ATTENZIONE
ALCUNE DELLE NOTIZIE SONO OBSOLETE E/O SUPERATE DA NORMATIVE PIU' RECENTI, E PER QUESTO MOTIVO ALCUNI LINK POTREBBERO NON ESSERE PIU' ATTIVI
13 gennaio 2015
Nulla osta CQCCi si era domandati, giustamente, cosa sarebbe accaduto ai nulla osta emessi con scadenza 31 dicembre, una volta arrivata la proroga (di cui abbiamo parlato al post precedente). Semplice, si va avanti così, senza dover fare nulla. Lo spiega la circolare 412/23.18.03 del 9 gennaio, che è questa:
Il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, (...) dispone, all’art. 8, comma 5, tra l’altro, che l’obbligo per le autoscuole o i centri di istruzione automobilistica di dotarsi di veicoli utili per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, D1, D1E è prorogato al 30 giugno 2015.
Alla luce di tale disposizione, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica intestatari di nulla osta a svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, non hanno, fino alla predetta data del 30 giugno 2015 l’obbligo di dotarsi dei veicoli in questione. Di conseguenza, i nulla osta rilasciati dalle competenti Direzioni Generali Territoriali con scadenza di validità fino al 31 dicembre 2014 (...), restano validi “de iure” fino al 30 giugno 2015.
Nel caso di nulla osta avente termine di validità imposto per motivi differenti dall’adeguamento del parco veicolare, così come previsto dalla presente circolare, il rinnovo del nulla osta dovrà essere subordinato alla presentazione di apposita istanza in bollo corredata dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.
Nulla di nuovo, fate solo attenzione all'ultimo comma, se ricadete in questo caso.
21 gennaio 2015
Aggiornamenti vari
1) In considerazione dei nuovi accordi di reciprocità e visto che ci è stato fatto notare che la tabella della richiesta di traduzione conteneva un refuso (grazie a chi ha avuto la pazienza di verificare nazione per nazione), è stata preparata una nuova versione delle istruzioni riguardanti la conversione delle patenti estere, da cui scompare il riconoscimento, come ben sappiamo. Potete scaricare la versione più recente QUI;
2) Abbiamo verificato che la residenza normale vale ai fini del calcolo dei due anni per la conversione obbligatoria delle patenti comunitarie senza scadenza. Pertanto: alla data odierna il titolare di patente UE o SEE ha l’obbligo di convertire la propria patente che non riporta scadenza se ha acquisito la residenza anagrafica o normale prima del 19 gennaio 2013 (sono trascorsi due anni); se la residenza è stata acquisita dal 19 gennaio 2013 si calcolano due anni dalla data della medesima (anagrafica o normale). E’ evidente che la verifica di quest’ultima è abbastanza difficile…
3) Un soggetto acquisisce nuovamente la patente B che gli era stata revocata a seguito di esame di revisione non superato. Trattandosi di un articolo 130, le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata, quindi il soggetto (in questo caso un cinquantenne) non è considerato neopatentato. Se l’esame di teoria è stato sostenuto con i nuovi quiz, per l’esattezza dopo il 2 dicembre 2013, per il conseguimento patente BE non è necessario ripetere la prova teorica. E’ però necessario che l’ufficio preposto confermi questa situazione per ottenere l’emissione del foglio rosa, in altre parole è bene presentare la pratica evidenziata affinché venga sbloccata;
4) Abbiamo riscontrato che la data con cui viene calcolata la nuova validità della CQC per i soggetti che effettuano un rinnovo patente o la richiesta di duplicato della medesima viene calcolata in maniera diversa a seconda dei casi. La circolare 18734 dice testualmente che: Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patenteCQC (in corrispondenza del codice unionale “95”) o sulla carta di qualificazione del conducente viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all'Ufficio Motorizzazione civile. Ma cosa si intende per “istanza”? Nel caso di duplicato (per esempio per smarrimento) viene conteggiata come data quella in cui viene materialmente consegnata la pratica e quest’ultima viene approvata dall'ufficio provinciale. Ma quando l’istanza non transita attraverso un ufficio provinciale e non richiede approvazione (come è il caso della procedura di rinnovo telematico) allora viene utilizzata come data da cui partire i 5 anni quella della prova di rinnovabilità e conseguente emissione di numero di protocollo. Questo fa si che se il soggetto si presenta a richiedere il rinnovo in anticipo rispetto alla scadenza della patente (visto che è possibile fino a 119 giorni prima) l’atto di verificarne la rinnovabilità produrrà un “congelamento” della data di validità della CQC, mentre la data da cui partirà la validità della patente è legata al momento della visita. Ciò comporta l’eventualità di avere scadenze diverse tra patente e CQC se la visita viene effettuata a distanza di giorni o settimane dall'ottenimento del numero di protocollo per il rinnovo patente;
5) Diciamo che ci abbiamo provato. Parliamo della scadenza del KB dopo 65 anni, quei due anni e quell’obbligo di rivolgersi alla CML non ci piacevano. Avevamo chiesto formale risposta all’ufficio patenti ma ci è stato risposto che è “prassi”. Poi abbiamo pensato di rivolgerci a chi certe cose le sa bene, ed ecco i riferimenti normativi giusti, ovvero l'art 119 Cds, comma 4 lettera b) che stabilisce l'obbligo di visita in CML per coloro che hanno età superiore a 65 anni e sono titolari di patente C, l'art. 311 comma 2 del Regolamento che stabilisce per il CAP gli stessi requisiti richiesti per la patente C,D o E (quindi conferma l’obbligo di recarsi in CML) e infine l'art. 313 comma 3 del regolamento che stabilisce il particolare regime per il rinnovo del CAP dopo il superamento dei 65 anni, ovvero “il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'articolo 311 (quelli della visita in CML n.d.r.), ha validità biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso.
6) Sempre a proposito di età limite, confermiamo quanto già esposto con riserva: non è previsto un limite di età per i possessori di CQC, in quanto il requisito fondamentale è il possesso della relativa patente che, come ben sappiamo, può essere estesa anche oltre i 65 o i 60 anni per il trasporto merci o persone.
7) Non ci siamo dimenticati della comunicazione che annunciava novità sulla procedura di richiesta patente. Avevano previsto che nell'inserimento richiesta patente venisse gestita ogni singola categoria, che la gestione della singola categoria riguardasse anche le patenti speciali, in modo che le annotazioni riguardassero le singole abilitazioni (per esempio il cambio automatico). Avevano previsto il duplicato per variazione dati tecnici e anche l’inserimento delle guide obbligatorie con durata di 30 minuti. Ci auguriamo, riguardo quest’ultimo punto, che abbiano pensato a correggere anche le altre “anomalie”. Quando tutto questo? Per ora non lo sappiamo. Attendiamo notizie.
Terminiamo con una comunicazione di servizio: a seguito di un improrogabile intervento di manutenzione sull'impianto elettrico del CED, si ritiene necessario un fermo del sistema informatico, con conseguente indisponibilità di tutti i servizi, dalle ore 08.00 del 24 gennaio 2015 alle ore 12.00 del 25 gennaio 2015. Resta operativo solo il sistema "quiz patenti" per consentire lo svolgimento delle sessioni di esame già prenotate per sabato 24.
Un ringraziamento a Mario Forneris per la preziosa consulenza (e pazienza). Rimangono ancora dei quesiti da risolvere e stiamo lavorando per fugare tutti i dubbi, soprattutto cosa accade quando si cerca di passare da una patente superiore all'altra. Ne parleremo presto.
E allora? Magari ci sono degli errori, forse ho creato delle categorie che non possono esistere e ho quindi effettuato una valutazione errata, oppure ho ripetuto qualche combinazione senza accorgermene. Rimangono però delle combinazioni che hanno un "nome" e altre no. Per ora siamo 28 a 18.
28 gennaio 2015
Soggetti sospetti
31 gennaio 2015
Aggiornamenti vari
27 gennaio 2015
Permutazioni
In vista dell’entrata in vigore dei quiz informatizzati per le patenti superiori sono fioriti i testi delle varie case editrici che presentano il listato, alcuni con delle interpretazioni finalizzate al miglioramento del metodo didattico e alla facilitazione del corso teorico.
Alcuni colleghi mi hanno domandato come si passerà da una categoria all’altra (scritto o orale?), mentre il sempre attento Valerio è dubbioso su molti punti, per esempio sulla possibilità di conseguire direttamente la patente CE quando in possesso di patente C1E (secondo me devi passare dalla C) e anche riguardo la possibilità, per il titolare di patente C1E che successivamente consegue la patente D1, di ottenere automaticamente anche la D1E. Ci si interroga in pratica se vale lo stesso principio attualmente valido per il titolare di patente CE, che conseguendo la D ottiene anche la DE. Alcuni di questi dubbi li chiariremo strada facendo, ovvero provando ad inserire le richieste di patenti nel Portale.
Prima, però, mi sono chiesto quali e quante patenti è possibile conseguire. Avevamo già un elenco, ricavato dal Portale dell’Automobilista, che compare ogni qualvolta richiediamo una patente (nuova o per riclassificazione).
Mi pare che manchi qualcosa e nonostante l’elenco sia lungo non credo che sia completo. Tralasciando le patenti AM, A e le speciali e focalizzando l’attenzione sulle B e le superiori, quante sono davvero le patenti?Il termine permutazione indica un modo di ordinare in successione n oggetti distinti, come nell'anagrammare una parola. In termini matematici una permutazione di un insieme X si definisce come una funzione biiettiva. (fonte Wikipedia)
L’enciclopedia on line più ravanata del mondo contiene anche un esempio: le 24 permutazioni possibili della serie di quattro lettere "ABCD" sono:
ABCD BACD CABD DABC
ABDC BADC CADB DACB
ACBD BCAD CBAD DBAC
ACDB BCDA CBDA DBCA
ADBC BDAC CDAB DCAB
ADCB BDCA CDBA DCBA
Potrei sostituire alle lettere le categorie di patenti e avrei tutte le possibili combinazioni. Il problema è che a noi non serve un elenco fatto in questo modo, perché ci sono combinazioni “impossibili”. Se possiedi la CE allora possiedi anche la BE, quindi la combinazione B+CE+D non esiste. Con l’introduzione delle sottocategorie (lo so, non si dovrebbero chiamare così, ma lasciatemi usare questo termine che rende bene l’idea e ci fa capire di quali patenti stiamo trattando) ecco che diventano impossibili anche altre combinazioni, per esempio la DE contiene la D e di conseguenza le relative sottocategorie. Ne viene fuori che B+C1+DE in realtà è B+C1+D1+D1E+D+DE.
Sono partito esaminando le patenti B: che debba avere la B è più che scontato, mentre posso avere la BE indipendentemente dalle patenti superiori? In effetti posso avere la BE+C, ma se possiedo la CE allora ho anche la BE, pur non avendo sostenuto l’esame con l’autovettura e il rimorchio. Riguardo i due “rami” di patenti superiori (merci e persone), poi, posso avere la C1 o la C, ma il possesso della seconda implica automaticamente la prima.
Riassumendo, le patenti che posso avere per il trasporto merci sono:
1) C1
2) C1 C1E
3) C1 C
4) C1 C1E C
5) C1 C1E C CE
E analogamente per il trasporto persone:
6) D1
7) D1 D1E
8) D1 D
9) D1 D1E D
10) D1 D1E D DE
A questi casi si può abbinare la sola patente B per le situazioni 1, 3, 6 e 8, perché non prevedono la presenza della E. La BE invece si abbina a tutte e 10 le situazioni, in quanto posso averla in quanto titolare di E superiore (casi 2, 4, 5, 7, 9 e 10) o perché conseguita in abbinamento alla sola B nei restanti casi.
A questo punto mi sono preparato uno schemino che come vedete contiene le 10 categorie “base”. E poi ho creato le possibili permutazioni.
Cosa ne è venuto fuori? Che molte combinazioni esistono e hanno un codice sintetico, ma altre sono, come dire…orfane.
E allora? Magari ci sono degli errori, forse ho creato delle categorie che non possono esistere e ho quindi effettuato una valutazione errata, oppure ho ripetuto qualche combinazione senza accorgermene. Rimangono però delle combinazioni che hanno un "nome" e altre no. Per ora siamo 28 a 18.
28 gennaio 2015
Soggetti sospetti
Avete inserito un candidato all’esame di guida. Qualche giorno prima (più o meno quando dovrebbe uscire il relativo verbale) ricevete una telefonata che vi annuncia che il soggetto non può sostenere l’esame. Che cosa è successo?
E’ successo che il vostro candidato (e voi con lui…) è incappato nelle maglie della legge 94/2009 e delle successive normative ad essa collegate. Facciamo un piccolo passo indietro: la legge di cui sopra era stata chiamata “pacchetto sicurezza” perché conteneva disposizioni riguardanti l’ordine pubblico e l’immigrazione, ma al suo interno erano presenti anche disposizioni riguardanti la verifica dei soggetti che, a vario titolo, non hanno diritto a conseguire e mantenere la patente di guida.
Poco tempo dopo (poco per lo standard con cui si muovono i ministeri…) la legge 120/2010 aveva riformato il Codice, prevedendo alcune novità riguardo il rilascio e la revoca della patente per soggetti coinvolti in accertamento per uso di alcool e sostanze stupefacenti. A complemento di tutto ciò, una circolare del 22/4/2011 del Ministero dell’Interno (la numero 6535) chiariva alcuni punti al riguardo, per esempio la possibilità di ottenere un permesso orario di tre ore giornaliere per ragioni di lavoro durante il periodo di sospensione della patente. Al termine della circolare un malinconico comma confessava che: “in attesa dell'attuazione di quanto disposto (...) relativo a nuove modalità di interconnessione tra le banche dati del Dipartimento per le politiche del personale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la inibizione al rilascio del documento di guida (...) non è operante, configurandosi unicamente la possibilità di revoca dopo il rilascio”. Ultima e definitiva fonte normativa, il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011 sanciva “l'adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle Amministrazioni dell'interno e dei trasporti in modo da garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca degli stessi”. Tradotto: la Motorizzazione invia a Prefettura e Questura l'elenco degli iscritti agli esami pratici per la patente di guida. Peccato che tutto questo –come confessato dalla circolare profetica- non fosse funzionante, almeno fino a poco tempo fa.
E adesso? Il collegamento è diventato operativo e sta viaggiando a pieno ritmo: ad ogni stampa di verbale esame guida il flusso raggiunge gli organi preposti al controllo, i quali verificano i requisiti morali e i procedimenti a carico dei candidati. In caso di ostatività la Motorizzazione riceve apposita comunicazione e tiene pronto in un cassetto un diniego al rilascio. Se, facciamo un esempio, l'aspirante patentato è stato segnalato come assuntore di droga, non potrà sostenere l'esame per un periodo fino a un massimo di tre anni dalla data del procedimento. La patente viene invece definitivamente preclusa ai delinquenti abituali, alle persone sottoposte a misure di prevenzione o a chi abbia già avuto per due volte la revoca del permesso di guida per aver causato un incidente mortale in condizioni di ebbrezza o di alterazione psicofisica.
Perciò, se ricevete quella fatidica chiamata, avvisate il cliente e indirizzatelo dal responsabile dell’ufficio patenti, che provvederà a trasmettergli formalmente l’atto di diniego. Non è competenza della Motorizzazione eliminare questi ostativi, pertanto se il soggetto in questione ritiene di essere stato trattato ingiustamente (gli errori esistono anche in questo campo e possono riguardare la trascrizione delle sentenze) dovrà rivolgersi alla Prefettura o Questura competente.31 gennaio 2015
Aggiornamenti vari
1) E' pronta la pista moto di via Bertani. Le disposizioni al riguardo dicono (come riportato nell'ordine di servizio 5/2013, 13° aggiornamento che trovate QUI): "Le prove vengono effettuate con partenza dal lato del cancello d’uscita del piazzale delle revisioni.
In ordine sono state tracciate le seguenti piste:
a) prova di equilibrio a velocità ridotta;
b) prova di superamento dell’ostacolo a velocità ridotta;
c) prova di passaggio in corridoio stretto;
d) prova di frenata.
Le strisce ed i punti birillo che delimitano le piste, sono state predisposte con due colorazioni (bianca e gialla). La colorazione bianca, fa riferimento alle categorie di patenti A2 ed A, mentre quella gialla alla categoria di patente A1. L’ultimo punto birillo della prova di equilibrio (posizionato prima del percorso avvolgente), è comune ad ambedue le prove (sia A1 che A2-A). La striscia di sinistra del passaggio nel corridoio stretto, rimane fisso (ciò a dire che rimane quale filo fisso sia per le patenti di categoria A1 che per quelle di categoria A2 ed A); rimane variabile la striscia sul lato destro (bianca per le categorie A2 ed A e gialla per le categorie A1). Rimangono invariate le modalità di prova per le diverse categorie di patenti, già vigenti in materia di esami per motocicli “a velocità ridotta”. Viste le considerazioni sopra esposte, considerato che sono stati esperiti tutti i procedimenti tecnici ed amministrativi dovuti, a far data dal 2 febbraio 2015, gli esami per i motocicli, si effettueranno esclusivamente sulla nuova area e sulle nuove piste."
2)Un quesito al volo dall’ottimo Valerio: un soggetto acquisisce nuovamente la patente B che gli era stata revocata a seguito di esame di revisione non superato, secondo le norme dell’articolo 130. Il soggetto non deve sottostare ai vincoli dell'art. 117 (limitazioni per neopatentati), ma nulla dice il codice in merito all'art. 126bis (cioè sulla patente a punti). Sembrerebbe che chi riottiene la patente dopo una revoca a seguito di revisione patente non è considerato neopatentato per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 117, ma può essere considerato neopatentato per il raddoppio dei punti, di cui all'art. 126bis. Ho verificato la questione "neopatentato" per chi riconsegue la patente a seguito di un 130. Conta la data riportata sul retro della patente (colonna 10). Inserendo la decurtazione a terminale le forze dell'ordine non devono indicare se il soggetto è neopatentato, è il sistema che effettua il controllo, valutando appunto la data di primo rilascio. Va poi sottolineato che in un caso simile la patente A precedentemente posseduta per titoli viene persa.
3 febbraio 2015
Dematerializzazione e incentivi
3 febbraio 2015
Dematerializzazione e incentivi
Si, lo so, il titolo è complicato, ma inquadra perfettamente la situazione. Finora abbiamo utilizzato AGINET "a forza" per quanto riguarda i corsi CQC, in quanto consapevoli della comodità di ottenere gli attestati in tempo breve, anzi brevissimo una volta terminato il corso. L'utilizzo della piattaforma per i corsi recupero punti, invece, era rimasto al palo e non decollava. Per incentivare le autoscuole all'utilizzo di AGINET anche per i corsi recuperi punti si è deciso di offrire una opportunità in più: i corsi inseriti on-line non richiederanno più l'utilizzo delle comunicazioni cartacee.
Rimane l'obbligo del registro di iscrizione, ovviamente, e della comunicazione finale con copia degli attestati rilasciati, ma non dovremo più fare le corse per presentare la comunicazione iniziale. Vi ricordo infatti che da tempo non è più necessario portare il registro di frequenza a vidimare, è possible farsi vidimare un cospicuo numero di registri tutti insieme, magari ad inizio anno, così da poter iniziare il corso senza il vincolo della coda al primo piano.
Detto tra noi...avevamo chiesto che ci venisse condonata anche la consegna degli attestati entro tre giorni, con la stampa on-line sulla falsariga di quanto accade con i rinnovi CQC. Questa e tante altre richieste riguardanti AGINET sono state avanzate a Milano, per ora le risposte sono state molto, molto limitate. Si sta pensando di organizzare una piccola riunione tra rappresentanti di autoscuole di diverse province, in modo da mettere a confronto le problematiche che la piattaforma ci ha creato. Vedremo...
7 febbraio 2015
Rivitalizzazione, Aginet
7 febbraio 2015
Rivitalizzazione, Aginet
- Aginet riserva sempre qualche sorpresa. Nel corso delle consultazioni con l'UPM abbiamo scoperto con stupore (e un poco di sgomento) che la piattaforma accetta l'inserimento ai corsi CQC di soggetti che non corrispondono a quanto registrato nel data base della Motorizzazione. Mi spiego meglio: avevamo capito, nel corso degli incontri a Genova e a Torino con i responsabili del settore, che al momento dell'inserimento dei candidati, Aginet avrebbe affettuato una verifica dell'anagrafica attraverso il Simot (sistema informatizzato della Motorizzazione, in sostanza la loro anagrafe dei conducenti) e che se i dati inseriti fossero stati errati ci sarebbe stato segnalato. Questo è vero, assolutamente vero, per quanto riguarda il binomio numero di patente/punti quando si inserisce un candidato per un corso recupero punti. Non così per il nome/cognome nei corsi CQC, quindi se sbaglio a scrivere i dati di un soggetto e lo immetto come ROBERRTO invece di ROBERTO, questi rimarranno errati, anche perché una volta inseriti non mi è possibile modificarli. Il giorno successivo alla triste scoperta ho provato ad inserire un soggetto con numero di patente errato ed è stato acquisito anche quello e non è una buona notizia. Si potrebbe pensare che il problema è di poca rilevanza: quando sbaglio basta annullare il candidato e reinserirlo giusto. Ma se mi accorgo dell'errore solo a corso iniziato? In quel caso le modifiche non sono più possibili e l'attestato uscirà sbagliato. Ovviamente la cosa è stata segnalata e attendiamo correttivi e istruzioni in merito.
- I bollettini che paghiamo in posta (o con gli altri sistemi ammessi) vengono "bruciati" dalla Motorizzazione o anche dalla CML. Se in seguito scopriamo che il versamento era stato pagato in maniera sbagliata possiamo chiedere il rimborso (le istruzioni sono QUI). Esiste però anche un'altra strada che è quella della rivitalizzazione del bollettino. In sostanza possiamo chiedere che venga annullata la "bruciatura".
Per la rivitalizzazione dei bollettini si deve seguire questa procedura:
Inviare un fax al n. 0654922007 con una richiesta scritta su carta intestata del tipo:
Oggetto: istanza di rivitalizzazione versamenti
Chiediamo il ripristino dei bollettini e forniamo i seguenti dati:
1 - n. matricola AGTO.......
2 - Denominazione e sede attività
3 - si allegano le copie dei bollettini.
Distinti saluti.
A distanza di tempo il CED contatta per comunicare la rivitalizzazione dei bollettini. Se dopo 1 mese circa non si riceve alcuna notizia, consigliamo di telefonare al numero 800.98.03.08
Può succedere che siano stati rivitalizzati e che non si venga chiamati, quindi facciamo attenzione perché se passano i 3 mesi dal pagamento.....si rischia di perderli.
12 febbraio 2015
A partire dal 23 febbraio
12 febbraio 2015
A partire dal 23 febbraio
Scattano alcune importanti novità, alcune già note (si tratta di proroghe) altre assolute. La circolare 3717 del 12 febbraio riferisce che dal 23 febbraio 2015 saranno apportate modifiche alle procedure informatizzate in materia di patente di guida, in particolare:
- non saranno più attivi i codici sintetici cumulativi di categoria della patente. Erano quelli che individuavano, in blocco, le diverse abilitazioni possedute o da conseguire da parte del titolare della patente stessa; la nuova procedura informatica, infatti, visualizza separatamente le singole abilitazioni già conseguite o da conseguire;
- nella stessa patente potranno coesistere abilitazioni di tipo “normale” o di tipo “speciale”;
- l'annotazione cambio automatico potrà essere riferita anche ad una singola abilitazione;
- un dispositivo di guida prescritto al titolare della patente, potrà essere associato a qualsiasi abilitazione sia essa normale o speciale;
- l'introduzione di nuovi codici armonizzati unionali e dei codici nazionali;
- la possibilità, da parte degli Uffici Motorizzazione civile, di utilizzare la funzione “Duplicato per aggiornamento dati tecnici” che consente, per le abilitazioni già possedute, di aggiornare uno o più tra i seguenti dati:
a. cambio automatico/manuale;
b. prescrizioni tecniche (a breve sarà data comunicazione degli ulteriori dati tecnici per i quali sarà possibile procedere all‟aggiornamento);
c. date di abilitazione.
Inoltre dal 23 febbraio sarà possibile l'inserimento delle guide certificate con durata di 30 minuti. Di conseguenza, a decorrere dal 24 febbraio 2015,per tutte le prenotazioni per gli esami di guida per il conseguimento di una patente di categoria B, dovrà essere adottata la procedura di cui alla circolare 24943 del 6 novembre 2014 (obbligo di inserimento sul Portale ed emissione dell'attestato informatizzato).
Sempre dal 23 febbraio sarà possibile prenotare, all'esame di teoria:
a) i candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, la cui prova sarà sostenuta, con il sistema informatizzato, a decorrere dal 2 marzo 2015;
b) i candidati all'esame di teoria per il conseguimento delle categorie C1E, CE, D1E e DE, la cui prova sarà sostenuta con il metodo orale.
Nelle sedute di teoria svolte con il sistema informatico, possono essere ammessi candidati al conseguimento di diverse categorie di patente.
Fino a nuova disposizione gli esami di revisione patenti delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE si svolgeranno con il sistema orale.
23 febbraio 2015
Aggiornamenti vari
23 febbraio 2015
Aggiornamenti vari
- la circolare 4305/08.03 precisa le modalità per ottenere l’attestazione possesso patente. Non importa se la richiesta viene fatta perché l’attestato è necessario per la conversione all’estero, per correggere una trascrizione errata o per altre ragioni; La motorizzazione di Torino ha definito nei dettagli l’operatività per questa richiesta:
Per ottenere l’attestato si dovrà presentare allo sport. 10 (Agenzie/Autoscuole) la seguente documentazione:
1) domanda redatta e sottoscritta mediante l’utilizzo del mod. TT 746 utilizzando il campo relativo ad “ALTRE RICHIESTE”;
2) attestazione di versamento di € 32,00 (€ 16 per l’istanza e € 16 per il certificato) sul c/c n.
4028;
3) attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c n. 9001.
4) fotocopia della patente o di un altro valido documento di riconoscimento dell’interessato;
5) delega in carta semplice nel caso in cui l’istanza venga presentata per il tramite di terzi
(Agenzie/Autoscuole).
L’attestato verrà rilasciato entro 7 gg. Lavorativi
- piccolo ragionamento: se la scadenza della patente è vicina alla data del compleanno, quando conviene far fare la visita medica di rinnovo al cliente? Vediamo: la norma attuale prevede che venga assegnata una validità pari al periodo previsto dalla legge (10,5,3 o 2 anni), più tutto il periodo fino al compleanno successivo. Immaginando di possedere una patente B e di avere meno di 50 anni, se si compiono gli anni (per esempio) il 10 febbraio, superando la visita in anticipo il giorno 9 febbraio, la scadenza assegnata sarà 9 febbraio 2025 più un giorno (ovvero 10 febbraio 2015). Se invece si sostiene la visita il giorno dopo il genetliaco, il giorno 11 febbraio, la scadenza assegnata sarà fino all' 11 febbraio 2025 più tutti i giorni fino al compleanno successivo, quindi 10 febbraio 2026. Cominciamo a mettere in conto di sentire proposte simili: se accetti di restare con la patente scaduta per un giorno, guadagni un anno.
- L'Unasca Provinciale di Torino Autoscuole, in collaborazione con la sezione Studi, ha organizzato per SABATO 14 Marzo 2015 alle ore 14,30 Presso l’Hotel Interporto Strada Sesta Interporto Sito Sud – 10040 Rivalta di Torino (TO) una assemblea informativa dal titolo
GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLE AZIENDE
L'argomento in primo piano riguarda i nuovi contratti di lavoro previsti nel jobs act e ci guiderà la Dott.ssa Silvia Deidda, consulente del lavoro.
Data l'importanza che hanno assunto negli ultimi tempi le delle piattaforme informatiche ci sarà anche l'intervento del WEB TEAM che parlerà dell'
EVOLUZIONE DEI COMPITI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI SU PATENTI
E CARTE DI CIRCOLAZIONE: DA FASTWORK AD AGINET, PASSANDO PER LO STA.
Invitiamo tutti i colleghi, associati e non, a partecipare. Avremo altri ospiti di rilievo di cui presto vi faremo sapere. L'ingresso è GRATUITO, ma, essendo a numero chiuso per 100 partecipanti è necessario comunicare la propria partecipazione al fine di garantire una buona organizzazione. Si richiede pertanto prenotazione presso la Segreteria Provinciale.
- In attesa di una più estesa trattazione, per rispondere ai dubbi di qualche collega, ecco un sintetico confronto tra le azioni da intraprendere attraverso Aginet per i corsi rinnovo CQC e i recuperi punti
CQC RECUPERO PUNTI
INSERIMENTO ORARI CORSO SI SI
INSERIMENTO CANDIDATI SI SI
INSERIMENTO ORE RECUPERO SI SI
DETTAGLIO ARGOMENTO LEZIONI NO NO
STAMPA COMUNICAZIONE INIZIALE NO NO
STAMPA COMUNICAZIONE FINALE NO NO*
STAMPA ATTESTATI SI NO*
CONSEGNA REGISTRO PRESENZE SI NO
(*) Come si è sempre fatto, nei corsi recuperi punti è necessario consegnare all’ufficio provvedimenti una comunicazione di fine corso in duplice copia con due copie degli attestati stampati dalla scuola secondo il modello ministeriale. Questa disposizione non è cambiata con l’introduzione di Aginet, che non consente la stampa degli attestati on-line per questa tipologia di corso.
23 febbraio 2015
Contatti
24 febbraio 2015
Alert
Speravo tanto di non dover più usare l'etichetta "Caporetto del Portale", ma a quanto pare mi illudevo. Dal momento in cui sono state implementate (che termini complicati ci tocca usare) le modifiche al Portale, sembra che non ci sia più niente che funziona. Vediamo di fare il punto della situazione, in base alle segnalazioni che mi sono giunte nella giornata:
4 marzo 2015
Patenti: quali e quando
23 febbraio 2015
Contatti
Volete indirizzare una comunicazione alla Direzione della Motorizzazione ma non siete sicuri del soggetto cui rivolgervi? Ecco un elenco dei contatti e la specifica delle relative competenze.
Direzione Generale per la Motorizzazione
Indirizzo: via Caraci 36 - 00157 Roma (RM)
· Direttore Generale: Arch. Maurizio VITELLI
Telefono: 06/4158.6236 - 6296 Fax: 06/4158.6203
Email: dgmot.segr@mit.gov.it
PEC: dg.mot@pec.mit.gov.it
Contratti PEC: contratticedmot@pec.mit.gov.it
Telefono: 06/4158.6236 - 6296 Fax: 06/4158.6203
Email: dgmot.segr@mit.gov.it
PEC: dg.mot@pec.mit.gov.it
Contratti PEC: contratticedmot@pec.mit.gov.it
· Dirigente Divisione 1: incarico non assegnato
Telefono: 06 4158.2395 Fax: 06/4158.2389 Email: mot1@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div1@pec.mit.gov.it
Telefono: 06 4158.2395 Fax: 06/4158.2389 Email: mot1@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div1@pec.mit.gov.it
· Dirigente Divisione 2: Ing. Antonio Erario
Telefono: 06/4158.6273 Fax: 06/4158.3253 Email: antonio.erario@mit.gov.it - mot2@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div2@pec.mit.gov.it
Telefono: 06/4158.6273 Fax: 06/4158.3253 Email: antonio.erario@mit.gov.it - mot2@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div2@pec.mit.gov.it
· Dirigente Divisione 3: Ing. Vito Di Santo
Telefono: 06 4158.6134 - 6173 Fax:06/4158.6165 Email: vito.disanto@mit.gov.it - mot3@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
Telefono: 06 4158.6134 - 6173 Fax:06/4158.6165 Email: vito.disanto@mit.gov.it - mot3@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div3@pec.mit.gov.it
· Dirigente Divisione 4: Ing. Stefano Baccarini
Telefono: 06/4158.2384 Fax: 06/4158.2304 Email: stefano.baccarini@mit.gov.it - mot4@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div4@pec.mit.gov.it
Telefono: 06/4158.2384 Fax: 06/4158.2304 Email: stefano.baccarini@mit.gov.it - mot4@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div4@pec.mit.gov.it
· Dirigente Divisione 5: Dr. Pietro Marianella
Telefono: 06/4158.6293 Fax: 06/4158.6275 Email: pietro.marianella@mit.gov.it mot5@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
Telefono: 06/4158.6293 Fax: 06/4158.6275 Email: pietro.marianella@mit.gov.it mot5@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
· Dirigente Divisione 6: Dr. Silvio Brucoli
Telefono: 06/4158.2732 - 3240 Fax: 06/4158.3241 Email: silvio.brucoli@mit.gov.it - mot6@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div6@pec.mit.gov.it
Telefono: 06/4158.2732 - 3240 Fax: 06/4158.3241 Email: silvio.brucoli@mit.gov.it - mot6@mit.gov.it
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· Dirigente Divisione 7: Ing. Alessandro Calchetti
Telefono: 06/4158.5803 - 5862 Fax: 06/4158.5861 Email: alessandro.calchetti@mit.gov.it - mot7@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div7@pec.mit.gov.it
Telefono: 06/4158.5803 - 5862 Fax: 06/4158.5861 Email: alessandro.calchetti@mit.gov.it - mot7@mit.gov.it
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· Dirigente Divisione 8: Ing. Graziano Tabelli
Telefono: 06/4158.5823 Fax: 06/4158.5847 Email: graziano.tabelli@mit.gov.it - mot8@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div8@pec.mit.gov.it
Telefono: 06/4158.5823 Fax: 06/4158.5847 Email: graziano.tabelli@mit.gov.it - mot8@mit.gov.it
PEC: dg.mot-div8@pec.mit.gov.it
In attesa dell'interpello che definirà i dirigenti degli uffici di secondo livello secondo la struttura contenuta nell'attuale Decreto Ministeriale 4 Agosto 2014 n. 346, sopra si riportano le competenze che fanno riferimento al precedente Decreto Ministeriale 29 aprile 2011 n. 167.
Divisione 1 - Programmazione economico-finanziaria per il Dipartimento - Coordinamento uffici periferici - Affari generali
· - programmazione, coordinamento e monitoraggio economico-finanziario;
· - gestione entrate e capitoli di spesa di pertinenza e assegnazione risorse agli uffici periferici;
· - attività formative specialistiche di pertinenza del Dipartimento;
· - supporto al Capo Dipartimento per le attività di direzione e controllo delle direzioni generali territoriali;
· - attività di auditing finalizzata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche attraverso l'esame dei reports risultanti dal controllo di gestione;
· - verifiche amministrativo-contabili ed attività ispettiva sugli uffici periferici;
· - gestione degli aiuti sul territorio per attività operativa ed ispezioni previste dal Codice della strada;
· - attività istruttoria e di coordinamento di ulteriori funzioni trasversali su specifica attribuzione da parte del Capo Dipartimento;
· - coordinamento delle attività con la Divisione 1 della Direzione generale per il trasporto ferroviario;
· - affari generali di competenza della Direzione generale; Controllo di Gestione.
Divisione 2 - Normative e accordi internazionali
· - coordinamento dell'attività di studio e ricerca in ambito nazionale ed internazionale e partecipazione ai relativi comitati (ESV, IHRA, EEVC, ecc.);
· - partecipazione ai negoziati in sede comunitaria (Commissione e Consiglio delle Comunità Europee) ed internazionale (ECE/ONU, OCSE, CEMT, ecc.);
· - esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato e dagli accordi internazionali compreso il recepimento delle normative comunitarie ed ECE/ONU;
· - partecipazione ad accordi bilaterali internazionali;
· - contenzioso comunitario ed internazionale;
· - rapporti con organismi internazionali e comunitari nel settore ADR e ATP;
· - rapporti istituzionali e con gli organi di controllo;
· - rapporti con il Comitato interministeriale di sicurezza dei trasporti terrestri (CIST).
Divisione 3 - Disciplina tecnica dei veicoli: omologazione ed accertamento di idoneità alla circolazione, trasporto di merci pericolose ADR e di derrate in regime di temperatura controllata ATP
· - accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione nazionale, CE ed ECE/ONU dei veicoli e dei loro componenti;
· - circolazione dei veicoli: normativa nazionale e relativa attuazione; coordinamento, indirizzo e direttive;
· - attuazione della normativa internazionale ATP ed ADR: coordinamento, indirizzo e direttive; - Stazioni di prova ATP ed esperti ATP;
· - trasporto di merci pericolose su strada - approvazione dei recipienti per il trasporto di merci pericolose e dei recipienti in pressione;
· - commissione consultiva sui recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti;
· - attestati ai consulenti per la sicurezza delle imprese in materia di trasporto di merci pericolose. Funzionamento commissioni di esame per consulenti;
· - certificati di formazione professionale per la guida dei veicoli per il trasporto di merci pericolose;
· - ricerche, studi e sperimentazione sui veicoli e nei settori ATP ed ADR;
· - centro storico della motorizzazione, elenco nazionale veicoli d'epoca;
· - aspetti tecnici relativi al parco circolante;
· - attività ispettiva per i controlli di conformità (veicoli, equipaggiamenti, ecc.);
· - rapporti con gli enti locali per il settore di competenza.
Divisione 4 - Controlli periodici parco circolante, impianti ed attrezzature di servizio
· - disciplina, normative e direttive per le operazioni tecniche di revisione e per il controllo tecnico sulle officine concessionarie dei servizi di revisione dei veicoli;
· - attività tecnica finalizzata alla notifica di laboratori di prova;
· - omologazione delle attrezzature destinate alla revisione dei veicoli e relativa normativa;
· - acquisto, gestione e manutenzione delle attrezzature tecniche per i servizi della Motorizzazione;
· - approvvigionamento e distribuzione stampati per i servizi della Motorizzazione - gestione del relativo magazzino centrale;
· - approvvigionamento e distribuzione delle targhe di immatricolazione e di riconoscimento dei veicoli e dei ciclomotori;
· - rimborsi.
Divisione 5 - Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
· - normativa di settore nazionale e comunitaria;
· - conducenti: requisiti, esami, patenti di guida, certificati di abilitazione professionale, autoscuole, certificati idoneità guida ciclomotori;
· - Comitato tecnico ex articolo 119 del Codice della strada. Commissioni medico-legali;
· - conversione patenti. Accordi internazionali di reciprocità;
· - attuazione accordi e convenzioni internazionali;
· - aspetti amministrativi relativi alla circolazione dei veicoli e procedure di semplificazione;
· - elaborazione delle norme del Codice della Strada nelle materie di competenza e coordinamento delle proposte di modifica al Codice elaborate dagli altri Uffici del Dipartimento.
Divisione 6 - Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
· - contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo ai conducenti;
· - contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo ai veicoli.
Divisione 7 - Centro elaborazione dati motorizzazione
· - gestione delle procedure informatiche relative alle funzioni in materia di motorizzazione e sicurezza dei trasporti terrestri;
· - gestione dell'archivio nazionale dei veicoli istituito dal Nuovo Codice della strada;
· - gestione dell'archivio nazionale abilitati alla guida;
· - gestione tecnico-amministrativa delle reti telematiche locali e geografiche utili alla erogazione dei servizi di competenza del Dipartimento;
· - gestione delle relative competenze in termini di telecomunicazioni, sicurezza disaster recovery per i sistemi del Dipartimento, d'intesa con la Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione;
· - gestione dell'archivio nazionale degli incidenti stradali;
· - Ufficio Centrale Operativo.
Divisione 8 - Acquisizione beni e servizi del Centro elaborazione dati
· - predisposizione e gestione delle procedure di acquisizione servizi e forniture di natura informatica o ausiliarie per il funzionamento del CED;
· - gestione amministrativa dei contratti di competenza;
· - gestione del contenzioso relativo all'affidamento ed ai servizi di competenza;
· - assegnazione fondi agli uffici periferici per quanto di competenza;- rapporti istituzionali e con gli organi di controllo
24 febbraio 2015
Alert
Speravo tanto di non dover più usare l'etichetta "Caporetto del Portale", ma a quanto pare mi illudevo. Dal momento in cui sono state implementate (che termini complicati ci tocca usare) le modifiche al Portale, sembra che non ci sia più niente che funziona. Vediamo di fare il punto della situazione, in base alle segnalazioni che mi sono giunte nella giornata:
- inserimento guide certificate: fino a metà mattinata era difficile/impossibile inserirle. Poi il sistema si è sbloccato e molti colleghi sono riusciti nell'impresa. Scoprendo che bisogna inserire mezz'ora alla volta (quindi un totale di 12 inserimenti) e che non è possibile modificare le ore già inserite prima dell'aggiornamento. Al momento: FUNZIONA MA E' DA MIGLIORARE
- stampa scheda esame di teoria: ad un certo punti della giornata di ieri il link era inattivo, adesso funziona regolarmente. Al momento: PROBLEMA RISOLTO
- richiesta patenti (in particolare riclassificazioni): un disastro. Il sistema non accetta le corrette combinazioni di patenti, in altri casi si blocca sui passaggi da BS a BN fatti dal medico monocratico, insomma, sembra di essere tornati indietro di mesi, anni, lustri. Qualche collega ha poi segnalato di essere riuscito nel suo intento, altri no. Prevediamo lunghe code nel retrosportello. Ma si può vivere così? Al momento: VOGLIAMO UN PORTALE CHE FUNZIONA!!!
- prova rinnovabilità e inserimento richiesta rinnovo patenti: dopo alcune difficoltà il sistema pare essersi ripreso. Attenzione alle scadenze delle patenti rinnovate ieri e oggi, sono stati segnalati alcuni casi in cui il Portale ha effettuato un calcolo errato e guarda caso s trattava sempre di patenti superiori. Al momento: SEMBRA FUNZIONARE MA E' MEGLIO STARE ATTENTI
- inserimento candidati corsi rinnovo CQC e recupero punti: questo è il vero problema. Perché a causa di un generale rallentamento delle VPN e della difficoltà di Aginet ad accedere al Simot, moltissimi colleghi non sono riusciti ad inserire i nominativi dei candidati ai corsi. Vi ricordo che Aginet effettua una verifica per i candidati ai corsi recupero punti (e al momento dell'inserimento segnala anche il punteggio residuo) ma se non ottiene risposta in tempi brevi "dall'altra parte", purtroppo rinuncia. Fate attenzione agli avvisi di timeout, che appaiono dopo un poco di tempo e non date per scontato che il candidato sia stato inserito: tornate a controllare, è meglio. Come fare, se nel frattempo scadono i termini per l'inserimento dei candidati? L'unica soluzione è ricorrere ai metodi alternativi; per i corsi recupero punti utilizzare il caro vecchio cartaceo (al limite il fax per le urgenze) e per i rinnovi CQC la PEC. Senza dimenticare che chi utilizza la PEC la dovrà usare per fare tutto, compresa la comunicazione delle presenze!
PS: non si dica che noi non ci mettiamo la buona volontà. Ci proviamo, ci impegniamo, ma quando i bastoni in mezzo alle ruote hanno il diametro di una sequoia, allora c'è poco da fare. Il primo che viene a dire che "le autoscuole non sono capaci ad usare il computer" lo sfido a rispettare tutte le disposizioni e le imposizioni al riguardo, con i mezzi che ci vengono messi a disposizione. Noi il nostro lavoro vogliamo farlo bene. Tutto ciò che chiediamo sono gli strumenti per raggiungere questo traguardo.
27 febbraio 2015
Piccoli dettagli
27 febbraio 2015
Piccoli dettagli
La situazione, a cinque giorni dall'aggiornamento cui è stato sottoposto il Portale, è ancora disastrosa: non si riesce a lavorare su guide accompagnate, riclassificazioni C/D, riclassificazioni BS, solo per citare alcuni disservizi. Sono state stampate diverse patenti C/D sbagliate a seguito di rinnovo, attenzione quando i conducenti sono vicini all'età limite per la categoria di patente posseduta. Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, a Roma dicono che stanno lavorando per sistemare i problemi. Auguriamoci facciano in fretta.
Ancora riguardo le scadenze, non vorrei che a qualcuno fosse sfuggito: il titolare di patente BS che viene segnalato dalla CML come "stabilizzato" ottiene la patente con validità di 10 anni, se ha meno di 50 anni di età. Giusto per scardinare un'altra di quelle conoscenze che ormai davamo per acquisite.
4 marzo 2015
Patenti: quali e quando
Oggi non mi andava di compilare e pubblicare il solito elenco di magagne: Aginet funziona con difficoltà e il Portale non si sente tanto bene ultimamente, ma preferisco non parlarne. Almeno fino al prossimo post, dove sarò costretto a riprendere l’argomento e ad elencare qualche problema (oltre a suggerire qualche soluzione).
Oggi parliamo degli incontri organizzati dal Centro Studi Cesare Ferrari. L’ultimo della prima fase si è svolto a Milano ed in attesa di estendere il tour in altre regioni, vi presento un “prodotto” che è anche il risultato di questi seminari.
Il file che potete scaricare QUI è un piccolo compendio di come si conseguono le patenti in base all’abilitazione posseduta e al tipo di esame da sostenere.
Da qualche giorno girano delle tabelle che sono imprecise o incomplete, non voglio avere la presunzione di aver fatto di meglio ma almeno mi auguro di non aver dimenticato nulla di fondamentale. Non vi faccio perdere tempo con inutili spiegazioni: scaricatelo e provatelo.
Come sempre, sono gradite segnalazioni di errori (magari ne fossi esente…).
5 marzo 2015
Aginet
- Aginet 1: se create un corso, anche solo come bozza, e poi per qualunque ragione lo annullate, quel numero di corso non è più utilizzabile. Non solo, anche il relativo registro. Si, ci è stato confermato da Milano che i registri abbinati ai corsi non possono essere più utilizzati. Quindi facciamo in modo che l’abbinamento corso/registro venga mantenuto (registro 1 con corso 1 e così via). Se avete dei corsi annullati segnalatelo all’ufficio competente (provvedimenti o CQC) dicendo che i relativi registri sono stati distrutti in quanto non abbinati ad un corso valido.
- Aginet 2: è possibile inserire un candidato ad un corso di formazione periodica CQC che deve recuperare le assenze in un corso successivo (e questo lo sapevamo già) anche se il corso è già iniziato (e di questo abbiamo appena avuto conferma). Unica accortezza, che le lezioni del modulo da recuperare non siano ancora iniziate quando lo inserite in Aginet per il recupero.
- Aginet 3: se dovete recuperare le ore di assenza per un solo candidato (o comunque per pochi) e volete iniziare a stampare gli attestati degli altri potete farlo. Al termine del corso consegnate il registro di frequenza all’ufficio CQC segnalando l’urgenza (ovvero la data entro la quale si tiene la prima lezione di recupero) e il registro vi verrà riconsegnato in tempo, con la contestuale approvazione per la stampa degli attestati di coloro che hanno completato le 35 ore.
- Aginet 4: ci sono state molte difficoltà negli inserimenti ultimamente. Ci è stato detto da Milano che “In questa settimana sono state modificate le maschere del simot per cui si sono riscontrate delle anomalie che, se segnalate, vengono risolte.” Bene, e allora segnaliamole al dottor Romeo.
- Aginet 5: attenzione agli attestati stampati con il sistema: può accadere che escano con alcuni dati mancanti, come luogo e data di nascita o numero patente. In questo caso occorre correggerli a mano. Secondo Milano non dovrebbe accadere…è un’altro di quei casi in cui le cose che succedono non dovrebbero succedere.
6 marzo 2015
Che ora è?
5 marzo 2015
Aginet
- Aginet 1: se create un corso, anche solo come bozza, e poi per qualunque ragione lo annullate, quel numero di corso non è più utilizzabile. Non solo, anche il relativo registro. Si, ci è stato confermato da Milano che i registri abbinati ai corsi non possono essere più utilizzati. Quindi facciamo in modo che l’abbinamento corso/registro venga mantenuto (registro 1 con corso 1 e così via). Se avete dei corsi annullati segnalatelo all’ufficio competente (provvedimenti o CQC) dicendo che i relativi registri sono stati distrutti in quanto non abbinati ad un corso valido.
- Aginet 2: è possibile inserire un candidato ad un corso di formazione periodica CQC che deve recuperare le assenze in un corso successivo (e questo lo sapevamo già) anche se il corso è già iniziato (e di questo abbiamo appena avuto conferma). Unica accortezza, che le lezioni del modulo da recuperare non siano ancora iniziate quando lo inserite in Aginet per il recupero.
- Aginet 3: se dovete recuperare le ore di assenza per un solo candidato (o comunque per pochi) e volete iniziare a stampare gli attestati degli altri potete farlo. Al termine del corso consegnate il registro di frequenza all’ufficio CQC segnalando l’urgenza (ovvero la data entro la quale si tiene la prima lezione di recupero) e il registro vi verrà riconsegnato in tempo, con la contestuale approvazione per la stampa degli attestati di coloro che hanno completato le 35 ore.
- Aginet 4: ci sono state molte difficoltà negli inserimenti ultimamente. Ci è stato detto da Milano che “In questa settimana sono state modificate le maschere del simot per cui si sono riscontrate delle anomalie che, se segnalate, vengono risolte.” Bene, e allora segnaliamole al dottor Romeo.
- Aginet 5: attenzione agli attestati stampati con il sistema: può accadere che escano con alcuni dati mancanti, come luogo e data di nascita o numero patente. In questo caso occorre correggerli a mano. Secondo Milano non dovrebbe accadere…è un’altro di quei casi in cui le cose che succedono non dovrebbero succedere.
6 marzo 2015
Che ora è?
Mi hanno suggerito di rendere noto l'orario del tramonto per sapersi regolare ai fini dell'inserimento delle guide certificate. Da questo momento sul blog trovate un piccolo widget che vi fornisce, giorno per giorno, questa informazione.
Se avete la necessità di conoscere l'ora del tramonto di un altro giorno, in un'altra città, per distinguere tra crepuscolo nautico, civile, eccetera, andate a QUESTO sito.
Nel widget viene fornita anche l'ora dell'alba, casomai ci fosse qualcuno con l'abitudine a svegliarsi presto, troppo presto, e fare le guide quando ancora il sole non è sorto. Per quanto mi riguarda, non esiste proprio, non sono un'allodola, ma uno strigiforme...
18 marzo
Aggiornamenti vari
Nel widget viene fornita anche l'ora dell'alba, casomai ci fosse qualcuno con l'abitudine a svegliarsi presto, troppo presto, e fare le guide quando ancora il sole non è sorto. Per quanto mi riguarda, non esiste proprio, non sono un'allodola, ma uno strigiforme...
18 marzo
Aggiornamenti vari
Ci segnalano che non è possibile stampare le schede degli esami di teoria. Vero, il Ministero sta cercando di risolvere il problema. Speriamo che nel frattempo aggiunga anche la possibilità di stampare le schede degli esami di revisione. E mentre ci siamo, sblocchi anche le patenti revocate che ancora "appaiono" impedendo l'emissione di un foglio grigio. E nel frattempo potrebbero anche...ok lasciamo stare l'elenco, che è lungo e passiamo a qualche appunto.
Conseguendo una patente in deroga all’età minima (per esempio C a 18 anni) con contemporaneo corso CQC è consentito condurre solo veicoli entro 7,5 t fino al compimento di 21 anni. Se però si guida un veicolo per cui la CQC non è richiesta, è possibile utilizzare la C per intero, per esempio guidando un autocarro da 18 t oppure il fatto che la C sia stata acquisita in deroga ne limita la validità anche il di fuori del campo di applicazione della CQC? La limitazione vale, come specificato al punto 6.9.1, lettera B delle circolare 3 aprile 2014 anche per la guida in ambito privato. Questo il comma: In tali ipotesi anche l'abilitazione alla guida non professionale, espressa dalla patente di guida di categoria C, CE, D o DE, conseguita in deroga ai limiti anagrafici di cui all'articolo 115 CDS, è parimenti limitata.
Ringraziamo Mario Forneris per la segnalazione.
Un dubbio riguardante la possibilità di conseguire la patente C in deroga all’età: il candidato deve iscriversi ad un corso ordinario o può accedere a quello accelerato?
La circolare 7787 al punto 6.9.1 (dove si parla di codice 107) dice espressamente:
Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose ha un'abilitazione alla guida professionale:
• senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale:
- ordinario, ed ha superato il relativo esame;
- accelerato, avendo almeno 21 anni, ed ha superato il relativo esame;
• limitata alla guida di veicoli di categoria C1 o C1E, o di veicoli di categoria C o CE di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 t, fino al compimento dei 21 anni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato, avendo un'età pari o superiore a 18 anni ma inferiore a 21, ed ha superato il relativo esame.
Il punto in questione è risolto dalla frase: se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato, avendo un'età pari o superiore a 18 anni ma inferiore a 21.
E con questo siamo a posto fino alla prossima puntata…
Caso personale: un soggetto chiede di poter effettuare un corso recupero punti. Nel tentativo di inserirlo in Aginet il sistema lo annulla più volte. Vado a verificare la situazione direttamente all'ufficio provvedimenti e mi viene detto che il soggetto ha il diritto di effettuare il corso (saldo punti positivo e presenza di infrazioni da meno di due anni, come da lettera di decurtazione originale in suo possesso). Il corso parte. Purtroppo sono una persona che vuole vederci chiaro (qualche volta mi fanno notare che il termine esatto per definirmi è diverso, ma non andiamo nei particolari) e quindi segnalo l’anomalia a Milano. Milano risponde che si è trattato di un momentaneo problema di collegamento tra Aginet e Simot, ora risolto, ma mi comunica anche che il soggetto ha in corso un provvedimento di revisione. Morale: il soggetto non ha effettuato il corso, ovviamente, e io ho imparato che quando si deve fare una verifica approfondita è bene presentarsi all'ufficio provvedimenti con una delega e chiedere di verificare tutte le schermate. Perché i provvedimenti sono in un’altra pagina, non in quella del movimento dei punti.
Quando inserite la richiesta di una nuova categoria patente, fate attenzione. Segnalazione numero uno: un’autoscuola prova a richiedere una conversione estera categoria D e il sistema la rifiuta. Suggerisco di provare a richiedere la B e la D e…il sistema accetta la richiesta. Ha sbagliato l’autoscuola a tentare un inserimento della sola categoria D, pensando che la B fosse scontata? Più o meno. Faccio un tentativo io: sull'anagrafica di un possessore di ABC inserisco la richiesta di una CE. Il sistema la accetta. CE e basta. La BE non compare.
Comincio a preoccuparmi, per di più mi è giunta voce che sono state emesse delle patenti per conversione con la sola categoria C senza la B. Tutto questo si somma alla tabella ministeriale che sembra consentire l’accesso agli esami quiz patente superiore senza il possesso di anagrafica (quindi senza patente italiana). Ma di quest’ultima tabella parleremo un’altra volta.
21 marzo
Istruzioni Aginet recupero assenze CQC
18 marzo 2015
Aggiornamenti vari
3 aprile 2015
Aggiornamenti vari
V01) V02) F03) F04) F05) F06)
V01) F02) F03) F04)
V01) V02) V03) V04) V05) V06) V07) F08) F09) F10) F11) F12) F13)
V01) V02) V03) [V04) F05) F06) F07) F08)
V01) V02) V03) V04) F05) [F06) [F07) F08) F09)
V01) V02) V03) V04) F05) F06) F07)
V01) V02) V03) F04) F05) F06) F07) F08)
V01) V02) V03) V04) V05) V06) V07) V08) V09) V10) F11) F12) F13) F14
V01) V02) V03) V04) F05) F06) F07)
V01) V02) F03) F04) F05) F06) [
V01) F02) F03) F04
V04) F08)
19 aprile 2015
Due file
21 marzo
Istruzioni Aginet recupero assenze CQC
Un quesito arrivato negli ultimi giorni è l’occasione per precisare come entrare nella modalità di inserimento dei recuperi delle ore nei corsi di formazione periodica CQC.
Prima di tutto selezioniamo il corso
Indichiamo che stiamo inserendo delle ore di recupero
Appaiono due caselline dove inserire le date di inizio e fine recupero (le date possono coincidere)
Selezionando nuovamente il pulsante Inserisci fase recupero appare un pulsante nuovo. Che è esattamente quello di cui avevamo bisogno.
18 marzo 2015
Aggiornamenti vari
Persistono i problemi del Portale e del sistema, con segnalazioni di vario genere: nel Portale non si riescono ad inserire le richieste di foglio grigio per ex-titolari di patente revocata. Il problema è stato segnalato a Roma, attendiamo una soluzione. Sempre nel Portale ci sono difficoltà per chi deve inserire i dati delle guide certificate effettuate presso un’altra scuola o in date lontane. In tal caso non si dispone delle ore in cui le guide sono state effettuate. Anche questo è stato argomento di domanda al Ministero, attendiamo una risposta. Il sistema Aginet continua a stupirci con sporadici casi di inserimenti rifiutati; è evidentemente un problema di comunicazione con la banca dati centrale, speriamo riescano a risolvere queste anomalie al più presto.
In una chiacchierata con un collega viene fuori che non si riescono ad inserire le guide certificate per una patente BS. E’ cosa buona e giusta, ma chi aveva notato che le guide certificate sono obbligatorie solo per la categoria B alzi la mano. No, un attimo, non stiamo dicendo che non sono obbligatorie 6 ore per la A o per i mezzi pesanti, stiamo dicendo che le B speciali non devono fare le 6 ore certificate e quindi non è necessario l’inserimento nel portale e la stampa del certificato. Ci avevate pensato? Grazie a Marcello per la segnalazione.
Leggo su una rivista di settore che quando la patente di categoria C1/C1E riporta il codice 97 significa che i conducenti non sono autorizzati alla guida di veicoli di categoria C1 o C1E per il trasporto di cose in conto terzi, e mi viene un dubbio. Grosso.
Nel decreto 59 (e successive modifiche) il codice 97 viene descritto come: Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. La limitazione quindi riguarda la presenza o meno dello strumento di controllo (cronotachigrafo) e non il tipo di autorizzazione al trasporto. 3 aprile 2015
Aggiornamenti vari
Dopo la lieta novella del ripristino della funzione di inserimento dei fogli grigi per i candidati già in possesso di patente (successivamente revocata), non era successo quasi più nulla. Eppure avevamo parecchia carne al fuoco e i problemi non erano da poco.
Guide certificate: ho provato ad inserire delle guide obbligatorie con 00:00 ora inizio e 23:59 ora fine. Funziona. In effetti è come dire: “ho fatto la guida nella giornata ma non mi ricordo quando”. Ho stampato l’attestato e poi ho chiesto che venisse approvato il verbale con il candidato e adesso sappiamo che il sistema è a prova di bomba. Ma… in motorizzazione hanno deciso di usare un sistema diverso. I privatisti che si presentano da loro per prenotare l’esame dovranno firmare una dichiarazione sulle ore effettuate (andranno a memoria, immagino) e per quanto riguarda noi, ci “suggeriscono” di chiedere una analoga dichiarazione ai candidati che arrivano da un’altra scuola, se codesta si rifiuta di collaborare. Pertanto al momento continuiamo a compilare i campi nella maniera corretta, da bravi bambini.
Nel frattempo è uscita QUESTA comunicazione che ci esonera dall'inserire il cartaceo nella pratica esame e allo stesso tempo ci avvisa dei rischi per chi non inserisce le ore subito.
Per sabato 4 aprile avevo programmato 7 ore di lezione di un corso periodico CQC ma per ragioni che non so a spiegare, non si faranno. Appena capito che la lezione non ci sarebbe stata (era giovedì) ho subito provveduto ad annullare le ore su Aginet. Poi però mi sono posto un problema: visto che con Aginet ho annullato le 7 ore di lezione entro i termini (ore 13 del giorno precedente), l’inserimento di queste 7 ore può avvenire come appena detto entro le 13 del giorno precedente o potrei avere problemi per aver lasciato il corso aperto con solo 28 ore inserite? In altre parole, visto che queste 7 ore le faccio il 9 maggio, posso inserirle in Aginet il giorno 8? La risposta del responsabile è stata salomonica: si, posso inserirle il giorno 8 ma è meglio se lo faccio subito ed è anche meglio se faccio una mail a loro e all'ufficio turni in modo da evitare problemi con eventuali ispezioni la mattina del 4. Alla mia obiezione “ma la norma dice che faccio tutto con Aginet” la risposta è stata “si, ma meglio essere sicuri”.
Mi hanno comunicato (e fatto vedere dal vivo…) che inserendo una pratica di duplicato per rinnovo o riclassificazione il Portale “perde” le prescrizione mediche inserite. Cioè, tu metti che ha l’obbligo lenti e all'invio queste spariscono. Vi è mai successo? Magari era un problema momentaneo del Portale, ma nel dubbio meglio avvisare e fare un controllo in più che in meno.
Dubbio: è possibile portare un passeggero in auto durante una lezione di guida? Il Codice non lo vieta espressamente, quindi la risposta è si, ma attenzione alla assicurazione, meglio verificare che copra i terzi trasportati. L’unica situazione in cui è espressamente vietato è durante le guide notturne, su strada extraurbana o in autostrada fatte con un veicolo NON della scuola guida.
13 aprile 2015
Guide certificate
13 aprile 2015
Guide certificate
Le definiscono "residuali", eppure ne stanno capitando parecchie. Parlo delle situazioni in cui l'autoscuola non riesce a inserire le guide sul Portale perché mancano alcuni dati importanti (come l'ora di inizio e fine) in quanto le guide sono state fatte con un'altra scuola. La circolare 9009/8.7.6 dice che:
Il 16 febbraio 2015 è entrata in vigore la procedura di certificazione on line delle ore di guida obbligatorie, necessarie per essere ammessi a sostenere l’esame pratico per il conseguimento della patente di guida della categoria B.
Al riguardo, sono stati segnalati casi di candidati che hanno svolto le esercitazioni di guida antecedentemente al 16 febbraio 2015 presso un’autoscuola, ma si presentano agli esami come privatisti o assistiti da un’altra autoscuola.
In questi casi, ormai residuali, l’inserimento nel sistema informatico delle esercitazioni obbligatorie è effettuato direttamente dall’Ufficio Motorizzazione civile, stante, tra l’altro, l’impossibilità, per un’autoscuola, di inserire nel sistema informatico, esercitazioni obbligatorie svolte da altre autoscuole.
Si informano, inoltre, gli Uffici in indirizzo che, dal giorno 20 aprile potranno essere inserite nel sistema informatico anche le esercitazioni di durata di 30, 60, 90 e 120 minuti. Ovviamente la stampa dell’attestato finale e la prenotazione all’esame di guida del candidato che ha svolto le esercitazioni obbligatorie sarà possibile solo al completamento dei tre moduli previsti dal D.M. 20 aprile 2012.
Ci fa piacere che dal 20 (a grande richiesta per non dire furore di popolo) potremo finalmente inserire le guide con blocchi anche di 60,90 o 120 minuti, resta il problema di fondo: la motorizzazione vorrà conoscere gli orari da inserire e siamo da capo. Se io non li ho, nemmeno loro ne dispongono. Pertanto chiederanno una dichiarazione. E secondo voi a chi la chiederanno?
14 aprile 2015
Domande e risposte
a) Abbiamo già sicuramente inserito qualche richiesta patente con la nuova maschera che riporta tutte le categorie. Vi segnaliamo una particolarità, piuttosto interessante (e inquietante): richiedendo una CE (con il solo flag sulla categoria CE) il sistema accetta la richiesta senza “aggiungere” la BE, che poi non compare nell’elenco abilitazioni richieste.
14 aprile 2015
Domande e risposte
a) Abbiamo già sicuramente inserito qualche richiesta patente con la nuova maschera che riporta tutte le categorie. Vi segnaliamo una particolarità, piuttosto interessante (e inquietante): richiedendo una CE (con il solo flag sulla categoria CE) il sistema accetta la richiesta senza “aggiungere” la BE, che poi non compare nell’elenco abilitazioni richieste.
Attenzione, dunque: con la nuova maschera, vengono stampate le categorie di patente sulle quali l’operatore ha posto un segno di spunta. Se, di conseguenza, al momento della prenotazione all’esame per il conseguimento della categoria CE non viene inserito un flag anche sulla categoria BE, questa non viene stampata sulla nuova patente di guida.
b) Un conducente che voglia circolare con un ciclomotore all’estero (in particolare la Svizzera, dove spesso ai conducenti comunitari vengono contestate le categorie possedute) può ottenere l’annotazione della patente AM?
No. La direttiva 2006/126/CE consente, ai conducenti titolari di una patente di guida, di condurre anche i ciclomotori (per i quali è necessaria la categoria AM). Tuttavia gli Stati membri possono limitare nel loro territorio la guida dei motocicli solo a conducenti titolari di categorie A1, A2 e A. Di conseguenza, non è possibile stampare la categoria AM sulla patente di un soggetto che non ha conseguito, direttamente, detta categoria.
c) E’ prevista una scadenza del CAP emesso dopo aver sostenuto l’esame per la CQC ai candidati che intendono conseguire la patente in deroga all’età minima?
Attendiamo una risposta ufficiale che arriverà a breve.
d) Abbiamo il caso di un conducente titolare di una patente D conseguita prima del 19/1/2013 (a 21 anni) e di una CE conseguita subito dopo. Vale la DE piena oppure resta limitata? Il titolare deve fare un duplicato dopo il compimento dei 24 anni o cosa?
La direttiva 2006/126/CE prevede che con la patente di categoria CE e D è possibile condurre anche veicoli per cui è richiesta la categoria DE: tuttavia, la stampa della categoria DE sulla patente potrà essere fatta solo dopo che il conducente ha compiuto il 24° anno di età.
e) La proroga dei due anni di validità della CQC estende di fatto anche la data su cui si effettua il calcolo del periodo oltre il quale si deve sostenere l’esame per ottenere il rinnovo, oppure questa “estensione” di due anni ha valore solo come periodo entro il quale fare il corso di rinnovo? In altri termini: se rinnovo dopo il 9/9/2015 la CQC scaduta il 9/9/2013 ed “estesa” dalla circolare, incorro nel rischio di dover sostenere gli esami a fine corso?
No, niente esami. La revisione sarà disposta solo nel caso in cui il conducente titolare di CQC trasporto persone con scadenza 9/9/2015 non frequenta un corso di formazione periodica entro il 9 settembre 2017
f) La possibilità di richiedere in parallelo C e D vale ancora, vista l’introduzione del sistema quiz e, se sì, vale anche se si usufruisce della possibilità di ottenerle in deroga all’età?
Si, vale ancora, ma attendiamo una circolare esplicativa.
g) Esiste una tabella allestita dal Ministero che riassume le modalità di acquisizione delle patenti superiori, intitolata “Programma e numero quiz per abilitazione massima richiesta/posseduta”. Potete vederla di seguito.
Per esempio si può notare come ad un certo punto nella pagina 3 si legga, in corrispondenza alla “ABILITAZIONE MASSIMA POSSEDUTA” null: Conducenti che richiedono una patente per esame di abilitazione superiore in base al possesso della patente estera. Il sospetto è che si possa conseguire la patente superiore senza convertire la patente estera posseduta…possibile?
Per esempio si può notare come ad un certo punto nella pagina 3 si legga, in corrispondenza alla “ABILITAZIONE MASSIMA POSSEDUTA” null: Conducenti che richiedono una patente per esame di abilitazione superiore in base al possesso della patente estera. Il sospetto è che si possa conseguire la patente superiore senza convertire la patente estera posseduta…possibile?
Vero, secondo quanto disposto dall’art. 51 della legge 120/2010.
In particolare, ecco il testo in oggetto: c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare e' rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità».
In particolare, ecco il testo in oggetto: c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare e' rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità».
i) Una questione riguardante AGINET: alcuni colleghi hanno inserito dei corsi rinnovo CQC indicando come data di fine corso non quella reale ma un’altra, successiva, per avere un margine in caso di variazioni. E’ ammesso?
L’ufficio competente non ha nulla in contrario, pertanto si ritiene possibile la cosa.
l) A proposito di patenti estere: ci è stato detto che sono state emesse delle patenti per conversione con la sola categoria C senza la B. E’ corretto o si tratta di una segnalazione priva di fondamento?
Vero, alcuni stati recentemente entrati nell’Unione europea rilasciavano direttamente le categorie superiori senza obbligare al rilascio della categoria B. La questione è stata regolamentata dalla decisione 2014/209/UE.
Se siete interessati a leggerla la potete scaricare QUI.
Una piccola precisazione riguardante l'orario riportato nel widget in basso: se consultate il sito da cui è tratta l'informazione, riportato nel post di presentazione, accertatevi di verificare il crepuscolo ufficiale e non quello di un altro tipo, altrimenti la differenza andrà a nostro sfavore. Il sito stesso spiega cosa comporta uno o l'altro metodo di calcolo.
17 aprile 2015
Adattamenti
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
10. Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione /pieghevole /sfilabile
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell’acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad a sola
25.03 Pedale dell’acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell’acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell’acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
30.05 Pedali dell’acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell’acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n.… rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1 + E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1 + E).
78. Limitata a veicoli con cambio automatico (Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)79. (…) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo
90.01: : a sinistra
90.02: : a destra
90.03: : sinistra
90.04: : destra
90.05: : mano
90.06: : piede
90.07: : utilizzabile.
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250
97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Integro quanto detto sugli adattamenti con un file contenente le principali menomazioni e i relativi codici. Il documento è stato redatto dal comitato tecnico del Ministero ed è molto dettagliato.
18 aprile 2015
Passaggi e correzioni, quiz CQC
Una piccola precisazione riguardante l'orario riportato nel widget in basso: se consultate il sito da cui è tratta l'informazione, riportato nel post di presentazione, accertatevi di verificare il crepuscolo ufficiale e non quello di un altro tipo, altrimenti la differenza andrà a nostro sfavore. Il sito stesso spiega cosa comporta uno o l'altro metodo di calcolo.
17 aprile 2015
Adattamenti
Nelle ultime settimane mi sono capitati alcuni casi di patenti con adattamenti e ho pensato che poteva essere utile raccogliere qualche informazione in più.
- primo conseguimento: il soggetto all’atto della visita medica presso la CML viene dichiarato idoneo alla guida con adattamenti e di conseguenza viene emesso un certificato medico che riporta i relativi codici. La pratica segue il normale iter (allestimento e inserimento attraverso il Portale) con la sola differenza che gli adattamenti (vedi tabella sottostante) saranno inseriti dalla motorizzazione. Una volta superato l’esame di teoria, il candidato riceve il foglio rosa e può esercitarsi. Se il cliente non ha a disposizione un veicolo e non disponete di macchina con doppi comandi munita di adattamenti, potete rivolgervi ad un collega che ne sia munito, oppure ad una azienda che si occupi di noleggi di questo tipo, come la EVO DRIVE (Via Ricardesco, 17 10073 - Ciriè (TO) Tel. 011/9203630. Responsabile Commerciale Sig. Besi Mario - evodrive@email.it) che al costo di 25 € al giorno vi fornirà il veicolo per le guide e per l’esame. Il quale si svolge nelle sedute guide superiori, in quanto deve essere un ingegnere ad esaminare il candidato.
- revisione tecnica: questo caso si ha quanto il soggetto viene inviato alla CML in fase di rinnovo di una patente normale e la medesima viene riclassificata in speciale dai componenti della commissione. In tal caso occorre presentare una richiesta allo sportello 12 (analoga a quella di foglio rosa, anche per quanto riguarda i versamenti) chiedendo che venga protocollata con il 17TO. La pratica viene passata a chi si occupa di inserire gli adattamenti (che per quel che riguarda l’ufficio di Torino è la signora Corsaro) e successivamente inserita in un seduta guide superiori. Anche in questo caso è necessario procurarsi un’auto adattata, che potrebbe anche essere quella del cliente.
A titolo di informazione, cito la possibilità che all’atto della visita di rinnovo la commissione richieda al soggetto già in possesso di patente di dimostrare le proprie capacità di guida e che il soggetto venga invitato presentarsi in motorizzazione per una veloce verifica davanti all’ingegnere. In tal caso l’esito della visita viene sospeso fino al compimento di questa “prova breve”, che ha lo scopo di evitare la lunga trafila descritta sopra.
I codici degli adattamenti sono i seguenti (come vedrete prevedono anche codifiche che non hanno nulla a che vedere con la patente speciale):
CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI
CONDUCENTE (motivi medici)
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione...
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione /pieghevole /sfilabile
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell’acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad a sola
25.03 Pedale dell’acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell’acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell’acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell’acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
30.05 Pedali dell’acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell’acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell’acceleratore
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell’acceleratore
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n.… rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1 + E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1 + E).
78. Limitata a veicoli con cambio automatico (Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)79. (…) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03 Limitata a tricicli
79.04 Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 Kg
79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/Kg
79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 Kg
79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03 Limitata a tricicli
79.04 Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 Kg
79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/Kg
79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 Kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo
90.01: : a sinistra
90.02: : a destra
90.03: : sinistra
90.04: : destra
90.05: : mano
90.06: : piede
90.07: : utilizzabile.
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250
97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Integro quanto detto sugli adattamenti con un file contenente le principali menomazioni e i relativi codici. Il documento è stato redatto dal comitato tecnico del Ministero ed è molto dettagliato.
18 aprile 2015
Passaggi e correzioni, quiz CQC
Avete richiesto un cambio codice (o una qualunque altra variazione a terminale) riguardante un candidato che ha già sostenuto un esame di guida con esito negativo e allo sportello rispondono che non si riesce a fare? Ci sono due possibili ragioni: la prima potrebbe essere dovuta ad un errore dell’esaminatore che ha inserito il codice errato e ha dato per promosso il candidato, in tal caso occorre un intervento superiore (dottor Romeo…non intendevo così in alto…); la seconda ragione è che in ogni caso è sempre necessario che venga annullato il numero di patente emessa in vista dell’esame prima di effettuare una modifica, altrimenti non si potrà emettere un nuovo foglio rosa. E anche se questo dovrebbero saperlo fare allo sportello, non è detto che ci abbiano pensato.
A seguito della revoca dell’obbligo di utilizzare la lettera di vettura, sono stati cancellati alcuni quiz per il conseguimento CQC. Riporto di seguito i numeri relativi, per chi volesse provvedere personalmente a depennarli dal suo testo di insegnante.
12049)
12050)
12051)
12052)
12053)
12054)
12055)
12056)
12057)
12058)
12059)
12142)
Due file
Avevo sottomano due file e non mi pareva giusto lasciarli a dormire.
Il primo è un interessante compendio sul controllo dei falsi documentali. In altre parole vengono elencati molti dei documenti in uso nella comunità europea (non solo patenti, anche passaporti e altre tessere) e le modalità per smascherare quelli contraffatti. E’ interessante, dicevo, per capire come vengono contrassegnati i documenti validi e come i falsari cerchino di ingannare i controlli. Ha qualche anno di vita, ma rimane un lavoro ben fatto. Potete scaricarlo QUI.
Il secondo file si riferisce al post di qualche giorno fa, quando si diceva che è possibile convertire patenti C senza che il titolare possieda la B e anche che è possibile conseguire patenti superiori con quiz senza dover convertire la patente estera posseduta. La normativa di riferimento è QUESTA. Sostanzialmente è l’elenco completo dei modelli di patente in uso nella comunità e delle relative equipollenze. Indispensabile per chi lavora molto nel sempre movimentato ambiente delle conversioni estere.
2 maggio 2015
Conversione patenti Uruguay
2 maggio 2015
Conversione patenti Uruguay
Le novità riguardano le conversioni delle patenti dell’Uruguay e il regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole
- Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 13/04/2015, che l’accordo tra la Repubblica Italiana e l’Uruguay, in materia di patenti di guida, già in vigore dal 12/12/2009 al 12/12/2014, è stato rinnovato ed entra in vigore il 17/05/2015. L’Accordo scadrà il 17 maggio 2020. Si fa presente che, a partire dal 17/05/2015, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto. Si sottolinea però che in data 17/05/2015 potranno essere accettate richieste di conversione di patenti uruguaiane aventi scadenza in pari data o successiva, poiché l’Accordo non è stato vigente dal 13/12/2014 al 16/05/2015. Questo perché le patenti extracomunitarie scadute (e non confermate di validità) durante il periodo in cui il relativo Accordo non era vigente, perché non ancora rinnovato, non possono essere convertite.
- E’ stato pubblicato sulla G.U. il testo del decreto 12 marzo 2015, n. 46, vigente al 7 maggio 2015, già commentato in passato, che conferma la non obbligatorietà della presenza nel parco veicolare di autoscuole e consorzi dei veicoli per il conseguimento delle patenti di guida speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E.
16 giugno 2015
Nuove disposizioni sui corsi CQC
La DGT Nord Ovest ha emanato nuove disposizioni sui corsi CQC. La comunicazione di servizio 2 del 5 giugno (la potete scaricare QUI) dispone che:
16 giugno 2015
Nuove disposizioni sui corsi CQC
La DGT Nord Ovest ha emanato nuove disposizioni sui corsi CQC. La comunicazione di servizio 2 del 5 giugno (la potete scaricare QUI) dispone che:
per i corsi che inizieranno dal 10/06/2015
a) solo ed esclusivamente per lo svolgimento della 7^ (settima) ora di ogni argomento, sarà possibile per le lezioni programmate con un “blocco” da 2 ore, avere argomenti e docente diversi (1 ora relativa ad un modulo + 1 ora relativa ad altro modulo). In questo caso si avrà diritto alla tolleranza di 15 minuti all'inizio della prima ora. Le lezioni, sia sul registro di frequenza sia sulla piattaforma AGINET dovranno essere separate per argomento, docente ed orario ed apposte nel rispetto delle seguenti tempistiche:
dal 16’ al 20’ minuto all'inizio della 1^ ora di lezione;
dal 01’ al 05’ minuto all'inizio del 2^ ora di lezione.
b) solo ed esclusivamente per lo svolgimento della 7^ (settima) ora di ogni argomento, sarà possibile svolgere le lezioni giornaliere programmate con un “blocco” da 3 ore suddividendole come:
- blocco di 2 ore + 1 ora
- blocco di 1 ora + 2 ore
In questo caso si avrà diritto alla tolleranza di 15 minuti solo all'inizio della 1° lezione sia che essa sia di 1 o di 2 ore. Le rilevazioni delle presenze/assenze sia sul registro di frequenza sia sulla piattaforma AGINET dovranno essere separate per argomento, docente ed orario ed apposte nel rispetto delle seguenti tempistiche:
dal 16’ al 20’ minuto all’inizio della 1^ lezione o blocco di lezioni;
dal 01’ al 05’ minuto all’inizio della 2° blocco di lezioni o della lezione singola.
per i corsi che inizieranno dal 04/06/2015
a) per tutti gli Enti che utilizzeranno la rilevazione delle presenze/assenze attraverso AGINET, non sarà più necessario utilizzare il registro di frequenza cartaceo precedentemente vidimato e timbrato dall'ufficio di appartenenza. La registrazione delle presenze avverrà per via telematica utilizzando la piattaforma AGINET e il responsabile del corso o il docente delegato dal responsabile del corso, dovrà nei tempi previsti:
1) inserire nel sistema AGINET la presenza e/o assenza dei partecipanti;
2) stampare la pagina del registro e far apporre la firma dei partecipanti negli appositi spazi relativi all'inizio della lezione e successivamente alla fine della lezione.
b) dovrà essere istituito un “registro in emergenza”, timbrato e vidimato dall'ufficio di competenza, unico per tutti i corsi, che dovrà essere utilizzato dal responsabile del corso o dal docente delegato dal responsabile del corso in caso di mancato funzionamento del collegamento internet e/o della piattaforma AGINET. Il responsabile del corso o il docente delegato dal responsabile del corso dovrà compilare le pagine del registro indicando :
- ora di inizio e fine della lezione;
- argomento;
- docente e relativa firma
- nominativi dei partecipanti con relativa firma in entrata ed in uscita;
- firma del responsabile del corso o docente delegato
Il responsabile del corso o il docente delegato dal responsabile del corso, dovrà, nei tempi previsti, comunicare all'ufficio di competenza, tramite fax, in caso di assenza di collegamento internet o posta certificata, solo nel caso di anomalia al server AGINET, l’avvenuto utilizzo del “registro in emergenza” allegando copia della pagina debitamente compilata. Successivamente, ad anomalia terminata dovranno essere inseriti nel sistema le presenze/assenze di quel o quei blocchi non inseriti e il risultato di detto inserimento dovrà essere stampato ed allegato al registro di emergenza.
con decorrenza immediata
E’ possibile frequentare un corso CQC anche se non si è in possesso della categoria di patente richiesta, in
questo caso potranno verificarsi le seguenti casistiche:
1) prima del termine del corso teorico CQC il partecipante consegue il foglio rosa della patente di
categoria superiore richiesta con superamento della prova di teoria : in questo caso potrà effettuare le lezioni pratiche e sostenere l’esame CQC e in caso di esito positivo verrà rilasciato un CAP con validità 5 anni, che dovrà essere presentato al momento del conseguimento della patente di categoria superiore per la regolarizzazione del nuovo documento di guida;
2) il partecipante non consegue il foglio rosa della patente di categoria superiore richiesta: in questo caso non potrà sostenere l’esame CQC ma le lezioni teoriche del corso CQC frequentato saranno valide per un anno dalla fine del corso stesso. Per poter però usufruire di detta agevolazione il candidato dovrà essere iscritto, all’interno della piattaforma AGINET, ad un corso CQC “teorico” e non ad un corso CQC “teorico –pratico”
La circolare si chiude con la precisazione che i nulla osta rilasciati con una data di scadenza (31/12/2014 o 30/06/2015) sono considerati prorogati a tempo indeterminato con la sola accortezza, qualora si effettui un corso CQC per le patenti di categoria C1-D1C1E-D1E di dimostrare (anche attraverso l'appartenenza ad un consorzio) la disponibilità di adeguato veicolo.
Il riferimento è al DM 12/03/205 n. 46 e della relativa circolare esplicativa prot.11502/8.7.6 del 14/05/2015 di cui parleremo ancora in futuro.
7 luglio 2015
Aggiornamento
25 luglio 2015
Parco veicolare
7 luglio 2015
Aggiornamento
Tempi di guida e di riposo
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare 29 aprile 201s prot. n. 37/0007136 (la trovate QUI) parla di tempi di guida e di riposo, con una precisazione. In sostanza si vieta di recuperare la riduzione del riposo settimanale (recupero che va compiuto entro la terza settimana) in più blocchi.
Parco veicolare 2015
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la motorizzazione divisione 5 Circolare Prot. 11502/8.7.6 del 14 maggio 2015. Potete scaricarla QUI. Molte le modifiche introdotte con questa circolare, che segue il decreto 46 del 12 marzo. Innanzitutto viene ribadito che i veicoli delle categorie C1, C1E, D1 e D1E utilizzati dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per le esercitazioni e per gli esami devono, in ogni caso, essere muniti di doppi comandi. Di conseguenza, gli unici veicoli sui quali svolgere le esercitazioni e gli esami senza obbligo di doppi comandi (anche per i candidati privatisti, in sede d’esame) sono quelli utili per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A e B1, nonché delle categorie speciali; un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica può richiedere la disponibilità dei veicoli delle categorie B1 BE, B96, C1, C1E, D1, D1E anche a soggetti che hanno sede in provincia differente, senza alcuna limitazione territoriale; la disponibilità dei veicoli delle categorie C1, C1E, D1, D1E è estesa anche per le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica autorizzati a svolgere i corsi di qualificazione iniziale CQC.
Dal 1 luglio 2015, le autoscuole dovranno dotarsi obbligatoriamente dei veicoli utili al conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE e potranno, nel caso in cui iscrivano allievi che intendono conseguire le categorie B1, B96, BE, C1, C1E, D1 e D1E, e le patenti speciali, utilizzare, per le esercitazioni e gli esami, veicoli dati in disponibilità. Di conseguenza, dal 1 luglio in sede d’esame, gli allievi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica per le patenti AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE, devono utilizzare esclusivamente i veicoli di proprietà o in disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi.
Non è consentito, ad un’autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica di utilizzare, per le esercitazioni o l’esame di un allievo che intenda conseguire una categoria di patente con codice unionale 78 (cambio automatico), un veicolo dotato di cambio manuale. Così, anche, non è possibile utilizzare, per le esercitazioni o l’esame di un allievo che intenda conseguire una categoria di patente con cambio manuale, un veicolo dotato di cambio automatico. In ogni caso, al conducente che ha svolto la prova pratica per il conseguimento della categoria B su veicolo dotato di cambio manuale e la prova pratica per l'estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B sarà riportato esclusivamente il codice 96 (e quindi non anche 78). Se vi occorre, il modulo di delega allegato alla circolare è QUESTO.
Considerazioni: stranamente non è presente nel modulo la categoria dei veicoli speciali, si presume che si tratti di una svista. Nessuno ha l’obbligo di acquistare i motocicli, basta l’appartenenza ad un consorzio per essere in regola. Ovviamente il consorzio deve aver provveduto all’acquisto dei veicoli minimi necessari. Per le patenti B96 e BE non è scritto espressamente che è vietato il prestito del rimorchio, infatti la delega parla genericamente di “veicolo”. Interpretando in questo modo la norma, qualora un candidato in possesso di rimorchio (ma non di auto con doppi comandi, ovviamente) si rivolga all’autoscuola, quest’ultima potrebbe presentare il candidato all’esame con la propria autovettura munita di doppi comandi e il rimorchio del candidato stesso, che attraverso la delega lo “presterebbe” alla scuola.
A proposito di B96, ci si domandava se è possibile prenotare il candidato subito o se è necessario attendere sempre un mese e un giorno. Vista l’emissione del foglio rosa (e la necessità di esercitarsi) è prevista l’attesa tra emissione foglio rosa e prova d’esame.
A seguito della circolare, l’UPM Torino ha emesso un ordine di servizio riassuntivo. Lo trovate nella sezione PATENTI.
In considerazione del “vuoto” nelle disposizioni, ho preparato un modulo di delega che contiene la categoria BS. QUESTO è il modulo, con la precisazione che è stato approvato solo verbalmente dal capo settore.
Attenti alle denunce
Non è mai venuto da voi qualcuno che, sentito il prezzo di un duplicato della patente deteriorata, ha annunciato “e allora io la perdo…”? Attenti a dichiarare falsamente di aver smarrito la patente solo per ottenere un nuovo documento (o a suggerirlo!), si rischia una denuncia per falso ideologico in atto pubblico. A chiarirlo è il Tribunale di Trento in una recente sentenza (Tribunale di Trento – Sezione penale – Sentenza 26 novembre 2014 n. 1037). Cosa è successo? Un neopatentato aveva pensato di non pagare all’autoscuola le lezioni di guida e l’esame finale. Una volta superato l’esame, costui aveva lasciato la patente presso gli uffici della scuola, come “garanzia” del pagamento, promettendo di saldare al più presto. Invece non solo non si era mai più presentato, ma aveva sporto denuncia di smarrimento per ottenere un duplicato. Il ragazzo è stato scoperto, processato e infine condannato non solo per il falso ideologico in atto pubblico, ma anche per il secondo reato di insolvenza fraudolenta nei confronti dell’autoscuola.
Passo falso
A proposito di falso in atto pubblico e reati simili: gira voce che qualche operatore professionale abbia abusato dell’incarico che gli è stato conferito, spingendosi a firmare la dichiarazione necessaria al ritiro della patente internazionale in presenza di un funzionario dell’UPM. Che sia vero o no poco importa, il risultato è che da ora e a tempo indeterminato per il ritiro delle patenti internazionali e dei permessi internazionali di guida è necessario esibire la patente originale allo sportello.
Viaggio al volante
La circolare 10815 del 6 maggio 2015 (QUESTA) precisa che la patente italiana in USA viene trattata in maniera diversa in funzione dello Stato in cui ci si reca, pertanto talvolta occorre il permesso internazionale o la patente internazionale. Allegata alla circolare una tabella riassuntiva dell’abilitazione richiesta nei vari Stati.
Da rinnovo a duplicato
In caso di rinnovo CML e di non idoneità temporanea, se all’atto della seconda visita la patente è scaduta la pratica si trasforma: da rinnovo diventa un duplicato.
Cambio categoria allo sportello
In fase di rinnovo, il CIGC diventa una patente AM. Ebbene, non è possibile inserire attraverso il portale la pratica di “riclassificazione”, è obbligatorio presentarla in manuale allo sportello.
Dichiarazione consolare
La circolare 13821 del 11 giugno 2015 precisa che è possibile ottenere la conversione di patenti comunitarie scadute. A quanto già sapevamo (vedi istruzioni WEB TEAM) si aggiunge il fatto che il soggetto può essere sottoposto a provvedimenti di revisione se la patente risulta scaduta da più di tre anni, che occorre sempre un certificato medico per ottenere questo tipo di conversione e che l’UPM potrà disporre una verifica presso l’Autorità estera competente per verificare che la patente non sia soggetta a provvedimenti. Suggeriamo di operare come per la residenza storica: richiedere sempre la dichiarazione consolare di non ostatività e allegarne una copia alla pratica, in modo da abbreviare i tempi di verifica. Potete trovare la circolare QUI.
Dubbi e domande su patenti e CQC
Chi riconsegue la patente B a seguito di revoca è tenuto ad effettuare le guide certificate?
Si, non ci sono deroghe in merito.
Quanto tempo si ha per annotare le presenze delle ore di guida dei corsi CQC? Lo stesso margine, non sono previste deroghe o facilitazioni.
Ho il nulla osta dei corsi CQC scaduto, come si rinnova?
Al momento non è necessario effettuare richieste di rinnovo dei nulla osta CQC con scadenza dicembre 2014 o giugno 2015, in quanto la loro validità è da intendersi estesa a tempo indeterminato. La data di scadenza era legata alle norme che imponevano l’adeguamento del parco veicolare, che non è più obbligatorio integrare. Occorre solo fare attenzione se si utilizzano veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E non di proprietà, in quanto occorre dichiararne la disponibilità. In merito è possibile consultare la circolare 11502 /8.7.6 del 14 maggio 2015 e la precisazione della DGT Nord Ovest QUI.
E’ possibile utilizzare un veicolo C1 per le guide di conseguimento CQC merci?
No, se si consegue la CQC per la patente C si deve utilizzare un veicolo se si conduce con la categoria C.
E’ possibile variare la data di fine corso su Aginet?
Si, effettuando una variazione prima della fine del corso. In realtà è possibile effettuare la variazione anche dopo la fine del corso e addirittura dopo la stampa degli attestati, ma in questo caso è necessario essere autorizzati dall’UPM.
Si può condurre un ciclomotore o una moto di categoria A1 se in possesso di foglio rosa B?
Ammetto che inizialmente la mia opinione mi ha portato a rispondere un deciso no. Perché secondo me ha senso esercitarsi sul veicolo che si utilizzerà all’esame: che utilità c’è a fare le guide su una macchina agricola? E invece… la nota 25630/8.7.6 del 13 novembre 2014 afferma che chi è in possesso di foglio rosa può esercitarsi con tutti i veicoli cui la patente autorizza.
Comunicazione del medico
La circolare Prot. n. 13589/23.18.17 del 9 giugno 2015 precisa che qualora un soggetto titolare di patente venga visitato presso la CML o altra struttura medica (e alla visita sia presente uno dei medici preposti alla verifica dei requisiti fisici per il conseguimento e il mantenimento delle patenti) se il soggetto presenta patologie che impediscono il mantenimento della patente, il medico deve effettuare una comunicazione al competente ufficio della Motorizzazione. Il testo completo è QUESTO.
Revisione macchine agricole e operatrici
Con il decreto 20 maggio 2015 si stabilisce l’inizio delle operazioni di revisione delle macchine agricole e operatrici. Vi rimando alla lettura del testo QUI per ogni precisazione.
Utile precedente
La DGT centro ha prorogato la durata dei fogli rosa causa carenza di personale e difficoltà operative nella prenotazione degli esami nei tempi prescritti dalle norme. Teniamone conto, se mai dovesse succedere anche qui di arrivare alle strette. Il testo è QUESTO.
Tre lunghi anni
A seguito di alcuni ricorsi da parte di conducenti cui era stata revocata la patente con l’obbligo di attendere tre anni prima del riconseguimento, il Ministero con la circolare 14549 del 18 giugno 2015 (QUESTO il lunghissimo testo, molto tecnico) precisa che il periodo di attesa non comprende il tempo in cui la patente è stata sospesa a seguito della sanzione che ha poi portato alla revoca. I tre anni, quindi, vanno conteggiati dal momento dell’accertamento e non dell’infrazione.
Novità a venire
C’è una proposta di legge gira in Parlamento (approvata al Senato deve passare alla Camera) che contiene alcune novità. Se volete leggerla è QUI. Potete anche saltare subito all'articolo 11... In sostanza, si modificano in maniera marginale i requisiti visivi per il conseguimento e mantenimento delle patenti, si deroga in parte alle disposizioni riguardanti gli esaminatori e le relative categorie d’esame e infine (unica novità veramente rilevante) si prevede che un titolare di patente possa portare con se un passeggero a partire da 16 anni.
Macchine operatrici
La circolare 101483 del 13 maggio 2015 riporta le disposizioni per la locazione senza conducente delle macchine operatrici. Potete leggerla QUI.
Nuove masse e dimensioni
La direttiva 2015/719 prescrive nuove dimensioni e masse per i veicoli per trasporto persone e cose. Un esempio? Autobus a tre assi a 28 tonnellate con possibilità di incrementi di 1000 kg in caso di utilizzo di alimentazione alternativa (ibrida) vista la massa delle batterie. Non c’è una immediata applicazione ma in futuro gli stati membri dovranno tenerne conto. Se volete leggere le 10 pagine di Gazzetta ufficiale potete farlo QUI.
Duplicato a richiesta
Cosa fare se si smarrisce l’attestato di frequenza del corso rinnovo CQC? Per quelli emessi attraverso Aginet, per quanto non ci siano disposizioni dettagliate in merito, è presumibile che si possa effettuare una ristampa senza particolari problemi, in quanto tutto ciò che occorre, alla fine, è un timbro e una firma da parte della scuola e del responsabile. Per quelli emessi con il “vecchio” sistema, invece, è necessario passare attraverso l’UPM perché sono loro, in questo caso, a mettere timbro e firma… Al momento non ci sono norme che regolino questa procedura e, se vi dovesse capitare, non sono richiesti versamenti per questa operazione. Speriamo che non si accorgano tanto presto di questo vuoto normativo.
Cugini prudenti
Vi riporto un articolo trovato in rete, per chi se lo fosse perso.
Vietato parlare al cellulare durante la guida in Francia, anche se si utilizzano gli auricolari più tecnologici. Sarà invece consentito adoperare soltanto i sistemi “integrati nel veicolo o che non si tengono in mano”, cioè sarà utilizzabile esclusivamente il vivavoce. Il provvedimento, operativo a partire dal 1 luglio, è stato stabilito dal ministero dell’Interno guidato dal socialista Bernard Cazeneuve. La legge si è resa necessaria a causa del vertiginoso aumento della mortalità sulle strade transalpine: le statistiche dicono che un incidente su dieci è provocato dall’uso del telefonino mentre si è al volante. In particolare, è ritenuto pericoloso anche e soprattutto l’invio di sms e la connessione ai social network, Facebook e Twitter su tutti.
In questo modo, il governo di Francois Hollande ha deciso di irrigidire la normativa vigente con giro di vite su tutte le attività che distraggono il guidatore. Sono previste multe più severe per tutti coloro che verranno colti in contravvenzione: guidare con l’auricolare costerà 135 euro di multa e 3 punti sulla patente. Allo stesso tempo, per i conducenti più giovani il tasso di alcoolemia tollerato sarà ulteriormente abbassato, da 0,5 grammi su ogni litro di sangue a 0,2. Multe anche per chi va in moto, scooter e addirittura in bicicletta se verrà sorpreso con i dispositivi intra-auricolari. “Il provvedimento – spiega la sicurezza stradale – vuole evitare che i conducenti si trovino isolati dall’ambiente” 25 luglio 2015
Parco veicolare
Se avete avuto occasione di aprire delle pagine nella sezione PATENTI avrete notato delle schermate con il parco veicolare richiesto.
Fanno parte della presentazione che vi propongo oggi: troverete i veicoli necessari per gli esami delle varie patenti con l'annotazione riguardante la presenza dei doppi comandi e l'obbligo della disponibilità. Una decina di pagine poi sono dedicate alle caratteristiche generali dei veicoli per le autoscuole e al termine è presente una tabella riassuntiva.
Potete visualizzare e/o scaricare la presentazione QUI.
2 settembre 2015
Aggiornamento 36/37
2 settembre 2015
Aggiornamento 36/37
Regoliamo l’orologio
La comunicazione interna numero 17/2012 agg. 2 del 28/07/2015 parla di guide certificate (citate come “obbligatorie”) ricordando le disposizioni fondamentali e aggiungendo una interessante precisazione riguardante le guide in orario notturno. Per l’esattezza si dice che: Per quanto riguarda le esercitazioni in condizioni di “visione notturna”, in assenza di specifiche disposizioni ministeriali si ritiene che l’orario di svolgimento di tali esercitazioni, per evidenti motivi non possa avere inizio prima del tramonto del sole(…)
La comunicazione interna numero 17/2012 agg. 2 del 28/07/2015 parla di guide certificate (citate come “obbligatorie”) ricordando le disposizioni fondamentali e aggiungendo una interessante precisazione riguardante le guide in orario notturno. Per l’esattezza si dice che: Per quanto riguarda le esercitazioni in condizioni di “visione notturna”, in assenza di specifiche disposizioni ministeriali si ritiene che l’orario di svolgimento di tali esercitazioni, per evidenti motivi non possa avere inizio prima del tramonto del sole(…)
Si potrebbe aprire una discussione sul fatto che finora le autoscuole avevano interpretato “la notte” come quella che va da mezz’ora dopo i tramonto a mezz’ora prima dell’alba, in ossequio all’obbligo di accensione delle luci. Ci guadagniamo mezz’ora in questo modo, tenendo comunque presente che una comunicazione interna non è in grado di modificare una norma contenuta in una circolare o, magari, in un decreto.
Cortese invito
Con una nota datata 31 luglio 2015 (protocollata al numero 2274) il direttore dell’UPM rende noto che le autoscuole operanti con il sistema AGINET sono 34 (compresi i consorzi). Poiché i vantaggi derivanti dall'uso dei sistemi informatici in oggetto sono noti, sia per gli operatori che per l'ufficio, si chiede alle associazioni di “spingere” affinché questo numero aumenti, monitorando le difficoltà e predisponendo eventuali incontri di aggiornamento.
Con una nota datata 31 luglio 2015 (protocollata al numero 2274) il direttore dell’UPM rende noto che le autoscuole operanti con il sistema AGINET sono 34 (compresi i consorzi). Poiché i vantaggi derivanti dall'uso dei sistemi informatici in oggetto sono noti, sia per gli operatori che per l'ufficio, si chiede alle associazioni di “spingere” affinché questo numero aumenti, monitorando le difficoltà e predisponendo eventuali incontri di aggiornamento.
Sempre e comunque un mese
L’ordine di servizio 11/2009 agg. 17 mette in chiaro come la circolare 18319 del 3 agosto 2015 influirà sulla nostra vita lavorativa.
L’ordine di servizio 11/2009 agg. 17 mette in chiaro come la circolare 18319 del 3 agosto 2015 influirà sulla nostra vita lavorativa.
1) per ogni aula informatizzata (attualmente si considerano in modo virtuale due aule informatizzate) e per ogni turno, nell’ambito di una seduta d’esame, ogni autoscuola potrà prenotare al massimo 5 (cinque) allievi, con almeno 3 posti riservati a candidati privatisti; si precisa che ai fini dell’individuazione delle autoscuole e quindi del numero massimo di allievi, saranno considerati i codici assegnati dall’ufficio;
2) in caso di assenza, un candidato non potrà sostenere un nuovo esame di teoria prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell’assenza.
Per quanto riguarda il punto 1), tenendo conto delle prenotazioni già effettuate alla data odierna (che riguardano sedute fissate per i primi giorni di settembre) e per consentire la massima diffusione della circolare in questione, le nuove prescrizioni verranno tassativamente applicate a tutte le sedute che si svolgeranno dal giorno 10 settembre 2015.
Con le nuove disposizioni non potranno più essere assegnate sedute riservate ai candidati privatisti (le sedute che finora avevano sigla QP) e che per tali candidati dovranno essere riservati almeno 6 (sei) posti per ogni singolo turno, come sopra indicato.
E’ evidente che la suddetta quota riservata ai candidati privatisti, che al momento risulta sufficiente in funzione degli esami svolti nel primo semestre dell’anno, sarà oggetto di monitoraggio costante per tenere conto delle variazioni che periodicamente si potranno verificare.
In merito al punto 2) (trenta giorni dall’assenza per la riprenotazione), sarà cura delle singole Autoscuole l’applicazione puntuale della stessa, in pendenza dell’inserimento nel Portale di apposito blocco informatico.
Per quanto riguarda i candidati privatisti, sarà cura dell’UPE la verifica del rispetto delle nuove disposizioni.
3) Sedute di esami di teoria svolte presso gli Uffici di Biella e Vercelli.
Com’è noto alcune sedute di teoria di candidati dell’Ufficio di Torino (da quattro a sei al mese) si svolgono nelle aule informatizzate degli Uffici di Biella e Vercelli, sia per ovviare all’insufficienza di posti disponibili a Torino, che per sgravare gli esaminatori dell’ufficio stesso (anch’essi in numero insufficiente) e consentire loro di svolgere altri compiti d’istituto.
Per tali sedute, mentre verrà assicurata con le medesime modalità di Torino l’osservanza scrupolosa delle nuove disposizioni relativamente ai candidati delle autoscuole, non si potrà garantire per ovvi motivi la presenza di candidati privatisti.
Attenzione, dunque perché hanno riscritto le regole e nei primissimi tempi dovremo essere noi a fare i conti giusti, perché il CED potrebbe non accorgersi di una prenotazione accettata fuori dai termini.
Che succede?
Succede lontano da noi, ma pur sempre in Italia. Con l’ordine di servizio 24 del 4 agosto 2015 il direttore dell’UPM di Napoli dispone alcune misure “emergenziali”, tra cui:
Succede lontano da noi, ma pur sempre in Italia. Con l’ordine di servizio 24 del 4 agosto 2015 il direttore dell’UPM di Napoli dispone alcune misure “emergenziali”, tra cui:
Non me la sento di commentare. Non è necessario.
Giustamente
Con la comunicazione interna 19/2015 datata 19 agosto 2015 si precisa che (analogamente a quanto avviene per le autoscuole): Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente C.I., su tutte le domande di rilascio della patente nautica presentate da una Scuola Nautica, dovranno essere riportate tramite apposito timbro le seguenti indicazioni:
1) Denominazione della Scuola Nautica; 2) Codice UMC; 3) Indirizzo e n. di telefono; 4) Numero di iscrizione al Registro di cui trattasi.
L’Ufficio Patenti Nautiche non protocollerà le domande prive dei dati sopra elencati ed informerà, per competenza, la Città Metropolitana di Torino. In attesa della predisposizione del timbro di cui sopra i relativi dati potranno essere annotati a mano.
Mezze novità sul cronotachigrafo
Circolano voci riguardo l'abolizione del modulo assenza del conducente. Tutto nasce dal fatto che è entrato parzialmente in vigore il 2 marzo 2015 il regolamento europeo 4 febbraio 2014 che modifica la normativa sui tempi di guida e di riposo e l'utilizzo del cronotachigrafo nel settore dei trasporti su strada. Viene, infatti abrogato il Regolamento (CE) n. 3821/1985 e in parte modificato e integrato il Regolamento (CE) n. 561/2006.
Le novità entreranno in vigore gradualmente e per quanto riguarda il modulo in questione, non viene espressamente detto che è abolito, quanto che gli Stati membri non possono obbligare indiscriminatamente il conducente a dimostrare cosa stava facendo quando non era al volante. Quindi, come spiega questo illuminante articolo, aspettiamo qualche chiarimento.
Le novità entreranno in vigore gradualmente e per quanto riguarda il modulo in questione, non viene espressamente detto che è abolito, quanto che gli Stati membri non possono obbligare indiscriminatamente il conducente a dimostrare cosa stava facendo quando non era al volante. Quindi, come spiega questo illuminante articolo, aspettiamo qualche chiarimento.
Trasporto passeggero a 16 anni e traino con patente BS
Sulla G.U. 178 del 3 agosto 2015 è stata pubblicata la legge 115 del 29 luglio 2015. La quale ci interessa perché riprende in maniera pressoché integrale il testo di cui avevamo parlato QUI, modificando il Codice della Strada negli articoli 115,116,118-bis e 170. La data di entrata in vigore delle modifiche è il 18 agosto 2015.
Uno degli effetti di questa normativa è la possibilità, per i titolari di patenti AM, A1 e B1 di trasportare passeggeri se si sono compiuti 16 anni (prima, come noto, ne servivano 18).
Per effetto di tale modifica vengono abrogati alcuni quiz, per l’esattezza 4 per le patenti A e B e 12 per la patente AM. In sostanza vengono ritoccate quasi tutte le domande che parlano di trasporto di un passeggero su motocicli e ciclomotori.
La nuova normativa consente poi ai titolari di patente speciale B (o anche superiore) di mettersi al volante di un veicolo di categoria B e trainare un rimorchio la cui massa sia superiore a 750 kg (prima tale possibilità non era ammessa). Rimane sempre esclusa, per costoro, la possibilità di conseguire l’estensione E.
Mi sorge un dubbio: vista questa novità, si potrà fare la BS codice 96?
19 settembre 2015
Aggiornamento 38
25 settembre 2015
Aggiornamento 39
Aggiornamento sui corsi recupero punti
Sulla G.U. 222 del 24 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto 20 gennaio 2015 (ancora a firma dell'allora ministro Lupi...) che modifica il decreto 29 luglio 2003 riguardante i corsi di recupero punti.
Da ora in poi sarà possibile organizzare corsi di recupero punti di tipo a) con candidati in possesso di patente AM e B1 e corsi di tipo b) con candidati in possesso di patenti C1, D1, C1E e D1E, nonchè di KA e KB.
3 ottobre 2015
Aggiornamento 40
19 settembre 2015
Aggiornamento 38
Più posti per tutti
Con l’ordine di servizio 11/2009 aggiornamento 18 (lo potete trovare QUI) l’UPM Torino stabilisce nuove modalità per la prenotazione degli esami teorici. In considerazione delle norme che sono appena state modificate (ne abbiamo parlato QUI) vengono rivisti i numeri delle sedute. La cosa più importante è l’incremento di posti: in breve si passa da 756 posti alla settimana a 863 a partire dal primo ottobre. Questo risultato è stato ottenuto mantenendo tre turni (il quarto sarà utilizzato solo in caso di necessità) incrementando i terminali in uso ad ogni turno.
Da notare anche il fatto che nulla vieta di allestire turni che contengano esami A-B e superiori contemporaneamente.
Svizzeri come noi
Con la circolare Prot. 20586/8.7.6 del 11 settembre 2015 (la trovate QUI) la Direzione Generale rende noto che l’accordo tra Italia e Svizzera per la reciprocità delle patenti è stato esteso alle CQC svizzere, che pertanto assumono pieno valore all’interno dell’UE. La circolare contiene anche uno specimen della CQC confederata.
Cambio codice senza spesa
Cosa si fa quando una scuola cambia codice e pertanto deve aggiornare tutte le pratiche? Lo spiega la circolare 20585/8.7.6 del 11 settembre 2015:
Nel caso di variazione della titolarità dell’autoscuola, il nuovo titolare dovrà, sollecitamente, richiedere, un nuovo codice meccanografico. Successivamente al rilascio del nuovo codice, il titolare dell’autoscuola dovrà procedere a variare i codici delle “pratiche” già presentate all’Ufficio Motorizzazione civile. In questo caso, la modifica del codice meccanografico non è soggetta al pagamento della tariffa (attualmente di euro 9) su conto corrente postale n. 9001. Quest’ultima esenzione si applica esclusivamente per le pratiche già presentate alla data di variazione della titolarità dell’autoscuola.
La circolare è reperibile QUI.
Avete demandato?
La circolare con numero 16646 del 14 luglio 2015 risponde ad un quesito: può una scuola che utilizza per gli esami AM, A1, A2 o A le moto del consorzio, svolgere i suddetti esami nel comune ove ha sede? Il problema si pone perché potrei avere la scuola nel comune A e il consorzio avere sede nel comune B. La risposta è positiva, ma attenzione, perché, dice testualmente la circolare: i veicoli intestati al consorzio possono essere utilizzati esclusivamente dagli allievi che l’autoscuola ha demandato al centro di istruzione automobilistica.
Pertanto, se in sede d’esame un controllo approfondito dovesse evidenziare che il consorzio ha “prestato” la moto alla scuola senza che questa abbia demandato l’allievo al consorzio, l’esame non potrebbe avere luogo.
Potete trovare la circolare QUI.
CQC in tutte le salse
Una raffica di informazioni, novità e risposte riguardanti la carta di qualificazione.
1) Parliamo di problemi allo sportello: per una istanza di rinnovo CQC avanzata da un possessore di PatenteCQC la sportellista richiede a) che ci sia una foto autenticata e b) che venga immediatamente consegnata la Patente CQC. Non sono d’accordo. La circolare 12278 del 15/5/2013 dice, al punto B.1, che la legalizzazione può avvenire attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con apposito modulo) facendo espresso riferimento alla PatenteCQC (citata anche nel titolo del paragrafo). Per quanto riguarda la consegna del documento al momento della presentazione dell’istanza, si è sempre proceduto alla riconsegna successiva (a tal fine è anche stato predisposto apposito modulino) proprio per non penalizzare i conducenti che si recano all’estero il cui documento è ancora valido. A titolo di confronto, sul sito della DGT Nord Ovest alla voce “Rinnovo CQC” la patente non compare tra i documenti da consegnare. Entrambe le anomalie sono state segnalate al dirigente, attendiamo risposta.
2) Qualcuno si preoccupa della possibilità che le scadenze delle CQC rinnovate siano calcolate a partire dalla data di fine corso e non da quella di presentazione dell’istanza. E, sempre a proposito di spauracchi, qualcuno è ancora alle prese con il dilemma: ma se non rinnovo la CQC entro i termini di scadenza prorogata, quei due anni vengono calcolati e quindi devo fare l’esame? Una nota datata 14 luglio 2015 (ECCOLA) chiarisce entrambi i punti: faranno l‘esame di revisione CQC coloro i quali non frequentano un corso di rinnovo entro i due anni successivi alla data prorogata (9/9/2015 per le persone, 9/9/2016 per le cose) e il rinnovo viene calcolato aggiungendo 5 anni alla data di presentazione dell’istanza (e non dal fine corso).
3) Qualche risposta veloce, alla luce delle ultime disposizioni in materia di corsi rinnovo CQC: a) quale deve essere il comportamento del docente in caso di assenza totale dei partecipanti al corso? b) a fine corso è richiesta la consegna delle stampe effettuate a inizio lezione in sostituzione del registro di frequenza? c) posso usare un registro di frequenza nuovo e mai usato al posto di quello di emergenza? d) ho problemi di inserimento, Aginet mi risponde con un messaggio di errore che contiene il codice BA/XXXX e mi annulla l’inserimento, che devo fare? e) posso convertire una CQC estera?
Soluzioni: a) il docente chiude e se ne va. In altre parole in caso di assenza totale non c’è nessun obbligo di restare, una volta comunicate le assenze via Aginet è possibile allontanarsi liberamente; b) si, a fine corso è indispensabile portare il plico di fogli stampati e firmati dagli allievi; in fondo si tratta del registro di frequenza (anche se sotto forma diversa) e deve essere verificato prima dell’approvazione alla stampa degli attestati. c) si, è possibile utilizzare un registro di frequenza (non più necessario con le nuove disposizioni) e trasformarlo in un registro di emergenza, purché sia “pulito” e mai usato. d) non resta altro che riprovare, selezionando la riga che contiene il nominativo annullato, eliminando il flag (il segno di spunta su annullato), selezionando modifica e lanciando di nuovo la richiesta. Aggiungo di fare attenzione al numero di utenti collegati, perché quando siamo in tanti, Aginet ha problemi a gestirci tutti insieme e il ritardo nella trasmissione dati fa cadere il collegamento tra Aginet e il server centrale. In questo caso Aginet non ha riscontro dei dati inseriti (il controllo non va a buon fine) e il risultato è un messaggio di errore. Fortunatamente Aginet è disponibile in qualunque orario e possiamo riprovare in momenti diversi, facendo attenzione al numerino in alto a destra che ci informa su quanti utenti sono connessi. e) certo che si converte, allegando i documenti originali (patente e CQC), utilizzando il modello 2112 e con 9 e 32 come versamenti. Tutto come una conversione, insomma, anche lo sportello retrosalone è lo stesso. Unica differenza: al momento non possiamo inserirla noi. Quindi ci limiteremo ad allestire la pratica e a presentarla nella cartellina.
4) Un quesito che è quasi un rompicapo: come faccio a rispettare le norme che impongono di far firmare il registro entro 15 minuti e di dare le presenze entro 20, se con il nuovo sistema il foglio da firmare viene stampato dopo aver dato le presenze? Eh già, con il nuovo meccanismo prima lancio le presenze e dopo stampo il foglio da firmare. Peccato che la norma che noi conosciamo preveda 20 minuti per la prima operazione e 15 per la seconda. La risposta arriva direttamente dall’Ing. Callegari, il quale ha chiarito che, molto semplicemente, non si applica la norma dei 15 minuti perché il registro cartaceo non esiste più. Il registro è virtuale (è Aginet, insomma) e basta dare le presenze entro il 20° minuto per essere a posto.
Conversioni varie
- E’ convertibile una patente della Croce Rossa?
Si, ma non attraverso l’ufficio delle patenti estere bensì come se fosse una patente militare. Attenzione, come sempre, al veicolo utilizzato per sostenere l’esame.
Si, ma non attraverso l’ufficio delle patenti estere bensì come se fosse una patente militare. Attenzione, come sempre, al veicolo utilizzato per sostenere l’esame.
- Cosa accade ad una patente estera convertibile ritirata su strada perché il titolare ha lasciato trascorrere un anno dalla residenza senza richiedere la conversione?
La patente è convertibile, occorre però attendere 30/40 giorni perché la Prefettura la invii al locale UPM. Fortunatamente non occorrono domande in carta da bollo.25 settembre 2015
Aggiornamento 39
Ristampa attestato guide certificate
Lavorando con i computer talvolta accadono piccoli inconvenienti cui non si sa come fare fronte. Prendiamo il caso di una collega che ha appena terminato di inserire le 6 ore di guida certificata e si accinge a stampare l’attestato. Ecco che improvvisamente il PC si blocca (o manca la corrente o cade la connessione, poco importa…) prima che la stampante abbia fatto il suo dovere. Tornato alla normalità il collega si connette nuovamente e scopre con orrore che secondo il Portale l’attestato è già stato stampato! Visto che così non è, dove si trova veramente questo documento? La posizione esatta all’interno del vostro hard disk (sì, perché è li che lo troverete) non posso conoscerla, dipende dalle impostazioni di download che avete stabilito, ma possiamo stare tranquilli: l'attestato è già con noi. Per certo sappiamo che se il Portale dice che l’attestato è già stato stampato, non potete richiedere una nuova stampa e non può farlo neppure l’UPM. Non è il caso di far intervenire il CED (che preferiamo sia impegnato a risolvere problemi ben più grandi), ma facciamo affidamento su fatto che se il Portale considera stampato un attestato, il file è stato inviato, quindi si trova già sul nostro computer. Ogni browser ha una cartella chiamata proprio “download” in cui riversa i file che arrivano dalla rete: iniziate ad esaminare quella. Se non dovesse esserci ciò che cercate, allora fate una ricerca nelle Risorse del computer. Utilizzate come chiave di ricerca “AttestatoEsercitazioni” che è il nome con cui riceviamo il file in .pdf, come potete vedere dall’illustrazione.
Una volta trovato, apritelo e stampatelo come se provenisse dal Portale.
VPN senza spese
Da quando per svolgere la nostra attività abbiamo dovuto imparare ad usare il computer, abbiamo anche avuto a che fare con la linea VPN (virtual private network). In sostanza, per accedere al Portale e ad Aginet ci viene chiesto di utilizzare una rete di collegamento telematica privata che garantisce la sicurezza della trasmissione. Sono diversi i fornitori di questo servizio (di cui sto per attirarmi le ire…), il quale viene erogato solitamente a pagamento e su un solo terminale alla volta, a meno di non stipulare un contratto di assistenza massiva, il tutto con un costo adeguato, naturalmente.
Eppure ci sarebbe una soluzione a costo zero, fornita dal CED stesso. Sulla Portale c’è una pagina intitolata “Modalità di collegamento al CED motorizzazione”. A noi interessa la voce “Web services – Modalità tecniche per l’integrazione”. Si accede ad un documento (per semplificarvi la vita lo potete scaricare direttamente da QUI senza troppe complicazioni) che spiega come avere una VPN gratis.
In sostanza cosa si fa? Iniziamo a richiedere di poterci connettere utilizzando il modulo allegato e scarichiamo il programmino indicato nel file, avendo cura di prelevare quello adatto al nostro sistema operativo (32 o 64 bit). Una volta ricevuta la risposta dal CED con l'username e la password di prima attivazione (uguale per tutti) possiamo installare il programmino e collegarci. Il tutto, come detto, senza spese.
Nel caso in cui abbiate già fatto richiesta in passato di questo collegamento o abbiate problemi nel portare a termine queste operazioni, fate riferimento al numero: 0641739999. Risponde il nuovo service desk del CED (il vecchio numero sarà dismesso a breve). Nel mio caso personale è bastato chiamare per avere l'username in quanto a suo tempo (quando esisteva ancora Fastwork) avevo già ottenuto una abilitazione. Può darsi che la abbiate anche voi, senza saperlo, se avevate operato con il nonno del Portale.
Nel caso in cui abbiate già fatto richiesta in passato di questo collegamento o abbiate problemi nel portare a termine queste operazioni, fate riferimento al numero: 0641739999. Risponde il nuovo service desk del CED (il vecchio numero sarà dismesso a breve). Nel mio caso personale è bastato chiamare per avere l'username in quanto a suo tempo (quando esisteva ancora Fastwork) avevo già ottenuto una abilitazione. Può darsi che la abbiate anche voi, senza saperlo, se avevate operato con il nonno del Portale.
Sulla G.U. 222 del 24 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto 20 gennaio 2015 (ancora a firma dell'allora ministro Lupi...) che modifica il decreto 29 luglio 2003 riguardante i corsi di recupero punti.
Da ora in poi sarà possibile organizzare corsi di recupero punti di tipo a) con candidati in possesso di patente AM e B1 e corsi di tipo b) con candidati in possesso di patenti C1, D1, C1E e D1E, nonchè di KA e KB.
3 ottobre 2015
Aggiornamento 40
Patenti estere
Una circolare (la 22453 del 2 ottobre) modifica la procedura per l’acquisizione del certificato di validità e autenticità necessario per ottenere la conversione delle patenti rilasciate in Sri Lanka. In breve: il documento non sarà più presentato dal richiedente ma inviato dall’ambasciata stessa alla motorizzazione, con un meccanismo che prevede il rilascio di un codice e di una ricevuta. Potete leggere la circolare QUI.
Approfittando di questa e di altre modifiche di piccolo conto, ecco la nuova versione della presentazione riguardante la conversione delle patenti estere e le patenti e i permessi internazionali.
Ricordo a tutti che il 31 dicembre scadono i termini per la richiesta di conversione delle patenti marocchine non in formato card (quelle a tre ante di carta color rosso, per capirci).
CDP digitale
CDPD e GAD. Sono due sigle che dovremo imparare a conoscere e significano rispettivamente Certificato Di Proprietà Digitale e Gestione Atto Digitale. In breve: il CDP si “dematerializza” e l’atto di vendita diventa digitale, rendendo le pratiche auto sempre più telematiche e prive di carta. Per entrare nei dettagli leggete QUESTA circolare che spiega la procedura.
Un tetto alle spese
Il decreto 8 luglio 2015 (QUESTO) fissa un tetto alle spese di accertamento e di notifica dei verbali di contestazione di violazioni al codice della strada. Qualche Comune aveva esagerato e giustamente il Ministero ha deciso di porre il limite alle richieste degli enti accertatori. L’importo massimo quindi è di 15,23 €. IVA compresa.
Ambulanze per animali
La circolare 15465 del 1 luglio 2015 fissa nuovi parametri per le ambulanze, con particolare riferimento a quelle destinate al trasporto veterinario. Potete leggere QUI tutti i dettagli.
10 ottobre 2015
Aggiornamento 41
10 ottobre 2015
Aggiornamento 41
Oscuramento QUIZ
A seguito delle novità in campo assicurativo, la circolare 22545 del 5 ottobre stabilisce di abrogare alcuni quiz per l'esame. Il testo è questo:
Il prossimo 18 ottobre 2015 decadranno gli obblighi per le imprese assicuratrici di inviare l'attestato di rischio e, per il conducente, di esporre il contrassegno di assicurazione sui veicoli, così come previsto dall'art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.
In considerazione del nuovo quadro normativo si rende necessario oscurare i seguenti quiz del database d'esame per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2, A, B1, B, BE:
20002): OSCURARE quiz V03 "Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del certificato di assicurazione e relativo contrassegno, attestante il pagamento della copertura assicurativa";
23014 OSCURARE quiz V01 "Ogni anno l'impresa assicuratrice deve rilasciare al proprio cliente l'attestato di rischio";
23014 OSCURARE quiz V03 "In occasione del pagamento del premio annuale, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il contrassegno di assicurazione, che va esposto sul parabrezza dell'autoveicolo".
20002): OSCURARE quiz V03 "Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del certificato di assicurazione e relativo contrassegno, attestante il pagamento della copertura assicurativa";
23014 OSCURARE quiz V01 "Ogni anno l'impresa assicuratrice deve rilasciare al proprio cliente l'attestato di rischio";
23014 OSCURARE quiz V03 "In occasione del pagamento del premio annuale, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il contrassegno di assicurazione, che va esposto sul parabrezza dell'autoveicolo".
Cercando sul database si nota come i numeri riportati nella circolare siano errati, in quanto in realtà si tratta dei quiz numero 30002 e 33014. Per il momento non c'è stata nessuna comunicazione per quanto riguarda i quiz AM.
23 ottobre 2015
Aggiornamento 42
Aggiornamento 44
23 ottobre 2015
Aggiornamento 42
Nuova internazionale
Dal 15 novembre le patenti internazionali, ovvero riferite alla convenzione di Vienna, adotteranno il nuovo stampato 26N. Non cambia nulla per i permessi internazionali (convenzione di Ginevra) che continueranno ad essere prodotti sulla base dello stampato 26 CTD. Lo spiega la circolare 24385 del 22 ottobre che potete trovare QUI.
Uso speciale
La circolare 24161 del 21 ottobre anticipa (brutto vizio far uscire le circolari prima…l'ho già detto) un Decreto con titolo: "Riconoscimento uso speciale autoscuola ai sensi dell’art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada”. Premesso che fino alla pubblicazione del medesimo non cambia nulla, si prevede la possibilità di usufruire di tutti i benefici fiscali previsti dalle norme vigenti per i veicoli così classificati. Rimane l’obbligo di installare doppi comandi non escludibili. Attendiamo il decreto per approfondire il discorso.
Domanda e risposta
A domanda specifica risposta generica, in questo caso. Hanno domandato al ministero se è possibile prenotare, in conto privato, sedute d’esame cui partecipano allievi di autoscuole e anche di consorzi. Beninteso che si deve trattare di allievi che l’autoscuola ha conferito al consorzio e che il quesito riguardava sedute di teoria, la risposta è: si, gli allievi del consorzio possono essere prenotati nelle sedute delle autoscuole (e viceversa a questo punto) ma attenzione perché -e questo non era stato domandato- “i candidati possono utilizzare in sede d’esame esclusivamente i veicoli dell’autoscuola o del centro di istruzione cui afferiscono”. Quindi niente “prestiti” di veicoli.
Riorganizzazione teorie
L’ordine di servizio 11/2009 aggiornamento 19 (lo trovate QUI) dice che presto i numeri saranno “stabiliti quali posti “fissi”, relativi agli esami antimeridiani di martedì, mercoledì e giovedì. Mensilmente, quindi, verrà stabilito un criterio di ripartizione, alla pari degli esami di guida, su un numero garantito di sedute. Gli altri giorni (lunedì e venerdì mattina, nonché martedì e giovedì pomeriggio), saranno destinati alle richieste supplementari ed alle altre tipologie d’esame che utilizzano il metodo a quiz (teorie superiori, CQC, AM, ecc.). Tale sistema, verrà implementato nel tempo, al fine di raggiungere, quale obiettivo preposto, un calendario fisso annuale che permetta alle autoscuole di poter effettuare una corretta programmazione delle sedute. Il sistema, resta sempre organizzato attraverso i quattro GRUPPI". A breve, quindi, riceveremo in anticipo l’elenco dei posti assegnati (come avviene per le guide). Inoltre è allo studio un sistema di prenotazione on-line le cui premesse sono molto interessanti.
Precisazioni diverse
QUESTA comunicazione interna (la numero 27/2015, che per alcuni aspetti è anche un ordine di servizio) riporta la risposta ad alcuni quesiti e fissa le norme di comportamento riguardo alcuni casi particolari che si presentano agli esami. Nel dettaglio:
1. Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari Il possesso del permesso di soggiorno non è obbligatorio per sostenere l’esame di teoria. Pertanto in tali circostanze non deve essere richiesto, salvo rammentare al candidato l’obbligo della presentazione al momento dell’esame di guida, pena esclusione da quest’ultimo. E’ obbligatoria quindi la sua esibizione in originale prima dell’inizio dell’esame di guida.
2. Permesso di soggiorno in fase di rinnovo presso la Questura Ai fini dell’effettuazione dell’esame di guida si può accettare il permesso di soggiorno scaduto di validità (esibito in originale), purché accompagnato dalla ricevuta postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S. così come disposto dalla DGM con Circolare prot. n. 84647 del 14/09/2007.
3. Esami di revisione patente. Modalità di svolgimento Viste le circolari ministeriali prot. n. 17143 del 21/02/2008 e il file avvisi n. 29/2008 del 13/05/2008, al momento sono previsti gli esami di revisione patenti con il metodo a quiz informatizzati solo per le categorie A (inteso in senso lato, cioè: A, A1, A2, ma esclusa la AM) e B (inteso in senso lato, cioè: B, B+, BS). Per tutte le altre categorie di patenti, ossia quelle di categoria AM e quelle superiori, non essendo disponibili i quiz informatizzati e non potendo utilizzare schede cartacee, i relativi esami di revisione non possono che essere svolti con il metodo orale. Gli esami di revisione delle CQC si effettuano con i quiz informatizzati. Per i certificati di formazione professionale ADR non è previsto l’esame di revisione. Per quanto riguarda i CIGC (certificati di idoneità alla guida ciclomotori) non ancora convertiti in AM, non ricorre il caso della revisione “tecnica”, in quanto il comma 1-bis, introdotto all’articolo 5 del DL 30/6/2005 n. 115, convertito nella Legge 17/8/2005 n. 168, ha previsto che gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici. Relativamente, infine, alle patenti di categoria AM, l’Ufficio al momento non è in grado di dare disposizioni, in quanto in attesa di risposta da parte della Direzione Generale Territoriale ad apposito quesito posto in merito all’effettiva possibilità di poter disporre la revisione “tecnica” di tali patenti e, in caso affermativo, della modalità di svolgimento della prova di teoria.
Aginovela
Da qualche giorno Aginet è cambiato. E non pare in meglio. Ma facciamo un passo indietro. A inizio settembre il WTPT fa presente che la verifica automatica al Simot dei candidati inseriti nei corsi CQC e PPAP (ovvero recupero punti) sembra avere delle difficoltà. La procedura prevedeva che Aginet si collegasse automaticamente al Simot per controllare che i dati inseriti dall’autoscuola fossero esatti e che il soggetto avesse i requisiti indispensabili per accedere al corso. Ricorderete come questa verifica, nei corsi recupero punti, generasse una risposta con il numero di punti residui. In quel periodo post-vacanziero le verifiche avvenivano con difficoltà e talvolta accadeva di ricevere un errore di superamento del tempo di connessione, soprattutto quanto il numero di utenti collegati era piuttosto alto (ne abbiamo parlato QUI). A questo problema si sommava la difficoltà nel effettuare variazioni di orario nei corsi recupero punti e anche qualche altro problema minore. Dopo le opportune segnalazioni, purtroppo abbiamo constatato che Milano (ove ha sede la DGT Nord Ovest che gestisce la piattaforma) non aveva delle risposte precise e puntuali in merito. La ragione non è rilevante, quello che conta è ciò che è successo dopo. Nuove disposizioni impongono che dal 1 ottobre tutti i candidati inseriti nei corsi siano “validati” dall’ufficio provinciale prima dell’inizio del corso stesso. Significa che le autoscuole mantengono la possibilità di inserire candidati fino ad un‘ora prima (corsi recupero patente) o un minuto prima (corsi CQC) dell’inizio della prima lezione. Ma se tale candidato non viene “validato” non potrà prendere parte al corso.
Sono state effettuate varie prove: Aginet accetta qualunque inserimento (con numero di patente sbagliato o inesistente, con anagrafica sbagliata, di candidati in possesso di tutti i punti o addirittura inesistenti). Ricordiamo che la responsabilità della verifica è dell’UMC locale e se il candidato inserito non supera la verifica o l’UMC non effettua la validazione in tempo, il candidato è escluso dal corso. E’ soprattutto la seconda parte della frase sottolineata a metterci nei guai, è evidente: se inserisco un candidato il venerdì sera per un corso che inizia il sabato mattina, chi me lo valida? Una soluzione c’è, è anche brillante ma non sono sicuro che piacerà a tutti. La spiego qui sotto.
Intanto segniamoci i punti critici di Aginet su cui attendiamo risposta:
a) impossibilità ad effettuare variazioni delle lezioni inserite (PPAP);
b) impossibilità di trattare due argomenti diversi nello stesso blocco (come previsto dalla Comunicazione di servizio 2 del 5/6/2015) se non quando quel blocco è l’unico nella giornata;
c) incertezza nel ricevere la “validazione” istantanea nel caso di inserimento di un candidato entro i termini;
d) sfasamento di 14 minuti tra l’orario indicato dal server di Aginet e l’orario reale. Per ora dovrebbe bastare, il resto lo tratteremo sul momento.
Endless
Riprendendo il problema esposto prima (i candidati inseriti in un corso non sono automaticamente ammessi, occorre l’approvazione dell’UMC) e tenuto conto del fatto che sarà capitato a tutti di ritrovarsi con un corso appena iniziato e qualcuno che chiede: “posso farlo anche io?”, proviamo ad esporre una possibile soluzione a questi problemi. Partiamo dalla circolare 7787, che tutti conoscono, e per l’esattezza dalla parte dove si trattano i corsi di formazione iniziale:
6.5.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI È consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. (…) Si precisa che in ogni caso:
• non è consentito al singolo allievo di frequentare due o più corsi contemporaneamente;
• non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino moduli già avviati.
Passiamo alla parte dove si parla di corsi di formazione periodica:
7.4.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI Fermo restando il predetto limite massimo di allievi partecipanti, è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni relative a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e non relative a moduli già avviati.
Si può vedere come le due norme siano sostanzialmente identiche e consentano di tenere nella stessa aula più corsi con la sola condizione (l’unica che ci riguarda in questo frangente) di non iniziare un corso “inserito” in un altro corso con lezioni riguardanti un modulo già avviato. Ed ecco la soluzione per non perdere mai nessun cliente e non correre il rischio di vederlo escluso da Aginet. Ipotizziamo di aver iniziato un corso (corso 1) e di tenere all'inizio di quel corso il modulo A1.
Durante la settimana arrivano altri candidati, che vengono inseriti in Aginet, in attesa di validazione. Ipotizzando di averla ottenuta entro la fine della settimana stessa (ci auguriamo che basti all’UMC per “validarli”), i candidati entreranno a far parte del corso 2, che inizia con un modulo qualunque, perché non sia A1 (nell’esempio è il modulo A2).
Nella settimana successiva arrivano altri candidati i quali vengono a loro volta inseriti in Aginet e vanno a formare il corso 3, che inizierà (l’avrete intuito) con un altro modulo.
Questo sistema ci consente di avere sempre disponibilità di posti, evita problemi con Aginet perché se un candidato viene inserito in maniera sbagliata abbiamo il tempo di effettuare la correzione (che poi consiste nell'inserirlo nella maniera giusta) ed entro una settimana si spera che l’UMC riesca a validarlo. In sostanza quello che conta è che il corso successivo inizi con un modulo diverso o, se preferite dirlo in maniera alternativa, non bisogna far partire un corso successivo prima di aver terminato un modulo.
Sempre nell’ipotesi di tenere corsi di 7 ore il sabato, si provvederà a far intervenire il medico una volta ogni 5 settimane e a proseguire con i moduli, a rotazione. Una volta che il candidato ha assistito a 5 lezioni il suo corso è finito e noi possiamo richiedere l’approvazione alla stampa degli attestati.
2 novembre 2015
Aggiornamento 43
14 novembre 2015Riorganizzazione teorie
L’ordine di servizio 11/2009 aggiornamento 19 (lo trovate QUI) dice che presto i numeri saranno “stabiliti quali posti “fissi”, relativi agli esami antimeridiani di martedì, mercoledì e giovedì. Mensilmente, quindi, verrà stabilito un criterio di ripartizione, alla pari degli esami di guida, su un numero garantito di sedute. Gli altri giorni (lunedì e venerdì mattina, nonché martedì e giovedì pomeriggio), saranno destinati alle richieste supplementari ed alle altre tipologie d’esame che utilizzano il metodo a quiz (teorie superiori, CQC, AM, ecc.). Tale sistema, verrà implementato nel tempo, al fine di raggiungere, quale obiettivo preposto, un calendario fisso annuale che permetta alle autoscuole di poter effettuare una corretta programmazione delle sedute. Il sistema, resta sempre organizzato attraverso i quattro GRUPPI". A breve, quindi, riceveremo in anticipo l’elenco dei posti assegnati (come avviene per le guide). Inoltre è allo studio un sistema di prenotazione on-line le cui premesse sono molto interessanti.
Precisazioni diverse
QUESTA comunicazione interna (la numero 27/2015, che per alcuni aspetti è anche un ordine di servizio) riporta la risposta ad alcuni quesiti e fissa le norme di comportamento riguardo alcuni casi particolari che si presentano agli esami. Nel dettaglio:
1. Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari Il possesso del permesso di soggiorno non è obbligatorio per sostenere l’esame di teoria. Pertanto in tali circostanze non deve essere richiesto, salvo rammentare al candidato l’obbligo della presentazione al momento dell’esame di guida, pena esclusione da quest’ultimo. E’ obbligatoria quindi la sua esibizione in originale prima dell’inizio dell’esame di guida.
2. Permesso di soggiorno in fase di rinnovo presso la Questura Ai fini dell’effettuazione dell’esame di guida si può accettare il permesso di soggiorno scaduto di validità (esibito in originale), purché accompagnato dalla ricevuta postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S. così come disposto dalla DGM con Circolare prot. n. 84647 del 14/09/2007.
3. Esami di revisione patente. Modalità di svolgimento Viste le circolari ministeriali prot. n. 17143 del 21/02/2008 e il file avvisi n. 29/2008 del 13/05/2008, al momento sono previsti gli esami di revisione patenti con il metodo a quiz informatizzati solo per le categorie A (inteso in senso lato, cioè: A, A1, A2, ma esclusa la AM) e B (inteso in senso lato, cioè: B, B+, BS). Per tutte le altre categorie di patenti, ossia quelle di categoria AM e quelle superiori, non essendo disponibili i quiz informatizzati e non potendo utilizzare schede cartacee, i relativi esami di revisione non possono che essere svolti con il metodo orale. Gli esami di revisione delle CQC si effettuano con i quiz informatizzati. Per i certificati di formazione professionale ADR non è previsto l’esame di revisione. Per quanto riguarda i CIGC (certificati di idoneità alla guida ciclomotori) non ancora convertiti in AM, non ricorre il caso della revisione “tecnica”, in quanto il comma 1-bis, introdotto all’articolo 5 del DL 30/6/2005 n. 115, convertito nella Legge 17/8/2005 n. 168, ha previsto che gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici. Relativamente, infine, alle patenti di categoria AM, l’Ufficio al momento non è in grado di dare disposizioni, in quanto in attesa di risposta da parte della Direzione Generale Territoriale ad apposito quesito posto in merito all’effettiva possibilità di poter disporre la revisione “tecnica” di tali patenti e, in caso affermativo, della modalità di svolgimento della prova di teoria.
Aginovela
Da qualche giorno Aginet è cambiato. E non pare in meglio. Ma facciamo un passo indietro. A inizio settembre il WTPT fa presente che la verifica automatica al Simot dei candidati inseriti nei corsi CQC e PPAP (ovvero recupero punti) sembra avere delle difficoltà. La procedura prevedeva che Aginet si collegasse automaticamente al Simot per controllare che i dati inseriti dall’autoscuola fossero esatti e che il soggetto avesse i requisiti indispensabili per accedere al corso. Ricorderete come questa verifica, nei corsi recupero punti, generasse una risposta con il numero di punti residui. In quel periodo post-vacanziero le verifiche avvenivano con difficoltà e talvolta accadeva di ricevere un errore di superamento del tempo di connessione, soprattutto quanto il numero di utenti collegati era piuttosto alto (ne abbiamo parlato QUI). A questo problema si sommava la difficoltà nel effettuare variazioni di orario nei corsi recupero punti e anche qualche altro problema minore. Dopo le opportune segnalazioni, purtroppo abbiamo constatato che Milano (ove ha sede la DGT Nord Ovest che gestisce la piattaforma) non aveva delle risposte precise e puntuali in merito. La ragione non è rilevante, quello che conta è ciò che è successo dopo. Nuove disposizioni impongono che dal 1 ottobre tutti i candidati inseriti nei corsi siano “validati” dall’ufficio provinciale prima dell’inizio del corso stesso. Significa che le autoscuole mantengono la possibilità di inserire candidati fino ad un‘ora prima (corsi recupero patente) o un minuto prima (corsi CQC) dell’inizio della prima lezione. Ma se tale candidato non viene “validato” non potrà prendere parte al corso.
Sono state effettuate varie prove: Aginet accetta qualunque inserimento (con numero di patente sbagliato o inesistente, con anagrafica sbagliata, di candidati in possesso di tutti i punti o addirittura inesistenti). Ricordiamo che la responsabilità della verifica è dell’UMC locale e se il candidato inserito non supera la verifica o l’UMC non effettua la validazione in tempo, il candidato è escluso dal corso. E’ soprattutto la seconda parte della frase sottolineata a metterci nei guai, è evidente: se inserisco un candidato il venerdì sera per un corso che inizia il sabato mattina, chi me lo valida? Una soluzione c’è, è anche brillante ma non sono sicuro che piacerà a tutti. La spiego qui sotto.
Intanto segniamoci i punti critici di Aginet su cui attendiamo risposta:
a) impossibilità ad effettuare variazioni delle lezioni inserite (PPAP);
b) impossibilità di trattare due argomenti diversi nello stesso blocco (come previsto dalla Comunicazione di servizio 2 del 5/6/2015) se non quando quel blocco è l’unico nella giornata;
c) incertezza nel ricevere la “validazione” istantanea nel caso di inserimento di un candidato entro i termini;
d) sfasamento di 14 minuti tra l’orario indicato dal server di Aginet e l’orario reale. Per ora dovrebbe bastare, il resto lo tratteremo sul momento.
Endless
Riprendendo il problema esposto prima (i candidati inseriti in un corso non sono automaticamente ammessi, occorre l’approvazione dell’UMC) e tenuto conto del fatto che sarà capitato a tutti di ritrovarsi con un corso appena iniziato e qualcuno che chiede: “posso farlo anche io?”, proviamo ad esporre una possibile soluzione a questi problemi. Partiamo dalla circolare 7787, che tutti conoscono, e per l’esattezza dalla parte dove si trattano i corsi di formazione iniziale:
6.5.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI È consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. (…) Si precisa che in ogni caso:
• non è consentito al singolo allievo di frequentare due o più corsi contemporaneamente;
• non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino moduli già avviati.
Passiamo alla parte dove si parla di corsi di formazione periodica:
7.4.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI Fermo restando il predetto limite massimo di allievi partecipanti, è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni relative a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e non relative a moduli già avviati.
Si può vedere come le due norme siano sostanzialmente identiche e consentano di tenere nella stessa aula più corsi con la sola condizione (l’unica che ci riguarda in questo frangente) di non iniziare un corso “inserito” in un altro corso con lezioni riguardanti un modulo già avviato. Ed ecco la soluzione per non perdere mai nessun cliente e non correre il rischio di vederlo escluso da Aginet. Ipotizziamo di aver iniziato un corso (corso 1) e di tenere all'inizio di quel corso il modulo A1.
Durante la settimana arrivano altri candidati, che vengono inseriti in Aginet, in attesa di validazione. Ipotizzando di averla ottenuta entro la fine della settimana stessa (ci auguriamo che basti all’UMC per “validarli”), i candidati entreranno a far parte del corso 2, che inizia con un modulo qualunque, perché non sia A1 (nell’esempio è il modulo A2).
Nella settimana successiva arrivano altri candidati i quali vengono a loro volta inseriti in Aginet e vanno a formare il corso 3, che inizierà (l’avrete intuito) con un altro modulo.
Questo sistema ci consente di avere sempre disponibilità di posti, evita problemi con Aginet perché se un candidato viene inserito in maniera sbagliata abbiamo il tempo di effettuare la correzione (che poi consiste nell'inserirlo nella maniera giusta) ed entro una settimana si spera che l’UMC riesca a validarlo. In sostanza quello che conta è che il corso successivo inizi con un modulo diverso o, se preferite dirlo in maniera alternativa, non bisogna far partire un corso successivo prima di aver terminato un modulo.
Sempre nell’ipotesi di tenere corsi di 7 ore il sabato, si provvederà a far intervenire il medico una volta ogni 5 settimane e a proseguire con i moduli, a rotazione. Una volta che il candidato ha assistito a 5 lezioni il suo corso è finito e noi possiamo richiedere l’approvazione alla stampa degli attestati.
2 novembre 2015
Aggiornamento 43
Addio agevolazioni TATS
Una vecchia disposizione (contenuta nella circolare 4494 del 25 maggio 1994) consentiva di trainare in alcuni casi un TATS la cui massa complessiva massima era superiore alla massa a vuoto del veicolo trainante.
Il testo diceva infatti che:
(…) al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.
Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il
complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
In sostanza un conducente in possesso della sola patente B poteva trainare un TATS parzialmente carico senza incorrere in sanzioni se rientrava nelle suddette condizioni.
Con la circolare 24640 del 26 ottobre 2015 le cose cambiano:
È stato chiesto alla scrivente Direzione di chiarire se, alla luce dell’entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE può ritenersi ancora valido il contenuto della circolare prot. 4494 del 25 maggio 1994 in materia di traino di rimorchi TATS (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) con la patente di categoria B. Al riguardo, si comunica che, in considerazione delle disposizioni introdotte dalla predetta direttiva, i limiti di traino del rimorchio vanno considerati con riferimento esclusivo alla massa massima autorizzata; di conseguenza, la circolare prot. 4494 del 25 maggio 1994 è abrogata.
Registrazione delle intestazioni temporanee
La circolare 25018 rappresenta è l’ultima puntata (per ora) della lunga storia delle intestazioni temporanee secondo l’articolo 94 comma 4-bis. Per la precisione si parla di sub comodato e tariffe.
Come nasce una legge
Mi era già accaduto di seguire l’iter di una legge, così come di un decreto o di una semplice circolare, ma sempre da lontano e indirettamente. Negli anni scorsi poi ho avuto occasione di interagire con chi ha scritto alcune normative e ho collaborato alla stesura di alcuni testi, per esempio quelli di alcuni quiz. Non avevo mai approfondito quale lavoro di documentazione e quale profondità di conoscenza fosse richiesta per introdurre una normativa prima inesistente. La legge sull’omicidio stradale, lungamente attesa e caldeggiata da tutti gli schieramenti politici, sta per vedere la luce. Il documento che leggete qui sotto è un breve stralcio dei lavori che si sono tenuti alla Camera (dove la norma è già stata votata, manca l’ultima approvazione del Senato nel momento in cui scrivo). Se vi va, provate a dare una occhiata e magari, così per farsi una idea, seguite i link ai dossier. Accederete direttamente alle pagine web della Camera e vedrete da vicino che cosa significa prepararsi alla stesura di una legge dello Stato.
Omicidio stradale
informazioni aggiornate a venerdì, 23 ottobre 2015
L'Assemblea della Camera inizia, il 26 ottobre 2015, la discussione della proposta di legge C. 3169-A.
La proposta di legge, già approvata dal Senato il 10 giugno 2015 e modificata dalle Commissioni riunite Giustizia e Trasporti della Camera nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali; entrambi gli illeciti sono puniti a titolo di colpa.
- Le modifiche al codice penale: l'omicidio stradale
- Le modifiche al codice penale: le lesioni personali stradali
- Le ulteriori modifiche al codice penale
- Le modifiche al codice di procedura penale
- Le modifiche al codice della strada
Le modifiche al codice penale: l'omicidio stradale
La proposta di legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. In particolare:
- è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
- è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica grave (più di 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti;
- è invece punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica media, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano; che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; che abbiano effettuato sorpassi azzardati.
La pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.
La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.
E' poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).
E' stabilita una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni (attualmente è prevista in via generale la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente di guida da uno a 3 anni).
Dossier
- Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°341/2, pubblicato il 23 ottobre 2015 - Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali
Testo a fronte tra la normativa vigente ed i principali contenuti dell’A.C. 3169 e delle proposte abbinate
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°341/1, pubblicato il 5 ottobre 2015 - Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°341, pubblicato il 23 settembre 2015
Le modifiche al codice penale: le lesioni personali stradali
La proposta di legge introduce poi il reato di lesioni personali stradali. In particolare:
- è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l'eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa da 500 a 2.000 euro;
- sono sanzionate in misura maggiore le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa dalle categorie analoghe a quelle sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale;
- la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada sanzionate per l'omicidio stradale da 4 a 10 anni.
Analogamente all'omicidio stradale sono previsti aggravamenti e riduzioni di pena.
Il delitto in questione è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 583 c.p. In tali casi le pene sono diminuite della metà.
Le ulteriori modifiche al codice penale
E' inoltre modificato il codice penale:
- con riguardo ai criteri generali di computo delle circostanze: in deroga è infatti fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali.
- sono raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale;
- è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 mesi di reclusione a 6 mesi (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).
Le modifiche al codice di procedura penale
E' inoltre modificato il codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti:
- in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
- è inoltre previsto che il PM, quando procede ad accertamenti, rilievi descrittivi o ogni altra operazione tecnica in relazione ai delitti di omicidio e lesioni stradali, debba avvalersi di esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o dei periti industriali;
- il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore);
- si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
- per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari;
- è consentito, anche per l'omicidio stradale, che la richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 gg. dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
- è disciplinata la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.
Le modifiche al codice della strada
Alcune modifiche apportate dalla proposta di legge al codice della strada stabiliscono che:
- alla condanna (o al patteggiamento) per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida;
- nel caso di revoca della patente per le ipotesi più gravi di omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca (10 anni se al fatto ha concorso la condotta colposa della vittima). In alcuni casi il termine è elevato a 20 anni, in altri è portato a 30 anni (nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o non abbia ottemperato agli obblighi di assistenza previsti); nel caso di revoca della patente per i reati di omicidio stradale (ipotesi meno grave) e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato in alcune ipotesi ed è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro;
- sono inseriti anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida (cui è collegata, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente; ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.
Aggiornamento 44
Veicoli uso autoscuola
Sulla Gazzetta ufficiale 256 del 3 novembre 2015 è stato pubblicato il DECRETO 12 ottobre 2015 intitolato:
Riconoscimento dell'uso speciale dei veicoli delle autoscuole, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Riconoscimento dell'uso speciale dei veicoli delle autoscuole, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
Ne avevamo già parlato QUI, il testo, particolarmente stringato è questo:
1. I veicoli per uso autoscuola sono classificati per uso speciale.
2. Sono considerati per uso speciale autoscuola i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, equipaggiati con doppi comandi almeno per la frizione e per il freno, se dotati di cambio manuale quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, ovvero se equipaggiati con doppio comando almeno per il freno nel caso in cui siano dotati di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del predetto allegato. L'installazione dei doppi comandi deve essere annotato nella carta di circolazione.
3. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 2 è annotata l'installazione dei doppi comandi e deve essere iscritto «uso speciale autoscuola».
4. Sono considerati ad uso speciale i rimorchi delle categorie O2, O3 e O4 abbinati a veicoli di cui al comma 2.
5. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 4 deve essere indicato «uso speciale autoscuola. rimorchio abbinabile esclusivamente a veicolo uso speciale autoscuola».
2. Sono considerati per uso speciale autoscuola i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, equipaggiati con doppi comandi almeno per la frizione e per il freno, se dotati di cambio manuale quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, ovvero se equipaggiati con doppio comando almeno per il freno nel caso in cui siano dotati di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del predetto allegato. L'installazione dei doppi comandi deve essere annotato nella carta di circolazione.
3. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 2 è annotata l'installazione dei doppi comandi e deve essere iscritto «uso speciale autoscuola».
4. Sono considerati ad uso speciale i rimorchi delle categorie O2, O3 e O4 abbinati a veicoli di cui al comma 2.
5. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 4 deve essere indicato «uso speciale autoscuola. rimorchio abbinabile esclusivamente a veicolo uso speciale autoscuola».
Zero punti, zero scuse
La circolare 24867 del 28 ottobre 2015 (che potete leggere comodamente QUI) ribadisce che l’accoglimento dei ricorsi riguardanti la revisione di patente in funzione dell’articolo 126 bis (patente a punti) è competenza del giudice ordinario. Si conferma poi che la mancata comunicazione attraverso la lettera di decurtazione non costituisce causa accettabile per il ricorso, in quanto il soggetto è a conoscenza del fatto fin dalla ricezione del verbale. Neppure la mancata decurtazione “a video” o per via telefonica può essere impugnata, in quanto il conducente è consapevole della decurtazione in quanto ha ricevuto il verbale (se fermato su strada) o ha comunicato di essere il conducente (quando il verbale viene inviato a domicilio).
In pratica, è inutile sostenere di non essere al corrente del proprio punteggio (o sostenere che il Portale riportava un saldo positivo) se non si riceve la lettera di decurtazione, perché è sempre il verbale quello che fa fede.
20 novembre 2015
Aggiornamento 45
24 novembre 2015
Aggiornamento 46
E’ stato firmato l’accordo di reciprocità per la conversione delle patenti tra Italia e Ucraina. A breve riceveremo la comunicazione ufficiale con il dettaglio dell’operatività.
26 novembre 2015
Aggiornamento 47
20 novembre 2015
Aggiornamento 45
Riconsegna patenti e CQC
Si parla di rinnovo CQC a seguito di corso di formazione periodica: all’inizio le patenti e le CQC possedute venivano consegnate all’atto della presentazione della pratica allo sportello. Successivamente qualcuno si è accorto che non era scritto espressamente da nessuna parte che dovessero essere consegnate immediatamente, anzi la CQC in fase di rinnovo (ancorché non scaduta) è un documento importante nonché l’unico che associato alla patente posseduta consente al conducente professionale di circolare anche all’estero, in quanto non ci sono ricevute sostitutive che tengano in tal caso.
Si era quindi passati alla consegna posticipata, successiva al ritiro della nuova patenteCQC, utilizzando un modulino su cui venivano riportati il codice dell’autoscuola/agenzia e la data di emissione della nuova patenteCQC (al fine di consentire la ricerca e l’archiviazione all’interno della pratica corrispondente).
Non molto tempo fa, in blocco e senza preavviso, si è ritornati alla richiesta di consegna di patente e CQC all’atto della presentazione della pratica con l’aggiunta dell’obbligo di fotografia autenticata. Quest’ultimo è durato poco, in virtù della circolare che chiariva come al momento del rinnovo della CQC sia sufficiente che il titolare sottoscriva un atto di notorietà riguardante la foto da impiegare sul nuovo documento. Tutte queste piccole “vittorie”-il termine non è corretto ma talvolta è così che le ho viste- sono il frutto di un notevole lavoro di convincimento dei funzionarti presenti ai vari livelli dell’area patenti e fanno sempre seguito ad una norma chiaramente espressa (vedi la circolare appena citata), ad una consuetudine consolidata in uso anche in altre parti d’Italia (in mancanza di normativa chiara) oppure ad accordi sulla fiducia scaturiti dal desiderio di non penalizzare l’utente finale, tenendo sempre presente il fatto che le pratiche sono tutte tracciabili e le rispettive agenzie/autoscuole ne sono responsabili dall’inizio alla fine.
L’ultima modifica all’operatività è arrivata poche settimane fa e consisteva nella riconsegna della patente e della CQC vecchie al momento del ritiro della nuova patenteCQC. Un piccolo passo avanti ma restava comunque il disguido di privare anticipatamente il cliente del documento necessario per la guida e il lavoro, seppure solo per poco tempo.
La comunicazione interna 21/2007 26° aggiornamento (la potete leggere QUI) riporta indietro l’orologio: al ritiro dei nuovi documenti, dice testualmente, non sarà necessaria la consegna contestuale di quelli che vanno a sostituire.
Bene.
Più o meno.
Perché per come è scritta, la comunicazione non precisa che tale procedura si applica ai soli rinnovi di CQC e potrebbe generare qualche dubbio e relativa contestazione allo sportello.
Il vantaggio?
Che praticamente nessuno l’ha letta (neppure allo sportello…prova ne è che due giorni dopo la sua emissione non tutti gli addetti erano certi della sua applicazione) e quindi non c’è il rischio che qualcuno avanzi la pretesa –legittima a voler prendere la comunicazione alla lettera- di restituire la patente vecchia dopo aver ritirato la nuova.
Nuove modalità di pagamento on-line
Con la circolare 26622 del 16 novembre 2015 vengono rese note le nuove modalità operative per il pagamento delle pratiche della motorizzazione con il sistema on-line.
Potete accedere alle istruzioni anche traverso il Portale, le novità sono che l’utente (autoscuola/agenzia) effettua in un’unica operazione il pagamento di tutti i bollettini relativi ad una stessa pratica e il sistema, a seguito all’avvenuto pagamento, genera una sola etichetta per pratica, contenente sia il barcode di codifica dell’identificativo pratica, sia i codici identificativi dei singoli bollettini che compongono la pratica stessa.
Alcune novità interessano anche chi continua a pagare i bollettini attraverso il consueto canale fisico (ufficio postale), infatti sempre dal 17 novembre sarà attivo il nuovo servizio di Notifica in tempo reale dei pagamenti effettuati. Tale servizio consente di accertare, in modalità automatica, che il pagamento del bollettino presentato presso l’Ufficio della Motorizzazione ai fini dell’espletamento di una pratica, sia stato regolarmente eseguito.
In particolare, in fase di riscontro del bollettino, il sistema ne verifica la validità attraverso il IV campo (codice numerico di 18 caratteri) e il codice di controllo (codice numerico di 12 caratteri). Verifica inoltre la correttezza dell’importo e del numero di conto corrente rispetto alla pratica riscontrata e in caso di anomalia sottopone immediatamente il problema all’operatore allo sportello, il quale blocca la pratica.
Informazione pubblicitaria
Sul sito del centro studi Cesare Ferrari, sezione shop, è disponibile l’e-book MANUALE PRATICO DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE SULLE PATENTI che, a dispetto del titolo altisonante, è un agevole manuale di oltre 100 pagine che parla di patenti, della loro evoluzione recente e delle modalità operative per le varie pratiche (duplicati, rinnovi CQC, conversione estere, eccetera).
Potete ordinarlo seguendo questo link:
24 novembre 2015
Aggiornamento 46
Precisazioni AGINET
Una nuova comunicazione interna della DGT Nord Ovest datata 20 novembre integra e chiarisce il comportamento da tenere a seguito dell’obbligo di validazione dei candidati inseriti nei corsi CQC e recupero punti gestiti con la piattaforma AGINET. Queste precisazioni sono necessarie perché la verifica dei dati inseriti non avviene più in automatico.
Ci tengo a precisare che quanto scritto in corsivo è una mia interpretazione (sperando che serva a chiarire la comunicazione che è molto stringata) e non è riportato nel testo ufficiale, che potete leggere qui:
Occorre distinguere non solo tra i due diversi corsi ma anche tra le due modalità operative, quella dell’UPM e la nostra.
CQC
NOVITA’ PER LE AUTOSCUOLE
Tutti i candidati inseriti entro i termini sono ammessi a frequentare i corsi (come noto è possibile integrare l’elenco fino ad un minuto prima dell’inizio del corso) eccetto quelli che riportano il flag NULL, la cui motivazione compare nella parte bassa della pagina. Attenzione: un nuovo corso non può essere approvato se non c’è almeno un candidato validato.
Considerato che è possibile effettuare il controllo anche a corso già iniziato, ricordiamo che in caso di esito negativo del controllo, il nome del candidato non appare più nelle successive pagine di registro generate da AGINET.
A quel punto l’autoscuola deve provvedere a contattare il referente UPM. Tra i motivi che possono portare all’esclusione ci sono: errore di inserimento dei dati anagrafici; errore di inserimento dei dati della patente/CQC posseduti; variazione anagrafica registrata successivamente all’emissione della patente/CQC posseduta; sostituzione della patente/CQC posseduta con una successiva. L’UPM valuta il tipo di errore e, se possibile, autorizza a riammettere il candidato al corso, regolarizzando la sua posizione.
Attenzione: I candidati esclusi NON potranno essere ammessi alle lezioni fino al termine delle (…) verifiche. Ciò significa che 1) per la verifica delle presenze di questo candidato escluso -se si tengono lezioni tra il momento in cui avviene la validazione con esito negativo e la riammissione del candidato- NON si potrà ricorrere al registro di emergenza e alla procedura collegata; 2) il candidato dovrà recuperare le ore perse secondo la procedura già in uso, questo per consentire la stampa dell’attestato finale attraverso AGINET. Se il candidato ha cambiato patente, sull’attestato comparirà il numero precedente.
Viene ribadito che le autoscuole sono responsabili di eventuali errori di digitazione in fase di inserimento dei candidati.
Suggerimento: per i corsi che iniziano in un giorno non lavorativo per l’UPM (sabato) è meglio prevedere qualche giorno di “pausa” nella settimana seguente prima della successiva lezione in modo da dare all’UPM la possibilità di validare i candidati inseriti all’ultimo momento (e a noi di prendere provvedimenti in caso di esclusione). Inoltre conviene essere chiari fin da subito con i candidati che si iscrivono all’ultimo momento (diciamo dal venerdì pomeriggio, per tornare all’esempio precedente): se il controllo non va a buon fine potrebbero perdere le ore di lezione che si tengono nell'intervallo di tempo necessario per regolarizzare la loro posizione.
NOVITA’ PER L’UPM
I referenti dell’ufficio (CQC o Provvedimenti) dovranno collegarsi al SIMOT ed effettuare la verifica per ogni candidato in elenco. La verifica dei candidati inseriti avverrà “in tempi successivi ovvero il primo giorno lavorativo utile”. Questo perché è possibile effettuare il controllo anche a corso già iniziato. Attenzione: un nuovo corso non può essere approvato se non c’è almeno un candidato validato. In caso di esito negativo del controllo, il nome del candidato non appare più nelle successive pagine di registro generate da AGINET e il candidato stesso risulta evidenziato (flag NULL presente). Nella parte bassa della schermata comparirà la motivazione che ha portato alla cancellazione.
L’UPM valuta il tipo di errore e, se possibile, autorizza a riammettere il candidato al corso, regolarizzando la sua posizione.
Inutile dire che le autoscuole si augurano che l'UPM sia sollecito nel verificare i candidati inseriti.
RECUPERO PUNTI
NOVITA’ PER LE AUTOSCUOLE
Valgono le regole valide fin qui per l’inserimento dei candidati: l’elenco può essere variato fino ad un’ora prima dell’inizio della prima lezione a condizione che la comunicazione risulti pervenuta all’UPM con il sistema PPAP. La categoria di patente posseduta e il saldo punti non compaiono più al momento dell’inserimento ma solo dopo la validazione. Anche in questo caso se la verifica non va a buon fine l’autoscuola visualizza immediatamente l’anomalia. Per la riammissione valgono le regole esposte per le CQC. Anche i suggerimenti seguono lo stesso criterio.
NOVITA’ PER L’UPM
Valgono le norme esposte per le CQC.
Conversione patenti UCRAINA
E’ stato firmato l’accordo di reciprocità per la conversione delle patenti tra Italia e Ucraina. A breve riceveremo la comunicazione ufficiale con il dettaglio dell’operatività.
26 novembre 2015
Aggiornamento 47
Modifiche sul Portale
Il file avvisi 13 del 20 novembre rende noto che sono state introdotte nuove funzionalità sul Portale, valide a partire dal 24. Alcune riguardano esclusivamente l’UPM, altre interessano gli operatori del settore. Nel dettaglio:
Solo UPM
Patente A valida solo per l'Italia
Al momento dell’inserimento della richiesta patente, per ogni abilitazione A, verrà visualizzato il codice di validità sul territorio italiano (I) o all’estero (E)". se presente "il codice di validita' sul territorio italiano (I). In caso di validità limitata al nostro Stato, nel documento di guida sarà stampato al campo 9, in fondo alla pag. 1 della patente, la lettera "a" minuscola.
Patente AM
Nel caso di Richiesta patente per Aggiornamento Dati Tecnici, se sulla patente posseduta non esiste una abilitazione AM, perché mai conseguita in modo distinto dalle altre abilitazioni, sarà possibile digitare la data di abilitazione AM che sarà riportata in stampa in corrispondenza della abilitazione AM. L’aggiornamento è necessario se si intende condurre all’estero ciclomotori rientranti nella abilitazione della AM, evitando contestazioni in caso di accertamento.
Operatori professionali (modalità ancora da confermare, potrebbero subire delle variazioni)
Patente CE e DE
Nel caso in cui su una richiesta di patente, vengano selezionate più abilitazioni da conseguire, sarà possibile indicare per quale abilitazione devono essere svolti gli esami. In caso di contestuale richiesta di C e D oppure di CE (che include la DE) occorre selezionare manualmente entrambe le abilitazioni e indicare per quale di esse devono essere svolti gli esami.
Patente speciale
Compare un campo (codice 51) per inserire i numeri di targa degli unici veicoli conducibili dal diversamente abile titolare della patente speciale (fino a un massimo di 3 targhe). Nel caso di primo conseguimento, le targhe inserite verranno stampate anche sullo statino del candidato.
Rinnovo Patente di Guida
E’ previsto che la modifica della foto e della firma saranno distinte dalla modifica dei dati tecnici. Effettuata la visualizzazione di dettaglio dei dati del rinnovo, cliccando sul pulsante 'Modifica foto e firma' si accederà a una nuova pagina per effettuare le modifiche delle immagini della foto e della firma. Il nuovo pulsante sarà disponibile anche nella pagina di modifica dei dati del rinnovo.
Aumento tariffe
La circolare 27364 del 25 novembre prevede un aumento delle tariffe della Motorizzazione da pagare con c/c 9001.
In forza del nuovo decreto, la tariffa sub a) passerà da “15 euro” a “16,20 euro”, mentre la tariffa sub b) da “9 euro” aumenterà a “10,20 euro”.
Si evidenzia che le nuove tariffe saranno in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale. Per le istanze relative al rilascio di provvedimenti sub a) e b), presentate dal giorno di entrata in vigore del decreto stesso, i versamenti di euro 15 ed euro 9 dovranno, dunque, essere adeguatamente integrati.
2 dicembre 2015
Aggiornamento 48
Aggiornamento 48
Riconsegna duplicati
La circolare 27601 del 27 novembre 2015 finalmente uniforma il comportamento degli uffici provinciali al momento della duplicazione di una patente. Basta interpretazioni e dubbi: la riconsegno al momento dell'istanza, la tengo pronta da restituire quando è pronto il duplicato o la porto dopo, quando ho già ritirato la nuova?
Le vecchie patenti non devono essere restituite (già accade da tempo con i rinnovi), infatti la nuova norma dice, testuale:
(...) già ad oggi, in caso di rinnovo di validità della patente ovvero in caso di duplicato per smarrimento, previa denuncia all’autorità di polizia, che provvede alla richiesta di duplicato, e successivo ritrovamento della vecchia patente da parte del titolare, non è richiesta la consegna della patente duplicata, ancorché questa sia in corso di validità.
Analogamente si dispone che, anche nei casi di duplicati di patenti di guida richiesti presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, al rilascio degli stessi, non deve essere più richiesta la consegna della patente precedente.
Analogamente si dispone che, anche nei casi di duplicati di patenti di guida richiesti presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, al rilascio degli stessi, non deve essere più richiesta la consegna della patente precedente.
Attenzione ai casi in cui la patente è smarrita o rubata, perchè il meccanismo attualmente in uso non cambia: la richiesta viene inserita da noi tramite il Portale e presentandosi allo sportello con una copia in più del 2112 si ottiene in cambio un permesso di circolazione. La nostra ricevuta sostitutiva, infine, continua ad aver valore solo quando ritiriamo il documento e non come documento di accompagnamento in caso di patente scaduta.
Aginet e la “validazione”
Dal 1 ottobre 2015 i candidati inseriti nei corsi di recupero punti e di formazione iniziale o periodica CQC inseriti in Aginet devono essere “validati” dall’UMC locale.
Cosa significa e quali sono le conseguenze per noi?
Facciamo un piccolo passo indietro: fino al 30 settembre quando si inseriva un candidato, Aginet si collegava al Simot (Sistema Informatico della MOTorizzazione) e verificava che il soggetto corrispondesse e avesse i requisiti. Oltre a verificare che il nome e il cognome fossero stati scritti correttamente e che il numero di patente appartenesse davvero al soggetto, nella fattispecie verificava anche se il numero di punti posseduti era congruo per autorizzare il recupero, se sussistevano i requisiti per conseguire una CQC nel caso di corsi di formazione iniziale o, nel caso di corsi di formazione periodica, che esistesse una CQC per poterla rinnovare all'interno dei tempi previsti. Il meccanismo aveva luci e ombre: per fare un esempio, poteva essere utile e comodo che apparisse il numero di punti posseduti dal soggetto, ma talvolta il sistema si bloccava e non accettava l’inserimento. Ciò accadeva principalmente perché il tempo consentito per accedere al SIMOT era limitato e Aginet non sempre riusciva a completare la verifica; in presenza di molti utenti collegati capitava di vedersi bloccare la richiesta di inserimento. Dal primo di ottobre, come detto, si è deciso di operare in maniera diversa: l’autoscuola inserirà il candidato e Aginet non effettuerà nessuna verifica. Sarà l’UMC provinciale a “validare” i soggetti, uno per uno.
Una modifica non da poco, per noi e per loro. Ma vediamo quali sono gli aspetti operativi, partendo dalla situazione per i corsi CQC.
Primo problema
Per poter inserire un corso e richiederne l’approvazione è necessario disporre di almeno un candidato. Ma se il candidato risulta non idoneo per il corso, il corso stesso non sarà approvato. Per fortuna, una volta che il corso è stato approvato (quindi con almeno un candidato “validato”) possiamo tirare un sospiro di sollievo e iscrivere altri soggetti.
Secondo problema
Aginet non svolge verifiche quando inseriamo un candidato. A tal fine abbiamo effettuato delle prove. Quando si accede al corso CQC inserito in Aginet e si seleziona il pulsante “GESTIONE” si devono indicare:
-N° patente/N° patentecqc ;
-CQC/CAP
-Cognome
-Nome
Ebbene, abbiamo verificato che Aginet accetta:
- numeri di patente errati (non congrui con l’anagrafica)
- numeri di patente inesistenti
- nomi o cognomi errati (non congrui con il n° patente)
- nomi o cognomi inesistenti
A quanto pare l’unica verifica è che non sia già stato inserito lo stesso numero di patente in quel corso, per il resto viene accettato tutto. Lo dimostra questa schermata dove appaiono per due volte la stessa persona (ma non la stessa patente proprio perché ci è stato impedito il doppio inserimento con lo stesso numero) e una persona inesistente con un numero di patente assolutamente slegato dal soggetto.
Inoltre uno dei candidati inseriti per questo test aveva già effettuato un corso di formazione periodica CQC e l’attestato era stato generato da Aginet medesimo!
Una volta effettuato questo inserimento abbiamo stampato la comunicazione di inizio corso (che Aginet ci ha restituito prontamente) e provato ad aprire la schermata delle presenze: tutti i candidati inseriti erano presenti nell’elenco delle lezioni.
Siamo così passati all’UMC chiedendo che ci venissero “validati” i candidati. Il funzionario ha pazientemente selezionato il corso ed effettuato la verifica manualmente, riscontrando che due soggetti non avevano i titoli per fare parte del corso (ma noi sappiamo che in realtà erano tre…).
Tornati in ufficio abbiamo verificato quale tipo di avviso compaia “dalla nostra parte”. Eccoli:
Una soluzione parziale e altri problemi
E’ necessaria una certa attenzione per vedere i segni di spunta (“flag”) che sono grigi su fondo grigio e spesso è necessario “scrollare” la pagina per far apparire la scritta in rosso, ma almeno sapremo perchè quel candidato non può fare il corso. C’è di buono, se così vogliamo dire, che provando ad aprire la pagina delle presenze balza subito all’occhio il fatto che sono scomparsi i candidati che non erano idonei per il corso e già questo ci evita di tenere in aula qualcuno che non dovrebbe starci.
Ricordiamo che non è consentito utilizzare il registro di emergenza per convalidare le presenze di soggetti non presenti nell'elenco creato da Aginet e che i candidati che non superano la prova della validazione oltre a "scomparire" dal registro non possono partecipare alle lezioni fino a quando non viene regolarizzata la loro posizione. Abbiamo domandato con quale criterio vengono riammessi i candidati che non superano la validazione (un errore di digitazione dell'autoscuola viene ammesso e un cambo di patente no o viceversa?) ma al momento non abbiamo ricevuto istruzioni precise in merito. Tra l'altro le istruzioni operative su come "riattivare" i candidati non sono mai state comunicate dalla DGT Nord Ovest, pertanto in questo momento, anche volendo, l'ufficio CQC dell'UPM di Torino non possiede le informazioni necessarie per poterlo fare.
15 dicembre 2015
Aggiornamento 49
Aggiornamento 49
Nuovo tariffario
A conclusione della fase di aumento delle tariffe, è stata diffusa la tabella riassuntiva aggiornata.
Precisazione patenti superiori
Con una nota, la 28736 del 14 dicembre, è stato precisato che i titolari di patenti C e D conseguite con esame di teoria svolto prima del 2 aprile 2015 (quindi con sistema orale) possono:
1) conseguire la patente CE, che abilita alla guida anche di veicoli per cui è necessaria la DE, sostenendo un esame teorico orale, oltre all'esame pratico;
2) conseguire la DE, che non abilita alla conduzione dei veicoli per i quali è necessaria la CE, sostenendo esclusivamente l’esame pratico.
Il giorno successivo una seconda nota ha corretto quanto sopra e ha precisato che si deve intendere che la patente C è stata conseguita con la modalità orale (quindi richiede l'integrazione) e la D con la modalità quiz (che non la richiede). Nessuna novità rispetto a quanto già sapevamo, quindi.
Il giorno successivo una seconda nota ha corretto quanto sopra e ha precisato che si deve intendere che la patente C è stata conseguita con la modalità orale (quindi richiede l'integrazione) e la D con la modalità quiz (che non la richiede). Nessuna novità rispetto a quanto già sapevamo, quindi.
18 dicembre 2015
Aggiornamento 50
Riconsegna si o no?
Aggiornamento 50
Riconsegna si o no?
La circolare 27601 del 27 novembre aveva previsto che non fosse più necessario restituire la patente precedente quando se ne richiedeva il duplicato. Per completezza di informazione nella C. I. 21/2007 28° aggiornamento, l'ufficio provinciale di Torino ha elencato i casi in cui invece è ancora necessario restituire il documento vecchio, che sono:
1) Patenti con dati anagrafici diversi (cognome, nome, data e luogo di nascita) da quella che viene rilasciata, ad esclusione della semplice eliminazione/aggiunta del 2°/3° nome;
2) Patenti con foto di soggetti diversi da quelli cui viene rilasciata la nuova patente;
3) Patenti sottoposte a provvedimenti di sospensione prefettizi (art. 186 o 187 CdS) per le quali viene richiesto il duplicato per variazione della validità in seguito a visita c/o CML.
E' tutto abbastanza chiaro ma vorrei fare due precisazioni: il secondo caso non riguarda solo le eventuali plastiche facciali (ebbene si, anche questo è motivo di duplicato, talvolta) ma anche i cambi di genere da maschile a femminile o viceversa. E attenzione alle foto, perché non verranno più accettate fotografie che non siano tutte uguali, cioè identiche a quella che è stata autenticata dal medico o dall'anagrafe.
27 dicembre 2015
Aggiornamento 51
27 dicembre 2015
Aggiornamento 51
Uso autoscuola
La circolare 29097 del 16 dicembre 2015 (che abroga la circolare prot. 24161 del 21 ottobre 2015) riprende l'argomento dei veicoli ad uso scuola guida. Il testo completo di quanto è di nostro interesse è il seguente:
Il decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 12 ottobre 2015 recante “Riconoscimento uso speciale autoscuola ai sensi dell’art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada”, ha previsto che i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 equipaggiati dalle autoscuole con doppi comandi, possono essere classificati “uso speciale autoscuole” e i rimorchi delle categorie O2, O3 e O4 quando sono agganciati a veicoli possono essere immatricolati uso speciale quando sono agganciati a motrici classificati “uso speciale autoscuola”.
Il riconoscimento consente di godere dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti per i veicoli così classificati.
Per poter usufruire di detti benefici, sulla carta di circolazione dei veicoli delle categorie M3, N2 ed N3 equipaggiati con i doppi comandi almeno per la frizione ed il freno, se dotati di cambio manuale, ovvero almeno per il freno, se dotati di cambio automatico, deve essere espressamente indicato “USO SPECIALE AUTOSCUOLA”.
I rimorchi O2, O3 e O4 sono considerati uso speciale autoscuola se abbinati ad un veicolo adibito al medesimo uso. Sulla carta di circolazione di detti veicoli deve essere espressamente indicato che sono abbinabili esclusivamente a veicoli adibiti a uso esclusivo autoscuola.
I rimorchi della categoria O2 immatricolati uso speciale autoscuola, oltre che essere abbinati ad un autobus uso speciale autoscuola possono anche essere agganciati ad un veicolo
della categoria M1 munito di doppi comandi per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B96 o della categoria BE.
Si evidenzia, inoltre, che i rimorchi classificati uso speciale autoscuola possono avere larghezza anche maggiore dei veicoli trattori cui sono agganciati a condizione che sia assicurata, in ogni caso, la visione posteriore del complesso dei veicoli da parte del conducente, nel caso anche attraverso l’istallazione di ulteriori specchi retrovisori.
L’aggiornamento della carta di circolazione, ai fini del riconoscimento in questione, deve essere richiesto ad un Ufficio Motorizzazione civile dal titolare dell’autoscuola o dal responsabile del centro di istruzione automobilistica per i veicoli in proprietà o in leasing o acquisiti con contratto di noleggio a lungo termine ai sensi dell’art. 94, comma 4bis.
Si ricorda, infine, che i veicoli “uso speciale autoscuola” possono essere utilizzati esclusivamente per le esercitazioni e gli esami degli allievi, per il trasporto di questi da e per la sede d’esame, nonché per ogni altra incombenza connessa all’esercizio dell’attività di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
Il riconoscimento consente di godere dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti per i veicoli così classificati.
Per poter usufruire di detti benefici, sulla carta di circolazione dei veicoli delle categorie M3, N2 ed N3 equipaggiati con i doppi comandi almeno per la frizione ed il freno, se dotati di cambio manuale, ovvero almeno per il freno, se dotati di cambio automatico, deve essere espressamente indicato “USO SPECIALE AUTOSCUOLA”.
I rimorchi O2, O3 e O4 sono considerati uso speciale autoscuola se abbinati ad un veicolo adibito al medesimo uso. Sulla carta di circolazione di detti veicoli deve essere espressamente indicato che sono abbinabili esclusivamente a veicoli adibiti a uso esclusivo autoscuola.
I rimorchi della categoria O2 immatricolati uso speciale autoscuola, oltre che essere abbinati ad un autobus uso speciale autoscuola possono anche essere agganciati ad un veicolo
della categoria M1 munito di doppi comandi per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B96 o della categoria BE.
Si evidenzia, inoltre, che i rimorchi classificati uso speciale autoscuola possono avere larghezza anche maggiore dei veicoli trattori cui sono agganciati a condizione che sia assicurata, in ogni caso, la visione posteriore del complesso dei veicoli da parte del conducente, nel caso anche attraverso l’istallazione di ulteriori specchi retrovisori.
L’aggiornamento della carta di circolazione, ai fini del riconoscimento in questione, deve essere richiesto ad un Ufficio Motorizzazione civile dal titolare dell’autoscuola o dal responsabile del centro di istruzione automobilistica per i veicoli in proprietà o in leasing o acquisiti con contratto di noleggio a lungo termine ai sensi dell’art. 94, comma 4bis.
Si ricorda, infine, che i veicoli “uso speciale autoscuola” possono essere utilizzati esclusivamente per le esercitazioni e gli esami degli allievi, per il trasporto di questi da e per la sede d’esame, nonché per ogni altra incombenza connessa all’esercizio dell’attività di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
Nuove modalità acquisizione automatica pagamenti
Con la circolare 5489 del 18 dicembre 2015 il Ministero avverte che a partire dal 1 gennaio 2016 sarà attivato l'applicativo di acquisizione automatica dei pagamenti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana e Sardegna. Si tratta del noto meccanismo attraverso il quale gli operatori professionali inseriscono (o "bruciano" se preferite) i versamenti per le operazioni richieste, come attualmente avviene per la prima fase dei rinnovi, esteso a tutte le pratiche richieste. A breve toccherà anche a Torino.
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