modello 2112 contenga i codici a barre degli IP/IPP.
Con questo piccolo accorgimento si risolverebbero automaticamente molti problemi, semplificando allo stesso tempo il lavoro degli operatori professionali e degli impiegati.

Pacchi e carrelli
Dopo aver letto il commento di Claudio (che ringraziamo per aver segnalato la cosa),confermiamo che è possibile preparare pacchi che contengono più crediti (purché omogenei, quindi per pratiche con la stessa codifica tariffaria) e utilizzarli un poco alla volta. Purtroppo sembra davvero difficile far comprendere la differenza tra IP e IPP, ovvero tra codice del credito e codice del pacco, anche agli stessi impiegati dell’UPM.

Riporto teoria
La chiamavamo così, nella sua versione originale. Oggi è la trascrizione dell'esito positivo della prova di teoria ai fini dl rilascio di un nuovo foglio rosa. Col vecchio sistema serviva il foglio rosa originale, oggi non è più necessario. Una volta presentavamo la pratica allo sportello, oggi la inseriamo noi, valorizzando il campo con il numero di marca operativa. A questo riguardo ricordiamo che la normativa prevede la possibilità di ottenere il riporto se si rispettano le prescrizioni contenute nella circolare (per rispondere ad un collega: non importa se il foglio rosa è scaduto prima della data di entrata in vigore della regola, basta che non siano passati più di due mesi dalla scadenza). Se nel frattempo l'allievo cambia scuola non dovrebbero esserci problemi, visto che la maschera di inserimento chiede la marca operativa e non il codice scuola. Uso il condizionale perché al momento non è ancora stata portata a termine questa procedura. Altre informazioni sono presenti QUI.

ADR svizzera
Non è la prima volta che il discorso viene a galla: in Svizzera l’ADR si fa in due giorni, esame compreso. Il dubbio di molti è: ma sarà valida qui in Italia?
Ricordando che l’ADR è una normativa internazionale e non locale, si riporta una risposta in merito.
Il DM Trasporti 10/06/2004 (che modifica il vecchio DM Trasporti 15/05/1997) successivamente modificato dal DM Trasporti 12/10/2005 cosi recita:
Art.4 comma 5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano, su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti all'Unione europea.
Art.4 comma 5-quater. Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all'accordo internazionale ADR anche non appartenente alla Unione europea.
Nei casi non contemplati dalla presente norma vale la regola che il documento deve essere CONVERTITO dal nostro Ministero secondo le regole espresse dalla Circolare 06/04/2005 - MOT 2, nr. 1243-2.
Se siete al corrente di normative in contrasto o che integrano la succitata, fatelo sapere.
  
Libretti originali     
Sono in vendita blocchetti per guide certificate che raggruppano le medesime in un unico modulo. Un recente parere (il 6158 del 10 marzo 2016) ribadisce che è ancora in vigore il DM 20 aprile 2012  ed è obbligatorio attenersi ai modelli ministeriali allegati al suddetto. I quali prevedono una pagina per ogni lezione di guida.
  
Patenti nautiche
Martedì 22 marzo ha avuto luogo una riunione informativa organizzata dalla DGT Nord-Ovest per illustrare a tutti gli operatori del settore il contenuto dell'ultima circolare sulle modalità di svolgimento dell'esame a quiz.
Per chi fosse interessato, questo è il materiale da utilizzare. 


Omicidio stradale
Quali sono le principali differenze tra l’attuale situazione (dopo l’entrata in vigore delle nuove norme) e la precedente? Quanto è cambiata la normativa?
QUESTO è il testo della legge, sotto una tabella che riassume la situazione attuale (fonte ASAPS)

OMICIDIO STRADALE - L'omicidio stradale colposo diventa reato a sè, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore. E' poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni). E' stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni


LESIONI STRADALI - Ipotesi base invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l'incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

CONDUCENTI MEZZI PESANTI - L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

FUGA CONDUCENTE - Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.  


REVOCA PATENTE - In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

RADDOPPIO PRESCRIZIONE - Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta 'pesante' e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

ACCERTAMENTI COATTIVI - Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare lo stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche oralmente dal pm e poi confermato per iscritto nelle 48 ore successive.
ARRESTO OBBLIGATORIO - Attenzione scatta l’arresto obbligatorio nei casi di omicidio determinato da conducente ebbro con valore alcolemico superiore a 1,5 g/l o che sia sotto l’effetto di stupefacenti.


A margine, vorrei ricordare che la guida senza patente è stata depenalizzata ed è tornata ad essere un illecito amministrativo e non penale. A meno che non ci sia recidiva.


Medici nel mirino
Il decreto 10 marzo 2016 prevede che:
Con  provvedimento  del  direttore   generale   per   la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e' disposta la revoca dei codici di identificazione rilasciati a  medici non più' in possesso del requisito  dell'onorabilita'  in  seguito condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  ovvero  anche  con sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura  penale,  per  reati previsti al libro II, titolo VII, del codice penale. Non potrà' essere richiesto un nuovo codice identificativo se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla revoca del precedente codice.";
e anche che:
Con  provvedimento  del  direttore   generale   per   la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e' disposta la sospensione dei codici di  identificazione  rilasciati  medici non  piu'  in possesso  del  requisito  dell'onorabilita'  in seguito a condanna, in via non definitiva, per i  reati previsti  al libro II, titolo VII, del codice penale.".
Tradotto: i medici condannati in via definitiva non accederanno più al Portale, quelli condannati in primo grado avranno l’accesso temporaneamente bloccato.
  
Consorzi fuori provincia
Ci si domandava se una autoscuola può far parte di un consorzio posto al di fuori della provincia dove la scuola ha sede. No, ma nel chiarimento 7581 del 25 marzo 2016 viene specificato che i centri di istruzione che operano in forza di norme previgenti mantengono i diritti. Per fare ciò è però necessario che l’autoscuola sia consorziata a partire da una data antecedente all’entrata in vigore della norma, ovvero il 1995.

Tagliando o no
Parliamo di intestazioni temporanee per i veicoli delle autoscuole. Con la CI numero 32/2014 II° aggiornamento l’UPM Torino comunica che:
Le disposizioni vigenti in materia d autoscuole, prevedono che le stesse, debbano essere dotate obbligatoriamente dei veicoli utili al conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE.
Tra le diverse possibilità previste per la dotazione dei veicoli, esiste anche quella della locazione senza conducente, purché ci sia una disponibilità superiore ai trenta giorni (articolo 94, comma 4 bis del Codice della Strada).
La locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, impone l’obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione
Viene infatti rilasciata, in tempo reale, una ricevuta attestante l'assolvimento di detto obbligo e contenente l'indicazione: 
- del nominativo del locatore;
- delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica;
- della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all'estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica;
- della scadenza del contratto di locazione.
Si rammenta che, per effetto delle sentenze n° 11004/2015 e n° 11006/2015, del 2 settembre 2015, del TAR Lazio - Sezione Terza Ter, le comunicazioni aventi ad oggetto l'annotazione nell'ANV della temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente, che danno luogo al rilascio di apposita ricevuta, sono da intendersi esenti dal pagamento dei diritti previsti dalla legge n. 870/1986.
Anche se, ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo locato senza conducente, si ritiene che il giorno degli esami, copia della stessa, debba integrare la carta di circolazione del veicolo; ciò al fine di consentire all’esaminatore un immediato controllo sulla regolarità tra il veicolo, cui si sostiene l’esame e la titolarità dell’autoscuola utilizzatrice.

A poca distanza dall'aggiornamento precedente arrivano due comunicazioni di diverso formato ma aventi lo stesso argomento di fondo: a partire dal 11 aprile la gestione richiesta patenti subirà alcune modifiche.
La circolare datata 6 aprile (QUESTO è il testo) avverte che:
1) diventa possibile specificare, tra le informazioni di richiesta di un duplicato (indipendentemente dal motivo, quindi anche per smarrimenti, furti o riclassificazioni) l'indirizzo cui far recapitare la patente che verrà emessa. Questo ridurrà il carico di lavoro delle motorizzazioni locali che non dovranno più smaltire i pacchi ricevuti da Roma.
2) anche durante l'inserimento della prima fase del rinnovo patente da parte di medici autorizzati, strutture mediche competenti e CML avverrà una verifica della validità dei bollettini che potrebbe prevedere l'inserimento dei dati del timbro postale. Ho scritto "anche" perché questa procedura noi autoscuole/agenzie la conosciamo già, in quanto è la stessa che talvolta ci viene chiesto di portare a termine durante la creazione dei crediti.

L'avviso 6 del 7 aprile 2016, invece, è più specifico e dettaglia le varie modifiche alla gestione richiesta patenti, anche queste in vigore dal giorno 11 aprile.
Il testo dice:


a) STAMPA DELLA RICEVUTA DEL RINNOVO PATENTE
Se il medico nello stesso giorno della visita medica e dopo la stampa della ricevuta, modifica uno dei seguenti dati:
• Luogo della visita medica
• Data visita medica
• Data scadenza patente
• Prescrizioni tecniche
• Adattamenti al veicolo

• Indirizzo di recapito della patente
il layout della ricevuta ristampata riportera' la seguente dicitura:
"Si attesta che,in data gg/mm/aaaa alle h. hh:mi, e' stata acquisita telematicamente e poi modificata alle h hh:mi con protocollo n. ..."


Commento
Giusta modifica: si erano verificati casi in cui il medico variava la trasmissione modificando alcuni parametri (come l'obbligo lenti o addirittura la validità) e il cliente non veniva neppure messo al corrente. In questo modo resta traccia della variazione.


b) PAGAMENTO ON LINE RINNOVO PATENTE 

Se il pagamento non va a buon fine, la richiesta di rinnovo viene registrata nello stato "PAGAMENTO DA RIPETERE" e quando si visualizza il dettaglio viene mostrato il tasto "RITENTA PAGAMENTO",

cliccando sul quale e' possibile riprovare ad acquisire il pagamento.

Commento
Giusta modifica: fa risparmiare un poco di tempo e non fa "perdere" di vista il pagamento.





c) ESTENSIONE PER ABILITAZIONI SPECIALI

Viene gestita l'annotazione 05 (abilitazione speciale) per le abilitazioni BE, CE, DE, C1E, D1E e B+. 

E' possibile per il conseguimento delle abilitazioni speciali CE, DE,C1E, D1E indicare se la prova di teoria (quiz o orale) sia necessaria secondo le stesse modalita' in uso per il conseguimento delle abilitazioni non speciali.



Commento
Poco interessante vista la scarsità di queste patenti.





d) VISUALIZZAZIONE DI RICHIESTE PRESENTATE PRESSO QUALSIASI UMC

Inserendo come filtro di ricerca i dati anagrafici o il codice fiscale, e' possibile effettuare la visualizzazione di dettaglio di una richiesta di patente o CQC o patenteCQC, associata al conducente, anche se di competenza di UMC diverso dall'UMC dell'operatore.



Commento
Riservato agli operatori UMC.





e) ACQUISIZIONE ESITI DI ESAMI DI REVISIONE CQC

Se il conducente, in attesa di sottoporsi all'esame di revisione per la CQC, ha richiesto una nuova patente sulla quale non sono annotate le abilitazioni della CQC, e' possibile prenotare, tramite il SUPE, l'esame di revisione per la CQC inserendo il numero dell'ultima patente o di quella su cui è stata disposta la revisione. 

L'esito dell’esame viene acquisito automaticamente sul provvedimento di revisione.



f) RECUPERO DELLE ABILITAZIONI CQC

Se il conducente, in attesa di sottoporsi all'esame di revisione per la CQC, aveva richiesto una nuova patente, sulla quale non sono state annotate le abilitazioni della CQC, dopo aver superato l'esame di 
revisione, e' possibile emettere una nuova patente con il recupero delle abilitazioni CQC, con tipo richiesta duplicato per aggiornamento dati tecnici, usando un nuovo tasto funzione "RIPRISTINO ABILITAZIONI
CQC" presente nel form di inserimento richiesta patente per gli UMC. Se il conducente aveva richiesto una nuova patente per riclassificazione in una categoria inferiore con la conseguente perdita delle 
abilitazioni CQC, dopo aver riacquistato i requisiti necessari per recuperare le abilitazioni della patente, precedentemente possedute, e' possibile emettere per riclassificazione una nuova patente anche con il recupero delle abilitazioni CQC, se previsto dalla normativa vigente, usando un nuovo tasto funzione "RIPRISTINO ABILITAZIONI CQC" presente nel form di inserimento richiesta patente per gli UMC.


Commento
Riservato agli operatori UMC, in ogni caso è interessante saperlo perché significa che si può fare..



g) RIPRISTINO PROCEDIMENTO PATENTE+CQC IN DEROGA

Nei casi di richiesta patente per il conseguimento contemporaneo di patente e CQC in deroga ai limiti di eta', se il candidato non e' idoneo all'esame della parte comune, e' possibile inserire una nuova richiesta per il conseguimento di abilitazione CQC in cui deve essere

riportata la marca operativa della precedente richiesta patente. La nuova richiesta per il conseguimento di abilitazione CQC deve avere una data presentazione domanda minore della data di scadenza del foglio rosa della richiesta patente in deroga ai limiti di eta'.

Se il candidato non e' idoneo alla prova specialistica, e' possibile inserire una nuova richiesta di abilitazione CQC in cui deve essere riportata la marca operativa della precedente richiesta patente e quella relativa alla idoneità per la parte comune.

La nuova richiesta per il conseguimento di abilitazione CQC deve avere una data presentazione domanda minore della data di scadenza del foglio rosa della richiesta patente in deroga ai limiti di eta'.

Commento
Riservato agli operatori UMC ma comunque interessante. Ci saranno pochissimi casi, almeno adesso sappiamo che è una procedura consentita.

Questo post non era previsto, avrebbe dovuto esserci una comunicazione ufficiale dell'UPM a colmare il vuoto. In attesa che la comunicazione (i cui punti chiave sono stati anticipati il 2 aprile QUI) veda la luce, precisiamo un paio di cose.

Non usate quel pulsante
A partire dal 11 aprile è indispensabile indicare l'indirizzo di spedizione quando si richiede un duplicato patente. Se ne sono sentite di tutti i colori, proviamo a fare un poco di chiarezza.
a) l'inserimento del recapito di spedizione è obbligatorio. Quindi non è possibile far arrivare le patenti in motorizzazione come abbiamo fatto finora. La prova è che se i campi non vengono valorizzati (ergo: non scrivete dove la patente deve essere mandata) la procedura si blocca;
b) non tutte le patenti prevedono la spedizione. Al momento questa procedura è attiva (e obbligatoria, ripetiamo) solo per duplicati per deterioramento, smarrimento, furto, distruzione, rinnovo e riclassificazione. Pertanto non è attiva per: conversioni estere o militari e richiesta di patentiCQC a seguito di rinnovo CQC con marca operativa 74TO;
c) la patente viene spedita all'autoscuola/agenzia. Inizialmente c'è stato qualche dubbio su questa parte. E' vero che la circolare del 6 aprile che informa dell'inizio della nuova procedura dice che le autoscuole/agenzie "devono inserire direttamente l'indirizzo della propria sede, come indirizzo di recapito della patente", ma...


...il pulsante VALORIZZA RECAPITO bello grande sulla pagina del Portale ha tratto in inganno molta gente (compreso il sottoscritto) che aveva capito che era possibile utilizzare l'indirizzo del cliente per il recapito.
Perché quel pulsante fa proprio questo lavoro: copia i dati della residenza nei campi del recapito.
E invece no! Fino a nuovo ordine, quel pulsante non deve essere utilizzato e l'unico indirizzo che possiamo inserire è quello della nostra sede. Resta da capire perché il pulsante esiste e perché questo meccanismo non può seguire il principio dei rinnovi patente.

Recupero indiretto del credito
Vi hanno restituito come respinta -ordinandovi di rilanciarla- una pratica per la quale avevate creato e utilizzato un credito? Come si fa a recuperare quei soldi?
In realtà non è necessario recuperarli perché non sono stati "persi" o "sganciati", sono solo stati messi in una sorta di limbo. 
Osservate le illustrazioni seguenti:

una volta aperto il Portale selezioniamo GESTIONE (in questo caso si tratta di una pratica di foglio grigio, quindi siamo nella sezione RICHIESTA ESAMI) e cerchiamo le pratiche che sono ANNULLATO UP CON CREDITO.


compaiono le pratiche che si trovano in questa condizione: selezionandone una si apre la pagina del Portale che consente l'inserimento dei dati del candidato. La procedura è analoga a quanto accade con i rinnovi patenti, solo che in questo caso non siamo noi che possiamo "sganciare" i crediti, è l'UPM che lo fa d'ufficio.


una volta terminato l'inserimento, con le consuete modalità, viene emessa una nuova marca operativa. Notare due cose: non è possibile generare un .pdf con i dati del 2112 e la pratica viene considerata come un pacco, ovvero inserita in un carrello.
Terminate queste operazioni resta solo da portare l'incartamento allo sportello 12 entro il primo giorno lavorativo seguente.

Istanza non richiesta
Nonostante la circolare ne parli, non è necessario allegare una istanza di richiesta per ottenere il riporto dell'esame di teoria. Basta preparare una nuova pratica, con i consueti documenti e inserire la richiesta sul Portale. In alto a sinistra compare lo spazio da riempire con il numero di marca operativa precedente. 

Nuove norme sulla revisione patente
In base al decreto 15 febbraio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a breve gli esami di revisione della patente di guida di qualsiasi categoria e della qualificazione CQC si svolgeranno con sistema informatizzato.
I questionari d’esame saranno composti in questo modo:
1) AM - 20 quiz - durata 20 minuti – non oltre 2 errori;
2) A1, A2, A, B1, B, BE - 30 quiz - durata 30 minuti – non oltre 3 errori;
3) C1 e C1E con codice unionale 97 - 30 quiz - durata 30 minuti – non oltre 3 errori;
4) C1, C1E, C, CE - 30 quiz - durata 30 minuti – non oltre 3 errori;
5) D1, D1E, D, DE - 30 quiz - durata 30 minuti – non oltre 3 errori;
6) CQC per il trasporto merci - 40 quiz - durata 40 minuti – non oltre 4 errori;
7) CQC per il trasporto persone - 40 quiz - durata 40 minuti – non oltre 4 errori;

Per il programma completo e dettagliato degli argomenti, ecco il DECRETO.

Aggiornamento previsto
L’interruzione del servizio a partire dal pomeriggio del 22, fino alle ore 8 del giorno 26, dovrebbe servire per apportare alcune modifiche ai sistemi informatici della motorizzazione. Molti gli interventi previsti, che si concretizzeranno completamente solo nel corso della settimana. Ci auguriamo che vengano risolti alcuni “bug” del Portale e corrette parecchie procedure.

Considerazioni sul permesso di soggiorno
Ci si domanda spesso se il permesso di soggiorno (da con confondere con la carta di soggiorno, che adesso si chiama permesso di soggiorno di lungo periodo) è un documento di identità valido e come ci si deve comportare in caso di discordanza dati con altri documenti (per esempio la carta d’identità). Facciamo riferimento alla circolare del Ministero dell’interno Prot. n. 400/A/2003/429/P/12.214.5 del 18 dicembre 2003, la quale recita così:
(...) si evidenzia che, in assenza di un'esplicita previsione legislativa, tale documento deve essere considerato esclusivamente come autorizzazione a risiedere regolarmente nel nostro Paese; unico documento in grado di attestare l'identità è il passaporto, o altro documento equipollente, rilasciato dalle autorità del paese di appartenenza dello straniero. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato solo con le generalità riportate sul passaporto o altro documento di identità dello straniero.
Pertanto se ne deduce che:
a) i dati del Cittadino extracomunitario devono essere ricavati dal passaporto;
b) il permesso di soggiorno non è un documento di identità;
c) il permesso di soggiorno deve corrispondere ai dati del passaporto;
d) la carta di identità italiana deve corrispondere ai dati del passaporto;
Per quanto riguarda l'ultimo caso, qualora ci siano dati differenti la carta di identità italiana è “meno importante” rispetto al permesso di soggiorno, visto che la legge demanda alla Questura e non l’Anagrafe il riconoscimento dello straniero. Si può quindi affermare che è possibile richiedere la correzione della carta d'identità sulla base del permesso di soggiorno (e quindi in sostanza del passaporto) ma non l'opposto.

Cosa mi devo mettere?
Non è sempre facile far “digerire” al cliente che desidera conseguire la patente A, il fatto che sia necessario munirsi di idoneo abbigliamento oltre al casco. E anche sul casco, talvolta, è necessario vincere la resistenza di chi vorrebbe presentarsi all'esame con in testa una mezza noce di cocco... 
Per chiarire quali sono le richieste del decreto (e quindi cosa è obbligatorio indossare il giorno dell'esame) può essere utile un'immagine, la quale come noto vale più di mille parole. Quella che segue è una tabella, che potete scaricare cliccandoci sopra e stampare, con riassunti i capi di abbigliamento da indossare obbligatoriamente.






Prove d'esame 2015
Come di consueto per questo periodo dell'anno, sono stati diffusi dal Ministero i dati relativi alle prove d'esame per il conseguimento delle patenti riguardanti l'anno precedente. 
Trattandosi di un documento di 85 pagine non è il caso di pubblicarlo integralmente e commentarlo punto per punto, ci limitiamo a vedere i dati più importanti.
Intanto sono sono cresciute le prove, nella loro totalità.



Questo è il dato generale di tutti gli esami.



Passiamo ora a vedere l'andamento per tipo di esame




Per quanto riguarda i numeri puri, lo scorso anno a Torino hanno sostenuto l'esame di teoria 30000 persone (con una percentuale di respinti assolutamente in linea con la media nazionale), mentre 28500 sono state in totale le prove di guida, con una percentuale di idonei più bassa della media nazionale (solo l'82%). A titolo di curiosità, le patenti B conseguite sono state 18000 con una percentuale di idonei del 79%. Le altre patente conseguite sono state:
AM                                                       800
A                                                         3500
C                                                         400
D                                                         110
SPECIALI                                              110
VARIE (DI TUTTE LE SOTTOCATEGORIE)  360
Tutti i numeri sono approssimati.
Tenendo presente che le autoscuole attive risultano essere 260 (su una popolazione censita nella provincia di 2300000 abitanti) potete calcolare se il numero di patenti conseguite nella vostra scuola è "congruo" o no, almeno per approssimazione.
Sempre a titolo di curiosità, abbiamo 8800 abitanti per ogni scuola. Quanti sono (senza andare troppo lontano) a Lodi? 19000. Consoliamoci pensando che a Enna sono appena 4300.

Patenti sequestrate
La circolare 10470 parla di patenti ritirate dall'autorità e specifica che:
Da alcuni Uffici Motorizzazione Civile è stato chiesto di chiarire se sia possibile
annullare una patente sottoposta a sequestro giudiziario al fine di consentire, al suo titolare, di conseguirne una nuova.
Al riguardo, l’art. 116, comma 7, del codice della strada prevede che “si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo”.
Tanto premesso, appare evidente che non possa procedersi a annullamento di una patente sottoposta a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria (quindi, non più nella disponibilità del titolare e dell’Amministrazione) in quanto non è possibile consentire il conseguimento ovvero il rilascio per duplicato o conversione, di una nuova patente, essendo ancora sussistente il documento sottoposto a provvedimento di restrizione. In caso contrario, il titolare risulterebbe intestatario di due patenti di guida, in contrasto, dunque, con la disposizione del citato art. 116 del codice della strada.
Si invitano gli Uffici in indirizzo di attenersi strettamente alle istruzioni impartite con la presente circolare.

Codice di comportamento
Forse è eccessivo chiamarlo in questo modo, ma è il primo pensiero quando si legge l'elenco di indicazioni fornite dalla DGT Centro ai propri dipendenti riguardo le modalità operative da tenere nel corso degli esami di guida (anche se non è chiaro perché venga specificato "patenti B", come se per le altre categorie non fosse necessario avere accortezze). Potete leggerlo QUI.
A quanto pare analogo comunicato è stato emesso anche dalla DGT Nord Ovest, che ci compete.

Pagamenti non in posta
Siamo ormai abituati a inserire i dati dei bollettini pagati (per creare i pacchi o per i rinnovi patente) andando a prelevare i dati dal timbro postale.


Accade così che restiamo spiazzati se il pagamento avviene con una modalità diversa, magari dal tabaccaio.  


Eppure se andiamo a vedere, i numeri ci sono tutti. Guardate la corrispondenza... Abbiate solo l'accortezza di dividere il numero A in 2+3 cifre. 


Chiarimenti riguardo il decreto sulle revisioni patente
Con la circolare 117 del 18 maggio vengono chiariti alcuni aspetti del nuovo sistema di revisione patenti.
I punti salienti sono:

1) gli esami in oggetto saranno svolti esclusivamente sulla base dei nuovi programmi d’esame e dei nuovi quiz a partire dal 1 luglio;
2) per sostenere l’esame di revisione il candidato deve presentare istanza, redatta su modello allegato, corredata dall'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 di euro 16,20;
3) all'istanza in carta semplice deve essere allegata copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora il provvedimento di revisione preveda anche l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l’idoneità del conducente;
4) la predetta istanza ha validità annuale;
5) nell'arco di validità dell’istanza, è consentito, al conducente sottoposto all'obbligo di revisione per la patente di guida, di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica;
6) il conducente che nell'arco annuale di validità dell’istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova istanza e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.
7) nell'arco di validità dell’istanza, è consentito, al conducente sottoposto all'obbligo di revisione per la CQC, di svolgere una sola prova di teoria;

Si ricorda che trascorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, nei confronti deltitolare della patente o della qualificazione CQC che non abbia provveduto a presentare l’istanza èdisposta la sospensione del documento per cui è stata disposta la revisione, fino al superamentodellaccertamento stesso con esito favorevole. Il provvedimento di sospensione è disposto anche in casodi assenza del candidato dalla prova d’esame cui si era prenotato, qualora sia scaduto il predetto termine di trenta giorni.

Modalità operative

Prova di teoria

Gli esami di revisione delle patenti di guida si svolgono in due giorni differenti. Al momento dellapresentazione dell’istanza di sottoporsi allesame di revisione, l’Ufficio indicherà al candidato la data in culo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria.

Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, lUfficio Motorizzazione Civile presso il quale si èsvolto l’esame, emana il provvedimento di revoca della patente ai sensi del predettart. 130,comma 1, lettera b), del codice della strada.

Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato
richiederà allUfficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida.

Prova di guida

La prova pratica si svolge nell'ambito di una seduta d’esame “in conto Stato.

Lprova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumi dellesaminatore, il candidato deve essere accompagnato da unapersona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, comma 2, del codicedella strada.

In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dellart. 130, comma 1, lettera b),ed il conducente dovrà, eventualmente, riconseguire nuovamente tutte le categorie, fatti salvi i criteridi propedeuticità di cui all'art. 130, comma 2, del codice della strada. Si ricorda, altresì, che iconducenti che hanno subito la revocdella patente di guida ed intendono, successivamente,conseguire la patente di guida della categoria B, dovranno svolgere le esercitazioni previste all'art. 122,comma 5 bis, del codice della strada.


Disposizioni generali per la revisione dellqualificazione CQC

Il provvedimento di revisione della qualificazione CQC può essere disposto esclusivamente nel caso incui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, oppure quando il titolare dellaqualificazione CQC "successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita dialmeno cinque punticommetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodicmesi dalla data della prima violazioneche comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti".
In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare devesottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell’intero programma e secondo lemodalità previste  pe il  conseguimento  dell predett carta  di  qualificazione".
 La norma prevede che qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l’esame di revisione debba vertere sul "programma previsto per il titolo  abilitativo  necessario  alla  guida  de veicolo  con  cui  ha  commesso  l’infrazione  (o  le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio".
 Se, invece, il conducente ha subito, allguida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazionedi punteggio, l’esame di revisione si svolge "secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida deveicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione".

Nel caso di esito negativo dellesame, è disposta la revoca di tutte le qualificazioni CQC di cui sia titolareil conducente che ha sostenuto lesame.


Speciali con rimorchio
La circolare 11141 del 11 maggio 2016 ricorda che la legge 29 luglio 2015, n. 115, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2015, ha modificato il comma 10 dell’art. 116 del codice della strada, eliminando i limiti di massa rimorchiabile per le patenti speciali e consentendo, di fatto, l’emissione di patenti speciali della categoria BE, C1E, CE, D1E e DE.


Guide certificate a seguito di revoca
La nota 10162/8.7.6 precisa che il titolare di una patente di guida revocata ai sensi dell'art. 130, comma 1, lettera b) del codice della strada, non è esentato dallo svolgimento delle "esercitazioni certificate" di cui all'art. 122 del codice della strada.

Conversione Ucraina
La circolare 11645 del 18 Maggio 2016, rende noto che a partire dal 30 maggio 2016  e fino al 29 Maggio 2021 sarà valido l’accordo di reciprocità che consente la conversione della patenti ucraine.
Trattandosi di un lunedì e avendo l’accordo la data del giorno precedente, si precisa che solo il giorno 30 Maggio 2016, potranno essere accettate le richieste di conversione di patenti di guida ucraine scadute il giorno 29 Maggio 2016. 
Per ottenere la conversione è richiesta la consueta documentazione, comprensiva di traduzione asseverata.
Come per tutte le conversioni, si ricorda che:
a) non sarà possibile accettare richieste di conversione di patenti ucraine conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia.
b)               non possono essere convertite patenti ucraine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. 
c)                l'Accordo di Reciprocità prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente ucraina residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In applicazione dell'art. 5 di tale accordo potranno altresì essere considerate valide ai fini della conversione solo le patenti di guida ucraine redatte sui modelli individuati e accuratamente descritti, nell'elenco "Modelli di patenti di guida ucraine" facente parte dell'Allegato III dell'Accordo, unitamente ai facsimile dei modelli stessi.
Ove possibile, le patenti estere presentate in originale per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente. Pertanto, la patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione. 


E’ previsto che a seguito di richiesta di conversione, l’UPM proceda con la richiesta d'informazioni relative alla patente da convertire, avvalendosi del Modello bilingue previsto all'Allegato I dell'Accordo stesso. La procedura di conversione non potrà essere definita in assenza della risposta dell'autorità ucraina.

Il nuovo elenco degli Stati le cui patenti sono convertibili è questo:



La tabella che segue giaceva in un angolo già da qualche settimana. Non è stata approvata ufficialmente ma corrisponde alle attuali disposizioni. Potrebbe essere utile come riassunto da consultare al volo prima di preparare una pratica.




Conversione patenti svizzere
A partire dal 13 giugno 2016 è attivo il nuovo accordo di reciprocità per la conversione delle patenti tra Italia e Svizzera (potete vederlo QUI).
Punti salienti dell'accordo sono:
- validità 5 anni (scadenza 11 giugno 2021);
- possibilità di conversione anche in caso di patenti smarrite o rubate (analogamente a quanto accade con le patenti comunitarie);
- possibilità di non consegnare la patente estera al momento della domanda ma solo all'atto del ritiro della patente italiana;
- non è necessaria la traduzione (con la sola eccezione dei casi in cui siano presenti annotazioni particolari);
- possibilità di convertire le patenti svizzere indipendentemente dal momento in cui sono state conseguite, pertanto anche se la residenza è stata acquisita prima del conseguimento della patente (come per le patenti comunitarie).


Il nuovo elenco delle patenti convertibili è questo:



Sono state aggiornate anche le istruzioni operative sulle conversioni, che potete trovare QUI.


Precisazioni sulle conversioni militari
La conversione delle patenti militari è un'attività residuale, la quale presenta talvolta ancora delle sorprese. Dopo un iniziale momento in cui mancava una normativa precisa in merito, la Direzione ha stabilito che i possessori di patente superiore intenzionati a convertirla, devono presentare un documento (emesso dal Comando che ha rilasciato la patente militare) che attesta con quale veicolo è stato svolto l'esame di guida. Questo per poter assegnare correttamente la relativa categoria di patente (C1, C, eccetera...). Ora, su richiesta, l'ufficio provinciale ha specificato che tale norma si applica anche per le patenti moto, limitatamente a quelle conseguite a partire dal 19 gennaio 2013, giorno di entrata in vigore delle nuove norme che regolano le categorie conseguibili e i relativi veicoli da utilizzare per l'esame di guida.
In sostanza: un militare che ha conseguito la patente moto prima del 19 gennaio 2013 otterrà la relativa patente moto civile anche se ha sostenuto l'esame con una moto non rispondente alle caratteristiche minime richieste per l'esame civile.
Viceversa, un militare che ha conseguito la patente moto di categoria A dopo il 19 gennaio 2013 otterrà la patente di categoria rispondente al veicolo utilizzato nell'esame di guida, secondo quanto indicato nella suddetta dichiarazione.

Esame moto categoria A, prova in pista
Una vecchia circolare (la 3850/4613 del 1995) consentiva ai candidati che sostengono la prova con motocicli di potenza superiore a 35 Kw di appoggiare il piede a terra per non più di due volte durante la prova. 
E' evidente che si trattava di una deroga legata alla ridotta velocità ed alla massa dei veicoli in questione. 
Secondo l'ufficio provinciale, per quanto non sia mai stata espressamente abrogata, dobbiamo ritenere, alla luce delle più recente normative in materia di esami moto, che tale possibilità non sia più ammessa. 

Nuova veste Aginet
La schermata iniziale di Aginet è cambiata, assieme a qualche piccola modifica alla grafica e ai colori di sfondo.



Questa, di per sé, non sarebbe una novità, come non dovremmo gridare al miracolo dopo aver notato che, a distanza di quasi due anni dalla prima segnalazione, finalmente compare l'orario del server.
Quello che ci interessa è che alcune funzioni talvolta non sono attive e che persistono alcuni difetti mai corretti. Come se non bastasse, non sono mai state rilasciate delle istruzioni...e poi ci stupiamo se effettuano delle modifiche senza preavviso.

Informazione territoriale
A causa della carenza di personale, compreso il responsabile degli sportelli,  la gestione dei fogli grigi/rosa e delle pratiche delle patenti in generale ha subito negli ultimi tempi un cospicuo rallentamento; per cercare di ovviare a questo problema la direzione dell'area ha suggerito alcuni correttivi. Si tratta di disposizioni che dovranno essere confermate da una comunicazione ufficiale ma che ci sono state anticipate:
- la verifica delle cartelline lasciate allo sportello 12 (fogli grigi) seguirà modalità semplificate in modo da ridurre l'attesa. Questo comporta una conseguenza importante: qualora in sede di esame di teoria (o al limite anche di guida) l'esaminatore riscontrasse una carenza documentale grave come per esempio la mancanza della firma e/o della data in calce alla certificazione medica, il candidato sarebbe escluso senza appello dall'esame, in attesa di regolarizzare la sua posizione;
- sempre per ridurre i tempi di attesa, le pratiche riguardanti le estensioni (e che pertanto richiedono la stampa diretta del foglio rosa) non dovranno essere inserite nelle cartelline ma presentate direttamente allo sportello 12, che emetterà il documento a vista;
- la casella di posta elettronica corpatenti.upto@mit.gov.it introdotta con la comunicazione interna 21/2014 viene temporaneamente dismessa. Le richieste di allineamento dati possono ancora essere presentate allo sportello 10 secondo le consuete modalità. 


Novità in aula esami
A partire dal 27 giugno sono state introdotte delle novità relative alle prenotazioni degli esami di teoria.

a) saranno disponibili due tipi di sedute:
-         una contenente esclusivamente le abilitazioni per il conseguimento delle patenti  A e B
-         l’altra contenente tutte le abilitazioni (utilizzabile per i turni misti)
Gli utenti (le autoscuole) non possono decidere o modificare il tipo di seduta ma questo consente, optando per il secondo tipo,  di effettuare esami superiori o AM all’interno di sedute utilizzate anche per patenti A e B.

b) quanto sopra sarà possibile anche per gli esami di revisione della patente. Come previsto da apposito decreto (vedi QUI e anche QUI) per le sessioni di revisione patente le schede esame si comporranno di:
 - 30 domande per una durata di 30 minuti per le categorie A/B e Superiori
 - 20 domande per una durata di 20 minuti per le categorie AM
Per le sessioni di revisione CQC è prevista una sola prova specialistica :
 - 40 domande per una durata di 40 minuti.

c) gli utenti potranno visualizzare le schede esame per il conseguimento della CQC

d) sarà possibile la scelta del supporto audio per i candidati che dovranno sostenere le prove a quiz delle categorie AM e Superiori (per primo conseguimento o esame di revisione).

Targa prova
Segnaliamo una circolare (la 14557 del 24 giugno 2016) inerente le targhe prova e il loro rilascio/rinnovo in caso di sede secondaria. 

Quale medico
Con la circolare 14586 del 24 giugno 2016 si ribadisce che i medici abilitati al rilascio della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida non sono in nessun caso medici "incaricati" o "fiduciari". Infatti al riguardo, si comunica che l'art. 119, comma 2, del codice della strada, individua tassativamente i sanitari abilitati a svolgere gli accertamenti in parola e, specificamente: "un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o in quiescenza, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Dato il tenore letterale della norma, non può riconoscersi capacità certificativa a medici diversi a quelli individuati dalla norma in questione, quali medici ausiliari, medici fiduciari ed altri sanitari che, con gli enti sopra indicati, pongono in essere contratti di incarico a tempo determinato.

Ordini dall'alto
Con un recente ordine di servizio, (potete leggerlo QUI) l'ufficio provinciale richiama i dipendenti esaminatori ad un comportamento consono. Nella fattispecie le suddette disposizioni hanno operatività immediata e costituiscono disposizioni di servizio ed il mancato rispetto determinerà l’attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari inadempienti.
Non si tratta di una iniziativa isolata, in quanto l'input proviene dalla DGT Nord-Ovest, la quale aveva a suo tempo emanato delle prescrizioni dettagliate. 
Considerato il fatto che tali direttive riguardano anche il comportamento nei confronti degli istruttori, suggerisco di prenderne visione QUI.

Accompagnamento e patente
Non so se vi è mai capitato di sentir dire che "se hai l'accompagnamento (intesa come indennità di accompagnamento) non puoi avere la patente". Un parere del Ministero della Salute precisa che non vi è incompatibilità. Anzi, "la relazione che sussiste tra indennità di accompagnamento e patente di guida non è determinata dall'erogazione del beneficio economico in sé, ma dalla patologia da cui è affetta la persona richiedente l’idoneità alla guida. 
A parere dello Scrivente Ufficio, non si ravvisa un’incompatibilità assoluta tra indennità di accompagnamento e titolarità di una patente di guida speciale: essere beneficiari dell'indennità di accompagnamento non è a priori incompatibile con il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale."
Potete leggere l'intero parere QUI 

Sportello 12
Si attendeva un qualche provvedimento per sbloccare l'attesa dei fogli grigi e alla fine è arrivato. Ci riferiamo all'ordine di servizio 13/2016 (potete leggerlo QUI) che espone la nuova operatività per lo sportello 12. Queste disposizioni avranno effetto anche sugli esami, quindi è bene prendere nota subito.
Per quanto riguarda le cartelline ci sono tre casi:
1) le Autoscuole non dovranno più presentare le domande di conseguimento patente 98TO…per le quali è previsto sostenere la prova teorica a quiz, ma le tratterranno fino alla prova di teoria. Le ricevute di cui all'oggetto, una volta stampate dal CED, saranno consegnate direttamente alle Autoscuole tramite l’addetto allo sport. 12. Significa che per i fogli grigi non abbiamo più l'obbligo di portare i documenti in motorizzazione dopo l'inserimento. 

2) le domande 98TO per le quali non è prevista l’emissione della ricevuta di prenotazione ma quella del foglio rosa, dovranno essere presentate allo sport. 12 affinché l’addetto provveda alla stampa contestuale del foglio rosa ed alla consegna del medesimo all'Autoscuola. Rimane la necessità di andare in motorizzazione per farsi stampare i fogli rosa (per esempio le estensioni).

3) Le domande di conseguimento per le quali non è possibile utilizzare il 98TO, dovranno essere consegnate allo sport. 12 per essere protocollate con il 17TO e successivamente digitalizzate. Nessuna novità. Ricordiamo che le pratiche che non possiamo inserire sono: 
- Estensione Patente B96
- Richiesta contestuale di due patenti superiori (es: C+D) 
- Patente speciale con adattamenti
- Attestato per guida moto all'estero 
- Pregressa revoca
- Conseguimento patente superiore in deroga all'età minima  
mentre siamo vincolati alla preventiva approvazione per:
- Presenza di gemelli 
- Omocodia (o codice fiscale già inserito)  

- Avvertenza NON PRENOTABILE da parte del Portale

Attenzione ad un particolare. Riguardo il punto 1), dove si dice che le Autoscuole non dovranno più presentare le domande di conseguimento all’addetto allo sport. 12, il testo precisa anche che  quest’ultimo quindi non effettuerà alcuna verifica in merito alla regolarità ed alla completezza della documentazione che deve essere allegata alle domande di conseguimento patente. 
Non sottovalutiamo questo aspetto.
L'OdS prosegue dicendo che dovrà essere prestata la massima attenzione nella predisposizione delle domande di conseguimento patente con particolare riguardo alla corretta predisposizione del certificato medico (data di rilascio, firma e timbro/codice del sanitario, foto firmata dal candidato e vistata dal sanitario, etc.), ai documenti allegati in copia (carta d’identità e codice fiscale del candidato e carta d’identità del genitore/tutore per i minori), firma del candidato e del genitore/tutore in calce all'istanza.
L'autoscuola, che era già in precedenza responsabile della correttezza e completezza della pratica, da ora si carica anche del rischio di un errore che potrebbe costare caro. 
Infatti in sede di svolgimento della prova di teoria a quiz o di quelle residuali orali (sordomuti, estensione alla cat. E, etc.) l’Esaminatore presterà particolare attenzione alla documentazione presente all'interno dell’istanza, annotando le eventuali difformità che dovranno essere sanate prima della prenotazione dell’esame pratico di guida.
Suggeriamo che qualora l'autoscuola abbia già riscontrato una difformità la segnali al momento. Cosa accadrà in questo caso?
Nel caso in cui venissero riscontrati:
- certificati medici privi di firma del sanitario;
certificati medici privi della data di rilascio,
l’Esaminatore ammetterà all'esame teorico il candidato ma non riconsegnerà la pratica in caso di esito positivo. Consegnerà invece il certificato medico originale all'Autoscuola affinché sani le anomalie, trattenendo all'interno della domanda la rispettiva fotocopia. 
Alla fine della seduta gli Esaminatori avranno cura di consegnare le domande di cui trattasi al Capo Area Patenti che provvederà alla riconsegna delle medesime all'Autoscuola solo dopo l’avvenuta regolarizzazione del certificato medico. 
Se il candidato con la pratica da regolarizzare è idoneo, possiamo stampare il foglio rosa? 
La risposta è no. Le Autoscuole “non dovranno” procedere alla stampa dei fogli rosa dei candidati giudicati idonei alla teoria, ma la cui pratica non viene riconsegnata a causa di irregolarità documentali. L’esaminatore che trattiene la domanda di esame a causa di irregolarità del certificato medico, deve apporre sulla domanda stessa la dicitura: “restituito certificato medico a causa irregolarità”. 
E' evidente che il soggetto che ha la pratica non regolarizzata non può neppure accede all'esame di guida. A questo riguardo, dobbiamo fare attenzione anche ad un altro aspetto: le irregolarità che riguardano gli errori di anagrafica, qualora non venissero rilevate in fase di esame di teoria, comporteranno l’automatica esclusione alla prova di guida.
E' una frase semplice ma implica una enorme responsabilità, considerato il fatto che ciò che inseriamo non verrà più verificato nel dettaglio dallo sportello 12.
Augurandoci che questa nuova procedura soddisfi tutti, restano da chiarire due aspetti. Il primo è che essendo decaduto l'obbligo portare le pratiche allo sportello 12 lo è anche l'obbligo di recarsi a ritirare i fogli grigi il giorno successivo all'inserimento. Non possono annullare i fogli grigi non ritirati il giorno dopo, perché non avviene più nessun riscontro. 
Il secondo aspetto riguarda il fatto che da adesso si dovrà fare la coda comunque, per ritirare i fogli grigi...in pratica si sono ridotti i tempi di attesa ma non le file allo sportello. Una possibile soluzione (quasi definitiva) potrebbe essere quella di lasciare una cartellina per la posta. Una per ogni autoscuola, a lato dello sportello 12, accessibile dal salone. E' la soluzione più semplice, considerato che non disponiamo dello spazio per un armadio diviso in scomparti e che la cassettiera della motorizzazione non è accessibile direttamente a noi autoscuole se non facendo ancora una volta la coda. Utilizzando la "cartellina della posta" il ritiro dei fogli grigi avverrebbe senza attese.

Casi di restituzione
Persistono problemi di “comunicazione” riguardanti le patenti gestite dallo sportello 10. Ricordiamo che, quando si richiede un duplicato per deterioramento, una riclassificazione o un rinnovo CQC, è stato abolito l’obbligo di restituire la patente (e la relativa CQC) precedente. Pertanto se ancora in corso di validità il cliente può continuare ad utilizzarla e questo è assai importante per coloro che guidano all'estero, come nel caso dei rinnovi CQC.
Restano però alcuni casi in cui la patente precedente deve essere restituita.
1)   conversione. La patente deve essere riconsegnata perché verrà spedita al paese di origine;
2)    duplicato (a qualunque titolo, compreso il rinnovo) di una patente riconosciuta. Le patenti riconosciute devono essere spedite al paese di origine, come nel caso precedente;

3)   duplicato per variazione dei dati anagrafici. Il titolare di patente non può circolare con un documento contenente un dato non più corrispondente. Vale anche nel caso in cui sia stata stampata una patente con la foto o la firma non corrispondenti a quelli del titolare: la patente precedente deve essere restituita;
4)   duplicato per limitazione della scadenza. Quanto la scadenza viene anticipata (solitamente a seguito di una visita presso CML) la patente precedente, la cui validità è superiore, deve essere restituita.


Istruzioni Aginet
Fin dal primo approccio con la piattaforma degli Applicativi Gestionali Informatizzati via interNET (per gli amici Aginet), ci si domanda: dove sono le istruzioni? e questo chi me lo spiega? come si fa quest'altro?
La risposta a queste domande è abbastanza semplice e allo stesso tempo sconvolgente. Non esistono le istruzioni di Aginet, non sono mai state divulgate.
A tutti gli effetti neppure quelle che sto presentando sono le istruzioni di Aginet, nonostante il titolo altisonante che sta in cima. Diciamo che sono la raccolta delle informazioni di cui disponiamo al momento. Una mappa delle conoscenze del territorio informatico, ecco.
Devono essere utilizzate con la consapevolezza che ci saranno delle zone inesplorate (hic sunt leones) e forse degli errori di trascrizione. Nonché la possibilità che domani qualcuno sposti qualche confine o modifichi il paesaggio magari senza avvisarci in anticipo.

Pertanto prendete queste istruzioni, cui si accede dal pulsante a fianco, per quello che sono: un esempio di buona volontà e NON le istruzioni ufficiali di Aginet. Che quelle, come detto, non esistono... 

Casi di sospensione patente


La circolare del ministero dell'interno 300/A/3953/16/109/55 dettaglia i casi in cui viene sospesa la patente con particolare riferimento ai vari livello di tasso alcolemico.


Novità CQC 

In quattro punti la circolare 15909 del 13 luglio 2016 modifica la precedente circolare 7787 riguardante le patenti CQC. 

1) Conversione della carta di qualificazione del conducente. Mentre la direttiva 2003/59/CE non disciplina, espressamente, la conversione della carta di qualificazione del conducente (come evidenziato al paragrafo 4 della circolare 7787 del 3 aprile 2014), dall'altra è anche vero che non la esclude. Qualora un conducente titolare di CQC rilasciata all'estero richieda la conversione in Italia, tale richiesta deve essere accolta. In attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno di semplificare il rilascio della patenteCQC si prevedono due situazioni:

a) rilascio di patenteCQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità; nel caso in cui la patente di guida italiana fosse scaduta, il richiedente dovrà prima procedere al rinnovo di validità di detto documento, poi presentare istanza di rilascio di patenteCQC; 

b) rilascio di patenteCQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida rilasciata in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e di qualificazione CQC estera in corso di validità; il richiedente dovrà, dapprima, richiedere la conversione della patente di guida rilasciata in altro Stato membro, successivamente presentare istanza di rilascio di patenteCQC.

Attenzione però a queste norme particolari:

- la carta di qualificazione di cui si chiede la conversione va ritirata al momento del rilascio della patente CQC ovvero della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra, (o ne va ritirata l’eventuale denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione), ma non va restituita allo Stato che l’ha emessa; 

- in tutti i casi in cui la richiesta provenga da soggetto titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patente CQC (o della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra) va subordinato all'acquisizione di un attestato, dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato. 


2) Superficie dell’aula presso la quale svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica. E' stato da più parti segnalato che raramente i regolamenti edilizi comunali contemplano una disciplina di dettaglio sull'argomento, pertanto, fino ad una successiva modifica dell'art. 5 del D.M. 20 settembre 2013, laddove l’aula sia ubicata in Comune che nulla abbia previsto al riguardo, si stabilisce che debba essere preso in considerazione, per ogni candidato, uno spazio di 1,5 mq, al netto della superficie occupata dall'arredamento.





3) Presenze del responsabile del corso durante le ispezioni di verifica della regolarità dei corsi. Il decreto ministeriale 20 settembre 2013 ha abolito l’obbligo della presenza del responsabile del corso durante le lezioni dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica di cui alla direttiva 2003/59/CE, tuttavia la circolare 7787 del 3 aprile 2014, al paragrafo 10, prevede che “I funzionari incaricati, ai fini dell’espletamento delle attività ispettive, dovranno richiedere la presenza del legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero del responsabile del corso stesso, per tutta la durata dell’ispezione; qualora non presenti, uno dei due deve necessariamente raggiungere la sede oggetto di ispezione entro e non oltre un’ora dall'inizio dell’ispezione". Tenuto conto che durante le lezioni non è necessaria la presenza del responsabile del corso né, tanto meno, del legale rappresentante del “soggetto erogatore del corso” le disposizioni sopra riportate devono intendersi abrogate, pertanto in sede di ispezione i funzionari procedono a verificare la regolarità degli adempimenti inerenti la singola lezione (identificazione del docente e degli allievi, verifica del registro delle presenze, ecc.) e a redigere il verbale, segnalando eventuali contestazioni al responsabile del corso se presente, oppure al docente o ad altro rappresentante dell’ente erogatore del corso acquisendone la firma e consegnandogli, se possibile duplicarlo, copia del verbale. 





4) Rilascio patentiCQC per il trasporto di merci a seguito di frequenza del corso di formazione periodica.Come noto, il 9 settembre 2016 scadrà un rilevante numero di qualificazioni CQC valide per il trasporto di merci, rilasciate per documentazione. In previsione del notevole, conseguente, afflusso di rilascio di patentiCQC che verranno presentate, nelle prossime settimane, agli Uffici Motorizzazione civile ed in considerazione del fatto che detti documenti sono necessari agli autisti per svolgere la loro attività professionale, si invitano gli Uffici in indirizzo a privilegiare, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, le procedure connesse al rilascio delle patentiCQC in parola.


Abolizione esame orale per estensione E


Con la circolare 15908 del 13 luglio 2016 si dispone che a partire dal 1 ottobre 2016 i candidati al conseguimento della estensione E (per qualunque categoria di patente) che finora erano soggetti alla prova teorica (patente B conseguita  con teoria prima del 1/12/2013 e patente superiore conseguita con teoria prima del 2/3/2015) non sostengano più l'esame orale ma vengano sottoposti ad una fase I dell'esame di guida più approfondita (tale appunto da sostituire la prova orale) riguardante limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio, stabilità e tenuta di strada del complesso dei veicoli.

Ritocchi al Portale

Una novità riguardante la creazione di pacchi e più in generale il pagamento attraverso il Portale:
“Nell’ambito delle richieste e prenotazioni patente dell’applicazione Gestione Richiesta Patenti con accesso da Ufficio Provinciale a da Agenzia/Autoscuola è introdotta la seguente modifica dal giorno 26 luglio:
1) se l’utente ha scelto di effettuare il pagamento della pratica online, ma questo non ha avuto successo, la pratica viene comunque registrata in archivio in stato “PAGAMENTO DA RIPETERE”. 
2) queste pratiche sono ricercabili dal menu Gestione con i consueti filtri di ricerca, dopo aver visualizzato dettaglio si sceglie il tipo pagamento e si clicca sul pulsante RITENTA PAGAMENTO.
Questa funzione consente di completare una pratica in stato Pagamento Da Ripetere effettuando il pagamento on line.
La funzione di Ritenta Pagamento si può eseguire anche in giorni diversi dall'inserimento fino a che il pagamento non ha avuto successo.
Per eliminare la pratica, nel dettaglio è presente il pulsante ‘Annulla Richiesta’.”.

Esami di revisione patente: precisazioni e operatività
Il giorno 20 luglio l'UPM di Torino ha pubblicato un ODS riguardante gli esami di revisione patente secondo la nuova normativa. Due giorni dopo una corposa circolare (la 16729del 22 luglio) chiarisce la procedura.
I punti salienti della circolare ministeriale sono:

1. Disposizioni generali
Per sostenere l'esame di revisione, (…) il candidato deve presentare istanza, (…) cui deve essere allegata copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora il provvedimento di revisione preveda anche l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l'idoneità del conducente.
(...)
La predetta istanza ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.
Nell'arco di validità dell'istanza, è consentito, al conducente sottoposto all'obbligo di revisione per la patente di guida, di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il conducente che nell'arco annuale di validità dell'istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova istanza e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.
(...)
2. Disposizioni per la revisione della patente di guida
2.a) Prova di teoria
Al momento della presentazione dell'istanza di sottoporsi all'esame di revisione, l'Ufficio indicherà al candidato la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria.
Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l'Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l'esame, emana il provvedimento di revoca della patente (...)
Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiederà all'Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida.
2.b) Prova di guida
La prova pratica si svolge nell'ambito di una seduta d'esame "in conto Stato".
La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell'esaminatore, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore (...)
In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata (…) Al momento della prenotazione della prova di guida, al titolare della patente per la quale è stato disposto il provvedimento di revisione, nell'eventualità che la patente stessa sia sospesa o risulti scaduta di validità, sarà rilasciata di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida ai sensi dell'art. 122 del codice della strada.
(...) Resta fermo che l'autorizzazione consente di svolgere esclusivamente le esercitazioni e la prova d'esame purché sia accompagnato da un soggetto che funga da istruttore che abbia i requisiti stabiliti dall'art. 122, comma 2, c.d.s.
2.c) Programma dell'esame in caso di patente comprendente più categorie
L'esame di revisione si svolge per la categoria di patente posseduta dal titolare cui è stato notificato il provvedimento di cui all'art. 128 c.d.s.
Nel caso di titolare di patente comprendente più categorie, l'esame di revisione si svolge sulla base del programma previsto dal seguente schema:
a) patente comprendente le categorie CE e DE: il titolare potrà optare di svolgere l'esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
b) patente comprendente le categorie C (o C1) e DE: l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria DE.
c) patente comprendente le categorie CE e D (o D1): l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria CE.
d) patente comprendente le categorie C1 (o C1E) e D: l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria D.
e) patente comprendente le categorie C e D1 (o D1E): l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria C.
f) patente comprendente le categorie C e D: il titolare potrà optare di svolgere l'esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
g) Patente comprendente le categorie C1E e D1E: il titolare potrà optare di svolgere l'esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
h) Patente comprendente le categorie C1E e D1: l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame previsto per la categoria C1E.
i) Patente comprendente le categorie C1 e D1E: l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame previsto per la categoria D1E.
l) patente comprendente la categoria B (o BE) e una delle seguenti categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE: l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame previsto per le categorie possedute diversa dalla categoria B (o BE).
m) patente comprendente la categoria A (o A1 o A2) e B (o BE): il titolare potrà optare di svolgere l'esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di dette categorie.
n) patente comprendente le categorie A (o A1 o A2) e B1: il titolare potrà optare di svolgere l'esame sulla base del programma stabilito per una di dette categorie.
o) patente comprendente le categorie AM e A (o A1 o A2): l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria A (o A1 o A2).
p) patente comprendente le categorie AM e B (o B1 o BE): l'esame di revisione è svolto sul programma d'esame stabilito per la categoria B (o B1 o BE).
(...)
Al momento della presentazione dell'istanza di revisione, il titolare può chiedere di svolgere le prove d'esame per una delle categorie contenute nella sua abilitazione alla guida, sulla base delle equipollenze e gradualità stabilite dall'art. 125 c.d.s.(a mero titolo di esempio, il titolare di patente di guida della categoria D può chiedere di svolgere le prove d'esame di revisione sul programma della categoria B, ovvero, sempre a titolo di esempio, il titolare della categoria B può chiedere di svolgere le prove d'esame sul programma della categoria A2). 
In questi casi, se l'esame ha esito negativo viene disposta la revoca della patente ai sensi dell'art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.; se, invece, l'esito è positivo, il titolare della patente dovrà presentare istanza di riclassificazione della stessa per la categoria per la quale ha svolto l'esame di revisione.
3. Disposizioni generali per la revisione della qualificazione CQC
(…) qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l'esame di revisione debba vertere sul "programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio". Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge "secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione".
Nel caso di esito negativo dell'esame, (...) è disposta la revoca di tutte le qualificazioni CQC di cui sia titolare il conducente che ha sostenuto l'esame.
* * *
4. Entrata in vigore
Le disposizioni procedurali previste dalla presente circolare entrano in vigore a far data 3 novembre 2016 (…) 
5. Disposizioni transitorie
Alla data del 3 novembre 2016 il conducente che si è già prenotato o ha già sostenuto l'esame all'esame di teoria sulla base della precedente disciplina, terminerà la procedura di revisione sulla base di detta regolamentazione. Alla medesima data, il candidato già prenotato per svolgere la prova di teoria dell'esame di revisione ma non si sia presentato, potrà prenotare detta prova sulla base delle disposizioni previste dalla presente circolare.
In entrambe le ipotesi, resta fermo il limite annuale di validità dell'istanza di revisione.

Questo è ciò che ci riguarda più da vicino in merito all'ODS (beninteso fino a quando non verranno emesse nuove disposizioni):

1) La seduta ER pomeridiana viene abolita.
2) Viene istituita la seduta ERT (Esami Revisione Teoria) pomeridiana che verrà calendarizzata all’inizio di ogni mese e che consentirà di sottoporre ad esami fino ad un massimo di 88 candidati (2 esaminatori per 2 turni).
Al fine di consentire l’effettuazione della prova di guida ai candidati giudicati idonei all’esame di teoria, viene calendarizzata la seduta ERG (Esami Revisione Guida) mattutina (inizio alle ore 8,00) o pomeridiana (inizio ore 14,30), nella quale potranno essere prenotati fino ad un massimo di 9 candidati (20’ per candidato).
Il numero di tali sedute verrà stabilito in funzione dei candidati giudicati idonei all’esame di teoria.
In base alle richieste di revisioni di patenti superiori che perverranno all’Ufficio Provvedimenti, in una delle aule della seduta ERT verranno prenotati i relativi candidati. Per l’effettuazione delle prove di guida dei
candidati giudicati idonei all’esame di teoria si utilizzeranno le attuali sedute MS.
Tutte le domande di esame di revisione di iscritti ad una Autoscuola dovranno pervenire all’Ufficio Provvedimenti per il tramite delle Autoscuole medesime.
Le domande di esami di revisione relative a patenti superiori dovranno pervenire all’Ufficio Provvedimenti per il tramite dei Gruppi.
Lo stesso criterio si applicherà per le richieste di revisioni CQC per le quali verranno fissate apposite sedute di teoria in base alle richieste che perverranno all’Ufficio Provvedimenti.

Pacchi anche per CQC

L'Ordine di Servizio n. 5/2016 II° Aggiornamento, che fa riferimento al file avvisi numero 15, rende noto che le richieste di rinnovo CQC di cui alla marca operativa 74TO… potranno essere effettuate con le medesime modalità di pagamento attualmente utilizzate per le domande 98TO…e 75TO…
Per la precisione questo è il testo della nota:
Si comunica che dal 15 settembre 2016 saranno introdotte le seguenti novità':
1) la procedura dei pagamenti sara' estesa agli operatori professionali di tutte le province, sedi di UMC di questa amministrazione.
2)  si potranno gestire con i pagamenti integrati anche le richieste cqc ( codice 74).
3) oltre ai crediti prepagati gli operatori professionali potranno utilizzare il pagamento con autocertificazione.
(...) si precisa infine che, per motivi tecnici, non e' ancora integrato con l'applicativo il pagamento del versamento di 16 euro sul cc 4028, dovuto per il conseguimento del documento di guida.
Nel mese di settembre saranno fornite le istruzioni per la gestione integrata anche di tale pagamento. 
Fermo restando che per ora non è cambiato nulla per il pagamento dei 16,00 € da allegare alla richiesta di esame di guida, le novità sono che dal 15/9/16 tutte le province utilizzeranno i pagamenti con i pacchi, si utilizzeranno i pacchi anche per le richieste dei patentiCQC e si potrà pagare con autocertificazione.
Attendiamo ulteriori informazioni riguardo l'autocertificazione e le modalità di pagamento per pratiche di richiesta patenteCQC e contestuale rinnovo patente.


Aggiornamento dell'anagrafica 

Con la COMUNICAZIONE INTERNA n. 18/2016 si rende noto che con Avviso n. 14 del 28/07/2016 (prot. RU17104) il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione ha comunicato che sono state apportate modifiche alla gestione della creazione delle matricole degli operatori professionali, in modo da poter acquisire e registrare , oltre alla denominazione dell’impresa o ente, anche i dati anagrafici completi dell’utilizzatore della matricola, denominato “titolare”.
Inoltre si comunica a tutti gli operatori professionali che è possibile e opportuno, aggiornare le informazioni relative alle matricole possedute (...) inserendo i dati anagrafici del titolare dell’utenza e aggiornando eventualmente anche il proprio indirizzo email, preferibilmente non di tipo pec.
La comunicazione prosegue indicando i passi da compiere in caso di smarrimento della password.
In pratica, ci suggeriscono di aggiornare e completare il nostro profilo. Per farlo collegatevi al Portale con le credenziali consuete e selezionate "Modifica dati"


Nella schermata che compare completate tutti i campi.



 Questa procedura deve essere eseguita per ogni utenza (autoscuola e/o agenzia) di cui si dispone.


Sensori di parcheggio

Una nota del direttore datata 22 agosto 2016 spiega come ci si deve comportare in caso di utilizzo, durante l'esame di guida, di veicoli muniti di sensori di parcheggio: durante la prova di esame per il conseguimento delle patenti delle categorie B. BE, C, CE, D e DE non può essere consentito l'uso dei suddetti "sensori di parcheggio", in quanto tali dispositivi non consentono all'esaminatore di valutare la preparazione del candidato nelle manovre di retromarcia anche in presenza di ostacoli ravvicinati. ll fatto che tali dispositivi non possano essere utilizzati non significa che il veicolo ne deve essere privo, ma semplicemente che devono essere disattivati durante I'esame.


Targa prova e revisione

Una recente SENTENZA della CORTE di CASSAZIONE del 4 agosto 2016, n. 16310 stabilisce che la circolazione in prova può avvenire in deroga al disposto degli articoli 78, 93, 110 e 114 c.d.s.; non in deroga al disposto dell'articolo 80 c.d.s. In altre parole potete usare la targa prova per circolare con un veicolo non immatricolato o sul quale siano stati applicati sistemi o dispositivi di equipaggiamento che rendano necessario l'aggiornamento della carta di circolazione, ma non in mancanza di regolare revisione periodica.

Prima del sequestro

L'IVASS (istituto di vigilanza sulle assicurazioni) lamenta il fatto che questo Istituto continua a ricevere segnalazioni da parte della Polizia stradale e di automobilisti ai quali è stato sequestrato il veicolo sulla base delle mere risultanze del Portale dell’Automobilista.
In pratica, dal momento in cui il contrassegno è stato smaterializzato (mentre ricordiamo che l'attestato può anche essere spedito anche via mail e l'assicurato può stamparlo per portarlo con se) qualche poliziotto troppo zelante ha preso per buona la verifica fatta attraverso il Portale. Riguardo il quale, prosegue l'IVASS, appare opportuno osservare che la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e
purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati. 
Quindi, visto che il Portale non è affidabile al 100x100 (e noi ne sappiamo qualcosa), ecco la raccomandazione finale: si richiama l’opportunità di articolare i controlli secondo lo schema operativo insito nelle disposizioni vigenti, a partire dalla verifica del possesso a bordo del veicolo della documentazione prevista dalla legge (Certificato di assicurazione). Qualora la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell’Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell’esistenza della polizza. Solo all’esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito, procedere al sequestro del veicolo ove non risulti coperto da assicurazione.


Bolli ed esenzioni

Non è facile tenere il conto delle esenzioni riguardanti i veicoli storici, regione per regione. Questo è il riassunto più recente.






Varie ed eventuali

La COMUNICAZIONE INTERNA N. 19/2016 raccoglie disposizioni riguardo:
- Installazione di serbatoi usati di impianti GPL:
 è possibile il passaggio di un serbatoio GPL in acciaio da un veicolo ad un altro a condizione che venga esibito: 
1. il certificato originale del serbatoio 
2. copia della carta di circolazione aggiornata per la eliminazione del serbatoio del veicolo al quale è stato prelevato il serbatoio 
3. dichiarazione dell’impiantista. Nella etichetta di aggiornamento bisognerà inserire come scadenza residua i 10 anni a partire dal collaudo per installazione del serbatoio rilevabile dalla copia della carta di circolazione. 
- Uso degli pneumatici del tipo M+S su motocicli e ciclomotori
gli pneumatici del tipo M+S o MST montati sui veicoli in intestazione devono essere marcati con una categoria di velocità non inferiore ad M (130 km/h). In tal caso non è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione. 
- Dispositivo di sollevamento assi su veicoli a motore e rimorchi
 la presenza del dispositivo di sollevamento non è un dato da riportare sulle carte di circolazione. Pertanto la presenza o assenza della specifica annotazione sulle carte di circolazione non deve trarre in inganno il funzionario circa la sua obbligatorietà.
- Installazione gancio su autocarro ≤ 3,5 t 
nel caso venga montato un gancio di traino su un autocarro con massa complessiva ≤ 3,5 t, con la massa complessiva della combinazione ammessa > 3,5 t, tenuto conto del Reg. 561/2006 (obbligo installazione del cronotachigrafo) così come modificato dal Reg. 165/14 e non potendo prevedere l’utilizzo futuro del veicolo, al fine di evitare possibili contenziosi è necessario annotare la seguente dizione : “obbligo di installazione e uso del cronotachigrafo nei casi previsti dalle disposizioni vigenti “.

Una soluzione incompleta
La circolare 19604 del 9 settembre 2016 prende in considerazione il problema dei conducenti in possesso della CQC che hanno frequentato il corso di formazione periodica a ridosso della scadenza. La soluzione (parziale in quanto non risolve il problema della circolazione all'estero) è la seguente:
“In considerazione del fatto che la qualificazione CQC è necessaria per svolgere attività professionale e che, di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti, si dispone, in attesa di predisporre una procedura informatica che semplificherà il rilascio del titolo abilitativo in parola, che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa possa esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione civile, per un periodo non superiore a tre mesi”. 

Anche automatico
La circolare 19304 del 6 settembre 2016 traccia i termini per il conseguimento di una patente superiore (C, D, CE, DE) ottenuta sostenendo l'esame di guida con un veicoli munito di cambio automatico. Per la precisione, a partire dal 3 ottobre: 
Non sarà indicato il codice 78 in corrispondenza di una delle seguenti categorie C, CE, D, DE che siano state conseguite sostenendo le prova di capacità e comportamento su veicolo “privo del pedale della
frizione” qualora il candidato: 
a) sia già titolare di patente di altra categoria (ad esclusione delle categorie AM, A1, A2, A, B1) conseguita sostenendo la prova pratica con veicolo dotato di cambio manuale; 
b) durante la prova pratica abbia applicato i principi della guida cosiddetta “preventiva” ed “ecologica”, e quindi abbia dimostrato la propria abilità ad improntare uno stile di guida finalizzato a
- ridurre i consumi;
- contenere le emissioni inquinanti attraverso un accorto uso del comando dell'acceleratore nelle 
fasi di accelerazione;
- anticipare i flussi di traffico per mezzo della giusta osservazione della circolazione stradale;
- gestire correttamente l'inerzia del veicolo nelle fasi di rallentamento;
- evitare brusche accelerazioni e brusche frenate.

Modulo non obbligatorio
Una recente nota del ministero dell'interno specifica che il modulo per la verifica delle assenze, utilizzato finora per colmare i "vuoti" nei 28 giorni che i conducenti soggetti al regime del cronotachigrafo devono poter dimostrare, non è più obbligatorio.

Repetita iuvant
La circolare 18847 del 1 settembre 2016 (successivamente ripresa dalla motorizzazione di Torino per una comunicazione interna) ricorda -e pare che ce ne sia bisogno- che gli esaminatori devono allacciare le cinture durante gli esami di guida. Aggiungerei: anche prima e dopo.

Guide certificate anche fuori provincia
In occasione di una casuale verifica, ho potuto appurare che il Portale accetta che le guide certificate vengano inserite anche se effettuate al di fuori della provincia di rilascio del foglio rosa. Anzi, il caso in cui mi sono imbattuto riguardava un soggetto titolare di un foglio rosa emesso in una provincia che non faceva parte neppure della stessa regione. 
Non discuto che si possa effettuare l’inserimento, considerato che per necessità impellenti il soggetto potrebbe avere la necessità di sostenere le guide certificate lontano da casa. Quello che mi perplime è l’eventuale contestazione su strada, qualora a seguito di controllo emerga che il soggetto è titolare di un foglio rosa con il codice di un’altra scuola. Ma forse mi preoccupo inutilmente. 


Nuova VPN ministeriale
A partire dal 18/10/2016, sarà operativa una nuova modalità di collegamento che prevede l’utilizzo del client Cisco (Cisco AnyConnect) per tutte le utenze nuove e quelle esistenti. Tutte le utenze, nessuna esclusa, dovranno migrare in questa nuova modalità entro il 1/03/2017, data nella quale la vecchia modalità di utilizzo dell’attuale client (Cisco VPN Client) sarà definitivamente dismessa. Fino a quella data tutte e due le modalità di collegamento (“VPN Cisco Client” e “Cisco Anyconnect”) potranno essere utilizzate simultaneamente. Sul Portale alla voce "Modalità di collegamento al CED motorizzazione" trovate ulteriori spiegazioni. QUI trovate le istruzioni per installare la nuova VPN ministeriale.
  

Nuove modalità esami patente E
A partire dal 1 ottobre si applicano le nuove norme per il conseguimento della estensione E, le quali prevedono un diverso trattamento per i candidati che abbiano conseguito la patente attraverso quiz non aggiornati con gli argomenti riguardanti il traino. Chiariamo subito, quindi, che la nuova procedura non ha cancellato l’esame teorico per questi candidati ma lo ha semplicemente spostato: dalla sala esami della Motorizzazione alla strada. Mentre non cambia nulla per chi ha conseguito la patente con le nuove modalità, i “vecchi” patentati dovranno confrontarsi con l’esaminatore, il quale interrogherà il candidato sugli argomenti previsti dal programma della relativa patente; unica differenza, che lo farà durante la prima fase, prima cioè di far effettuare le manovre prescritte (seconda fase) e di immettersi nel flusso della circolazione (terza fase).
Ricordiamo che sono soggetti questa proceduta:
-          chi richiede la patente BE e ha sostenuto l’esame teorico della patente B prima del 1 dicembre 2013;
-          chi richiede la patente C1E, CE, D1E o DE e ha sostenuto l’esame teorico della patente superiore prima del 2 marzo 2015. 
Nulla è cambiato per chi ha sostenuto l’esame teorico con i quiz aggiornati, per i quali si procederà con una normale prima fase basata su istruzioni da eseguire e non su domande teoriche. 
Per quanto riguarda il dettaglio di ciò che può essere domandato in questa prima fase, ecco le regole in merito:
La prova in oggetto deve essere svolta ponendo al candidato una domanda per ognuno degli argomenti sotto riportati. Il candidato che risponde positivamente alle domande continua la prima fase della prova pratica d’esame per il conseguimento della categoria (una tra BE, C1E, CE, D1E o DE). Le domande devono essere circoscritte esclusivamente ad argomenti di pertinenza della
categoria (una BE, C1E, CE, D1E o DE) (si potranno utilizzare, al riguardo, anche quelle già contenute nel database dei quiz per il conseguimento della categoria, pertanto sempre una tra  B, C1, C, D1 o D) che mirano ad accertare la conoscenza delle disposizioni normative e amministrative nonché dei dispositivi caratteristici e delle condizioni tecniche necessarie per condurre, in sicurezza, i veicoli di detta categoria. 

Per quanto riguarda gli argomenti, la circolare 21276 del 28 settembre 2016 tratta la patente BE e indica:

1) Limiti di traino – Organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio

Rapporto di traino
Principi di funzionamento del freno a inerzia
Organi di frenatura presenti sul rimorchio
Collegamenti tra motrice e rimorchio

2) Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli

Sistemazione del carico nel rimorchio
Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata
Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio
Comportamenti del complesso in curva

3) Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare

Assicurazione per rischio statico
Limiti di guida della categoria BE
Traino di caravan


La circolare 21279 del 28 settembre2016 tratta le patenti C1E o CE e indica:


1) Limiti di traino – Organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio
Rapporto di traino
Freno a inerzia (organi e funzionamento)
Organi di frenatura (bielemento frenante, freno continuo e automatico, impianto di frenatura
pneumatico, freno di soccorso, servodistributore, servodeviatore)
Collegamenti tra motrice e rimorchio (tubi di collegamento, ralla)
Organi di traino (timone, campana, perno del semirimorchio, semigiunti di accoppiamento)  

2) Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli
Sistemazione del carico nel rimorchio 
Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata 
Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio
Comportamenti del complesso in curva 

3) Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare
Masse e dimensioni massime
Assicurazione per rischio statico
Limiti di guida della categoria C1E o CE
Obbligo di revisione del rimorchio
Dotazione di sicurezza obbligatoria (cunei fermaruota, dispositivi paraincastro, dispositivi antinebulizzazione)

La circolare 21274 del 28 settembre2016 tratta le patenti D1E o DE e indica:


1) Limiti di traino – Organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio
Rapporto di traino
Freno a inerzia (organi e funzionamento)
Organi di frenatura (bielemento frenante, freno continuo e automatico, impianto di frenatura
pneumatico, freno di soccorso, servodistributore, servodeviatore)
Collegamenti tra motrice e rimorchio (tubi di collegamento)
Organi di traino (timone, campana)  

2) Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli
Sistemazione del carico nel rimorchio 
Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata 
Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio
Comportamenti del complesso in curva 

3) Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare
Masse e dimensioni massime
Assicurazione per rischio statico
Limiti di guida della categoria D1E o DE
Obbligo di revisione del rimorchio
Dotazione di sicurezza obbligatoria (cunei fermaruota, dispositivi paraincastro, dispositivi antinebulizzazione)


Modifiche nautiche
A decorrere dal 20.10.2016, l'Allegato I, paragrafo 3, del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (che riguarda  i requisiti visivi per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche) subisce delle variazioni. In particolare si prevede un generale innalzamento dell'acutezza visiva. Sono evidenziati i casi in cui la validità della patente viene limitata e le patologie che impediscono il rilascio o il rinnovo della patente. Vengono anche sostituiti i modelli di certificato medico e dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico.
  

Giudizio della prova pratica
E’ una circolare importante, la 21284 del 28 settembre 2016, ma poteva esserlo ancora di più.
Si parla della formulazione del giudizio al termine della fase nel traffico della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida. 
I punti salienti sono:
a) Per quel che concerne la valutazione del candidato, alcuni elementi sono offerti dal punto 9 dell’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce: “… la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro, durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l’incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l’esaminatore o l’accompagnatore abbia dovuto intervenire, determinano l’insuccesso della prova. 
b) Nel corso delle prove gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida, un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tener conto dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l’altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni del traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti) anticipandone le mosse”. 
c) Tanto premesso, si evidenzia che il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall'altra dall'insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell’esaminatore. 
d) Inoltre, nella fase valutativa, l’esaminatore, pur nel rispetto delle norme che regolano, in generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto anche del particolare stato emotivo dei candidati che, comunque, si trovano ad effettuare un test delicato ed impegnativo. 
e) Fermi restando, dunque, il principio di non discriminazione e la prevalenza dell’interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei quali formulare il giudizio finale di idoneità o non idoneità.  

Si passa poi ad elencare i casi in cui l’esaminatore dovrà procedere a respingere il candidato:
1)     Certamente comporta l’immediato giudizio di non idoneità l’intervento dell’accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare situazioni di pericolo.
2)     Parimenti comporta l’immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente di guida.
Segue un elenco (non esaustivo) delle principali casistiche.
Viene poi sancito un principio piuttosto importante:
Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l’esaminatore può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità. 
Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria). 
Resta fermo che l’esito dell’esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in caso di non idoneità.

Qualche commento personale: ho sempre sostenuto e lo ripeto a tutti i candidati fin dalla prima guida, che esistono errori perdonabili e errori imperdonabili. La circolare definisce dei confini piuttosto labili per quanto riguarda i primi, mentre non fa che confermare ciò che già sapevamo (ed è sempre stato applicato) riguardo i secondi. La frase “può anche consentire” riguardo un errore veniale lascia il tempo che trova: alla fine è la discrezionalità dell’esaminatore la sola discriminante. Tutto come prima, direi.

Quello che cambia le regole del gioco, a mio avviso, è il termine "immediato giudizio di non idoneità". Sembra quasi giustificare il fatto che un candidato debba essere fermato subito se passa con il rosso o si infila in una strada contromano -solo per fare due esempi- In effetti era necessario dirlo, perché le regole attuali impongono una durata minima dell'esame.
A partire da domani, dunque, queste motivazioni consentiranno di terminare in anticipo l'esame? Auguriamocelo, perché proseguire la prova con chi nei primi minuti di guida ha già dimostrato di non essere in grado di controllare il veicolo è insensato e pericoloso per tutti.

Perdita lezione causa rinnovo
Uno spiacevole effetto colpisce coloro i quali rinnovano o duplicano la patente mentre stanno frequentando un corso di formazione periodica CQC. Accade che nel giorno in cui la patente viene emessa ex-novo (con relativa sostituzione della precedente numerazione) il soggetto non appare nel registro di frequenza generato da Aginet. In considerazione del fatto che non si tratta di una interruzione del collegamento o dell'impossibilità di raggiungere la piattaforma, non è consentito utilizzare il registro di emergenza, pertanto il soggetto non può partecipare ai blocchi di lezione programmati quel giorno. E' necessario pertanto verificare con l'ufficio provinciale che non vi siano ostativi e ripristinare il nominativo. Purtroppo sarà anche necessario organizzare il recupero di blocchi di lezione non frequentati.
Non è conveniente, quindi, predisporre un rinnovo durante la frequentazione del corso o inserire tra gli iscritti un soggetto in attesa di emissione di nuova patente.
Al momento non abbiamo conferma riguardo il fatto che accada la stessa cosa a chi frequenta un corso di formazione iniziale.


Istruzioni recupero crediti non decurtabili
Premesso che è stato più volte detto e ripetuto che il versamento sul c/c 4028 che sostituisce la marca da bollo per l'emissione della patente all'esame di guida NON doveva essere creato attraverso la modalità dei pacchi, il CED di Roma si è reso conto che invece molti operatori professionali caricavano i crediti prepagati per i versamenti di 16,00 euro (soprattutto quelli con barcode 21) in sostituzione del bollettino di pagamento da presentare all'interno della pratica il giorno dell'esame di guida. Questi crediti non venivano di fatto decurtati nella procedura per il conseguimento delle patenti, semplicemente perché nessun applicativo prevedeva di scalare tali importi, ne prima dell'esame di guida (il bollettino in quel caso viene restituito) e neppure dopo. Innanzitutto hanno provveduto a bloccare il caricamento di ulteriori crediti in attesa di risolvere il problema e al fine di sanare tale situazione si è provveduto a convertire (ove possibile) tali crediti in etichette utilizzabili in fase di riscontro presso gli UMC e di fornire agli uffici provinciali medesimi l’elenco delle pratiche di conseguimento patente presentate telematicamente dalle autoscuole in questione e per le quali il candidato risulti promosso all'esame di guida con conseguente “bruciatura” del versamento da 16 euro. 
Rimangono però "appesi" diversi crediti, che devono essere sanati.
Con il “Manuale di Gestione per il recupero dei crediti non decurtabili” vengono descritti i diversi step che l’Operatore Professionale dovrà eseguire, a seguito della conversione dei crediti non decurtabili (barcode 21 - Esame di pratica conseguimento patente di guida e 23 – Esame di pratica (patente di guida speciale)) in pacchi di pratiche normali (non prepagati), per la stampa delle etichette utilizzabili in fase di riscontro presso gli uffici della Motorizzazione Civile.
A titolo informativo si precisa che è già pronto un applicativo che prevederà  di scalare in automatico il credito prepagato all'operatore professionale solo al momento della prenotazione della guida e che il versamento stesso non sarà più utilizzabile una volta che il candidato sarà stato idoneo alla prova di guida. Ma per rendere operativa tale procedura è assolutamente necessario prima sanare la suddetta questione


Riduzione del nastro operativo
Con la comunicazione interna numero 24/2016 l'ufficio provinciale rende noto che a seguito di una recente Assemblea del personale, le OO.SS. e la R.S.U., hanno rappresentato allo scrivente (direttore n.d.r.), la richiesta di ridurre la durata degli esami e delle operazioni tecniche (..., da cinque ore a quattro. 
Alla luce di quanto sopra, considerate le motivazioni a sostegno della suddetta richiesta, si dispone che, a far data dal 1° novembre 2016, i nastri operativi (sia delle sedute d’esame che delle operazioni tecniche), relativi ai pomeriggi delle giornate corte (lunedì, mercoledì e venerdì), siano correlati a quattro ore e non più a cinque. 
Pertanto, a titolo d’esempio, una seduta d’esami di patenti di categoria “A/B”, nei pomeriggi delle giornate corte, avrà a verbale n° 6 candidati, mentre una d’esami di patenti di categoria superiore, ne avrà 4. 
Per compensare l’accumulo di sedute che viene a verificarsi, a seguito della riduzione del nastro operativo, verranno assegnate delle sedute di tre ore, con partenza dalla sede dell’Ufficio, nei pomeriggi di martedì e giovedì, a seconda dell’esigenza dell’ufficio. 
Tali sedute, avranno n° 4 candidati a verbale per le patenti di categoria “A/B” e n° 3 candidati per patenti di categoria superiore. 

Conversione CQC estere
la circolare 15909 del 13 luglio 2016 prevede che il rilascio della conversione della CQC emessa da uno stato comunitario al titolare di patente italiana, sia subordinato all'acquisizione di un attestato, dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato. 
E’ evidente che è difficile, se non impossibile, che l’autorità in questione (il corrispettivo della nostra motorizzazione) possa certificare una residenza che, di norma, non viene registrata all’anagrafe. Al momento, in attesa di chiarimenti da parte del ministero, la nostra motorizzazione richiede che alla pratica di conversione CQC venga allegata una dichiarazione del comune dello stato estero in cui si precisa che il soggetto in questione era residente alla data di conseguimento della CQC. La dichiarazione dovrà essere tradotta e asseverata, analogamente a quanto viene fatto con le traduzioni delle patenti.


Pagamenti con bollettino
E’ ormai da un poco di tempo che accanto alla possibilità di pagare le pratiche (74,75 e 98) con i pacchi, ci viene offerto di utilizzare i vecchi, cari bollettini. In sostanza, selezionando la voce all’atto della compilazione del form sul Portale, si finisce con il pagare analogamente a quanto avviene per i rinnovi patente inseriti per via telematica.
Nessuno lo vieta, anzi, per molti sarà una piacevole possibilità, quasi un ritorno all’antico. Il fatto di bruciarci i bollettini da soli non è comunque una novità ma rappresenta una alternativa che per le pratiche di cui sopra nessuno ci aveva detto che avremmo avuto. Anzi, analizzando le circolari in merito si percepisce la volontà di escludere questa opportunità, limitando il pagamento al solo sistema dei “pacchi”. Ora che non è più così c’è un poco di rammarico per le energie da noi spese in un aggiornamento in cui, evidentemente, qualcuno in alto non credeva fino in fondo e anche la considerazione che la mancanza di comunicazione (non è stata emanata nessuna disposizione in merito) sia un modo come un altro per sollevare questioni irrisolte.


Pagamenti slegati
Di sicuro il sistema dei pacchi ha creato alcuni problemi nel poco tempo in cui è stato in vigore come forma esclusiva di pagamento. Sono state restituite svariate pratiche il cui pagamento risultava non effettuato e questo nonostante fosse stata rilasciata una marca operativa e (nel caso di conseguimenti) il candidato abbia potuto addirittura sostenere l’esame di teoria senza che nessuno segnalasse l’anomalia. Non esiste una soluzione standard per le pratiche che risultano non pagate, purtroppo. Ovviamente la cosa da fare è pagare, ma talvolta non è possibile per la mancanza della pratica stessa tra quelle cui il credito è mancante.
Il suggerimento, pertanto, è quello di cercare la marca operativa sul Portale attraverso la Gestione alla voce “Pagamento da ripetere”. Se è presente ci sarà data la possibilità di ritentare il pagamento, a condizione che ci sia credito.
Se così non fosse suggerisco di contattare Roma, attraverso il numero 06/41739999 per capire in quale stato si trova il pacco e come deve essere gestita la pratica.
E' più che evidente che questo genere di problematiche spinge ancora di più la scelta del metodo di pagamento verso il classico bollettino da "bruciare" seduta stante.


Giudizio scritto nella prova pratica
Un collega esprime il parere che l’esaminatore dovrebbe emettere un giudizio scritto al termine dell’esame di guida. Questo, sostiene giustamente, renderebbe il funzionario ancora più responsabile di fronte al candidato nonché ad eventuali contestazioni.
La questione è delicata: la recente circolare 21284 del 28 settembre 2016, cita la norma contenuta nell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 numero 241 intitolata “"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
In effetti la scheda che l’esaminatore compila, contiene oltre all’esito, le motivazioni che hanno portato a tale risultato. Riguardo l’esito scritto, poi, vorrei riportare all'attenzione la comunicazione 2209 della DGT Nord Ovest, la quale, al punto 4, dispone che l’esaminatore prenda nota degli errori del candidato al fine di spiegare al candidato i motivi della non idoneità. Non vi è traccia di disposizioni che impongano di esprimere un articolato giudizio scritto. Per finire, rimane sempre, sulla base della legge citata sopra, la possibilità per il candidato di accedere agli atti.


Foto
A breve, novità riguardanti le fotografie. Il Web Service riguardante le nuove modalità è già stato emesso (se lo volete vedere si trova QUI, assieme alle altre istruzioni) e la circolare 23176 del 20 ottobre 2016 riporta nel dettaglio le caratteristiche delle fotografie per le patenti. Nulla di nuovo, in realtà, in quanto sono le norme ICAO che conosciamo da tempo. Vengono però specificati alcune aspetti che potevano dare adito a dubbi:
a) la fotografia da apporre sulla carta di identità deve ritrarre il soggetto titolare della carta stessa “ senza cappello” ma “nei casi in cui la copertura del capo in vari modi: velo, turbante o altro, è imposta da motivi religiosi, la stessa non può essere equiparata alluso del cappello" e quindi è consentita;
b) nel caso si debbano presentare più foto per la stessa persona, queste devono essere uguali,
c) la foto deve essere recente (non più di sei mesi);
d) lo sfondo deve essere uniforme di preferenza grigio chiaro crema o celeste, oppure bianco;
e) il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche;
f) la foto deve essere a colori;
g) non sono ammessi occhiali con lenti colorate. 
Questa non è che una minima parte: vi suggerisco di scaricare la circolare e di leggerla, eventualmente stampandola per poter mostrare ai clienti come devono essere le foto (ci sono degli esempi molto chiari).
A breve il Portale inizierà ad effettuare la verifica automatica, al momento dell'inserimento, sulla corrispondenza delle foto allo standard richiesto. Fortunatamente sarà possibile effettuare una verifica preventiva, sempre attraverso le pagine del Portale.
Per finire, la circolare prevede la possibilità di acquisire, tramite server,  le fotografie scattate ai soggetti che richiedono il rilascio, a qualsiasi titolo, della patente di guida. Il sistema associa, ad ogni singola immagine, un codice a barre univoco. L’immagine può essere acquisita sia tramite scanner, sia tramite apparecchio videofotografico (ad esempio cabina fotografica attrezzata per la procedura in parola). In quest’ultimo caso il titolare deve esprimere il suo espresso consenso per l’invio dell’immagine al CED. 
Ci riserviamo di esprimere più avanti un giudizio su questa innovazione. 


Ufficio legale
Rispondo ad alcuni quesiti e segnalo delle sentenze riguardanti il mondo delle patenti e dell’auto in generale

Il conducente di un veicolo fermo, ha l'obbligo di accertarsi dell’arrivo di altri veicoli, prima di aprire lo sportello. E’ sua colpa esclusiva il danno provocato ad un altro utente della strada che si verifichi per l'inosservanza della norma.
Merita una menzione, all’interno della sentenza, la frase: “la vittima, la quale transitava a bordo della propria bicicletta, tenendo la destra, siccome prevede la legge, era stata violentemente colpita dallo sportello dell’autovettura, improvvidamente spalancato con furia dall’imputata, senza prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di veicoli o pedoni.


2) patenti sottoposte a sequestro giudiziario
La circolare prot. 10470 del 4 maggio 2016 ha emanato disposizioni in materia di patenti di guida sottoposte a sequestro giudiziario.
Alla luce di recenti ordinanze di tribunali che hanno accolto la richiesta di rilascio di duplicati di patenti ancora vincolate da sequestro giudiziario, si rende necessario modificare il contenuto della predetta circolare.
Infatti, se da una parte resta, comunque, fermo il principio che si può essere titolari di una sola patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, dall’altra si ritiene che non possa omettere di dar corso ad un’ordinanza del magistrato laddove espressamente disponga (anche con eventuali specifiche prescrizioni) di procedere al duplicato della patente sottoposta a sequestro.
Tanto premesso, gli Uffici in indirizzo potranno dar corso alle ordinanze del magistrato, indicando, nella maschera INFO del sistema informatico che la nuova patente sostituisce la precedente (indicandone il numero), sottoposta a sequestro giudiziario dal Tribunale di…..

Anche quando il veicolo è uscito di strada ed è fermo può essere contestato il reato di guida per ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

La fermata è considerata una fase della circolazione: ne consegue che ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, è irrilevante che il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fuori dalla sede stradale (nella fattispecie fermo contro un albero urtato dopo l'uscita di strada).

4) ritiro CQC scaduta
In caso di circolazione con CQC scaduta, al conducente in possesso di patenteCQC non può essere ritirato il documento. Il ritiro della CQC è infatti possibile solo quando si tratta di un documento autonomo e separato dalla patente di guida. E’ stabilito nella circolare 25-1-2013 n. 300/A/744/13/101/3/3/9


8. Durata e conferma della validità della patente di guida
Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.Lgs. n. 59/2011.


Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.



Promozione interna
Mi permetto di pubblicizzare alcuni prodotti presenti sul blog, nuovi o aggiornati.

In AUTOSCUOLA ON LINE (patenti A1, A2, A, B1 , B, B96 e BE) sono stati caricati i nuovi file riguardanti la prima fase dell’esame di guida in formato word e pdf.

Sempre nella stessa sezione, ho inserito una nuova versione degli APPUNTI DI GUIDA con le risposte a più di 170 dubbi riguardanti l’esame pratico.

Provvisorio ADR
Con la nota 22676 del 14 ottobre 2016 la DGM comunica che in taluni casi sono state segnalate difficoltà al rilascio del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose su strada contestualmente all'effettuazione dell'esame di rilascio o rinnovo del medesimo. (…) nei casi in cui il mancato rilascio sia riconducibile ad impedimenti che non hanno consentito la stampa del medesimo, e possibile, per la sola circolazione in ambito nazionale, rilasciare un estratto del documento (…) per una durata massima di sessanta giorni.


Bruciatura bollettini 16,00 €
Con la circolare 23408 del 24 ottobre 2016 si comunica che dal mese di novembre  potrà essere attivato, per ogni singola provincia, l'applicativo che consente il pagamento del versamento di 16 euro sul cc 4028, dovuto per il conseguimento del documento di guida. L’applicativo in questione, prevede l’utilizzo del versamento di 16 euro al momento della prenotazione dell’esame di guida: tale versamento sarà ancora utilizzabile per altre prove fino al superamento della prova di guida da parte del candidato (anche in caso di riporto dell'esito della teoria)
La circolare contiene le istruzioni per l’UMC ( con inserimento dei dati del pagamento facoltativi) e per gli operatori professionali (pagamento obbligatorio). Si precisa che l’attivazione sarà graduale e sarà attivata su richiesta da parte degli UMC.


Novità revisioni
A breve saranno disponibili gli aggiornamenti per la gestione delle richieste di esame di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione attraverso il Portale
Oltre all'inserimento della richiesta, diverrà operativa la possibilità di stampare il foglio rosa dal PC dell’esaminatore dopo che il candidato ha terminato in modo positivo la prova di teoria.
Inoltre saranno acquisiti negli archivi centrali dopo circa mezz'ora dalla fine dell'esame gli esiti delle prove di teoria, in modo che dopo l'esame si possa effettuare subito l’inserimento della prenotazione di guida.


Ufficio legale
Alcune sentenze legate alla attività delle autoscuole
  
E' inutile il ricorso contro il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida quando il veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza appartiene a persona estranea al reato
   
La condotta del pedone investito che circoli a piedi, in orario notturno, su strada extraurbana priva di illuminazione, senza giubbotto retroreflettente ed in contromano, può non essere considerata come prevedibile da parte dell'automobilista investitore e costituisce attenuante.
  
3) Senza delega
Secondo una sentenza del Consiglio di Stato del 01 agosto 2016 (la numero 3479), in caso di autoscuola esercitata mediante società di capitali, il legale rappresentante deve essere munito dei requisiti di idoneità tecnica previsti, senza possibilità di delega a rappresentanti tecnici. 

4) Revisione senza scuse
Secondo la sentenza della Corte di cassazione del 16 settembre 2016 (la numero 18174), il provvedimento di revisione della patente a seguito di azzeramento punti, non presuppone la comunicazione delle variazioni di punteggio. In altre parole è pienamente legittimo il provvedimento di revisione della patente per l’azzeramento dei punti anche se il titolare della patente lamenta l’omessa comunicazione del saldo dei punti da parte del Ministero.
Le motivazioni sono due: la comunicazione non ha contenuto provvedimentale (ma ha valore meramente informativo) e soprattutto l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la decurtazione dei punti. 
E' da notare che tale situazione si applica ai conducenti che sono stati fermati e riconosciuti, pertanto è ancora possibile che non valga per chi non viene identificato su strada e può dimostrare di non aver ricevuto il verbale a domicilio.

Audio per dislessia
Da tempo ormai i quiz per il conseguimento delle patenti (di tutte le categorie) vengono erogati esclusivamente nella lingua italiana e nei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti, prevedendo inoltre che i candidati privi del titolo di studio relativo alla licenza media inferiore e i cittadini stranieri possano fruire della possibilità di ascoltare in cuffia la lettura dei quiz.

Con Circolare prot. n. 23970 del 28 ottobre, la Direzione Generale per la Motorizzazione, ha comunicato che coloro i quali sono affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia o disortografia) possono sostenere la prova teorica a quiz informatizzati usufruendo del supporto audio in occasione del conseguimento di qualsiasi categoria di patente.

Ribaltine e carte di circolazione
La circolare 25592 del 16-11-2016 tratta l'annotazione sulla carta di circolazione di ribaltine sfilabili (che normalmente non possono essere annotate in quanto non saldamente fissate) entro e non oltre il 31 dicembre 2016, seguendo una serie di condizioni.

Comunicazioni riguardanti la gestione del Portale e del Dipartimento
1) E' in atto la riorganizzazione del servizio di assistenza fornito dal Dipartimento sul canale mail e per questo le caselle di seguito riportate saranno dismesse il 12/12/2016:
Tali caselle saranno sostituite dall'unica casella assistenza.dgmot@mit.gov.it.
Fino all'11 dicembre si prega di NON UTILIZZARE la nuova casella unica perché le richieste inviate potrebbero non essere gestite.


2) si comunica agli utenti che dal 06 Febbraio 2017 verrà consentito l’accesso al Portale dell’Automobilista solo attraverso il protocollo TLS v 1.2 e verrà disabilitato l’accesso tramite il protocollo SSL v3.  Tale restrizione non consentirà più ai vecchi client Windows XP di connettersi al Portale. Si preghiamo pertanto gli utenti che ancora utilizzano postazioni Windows XP di aggiornarle a Windows 7 o versioni superiori.

Sensori si
La circolare 23969 del 28 ottobre 2016  consente l’utilizzo, in sede di esame pratico, di veicoli dotati di sensori di parcheggio. Questo perché ormai molti veicoli sono dotati, di serie, di sensori di parcheggio non disattivabili e il loro corretto utilizzo può anche costituire elemento di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida.

Sri Lanka
La circolare 25215 del 14 novembre 2016 ricorda che l'accordo che consentiva la conversione delle patenti dello Sri Lanka è scaduto ma che si sta lavorando per un nuovo accordo. Attendiamo anche quello per le brasiliane (s'intende le patenti...).

Guanti protettivi in Francia
Dal 20 novembre 2016 chi circola su strade ed autostrade francesi guidando un veicolo a due o tre ruote a motore (ad eccezione per i mezzi dotati di cinture e portiere), sarà obbligato a indossare guanti di tipo omologato secondo le modalità CE, con certificazione di resistenza ad abrasioni, tagli e perforazioni. Risulta dalle statistiche, infatti, che indossare guanti di tipo omologato significa attenuare fino al 95% la gravità delle ferite riportate in caso di caduta.
In Francia (ma in Italia la situazione non è molto diversa) pur rappresentando solo il 2% del totale circolante, i motociclisti rappresentano oltre il 40% dei feriti gravi negli incidenti stradali.

Risposte varie
a) E' possibile convertire una CQC estera comunitaria scaduta? Nonostante la circolare 7787 dica che è possibile ottenere la conversione della CQC comunitaria se si desidera usufruire dei vantaggi dell'articolo 126 bis del codice della strada, la successiva circolare 15909 del 13 luglio 2016 prevede la conversione delle CQC estere comunitarie solo se in corso di validità;
b) Esiste ancora (alla luce delle nuove disposizioni riguardanti le revisioni della patenti e delle CQC) la possibilità di frequentare un corso recupero punti CQC se non è ancora stato emesso il provvedimento di revisione nei confronti di un titolare a zero punti? La risposta è si, in quanto il decreto che regola le revisioni in oggetto non ha modificato la norma (contenuta nel decreto dirigenziale del 22 ottobre 2010) che consentiva tale prassi.

Ancora riguardo la revisione patente
Il 2 dicembre la Motorizzazione di Torino ha emesso un ordine di servizio (potete leggerlo QUI) inerente gli esami di revisione patente. Si tratta di un riassunto delle disposizioni contenute nella circolare 16729 del 22 luglio, già note e commentate più volte. Dopo appena quattro giorni, il Ministero ha diffuso una nuova circolare, la 27540 del 6 dicembre, la quale abroga la 16727, riassume nuovamente le nuove norme in materia e chiarisce un paio di punti. In particolare, viene specificato che: (...) quanto ai termini entro i quali il destinatario del provvedimento di revisione deve sottoporsi alle prove di teoria e di guida, si ritiene (data la mancata specifica previsione da parte dell’art. 128 del codice della strada) di poter adottare il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.
In tale arco temporale, il destinatario del provvedimento di revisione deve presentare istanza all'Ufficio Motorizzazione civile che fissa immediatamente, la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria (anche se questa cadesse in un giorno che valica il predetto termine di trenta giorni), successivamente al superamento di questa, fissa la data entro la quale sarà svolta la prova di guida. Ovviamente, se la presentazione dell’istanza di revisione avvenisse oltre i trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, l’Ufficio Motorizzazione civile può disporre la sospensione della patente di guida, in ossequio sia a quanto stabilito dall'art. 128, comma 2, ovvero dall'art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.
Deve, parimenti essere disposta la sospensione della patente di guida qualora il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alle prescritte prove d’esame e siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione.

Calamita rischiosa
La calamita in questione è quella che alcuni (tanti?) autotrasportatori utilizzano per eludere il funzionamento del cronotachigrafo. La sentenza numero 47211 del 9 novembre 2016 emessa dalla I Sezione Penale stabilisce che manomettere l’apparecchio che controlla i tempi di guida degli autisti nell'autotrasporto è perseguibile anche per via penale. Infatti il capo di accusa non è esclusivamente quello legato al codice della strada (e alla normativa sull'utilizzo del cronotachigrafo per la verifica dei tempi di guida e delle velocità) bensì riguarda l’alterazione di sistemi di sicurezza sul lavoro. Con questa sentenza la Corte di Cassazione pone un punto fermo, stabilendo che il procedimento penale è legittimo. 

2016
Un altro anno è agli sgoccioli e per questa occasione ho preparato un breve compendio riassuntivo delle principali novità introdotte nel corso degli ultimi 12 mesi. Potete scaricarlo in formato .pdf o come presentazione di Powerpoint.
Salvo novità eclatanti dell'ultimo minuto, il prossimo aggiornamento dovrebbe vedere la luce nel 2017.
Buone feste a tutti.






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