ATTENZIONE
ALCUNE DELLE NOTIZIE SONO OBSOLETE E/O SUPERATE DA NORMATIVE PIU' RECENTI, E PER QUESTO MOTIVO ALCUNI LINK POTREBBERO NON ESSERE PIU' ATTIVI
1 gennaio 2014
Parco veicolare
Buon anno.
Che si preannuncia uguale a quello passato, almeno a livello di comprensibilità delle normative che ci riguardano.
Come
avevo avuto modo di anticipare, è arrivata la prevista proroga alle
normative riguardanti il parco veicolare. Avevo scritto che sarebbe
stata una proroga "almeno" fino a giugno, mentre pensavo settembre. Beh,
li avevo sottovalutati. L'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 150
del 30 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 304 (lo
trovate QUI) dice testualmente: L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma
1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014.
Quindi andremo avanti così per un altro anno. La questione non è questa, però.
Ecco
a cosa mi riferivo prima: l'incapacità congenita di certe persone di
scrivere leggi, regolamenti e codici che abbiano una immediata
comprensibilità e siano, magari, fruibili da tutti coloro che le
leggono. Ci tocca sempre fare la traduzione.
Allora,
vediamo: il decreto legislativo 59 è quello che recepisce le normative
europee sulle patenti, che ha introdotto le nuove categorie e
profondamente riformato l'universo delle abilitazioni alla guida.
E' stato successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 2 del 16/01/2013 e anche dal decreto del Ministero dei Trasporti del 25/02/2013 (Gazzetta Ufficiale 84 del 10/04/2013).
L'articolo 28, comma 1, è quello che parla di Disposizioni di attuazione, precisando che le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013. Ulteriori
disposizioni avevano prorogato questo primo termine fino alla fatidica
data del 31 dicembre. Attenzione, però, perché l'ultima proroga ha come
oggetto esclusivamente l'articolo 10 comma 1 del decreto stesso.
Ok, cosa dice l'articolo 10?
Modifiche all'articolo 123 del codice della strada, in materia autoscuole1. All'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di
tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per
quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale»
Torniamo a vedere l'articolo 123, allora. Il punto in questione
è quello dei consorzi. In pratica con le nuove normative l'autoscuola
può demandare al consorzio tutte le categorie le abilitazioni e le qualificazioni, eccetto la patente B.
Ci siamo quasi. La proroga riguarda le modifiche corrispondenti ai punti a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), ovvero, andando di nuovo a leggere il decreto legislativo 59 all'articolo 3, le patenti
AM
A1
A2
A
B1
C1
C1E
D1
D1E
Considerato
che per la patente BE abbiamo sempre avuto la possibilità di utilizzare
complessi di veicoli di proprietà del candidato, possiamo stare
tranquilli ancora per un poco.
Almeno fino al prossimo decreto-rebus
9 gennaio 2014
Novità di inizio anno
5 febbraio 2014
Scritta in calce
Quando le copie dei documenti devono essere rese conformi dal cliente, deve essere apposta una apposita dicitura (non su un foglio staccato e neppure sul retro).
5 febbraio 2014
Circolazione dei carrelli
9 gennaio 2014
Novità di inizio anno
Sapevamo che il 2014 avrebbe portato tante novità e devo dire che stiamo iniziando alla grande...
- Due circolari definiscono la fase uno dell'esame di guida per gli aspiranti conducenti di veicoli pesanti.
QUESTA per le patenti C e C1.
QUESTA invece per le patenti D e D1.
-Il vecchio tesserino ADR ci lascia. Da oggi è in vigore il nuovo modello formato Card. QUESTA circolare ne sancisce la nascita, con tanto di fac-simile.
Per finire: avete iniziato a rinnovare le patenti con il nuovo sistema?
Nei prossimi giorni posterò qualcosa di più completo al riguardo, per ora mi limito alle prime impressioni:
a) una volta completata la prima fase, il medico deve veramente solo schiacciare un bottone (virtuale) ed è fatta;
b)
il sistema ha retto bene oggi. E' vero che ci sono stati meno di 500
inserimenti, ma almeno non è crollato come qualcuno aveva malignamente
pronosticato;
c)
qualche piccola imperfezione c'è. Per esempio. Il sistema va in crisi
quando nell'anagrafica del titolare della patente da rinnovare residente
in un grande centro è registrato un codice postale generico. Appare un
messaggio di errore che intima di utilizzare un CAP specifico di via.
Peccato che, come noto, noi non possiamo modificare l'anagrafica...
Speriamo correggano il bug al più presto.
Detto questo, adesso mi siedo e aspetto.
Cosa?
Le patenti.
Dovrebbero
arrivare qui in ufficio entro la fine della prossima settimana. Almeno
questo è quello che hanno promesso ai quattro venti.
21 gennaio 2014
21 gennaio 2014
Nuove Procedure di
rinnovo della Patente di Guida
Il Web Team UMC Torino
in collaborazione con il Centro Studi
Cesare Ferrari, l'UNASCA e Gruppo SERMETRA organizzano
un incontro formativo su Normativa e nuove procedure di rinnovo della patente
di guida. Si affronteranno in particolare tematiche rilevanti su:
- procedure ed applicativi di
comunicazione con il CED della Motorizzazione per il Rinnovo della Patente di
Guida;
- operatività, fasi e verifiche necessarie
per l'avvio e la conclusione della nuova procedura di Rinnovo Patente di Guida
presso le proprie Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica;
- normativa: equivalenze e diritti acquisiti
dai conducenti di veicoli a motore per le categorie di patenti di guida;
PROGRAMMA:
Sabato 08 febbraio 2014
dalle 14.00 alle 18.00
Relatori: Andrea
Clapero, Magda Guariniello.
Interverrà il
Direttore dell’ U. M. C. di Torino Dott. Ing. Attilio Rabbone
L’incontro si articolerà con argomenti di carattere
normativo e tecnico:
Normativa generale
·
Età, durata, rinnovo , equivalenze e diritti acquisiti dai conducenti di
veicoli a motore ;
·
Periodi di scadenza legate alla categoria, età
·
Categorie di patente ed in quali anni di conseguimento si è titolari di patente
cat. A per diritto acquisito
·
Patente C inclusa nella categoria pat.D per diritto acquisito
·
Declassamento di categoria obbligatorio per età,
·
Casi particolari (italiani residenti all'estero, AIRE
Come procedere in caso di patenti rubate/smarrite e
soggette a scadenza nei famosi quattro mesi
e dichiarate non duplicabili dai comandi delle forze dell’ordine;
·
Come procedere per le patenti ritirate perché scadute o in cattivo stato;
·
Patenti Unionali di residenti in Italia ma documento rilasciato in altro Stato
UE
Procedure ed
applicativi
·
Strumenti e tecniche di comunicazione con il CED per la conferma di validità
della Patente di Guida;
·
Operatività, fasi e verifiche necessarie per l'avvio, la conclusione della
nuova procedura di Rinnovo Patente
presso le proprie
Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica;
·
Conoscenza ed approfondimento degli applicativi WEB del CED per
l'espletamento del servizio di Rinnovo
·
Linee guida e suggerimenti per gli operatori professionali utili
all'espletamento operativo del servizio
·
Applicativo SERMETRA
CORSO GRATUITO
APERTO ANCHE AI NON ASSOCIATI
5 febbraio 2014
Scritta in calce
Quando le copie dei documenti devono essere rese conformi dal cliente, deve essere apposta una apposita dicitura (non su un foglio staccato e neppure sul retro).
Nell'avviso presente allo sportello, la dicitura non è cambiata sostanzialmente.
L'ultima versione è fatta così.
Io
suggerisco di prepararsi un foglio A4 con questo riquadro in basso e di
usarlo come "sfondo" quando si fotocopia una patente piuttosto che un
altro documento da rendere copia conforme.
Non è il caso che ricordi ancora che la firma è quella del cliente.
5 febbraio 2014
Circolazione dei carrelli
Una sola novità normativa, e neppure di quelle più eclatanti. La pubblicazione di un decreto intitolato: Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori,
trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di
circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o
a carico. Potete scaricarla QUI.
12 febbraio 2014
Pagamento on-line e nuovo anamnestico
12 febbraio 2014
Pagamento on-line e nuovo anamnestico
-
E' possibile iniziare a pagare i rinnovi patente online, attraverso il
credito creato ad hoc. Accedete al Portale con le vostre credenziali e
sotto la voce "Accesso ai servizi" selezionate "Pagamento pratiche
online". Troverete il manuale (QUESTO)
che spiega come creare il credito per il pagamento. Visto che
probabilmente sono le informazioni più importanti, vi dico subito che il
pagamento online dei bollettini può avvenire tramite carta di credito,
carta Postepay, conto BancoPosta, conto BancoPostaImpresa o BancoPosta
Click, il codice tariffa è 2S e che nella schermata appare come importo
della tassa postale 1,70 €. Per completezza di informazione, vi ricordo
che è possibile il pagamento di pratiche online attraverso il circuito
bancario attraverso istituti convenzionati (le istruzioni si trovano sul
Portale sotto "Comunicazioni di servizio", alla voce "Pagamento
bollettini tramite circuito bancario") e che per ottenere il rimborso di
bollettini pagati per errore potete seguire, nella stessa pagina, il
link "Procedura rimborsi per versamenti postali errati"
- Sulla Gazzetta Ufficiale è stato
pubblicato un decreto del Ministero della Salute con il nuovo modello
anamnestico da utilizzare a partire dalla pubblicazione del decreto
stesso (ovvero il 10 febbraio). QUI trovate decreto e modello in allegato.
13 febbraio 2014
Circolari e comunicazioni
13 febbraio 2014
Circolari e comunicazioni
a) la circolare 3390
precisa quali devono essere gli adattamenti per minorazioni di tipo 4-4
per la guida di autoveicoli, con particolare riferimento ai dispositivi
di tipo monoleva acceleratore freno.
b) una comunicazione interna del'UPM Torino (QUESTA)
informa della nuova procedura riguardante l'ADR formato Card,
precisando i termini di entrata in vigore e la necessità di fornire al
momento della richiesta di esame, da ora, una fotografia.
Mi
rammarico che il formato della fotografia indicato sia diverso da
quello richiesto per le patenti. Unificare e semplificare proprio no,
vero?
c) un ordine di servizio (ECCOLO)
fissa i termini per l'esecuzione degli esami di guida A all'interno
della struttura di via Bertani. Dovendo condividere il terreno con il
centro revisioni, il calendario prevede:
-sedute di operazioni tecniche c/o il Centro Operativo di Via Bertani esclusivamente nelle mattinate dal lunedì al venerdì
- sedute di esami moto (ad eccezione degli esami di categoria AM) nei pomeriggi di martedì e giovedì.
- sedute di esami moto (ad eccezione degli esami di categoria AM) nei pomeriggi di martedì e giovedì.
d)
in risposta ad un quesito, la Direzione Generale ha precisato che, dove
viene indicato che al personale insegnante è consentita la mobilità
presso le diverse sedi di una stessa autoscuola, si intende tutto il
personale docente, pertanto istruttori e insegnanti.
Il nuovo anamnestico (ne abbiamo parlato QUI)
è utilizzabile anche per i casi esclusi dalla nuova normativa? Leggendo
il decreto, si vede come sia stato pensato espressamente per la
raccolta dei dati da trasmettere in sede di rinnovo con la nuova
procedura. Il mio parere è che per gli altri casi si continui ad
utilizzare il vecchio modello. Ma è solo un parere. Attendiamo
chiarimenti.
13 febbraio 2014
Guida ai rinnovi patenti
17 febbraio 2014
Rimozione ostativi
13 febbraio 2014
Guida ai rinnovi patenti
Una guida sintetica e velocissima ai nuovi rinnovi patente. QUESTA presentazione è di poche pagine e contiene solo le tabelle essenziali. Le tabelle le potete anche prelevare da qui sotto.
Rimozione ostativi
-
Vi siete trovati un messaggio di errore che impedisce di proseguire la
fase di controllo della rinnovabilità e che invita a recarsi alla
motorizzazione? Dovete rivolgervi all'ufficio provvedimenti, il quale
verificherà che si tratta, probabilmente, di un vecchio ostativo,
presumibilmente della Prefettura.
Se il cliente intende chiedere la rimozione dell'ostativo, è necessario utilizzare il modulo allegato (ECCOLO)
da
presentare in bollo. L'alternativa, naturalmente, è quella di
ottemperare alla richiesta dell'ostativo (per esempio con una visita
presso la CML, se era questo il caso).
20 febbraio 2014
Circolari varie
20 febbraio 2014
Circolari varie
- 3107
del 12 febbraio. Variazione del Comune per modifica
denominazione o accorpamenti.
Viene precisato come, nei casi in cui la denominazione
di un comune sia variata, che non è previsto il pagamento della tariffa di 9,00.
Infatti al circolare recita:
L’operazione
di aggiornamento del nome del comune nel sistema informatico di questa Amministrazione,
non comporta il pagamento della tariffa sopra indicata, giacché non può essere addebitata
al richiedente la variazione del Comune di nascita, che deriva, evidentemente,
da un atto normativo del tutto indipendente dalla volontà del soggetto stesso.
Di conseguenza per tale variazione nel
sistema informatico, non deve essere richiesta la predetta tariffa. Nel caso in
cui il titolare della patente intenda, successivamente al rilascio della
stessa, variare il dato relativo al comune di nascita, dovrà richiedere il
duplicato della patente, allegando le attestazioni di pagamento previste per
detta procedura.
Grazie a Magda per la segnalazione.
3865 del 19 febbraio. Veicolo
trattore per l’esame per il conseguimento della
patente di guida della categoria BE.
In risposta da un quesito si precisa che
per l’esame in questione è possibile utilizzare veicoli immatricolati come M1 o
N1, senza distinzioni.
Dice la circolare:
La norma, non esclude
la possibilità che il veicolo trattore possa anche essere del tipo N1. In ogni
caso, il veicolo deve essere configurato in maniera tale che, sullo stesso,
possano prendere posto persona che funga da istruttore, nonché l’esaminatore.
Riguardo il fatto che nella cabina prendano posto dei soggetti
che non hanno legame con l’attività, la circolare arriva a specificare che:
In
considerazione della specificità dell’utilizzo del veicolo nella fase d’esame,
che finalizzato ad una funzione di tipo pubblicistico, quale, appunto, l’accertamento
dell’idoneità tecnica di un candidato al conseguimento della patente di
guida, sia l’istruttore che l’esaminatore non possono essere considerati terzi trasportati. Di
conseguenza, la loro presenza sul veicolo non costituisce
infrazione alla disposizione di cui all’art. 54, comma 1, lettera d)
del codice della strada.
- 3877 del 19 febbraio. Difformità tra i
dati anagrafici riportati
sui documenti esibiti
dai cittadini stranieri
nati all'estero, o carenza
dell'indicazione del luogo di nascita,
ai fini dell'espletamento delle procedure
per il rilascio di titoli di abilitazione alla guida.
Questa circolare abroga la precedente 20837 del 9 agosto 2013 e
tratta di come devono essere considerati i casi di soggetti che presentano
discordanze tra i dati presenti sui documenti. Il testo integrale della parte
di nostro interesse è questo:
Si dispone
che, nel caso
in cui un
cittadino straniero richieda il
rilascio di un
titolo abilitativo alla
guida esibisca passaporto
o altro documento
equipollente e permesso
di soggiorno, oppure
carta di identità,
gli uffici della motorizzazione procederanno come segue:
a) nel caso in cui il
luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto
- sarà riportato
sulla documentazione utile ad espletare
le procedure del caso;
b) nel caso
in cui il luogo
di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati,
sarà iscritto,
nell'apposito campo dedicato
al luogo di
nascita, lo Stato
di provenienza
desunto dagli stessi
documenti.
Con riferimento, poi, alle ipotesi di
discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti - al
fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla
guida da conseguirsi,
con quelli contenuti
nei documenti esibiti
dal cittadino straniero
- gli Uffici Motorizzazione civile
indicheranno a quest'ultimo
la necessità di
interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che
tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare
le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Appare superfluo sottolineare che non
rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione
di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul
permesso di soggiorno:
in tal caso,
sulla documentazione utile
al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana,
sul permesso di soggiorno.
- Tempo
addietro avevamo parlato di esami per il
conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio
dell'attività di autotrasportatore, i cui quiz erano disponibili sul sito del
ministero. Ora una parziale rettifica (traduzione: una marcia indietro) precisa
che il loro utilizzo è stato variato. Il decreto in merito lo trovate QUI.
- Ordine di servizio riguardante i turni di via
Bertani, di Settimo e i turni esami. Lo potete leggere QUI
21 febbraio 2014
CML Collegno
Circolari varie
21 febbraio 2014
CML Collegno
La comissione di Collegno si trova nell'ex ospedale psichiatrico Via
Martiri XXX Aprile, 30.
La sede è facilmente raggiungibile tramite la tangenziale uscendo a PIANEZZA COLLEGNO proseguendo per Collegno, si affianca il cimitero e si arriva alla Certosa. Il pargheggio è ampio e la prima volta un po' dispersivo. Il mezzo pubblico che fa la fermata davanti è l'autobus n°33
fermata CERTOSA. L'ufficio patenti SPECIALI si trova all'interno del cortile. Apertura al pubblico per prenotazioni LUN GIO e VEN dalle 8,30 alle 12. Le scuole o agenzie possono lasciare una cartellina il martedì mattina e ritirare il
successivo. Il c/c postale per le competenze è il n° 27537109 intestato a "Azienda sanitaria locale TO3 servizio medicina legale serv." la causale da specificare è COMMISSIONE MEDICA LOCALE. Gli importi sono : per patologie 18,59; speciali senza minorazioni 24,79; speciali con minorazioni 30,99. Gli uffici permettono di effettuare la prenotazione con il modulo debitamente compilato e firmato (QUESTO) allegando patente e codice fiscale in fotocopia. Il modello contiene anche l'elenco della documentazione specialistica da presentare secondo i casi. I versamenti e la foto possono essere portati dal cliente direttamente il giorno della visita.
28 febbraio 2014
75U1, anamnestico, scatola nera
4 marzo 2014La sede è facilmente raggiungibile tramite la tangenziale uscendo a PIANEZZA COLLEGNO proseguendo per Collegno, si affianca il cimitero e si arriva alla Certosa. Il pargheggio è ampio e la prima volta un po' dispersivo. Il mezzo pubblico che fa la fermata davanti è l'autobus n°33
fermata CERTOSA. L'ufficio patenti SPECIALI si trova all'interno del cortile. Apertura al pubblico per prenotazioni LUN GIO e VEN dalle 8,30 alle 12. Le scuole o agenzie possono lasciare una cartellina il martedì mattina e ritirare il
successivo. Il c/c postale per le competenze è il n° 27537109 intestato a "Azienda sanitaria locale TO3 servizio medicina legale serv." la causale da specificare è COMMISSIONE MEDICA LOCALE. Gli importi sono : per patologie 18,59; speciali senza minorazioni 24,79; speciali con minorazioni 30,99. Gli uffici permettono di effettuare la prenotazione con il modulo debitamente compilato e firmato (QUESTO) allegando patente e codice fiscale in fotocopia. Il modello contiene anche l'elenco della documentazione specialistica da presentare secondo i casi. I versamenti e la foto possono essere portati dal cliente direttamente il giorno della visita.
28 febbraio 2014
75U1, anamnestico, scatola nera
Tra i documenti da inserire nella pratica 75U1, c’è la
stampa dell’anomalia. Quando leggiamo:
“stampa
videata del portale ovvero 75U…”
si intende questa (con numero
patente e cognome)
oppure questa
2) Per chi ne dovesse avere la necessità, questo è il nuovo certificato anamnestico, fronte e retro.
3) Il Ministero delle infrastrutture ha emesso un decreto riguardante la "scatola nera". Questo è il testo:
Art. 1
(Individuazione dei dispositivi e funzioni minime)
Ai fini del presente decreto sono definiti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo i dispositivi, sigillati, alimentati e solidalmente ancorati ad elementi fissi e rigidi del veicolo stesso, che:
a) consentono la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocità del veicolo;
b) consentono la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;
c) consentono la diagnostica da remoto dell’integrità funzionale del dispositivo;
d) garantiscano l’incorruttibilità del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;
e) consentano la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;
f) consentono la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
g) consentono la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.
Art. 2
(Dotazione dei dispositivi)
Affinché le suddette funzioni possano efficacemente essere assolte dai meccanismi elettronici di cui al presente decreto, è richiesto che all’interno dei suddetti dispositivi siano presenti:
a) un ricevitore elettronico GPS, compatibile con la nuova costellazione Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti artificiali;
b) un accelerometro triassiale con bassa distorsione, elevata tolleranza agli shock, stabilità termica;
c) un dispositivo di telefonia mobile General Packet Radio Service (GPRS) per la trasmissione dati tramite rete GSM – UMTS;
d) un banco di Memoria flash e uno di memoria RAM per la memorizzazione dei dati raccolti nell’intervallo di tempo intercorrente tra due trasmissioni successive dei dati;
e) un dispositivo di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata dedicato alla comunicazione con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
f) una batteria ricaricabile.
Art. 3
(Entrata in vigore)
L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è subordinata alla emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1-ter dell’articolo 32 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del Regolamento ISVAP di cui al comma 1-bis del già citato articolo 32, secondo le modalità ivi previste.
(Individuazione dei dispositivi e funzioni minime)
Ai fini del presente decreto sono definiti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo i dispositivi, sigillati, alimentati e solidalmente ancorati ad elementi fissi e rigidi del veicolo stesso, che:
a) consentono la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocità del veicolo;
b) consentono la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;
c) consentono la diagnostica da remoto dell’integrità funzionale del dispositivo;
d) garantiscano l’incorruttibilità del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;
e) consentano la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;
f) consentono la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
g) consentono la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.
Art. 2
(Dotazione dei dispositivi)
Affinché le suddette funzioni possano efficacemente essere assolte dai meccanismi elettronici di cui al presente decreto, è richiesto che all’interno dei suddetti dispositivi siano presenti:
a) un ricevitore elettronico GPS, compatibile con la nuova costellazione Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti artificiali;
b) un accelerometro triassiale con bassa distorsione, elevata tolleranza agli shock, stabilità termica;
c) un dispositivo di telefonia mobile General Packet Radio Service (GPRS) per la trasmissione dati tramite rete GSM – UMTS;
d) un banco di Memoria flash e uno di memoria RAM per la memorizzazione dei dati raccolti nell’intervallo di tempo intercorrente tra due trasmissioni successive dei dati;
e) un dispositivo di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata dedicato alla comunicazione con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
f) una batteria ricaricabile.
Art. 3
(Entrata in vigore)
L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è subordinata alla emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1-ter dell’articolo 32 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del Regolamento ISVAP di cui al comma 1-bis del già citato articolo 32, secondo le modalità ivi previste.
Circolari varie
1) Circolare 4920
del 03/03/2014 Oggetto: nuova procedura di rinnovo di validità della
patente di guida. In 12 pagine vengono riscritti i principi di base
della nuova normativa di rinnovo patente ed affrontati alcuni punti che
finora non erano mai stati chiariti completamente.
Innanzitutto si estende l'elenco della patenti NON rinnovabili con il nuovo sistema:
Non rientrano nell’ambito di applicazione del DD:
- i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC (è tuttavia possibile rinnovare, con la nuova procedura, una patente che contenga anche il codice 95, quando non si debba anche procedere, contestualmente, al rinnovo dell’abilitazione CQC);
- i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida o quando si è in presenza di abilitazione di categoria A che non può essere confermata;
- i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
- i rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso) di competenza degli Uffici Motorizzazione civile o degli organi periferici del Ministero dell’Interno;
- i rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti;
- i rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili. (...)
- i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC (è tuttavia possibile rinnovare, con la nuova procedura, una patente che contenga anche il codice 95, quando non si debba anche procedere, contestualmente, al rinnovo dell’abilitazione CQC);
- i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida o quando si è in presenza di abilitazione di categoria A che non può essere confermata;
- i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
- i rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso) di competenza degli Uffici Motorizzazione civile o degli organi periferici del Ministero dell’Interno;
- i rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti;
- i rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili. (...)
Viene precisato come muoversi in caso di patente ritirata:
Nel
caso in cui si debba rinnovare una patente ritirata dagli organi di
polizia (...) si procederà secondo quanto indicato al paragrafo 5.1 (ovvero rinnovo telematico con nuova procedura ndr)
della presente circolare. Il conducente, in tal caso, è tenuto ad
esibire il verbale di contestazione della violazione ed un documento di
riconoscimento in corso di validità affinché il sanitario possa
provvedere all’identificazione del conducente. Il titolare della patente
da rinnovare poi rientrare in possesso del documento ritirato esibendo,
alla competente Prefettura, la ricevuta di avvenuta conferma di
validità. Al momento del ricevimento della nuova patente il titolare
provvederà a distruggere la patente precedente (...)
Viene chiarito anche che le
patenti rilasciate da altri Stati dell’Unione europea e riconosciute in
Italia possono essere rinnovate secondo la nuova procedura.
Sapevamo già che nel
caso in cui la patente ricevuta presenti dati erroneamente allineati o
di scarsa qualità, il titolare potrà richiedere il duplicato della
patente, senza alcun ulteriore onere a suo carico, ad un qualunque
Ufficio Motorizzazione Civile.
La novità è che nel
caso in cui, in sede di accertamento dell’idoneità psicofisica per il
rinnovo della patente di guida, il sanitario accertatore dovesse
trascrivere erroneamente i codici unionali o nazionali, o la nuova
scadenza, e detti dati dovessero essere riportati sulla nuova patente,
il titolare della stessa dovrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione
civile, un duplicato della patente, allegando un’attestazione di
versamento su c/c 4028 relativa all’imposta di bollo, l’attestazione di
versamento su c/c 9001 relativa al duplicato della patente e un
certificato non in bollo del medico accertatore riportante i dati
corretti.
Questi 9 e 32 sono a carico del titolare di patente e non del medico, perchè, come riportato prima: Il
sanitario certificatore dovrà far controllare al titolare della patente
da rinnovare, la correttezza dei dati riportati sulla ricevuta e che
saranno stampati sulla nuova patente. Accettando detta ricevuta, il
cittadino assume la responsabilità dei dati ivi contenuti.
2) Circolare 4649,
precisa che non è possibile duplicare una patente collegata ad una CQC
sospesa (perchè il titolare non si è sottoposto a revisione di questa
CQC)
3) Circolare 4647 avente oggetto l'esame di revisione di categoria già possedute e conseguimento di altra categoria di patente. Il testo recita: qualora
il titolare di patente di guida sulla quale grava un provvedimento di
revisione intenda conseguire anche un’altra categoria il cui programma
dell’esame teorico è differente dalla categoria già posseduta (ad
esempio il titolare di categoria B che voglia conseguire anche la
categoria C, oppure il titolare di categoria D1 che voglia conseguire
anche la categoria D) l’interessato dovrà prima sottoporsi al predetto
esame di revisione e solo successivamente sostenere le prove d’esame per
il conseguimento della nuova categoria.
4) Circolare 4677,
avente oggetto conversioni patenti di guida del personale diplomatico
in servizio sul territorio italiano. Nulla di nuovo, solo che potranno
essere convertite solo le patenti di guida intestate al personale
diplomatico (e familiari), in servizio sul territorio italiano delle
seguenti nazioni: Canada, Cile, Stati Uniti e Zambia.
12 marzo 2014
Rappresentanze consolari e circolazione in Svizzera
12 marzo 2014
Rappresentanze consolari e circolazione in Svizzera
- Circolare 5175 del 5 marzo: specifica i recapiti delle rappresentanze consolari della Repubblica di Moldavia. Riguarda anche la nostra zona.
- Se avete intenzione di andare in Svizzera con la moto, fate attenzione alla patente. QUESTO
articolo spiega come alcuni italiani siano stati multati (e i mezzi
posti sotto sequestro) perché sulle vecchie patenti non era indicata
l'abilitazione A.
14 marzo 2014
Minisito e altre modifiche al Portale
1. I locali
dell'autoscuola e dei centri di istruzione, di cui all'art. 7 del presente
decreto, riconosciuti
idonei dall'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione comprendono:
a) un'aula di almeno
mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili
almeno mq
1,50, dotata di
idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del
pubblico;
b) un ufficio di
segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla
stessa con
ingresso autonomo;
c) servizi igienici
composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.
2. L'altezza minima di
tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in
cui ha
sede l'autoscuola.
Inoltre, le
autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art. 335 del decreto del
Presidente della
Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della
strada) (4) che non aderiscono ad
un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti
punti:
adeguatamente ridotti
le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo
per quelle
indicate ai punti a),
c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h) ed m).
3. Le autoscuole
possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi
interattivi.
1. Il materiale
didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi
esami è diverso a
seconda che
l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'art. 335, comma
10, del regolamento
di esecuzione e di
attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre
1992, n. 495) (4). Le autoscuole
ricomprese nel punto a) del citato art. 335 (4) devono essere dotate di:
a) motociclo senza
sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno
100
km/h;
b) veicolo a motore della
categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;
c) veicolo a motore
della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una
lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge la
velocità di 80 km/h;
d) veicolo della
categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter
raggiungere la
velocità di almeno 80 km/h;
e) autoarticolato con
una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una
lunghezza di almeno 12
metri che raggiunga
la velocità di almeno 80
km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della
categoria C e da un
rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa
massima
autorizzata è di
almeno 18.000 kg
e la lunghezza di almeno 12
metri e che deve poter raggiungere la
velocità di almeno 80 km/h o un autobus di cui
al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri.
2. Le autoscuole
ricomprese nel punto b) del citato art. 335 (4) sono munite dei veicoli previsti ai punti a)
e b) del comma 1.
3. Tutti i veicoli
sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui al
punto a) di
doppio comando almeno
per la frizione ed il freno. Tale installazione risulta dalla carta di
circolazione. I
veicoli indicati nel
comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo
di autoscuola,
sono considerati ad
uso speciale in base all'art. 54, lettera g), del codice della strada (12) in quanto attrezzati
conformemente alle
disposizioni impartite dalla M.C.T.C. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti
a) e b)
possono essere
utilizzati per uso privato purchè su quelli di cui al punto b) i doppi comandi
vengano resi
inoperanti e sui
veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all'agevolazione
fiscale sulla tassa di
proprietà.
4. Tutti i veicoli
sono immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola dell'ente o della
società o del
consorzio che ha
costituito il centro d'istruzione e possono essere utilizzati presso autoscuole
diverse facenti
capo ad un unico
titolare o ente o società purchè venga rispettato il numero minimo previsto
dalle norme
vigenti. Per i
motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
5. E' ammesso anche
il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.
6. I veicoli sono
muniti di apposite scritte "Scuola Guida" conformemente a quanto
stabilito dall'art. 334
del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (13).
7. Per dismettere od
inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il legale rappresentante
dell'autoscuola o il
responsabile del centro di istruzione richiede apposito aggiornamento della
carta di
circolazione ai sensi
dell'art. 78 del codice della strada (14) al competente ufficio provinciale della
motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione. Questo provvede a comunicarlo tempestivamente
alla
amministrazione che
ha rilasciato l'autorizzazione all'attività di autoscuola, anche nel caso in
cui essa
aderisca ad un
consorzio.
8. Tutti i veicoli
devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti
in materia
assicurativa e ai
relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per
l'effettuazione degli
esami.
9. Nell'uso
autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli
esami, nonchè
la circolazione per
ogni incombenza connessa all'attività.
10. Per le
esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie
speciali e della
categoria B-E è
ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno
autorizzato l'uso.
1. E' data facoltà a
due o più autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo quanto disposto dal
codice
civile (articoli 2602
e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica. Se le singole
autoscuole
demandano al centro
di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, indicano fra l'altro
all'autorità
competente di cui
all'art. 123, comma 7, del codice della strada (3):
a) le generalità
degli insegnanti;
b) l'ubicazione dei
locali da adibire all'attività del centro così come previsto dall'art. 3.
2. I consorzi
comunicano, altresì, alla stessa autorità:
a) la denominazione
delle autoscuole aderenti;
b) il responsabile
del centro d'istruzione;
c) le generalità
degli istruttori;
d) l'ubicazione della
sede del centro.
3. Il centro
d'istruzione è dotato di:
a) veicoli necessari
per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
b) attrezzatura
didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. Il responsabile
del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli
richiesti
per i titolari di
autoscuola, così come previsto dall'art. 123 del codice della strada (3).
5. Le autoscuole
consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purchè
siano
dotate, tra l'altro,
dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per
l'esercitazione e la
presentazione agli
esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al centro
d'istruzione, nonchè
della prescritta
attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di
corsi teorici e pratici,
o solo teorici, o
solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.
6. Ai centri
confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro
stesso che
vengono annotati su
apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro.
Non è
consentito
riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di
quelli in cui siano
dislocate le
autoscuole consorziate.
7. Gli esami di guida
per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati
presso
i centri se questi
sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti.
8. L'ufficio provinciale
della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in
concessione,
previa istanza del
responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti
prescritti dal
presente articolo, è
tenuto a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali.
Conseguentemente, ne dà
comunicazione
all'amministrazione provinciale, che provvederà ad adeguare le dotazioni
complessive del
personale ed
attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate.
9. Qualora al
consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province
diverse e
limitrofi a quelli in
cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente
comma è
effettuato
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in
concessione nella cui
circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto centro. Detto ufficio
provvede alle
relative
comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole
autoscuole aderenti
nonchè ai direttori
degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione per i
conseguenti
adempimenti.
1. L'autoscuola o il
centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più
istruttori di
guida oppure uno o
più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione
all'abilitazione
posseduta dal
titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono,
peraltro, cumulare le
suddette funzioni se
abilitati.
2. L'autoscuola o il
centro d'istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida,
oltre a
quanto previsto al
comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente
presentati agli
esami, allievi in
numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli
eventualmente inviati al
centro di istruzione,
dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di
patente.
3. Se un'autoscuola
rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non
abbia, per
accertate difficoltà
di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro,
l'amministrazione
competente al
rilascio dell'autorizzazione può consentire che il titolare medesimo possa
utilizzare, quale
supplente temporaneo,
per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o
centro di
istruzione già
autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in
relazione al
numero degli allievi.
4. L'autoscuola può
utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati
nonchè
lavoratori autonomi
anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole,
appartenenti
ad un titolare o ad
una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
5. Gli insegnanti e
istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalle province, che al
riguardo
provvedono a
verificare:
a) per gli insegnanti
di teoria:
1) patente di guida
almeno della categoria B normale o B speciale;
2) certificato di
idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti
in concessione;
b) per gli istruttori
di guida:
1) patente di guida
della categoria A e DE ovvero A e D;
2) certificato di
idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti
in concessione.
Art. 9
Requisiti morali e
titoli per l'ammissione agli esami
di insegnante ed
istruttore
1. Per sostenere gli
esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o
di
istruttore ai sensi
dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/92 (3) occorre essere in possesso dei requisiti
morali analoghi a
quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità
tecnica di cui ai seguenti
punti:
a) per gli insegnanti
di teoria:
1) diploma di
istituto medio di secondo grado;
2) patente di guida
almeno della categoria B normale oppure B speciale;
b) per gli istruttori
di guida:
1) licenza della
scuola dell'obbligo;
2) patente di guida
della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo
a) o di
tipo b), art. 335,
comma 10 (4).
2. Gli insegnanti di
teoria già abilitati dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione
sostengono
gli esami per
istruttori di guida esclusivamente attraverso prova pratica, così come previsto
al successivo art.
10, comma 2, purché
in possesso di patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera b), punto
2.
3. Agli istruttori
abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti
in concessione non si
applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della
strada (17).
4. Gli istruttori di
cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano
la
titolarità della
patente di guida della categoria C o CE , con gli autoveicoli per i quali è
valida la patente di cui
sono titolari fermi
restando i limiti previsti dall'articolo 115, comma 2, lettera a) (20), del decreto
legislativo 30
aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) (19).
Art. 10
Programmi di esame
per l'accertamento della idoneità tecnica
degli insegnanti ed
istruttori
1. Gli esami per gli
insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma
di
esame per il
conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei certificati di
abilitazione
professionale
integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una
parte
complementare
riguardante i seguenti argomenti:
a) sommarie
cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali,
giuridici e morali da
adempiere nell'uso
della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonchè conseguenze delle loro
violazioni; il
sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e
repressione dei
reati nella
circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
b) nozioni elementari
di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi
sperimentali;
educazione stradale.
2. Gli esami per gli
istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del
programma di esame
per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza più vasta
di
nozioni, e sulla
parte complementare di cui al comma precedente. Durante la prova pratica deve
essere
accertata
l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve
essere, altresì, dimostrata
l'attitudine ad
istruire allievi.
3. La prova scritta
verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti
compresi nella parte
complementare.
Art. 11
Corsi di insegnamento
1. I corsi di
insegnamento sono i seguenti:
1) corsi normali: per
la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di
categoria A, B,
C, D, E, A speciale,
B speciale, C speciale, D speciale;
2) corsi speciali:
a) per la
preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione
professionale (CAP);
b) per i candidati al
conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una patente di
guida di
altra categoria;
c) per i candidati al
conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una patente di
guida
della categoria A;
d) per i candidati al
conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente di
categoria C;
e) per i candidati al
conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente di
categoria E;
f) per i candidati
che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati
respinti alla
seconda prova
definitiva o all'esame di revisione della patente;
2. I corsi di cui al
presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate
ai sensi
dell'art. 123 del
codice della strada (3).
Durata e modalità dei
corsi
1. Ogni corso ha uno
svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata e comprende lezioni
teoriche di
almeno 1 ora
ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso
indicato, ed
esercitazioni
pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:
1) corsi normali:
a) almeno 20 ore di
lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della
patente di
guida per veicoli
della categoria A e A speciale;
b) almeno 20 ore di
lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della
patente di
guida per veicoli
della categoria B e B speciale;
c) almeno 20 ore di
lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della
patente di
guida per veicoli
della categoria C, D, E, C speciale, D speciale;
2) corsi speciali:
a) almeno 5 ore di
lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della
patente di guida
di ogni categoria e
almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale
(CAP).
2. La determinazione
del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio
dell'istruttore e
del titolare
dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare
sulla scheda di
guida di cui al
successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida
sufficiente per sostenere
l'esame.
b) registro delle
lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni
allievo che frequenta i
corsi;
c) scheda per
l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio
dell'insegnante
sull'ammissibilità
alla prova d'esame;
d) scheda per
l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio
dell'istruttore
sull'ammissibilità
alla prova di esame;
centro di istruzione IL
REGISTRO DI CUI AL COMMA 1, LETTERA E), DEVE ESSERE REDATTO E TENUTO
DAL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA in relazione all'insegnamento teorico e
pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi
teoria e di guida
degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati
3), 6), 7), 8) e 9) del
presente regolamento. IL REGISTRO DI ISCRIZIONE
ED IL REGISTRO DEGLI ALLIEVI TRASFERITI AL CENTRO DI
ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA SONO CONFORMI AI MODELLI DI CUI AGLI
ALLEGATI 3 E 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
categorie A, B, C, D
che richiedano, in ottemperanza all'art. 236, comma 2, del codice della strada (15) e
come previsto
all'art. 335, comma 10, del relativo regolamento di esecuzione (4), l'autorizzazione di
tipo a),
possono adeguarsi a
quanto previsto per l'autoscuola di tale tipo attraverso l'adesione ad un
consorzio.
autorizzazione
all'esercizio di attività dell'autoscuola, a seguito di ricorso giurisdizionale
o di ricorso
straordinario al
Presidente della Repubblica, l'atto con cui si provvede nuovamente in ordine
all'istanza, già
presentata in sede
amministrativa, non tiene conto dei limiti di contingentamento fissati
dall'art. 1 del
presente regolamento.
Art. 1. Requisiti
per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante
1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.
1-BIS. LA REVOCA DELLA PATENTE DI CUI AL COMMA 1, LETT. D), COMPORTA LA DECADENZA DALL'ABILITAZIONE.
Art. 2. Corso di formazione iniziale per insegnante
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.
2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.
3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.
Art. 3. Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante
1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro fasi:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera
la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio
massimo di trenta.
3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Art. 4 Corsi di formazione periodica per insegnante
1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. LA FORMAZIONE PERIODICA E' RIPETUTA CON CADENZA BIENNALE A DECORRERE DALLE DATE DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO. IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PUO' ESSERE FREQUENTATO A PARTIRE DAL SESTO MESE ANTECEDENTE IL COMPIMENTO DEL BIENNIO DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO: IN TAL CASO LA VALIDITA' DELL'ABILITAZIONE E' RINNOVATA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'. QUALORA IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA SIA FREQUENTATO DOPO LO SCADERE DEL PREDETTO BIENNIO, DA TALE DATA DI SCADENZA E FINO ALLA AVVENUTA FREQUENZA DEL CORSO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2
2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
3-BIS. NON SONO AMMESSI CORSI CON IL SISTEMA E-LEARNING.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 5 Abilitazioni di istruttore
1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, lettera d), punto d3).
Art. 6 Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore
1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.
1-BIS. LA REVOCA DELLA PATENTE DI CUI AL COMMA 1, LETT. D), COMPORTA LA DECADENZA DALL'ABILITAZIONE.
Art. 7 Corso di formazione iniziale per istruttore
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, sulla base del programma di cui all'allegato 2. Il corso è articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso.
3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.
4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:
a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;
b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;
d) (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;
e) (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.
Art. 8 Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore
1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono da parte delle Commissioni e secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in
tre prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Art. 9 Corsi di formazione periodica di istruttore
1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.. LA FORMAZIONE PERIODICA E' RIPETUTA CON CADENZA BIENNALE A DECORRERE DALLE DATE DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO. IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PUO' ESSERE FREQUENTATO A PARTIRE DAL SESTO MESE ANTECEDENTE IL COMPIMENTO DEL BIENNIO DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO: IN TAL CASO LA VALIDITA' DELL'ABILITAZIONE E' RINNOVATA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'. QUALORA IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA SIA FREQUENTATO DOPO LO SCADERE DEL PREDETTO BIENNIO, DA TALE DATA DI SCADENZA E FINO ALLA AVVENUTA FREQUENZA DEL CORSO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2
2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
3-BIS. NON SONO AMMESSI CORSI CON IL SISTEMA E-LEARNING.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.
Art. 10 Estensione dell'abilitazione
1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), RELATIVA ALLE PECULIARITÀ DELLA GUIDA DEI DIVERSI TIPI DI VEICOLI - UTILIZZO DEI DIVERSI DISPOSITIVI, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).
2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 CON ESCLUSIONE DELLE ORE GIÀ OGGETTO DELLA PARTE TEORICA DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).
2-BIS. IL SOGGETTO CHE SIA TITOLARE TANTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE QUANTO DI QUELLA DI ISTRUTTORE, CONSEGUITE AI SENSI DEI COMMI 1 E 2, OVVERO DI UNA O DI ENTRAMBE, AI SENSI DELLA PREVIGENTE NORMATIVA, OTTEMPERA ALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA PER ENTRAMBE LE ABILITAZIONI FREQUENTANDO UNO SOLO TRA I CORSI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 9.
3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulla prova di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c1).
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.
Art. 11 Disciplina delle assenze
1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.
2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell'attestato di frequenza all'allievo assente.
Art. 12 Docenti dei corsi di formazione
1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:
a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;
2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196;
3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;
4) laurea magistrale in giurisprudenza;
5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;
b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
d) medico iscritto all'Ordine; e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004;
2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:
a) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo;
b) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a);
c) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c): ingegnere e psicologo;
d) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d): psicologo.
Art. 13 Corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da
autoscuole e centri di istruzione automobilistica
1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120, svolgono i corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole ed i corsi di estensione dell'abilitazione, presso le proprie sedi, secondo i programmi, le modalità e le dotazioni di docenti e di parco veicolare previsti dal presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, comma 4, 7, comma 3, e 9, comma 4.
18 marzo 2014
Circolazione negli USA
Una circolare (QUESTA) dettaglia quali sono i documenti di guida richiesti nei singoli Stati degli USA per chi si reca in questi luoghi.
20 marzo 2014
Conversione patenti comunitarie senza scadenza
23 marzo 2014
Promemoria fase I
Si tratta di uno schemino riguardante le patenti A1, A2, A, B1, B, B96 e BE. Non siamo tenuti a stamparlo e ad inserirlo nella pratica d'esame ma potrebbe essere utile durante la lezione didattica che teniamo agli allievi per prepararli alla prima fase e, perchè no, ci potrebbe anche servire durante l'esame vero e proprio, giusto per riportare qualche esaminatore un poco "esuberante" all'interno dei confini delle disposizioni ministeriali.
24 marzo 2014
Rinnovo patente: procedure particolari
14 marzo 2014
Minisito e altre modifiche al Portale
1) è apparsa una riga in più nel menù a sinistra quando si accede alla Richiesta patenti, visibile
solo alle autoscuole. Si tratta della gestione delle guide
obbligatorie. Al momento non è ancora disponibile un manuale di
istruzioni e neppure una circolare che ci spieghi con esattezza come
operare. Soprattutto per quanto riguarda i tempi. Speriamo che ci
consentano di posticipare il limite di inserimento (4/5 giorni sarebbe
ottimo) rispetto a quanto avviene oggi. nel frattempo suggerisco di
acquistare solo i blocchetti per guide obbligatori strettamente
necessari.
2) è apparsa, sempre nello stesso menù, anche un'altra riga intitolata Completamento pratiche Help Desk.
Riguarda i rinnovi patente con il nuovo sistema e si tratta di una
schermata specifica che consente di portare a termine le pratiche
iniziate in regime di emergenza con l'ausilio di help desk.
3) un'altra schermata nuova: da Avvisi per autoscuole e agenzie si accede al minisito locale.
Ci
trovate le comunicazioni dell'UPM che vi compete. Le comunicazioni che
appaiono in questa schermata hanno valore di mail certificata, pertanto è
bene verificarle con assiduità.
18 marzo 2014
Nuove disposizioni sull'attività delle autoscuole e sui corsi di formazione inziale e periodica di insegnanti e istruttori
Il testo del 317 con le modifiche previste dal decreto 30. Maiuscolo il testo nuovo, barrato il testo cancellato.18 marzo 2014
Nuove disposizioni sull'attività delle autoscuole e sui corsi di formazione inziale e periodica di insegnanti e istruttori
DECRETO MINISTERIALE
17 maggio 1995, n. 317
(G.U. n. 177 del
31.7.1995)
Regolamento recante la
disciplina dell'attività delle autoscuole.
IL MINISTRO DEI
TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 121, comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della
strada" (1);
Visto l'art. 333 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
"Regolamento di
esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada" (2);
Visto l'art. 123, comma
3, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
"Nuovo
codice della
strada" (3);
Visto l'art. 335, comma
12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
"Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (4);
Visto l'art. 336, comma
1, del suddetto decreto (5);
Visto l'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6);
Visto l'art. 3 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7), concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di
pubblico impiego,
a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (8);
Viste le Direttive n.
80/1263 CEE del 4 dicembre 1980 (9) e n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 (10);
Sentito il parere del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione
fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n.
400 del 1988 (6)
in data 11
gennaio 1995;
Considerata la necessità
di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per
consentire la
vigilanza sulle stesse
nonchè le modalità di svolgimento degli esami;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Attività e limitazione numerica delle autoscuole
1. La autoscuole possono
svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto
all'art. 335 del
regolamento di esecuzione del codice della strada (4), anche tutte quelle
pratiche necessarie
per il conseguimento
dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti E DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE
E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE , comprese le relative certificazioni
e
nonchè tutte le altre
pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8
della legge 8
agosto 1991, n. 264 (11).
2. (16)
3. ÷ 7. (21)
Art. 2
Capacità finanziaria
1. Le persone fisiche o
giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio PER AVVIARE L’ESERCIZIO dell'attività
di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un
certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a
L. 100.000.000 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento
nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di
credito;
b) società finanziarie
con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
2. L'attestazione riferita ad un importo di lire
50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema
allegato al presente
regolamento.
Art. 3
Locali delle autoscuole
e dei centri di istruzione AUTOMOBILISTICA
1.
I LOCALI DELL'AUTOSCUOLA
E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA,
DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL
PRESENTE DECRETO, COMPRENDONO ALMENO:
A) UN'AULA DI SUPERFICIE NON INFERIORE A MQ. 25 DOTATA DI IDONEO ARREDAMENTO E SEPARATA DAGLI UFFICI O DA ALTRI LOCALI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 4, LETTERA C), EVENTUALI ULTERIORI AULE POSSONO AVERE UNA SUPERFICIE ANCHE MINORE RISPETTO A QUANTO INDICATO AL PRECEDENTE PERIODO;
b) UN UFFICIO DI SEGRETERIA DI SUPERFICIE NON INFERIORE A MQ. 10, ATTIGUO ALL'AULA ED UBICATO NELLA MEDESIMA SEDE DELLA STESSA CON INGRESSO AUTONOMO;
c) SERVIZI IGIENICI.
2. L'ALTEZZA MINIMA DI TALI LOCALI E GLI AMBIENTI DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A) E C), SONO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE NEL COMUNE IN CUI HA SEDE L'AUTOSCUOLA.
A) UN'AULA DI SUPERFICIE NON INFERIORE A MQ. 25 DOTATA DI IDONEO ARREDAMENTO E SEPARATA DAGLI UFFICI O DA ALTRI LOCALI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 4, LETTERA C), EVENTUALI ULTERIORI AULE POSSONO AVERE UNA SUPERFICIE ANCHE MINORE RISPETTO A QUANTO INDICATO AL PRECEDENTE PERIODO;
b) UN UFFICIO DI SEGRETERIA DI SUPERFICIE NON INFERIORE A MQ. 10, ATTIGUO ALL'AULA ED UBICATO NELLA MEDESIMA SEDE DELLA STESSA CON INGRESSO AUTONOMO;
c) SERVIZI IGIENICI.
2. L'ALTEZZA MINIMA DI TALI LOCALI E GLI AMBIENTI DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A) E C), SONO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE NEL COMUNE IN CUI HA SEDE L'AUTOSCUOLA.
3. I criteri dettati nel
presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente
all'entrata in vigore del
presente decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di
consulenza di cui
alla legge 8 agosto
1991, n. 264 NONCHE' ALLE
AUTOSCUOLE CHE SUBENTRINO NEI
LOCALI DELLE STESSE tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede
LOCALI DELLE STESSE tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede
a qualsiasi titolo,
escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, OVVERO DI
SOPRAVVENUTA INAGIBILITA' DEI LOCALI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE DOCUMENTABILE in locali diversi da
quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Art. 4
Arredamento didattico
1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è
costituito almeno dai seguenti elementi:
a) una cattedra od un
tavolo per l'insegnante;
b) una lavagna dalle
dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa motoveicoli FATTA ECCEZIONE PER IL CASO CHE
LE LEZIONI TEORICHE SIANO SVOLTE
AVVALENDOSI DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI O MULTIMEDIALI, DI CUI
ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2;
AVVALENDOSI DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI O MULTIMEDIALI, DI CUI
ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2;
c) posti a sedere per
gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni
allievo IN CONFORMITA' A
QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE NEL COMUNE IN CUI HA SEDE
L'AUTOSCUOLA.
Art. 5
Materiale per lezioni
teoriche
1. Il materiale
didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
a) una serie di cartelli
con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale,
segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico
con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
c) tavole raffiguranti
le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione
d) tavole raffiguranti i
dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
e) tavole raffiguranti
gli interventi di primo soccorso;
f) pannelli ovvero
tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
g) una serie di tavole
raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di
lubrificazione, di
accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le
sospensioni, la
struttura della
carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
h) un gruppo motore a
scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato,
dove
siano evidenziati il
monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni
idraulici; le
sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione
sezionata.
i) una serie di cartelli
raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo,
l'idroguida, gli
impianti e gli elementi
frenanti dei veicoli industriali;
l) una serie di cartelli
raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni,
gli organi di
frenatura dei rimorchi,
la diversa classificazione di detti veicoli;
m) elementi frenanti sia
per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli
elementi di
frenatura del rimorchio.
2. Se le autoscuole
dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere
IL MATERIALE DIDATTICO DI
CUI AL COMMA 1, PUO' ESSERE
SOSTITUITO DA SUPPORTI AUDIOVISIVI O MULTIMEDIALI, LA CUI CONFORMITA'
AI PROGRAMMI E' DICHIARATA DAL TITOLARE O, SE DEL CASO, DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL'AUTOSCUOLA, ANCHE PER EVENTUALI ULTERIORI SEDI
DELLA STESSA. NON SONO AMMESSI CORSI CON IL SISTEMA E-LEARNING.
SOSTITUITO DA SUPPORTI AUDIOVISIVI O MULTIMEDIALI, LA CUI CONFORMITA'
AI PROGRAMMI E' DICHIARATA DAL TITOLARE O, SE DEL CASO, DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL'AUTOSCUOLA, ANCHE PER EVENTUALI ULTERIORI SEDI
DELLA STESSA. NON SONO AMMESSI CORSI CON IL SISTEMA E-LEARNING.
Art. 6
Materiale per le
esercitazioni e gli esami di guida
1. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO
DALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, IL MATERIALE MINIMO PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA,
DI CUI DEVONO ESSERE DOTATE LE AUTOSCUOLE, ANCHE ATTRAVERSO
L'ADESIONE AD UN CONSORZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 123, COMMA 7, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, COMPRENDE I VEICOLI UTILI AL
CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D E DE, NONCHE' ALMENO UNO TRA QUELLI
UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA AM, TUTTI CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO II, LETTERA B, PARAGRAFO 5.2,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011, N. 59, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.
2. I VEICOLI DI CUI AL COMMA 1 POSSONO ESSERE DOTATI DI CAMBIO
MANUALE, QUALE DEFINITO DALL'ALLEGATO II, LETTERA B, PUNTO 5.1.1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011, N. 59, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, OVVERO DI CAMBIO AUTOMATICO QUALE DEFINITO DAL PUNTO
5.1.2 DEL CITATO ALLEGATO
UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA AM, TUTTI CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO II, LETTERA B, PARAGRAFO 5.2,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011, N. 59, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.
2. I VEICOLI DI CUI AL COMMA 1 POSSONO ESSERE DOTATI DI CAMBIO
MANUALE, QUALE DEFINITO DALL'ALLEGATO II, LETTERA B, PUNTO 5.1.1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011, N. 59, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, OVVERO DI CAMBIO AUTOMATICO QUALE DEFINITO DAL PUNTO
5.1.2 DEL CITATO ALLEGATO
Art. 7
Centri di istruzione
1. IL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA, COSTITUITO DA DUE O PIU' AUTOSCUOLE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 123, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE
1992, N. 285, E' RICONOSCIUTO DALLA
PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN RAGIONE DEL LUOGO OVE HA SEDE IL
CENTRO STESSO.
2. LE AUTOSCUOLE CHE ADERISCONO AL CONSORZIO CHE HA COSTITUITO UN
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA HANNO SEDE NELLA MEDESIMA
PROVINCIA OVE E' UBICATO IL PREDETTO CENTRO DI ISTRUZIONE, FATTA
SALVA L'IPOTESI DI AUTOSCUOLE AVENTI SEDE IN COMUNI APPARTENENTI A
PROVINCE DIVERSE, PURCHE' LIMITROFI AL COMUNE IN CUI E' UBICATA LA
SEDE DEL CENTRO STESSO.
3. AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI CUI AL COMMA 1, IL LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO PRESENTA APPOSITA DICHIARAZIONE DI
INIZIO DI ATTIVITA' ALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE,
RECANTE:
a) LA DENOMINAZIONE DELLE AUTOSCUOLE ADERENTI E LE GENERALITA'
DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI;
b) LE GENERALITA' DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA, CHE DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI
ALL'ARTICOLO 123, COMMI 5 E 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, FATTA ECCEZIONE PER LA CAPACITA' FINANZIARIA;
c) LE GENERALITA' DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI DEI QUALI
IL CENTRO SI AVVALE PER L'ESPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE TEORICA E
PRATICA CHE LE AUTOSCUOLE CONSORZIATE HANNO CONFERITO ALLO STESSO;
QUALORA SIANO STATI CONFERITI ESCLUSIVAMENTE CORSI DI FORMAZIONE
TEORICA O DI FORMAZIONE PRATICA, SONO INDICATE LE GENERALITA'
RISPETTIVAMENTE DEI SOLI INSEGNANTI O DEI SOLI ISTRUTTORI
SPECIFICANDO, PER QUESTI ULTIMI, CHE SONO TITOLARI DI ABILITAZIONE
ADEGUATA ALLA TIPOLOGIA DI CORSI CONFERITi;
d) L'UBICAZIONE DELLA SEDE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA, CHE DEVE ESSERE IN UNO DEI COMUNI IN CUI HA SEDE UNA
DELLE AUTOSCUOLE CONSORZIATE;
e) IL TIPO DI CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI DAL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA.
4. CON LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 3, IL
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO PRESENTA ALLA PROVINCIA
TERRITORIALMENTE COMPETENTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA' COMPROVANTE LA CONFORMITA' DEI LOCALI, DELL'ARREDAMENTO
DIDATTICO E DEL MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE E PER LE
ESERCITAZIONI DI GUIDA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI RISPETTIVAMENTE AGLI
ARTICOLI 3, 4, 5 E 6, CON ESCLUSIONE DEL VEICOLO UTILE AL
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B. TALE VEICOLO DEVE
TUTTAVIA ESSERE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
CHE SVOLGE I CORSI DI FORMAZIONE DI INSEGNANTI E DI ISTRUTTORI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 123, COMMA 10-BIS, LETTERA A), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285.
5. QUALORA AL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA SIA STATA
DEMANDATA ESCLUSIVAMENTE LA FORMAZIONE PRATICA DEI CONDUCENTI, LA
DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 4, RELATIVA AI LOCALI, PUO' ESSERE RESA
SOLO CON RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA
1, LETTERE B) E C). QUALORA AL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
SIANO STATE DEMANDATE SOLO ALCUNE TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE,
TEORICI O PRATICI, DEI CONDUCENTI, LA DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA
4, RELATIVA AL MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE E PER LE
ESERCITAZIONI DI GUIDA, E' RESA SOLO CON RIFERIMENTO ALLA DOTAZIONE
DI TALE MATERIALE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA
ATTIVITA'.
6. ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 3,
PRESENTATA IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL MEDESIMO COMMA
3 ED AL COMMA 4, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO
123, COMMA 7-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285.
7. OGNI VARIAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI DI CUI AL
COMMA 3, OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 4, E'
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO
ALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
8. AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA CONFLUISCONO SOLO GLI
ALLIEVI ISCRITTI PRESSO LE AUTOSCUOLE CONSORZIATE ADERENTI AL CENTRO
STESSO. A TAL FINE E' REDATTO APPOSITO REGISTRO CONFORME ALL'ALLEGATO
9. NON E' CONSENTITO ISCRIVERE ALLIEVI DIRETTAMENTE AL CENTRO.
9. CIASCUNA AUTOSCUOLA CONSORZIATA SVOLGE PER I PROPRI ALLIEVI
CORSI DI FORMAZIONE DEI CONDUCENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
DELLA CATEGORIA B, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123, COMMA 7, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285: A TAL FINE, DISPONE DEI LOCALI E
DELL'ARREDAMENTO DIDATTICO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 NONCHE',
LIMITATAMENTE A QUANTO NECESSARIO PER I PREDETTI CORSI, DEL MATERIALE
DIDATTICO PER LE LEZIONI TEORICHE E PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA DI
CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 E DEI DOCENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8. PUO'
ALTRESI' SVOLGERE ULTERIORI CORSI DI FORMAZIONE, ANCHE SOLO TEORICI O
SOLO PRATICI, PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA O PIU' DELLE ALTRE
CATEGORIE DI PATENTI E DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE E DI
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, IN FAVORE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI NEI
PROPRI REGISTRI E NON DEMANDATI AL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA, A CONDIZIONE DI DISPORRE DEL PREDETTO MATERIALE
DIDATTICO DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 E DEI DOCENTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 8, PRESCRITTI PER LA TIPOLOGIA DI CORSI SVOLTI.
2. LE AUTOSCUOLE CHE ADERISCONO AL CONSORZIO CHE HA COSTITUITO UN
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA HANNO SEDE NELLA MEDESIMA
PROVINCIA OVE E' UBICATO IL PREDETTO CENTRO DI ISTRUZIONE, FATTA
SALVA L'IPOTESI DI AUTOSCUOLE AVENTI SEDE IN COMUNI APPARTENENTI A
PROVINCE DIVERSE, PURCHE' LIMITROFI AL COMUNE IN CUI E' UBICATA LA
SEDE DEL CENTRO STESSO.
3. AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI CUI AL COMMA 1, IL LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO PRESENTA APPOSITA DICHIARAZIONE DI
INIZIO DI ATTIVITA' ALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE,
RECANTE:
a) LA DENOMINAZIONE DELLE AUTOSCUOLE ADERENTI E LE GENERALITA'
DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI;
b) LE GENERALITA' DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA, CHE DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI
ALL'ARTICOLO 123, COMMI 5 E 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, FATTA ECCEZIONE PER LA CAPACITA' FINANZIARIA;
c) LE GENERALITA' DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI DEI QUALI
IL CENTRO SI AVVALE PER L'ESPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE TEORICA E
PRATICA CHE LE AUTOSCUOLE CONSORZIATE HANNO CONFERITO ALLO STESSO;
QUALORA SIANO STATI CONFERITI ESCLUSIVAMENTE CORSI DI FORMAZIONE
TEORICA O DI FORMAZIONE PRATICA, SONO INDICATE LE GENERALITA'
RISPETTIVAMENTE DEI SOLI INSEGNANTI O DEI SOLI ISTRUTTORI
SPECIFICANDO, PER QUESTI ULTIMI, CHE SONO TITOLARI DI ABILITAZIONE
ADEGUATA ALLA TIPOLOGIA DI CORSI CONFERITi;
d) L'UBICAZIONE DELLA SEDE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA, CHE DEVE ESSERE IN UNO DEI COMUNI IN CUI HA SEDE UNA
DELLE AUTOSCUOLE CONSORZIATE;
e) IL TIPO DI CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI DAL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA.
4. CON LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 3, IL
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO PRESENTA ALLA PROVINCIA
TERRITORIALMENTE COMPETENTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA' COMPROVANTE LA CONFORMITA' DEI LOCALI, DELL'ARREDAMENTO
DIDATTICO E DEL MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE E PER LE
ESERCITAZIONI DI GUIDA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI RISPETTIVAMENTE AGLI
ARTICOLI 3, 4, 5 E 6, CON ESCLUSIONE DEL VEICOLO UTILE AL
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B. TALE VEICOLO DEVE
TUTTAVIA ESSERE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
CHE SVOLGE I CORSI DI FORMAZIONE DI INSEGNANTI E DI ISTRUTTORI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 123, COMMA 10-BIS, LETTERA A), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285.
5. QUALORA AL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA SIA STATA
DEMANDATA ESCLUSIVAMENTE LA FORMAZIONE PRATICA DEI CONDUCENTI, LA
DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 4, RELATIVA AI LOCALI, PUO' ESSERE RESA
SOLO CON RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA
1, LETTERE B) E C). QUALORA AL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
SIANO STATE DEMANDATE SOLO ALCUNE TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE,
TEORICI O PRATICI, DEI CONDUCENTI, LA DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA
4, RELATIVA AL MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE E PER LE
ESERCITAZIONI DI GUIDA, E' RESA SOLO CON RIFERIMENTO ALLA DOTAZIONE
DI TALE MATERIALE PRESCRITTA PER L'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA
ATTIVITA'.
6. ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 3,
PRESENTATA IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL MEDESIMO COMMA
3 ED AL COMMA 4, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO
123, COMMA 7-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285.
7. OGNI VARIAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI DI CUI AL
COMMA 3, OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 4, E'
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO
ALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
8. AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA CONFLUISCONO SOLO GLI
ALLIEVI ISCRITTI PRESSO LE AUTOSCUOLE CONSORZIATE ADERENTI AL CENTRO
STESSO. A TAL FINE E' REDATTO APPOSITO REGISTRO CONFORME ALL'ALLEGATO
9. NON E' CONSENTITO ISCRIVERE ALLIEVI DIRETTAMENTE AL CENTRO.
9. CIASCUNA AUTOSCUOLA CONSORZIATA SVOLGE PER I PROPRI ALLIEVI
CORSI DI FORMAZIONE DEI CONDUCENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
DELLA CATEGORIA B, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123, COMMA 7, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285: A TAL FINE, DISPONE DEI LOCALI E
DELL'ARREDAMENTO DIDATTICO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 NONCHE',
LIMITATAMENTE A QUANTO NECESSARIO PER I PREDETTI CORSI, DEL MATERIALE
DIDATTICO PER LE LEZIONI TEORICHE E PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA DI
CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 E DEI DOCENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8. PUO'
ALTRESI' SVOLGERE ULTERIORI CORSI DI FORMAZIONE, ANCHE SOLO TEORICI O
SOLO PRATICI, PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA O PIU' DELLE ALTRE
CATEGORIE DI PATENTI E DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE E DI
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, IN FAVORE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI NEI
PROPRI REGISTRI E NON DEMANDATI AL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA, A CONDIZIONE DI DISPORRE DEL PREDETTO MATERIALE
DIDATTICO DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 E DEI DOCENTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 8, PRESCRITTI PER LA TIPOLOGIA DI CORSI SVOLTI.
Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle
autoscuole ed ai centri di
istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le
esercitazioni di guida).
istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le
esercitazioni di guida).
- 1. I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLE
AUTOSCUOLE OVVERO AI CENTRI DI
ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, AI SENSI
RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTICOLI 6 E 7, COMMA 4, SONO MUNITI DI DOPPIO
COMANDO ALMENO PER LA FRIZIONE ED IL FRENO, AD ESCLUSIONE DI QUELLI
DI CATEGORIA AM, A1, A2, A E B1. L'INSTALLAZIONE DEI DOPPI COMANDI
RISULTA DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. I VEICOLI DOTATI DI DOPPI
COMANDI SONO ALTRESI' DOTATI DI UN DISPOSITIVO ELETTRONICO PROTETTO,
IDONEO A RILEVARE LA TIPOLOGIA DEL PERCORSO, LA DURATA DELLA GUIDA,
SIA IN SEDE DI ESERCITAZIONI SIA IN SEDE DI PROVA DI VERIFICA DELLE
CAPACITA' E DEI COMPORTAMENTI. TALE DISPOSITIVO DEVE ESSERE CONFORME
ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DA STABILIRSI CON APPOSITO DECRETO DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.
2. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3, I VEICOLI IN DOTAZIONE
ALLE AUTOSCUOLE OVVERO AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, PER
LE ESERCITAZIONI E PER LA PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITA' E DEI
COMPORTAMENTI UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA, SONO
IMMATRICOLATI RISPETTIVAMENTE A NOME DEL TITOLARE DELL'AUTOSCUOLA
OVVERO DEL CONSORZIO CHE HA COSTITUITO IL CENTRO DI ISTRUZIONE. E'
AMMESSO IL RICORSO ALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONTRATTUALE DEL
LEASING, NONCHE' DELLA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE CHE RICADA
NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 94, COMMA 4-BIS, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285.
3. POSSONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DI UN'AUTOSCUOLA O DI UN
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA I VEICOLI UTILI PER LE
ESERCITAZIONI E PER LA PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITA' E DEI
COMPORTAMENTI PER IL CONSEGUIMENTO:
a) DELLA PATENTE DI CATEGORIA B CON IL CODICE UE ARMONIZZATO 96,
DI CUI ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA F), TERZO E QUARTO PERIODO,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, NONCHE' PER IL
CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA SPECIALI E QUELLE DELLE
CATEGORIE B1 E BE. TALI VEICOLI POSSONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE
DALL'ALLIEVO DELL'AUTOSCUOLA E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA, O DA TERZI, PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, LOCATARI CON
FACOLTA' DI ACQUISTO O VENDITORI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO.
QUALORA LA DISPONIBILITA' DA PARTE DI UN TERZO, IN SEDE DI PROVA DI
VERIFICA DELLE CAPACITA' E DEI COMPORTAMENTI, SIA CONSENTITA A TITOLO
ONEROSO, TALI VEICOLI SONO DOTATI DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CUI
AL COMMA 1, TERZO E QUARTO PERIODO;
b) DELLE PATENTI DI CATEGORIA C1, C1E, D1 E D1E. TALI VEICOLI
POSSONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE, A QUALUNQUE TITOLO, DA ALTRI
CONSORZI O ALTRE AUTOSCUOLE, ENTRAMBI RICOMPRESI NELL'AMBITO
TERRITORIALE DELLA MEDESIMA PROVINCIA O IN QUELLO DI CUI ALL'ARTICOLO
7, COMMA 2. AL FINE DI COMPROVARE LA DISPONIBILITA' DI TALI VEICOLI,
L'AUTOSCUOLA O IL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA PRESENTANO
ALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE APPOSITA COMUNICAZIONE
RECANTE, TRA L'ALTRO, I NUMERI DI TARGA DEGLI STESSI, IL TITOLO DELLA
DISPONIBILITA' E LA DURATA. LA PREDETTA COMUNICAZIONE PUO'
EVENTUALMENTE ESSERE RESA ANCHE IN SEDE DI PRESENTAZIONE
RISPETTIVAMENTE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI CUI
ALL'ARTICOLO 123, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.
285, E DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 4.
4. I VEICOLI UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DI
CATEGORIA AM, A1, A2, A, B E QUELLI DI CUI AL COMMA 3, LETTERA A),
QUANDO SONO IN DOTAZIONE AD UN'AUTOSCUOLA O AD UN CENTRO DI
ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA AI SENSI DEL COMMA 2, POSSONO ESSERE
UTILIZZATI PER USO PRIVATO A CONDIZIONE DI RINUNCIARE
ALL'AGEVOLAZIONE FISCALE SULLA TASSA DI PROPRIETA' E CHE, OVE
PRESENTI, I DOPPI COMANDI SIANO RESI INOPERANTI.
5. I VEICOLI UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DI
CATEGORIA C, CE, D E DE, ATTREZZATI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI
EMANATE DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 203, COMMA 2, LETTERA II),
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, N. 495,
OLTRE CHE AD USO ESCLUSIVO DI AUTOSCUOLA, SONO CONSIDERATI AD USO
SPECIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 1, LETTERA G), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PERIODO
PRECEDENTE SI APPLICANO AI VEICOLI DI CUI AL COMMA 3, LETTERA B),
QUANDO SONO IN DOTAZIONE AD UN'AUTOSCUOLA O AD UN CENTRO DI
ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA AI SENSI DEL COMMA 2.
6. I VEICOLI DI CUI AI COMMI 4 E 5 POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE
PER IL TRASPORTO DEGLI ALLIEVI DA E PER LA SEDE D'ESAME, NONCHE' PER
OGNI INCOMBENZA CONNESSA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA O
DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA.
7. NON E' AMMESSA LA COMPROPRIETA' O LA DOTAZIONE A TITOLO DI
LEASING O LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 94, COMMA
4-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, DEI VEICOLI
TRA DUE O PIU' TITOLARI DI AUTOSCUOLA O TRA DUE O PIU' CONSORZI DI
CUI ALL'ARTICOLO 123, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DEL PREDETTO DECRETO
LEGISLATIVO. I VEICOLI IN DOTAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 2, AL
MEDESIMO TITOLARE DI AUTOSCUOLA POSSONO ESSERE UTILIZZATI PRESSO
TUTTE LE SEDI DELL'AUTOSCUOLA OPERANTI IN UN'UNICA PROVINCIA, FERMA
RESTANDO LA DOTAZIONE MINIMA PER CIASCUNA DI TALI SEDI DI ALMENO UN
VEICOLO UTILE AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B.
8. IN CASO DI DOCUMENTATO GUASTO DELL'UNICO VEICOLO UTILE A
CONSEGUIRE UNA DETERMINATA CATEGORIA DI PATENTE, L'AUTOSCUOLA O IL
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA POSSONO UTILIZZARE, ANCHE PER
GLI ESAMI, UN VEICOLO CONFERITO IN DISPONIBILITA' DA UN'ALTRA
AUTOSCUOLA O DA UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, PER UN
PERIODO NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI, PREVIA COMUNICAZIONE ALLA
PROVINCIA, CHE PUO' PROROGARE DETTO TERMINE SULLA BASE DI MOTIVATE E
DOCUMENTATE ESIGENZE.
9. L'INSERIMENTO DEI VEICOLI NEL PARCO VEICOLARE DI UN'AUTOSCUOLA O
DI UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, OVVERO LA RELATIVA
DISMISSIONE, SONO COMUNICATI ALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE
COMPETENTE ENTRO OTTO GIORNI LAVORATIVI DECORRENTI DALLA DATA DI
STIPULA DEL NEGOZIO GIURIDICO DAL QUALE GLI STESSI DERIVANO. QUALORA,
A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DI UN VEICOLO, LO STESSO SIA CEDUTO AD UN
SOGGETTO DIVERSO DA UN TITOLARE DI AUTOSCUOLA O DA UN CONSORZIO, IL
CEDENTE RICHIEDE L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 78 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285.
10. PER I VEICOLI IN DOTAZIONE, LE AUTOSCUOLE ED I CENTRI DI
ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA OTTEMPERANO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 193, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.
285, E PROVVEDONO ANCHE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
CIRCOLAZIONE DURANTE LE ESERCITAZIONI DI GUIDA E L'EFFETTUAZIONE
DEGLI ESAMI.
11. SE UN'AUTOSCUOLA O UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA SONO
PROVVISTI DI SPAZI DICHIARATI IDONEI DAL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI, LE PROVE DI
CAPACITA' E DI COMPORTAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI
GUIDA DI CATEGORIA AM, A1, A2 ED A POSSONO ESSERE SOSTENUTE PRESSO
TALI SPAZI DA:
a) ALLIEVI RISPETTIVAMENTE DELL'AUTOSCUOLA E DELLE AUTOSCUOLE
CONSORZIATE;
b) ALTRI CANDIDATI, EVENTUALMENTE ANCHE ISCRITTI PRESSO ALTRE
AUTOSCUOLE, CONSORZIATE O NON CONSORZIATE, QUALORA L'AUTOSCUOLA O IL
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA NE CONSENTANO LA
DISPONIBILITA'.
COMANDO ALMENO PER LA FRIZIONE ED IL FRENO, AD ESCLUSIONE DI QUELLI
DI CATEGORIA AM, A1, A2, A E B1. L'INSTALLAZIONE DEI DOPPI COMANDI
RISULTA DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. I VEICOLI DOTATI DI DOPPI
COMANDI SONO ALTRESI' DOTATI DI UN DISPOSITIVO ELETTRONICO PROTETTO,
IDONEO A RILEVARE LA TIPOLOGIA DEL PERCORSO, LA DURATA DELLA GUIDA,
SIA IN SEDE DI ESERCITAZIONI SIA IN SEDE DI PROVA DI VERIFICA DELLE
CAPACITA' E DEI COMPORTAMENTI. TALE DISPOSITIVO DEVE ESSERE CONFORME
ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DA STABILIRSI CON APPOSITO DECRETO DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.
2. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3, I VEICOLI IN DOTAZIONE
ALLE AUTOSCUOLE OVVERO AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, PER
LE ESERCITAZIONI E PER LA PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITA' E DEI
COMPORTAMENTI UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA, SONO
IMMATRICOLATI RISPETTIVAMENTE A NOME DEL TITOLARE DELL'AUTOSCUOLA
OVVERO DEL CONSORZIO CHE HA COSTITUITO IL CENTRO DI ISTRUZIONE. E'
AMMESSO IL RICORSO ALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONTRATTUALE DEL
LEASING, NONCHE' DELLA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE CHE RICADA
NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 94, COMMA 4-BIS, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285.
3. POSSONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DI UN'AUTOSCUOLA O DI UN
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA I VEICOLI UTILI PER LE
ESERCITAZIONI E PER LA PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITA' E DEI
COMPORTAMENTI PER IL CONSEGUIMENTO:
a) DELLA PATENTE DI CATEGORIA B CON IL CODICE UE ARMONIZZATO 96,
DI CUI ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA F), TERZO E QUARTO PERIODO,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, NONCHE' PER IL
CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA SPECIALI E QUELLE DELLE
CATEGORIE B1 E BE. TALI VEICOLI POSSONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE
DALL'ALLIEVO DELL'AUTOSCUOLA E DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA, O DA TERZI, PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, LOCATARI CON
FACOLTA' DI ACQUISTO O VENDITORI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO.
QUALORA LA DISPONIBILITA' DA PARTE DI UN TERZO, IN SEDE DI PROVA DI
VERIFICA DELLE CAPACITA' E DEI COMPORTAMENTI, SIA CONSENTITA A TITOLO
ONEROSO, TALI VEICOLI SONO DOTATI DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CUI
AL COMMA 1, TERZO E QUARTO PERIODO;
b) DELLE PATENTI DI CATEGORIA C1, C1E, D1 E D1E. TALI VEICOLI
POSSONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE, A QUALUNQUE TITOLO, DA ALTRI
CONSORZI O ALTRE AUTOSCUOLE, ENTRAMBI RICOMPRESI NELL'AMBITO
TERRITORIALE DELLA MEDESIMA PROVINCIA O IN QUELLO DI CUI ALL'ARTICOLO
7, COMMA 2. AL FINE DI COMPROVARE LA DISPONIBILITA' DI TALI VEICOLI,
L'AUTOSCUOLA O IL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA PRESENTANO
ALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE APPOSITA COMUNICAZIONE
RECANTE, TRA L'ALTRO, I NUMERI DI TARGA DEGLI STESSI, IL TITOLO DELLA
DISPONIBILITA' E LA DURATA. LA PREDETTA COMUNICAZIONE PUO'
EVENTUALMENTE ESSERE RESA ANCHE IN SEDE DI PRESENTAZIONE
RISPETTIVAMENTE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI CUI
ALL'ARTICOLO 123, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.
285, E DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 4.
4. I VEICOLI UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DI
CATEGORIA AM, A1, A2, A, B E QUELLI DI CUI AL COMMA 3, LETTERA A),
QUANDO SONO IN DOTAZIONE AD UN'AUTOSCUOLA O AD UN CENTRO DI
ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA AI SENSI DEL COMMA 2, POSSONO ESSERE
UTILIZZATI PER USO PRIVATO A CONDIZIONE DI RINUNCIARE
ALL'AGEVOLAZIONE FISCALE SULLA TASSA DI PROPRIETA' E CHE, OVE
PRESENTI, I DOPPI COMANDI SIANO RESI INOPERANTI.
5. I VEICOLI UTILI AL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DI
CATEGORIA C, CE, D E DE, ATTREZZATI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI
EMANATE DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 203, COMMA 2, LETTERA II),
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, N. 495,
OLTRE CHE AD USO ESCLUSIVO DI AUTOSCUOLA, SONO CONSIDERATI AD USO
SPECIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 1, LETTERA G), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PERIODO
PRECEDENTE SI APPLICANO AI VEICOLI DI CUI AL COMMA 3, LETTERA B),
QUANDO SONO IN DOTAZIONE AD UN'AUTOSCUOLA O AD UN CENTRO DI
ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA AI SENSI DEL COMMA 2.
6. I VEICOLI DI CUI AI COMMI 4 E 5 POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE
PER IL TRASPORTO DEGLI ALLIEVI DA E PER LA SEDE D'ESAME, NONCHE' PER
OGNI INCOMBENZA CONNESSA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA O
DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA.
7. NON E' AMMESSA LA COMPROPRIETA' O LA DOTAZIONE A TITOLO DI
LEASING O LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 94, COMMA
4-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, DEI VEICOLI
TRA DUE O PIU' TITOLARI DI AUTOSCUOLA O TRA DUE O PIU' CONSORZI DI
CUI ALL'ARTICOLO 123, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DEL PREDETTO DECRETO
LEGISLATIVO. I VEICOLI IN DOTAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 2, AL
MEDESIMO TITOLARE DI AUTOSCUOLA POSSONO ESSERE UTILIZZATI PRESSO
TUTTE LE SEDI DELL'AUTOSCUOLA OPERANTI IN UN'UNICA PROVINCIA, FERMA
RESTANDO LA DOTAZIONE MINIMA PER CIASCUNA DI TALI SEDI DI ALMENO UN
VEICOLO UTILE AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B.
8. IN CASO DI DOCUMENTATO GUASTO DELL'UNICO VEICOLO UTILE A
CONSEGUIRE UNA DETERMINATA CATEGORIA DI PATENTE, L'AUTOSCUOLA O IL
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA POSSONO UTILIZZARE, ANCHE PER
GLI ESAMI, UN VEICOLO CONFERITO IN DISPONIBILITA' DA UN'ALTRA
AUTOSCUOLA O DA UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, PER UN
PERIODO NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI, PREVIA COMUNICAZIONE ALLA
PROVINCIA, CHE PUO' PROROGARE DETTO TERMINE SULLA BASE DI MOTIVATE E
DOCUMENTATE ESIGENZE.
9. L'INSERIMENTO DEI VEICOLI NEL PARCO VEICOLARE DI UN'AUTOSCUOLA O
DI UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, OVVERO LA RELATIVA
DISMISSIONE, SONO COMUNICATI ALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE
COMPETENTE ENTRO OTTO GIORNI LAVORATIVI DECORRENTI DALLA DATA DI
STIPULA DEL NEGOZIO GIURIDICO DAL QUALE GLI STESSI DERIVANO. QUALORA,
A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DI UN VEICOLO, LO STESSO SIA CEDUTO AD UN
SOGGETTO DIVERSO DA UN TITOLARE DI AUTOSCUOLA O DA UN CONSORZIO, IL
CEDENTE RICHIEDE L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 78 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285.
10. PER I VEICOLI IN DOTAZIONE, LE AUTOSCUOLE ED I CENTRI DI
ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA OTTEMPERANO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 193, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.
285, E PROVVEDONO ANCHE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
CIRCOLAZIONE DURANTE LE ESERCITAZIONI DI GUIDA E L'EFFETTUAZIONE
DEGLI ESAMI.
11. SE UN'AUTOSCUOLA O UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA SONO
PROVVISTI DI SPAZI DICHIARATI IDONEI DAL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI, LE PROVE DI
CAPACITA' E DI COMPORTAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI
GUIDA DI CATEGORIA AM, A1, A2 ED A POSSONO ESSERE SOSTENUTE PRESSO
TALI SPAZI DA:
a) ALLIEVI RISPETTIVAMENTE DELL'AUTOSCUOLA E DELLE AUTOSCUOLE
CONSORZIATE;
b) ALTRI CANDIDATI, EVENTUALMENTE ANCHE ISCRITTI PRESSO ALTRE
AUTOSCUOLE, CONSORZIATE O NON CONSORZIATE, QUALORA L'AUTOSCUOLA O IL
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA NE CONSENTANO LA
DISPONIBILITA'.
Art. 8
Insegnanti ed istruttori
(Personale docente). –
1. PER CIASCUNA SEDE
L'AUTOSCUOLA
DEVE AVERE IN ORGANICO ALMENO UN INSEGNANTE DI TEORIA ED UN
ISTRUTTORE DI GUIDA, ABILITATI, OVVERO UN SOGGETTO TITOLARE DI
ENTRAMBE LE ABILITAZIONI. UNA O ENTRAMBE LE FUNZIONI POSSONO ESSERE
SVOLTE DAL TITOLARE DELL'AUTOSCUOLA OVVERO DAL RESPONSABILE DIDATTICO
DI CUI ALL'ARTICOLO 123, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE
1992, N. 285.
2. PRESSO IL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, AL QUALE SIA
STATA DEMANDATA DALLE AUTOSCUOLE ADERENTI LA FORMAZIONE TEORICA DEI
CONDUCENTI, DEVE ESSERE IN ORGANICO ALMENO UN INSEGNANTE DI TEORIA
ABILITATO; QUALORA SIA STATA DEMANDATA LA FORMAZIONE PRATICA, DEVE
ESSERE IN ORGANICO ALMENO UN ISTRUTTORE DI GUIDA ABILITATO; QUALORA
SIANO STATE DEMANDATE ENTRAMBE LE FORMAZIONI, DEVONO ESSERE IN
ORGANICO ALMENO UN INSEGNANTE DI TEORIA ED UN ISTRUTTORE DI GUIDA
ABILITATI, OVVERO UN SOGGETTO TITOLARE DI ENTRAMBE LE ABILITAZIONI.
UNA O ENTRAMBE LE FUNZIONI POSSONO ESSERE SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA; E' CONSENTITO ALTRESI' AL
CENTRO STESSO DI AVVALERSI DEL PERSONALE DOCENTE DELLE AUTOSCUOLE CHE LO HANNO COSTITUITO.
3. L'AUTOSCUOLA O IL CENTRO D'ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA DEVE AVERE
A DISPOSIZIONE ALMENO UN ISTRUTTORE DI GUIDA, OLTRE A QUANTO PREVISTO
AI COMMI 1 ED 2, QUALORA RISULTI CHE SIANO STATI ISCRITTI NEI
REGISTRI E DIRETTAMENTE PRESENTATI AGLI ESAMI, ALLIEVI IN NUMERO
SUPERIORE A 160 NEL CORSO DELL'ANNO AD ESCLUSIONE DI QUELLI
EVENTUALMENTE INVIATI AL CENTRO DI ISTRUZIONE, DEI CANDIDATI AI
CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE E DELLE REVISIONI DI
PATENTE.
4. SE UN'AUTOSCUOLA O UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
RIMANGONO SPROVVISTI DELL'UNICO INSEGNANTE O ISTRUTTORE DI CUI
DISPONGONO E NON HANNO, PER ACCERTATE DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO, LA
POSSIBILITA' DI SOSTITUIRLO IMMEDIATAMENTE CON UN ALTRO, LA PROVINCIA
TERRITORIALMENTE COMPETENTE PUO' CONSENTIRE CHE IL TITOLARE
DELL'AUTOSCUOLA O IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA POSSANO UTILIZZARE, QUALE SUPPLENTE TEMPORANEO, PER
NON PIU' DI SEI MESI, UN INSEGNANTE O ISTRUTTORE DI ALTRA AUTOSCUOLA
O CENTRO DI ISTRUZIONE GIA' AUTORIZZATI, IN MODO DA ASSICURARE IL
REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA STESSA IN RELAZIONE AL NUMERO DEGLI
ALLIEVI. IL PREDETTO TERMINE PUO' ESSERE PROROGATO, ANCHE PIU' DI UNA
VOLTA E COMUNQUE PER NON OLTRE COMPLESSIVI DICIOTTO MESI DI PROROGA,
PER MOTIVATE E DOCUMENTATE ESIGENZE, QUALORA TRATTASI DEL TITOLARE
DELL'AUTOSCUOLA, DEL RESPONSABILE DIDATTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 123,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, O DEL
RESPONSABILE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, DI CUI
ALL'ARTICOLO 7, COMMA 3, LETTERA B).
5. L'AUTOSCUOLA O IL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA POSSONO
UTILIZZARE A TEMPO PARZIALE INSEGNANTI ED ISTRUTTORI REGOLARMENTE
ABILITATI NONCHE' LAVORATORI AUTONOMI ANCH'ESSI REGOLARMENTE
ABILITATI. AL PERSONALE DOCENTE DI PIU' AUTOSCUOLE, APPARTENENTI AD
UN TITOLARE O AD UNA SOCIETA', E' CONSENTITA LA MOBILITA' PRESSO LE
DIVERSE SEDI.
6. GLI ISTRUTTORI ABILITATI E AUTORIZZATI CHE HANNO SUPERATO IL
LIMITE DI ETA' DI SESSANTOTTO ANNI, DI CUI ALL'ARTICOLO 115, COMMA 2,
LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, POSSONO
CONTINUARE A SVOLGERE LE PROPRIE FUNZIONI, PURCHE' MANTENGANO LA
TITOLARITA' DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA C O CE, CON GLI
AUTOVEICOLI PER I QUALI E' VALIDA LA PATENTE DI CUI SONO TITOLARI,
PURCHE' LA MASSA AUTORIZZATA, SE TRATTASI DI AUTOTRENI O
AUTOARTICOLATI, NON SIA SUPERIORE A 20T.
7. GLI INSEGNANTI E GLI ISTRUTTORI SONO AUTORIZZATI AD ESERCITARE
L'ATTIVITA' PRESSO UN'AUTOSCUOLA O UN CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA DALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN
RAGIONE DEL LUOGO OVE QUESTI ULTIMI HANNO SEDE
DEVE AVERE IN ORGANICO ALMENO UN INSEGNANTE DI TEORIA ED UN
ISTRUTTORE DI GUIDA, ABILITATI, OVVERO UN SOGGETTO TITOLARE DI
ENTRAMBE LE ABILITAZIONI. UNA O ENTRAMBE LE FUNZIONI POSSONO ESSERE
SVOLTE DAL TITOLARE DELL'AUTOSCUOLA OVVERO DAL RESPONSABILE DIDATTICO
DI CUI ALL'ARTICOLO 123, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE
1992, N. 285.
2. PRESSO IL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, AL QUALE SIA
STATA DEMANDATA DALLE AUTOSCUOLE ADERENTI LA FORMAZIONE TEORICA DEI
CONDUCENTI, DEVE ESSERE IN ORGANICO ALMENO UN INSEGNANTE DI TEORIA
ABILITATO; QUALORA SIA STATA DEMANDATA LA FORMAZIONE PRATICA, DEVE
ESSERE IN ORGANICO ALMENO UN ISTRUTTORE DI GUIDA ABILITATO; QUALORA
SIANO STATE DEMANDATE ENTRAMBE LE FORMAZIONI, DEVONO ESSERE IN
ORGANICO ALMENO UN INSEGNANTE DI TEORIA ED UN ISTRUTTORE DI GUIDA
ABILITATI, OVVERO UN SOGGETTO TITOLARE DI ENTRAMBE LE ABILITAZIONI.
UNA O ENTRAMBE LE FUNZIONI POSSONO ESSERE SVOLTE DAL RESPONSABILE DEL
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA; E' CONSENTITO ALTRESI' AL
CENTRO STESSO DI AVVALERSI DEL PERSONALE DOCENTE DELLE AUTOSCUOLE CHE LO HANNO COSTITUITO.
3. L'AUTOSCUOLA O IL CENTRO D'ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA DEVE AVERE
A DISPOSIZIONE ALMENO UN ISTRUTTORE DI GUIDA, OLTRE A QUANTO PREVISTO
AI COMMI 1 ED 2, QUALORA RISULTI CHE SIANO STATI ISCRITTI NEI
REGISTRI E DIRETTAMENTE PRESENTATI AGLI ESAMI, ALLIEVI IN NUMERO
SUPERIORE A 160 NEL CORSO DELL'ANNO AD ESCLUSIONE DI QUELLI
EVENTUALMENTE INVIATI AL CENTRO DI ISTRUZIONE, DEI CANDIDATI AI
CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE E DELLE REVISIONI DI
PATENTE.
4. SE UN'AUTOSCUOLA O UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
RIMANGONO SPROVVISTI DELL'UNICO INSEGNANTE O ISTRUTTORE DI CUI
DISPONGONO E NON HANNO, PER ACCERTATE DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO, LA
POSSIBILITA' DI SOSTITUIRLO IMMEDIATAMENTE CON UN ALTRO, LA PROVINCIA
TERRITORIALMENTE COMPETENTE PUO' CONSENTIRE CHE IL TITOLARE
DELL'AUTOSCUOLA O IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA POSSANO UTILIZZARE, QUALE SUPPLENTE TEMPORANEO, PER
NON PIU' DI SEI MESI, UN INSEGNANTE O ISTRUTTORE DI ALTRA AUTOSCUOLA
O CENTRO DI ISTRUZIONE GIA' AUTORIZZATI, IN MODO DA ASSICURARE IL
REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA STESSA IN RELAZIONE AL NUMERO DEGLI
ALLIEVI. IL PREDETTO TERMINE PUO' ESSERE PROROGATO, ANCHE PIU' DI UNA
VOLTA E COMUNQUE PER NON OLTRE COMPLESSIVI DICIOTTO MESI DI PROROGA,
PER MOTIVATE E DOCUMENTATE ESIGENZE, QUALORA TRATTASI DEL TITOLARE
DELL'AUTOSCUOLA, DEL RESPONSABILE DIDATTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 123,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, O DEL
RESPONSABILE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, DI CUI
ALL'ARTICOLO 7, COMMA 3, LETTERA B).
5. L'AUTOSCUOLA O IL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA POSSONO
UTILIZZARE A TEMPO PARZIALE INSEGNANTI ED ISTRUTTORI REGOLARMENTE
ABILITATI NONCHE' LAVORATORI AUTONOMI ANCH'ESSI REGOLARMENTE
ABILITATI. AL PERSONALE DOCENTE DI PIU' AUTOSCUOLE, APPARTENENTI AD
UN TITOLARE O AD UNA SOCIETA', E' CONSENTITA LA MOBILITA' PRESSO LE
DIVERSE SEDI.
6. GLI ISTRUTTORI ABILITATI E AUTORIZZATI CHE HANNO SUPERATO IL
LIMITE DI ETA' DI SESSANTOTTO ANNI, DI CUI ALL'ARTICOLO 115, COMMA 2,
LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, POSSONO
CONTINUARE A SVOLGERE LE PROPRIE FUNZIONI, PURCHE' MANTENGANO LA
TITOLARITA' DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA C O CE, CON GLI
AUTOVEICOLI PER I QUALI E' VALIDA LA PATENTE DI CUI SONO TITOLARI,
PURCHE' LA MASSA AUTORIZZATA, SE TRATTASI DI AUTOTRENI O
AUTOARTICOLATI, NON SIA SUPERIORE A 20T.
7. GLI INSEGNANTI E GLI ISTRUTTORI SONO AUTORIZZATI AD ESERCITARE
L'ATTIVITA' PRESSO UN'AUTOSCUOLA O UN CENTRO DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA DALLA PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN
RAGIONE DEL LUOGO OVE QUESTI ULTIMI HANNO SEDE
Art. 12
DURATA MINIMA
DELLE LEZIONI TEORICHE E DELLE
ESERCITAZIONI PRATICHE.
ESERCITAZIONI PRATICHE.
- 1. I CORSI DI FORMAZIONE
TEORICA PER IL
CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA AM, ANCHE SPECIALE, HANNO
DURATA NON INFERIORE A TREDICI ORE. I CORSI DI FORMAZIONE TEORICA PER
IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA A1, A2, A, B1, B, C1, C,
D1, D, ANCHE SPECIALI, HANNO DURATA NON INFERIORE A VENTI ORE.
2. HANNO DURATA NON INFERIORE A CINQUE ORE, I CORSI DI FORMAZIONE
TEORICA PER SOSTENERE L'ESAME DI REVISIONE DELLA PATENTE POSSEDUTA
OVVERO PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PATENTE DI GUIDA:
A) DI CATEGORIA BE;
b) DA PARTE DI UN CANDIDATO CHE NON ABBIA CONSEGUITO L'IDONEITA'
IN UNA PROVA D'ESAME O CHE SIA STATO RESPINTO ALLA SECONDA PROVA DI
VERIFICA DELLE CAPACITA' E DEI COMPORTAMENTI.
3. I CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
PROFESSIONALE DI TIPO KA E KB HANNO DURATA NON INFERIORE A DIECI ORE.
4. CIASCUNA LEZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI AI COMMI 1, 2 E
3 HA DURATA NON INFERIORE AD UN'ORA.
5. CIASCUNA LEZIONE DI GUIDA HA DURATA DI ALMENO TRENTA MINUTI.
CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA AM, ANCHE SPECIALE, HANNO
DURATA NON INFERIORE A TREDICI ORE. I CORSI DI FORMAZIONE TEORICA PER
IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA A1, A2, A, B1, B, C1, C,
D1, D, ANCHE SPECIALI, HANNO DURATA NON INFERIORE A VENTI ORE.
2. HANNO DURATA NON INFERIORE A CINQUE ORE, I CORSI DI FORMAZIONE
TEORICA PER SOSTENERE L'ESAME DI REVISIONE DELLA PATENTE POSSEDUTA
OVVERO PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PATENTE DI GUIDA:
A) DI CATEGORIA BE;
b) DA PARTE DI UN CANDIDATO CHE NON ABBIA CONSEGUITO L'IDONEITA'
IN UNA PROVA D'ESAME O CHE SIA STATO RESPINTO ALLA SECONDA PROVA DI
VERIFICA DELLE CAPACITA' E DEI COMPORTAMENTI.
3. I CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
PROFESSIONALE DI TIPO KA E KB HANNO DURATA NON INFERIORE A DIECI ORE.
4. CIASCUNA LEZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI AI COMMI 1, 2 E
3 HA DURATA NON INFERIORE AD UN'ORA.
5. CIASCUNA LEZIONE DI GUIDA HA DURATA DI ALMENO TRENTA MINUTI.
Art. 13
Registri e schede
1. Le autoscuole e i
centri di istruzione AUTOMOBILISTICA
curano la tenuta dei documenti vidimati dall'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola
DALLA
PROVINCIA A CUI COMPETE LA VIGILANZA SUI MEDESIMI SOGGETTI e contenenti gli
elementi fondamentali appresso indicati:
a) registro di
iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle
autorizzazioni per esercitarsi
alla guida, data degli
esami di teoria e guida e relativo esito;
e) registro degli
allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
f) libro giornale per il
rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/91 (11), nel caso in cui
l'autoscuola svolga
anche attivita di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così
come
definito all'art. 1,
comma 1, del presente decreto.
2. I documenti di
cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e
tenuti dal
provenienti dalle
autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal
caso, nel
registro di iscrizione
delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento
degli allievi al
centro stesso.
3. Tale centro
IL CENTRO DI
ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA provvede a riportare in apposito
registro NEL REGISTRO DI CUI AL COMMA 1, LETTERA E) le generalità degli
allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva
provenienza nonchè tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo
comma del presente articolo.
4. Il registro di
iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonchè le schede per l'ammissione
all'esame di
Art. 14
Norme transitorie
1. Le autoscuole
autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di
guida delle
FATTO SALVO QUANTO PREVISTO
DALL'ARTICOLO 20, COMMA 6,
DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120, LE AUTOSCUOLE CHE, ANTERIORMENTE
ALLA DATA DEL 13 AGOSTO 2010, SVOLGEVANO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI
CONDUCENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DELLE
CATEGORIE A E B, DELLE PATENTI SPECIALI CORRISPONDENTI E DEI RELATIVI
ESAMI DI REVISIONE, OVVERO A TAL FINE AVEVANO PRESENTATO
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA', CONTINUANO LA PREDETTA ATTIVITA'
DOTATE DEL SOLO MATERIALE RICHIESTO DALLA NORMATIVA PREVIGENTE PER
L'ESPLETAMENTO DELLE LEZIONI TEORICHE E DEI VEICOLI RICHIESTI
DALL'ARTICOLO 6 DEL PRESENTE DECRETO PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA,
IN RELAZIONE A TALI CATEGORIE DI PATENTI.
1-BIS. LE AUTOSCUOLE DI CUI AL COMMA 1, POSSONO ESTENDERE LA
LORO ATTIVITA' ALLA FORMAZIONE DEI CONDUCENTI PER TUTTE LE CATEGORIE
DI PATENTI E DOCUMENTI DI ABILITAZIONE E QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE, O DOTANDOSI DEI VEICOLI A TAL FINE NECESSARI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7-BIS O ADERENDO AD UN CONSORZIO CHE HA COSTITUITO UN
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA. IN TAL CASO, SONO TENUTE ALLA
PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA': SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 123, COMMI 3 E 7-BIS, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285. L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE COMMA
NON COMPORTA, DI PER SE', VARIAZIONE DELLA TITOLARITA'
DELL'AUTOSCUOLA. LE PREDETTE AUTOSCUOLE NON POSSONO, IN OGNI CASO,
PIU' SVOLGERE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI CONDUCENTI LIMITATAMENTE AL
SOLO CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DELLE CATEGORIE A E B
DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120, LE AUTOSCUOLE CHE, ANTERIORMENTE
ALLA DATA DEL 13 AGOSTO 2010, SVOLGEVANO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI
CONDUCENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DELLE
CATEGORIE A E B, DELLE PATENTI SPECIALI CORRISPONDENTI E DEI RELATIVI
ESAMI DI REVISIONE, OVVERO A TAL FINE AVEVANO PRESENTATO
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA', CONTINUANO LA PREDETTA ATTIVITA'
DOTATE DEL SOLO MATERIALE RICHIESTO DALLA NORMATIVA PREVIGENTE PER
L'ESPLETAMENTO DELLE LEZIONI TEORICHE E DEI VEICOLI RICHIESTI
DALL'ARTICOLO 6 DEL PRESENTE DECRETO PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA,
IN RELAZIONE A TALI CATEGORIE DI PATENTI.
1-BIS. LE AUTOSCUOLE DI CUI AL COMMA 1, POSSONO ESTENDERE LA
LORO ATTIVITA' ALLA FORMAZIONE DEI CONDUCENTI PER TUTTE LE CATEGORIE
DI PATENTI E DOCUMENTI DI ABILITAZIONE E QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE, O DOTANDOSI DEI VEICOLI A TAL FINE NECESSARI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7-BIS O ADERENDO AD UN CONSORZIO CHE HA COSTITUITO UN
CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA. IN TAL CASO, SONO TENUTE ALLA
PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA': SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 123, COMMI 3 E 7-BIS, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285. L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE COMMA
NON COMPORTA, DI PER SE', VARIAZIONE DELLA TITOLARITA'
DELL'AUTOSCUOLA. LE PREDETTE AUTOSCUOLE NON POSSONO, IN OGNI CASO,
PIU' SVOLGERE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI CONDUCENTI LIMITATAMENTE AL
SOLO CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DELLE CATEGORIE A E B
2. COMMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 1997,
N. 391
3. I titolari di
autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono
trasformare la
propria ditta
individuale in società, aventi o meno personalità giuridica ed assumere nelle
stesse la qualità di
legale rappresentante o
di socio amministratore; assumere la qualità di legale rappresentante o di
responsabile nei centri
di istruzione. Analogamente è consentito alle medesime autoscuole di
trasformare la
società in ditta
individuale.
4. I consorzi che hanno
regolarmente costituito, alla data del presente regolamento, un centro di
istruzione, continuano
la loro attività, salvo adeguamento all'art. 7 del presente regolamento, entro
i termini
stabiliti dalla
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
5. Le cooperative
regolarmente costituite alla data del presente decreto, continuano ad
esercitare la
loro attività e
analogamente a quanto previsto per i consorzi, ad istituire centri di
istruzione adeguandosi al
presente regolamento.
Non sono più ammesse comproprietà o disponibilità di veicoli tra più scuole non
comprese in un unico
centro di istruzione.
6. Qualora vi sia una
sentenza o una decisione di annullamento di un provvedimento di diniego della
DECRETO 26 gennaio 2011 , n. 17
Regolamento recante la disciplina
dei corsi di formazione e procedure
per l'abilitazione di insegnanti ed
istruttori di autoscuola.
(11G0056)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
A d o t t a il seguente regolamento:
1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.
1-BIS. LA REVOCA DELLA PATENTE DI CUI AL COMMA 1, LETT. D), COMPORTA LA DECADENZA DALL'ABILITAZIONE.
Art. 2. Corso di formazione iniziale per insegnante
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.
2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.
3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.
Art. 3. Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante
1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro fasi:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera
la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio
massimo di trenta.
3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Art. 4 Corsi di formazione periodica per insegnante
1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. LA FORMAZIONE PERIODICA E' RIPETUTA CON CADENZA BIENNALE A DECORRERE DALLE DATE DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO. IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PUO' ESSERE FREQUENTATO A PARTIRE DAL SESTO MESE ANTECEDENTE IL COMPIMENTO DEL BIENNIO DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO: IN TAL CASO LA VALIDITA' DELL'ABILITAZIONE E' RINNOVATA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'. QUALORA IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA SIA FREQUENTATO DOPO LO SCADERE DEL PREDETTO BIENNIO, DA TALE DATA DI SCADENZA E FINO ALLA AVVENUTA FREQUENZA DEL CORSO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2
2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
3-BIS. NON SONO AMMESSI CORSI CON IL SISTEMA E-LEARNING.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 5 Abilitazioni di istruttore
1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, lettera d), punto d3).
Art. 6 Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore
1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.
1-BIS. LA REVOCA DELLA PATENTE DI CUI AL COMMA 1, LETT. D), COMPORTA LA DECADENZA DALL'ABILITAZIONE.
Art. 7 Corso di formazione iniziale per istruttore
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, sulla base del programma di cui all'allegato 2. Il corso è articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso.
3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.
4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:
a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;
b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;
d) (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;
e) (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.
Art. 8 Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore
1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono da parte delle Commissioni e secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in
tre prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Art. 9 Corsi di formazione periodica di istruttore
1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.. LA FORMAZIONE PERIODICA E' RIPETUTA CON CADENZA BIENNALE A DECORRERE DALLE DATE DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO. IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PUO' ESSERE FREQUENTATO A PARTIRE DAL SESTO MESE ANTECEDENTE IL COMPIMENTO DEL BIENNIO DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO: IN TAL CASO LA VALIDITA' DELL'ABILITAZIONE E' RINNOVATA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'. QUALORA IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA SIA FREQUENTATO DOPO LO SCADERE DEL PREDETTO BIENNIO, DA TALE DATA DI SCADENZA E FINO ALLA AVVENUTA FREQUENZA DEL CORSO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2
2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
3-BIS. NON SONO AMMESSI CORSI CON IL SISTEMA E-LEARNING.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.
Art. 10 Estensione dell'abilitazione
1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), RELATIVA ALLE PECULIARITÀ DELLA GUIDA DEI DIVERSI TIPI DI VEICOLI - UTILIZZO DEI DIVERSI DISPOSITIVI, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a).
2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 CON ESCLUSIONE DELLE ORE GIÀ OGGETTO DELLA PARTE TEORICA DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).
2-BIS. IL SOGGETTO CHE SIA TITOLARE TANTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE QUANTO DI QUELLA DI ISTRUTTORE, CONSEGUITE AI SENSI DEI COMMI 1 E 2, OVVERO DI UNA O DI ENTRAMBE, AI SENSI DELLA PREVIGENTE NORMATIVA, OTTEMPERA ALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA PER ENTRAMBE LE ABILITAZIONI FREQUENTANDO UNO SOLO TRA I CORSI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 9.
3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulla prova di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c1).
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.
Art. 11 Disciplina delle assenze
1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.
2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell'attestato di frequenza all'allievo assente.
Art. 12 Docenti dei corsi di formazione
1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:
a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;
2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196;
3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;
4) laurea magistrale in giurisprudenza;
5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;
b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
d) medico iscritto all'Ordine; e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004;
2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:
a) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo;
b) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a);
c) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c): ingegnere e psicologo;
d) per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d): psicologo.
Art. 13 Corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da
autoscuole e centri di istruzione automobilistica
1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120, svolgono i corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole ed i corsi di estensione dell'abilitazione, presso le proprie sedi, secondo i programmi, le modalità e le dotazioni di docenti e di parco veicolare previsti dal presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, comma 4, 7, comma 3, e 9, comma 4.
18 marzo 2014
Circolazione negli USA
Una circolare (QUESTA) dettaglia quali sono i documenti di guida richiesti nei singoli Stati degli USA per chi si reca in questi luoghi.
20 marzo 2014
Conversione patenti comunitarie senza scadenza
Il ministero dell'interno ha emesso una CIRCOLARE che
spiega come procedere riguardo le patenti rilasciate da uno Stato
dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che non presentano
la data di scadenza. In sostanza:
-
il titolare di patente di guida comunitaria che non presenza scadenza,
già residente in Italia alla data del 19 gennaio 2013, deve convertire
la sua patente entro il 19 gennaio 2015 e cioè nei due anni dalla data
di entrata in vigore della nuova normativa;
-
il titolare di patente di guida comunitaria che non presenta scadenza,
che abbia acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio
2013, deve convertire la sua patente entro due anni dalla data
dell'acquisizione di detta residenza.
Per
completezza di informazione viene precisato che gli Uffici della
Motorizzazione non possono trattenere le patenti di guida a loro inviate
dalle forze dell'ordine né possono imporre ai titolari di effettuare
una conversione che non è obbligatoria fino alla data del 19 gennaio
2015.
22 marzo 2014
Abolizione check list
22 marzo 2014
Abolizione check list
Un ordine di servizio abolisce in via definitiva le schede (check-list) che la DGT Nord-Ovest aveva imposto tempo orsono.
Da subito, niente più carta ma una semplice traccia, ovvero, come dice il direttore nella sua comunicazione un
“promemoria” per l’esaminatore al quale viene pure rammentato che la
fase d’esame di cui trattasi non rappresenta né un’integrazione né
un’estensione dell’esame di teoria.
QUESTO è l'ordine di servizio.
I promemoria di cui sopra, invece, sono questi
23 marzo 2014
Promemoria fase I
Si tratta di uno schemino riguardante le patenti A1, A2, A, B1, B, B96 e BE. Non siamo tenuti a stamparlo e ad inserirlo nella pratica d'esame ma potrebbe essere utile durante la lezione didattica che teniamo agli allievi per prepararli alla prima fase e, perchè no, ci potrebbe anche servire durante l'esame vero e proprio, giusto per riportare qualche esaminatore un poco "esuberante" all'interno dei confini delle disposizioni ministeriali.
Come potrete notare, a sinistra sono indicate le categorie patenti per le quali l'argomento è valido.
La scheda, composta di due pagine, può anche essere scaricata QUI in formato word e QUI in formato excel.
Rinnovo patente: procedure particolari
Notare le differenti modalità.
- patente ritirata perché scaduta = nuova procedura con
emissione Allegato 2 e cliente che va a riprendersi la vecchia patente con l'Allegato o
addirittura con la patente nuova. L'UPM non si occupa di questa
procedura;
- patente ritirata perché deteriorata ma non in scadenza =
75TO con versamenti 9,00 e 32,00. La pratica si può presentare anche subito allo
sportello, quando la patente arriverà all'UPM provvederanno ad allegarla alla
pratica;
- patente ritirata perché deteriorata e in scadenza = 75U1
in quanto usufruisce dell'agevolazione a livello di marche, quindi versamenti 9,00 e
16,00.
Tenete
in rubrica il numero 800232323 perché sta assumendo sempre più
importanza. Potremo usarlo per farci rispedire una patente, rinnovata
con il nuovo sistema, che non è stata recapitata nonostante i due
tentativi e anche per ottenere la ristampa e la nuova spedizione delle
patenti smarrite non recapitate per lo stesso motivo.
Informazione
territoriale: tutte le richieste di fogli grigi che contengono
certificati CML devono passare attraverso il responsabile, signor
Tapparo.
1 aprile 2014
Novità autoscuole, procedure patenti e CQC
1 aprile 2014
Novità autoscuole, procedure patenti e CQC
-
Circolare 7497 sull'entrata in vigore del decreto 30, quello che
modifica il 317, ovvero le norme che regolano la "vita" delle
autoscuole. QUI potete leggere il testo completo, vi riassumo le parti salienti:
a)
fino al 31/12/2014 per le esercitazioni e gli esami di guida delle
categorie AM, A1, A2, A, B1 i relativi veicoli possono essere messi a
disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista, che in
favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica;
b)
fino al 31/12/2014 le autoscuole ed i centri di istruzione
automobilistica che svolgono formazione dei conducenti per tutte le
categorie di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E,
D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o
altre autoscuole anche aventi sede in altre province;
c)
i veicoli utilizzati per gli esami per il conseguimento delle patenti
di guida delle categorie B96 e BE possono essere messi a disposizione da
un terzo, sia in favore del candidato privatista che in favore di
un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica.
- Circolare 6902, Proroga dal 22 marzo 2014 al 31 dicembre 2014 dell'introduzione dei "sistema ruota". La trovate QUI.
- Regolamento UE n. 165 del 4.2.2014. Che non è una cosa da poco. Intanto se volete leggerlo lo trovate QUI. In breve (perché sono 33 pagine...) Dal 2 marzo 2015 sarà elevato a 100 chilometri (oggi sono 50) il raggio massimo entro cui può essere effettuato il trasporto con le deroghe previste sui tempi di guida e di riposo e saranno esonerati dall’osservanza dei tempi di guida e di riposo i trasporti in conto proprio con veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate effettuati entro un raggio di 100 chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa. Ma la cosa forse più importante è che dal 2 marzo 2016 saranno introdotti i cosiddetti tachigrafi "intelligenti" che permetteranno alla polizia
stradale di individuare la posizione del veicolo e di leggere i dati anche a distanza attraverso un sistema di navigazione satellitare. Inoltre le imprese di trasporto dovranno garantire ai propri conducenti una formazione adeguata circa il corretto funzionamento dei tachigrafi e non, come ora, fornire semplici istruzioni per effettuare controlli periodici. Sarà una rivoluzione non da poco, ammesso che si parta secondo il calendario di cui sopra.
- Regolamento UE n. 165 del 4.2.2014. Che non è una cosa da poco. Intanto se volete leggerlo lo trovate QUI. In breve (perché sono 33 pagine...) Dal 2 marzo 2015 sarà elevato a 100 chilometri (oggi sono 50) il raggio massimo entro cui può essere effettuato il trasporto con le deroghe previste sui tempi di guida e di riposo e saranno esonerati dall’osservanza dei tempi di guida e di riposo i trasporti in conto proprio con veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate effettuati entro un raggio di 100 chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa. Ma la cosa forse più importante è che dal 2 marzo 2016 saranno introdotti i cosiddetti tachigrafi "intelligenti" che permetteranno alla polizia
stradale di individuare la posizione del veicolo e di leggere i dati anche a distanza attraverso un sistema di navigazione satellitare. Inoltre le imprese di trasporto dovranno garantire ai propri conducenti una formazione adeguata circa il corretto funzionamento dei tachigrafi e non, come ora, fornire semplici istruzioni per effettuare controlli periodici. Sarà una rivoluzione non da poco, ammesso che si parta secondo il calendario di cui sopra.
-
Cosa accade se si richiede la stampa di un KB scaduto da molto tempo
(facciamo più di tre anni) perché nel frattempo il titolare ha rinnovato
solo la patente, non avendo necessità di condurre taxi o veicoli NCC?
Al momento nulla, perché l'ufficio patenti a Torino effettua la stampa
del KB rinnovato (a fronte di presentazione della
richiesta documentazione, ovvio) senza bloccarlo in virtù della norma di
"lunga inattività". Questo non esclude che un domani, con il tempo (e
il personale) a disposizione, tale verifica non venga effettuata.
-
A quanto pare al momento le richieste di
rinnovo contemporaneo di patente e CQC sono bloccate a causa del sistema
che impedisce la loro approvazione. Stiamo parlando di quando
un titolare di CQC che ha effettuato il corso di rinnovo ha anche la
patente in scadenza. In tal caso, come disposto da due distinte
circolari, si effettua una pratica 74TO (non un rinnovo con nuovo
sistema) pagando 18,00 euro sul c/c 9001 in virtù della doppia
"annotazione". Al momento questa procedure è stata bloccata. E' molto
probabile che a breve, e speriamo sia davvero molto a breve, arrivi una
circolare che regola alcuni punti rimasti in sospeso riguardo rinnovi e
CQC.
2 aprile 2014
Corsi CQC, provvedimenti.
- comunicazione interna (QUESTA)
su "Conseguimento della patente di categoria superiore da parte di
conducenti sottoposti a provvedimento di revisione della patente di
guida di cat. A/B per “azzeramento
del punteggio/cumulo infrazioni”. Nulla di veramente nuovo in questo
caso, ne avevamo già parlato, solo la precisazione che chi intende
conseguire una patente e ha in ballo un provvedimento di revisione, deve
prima portare a termine questo iter prima di affrontare il successivo.
- comunicazione interna (la trovate QUI) su "Svolgimento dei corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente". In sostanza ci viene ribadito che:
a) nella programmazione giornaliera non possono essere previsti blocchi di lezioni di durata inferiore alle due ore e superiore alle tre ore;
b) è consentito programmare un blocco di un’ora solo se questa conclude la giornata di lezioni (ad es. se in una giornata sono previste 7 ore di lezione, i blocchi potranno essere ad es.: 3+3+1 oppure 2+2+2+1 oppure 2+2+3;
c) nei casi in cui sia programmata una lezione “residuale” di un’ora, i partecipanti dovranno firmare l’entrata entro 15’ dall'inizio e l’uscita.
Avrei un paio di dubbi.
Primo: viene detto che si tratta di una comunicazione cui dovranno attenersi "tutti i soggetti erogatori dei corsi in questione nella programmazione dei corsi per i quali non sia stata ancora data comunicazione di inizio corso alla data di pubblicazione della presente C.I. e comunque per tutti i corsi che avranno inizio dal 1° aprile p.v."
Ora,
i casi sono due: o la comunicazione si applica a tutti i corsi
"comunicati" dopo il 28/3 OPPURE la comunicazione entra in vigore
a partire dal 1/4 e non se ne parla più. Perché non mi è chiaro cosa
succede a chi ha un corso "comunicato" in anticipo ma che inizia dopo il
1/4.
Secondo:
in una versione che definirei "alternativa" io avevo un comma in più
dello stesso comunicato. Si diceva che chi esce in anticipo viene
conteggiato assente per tutta la lezione. Per esempio lezione dalle 8:00
alle 10:00 e uscita alle 9:15? Allievo assente per tutte le due ore. A
me può anche stare bene, forse sarebbe meglio precisare che il
responsabile corso deve indicare sul registro l'uscita
dell'allievo, altrimenti avremo un registro con una firma di entrata
(alle 8:00) e nessuna uscita...quantomeno problematico da spiegare in
caso di controllo! In ogni caso, il comma è scomparso.
4 aprile 2014
Circolare 7787, circolare PRA
Una
corposa (91 pagine) circolare 7787 risolve qualche problema come le ore di
assenza, i blocchi lezioni, eccetera. La potete scaricare QUI.
Molto meno importante, ma pur sempre una circolare: la 7836 regola i casi di veicolo non iscritto al PRA di cui si debba effettuare la trascrizione mortis causa.
6 aprile
Modifiche alle norme riguardanti i corsi CQC
6 aprile
Modifiche alle norme riguardanti i corsi CQC
Non
è facile indicare con esattezza quali punti della nuova normativa ci
creeranno i maggiori problemi e quali invece ci miglioreranno la vita.
Mi limito ad esporre il testo ripulito dalla pomposità dei riferimenti
normativi e dalle ripetizioni, con qualche sporadico commento a titolo
assolutamente personale.
La circolare si riferisce al DM 20 settembre 2013 (in
corso di pubblicazione) che contiene “Disposizioni in materia di corsi di
qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta
di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di
soggetti erogatori dei corsi”
Le disposizioni
del DM 20 settembre 2013 entreranno in vigore quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione, ad eccezione di quelle relative al regime delle assenze
nei corsi di formazione periodica
Pertanto i corsi di qualificazione iniziale e
di formazione periodica avviati prima
dell’entrata in vigore del predetto DM, continueranno ad essere disciplinati dalle precedenti disposizioni fatta
eccezione per la disciplina di maggior favore nelle predette materie del regime
delle assenze nei corsi di formazione periodica.
Quanto ai nuovi
requisiti professionali previsti per i docenti, il soggetto erogatore dei corsi che intenda
avvalersene presenta apposita comunicazione, conforme all’allegato 19 della circolare (con annessi i curricula dei
docenti), alla competente Direzione Generale Territoriale ovvero alla Direzione
Generale per la Motorizzazione che hanno già rilasciato rispettivamente il nulla osta o l’autorizzazione e che
devono procedere all’aggiornamento degli
stessi.
Nelle more non è sospesa l’attività didattica.
PUNTO 3.1
PROCEDURE DI
VALUTAZIONE DELL’EQUIPOLLENZA DELLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA
UE O EXTRA SEE
E’ ormai dato consolidato che, ai fini
del rilascio di una CQC per il trasporto di persone a titolari di patente
rilasciata da uno Stato UE o SEE, non è in alcun caso da richiedersi il
possesso di una ulteriore certificazione professionale equipollente al KD.
Con particolare riferimento a
patenti rumene di categoria C non comprensive dell’abilitazione alla guida di
veicoli di categoria B, rilasciate in vigenza di vecchie normative in vigore
precedentemente all’entrata della Romania nell’Unione Europea - si precisa
come, a seguito del predetto, ai fini dell’equipollenza fra le suddette patenti
rumene e quelle italiane, le stesse equivalgono ad una patente di categoria
C,
Come noto, i
conducenti titolari di patente non rilasciata da Stati facenti parte dell’UE o
del SEE possono ottenere la CQC in formato card (se alle dipendenze di azienda
con sede in Italia). Si pone il problema della equipollenza delle patenti
rilasciate da stati che non hanno accordi di reciprocità con l’Italia
In tal caso gli
UMC che ricevono la richiesta di rilascio di una CQC formato card per il
trasporto di cose e/o di persone effettuano direttamente la valutazione
dell’equipollenza e richiedono oltre alla la normale documentazione, un’attestazione che consenta la
verifica di detta equipollenza
Si individuano
quattro casistiche principali.
1. patenti di
categoria C1, C1E, C o CE delle patenti rilasciate da Stati con i quali non
sono vigenti accordi di reciprocità.
In tal caso,
l’attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente
è abilitato a condurre con la patente di guida posseduta. L’UMC dovrà accertare
l’equipollenza con la categoria C1, C1E, C o CE italiana e quindi unionale.
2. patenti di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti
rilasciate da Stati con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità.
In tal caso,
l’attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente
è abilitato a condurre con la patente di guida posseduta. L’UMC dovrà accertare
l’equipollenza con la categoria D1, D1E, D o DE italiana e quindi unionale.
3. patenti di categoria C1, C1E, C o CE delle
patenti rilasciate da Stati con i quali sono vigenti accordi di reciprocità.
In tale ipotesi,
dovranno essere prese a riferimento le “tabelle di equipollenza” in genere
allegate all’accordo vigente. Qualora l’equipollenza alle categorie C1, C1E, C
o CE non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l’ufficio procederà come al
precedente punto 1.
4. patenti di
categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati con i quali sono
vigenti accordi di reciprocità.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento
le “tabelle di equipollenza” in genere allegate all’accordo vigente. Qualora
l’equipollenza alle categorie D1, D1E, D o DE non sia rilevabile dalle suddette
tabelle, l’ufficio procederà come al precedente punto 2.
Nei primi due
casi sopra citati e, dove ne occorra l’esibizione, anche nel terzo e quarto
caso, l’attestazione integrativa relativa
alla patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dovrà essere prodotta
dall’interessato e può essere
rilasciata:
a)
dalla Rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso il documento
di guida presentato al fine del rilascio della CQC
b)
dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente sul territorio dello Stato
estero che ha emesso il documento di guida, presentati al fine del rilascio
della CQC;
c) direttamente
dall’autorità estera competente al rilascio del documento di guida presentato
al fine del rilascio della CQC: in quest’ultimo caso, però, essendo in presenza
di un atto formato all’estero da autorità estera e da far valere in Italia, la
firma apposta su detta certificazione deve essere legalizzata dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti sul territorio dello
Stato estero che ha emesso il documento di guida presentato al fine del
rilascio della CQC, ciò a cura dell’utente.
Inoltre, trovandosi normalmente in presenza di un atto
non redatto in italiano sarà necessaria una traduzione ufficiale dello stesso.
Si rammenta infine che non può in nessun caso essere
accolta la richiesta di rilascio di un documento comprovante la qualificazione
professionale di tipo CQC per documentazione su esibizione di una patente
rilasciata da uno Stato con cui non sussistono rapporti di reciproca
conversione delle patenti di guida, qualora il soggetto titolare abbia
acquisito la residenza in Italia da oltre un anno.
PUNTO 3.4
Il titolare di patente rilasciata da uno Stato extraUE o extraSEE, qualora abbia
tempestivamente conseguito la CQC formato card per documentazione, trascorso un anno dall’acquisizione della
residenza in Italia, non può più esercitare attività di autotrasporto
professionale in quanto la patente posseduta non è più idonea ad abilitarlo
alla guida su territorio italiano.
In tal caso si
procede come segue:
a)
qualora la patente sia stata rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di reciproca
conversione delle patenti di guida, al titolare della patente è
consentito conseguire per esame una
nuova patente direttamente di categoria equivalente a quella
extracomunitaria in precedenza posseduta.
b)
patente in corso di validità,
rilasciata da uno Stato con il quale sussiste
un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: al
titolare della patente è consentito convertire
la patente estera posseduta e in corso di validità nella equipollente
patente italiana All’
c) patente scaduta
di validità, rilasciata da uno Stato
con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti
di guida: al titolare della patente è consentito conseguire per esame una nuova patente direttamente di categoria
equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta.
In tutti e tre i precedenti casi, qualora la validità
della qualificazione CQC precedentemente posseduta sia scaduta, la patenteCQC non
può essere rilasciata prima che sia stato frequentato un corso di formazione
periodica ed eventualmente sostenuto l’esame.
PUNTO 3.2
FOTOGRAFIE
PER L’EMISSIONE DI CQC E DI PATENTE CQC
Si ricorda che la CQC formato card, non
rientra nella definizione di "documento di riconoscimento";
conseguentemente per l'emissione della stessa non è da richiedersi la
legalizzazione della fotografia.
Poiché, invece, la patente di guida è
"documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità"
l'emissione della patente recante il codice unionale "95", richiede
la legalizzazione della fotografia del titolare della patente stessa
A tal fine si richiama il testo della
circolare 2593/4630
del 26 giugno 1997.
L'attività di legalizzazione della fotografia è di
competenza:
a) degli Uffici Motorizzazione;
b) dei dipendenti dell'ufficio comunale competente, quali soggetti
incaricati dal Sindaco.
Con riferimento al punto a) si dispone che gli Uffici Motorizzazione
procederanno, indifferentemente, alla legalizzazione delle fotografie secondo
una delle seguenti procedure:
1) esibizione delle stesse
direttamente ad opera del soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la
patente CQC:
2) produzione, da parte di soggetto munito di delega, di una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello allegato
alla presente circolare e resa dal soggetto in favore del quale è da
rilasciarsi la patente CQC, con la quale quest'ultimo dichiara che le
fotografie allegate alla dichiarazione stessa - identiche tra di loro ed una
delle quali è unita alla dichiarazione, l'altra spillata - riproducono la sua
immagine. Tale dichiarazione è corredata dalla fotocopia di un documento di
identità o di riconoscimento equipollente del dichiarante, in corso di validità.
NB: se ne ricava
che i soggetti delegati possono sempre presentare atto di notorietà per conto
dei loro clienti
PUNTO 6.2.2
CORPO DOCENTI
Per svolgere i
corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di
avvalersi, in qualità di docenti, delle seguenti figure professionali :
1)
insegnante di teoria munito di
abilitazione
Non è più
richiesto che insegnanti ed istruttori abbiano svolto attività, negli ultimi 5
anni, per almeno 3 anni.
PUNTO 6.2.3
LOCALI
Per svolgere i
corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di
avere la disponibilità dei locali secondo i DM 30 del 10 gennaio 2014
E’ espressamente
disposto che, qualora l’aula sia
ubicata presso la sede di un’impresa di autotrasporto, ai corsi di
qualificazione iniziale possono partecipare solo i dipendenti dell’impresa stessa
Gli enti di
formazione non possono designare, come sede di svolgimento dei corsi, un locale
di un’autoscuola. Non è consentito a due o più enti di formazione di utilizzare
la stessa aula per svolgere i corsi.
PUNTO 6.2.6
MODIFICHE DEL
PERSONALE DOCENTE, DELLA SEDE O DELLE ATTREZZATURE
Eventuali
modifiche del personale docente, delle attrezzature sono comunicate utilizzando
lo schema di cui all’allegato 5 della
presente circolare, almeno tre giorni
lavorativi liberi prima del loro verificarsi. La Direzione Generale
Territoriale competente ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione
procedono all’aggiornamento rispettivamente
del nulla osta o dell’autorizzazione, ai
fini del quale dovranno essere esperite le opportune verifiche: nelle more, non è sospesa l’attività didattica.
Nel caso di inserimento di nuovo docente, nelle more dell’aggiornamento del nulla osta
o dell’autorizzazione, il docente medesimo può svolgere attività didattica a
condizione che il legale rappresentante produca dichiarazione sostitutiva di atto di in cui attesta che detto docente sia
in possesso dei requisiti previsti.
PUNTO 6.3
LIMITE ANAGRAFICO
E TIPOLOGIA DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
A far data 19 gennaio 2013 le patenti di guida delle
categorie C e CE si conseguono a 21 anni, mentre quelle di categoria D e DE si
conseguono a 24 anni e il DL 2 del 2013,
ha previsto che il conducente di età inferiore, che sia già in possesso della
qualificazione professionale, può
accedere alle patenti delle categorie C o CE e D o DE in deroga, al limite
anagrafico.
Sono previste due
ipotesi:
1.
candidati al conseguimento di
una qualificazione di tipo CQC, già titolari della categoria di patente presupposta dalla CQC stessa: questi possono iscriversi ai predetti corsi erogati
tanto da autoscuole e centri di istruzione automobilistica, quanto da enti
autorizzati;
2.
candidati al conseguimento di una qualificazione di tipo CQC, non ancora
titolari della categoria di patente
presupposta dalla CQC stessa (che sarà conseguita, successivamente,
anche in deroga ai limiti anagrafici di cui all’articolo 115 CDS): questi possono iscriversi ai predetti corsi solo se
erogati da autoscuole e centri di istruzione automobilistica.
Conseguentemente,
per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale, è condizione minima il
possesso di una patente di categoria B:
prima di svolgere la parte pratica di
corso relativa alle ore di guida, tuttavia, il candidato al conseguimento
della qualificazione di tipo CQC deve aver sostenuto un esame di teoria e, quindi, aver ottenuto un foglio rosa almeno:
1)
della categoria C1 o C1E se
intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tali categorie,
a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito
anagrafico minimo 18 anni;
2)
della categoria D1 o D1E se
intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di persone alla guida di veicoli di tale
categoria, a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo 21 anni;
3) della
categoria C o CE se intende
conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tali
categorie a seguito di un corso di qualificazione iniziale:
a) ordinario, con requisito anagrafico minimo di 18 anni, oppure
b) accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni;
4) della
categoria D o DE se intende
conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di persone alla guida di veicoli di tali
categorie a seguito di un corso di qualificazione iniziale:
a) ordinario, con requisito anagrafico minimo di 21 anni, oppure
b) accelerato, con requisito anagrafico minimo di 23 anni; oppure
c) accelerato con requisito anagrafico
minimo di 21 anni. In tal caso, tuttavia, la qualificazione professionale
conseguita lo abiliterà, fino al compimento dei 23 anni, alla guida di veicoli
di categoria D o DE limitatamente a
servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km.
PUNTO 6.5.
DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DEI CORSI
I soggetti che
intendono avviare un corso di qualificazione iniziale hanno l’obbligo di
comunicare tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale
territoriale e all’UMC competenti - inderogabilmente entro i tre giorni
lavorativi precedenti l’avvio di ogni corso:
1)
gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo)
del nulla osta o dell’autorizzazione;
2)
il nominativo del responsabile del corso;
3)
l’elenco degli allievi (corredato, nel caso di allievi titolari di patente
rilasciata da Stato extra UE o extra SEE, dall’attestazione rilasciata
dell’impresa avente sede in Italia della sussistenza di un rapporto di lavoro
dipendente-conducente);
4)
il calendario delle lezioni teoriche;
5) il calendario
delle lezioni pratiche, indicando espressamente il luogo in cui ha inizio e
termine ogni singola esercitazione nonché – qualora l’ente si avvalga della
possibilità di esercitazioni di guida in area privata37 - le generalità del
conducente o dei conducenti a cui l’impresa ha rilasciato l’apposita delega.
PUNTO 6.5.1
IL RESPONSABILE
DEL CORSO
Il responsabile
del corso, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore
del corso di formazione, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi
delegato. Durante lo svolgimento delle lezioni non è necessaria la presenza,
in sede, del responsabile del corso. Ai fini della rilevazione delle
presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che,
di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.
PUNTO 6.5.2
VARIAZIONI DEI
DATI COMUNICATI
Fatta salva la
possibilità di integrare la lista dei
partecipanti a ciascun corso, nel rispetto del limite massimo di
25 unità, ogni eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti deve
essere comunicata all’UMC competente entro le ore 20 del giorno lavorativo
precedente l’avvio del corso stesso, anche a mezzo fax o con posta
elettronica certificata. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o
di avvenuta notifica.
Eventuali variazioni
al calendario delle lezioni teoriche o pratiche, ivi comprese le
esercitazioni di guida svolte in area privata, sono comunicate all’UMC entro
le ore 13 del giorno lavorativo precedente lo svolgimento delle stesse, a
mezzo posta elettronica certificata. A tal fine farà fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica.
E’ inoltre espressamente
disciplinata l’ipotesi di indisponibilità
del docente o dell’attrezzatura necessaria per l’espletamento della
lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, per causa improvvisa o di forza maggiore: in tali casi il responsabile del corso comunica senza
indugio, e comunque prima dell’avvio della lezione o delle ore predette,
la situazione di impossibilità all’UMC territorialmente competente.
PUNTO 6.5.4
REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Sul registro di
frequenza, dedicato al singolo corso, il docente annota la data, l’argomento
della lezione ed il proprio nominativo. Sul detto registro deve essere apposta
la firma dell’allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall’inizio
della lezione, che in uscita.
Qualora la
lezione sia di più di due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza
entro i primi 15 minuti dalla ripresa di ciascun successivo blocco di ore della
medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso
di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi
una pausa.
Inoltre, entro e non oltre i cinque minuti successivi
allo scadere del tempo utile per ciascun adempimento della rilevazione delle
assenze39, il responsabile del
corso trasmette all’UMC competente per territorio una conferma di inizio o di ripresa
delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando
il modello di cui all’allegato 10, che può essere trasmesso con posta
elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di avvenuta notifica.
Nel caso in cui le lezioni pratiche abbiano inizio in
località distanti dalla sede del soggetto erogatore del corso, è possibile
adottare una specifica procedura di
rilevazione delle presenze dell’allievo.
NB vi suggerisco di prenderne visione, se siete interessati a questo tipo di corsi.
PUNTO 6.8
ESAME
Al candidato che ottiene l’idoneità (…) sarà rilasciato, a seconda dei casi, la
patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP.
PUNTO 6.9
RILASCIO DEL
DOCUMENTO COMPROVANTE L’ESITO POSITIVO DELL’ESAME
Nel caso in cui la patente
presupposta non sia stata ancora
conseguita, all’esito positivo dell’esame non può rilasciarsi né una patenteCQC né una CQC formato card, Per talE ipotesi si procede, invece, al
rilascio in bollo di un CAP, conforme all’allegato 13 della circolare.
Successivamente, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida per il conseguimento
della patente, il candidato deve
esibire all’UMC tale CAP: superata la prova, sulla patente di guida così conseguita, in
corrispondenza della categoria oggetto d’esame, è annotato il codice unionale
“95” seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità
della qualificazione.
PUNTO 6.9.1
TIPI DI
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI GUIDA – CODICE 107
LIMITAZIONI ALL’ATTIVITÀ DI
GUIDA PROFESSIONALE (SULL’ABILITAZIONE ESPRESSA DAL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE DI TIPO CQC).
Il titolare di
una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose ha
un’abilitazione alla guida professionale:
1)
senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale: A) ordinario, ed ha superato
il relativo esame; B) accelerato, avendo almeno 21 anni, ed ha superato il relativo esame;
2) limitata
alla guida di veicoli di categoria
C1 o C1E, o di veicoli di
categoria C o CE di massa massima autorizzata non superiore a 7, 5 t, fino al compimento dei 21 anni, se ha frequentato un corso di
qualificazione iniziale accelerato, avendo un’età pari o superiore a 18 anni ma inferiore a 21, ed
ha superato il relativo esame.
Il titolare di
una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone ha un’abilitazione alla guida
professionale:
1)
senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale: A) ordinario, ed ha superato
il relativo esame; B) accelerato, avendo almeno 23 anni, ed ha superato il relativo esame;
2) limitata
alla guida di veicoli di categoria
D1 o D1E, o di veicoli di
categoria D o DE per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km,
fino al compimento dei 23 anni,
se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato, avendo un’età pari o superiore a 21 anni
ma inferiore a 23, ed ha superato il relativo esame.
Sui documenti
comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC che comportano
limitazioni è apposto il codice 107.
Al compimento delle predette età, automaticamente tali limitazioni decadono ed
i documenti comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC “espandono”
l’abilitazione alla guida professionale da essi espressa. Non è pertanto
necessario rimuovere il codice 107 dagli stessi, mediante emissione di
duplicato.
LIMITAZIONI ALL’ATTIVITÀ DI GUIDA NON PROFESSIONALE (SULL’ABILITAZIONE
ESPRESSA DALLA PATENTE)
Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC limitata - fino
al compimento dei 21 anni se relativa al trasporto di cose, o fino al
compimento dei 23 se relativa al trasporto di persone che consegue la patente di guida di categoria presupposta dalla
stessa qualificazione professionale di tipo CQC in deroga ai limiti anagrafici, è abilitato a condurre, anche in attività di guida non professionale:
1)
se trattasi di patente di categoria C o CE: fino a 21 anni, solo veicoli di categoria rispettivamente C1 o C1E;
2) se trattasi di
patente di categoria D o DE: fino a 23
anni, solo veicoli di categoria rispettivamente D1 o D1E.
Al compimento delle predette età, automaticamente tali limitazioni decadono e
le patenti “espandono” l’abilitazione alla guida da esse espressa.
PUNTO 7.1
LUOGO E TEMPO
DELLA FORMAZIONE PERIODICA
Un corso di
formazione periodica può essere frequentato nei 3 anni e sei mesi precedenti
la data di scadenza della validità della qualificazione professionale di
tipo CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal primo giorno
successivo a quello di scadenza del documento rinnovato.
NB: è consentito
rinnovare la CQC a soggetti titolari di patente D oltre i 68 anni di età.
PUNTO 7.2
REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
PUNTO 7.2.1
REQUISITI SOGGETTIVI
I corsi di
formazione periodica possono essere organizzati, limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo
specifico settore, anche da enti che abbiano maturato, almeno 3
anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e
funzionalmente collegati a :
1)
associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri del Comitato
centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori;
2)
associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone firmatarie di contratto
collettivo nazionale di lavoro di settore;
3) federazioni,
confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai
punti 1. e 2;
PUNTO 7.3
PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
Il docente,
nell’ambito delle ore di lezione di propria competenza, può utilizzare supporti
audiovisivi o multimediali fino ad un massimo di cinque ore per ciascun
modulo, riservando almeno due ore per ciascuno di essi
all’espletamento di lezioni di chiarimento e verifica dell’effettivo
apprendimento degli argomenti trattati.
In particolare è
previsto un modulo denominato conoscenza dei rischi professionali; condizioni
psicofisiche dei conducenti. Per tale modulo il docente è un medico in possesso di una delle
specializzazioni richieste per la docenza nei corsi di qualificazione iniziale.
NB: la circolare
ha abrogato la circolare 510 del 10 gennaio 2012 che consentiva lo svolgimento
dei corsi di formazione periodica senza l’apporto della figura del medico come
docente.
PUNTO 7.4
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI
I soggetti che
intendono avviare un corso di formazione periodica hanno l’obbligo di
comunicare, tramite posta elettronica
certificata, alla Direzione generale territoriale e all’ UMC competenti
almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell’avvio di ogni corso:
1)
gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo)
del nulla osta o dell’autorizzazione;
2)
il nominativo del responsabile del corso;
3)
l’elenco degli allievi (corredato, nel caso di allievi titolari di patente
rilasciata da Stato extra UE o extra SEE, dall’attestazione, rilasciata
dall’impresa avente sede in Italia, della sussistenza di un rapporto di lavoro
dipendente-conducente);
4) il calendario
delle lezioni.
PUNTO 7.4.3
DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI
Le lezioni hanno
durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore e non superiore a sette.
Possono svolgersi nella fascia oraria 8 - 22 dal lunedì al venerdì e nella
fascia oraria 8 - 15 il sabato.
PUNTO 7.4.4
REGISTRI E
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Entro e non oltre
cinque minuti successivi al quindicesimo ed ultimo minuto utile per ciascuna
rilevazione delle presenze/assenze, il responsabile del corso trasmette
all’UMC competente per territorio una conferma di inizio o ripresa delle
lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il
modello di cui all’allegato 10, che può essere trasmesso con posta
elettronica, nel qual caso farà fede la ricevuta di notifica.
Ogni corso può
essere frequentato, al massimo da 35 partecipanti, ivi compresi gli
allievi tenuti a recuperare eventuali assenze
PUNTO 7.4.6
REGIME DELLE
ASSENZE NEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
Alle lezioni del
corso del formazione periodica sono consentite, al massimo, 3 ore di assenza.
Per ottenere il
rilascio dell’attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore
a 3 ma non superiore a 10, entro un mese dalla fine del corso recupera
tutte le ore di assenza, frequentando lezioni relative alle materie in
tali ore trattate.
L’allievo che è
assente per un numero di ore superiore a 10, deve, invece, ripetere
l'intero corso
Tale disciplina
delle assenze è applicabile anche ai corsi di formazione periodica già avviati
alla data di entrata in vigore del DM 20 settembre 2013.
PUNTO 7.5
RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO
DI VALIDITÀ DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC
Al termine del
corso di formazione periodica, i soggetti erogatori del corso rilasciano al
conducente un attestato di frequenza, redatto in conformità all’allegato
18 della presente circolare e comunicano l'elenco dei partecipanti che
hanno conseguito la formazione periodica all’UMC competente, entro 2 giorni
lavorativi dal termine del corso stesso. Si procede quindi all’emissione della
patenteCQC o della CQC formato card.
La richiesta di
rilascio del documento comprovante il rinnovo di validità del documento
comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, è redatta sul modello:
1)
modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card;
2) modello TT2112,
quando deve emettersi una patenteCQC;
allegando:
a) attestazione di
pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1
dicembre 1986, n. 870, (9,00 € su c/c 9001)
b) attestazione di versamento delle tariffe di
cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed al documento
comprovante il rinnovo di validità della qualificazione) (32,00 € su c/c 4028);
c) una fotografia recente del volto del
conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
NB: non viene
specificato che l’attestato ha una durata, bensì che si procede all’emissione
della nuova patenteCQC (senza indicazioni sui tempi di richiesta o rilascio),
inoltre non viene citato l’attestato tra i documenti da presentare in quanto si
ritiene che la frequenza sia già stata registrata dal competente ufficio UMC.
PUNTO 9
GESTIONE DEI
PUNTI DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC, DEGLI ESAMI DI REVISIONE
E DELLA REVOCA
Quando sarà
emanato l’apposito decreto, nel caso di
frequenza di un corso di recupero punti, la riacquisizione degli stessi sarà
subordinata al superamento di una specifica prova di esame
A far data
dall’entrata in vigore del decreto, la comunicazione di decurtazione del
punteggio sarà restituita al titolare in caso di non ammissione all’esame o di
esito negativo dello stesso: in tal caso il
conducente può sostenere più esami entro un anno dalla data del primo, a
cadenze non inferiori a trenta giorni. In caso di esito positivo dell'esame, il
soggetto erogatore del corso restituirà al titolare la comunicazione, previa
apposizione della dicitura: "Esito favorevole esame di cui all'art.
126-bis, co.4, codice della strada.
Sempre a far data
dall'entrata in vigore del decreto applicativo in materia di esame sul recupero
del punteggio, è consentita la presenza in aula di allievi che, avendo
frequentato un corso in precedenza ed essendo stati respinti all'esame del
recupero del punteggio, intendano effettuare un ripasso sulla materia. Tale
circostanza va previamente comunicata dal responsabile del corso all'UMC
competente. Tali allievi saranno iscritti nel registro di iscrizione, ma non in
quello della frequenza e degli stessi non è da annotarsi la presenza o
l'eventuale assenza.
PUNTO 10
ATTIVITÀ DI
VERIFICA SUI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, FORMAZIONE PERIODICA E RECUPERO
PUNTI
I funzionari
incaricati, ai fini dell’espletamento delle attività ispettive, dovranno
richiedere la presenza del legale rappresentante del soggetto erogatore del
corso, ovvero del responsabile del corso stesso, per tutta la durata
dell’ispezione: qualora non presenti, uno dei due deve necessariamente
raggiungere la sede oggetto di ispezione entro e non oltre un’ora dall’inizio
dell’ispezione, fatta eccezione per l’attività ispettiva che afferisca a
lezioni di guida.
9 aprile 2014
Circolare rinnovo patenti
Era attesa, questa circolare 8326, perchè alcuni aspetti dei rinnovi con nuova procedura non erano stati precisati.
10 aprile 2014
Modifiche al rinnovo patenti: commenti.
I) Mentre ci siamo, andiamo oltre, passiamo alla fantascienza spinta… le patenti richieste per duplicato presso l’ufficio provinciale (riclassificazioni, rinnovi contestuali patenti e CQC, eccetera) ovvero quelle che non rientrano nella nuova procedura, al momento devono essere ritirate allo sportello, mentre la procedura di spedizione della patente a domicilio (o presso l’indirizzo indicato) iniziata con l’avvio della nuova procedura di rinnovo sta funzionando molto bene. Per alleggerire il carico di lavoro degli uffici provinciali e ridurre le incombenze delle agenzie/autoscuole, si potrebbe estendere anche alle patenti richieste presso gli UPM. Insomma, aboliamo il ritiro allo sportello!!!!!
11 aprile 2014
Residenza normale
QUESTA circolare, la 7791, espone in dettaglio i vari casi. I punti salienti sono questi:
La residenza normale è richiesta se il candidato/conducente non è in possesso di residenza
anagrafica in Italia. E’ importante sottolineare che la
direttiva comunitaria si applica alle patenti di guida rilasciate in tutti gli Stati membri della UE e dello
Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Lichtenstein), e quindi anche se i relativi titolari non
sono cittadini dell’UE o SEE.
Caso A) RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA PER ESAME A CANDIDATO NON TITOLARE DI
PATENTE COMUNITARIA
Considerato che la direttiva si riferisce a titolari di patente di guida, per il solo caso di conseguimento di una patente di guida italiana per esame, quando il candidato non sia già titolare di altra patente comunitaria (esclusi cioè i casi di estensione ad altra categoria), il requisito della residenza normale può essere applicato soltanto ai cittadini di uno degli Stati membri dell’UE o SEE (quindi anche agli italiani), poiché per i cittadini extracomunitari trova applicazione il criterio della residenza anagrafica.
Caso B) RILASCIO DI PATENTE DI GUIDA PER CONVERSIONE DI ALTRA COMUNITARIA O
RILASCIATA DA STATO SEE
Nel caso di rilascio di patente di guida per conversione di altra comunitaria, essendo in presenza di titolari di patente di guida comunitaria o rilasciata da uno degli Stati SEE, si fa riferimento alla residenza normale, prescindendo dalla cittadinanza del titolare medesimo.
Caso C) CONFERMA DI VALIDITA’, RICONOSCIMENTO, DUPLICATO DI PATENTE
COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO SEE
Per la conferma di validità, riconoscimento e duplicato di patente comunitaria, se la persona che si presenta agli sportelli degli UMC è già in possesso di patente di guida va applicato il criterio della residenza normale in presenza di titolari di patente di guida comunitaria o rilasciata da uno degli Stati SEE, prescindendo dalla cittadinanza.
Caso D) RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA PER ESAME A CANDIDATO GIA’ TITOLARE DI
PATENTE COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO SEE (ESTENSIONE AD ALTRA CATEGORIA).
RICLASSIFICAZIONE DI PATENTE
Il rilascio della patente di guida per esame a candidato già titolare di patente comunitaria o rilasciata da
uno degli Stati SEE (estensione ad altra categoria) e la riclassificazione di patente prevedono rispettivamente, l’effettuazione dell’esame da parte di un soggetto già titolare di patente di guida
comunitaria, ovvero il rilascio di una nuova patente con abilitazioni meno ampie rispetto a quella posseduta, sempre comunitaria ( ad esempio da categoria C a B oppure da categoria B normale a B
speciale, compreso anche il caso di effettuazione di prova pratica di guida).
Si osserva il principio della residenza normale del conducente, prescindendo dalla sua cittadinanza.
Si fa presente che in tali casi, preliminarmente all’operazione di riclassificazione o rilascio per
estensione, è necessario che venga effettuata la procedura di riconoscimento, affinché in relazione al
numero di patente creato con l’emissione del tagliando venga poi rilasciata la patente per estensione o per riclassificazione.
In tal caso l’utente, per il quale vengono effettuate due distinte operazioni (riconoscimento prima e
emissione di una nuova patente poi), deve corrispondere gli importi previsti per le due distinte
procedure e quindi deve presentare in allegato alla pratica di estensione/riclassificazione i bollettini
postali attestanti il pagamento delle somme concernenti entrambe le procedure.
MODULI ALLEGATI
La residenza normale viene comprovata dall’utente allegando alla documentazione ordinariamente
prescritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1 della circolare)
L’utilizzo della dichiarazione sostitutiva predetta è però riservato dalle norme vigenti soltanto ai cittadini comunitari (o di Stato SEE).
Pertanto i cittadini extracomunitari attestano la residenza normale esibendo il permesso di soggiorno,
che gli UMC acquisiscono in fotocopia, avendola confrontata con l’originale mostrato ma non trattenuto
in ufficio, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dall’utente, redatta secondo il modello allegato (Allegato 2 della circolare).
16 aprile 2014
Circolazione con patenti non UE
9 aprile 2014
Circolare rinnovo patenti
Era attesa, questa circolare 8326, perchè alcuni aspetti dei rinnovi con nuova procedura non erano stati precisati.
10 aprile 2014
Modifiche al rinnovo patenti: commenti.
NOVITA’
1) Nel caso in cui il titolare di una patente di guida venga giudicato,
dalla commissione medica locale, temporaneamente o permanentemente non idoneo
per il rinnovo di validità della patente stessa, la commissione stessa
predisporrà un certificato in duplice copia non in bollo. Una copia è
consegnata al titolare della patente, un’altra è trasmessa al competente
Ufficio Motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o
revoca della patente ai sensi degli artt. 129 e 130 del codice della strada. Questa
procedura era già prassi in alcune province. Hanno comunque fatto bene a
stabilire una norma precisa.
2)
La procedura 75U deve essere adottata ogni qualvolta
ci sia una discordanza dati. E fin qui ci siamo. La novità consiste nel fatto
che La medesima procedura dovrà essere adottata
nel caso in cui il sanitario riscontrasse una discordanza tra il nome indicato
nella carta di identità o altro documento di identificazione personale ed il
nome riportato nella patente di guida (ad es. nella patente è indicato il nome
“Mario Rossi”, nella carta di identità il nome “Mario Alberto Rossi”). In
questi casi dovrà essere riportato sulla patente di guida il nome indicato
nella carta di identità ovvero in altro documento di identificazione personale
in corso di validità
CONFERME
DI PROCEDURE GIA’ IN ATTO
1)
non rientrano nel campo di applicazione del DD le domande di conferma
di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla
data di scadenza della validità della patente stessa; lo sapevamo, soltanto che nella
circolare è scritto in maniera davvero ambigua che dobbiamo fare un duplicato e
pagare 32,00 € sul 4028. A
prima vista sembra che ne bastino 16,00.
2)
Nelle
pratiche 75U presentate allo sportello occorre allegare una
fotocopia della patente di guida. Già fatto. Già detto, a Torino è così fin dall’inizio.
3)
In attesa della ricevuta rilasciata dall’UPM il
cliente non più circolare. Ovvero: Nelle
more del rilascio di questo documento, la patente da rinnovare deve essere
lasciata nella disponibilità del titolare. Anche questo già detto e già fatto.
4)
Nel caso in cui, (…) al primo tentativo di recapito, non sia possibile
consegnare la patente per assenza del
destinatario(…) viene
lasciato un avviso. Prassi già consolidata.
5)
Nel caso in cui, (…) il sanitario accertatore dovesse trascrivere
erroneamente i codici unionali o nazionali, o la nuova scadenza,(…) il titolare
(…) dovrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile, un duplicato della
patente, allegando un’attestazione di versamento su c/c 4028 relativa
all’imposta di bollo da applicare sul
documento (attualmente pari a euro 16), l’attestazione di versamento su
c/c 9001 (attualmente pari a euro 9) relativa
al duplicato della patente e un certificato non in bollo del medico
accertatore riportante i dati corretti, sul quale deve essere apposta la fotografia autenticata dal sanitario.
Una mezza
novità. Prima la responsabilità degli errori era solo del titolare di patente ,
adesso si tralascia il discorso “è colpa di…” e ci si focalizza sul fatto che
bisogna pagare. Parere personale: non andava richiesto un certificato non in
bollo (perché qualche medico vedrai che si farà pagare per questo…) ma un
Allegato 1, facilmente compilabile senza sovrapprezzo e rientrante appunto tra i
moduli della procedura. E non è l’unico caso, infatti…
6)
Parimenti deve procedersi nel caso
in cui sulla patente rinnovata sia stampata una fotografia che ritrae un
soggetto diverso dal titolare, a causa di un errore nella spedizione della
fotografia stessa. Non era mai stato diverso,credo. L’UPM non
ha mai accettato di ristampare a costo zero una patente a fronte di errori
dell’utenza, o sbaglio?
Cosa
manca o non è stato spiegato?
Provo a
fare un breve elenco:
A) Ritengo che manchino indicazioni chiare su:
1) patenti ritirate e inviate in motorizzazione
perché deteriorate (presumo si possa applicare il comma riguardante le patenti
ritirate perché scadute, ma non è mai stato scritto)
2) patenti che scadono nel periodo in cui il
conducente è in possesso di foglio rosa per il conseguimento di altra patente.
Per quest'ultimo caso, tenendo sempre presente che
la visita per richiedere il foglio grigio/rosa vale anche come conferma della
patente posseduta, si vengono a creare alcuni problemi. Infatti se il sistema
non segnala nulla, avremo un foglio grigio/rosa rilasciato a fronte di una
patente e il soggetto in possesso di una patente con numero diverso. A questo
punto, se va bene alla motorizzazione, va bene anche per noi, se poi lo mettono
nero su bianco anche meglio.
B) Parlando della ristampa della patente di scarsa
qualità, viene detto che si presenta domanda in motorizzazione, senza versamenti
e senza foto, giusto?
Il capo area patenti ci ha fatto giustamente notare
che loro non possono ristampare una patente senza fotografia, perché è
contenuta nell’archivio CED cui loro non possono accedere.
Ma non è finita: dovendo produrre una patente
valida come documento di identità, vogliono la fotografia autenticata.
Io direi di fare leva sulla possibilità che ci è
già stata concessa di presentare le fotografie con atto di notorietà (è il caso
dei rinnovi CQC) al posto dell’autentica. O perlomeno otteniamo che per questi
casi non venga richiesta ancora l’autentica sulla foto.
C) Nell’elenco delle patenti NON soggette
al nuovo sistema, abbiamo:
- i rinnovi di validità di patenti
i cui dati non sono leggibili. A mio avviso la circolare su questo aspetto è imprecisa, perché potrebbe far pensare a tutti i dati (è
plurale) ma anche solo ad alcuni di questi. Consideriamo poi che potremmo avere
a disposizione i dati del titolare (perché già nostro cliente, per esempio) o
che a essere illeggibile sulla patente potrebbe essere una cifra poco
significativa o ricavabile per altre vie. Chiederei che non vengano impediti i rinnovi di patenti
che presentano dati di difficile lettura. La mia interpretazione è che se si
tratta di uno dei dati personali che risulta illeggibile, è sufficiente che il
titolare abbia un documento valido che ne consenta l’identificazione da parte
del medico. Qualora si tratti di dati tecnici (il numero patente per esempio),
anche se ricavato attraverso altra fonte, darà un riscontro positivo durante la
prova di rinnovabilità e questo automaticamente ci autorizza a procedere.
D) Effettuando la verifica di rinnovabilità si devono
indicare il numero della patente stessa e il cognome del titolare. Commettendo
un errore di digitazione, il sistema non si blocca, bensì propone di proseguire
con la procedura 75U1. secondo la mia opinione il sistema non effettua un vero
e proprio controllo approfondito, come potrebbe essere la verifica ortografica
di un testo, che segnala l’anomalia proponendo la parola sotto la forma
corretta. Auspico che venga corretto al più presto questo “difetto”, perché basta
sbagliare una cifra o una lettera della patente o il cognome del titolare e si
rischia di proseguire sulla strada errata, portando avanti una pratica che non
avrebbe ragione di essere.
In alternativa, se proprio
si vuole che il meccanismo rimanga come ora, che venga precisato che possiamo
anche effettuare variazioni anagrafiche rilevanti, come per esempio un cambio
cognome.
E) Se si prova ad effettuare la prima fase della procedura
di rinnovo di un soggetto che era già stato inserito precedentemente, il
sistema non segnala il fatto fino al momento di confermare l’inserimento.
Questo perché il sistema non effettua un vero e proprio controllo approfondito,
in questo caso non verifica immediatamente se esiste già una prima fase
inserita. Chiederei che la presenza di una prima fase inserita (e
quindi l’esistenza di un protocollo AA… abbinato al soggetto) venga segnalato
dal sistema fin dall’inizio della fase di controllo di rinnovabilità, quindi
all’inserimento del numero patente e cognome titolare.
E) Quando il sistema propone di proseguire con il
protocollo 75U1 (per discordanza dati) appare una schermata i cui campi devono
essere valorizzati dall’agenzia/autoscuola. Come già fatto notare, il sistema
in questo caso non applica nessun controllo. L’inserimento dati da parte
dell’agenzia/autoscuola e anche da parte
del medico per la sua parte, non provoca nessuna variazione o approvazione di
dati presso il CED. In altre parole, il Portale dell’automobilista in questi
casi si comporta come un banale word processor, un foglio bianco su cui
scrivere. Eventuali errori (riguardanti il titolare o la patente) non vengono
verificati o segnalati. Forse sarebbe meglio se il sistema ci informasse su qual è l’anomalia riscontrata, quando ci
impone il meccanismo del rinnovo 75U1. Ci basterebbe sapere se l’errore è sul
nome (doppio, singolo..) sul cognome (un accento…) o altro. Poi, so che è
fantascienza, ma… sarebbe fantastico se i dati
inseriti dall’agenzia/autoscuola potessero essere richiamati dall’ufficio
provinciale. In tal modo si eviterebbe la doppia digitazione, si ridurrebbe il
rischio di errori e si velocizzerebbe l’approvazione.
F) Riguardo il fatto che in caso
di errore nella compilazione dell’Allegato 1 o nell’abbinamento foto, la
responsabilità ricada sul titolare della patente (o sull’agenzia…) sono dell’avviso
che si tratti di una forzatura che per di più scarica i medici da ogni
responsabilità e costringe i titolari di patente a conoscere tutti i codici
unionali o nazionali. Cosa accadrebbe
poi se il medico sbagliasse la compilazione dell’Allegato 1, quando viene fatto a mano? Sono dell’idea che la
responsabilità di questi errori non deve essere scaricata sul titolare di
patente, proporrei che sia consentita la ristampa a titolo gratuito, come
avviene per le patenti di scarsa qualità.
G) Attualmente la prima fase inserita
da una agenzia/autoscuola può essere richiamata soltanto da un medico
monocratico. Nella schermata che appare in Commissione medica manca il campo
“codice agenzia” Secondo me non ci sono impedimenti sostanziali all’esecuzione di
una prima fase per titolari di patenti che devono sostenere la visita medica
presso la Commissione.
Se questo fosse possibile si ridurrebbe il carico di lavoro
delle CML e le agenzie/autoscuole potrebbero ottenere (se lo desiderano) di
ricevere le patenti presso la loro sede. Una simile possibilità ci permetterebbe anche di
semplificare il meccanismo in tutti i casi in cui il cliente non superi la
seconda fase con il medico monocratico e venga inviato alla CML.
H) E i rinnovi di patente e di CQC
contestuali? Fino a due settimane fa si potevano fare, adesso non più. Il
sistema lo permetteva, perché adesso NO?
Perché stampare DUE patenti in cinque giorni? Ma soprattutto, perché
costringere questi titolari di patenti superiori a richiedere una nuova carta
tachigrafica, visto che al secondo cambio di patente il numero originario non è
più rintracciabile???????
I) Mentre ci siamo, andiamo oltre, passiamo alla fantascienza spinta… le patenti richieste per duplicato presso l’ufficio provinciale (riclassificazioni, rinnovi contestuali patenti e CQC, eccetera) ovvero quelle che non rientrano nella nuova procedura, al momento devono essere ritirate allo sportello, mentre la procedura di spedizione della patente a domicilio (o presso l’indirizzo indicato) iniziata con l’avvio della nuova procedura di rinnovo sta funzionando molto bene. Per alleggerire il carico di lavoro degli uffici provinciali e ridurre le incombenze delle agenzie/autoscuole, si potrebbe estendere anche alle patenti richieste presso gli UPM. Insomma, aboliamo il ritiro allo sportello!!!!!
11 aprile 2014
Residenza normale
QUESTA circolare, la 7791, espone in dettaglio i vari casi. I punti salienti sono questi:
La residenza normale è richiesta se il candidato/conducente non è in possesso di residenza
anagrafica in Italia. E’ importante sottolineare che la
direttiva comunitaria si applica alle patenti di guida rilasciate in tutti gli Stati membri della UE e dello
Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Lichtenstein), e quindi anche se i relativi titolari non
sono cittadini dell’UE o SEE.
Caso A) RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA PER ESAME A CANDIDATO NON TITOLARE DI
PATENTE COMUNITARIA
Considerato che la direttiva si riferisce a titolari di patente di guida, per il solo caso di conseguimento di una patente di guida italiana per esame, quando il candidato non sia già titolare di altra patente comunitaria (esclusi cioè i casi di estensione ad altra categoria), il requisito della residenza normale può essere applicato soltanto ai cittadini di uno degli Stati membri dell’UE o SEE (quindi anche agli italiani), poiché per i cittadini extracomunitari trova applicazione il criterio della residenza anagrafica.
Caso B) RILASCIO DI PATENTE DI GUIDA PER CONVERSIONE DI ALTRA COMUNITARIA O
RILASCIATA DA STATO SEE
Nel caso di rilascio di patente di guida per conversione di altra comunitaria, essendo in presenza di titolari di patente di guida comunitaria o rilasciata da uno degli Stati SEE, si fa riferimento alla residenza normale, prescindendo dalla cittadinanza del titolare medesimo.
Caso C) CONFERMA DI VALIDITA’, RICONOSCIMENTO, DUPLICATO DI PATENTE
COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO SEE
Per la conferma di validità, riconoscimento e duplicato di patente comunitaria, se la persona che si presenta agli sportelli degli UMC è già in possesso di patente di guida va applicato il criterio della residenza normale in presenza di titolari di patente di guida comunitaria o rilasciata da uno degli Stati SEE, prescindendo dalla cittadinanza.
Caso D) RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA PER ESAME A CANDIDATO GIA’ TITOLARE DI
PATENTE COMUNITARIA O RILASCIATA DA STATO SEE (ESTENSIONE AD ALTRA CATEGORIA).
RICLASSIFICAZIONE DI PATENTE
Il rilascio della patente di guida per esame a candidato già titolare di patente comunitaria o rilasciata da
uno degli Stati SEE (estensione ad altra categoria) e la riclassificazione di patente prevedono rispettivamente, l’effettuazione dell’esame da parte di un soggetto già titolare di patente di guida
comunitaria, ovvero il rilascio di una nuova patente con abilitazioni meno ampie rispetto a quella posseduta, sempre comunitaria ( ad esempio da categoria C a B oppure da categoria B normale a B
speciale, compreso anche il caso di effettuazione di prova pratica di guida).
Si osserva il principio della residenza normale del conducente, prescindendo dalla sua cittadinanza.
Si fa presente che in tali casi, preliminarmente all’operazione di riclassificazione o rilascio per
estensione, è necessario che venga effettuata la procedura di riconoscimento, affinché in relazione al
numero di patente creato con l’emissione del tagliando venga poi rilasciata la patente per estensione o per riclassificazione.
In tal caso l’utente, per il quale vengono effettuate due distinte operazioni (riconoscimento prima e
emissione di una nuova patente poi), deve corrispondere gli importi previsti per le due distinte
procedure e quindi deve presentare in allegato alla pratica di estensione/riclassificazione i bollettini
postali attestanti il pagamento delle somme concernenti entrambe le procedure.
MODULI ALLEGATI
La residenza normale viene comprovata dall’utente allegando alla documentazione ordinariamente
prescritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1 della circolare)
L’utilizzo della dichiarazione sostitutiva predetta è però riservato dalle norme vigenti soltanto ai cittadini comunitari (o di Stato SEE).
Pertanto i cittadini extracomunitari attestano la residenza normale esibendo il permesso di soggiorno,
che gli UMC acquisiscono in fotocopia, avendola confrontata con l’originale mostrato ma non trattenuto
in ufficio, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dall’utente, redatta secondo il modello allegato (Allegato 2 della circolare).
16 aprile 2014
Circolazione con patenti non UE
Cogliamo l'occasione della circolare 300/A/2591/14/111/84/1 del MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia
di Stato, per riassumere la situazione delle patenti emesse da Stati non
appartenenti all'UE o al SEE.
L'art. 135, comma 1, del Codice della Strada, prevede che, fermo restando quanto previsto in convenzioni
internazionali,
i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul
territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li
abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno
e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso
internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della
predetta patente.
Gli
accordi internazionali, nel caso specifico la Convenzione di Vienna
dell'8 novembre 1968, che disciplina anche il tema dei documenti
necessari per la guida in circolazione internazionale, prevalgono dunque
sull'art. 135 C.d.S.
Infatti
l'art. 41 della predetta Convenzione impegna le parti contraenti a
riconoscere come valida ogni patente nazionale conforme alle
disposizioni dell'allegato 6 e la patente internazionale conforme alle
disposizioni dell'allegato 7 della stessa Convenzione. Qualora la
patente nazionale non fosse conforme al citato allegato 6 deve essere
accompagnata da una traduzione ufficiale.
La Convenzione in esame è stata emendata in data 3.09.1993 e 28.03.2006.
Pertanto, condurre veicoli in territorio italiano avvalendosi di una patente conforme all'allegato 6 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 (nella versione emendata in vigore dal 28.03.2011) senza il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in lingua italiana, è legittimo
ed aderente ai principi stabiliti nella predetta Convenzione, le cui
disposizioni, come già detto, prevalgono sull'art. 135 del C.d.S. il
quale, invece, prevede il possesso di entrambi i documenti.
La facoltà di condurre veicoli in territorio italiano avvalendosi della sola patente conforme all'allegato 6 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, senza il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in lingua italiana, deve estendersi a tutti i titolari di patente estera.
In altri termini, ciò che legittima l'utilizzo della patente è la sua
conformità all'allegato 6 della Convenzione di Vienna e non l'adesione
alla stessa del Paese che l'ha rilasciata.
1 maggio 2014
Conversione patenti Argentina, guida macchine agricole con patente speciale
1 - Accordo Italia/Argentina per la conversione delle patenti.
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)
ESTONIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA ISRAELE (valido fino al 10/11/2018)
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MOLDOVA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
PRINCIPATO DI MONACO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SAN MARINO
SERBIA (valido fino al 08/04/2018)
SLOVENIA
SPAGNA
SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA
UNGHERIA
URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
2 - Guida delle macchine agricole da parte di soggetti in possesso di patenti speciali
Il decreto 14 febbraio 2014 prevede che:
3 - La circolare 9327 introduce una correzione alla corposa circolare 7787 riguardo un modulo, il numero 6, per la DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AI FINI DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA SU AREE PRIVATE
6 maggio 2014
Conversioni patenti militari
La circolare 9718 (la trovate QUI) avverte del fatto che il ministero non è ancora riuscito ad ottenere le informazioni necessarie per adeguare le tabelle di equipollenza alla nuova disciplina in materia di patenti di guida, entrata in vigore lo scorso anno come ben sappiamo. Ne risulta che al momento e in via provvisoria, si debbono seguire le disposizioni della circolare 9945 che trovate QUI e che vi riporto per esteso.
1 maggio 2014
Conversione patenti Argentina, guida macchine agricole con patente speciale
1 - Accordo Italia/Argentina per la conversione delle patenti.
Il
Ministero degli Affari Esteri ha reso noto che l'Accordo tra la
Repubblica Italiana e l'Argentina in materia di patenti di guida, già in
applicazione in via provvisoria, è entrato in vigore il 30/05/2011.
Data la presenza in Argentina di numerose categorie di patenti di guida non è stato possibile realizzare le
tabelle di equipollenza; pertanto la conversione viene effettuata, senza esami, secondo le procedure già in
uso, acquisendo il Certificato di validità e autenticità della patente di guida argentina, in base al quale poi gli Uffici della Motorizzazione individuano la/le categoria/e da rilasciare.
Il
modello di detto certificato, prevede, fra l'altro, la descrizione dei
veicoli che il conducente è abilitato a condurre e contiene la
traduzione e la fotocopia del documento di guida da convertire.
Si
fa presente che in Argentina non vengono rilasciate patenti di guida
con validità provvisoria e che in caso di conseguimento di patente di
categoria superiore a quella posseduta (estensione), viene emessa una
patente di guida in aggiunta a quella già posseduta dal conducente, il
quale risulta così essere titolare di due documenti di guida sino alla
successiva scadenza, occasione in cui viene emessa una sola patente che
include tutte le categorie conseguite, pertanto all'atto della
conversione sarà necessario ritirare tutte le patenti in possesso del
richiedente. Si precisa inoltre che il passaporto argentino non
costituisce un documento di identità personale ma soltanto un "documento
di viaggio" e non può essere usato come documento per identificare i
richiedenti la conversione di patenti argentine. Infine si comunica che
nella Provincia di Santa Fé le patenti di guida riportano sia il cognome
del padre che quello della madre del titolare. Si raccomanda quindi
particolare attenzione per l'indicazione del cognome da annotare sulla
patente italiana.
Il nuovo elenco delle patenti convertibili è dunque:
Allegato alla circolare 9.4.2014 prot. n. 8299/23.18.01
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)
ESTONIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA ISRAELE (valido fino al 10/11/2018)
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MOLDOVA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
PRINCIPATO DI MONACO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SAN MARINO
SERBIA (valido fino al 08/04/2018)
SLOVENIA
SPAGNA
SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA
UNGHERIA
URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
2 - Guida delle macchine agricole da parte di soggetti in possesso di patenti speciali
Il decreto 14 febbraio 2014 prevede che:
a) Le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice della strada, e le macchine operatrici, di cui all'art.
58 del codice della strada, escluse quelle eccezionali, possono essere condotte da soggetti titolari della
patente della categoria B speciale con minorazioni degli arti e della colonna vertebrale ai sensi dell'art. 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle prescrizioni imposte a detti soggetti dalla commissione medica locale in sede di accertamento sanitario per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida.
b) Gli eventuali adattamenti sui veicoli, ovvero i mezzi protesici o ortesici prescritti ai conducenti minorati o
mutilati di cui al comma precedente, debbono vicariare i comandi originari. Gli adattamenti del veicolo sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell'art. 327, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. c)
Guida delle macchine agricole da parte di soggetti minorati o mutilati,
senza obbligo di adattamento del veicolo: le macchine agricole,
indicate all'art. 124, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, possono essere guidate dai titolari della patente
della categoria A1 speciale, purché affetti dalle sole minorazioni dell'udito a norma dell'art. 326 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3 - La circolare 9327 introduce una correzione alla corposa circolare 7787 riguardo un modulo, il numero 6, per la DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AI FINI DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA SU AREE PRIVATE
6 maggio 2014
Conversioni patenti militari
La circolare 9718 (la trovate QUI) avverte del fatto che il ministero non è ancora riuscito ad ottenere le informazioni necessarie per adeguare le tabelle di equipollenza alla nuova disciplina in materia di patenti di guida, entrata in vigore lo scorso anno come ben sappiamo. Ne risulta che al momento e in via provvisoria, si debbono seguire le disposizioni della circolare 9945 che trovate QUI e che vi riporto per esteso.
Con nota n. 15563/08/03 del 14.06.2013, questa Direzione Generale ha dato disposizioni al fine di consentire l’esame delle richieste di conversione delle patenti militari presentate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di patenti di guida introdotta dal decreto legislativo n. 59/2011, stante la perdurante inerzia delle Amministrazioni interessate nel fornire gli elementi necessari per elaborare nuove tabelle di equipollenza.
A tal fine, si è ritenuto necessario acquisire dall’Autorità che ha rilasciato la patente
ai sensi dell’art. 138 C.d.S. idonea documentazione attestante il tipo di veicolo su cui si è svolto l’esame, rispondente ai criteri minimi indicati al punto 5.2 dell’All. II al d.lvo 59/2011, per poter individuare la categoria di patente civile corrispondente.
L’applicazione della procedura indicata, peraltro, ha evidenziato ulteriori aree di
criticità in riferimento alle patenti di categoria C e D, considerato che i veicoli utilizzati per il rilascio delle patenti militari in genere non sono di recente produzione e quindi non rispondono a tutti i requisiti richiesti dall’All. II al d.l.vo 59/2011.
Si ritiene pertanto che i dati minimi da acquisire siano quelli relativi alla massa
massima del veicolo ed al numero di posti per le persone trasportate previsti dall’art. 116,
d.l.vo 285/92.
Quindi, per il rilascio della patente di pat. C1 il veicolo utilizzato per gli esami dovrà
essere di massa massima fino a 7,5 t.; per la patente di cat. C, di oltre 7,5 t. – (art. 116, comma 3, lett. h) e l), d.l.vo 285/92.
Per il rilascio della patente di cat. D1 il veicolo utilizzato per gli esami dovrà essere
progettato e costruito per il trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente; per la
patente di cat. D, di oltre 16 persone oltre al conducente (art. 116, co. 3, lett. h) e p), d.l.vo 285/92.
Qualora le Autorità che hanno rilasciato le patenti da convertire non siano in grado
di certificare neppure tali requisiti minimi, potranno essere rilasciate per conversione solo patenti delle categorie C1 e D1.
7 maggio 2014
Lunga inattività, corsi CQC
7 maggio 2014
Lunga inattività, corsi CQC
Partiamo dalla prima: cosa accade
ad un titolare di patente scaduta nel 2010 che ne richieda il rinnovo
(nella fattispecie il duplicato per deterioramento e contestuale
rinnovo) in data odierna? Da quanto sapevo, trascorsi tre anni si
applicano le norme sulla "lunga inattività" pertanto la patente viene
stampata ma viene anche avviato un procedimento che porta alla revisione
della patente medesima. E invece no. Nel senso che l'ufficio
provvedimenti ha fissato in 5 anni il termine oltre il quale si incorre
nel provvedimento che impone di ripetere gli esami di teoria e di
guida.
Passiamo alla seconda questione.
Lo
stesso ufficio provvedimenti ha iniziato ad accettare le comunicazioni
inerenti i corsi di recupero punti via e-mail. Pertanto, con l'ovvia
eccezione delle comunicazioni iniziali (che richiedono la vidimazione
del registro di frequenza) e delle finali (dove rimane l'obbligo di
allegare copia degli attestati) tutti i fax intermedi per variazione
orari, inserimento allievi, eccetera, possono essere sostituiti da una
comunicazione in formato elettronico. Attenzione però perché la mail va
inviata a due indirizzi: ufficio provvedimenti
recuperopunti.upto@mit.gov.it
e ufficio turni.
ufficioturni_upto@mit.gov.it
Altro
aggiornamento che guarda una pratica di cui abbiamo già avuto occasione
di parlare nei giorni scorsi riguarda i rinnovi contestuali di patenti e
CQC. Si era detto che la nuova procedura richiede obbligatoriamente la
stampa di due patenti separate, una per ogni operazione richiesta.
Adesso salta fuori che in realtà soltanto chi possiede già una nuova
patenteCQC ha l'obbligo di effettuare una doppia pratica e quindi di
richiedere la stampa di due patenti. Coloro che rinnovano la patente e
rinnovano il CQC ma possiedono patente e CQC separati possono continuare
ad utilizzare lo stesso sistema di prima, allegando quindi due
versamenti da 9,00 € sul 9001 e un versamento da 32,00 € sul 4028.
Questo rappresenta un risparmio di 32,00 euro, oltre al vantaggio di non
dover ristampare anche la carta tachigrafica.
9 maggio 2014
12 maggio 2014
Conversione patente Serba
Una recente circolare ( la 10060/23.18.01) rende noto che alcuni titolari di patente di guida serba su supporto cartaceo, hanno avuto difficoltà presso qualche Ufficio della Motorizzazione che non ha riconosciuto tale tipo di patente. Si ricorda pertanto che le patenti di guida serbe redatte su supporto cartaceo, con la sigla "SRB", lo stemma e la dicitura Repubblica di Serbia, rilasciate dal 2006, possono essere ritenute valide ai fini della conversione, ma solo fino al 10 giugno 2014.
20 maggio 2014
In attesa del decreto CQC
9 maggio 2014
Due comunicazioni che non vorrei passassero inosservate.
- La prima (QUESTA)
è una precisazione sul comportamento da tenere in caso di rilascio di
ADR rinnovata. In sostanza, nel caso di emissione di un nuovo CFP/ADR in
seguito ad esami di rinnovo, il rilascio di quest’ultimo non è
subordinato alla consegna di quello scaduto che dovrà quindi essere
distrutto dal conducente così come già previsto nel caso dei duplicati
delle patenti rilasciate a seguito di rinnovo.
- La seconda è interessante, perché ci parla del nostro futuro in motorizzazione. Provate a leggere QUI e pensate a come potrebbe cambiare la vita per chi ogni giorno affronta gli sportelli.
12 maggio 2014
Conversione patente Serba
Una recente circolare ( la 10060/23.18.01) rende noto che alcuni titolari di patente di guida serba su supporto cartaceo, hanno avuto difficoltà presso qualche Ufficio della Motorizzazione che non ha riconosciuto tale tipo di patente. Si ricorda pertanto che le patenti di guida serbe redatte su supporto cartaceo, con la sigla "SRB", lo stemma e la dicitura Repubblica di Serbia, rilasciate dal 2006, possono essere ritenute valide ai fini della conversione, ma solo fino al 10 giugno 2014.
20 maggio 2014
In attesa del decreto CQC
Siamo
sempre in attesa di pubblicazione del decreto che andrà a modificare
profondamente i corsi CQC (in particolare quelli periodici). Nel
frattempo la motorizzazione di Torino pubblica una nota in merito (la
potete leggere QUI)
precisando, come noto, che fino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, sono in vigore le precedenti
norme e che l'unica variazione attualmente applicabile riguarda il
regime delle assenze, che è passato a 10 ore con obbligo di recupero per
tutte le ore quando si superano le 3 di assenza.
La
stessa motorizzazione (o UPM, se preferite) ci comunica quali sono i
termini entro i quali le pratiche devono essere evase. Provate a leggere
QUI e capirete con quali regole dobbiamo giocare.
22 maggio 2014
Decreto corsi CQC
QUESTO è il testo. Per i corsi che inizieranno per i quali e' stata presentata la dichiarazione di avvio del corso dal 4 giugno in poi, le procedure saranno queste:
Per tutti i corsi, fin da subito:
PROGRAMMA DEI
CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
Parte comune del programma:
• conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida – docente:
insegnante di teoria – 7 ore;
• conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente – docente:
insegnante di teoria – 7 ore;
• conoscenza dei rischi professionali; condizioni psicofisiche dei conducenti –
docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del
lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero medico che abbia svolto, per
almeno 3 anni negli ultimi 5, attività di docenza nell'ambito di corsi di
formazione connessi all'attività di autotrasporto – 7 ore.
Parte specialistica per il trasporto di cose:
• carico e scarico delle merci e compiti del conducente – 7 ore;
• disposizioni normative sul trasporto di cose – 7 ore.
Parte specialistica per il trasporto di persone:
• compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri,
formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli
argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n.
181/2011 – 7 ore;
• disposizioni normative sul trasporto di persone – 7 ore.
Docente per la parte specialistica: esperto in materia di organizzazione aziendale.
Il docente, nell'ambito delle ore di lezione di propria competenza, può
utilizzare supporti audiovisivi o multimediali fino ad un massimo di cinque ore
per ciascun modulo, riservando almeno due ore per ciascuno di essi
all'espletamento di lezioni di chiarimento e verifica dell'effettivo
apprendimento degli argomenti trattati.
I soggetti che intendono avviare un corso di
formazione periodica hanno l'obbligo di comunicare, tramite posta elettronica
certificata, alla Direzione generale territoriale e all' UMC competenti almeno
entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso:
- gli estremi identificativi (soggetto emittente,
data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione;
- il nominativo del responsabile del corso;
- il nominativo del responsabile del corso;
- l'elenco degli allievi (corredato, nel caso di
allievi titolari di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE,
dall'attestazione, rilasciata dall'impresa avente sede in Italia, della
sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente-conducente);
- il calendario delle lezioni.
Ogni eventuale variazione
dell'elenco dei partecipanti deve essere comunicata all'UMC competente entro le
ore 20 del giorno lavorativo precedente l'avvio del corso stesso, anche a mezzo
fax o con posta elettronica certificata.
Eventuali
variazioni al calendario delle lezioni, sono comunicate all'UMC entro le ore 13
del giorno lavorativo precedente lo svolgimento delle stesse, a mezzo posta
elettronica certificata. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di
avvenuta notifica.
È
inoltre espressamente disciplinata l'ipotesi di indisponibilità del docente o
dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di
alcune ore della stessa, per causa improvvisa o di forza maggiore: in tali casi
il responsabile del corso comunica senza indugio, e comunque prima dell'avvio
della lezione o delle ore predette, la situazione di impossibilità all'UMC
territorialmente competente.
Le
lezioni hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore e non
superiore a sette. Possono svolgersi nella fascia oraria 8 - 22 dal lunedì al
venerdì e nella fascia oraria 8 - 15 il sabato.
Il registro di frequenza è
tenuto presso la sede dell'ente erogatore del corso e su di esso deve essere
apposta la firma dell'allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti
dall'inizio della lezione, che in uscita. Qualora la lezione sia di più di due
ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti
dall'inizio della lezione giornaliera - qualora la stessa sia di più di due
ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di
ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto
lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli
allievi una pausa.
Si suggerisce di prevedere nel registro delle pagine in
più che verranno utilizzate per segnare le eventuali lezioni da recuperare, come nei corsi di recupero punti. Entro due giorni dalla
fine del
corso dovrà essere consegnata in Motorizzazione la comunicazione di fine
corso ma, qualora vi siano stati assenti oltre le 3 ore, senza
produrre gli attestati e il registro. Alla
fine del recupero il registro verrà consegnato insieme agli attestati
dei
partecipanti che hanno portato a termine il corso con esito
positivo. Nel solo caso in cui sia necessario ottenere gli attestati di
coloro i quali hanno terminato il corso e non necessitano di recuperare
delle lezioni (e non possono attendere il termine delle lezioni di
recupero), è possibile procedere in questo modo:l'autoscuola farà copia del registro (fotocopiandolo
alla fine del corso e allegando dichiarazione di conformità all'originale) e lo consegnerà insieme alla
dichiarazione di fine corso e agli attestati dei partecipanti che hanno già
concluso la formazione. Finite le ore di recupero, l'autoscuola porterà il registro in originale e gli attestati di coloro che hanno
dovuto recuperare delle lezioni.
Entro e non oltre cinque minuti successivi al quindicesimo ed ultimo minuto
utile per ciascuna rilevazione delle presenze/assenze, il responsabile del
corso trasmette all'UMC competente per territorio una conferma di inizio o
ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti,
utilizzando il modello di cui all'allegato 10, che può
essere trasmesso con posta elettronica, nel qual caso farà fede la ricevuta di
notifica.
Ogni
corso può essere frequentato, al massimo da 35 partecipanti, ivi compresi gli
allievi tenuti a recuperare eventuali assenze.
Per tutti i corsi, fin da subito:
Alle lezioni del corso del
formazione periodica sono consentite, al massimo, 3 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo assente per un
numero di ore superiore a 3 ma non superiore a 10, entro un mese dalla fine del
corso recupera tutte le ore di assenza, frequentando lezioni relative alle
materie in tali ore trattate.
Le
lezioni di recupero devono essere svolte entro il termine massimo di un mese
dalla data di fine corso.
I
partecipanti possono essere inseriti anche in un corso successivo, a condizione che
gli argomenti delle lezioni che devono recuperare siano svolte entro il suddetto
mese. E' possibile recuperare le lezioni prima della fine del corso stesso. (Stiamo cercando di capire se sono ammesse le ore di recupero delle ore di recupero...poi ne riparleremo...)
Comunicazioni:
nauticaadr_upto@mit.gov.it (fino a
nuovo ordine)
Eventuali modifiche del
personale docente sono comunicate utilizzando lo schema di cui all'allegato 5
della circolare 7787, che va inoltrato alla Direzione Generale Territoriale
competente, almeno tre giorni lavorativi liberi prima del loro verificarsi. La Direzione Generale
Territoriale procede all'aggiornamento del nulla osta: nelle more, tuttavia,
non è sospesa l'attività didattica.
Nel caso di inserimento di nuovo docente, nelle more dell'aggiornamento del
nulla osta o dell'autorizzazione, il docente medesimo può svolgere attività
didattica a condizione che il legale rappresentante dell'autoscuola produca
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 in
cui attesta che detto docente sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.
2, comma 1, ovvero dall'art. 3, comma 6, del DM 20 settembre 2013, a seconda dei casi.
Nota
bene: la circolare contiene come allegato al numero 4 uno schema di
atto notorio, che però va firmato dal docente (il medico per esempio).
Inoltre
l'allegato 19 è espressamente rivolto alla comunicazione dei docenti
per questo tipo di corso. Attenzione a non sbagliare.
Un'altra parte
interessante è quella che riguarda la possibilità di conseguire la
patente C o D in deroga alle età minime attualmente previste. Per la
patente C funziona così: il diciottenne si inscrive sia al corso per la
patente C sia al corso per la CQC trasporto cose, frequentando entrambi.
Dovrà superare
l'esame di teoria della patente C per primo per ottenere il foglio rosa e
poter svolgere
la parte pratica del corso per la CQC. Quando avrà superato l'esame (che
è solo teorico) per la
CQC gli verrà consegnato un CAP che gli darà la possibilità di sostenere
l'esame di pratica per la patente C. La patente in questione conterrà il
codice 95 che comproverà la qualifica
professionale.
Vale lo stesso discorso per il ventunenne che vuole conseguire la
patente D e la CQC trasporto persone prima di aver compiuto 24 anni.
25 maggio 2014
Una gestione poco seria
Con la pubblicazione del decreto 20 settembre 2013 sulla CQC sono stati chiariti due aspetti che prima erano stati interpretati in maniera non corretta.
25 maggio 2014
Una gestione poco seria
Con la pubblicazione del decreto 20 settembre 2013 sulla CQC sono stati chiariti due aspetti che prima erano stati interpretati in maniera non corretta.
Uno a favore e uno no.
a) articolo 13 comma 9 "Le lezioni di recupero si svolgono
alla fine del corso". Quindi l'interpretazione che suggeriva di frequentare
il recupero prima di aver finito le 35 ore era troppo permissiva. Rimane il
dubbio se si possa recuperare l'assenza
nelle ore di recupero assenza;
b) articolo
16 comma 1 "Ai corsi (...) di formazione
periodica, per i quali e' stata presentata la dichiarazione di avvio
del
corso prima della data di entrata in vigore di cui all'art. 17,
comma
1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, e
successive
modificazioni, comunque entro e non oltre un anno dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto" Quindi: presenti la comunicazione entro
il 4 giugno (in realtà entro il 30 maggio, viste le festività
successive) e l'importante è che il corso finisca prima di un anno
dall'entrata
in vigore del decreto. In questo caso avevo dato una interpretazione
meno
permissiva.
PS: ho provveduto a correggere il post precedente.
Questa annotazione la tengo qui perché non voglio che si pensi che correggo all'indietro facendo finta di non aver sbagliato.
Edit: la correzione della correzione non avrei mai pensato di doverla fare! In sostanza hanno ribaltato di nuovo la situazione, girato la frittata, cambiato le carte in tavola. Tutti i corsi che partono dal 3 giugno rientrano nel nuovo ordinamento, indipendentemente da quando sono stati comunicati.
Ri-Edit: correzione della correzione della correzione, come si vede in QUESTO post Vitelli ha di nuovo cambiato idea.
Edit: la correzione della correzione non avrei mai pensato di doverla fare! In sostanza hanno ribaltato di nuovo la situazione, girato la frittata, cambiato le carte in tavola. Tutti i corsi che partono dal 3 giugno rientrano nel nuovo ordinamento, indipendentemente da quando sono stati comunicati.
Ri-Edit: correzione della correzione della correzione, come si vede in QUESTO post Vitelli ha di nuovo cambiato idea.
Dunque
riassumiamo: il 3 aprile esce la circolare 7787 che anticipa (l'ho già
detto che è a mio avviso un brutto vizio) il decreto 20 settembre 2013,
il quale viene pubblicato il 20 maggio.
Nella circolare, alla voce "entrata in vigore" risulta che le norme si applicano ai corsi avviati dal 3 giugno. Nel decreto è scritto chiaramente che ai corsi (...) di formazione periodica, per i quali e' stata presentata la dichiarazione di avvio del corso prima della data di entrata in vigore di cui all'art. 17, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009.
E' abbastanza chiaro che un decreto è più importante di una circolare. O no?
Nel
dubbio abbiamo chiesto lumi a chi doveva gestire questi corsi, ovvero
l'area patenti dell'UPM. E la risposta, supportata da conferma ricevuta
dalla DGT Nord Ovest, è stata che ai corsi per i quali e' stata presentata la dichiarazione di avvio entro il 3 giugno si applica la vecchia normativa.
Oggi esce la circolare 12028. ECCOLA.
Siamo a fine maggio e hanno già emesso 12028 circolari!
Cambiano alcuni moduli (andateli a vedere, se vi servono) ma soprattutto si ribalta ancora la frittata.
Cosa dicono nella nuova circolare?
Le norme del D.M. 20 settembre 2013 si applicano ai corsi avviati a far data 3 giugno 2014, di conseguenza, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica che hanno avuto inizio entro
tale data continueranno ad essere disciplinati in conformità alle
disposizioni del D.M. 16 ottobre 2009 che, in ogni caso, cesserà la sua
efficacia il 4 giugno 2015.
A conferma ecco ancora L'ultima circolare (la 12191) del 3 giugno:
30 maggio 2014
CML via Farinelli
La commissione di via Farinelli ha deciso di omaggiarci di qualche nuova regola.
A conferma ecco ancora L'ultima circolare (la 12191) del 3 giugno:
30 maggio 2014
CML via Farinelli
La commissione di via Farinelli ha deciso di omaggiarci di qualche nuova regola.
-
da subito viene sospeso il servizio di ritiro delle cartelline per gli
operatori professionali. Quindi dobbiamo farci la nostra bella coda e
prendere i numeri per passare allo sportello. Ma...
-
non è possibile prendere più di tre numeri alla volta. Quindi se hai 4
pratiche devi prendere tre numeri, aspettare che qualcuno ne prelevi
almeno un altro e prendere il tuo ultimo numerino.
- in più dal 3 giugno (e fino a settembre almeno) non verranno assegnati più di 80 numeri al giorno.
4 giugno 2014
Riorganizzazione DGT, equipollenza patenti UE
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 105 (dell’8 maggio 2014), a partire dal 23 maggio sono cambiate un poco di cose riguardanti quella che noi ci ostiniamo a chiamare "la Motorizzazione":
4 giugno 2014
Riorganizzazione DGT, equipollenza patenti UE
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 105 (dell’8 maggio 2014), a partire dal 23 maggio sono cambiate un poco di cose riguardanti quella che noi ci ostiniamo a chiamare "la Motorizzazione":
-
il Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici assume la denominazione di Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (che
da oggi in poi, per comodità, abbrevieremo in DTN) e le Direzioni Generali Territoriali (DGT) passano
da 5 a 4, in quanto scompaiono le DGT Centro-Sud, Sud e Sicilia, Centro-Nord e Sardegna, in favore
delle DGT Centro e DGT Sud.
Riassumendo, dal 23 maggio le DGT sono:
- DGT Nord-Ovest con sede in Milano (con competenza sugli
Uffici nelle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria),
- DGT Nord-Est con sede in Venezia (con competenza sugli
Uffici nelle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna e Marche),
- DGT Centro con sede in Roma (con competenza sugli Uffici
nelle Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna),
- DGT Sud con sede in Napoli (con competenza sugli Uffici
nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).
2)
Una corposa (89 pagine) disposizione comunitaria traccia l'equipollenza
definitiva tra le patenti delle diverse nazioni dell'Unione. Siamo
lontani dalla totale uniformità, ma è già un primo passo. Potete
scaricare il testo completo QUI
e utilizzarlo per conoscere nel dettaglio a quale formato appartiene la
patente estera che avete di fronte. Vi ricordo che il Web team patenti
aveva elaborato del materiale in proposito, che potete scaricare
(gratuitamente, come sempre) accedendo all'archivio attraverso il
pulsante nella colonna di destra.
6 giugno 2014
Aginet
6 giugno 2014
Aginet
Si
chiama PPAP la probabile rivoluzione che vivremo prima della fine
dell'anno. Non si tratta di un argomento nuovo, in quanto frutto di una
decisione locale (leggi: voluta dalla DGT Nord-Ovest) risalente ai tempi
di Fastwork.
Ecco,
qualcuno forse si ricorderà di questa piattaforma che ci consentì di
prendere dimestichezza con gli inserimenti, le maschere, la scansione
della foto e ci proiettò verso una dimensione più tecnologica, grazie
all'informatica. Da lì all'inserimento Web, attraverso il Portale, il
passo fu breve.
Il
PPAP è una costola del Fastwork (utilizza gli stessi parametri di
accesso, quindi iniziate a rispolverare username e password di allora)
mirata alla gestione di corsi recupero punti e corsi CQC di tutti i
generi.
E' quindi possibile, fin da subito, utilizzare tale piattaforma accessibile all'inditizzo
http://10.139.119.134/
per inserire i corsi di questo tipo.
Molte
sono le perplessità, ma sopra tutti gli altri, due sono i punti che
vanno chiariti al più presto, questioni cui il Web team sta lavorando:
l'operatività per chi non ha più le credenziali e il reale vantaggio,
per noi, di operare in queto modo.
Visto che ci viene sostanzialmente imposto da Milano di seguire questa procedura, cosa ne ricaviamo?
A
presto le risposte e, quasi certamente, un seminario con le istruzioni
dettagliate. Che ovviamente potrete trovare anche sul blog.
7 giugno 2014
Rinnovo patenti extracomunitarie in Italia
E' noto che non è possibile rinnovare una patente extracomunitaria sul teritorio italiano. Ma ci sono anche delle eccezioni.
7 giugno 2014
Rinnovo patenti extracomunitarie in Italia
E' noto che non è possibile rinnovare una patente extracomunitaria sul teritorio italiano. Ma ci sono anche delle eccezioni.
Dalla circolare 12437 (la trovate QUI):
Alcuni Uffici della Motorizzazione hanno segnalato a questa Direzione che sono state presentate domande di conversione di patenti di guida ecuadoriane (intestate a conducenti residenti in Italia) rinnovate sul territorio italiano da una particolare “commissione tecnica” appositamente pervenuta dall’Ecuador . (...)
questa Direzione ha approfondito la questione (...) e (...) ha chiarito
(...) che la procedura di rinnovo in esame è avvenuta da parte di due
specifiche Delegazioni Mobili della competente autorità ecuadoriana.
Tali Delegazioni hanno rinnovato le patenti di guida ecuadoriane, dopo le opportune verifiche, nei periodi dal 21 ottobre al 01 novembre 2012 e dal 28 gennaio al 05 febbraio 2013.
A seguito dei chiarimenti ottenuti si ritiene che codesti Uffici possano accettare le domande di conversione di patenti ecuadoriane che siano state rinnovate nei suddetti periodi in territorio italiano.
9 giugno
Aginet, firma sulle patenti
9 giugno
Aginet, firma sulle patenti
1)
Circolare 6 giugno 2014. La procedura di acquisizione della firma da
stampare sulle nuove patenti entrerà in vigore dal 1° settembre.
Prepariamoci per tempo, magari facendo qualche prova tecnica secondo i
parametri che si trovano QUI, le istruzioni che sono QUI e anche QUI, giusto per non farci trovare spiazzati;
2) Decreto 15 maggio 2014, numero 84. Tutto il lungo discorso sui sistemi-ruota (ne parlavamo QUI, e anche QUI ed era già stato prorogato) è stato rimandato al 31 dicembre 2014;
3)
Ma questo PPAP come funziona? Incominciamo col dire che al momento
l'operatività del PPAP è ancora in fase di verifica; in molte provincie è
in uso da tempo, fin dal lancio, a Torino non ha mai riscosso molta
fortuna, forse perché non se ne è mai vista la reale utilità e il
vantaggio per le parti interessate. Ora che se ne sollecita l'impiego,
vediamo cosa fare almeno per cominciare.
a) collegatevi a http://10.139.119.134/
b)
inserite la vostra userID di fastwork. Ok, primo problema, non ce la
ricordiamo. Proviamo ad arrivarci, visto che sono tutte composte allo
stesso modo: TOxxxxX1C, dove xxxx è il codice autoscuola a quattro cifre
e X è l'iniziale del nome (non cognome) di chi si è assunto la
responsabilità dell'inserimento. Ipotizzando che la vostra autoscuola
abbia il codice 81 e che il titolare o chi aveva a suo tempo richiesto
la connessione si chiami Sergio, il vostro user ID è TO0081S1C. Se avete
dei dubbi (l'userID poteva essere assegnato anche ad un impiegato/a )
inviate una mail a webteampatenti@gmail.com che contatterà il capo area
dott. Romeo, che dispone dell'elenco completo scuola per scuola di
userID e dei nomi associati.
c)
inserite la vostra password fastwork. E qui, anche se la ricordate, c'è
poco da fare. Ma tanto non la ricordate, vero...??? Se non la
ricordate, tentatene una a caso (potete proprio scrivere così: "ammuzzo"
tutto attaccato :-)) e il sistema vi proporrà di inviarvela ad
una casella mail. Attenzione, perché la casella mail che potete
indicare, quella alla quale vi invieranno la password, è quella che
avete comunicato al momento della richiesta di connessione. Ve la
ricordate? No? Allora potete tornare al punto b) e mentre scrivete al
web team, chiedetegli anche a quale indirizzo mail era associato il
vostro userID. La password, quella, non chiedetecela, ovviamente!
Esistono casi diversi, tanti quante le scuole esistenti, che bisogna prevedere ancora due possibilità:
Esistono casi diversi, tanti quante le scuole esistenti, che bisogna prevedere ancora due possibilità:
1)
le credenziali per accedere a fastwork non erano mai state richieste o
erano state richieste da una gestione diversa (la scuola ha cambiato
nome/titolare/altro). in questo caso seguite le istruzioni presenti a QUESTO link.
2)
la casella mail che avevate indicato a suo tempo non è più attiva (il
fornitore l'ha dismessa per inutilizzo, non esiste più, non possedete i
requisiti per accedervi). Diventa necessario scrivere all'UPM
comunicando come sono variati i dati. La mail deve essere girata ad
entrambi i seguenti indirizzi:
d)
se avete ottenuto via mail (o l'avete ricordata) la password, provate
ad inserirla e il sistema vi dirà che è scaduta. Giusta precauzione, le
password devono scadere ogni tanto. Potete cambiarla, inserendo la
password vecchia (ecco perché tutta la manfrina del punto c), non si può
imporre una password nuova senza la vecchia, ovviamente) e indicandone
una nuova. A quel punto accedete e provate a fare un giro per i vari
menu. Potete guardare tutto quello che volete, magari prima di inserire
qualcosa, però, aspettate le istruzioni precise.
11 giugno 2014
Validità bollettini 9001
11 giugno 2014
Conseguimento patenti superiori in deroga all'età minima
11 giugno 2014
Validità bollettini 9001
Un
altro paletto, uno dei tanti, tantissimi, per la nostra professione, va
ad aggiungersi a quelli con cui facciamo lo slalom ogni mattina.
La circolare 2759/RU del 10 giugno annuncia che i bollettini 9001 avranno una scadenza limitata nel tempo.
Per l'esattezza:
11 giugno 2014
Conseguimento patenti superiori in deroga all'età minima
Il
file avvisi 16 del 11 giugno conferma la possibilità dal 12 giugno di
inserire la richiesta di patente professionale in deroga all'età minima,
e la circolare 13388 (la trovate QUI) precisa il meccanismo con cui è possibile conseguire le patenti superiori in deroga all'età. Per l'esattezza:
1) Si deve inserire per prima la richiesta di patente tramite le funzioni del menu' Patenti. Bisogna digitare la data di inizio corso di formazione per il conseguimento della CQC, in modo che l’applicazione non tenga conto dei limiti di eta' per l’abilitazione richiesta;
2) Il candidato svolge la prova di teoria e in caso di idoneità consegue il foglio rosa;
3) E' possibile inserire la richiesta di CQC tramite le funzioni del menu' PatenteCQC. L’applicazione richiede la digitazione della marca operativa della richiesta patente.
Da questo momento le due richieste vengono connesse logicamente tra loro;
4)
Il candidato deve conseguire le abilitazioni CQC entro i sei mesi
di validità' del foglio rosa. In caso di bocciatura sulla prima
richiesta, il candidato potrà' presentare altre richieste di
PatenteCQC, in cui si dovrà' digitare la marca operativa della richiesta
patente in modo da legare logicamente le due richieste. E' comunque possibile trasferire sulla nuova richiesta di PatenteCQC legata alla richiesta di patente un esito idoneo della prova comune proveniente da una precedente richiesta di PatenteCQC;
5) Dopo aver svolto la prova con esito idoneo per il conseguimento dell'abilitazione CQC, viene emesso un numero di CQC fittizio in modo che si chiuda logicamente il procedimento delle abilitazioni CQC.
Il numero di CQC ottenuto non potrà' essere interrogato tramite le solite applicazioni perché' non identifica un vero documento.
6)Conseguita l'abilitazione CQC, e' possibile prenotare la prova di guida per la richiesta di patente.
Se il candidato non ha conseguito l'abilitazione CQC, ma alla data di presentazione della richiesta di patente ha raggiunto il requisito minimo di eta' per il conseguimento della categoria patente richiesta, e' possibile prenotare la prova di guida ma con una forzatura, che produrrà' anche il blocco della richiesta di abilitazione CQC.
7)Alla prenotazione della prova di guida per la richiesta di patente, viene emessa una PatenteCQC, in cui saranno stampate le abilitazioni di guida e le abilitazioni CQC conseguite.
17 luglio 2014
CML Settimo
Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Cirié, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù.
Distretto Chivasso - San Mauro
Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Gassino, Lamporo, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, frazione Rivodora del Comune di Baldissero Torinese, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Sciolze, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.
Distretto Settimo Torinese
Leinì, San Benigno, Settimo Torinese, Volpiano.
Distretto Ivrea
Albiano, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caluso, Candia, Caravino, Carema, Cascinette, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano, Cuceglio, Fiorano, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranzé, Lugnacco, Maglione, Mazzé, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Nomaglio, Orio, Palazzo, Parella, Pavone, Pecco, Perosa, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano, Rueglio, Salerano, Samone, San Giorgio, San Giusto, San Martino, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Vestigné, Vialfré, Vico, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.
Distretto Cuorgnè
Aglié, Alpette, Bairo, Baldissero, Borgiallo, Bosconero, Busano, Canischio, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cuorgné, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Lombardore, Lusiglié, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo, Rivarossa, Ronco, Salassa, San Colombano, San Ponso, Sparone, Torre Canavese, Valperga, Valprato Soana.
Attendiamo conferma in quanto per ora non ci sono comunicazioni ufficiali.
28 giugno 2014
CML: normative nazionali e locali
5 luglio 2014
Registri CQC, bollettini postali
18 luglio
Comunicazioni varie
17 luglio 2014
CML Settimo
1)
dal primo luglio a Settimo sarà operativa una nuova Commissione Medica,
con il compito di alleviare, almeno in parte, il carico di lavoro di
quelle già esistenti. In attesa dell'apertura delle altre CML
metropolitane, i comuni interessati alla nuova sede dovrebbero essere
questi:
Distretto CirièAla di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Cirié, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù.
Distretto Chivasso - San Mauro
Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Gassino, Lamporo, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, frazione Rivodora del Comune di Baldissero Torinese, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Sciolze, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.
Distretto Settimo Torinese
Leinì, San Benigno, Settimo Torinese, Volpiano.
Distretto Ivrea
Albiano, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caluso, Candia, Caravino, Carema, Cascinette, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano, Cuceglio, Fiorano, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranzé, Lugnacco, Maglione, Mazzé, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Nomaglio, Orio, Palazzo, Parella, Pavone, Pecco, Perosa, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano, Rueglio, Salerano, Samone, San Giorgio, San Giusto, San Martino, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Vestigné, Vialfré, Vico, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.
Distretto Cuorgnè
Aglié, Alpette, Bairo, Baldissero, Borgiallo, Bosconero, Busano, Canischio, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cuorgné, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Lombardore, Lusiglié, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo, Rivarossa, Ronco, Salassa, San Colombano, San Ponso, Sparone, Torre Canavese, Valperga, Valprato Soana.
Attendiamo conferma in quanto per ora non ci sono comunicazioni ufficiali.
28 giugno 2014
CML: normative nazionali e locali
Parliamo
di commissione medica e lo facciamo aggiornando la situazione che ci
riguarda da vicino nonché quella riguardante tutta Italia.
Partiamo
dal livello nazionale: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
24/6/2014 (con entrata in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione) il decreto legge 24 giugno 2014 numero 90.
La parte che ci riguarda è l’articolo 25, comma 2, che recita:
All’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive
modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione
medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o
minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di
modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi
di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo
le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126,
commi 2, 3 e 4.”.
Tradotto dal complicatese andante, significa che dalla prossima visita in commissione, se sussistono le condizioni (minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto significa che il soggetto è così e non può ne migliorare ne peggiorare) al titolare di patente sarà consentito
effettuare il successivo rinnovo secondo le regole generali, quindi
con il medico monocratico e con una scadenza non riferita alla patente
in quanto speciale ma solo in base alla categoria e all'età.
La
notizia è positiva in quanto incrementa il lavoro presso studi/scuole
alleggerendo il carico sulle CML, anche se per vederne gli effetti
occorrerà un poco di tempo.
A
proposito di CML, parliamo di quella di via Farinelli. Non sono servite
le richieste degli operatori del settore per ottenere un miglioramento
delle condizioni di lavoro: i numeri assegnati rimangono 100 al giorno
(questo significa che se non siamo arrivati a prenderlo in tempo e
vogliamo passare come agenzia/studio dobbiamo aspettare che finiscano di
passare tutti coloro che sono muniti di numeri, quindi tra le 11:00 e
le 11:30 indicativamente, se non oltre ...), i versamenti della
motorizzazione non vengono ritirati e le pratiche prenotate per novembre
giacciono in attesa.
La
prima questione riguarda proprio i versamenti: ad avere una limitazione
temporale (e da luglio) sono solo quelli effettuati sul conto 9001,
secondo la circolare, ma la CML rifiuta anche quelli fatti sul 4028.
Poco male, se avete avuto occasione di prenotare a Collegno saprete che
da sempre in quella sede i versamenti non sono richiesti alla
prenotazione.
Questione
versamento 9001 per rinnovi prenotati a novembre: che fine fanno, visto
che si andrebbe oltre il prescritto termine di durata di 90 giorni? Si è
giunti ad un accordo: al rientro dalle ferie della signora che si occupa degli inserimenti, il Web team proverà ad inserire le prenotazioni giacenti per la prima fase generando quindi un numero di protocollo e bloccando i
termini di scadenza dei versamenti. E’ da precisare però che il sistema di
inserimento della CML è diverso da quello delle ASL e da Autoscuole e Studi di
consulenza. Qualora vi fossero ostativi alla prima fase sarebbe necessario, in breve
tempo, sollecitare gli informatici del sistema Il Portale dell’Automobilista e ottenere che anche agenzie ed autoscuole possano inserire la prima fase della CML, operazione che finora ci è stata negata.
In realtà il Web Team ha proposto di più, vedremo cosa ci concederanno.
A proposito di CML ancora una cosetta: contrariamente a quanto alcuni avevano sostenuto, la dichiarazione di lavoro/studio quando il soggetto chiede la prenotazione
presso un ASL territoriale non competente è tutt’ora utilizzabile purché sia sottoscritta dal cliente
e, soprattutto, sia veritiera.
La commissione fa controlli a campione e non plausibile che un ottantenne
chieda di fare la visita in un ASL diversa per motivi di studio/lavoro.5 luglio 2014
Registri CQC, bollettini postali
Due notizie riguardanti CQC e pratiche in generale:
a)
la nota 14959 del 4 luglio specifica che in attesa di ulteriori
variazioni, è possibile continuare ad utilizzare i precedenti registri
di frequenza per i corsi CQC, anche se svolti con le nuove modalità;
b) la circolare 2194/RU (potete leggerla QUI)
del dipartimento per i trasporti informa che dal 14 luglio la gestione
dei bollettini postali della motorizzazione passerà sotto un nuovo
gestore, operando in continuità con quanto previsto finora. L'importo da
corrispondere per ogni bollettino sarà di 1,78 € IVA inclusa,
indipendentemente dal fatto che venga pagato fisicamente oppure online.
7 luglio 2014
Presentazione novità CQC
Ecco la presentazione che riporta le novità 2014 in materia.
9 luglio 2014
Disposizioni DGT per le CQC, CML.
Il territorio sul quale l'A.S.L. TO3 esercita la propria competenza
ricomprende 109 Comuni che sono suddivisi in nove distretti:
Distretto di Nichelino (n. 4 comuni, 76.727 abitanti)
Candiolo, Nichelino, None, Vinovo.
7 luglio 2014
Presentazione novità CQC
Ecco la presentazione che riporta le novità 2014 in materia.
9 luglio 2014
Disposizioni DGT per le CQC, CML.
Partiamo dalle cose più facili: comunicazione interna UPM di
Torino (QUESTA) riguardante i corsi CQC. C’è molto movimento dietro alle
quinte, il sistema AGINET sta per diventare la forma privilegiata di
comunicazione con i vari UPM e quindi si sta cercando di regolare il tiro
riguardo alcune disposizioni. L’ing. Garrisi dalla DGT Nord Ovest ha comunicato
che:
1)
a loro devono essere inviate solo ed esclusivamente le richieste
di rilascio/variazione /integrazione del nulla osta allo svolgimento dei corsi
CQC (quindi non le comunicazioni iniziali o finali dei corsi e neppure quelle
intermedie);
2)
tutte le comunicazioni inerenti i corsi (comunicazione
avvio corso, elenco partecipanti, calendario e relative modifiche, etc.)
dovranno essere trasmesse agli UMC competenti per territorio tramite posta
certificata o utilizzando il sistema AGINET (quindi il PPAP viene dato come
attivo e funzionante…ne riparleremo):
3)
per variare il corpo docente la richiesta (all. 5 della
Circolare DGM prot. 7787 del 3/4/2014) dovrà essere inviata alla Direzione
Generale Territoriale del Nord Ovest, almeno 3 gg. lavorativi liberi prima del
loro verificarsi, tramite raccomandata o consegna a mano, al fine di permettere
il rilascio di un nuovo nulla osta. L’autoscuola/Consorzio nel caso avesse
necessità di utilizzare il docente dovrà presentare all’UMC competente copia di
quanto trasmesso alla DGT allegando ricevuta dell’invio (lo specifico io visto
che manca la precisazione: in attesa del
nulla osta aggiornato è consentito continuare a tenere i corsi);
Da
stamattina l’ASL 1 (ovvero via Farinelli) non accetta più di prenotare a visita
CML i non residenti nella loro area di competenza. Rimane sempre valida la
possibilità di autocertificare, da parte del nostro cliente, la necessità di
effettuare la visita presso una certa struttura per ragioni di studio o lavoro,
ma ricordiamoci che su queste dichiarazioni vengono effettuati controlli a
campione. Il fatto è che coloro che non sono stati avvisati, stamattina avevano
in mano il bollettino pagato sul conto corrente ASL 1 e dovranno farselo
rimborsare e pagare da un’altra parte…oltre alla perdita di tempo.
Precisiamo
poi che al momento la barriera si è alzata in una sola direzione. Mi
spiego: un residente in corso Unione
Sovietica dovrebbe andare a prenotare in via Farinelli, ma viene accettato a
Collegno o a Settimo (dove e come lo vedremo tra poco). Al contrario, un residente
a Collegno o Settimo in via Farinelli non lo vogliono più. Ok, d’accordo,
stamattina prenotavano per il 2 dicembre (auguri!) quindi andava fatta qualche cosa per ridurre
il carico di lavoro, ma avvisare un poco prima sarebbe stato gradito.
Detto
questo, quali sono le ASL e le nuove CML?
ASL TO1
Comprende
6 distretti, ovvero:
DISTRETTO 1
Corrisponde alla Circoscrizione n. 1 e comprende i quartieri Centro e Crocetta Popolazione: 79.609 abitanti.
Corrisponde alla Circoscrizione n. 1 e comprende i quartieri Centro e Crocetta Popolazione: 79.609 abitanti.
DISTRETTO 2
Corrisponde alla Circoscrizione n. 2 e
comprende i quartieri Santa Rita e Mirafiori Nord Popolazione:
102.160 abitanti
DISTRETTO 3
Corrisponde alla
Circoscrizione n. 3 e comprende i quartieri San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada,
Cit Turin, Borgata Lesna Popolazione: 131.471 abitanti
DISTRETTO 8
Corrisponde alla Circoscrizione n. 8 e comprende i quartieri Cavoretto, Borgo Po, San Salvario Popolazione: 58.534 abitanti
Corrisponde alla Circoscrizione n. 8 e comprende i quartieri Cavoretto, Borgo Po, San Salvario Popolazione: 58.534 abitanti
DISTRETTO
9
Corrisponde alla Circoscrizione n. 9 e comprende i quartieri
Lingotto, Nizza-Millefonti, Filadelfia Popolazione: 76.320 abitanti
DISTRETTO 10
Corrisponde alla Circoscrizione n. 10 e comprende il quartiere Mirafiori Sud
Popolazione: 39.416 abitanti
Conto corrente postale per versamenti: 40144107
Corrisponde alla Circoscrizione n. 10 e comprende il quartiere Mirafiori Sud
Popolazione: 39.416 abitanti
Conto corrente postale per versamenti: 40144107
ASL TO2
Il
territorio della ASL TO2 si estende su 18 quartieri comunali, con un bacino di
utenza di quasi 480.000 abitanti. Le circoscrizioni della ASL TO2 sono quattro
e coprono ognuna i seguenti quartieri di Torino Nord:
Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio e Parella
Circoscrizione 5
Vallette, Lucento, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria
Circoscrizione 6
Barriera di Milano, Falchera, Villaretto, Rebaudengo, Regio Parco, Barca, Bertolla
Circoscrizione 7
Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone
Prenotazioni: via Montanaro, 60
Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio e Parella
Circoscrizione 5
Vallette, Lucento, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria
Circoscrizione 6
Barriera di Milano, Falchera, Villaretto, Rebaudengo, Regio Parco, Barca, Bertolla
Circoscrizione 7
Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone
Prenotazioni: via Montanaro, 60
ASL TO3
Collegno
Collegno, GrugliascoGiaveno
Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, ValgioieOrbassano
Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta Torinese, VolveraPinerolo
Airasca, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte, Virle PiemonteValli Chisone e Germanasca
Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Sestriere, Usseaux, Villar PerosaRivoli
Rivoli, Rosta, VillarbasseSusa
Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, VillarfocchiardoVal Pellice
Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar PelliceVenaria
Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Valdellatorre, Venaria
La commissione di Collegno si trova nell'ex
ospedale psichiatrico Via Martiri XXX Aprile, 30.
La sede è facilmente raggiungibile tramite la tangenziale
uscendo a PIANEZZA COLLEGNO proseguendo per Collegno, si affianca il cimitero
e si arriva alla
Certosa. Il parcheggio è ampio e la prima volta un po' dispersivo. Il
mezzo pubblico che fa la fermata davanti è l'autobus n°33
fermata CERTOSA. L'ufficio patenti SPECIALI si trova all'interno del cortile. Apertura al pubblico per
prenotazioni LUN GIO e VEN dalle 8,30 alle 12. Le scuole o agenzie possono
lasciare una cartellina il martedì mattina e ritirare il
successivo. Il
c/c postale per le competenze è il n° 27537109 intestato a "Azienda
sanitaria locale TO3 servizio medicina legale serv." la causale da specificare è
COMMISSIONE MEDICA LOCALE. Gli importi sono : per patologie 18,59; speciali senza minorazioni 24,79; speciali
con minorazioni 30,99. Gli uffici permettono di effettuare la prenotazione con il modulo debitamente
compilato e firmato (QUESTO) allegando patente e codice fiscale in fotocopia. Il
modello contiene anche l'elenco della documentazione specialistica da
presentare secondo i casi. I versamenti e la foto possono essere portati dal
cliente direttamente il giorno della visita.
ASL
TO4
L'ASL TO4, che si estende dalla cintura torinese verso la Valle d’Aosta nella zona a
nord e verso la Francia
nella zona a ovest, comprende 177 comuni ai quali si aggiunge la frazione
Rivodora del comune di Baldissero Torinese, suddivisi in 5 distretti sanitari.
Distretto Ciriè
Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Cirié, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù.Distretto Chivasso - San Mauro
Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Gassino, Lamporo, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, frazione Rivodora del Comune di Baldissero Torinese, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Sciolze, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.Distretto Settimo Torinese
Leinì, San Benigno, Settimo Torinese, Volpiano.Distretto Ivrea
Albiano, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caluso, Candia, Caravino, Carema, Cascinette, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano, Cuceglio, Fiorano, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranzé, Lugnacco, Maglione, Mazzé, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Nomaglio, Orio, Palazzo, Parella, Pavone, Pecco, Perosa, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano, Rueglio, Salerano, Samone, San Giorgio, San Giusto, San Martino, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Vestigné, Vialfré, Vico, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.Distretto Cuorgnè
Aglié, Alpette, Bairo, Baldissero, Borgiallo, Bosconero, Busano, Canischio, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cuorgné, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Lombardore, Lusiglié, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo, Rivarossa, Ronco, Salassa, San Colombano, San Ponso, Sparone, Torre Canavese, Valperga, Valprato Soana.
Le sedi
per la prenotazione CML sono due:
STRAMBINO
s.c. medicina legale via Cotonificio, 61
Segreteria
Martedì 9 – 11:30 Mercoledì 14:00 –
15:00
Telefono
0125-414600 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 11.30
SETTIMO
TORINESE s.c. medicina legale c/o ospedale via santa Cristina, 3
Sportello
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11:30
Per consegna/ritiro cartelline:lunedì giovedì 14:00 - 15:00
Telefono 011-3021624
Per consegna/ritiro cartelline:
Telefono 011-3021624
Fax
011-3021601
Conto corrente postale per versamenti: 1014145617
Conto corrente postale per versamenti: 1014145617
A gentile richiesta, i moduli per richiedere la prenotazione presso la CML di Settimo.
Se
scaricate le 4 pagine, disponetele nella fotocopiatrice a formare una
cartellina composta da un solo foglio A3, dove le pagine esterne sono la
1 e la 4 e le interne (ovviamente) la 2 e la 3.
ASL TO5
I comuni che afferiscono all'ASL TO5, sono i seguenti:
Distretto di Chieri (n. 25 comuni, 103.560 abitanti)
Distretto di Chieri (n. 25 comuni, 103.560 abitanti)
Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Berzano S.
Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti,
Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello, Moncucco, Montaldo, Moriondo,
Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d'Asti, Pino Torinese,
Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena.
Distretto di Carmagnola (n. 8 comuni, 53.222 abitanti)
Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone.
Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone.
Distretto di Moncalieri (n. 3 comuni, 76.783 abitanti)
La
Loggia,
Moncalieri, Trofarello.
Candiolo, Nichelino, None, Vinovo.
10 luglio 2014
Flusso CAP
18 luglio
Comunicazioni varie
1)
La comunicazione interna 21/2014 fissa nuove norme riguardanti lo
sportello 10 (duplicati patenti e affini). Tra queste una nuova apertura
sperimentale il martedì pomeriggio, la possibilità di ottenere patenti e
permessi internazionali in bianco, la possibilità di non dover più
esibire la patente originale al ritiro dell'internazionale e un
indirizzo di posta elettronica dedicato ai problemi di allineamento
dati. Riguardo queste due ultime voci, qualche precisazione. Se volete
evitare di ritirare la patente al cliente (ed emettere ricevuta
sostitutiva) all'atto del ritiro della patente internazionale, potete
fare una fotocopia della patente e far firmare al cliente la seguente
dicitura:
“Il sottoscritto…..dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, di essere attualmente in possesso della patente di guida di cui alla presente fotocopia e che la patente medesima non è stata ritirata, sospesa o revocata”.
Purtroppo
stamattina allo sportello veniva comunicata come dicitura obbligatoria
quella in uso nelle pratiche 75U1, che invece non avrebbe valore.
Facciamo sempre attenzione alle indicazioni di chi si trova dietro quel
vetro.
L'indirizzo di posta elettronica
corpatenti@mit.gov.it
deve
essere utilizzato dopo aver cercato aiuto
presso rinnovopatenti@mit.gov.it e non contemporaneamente o prima (le
richieste dirette saranno ignorate). E con questo speriamo di limare
ancora un poco la coda nel retrosportello.
2)
Attenzione alle ricevute sostitutive che emettiamo (se il portale lo
permette...) in questi giorni. Se non siete certi di poter fornire al
cliente il nuovo documento entro 30 giorni (stiamo parlando di metà
agosto) è meglio chiedere allo sportello una pagina del modello 2112
timbrato da loro con validità estesa a dopo il periodo di ferie.
3) Una circolare ministeriale (QUESTA)
con numero 15636 sancisce che la possibilità di utilizzare il pedale
dell'acceleratore durante le guide viene estesa anche all'esame e
precisa che non deve essere disattivato.
4) La circolare 15513,
invece, parlava di carte di circolazione e intestazioni provvisorie.
Cosa c'entra con noi? Per ora nulla, ma a breve ci dovrebbero dare la
possibilità di avere vetture con doppi comandi con noleggio a lungo
termine. Il problema era, appunto, quello dell'intestazione della carta
di circolazione.
5)
Stanno per arrivare i nuovi quiz AM (informatizzati) e quelli delle
superiori. I primi non si discostano molto da quelli già in uso sulle
schede cartacee, i secondi saranno una rivoluzione, soprattutto per la
"ristrettezza" degli argomenti (solo ed esclusivamente quanto previsto
dal programma comunitario) e per la "brevità" della scheda d'esame.
Avremo occasione di riparlarne.
6)
Si sta lavorando alla diffusione del PPAP in tutto il Nord-Ovest.
L'ing. Garrisi ha già tenuto un incontro chiarificatore a Milano, presto
ne terrà uno a Genova e noi a Torino ci prepariamo ad incontrarlo.
Il
31 luglio, alle ore 10 presso l'interporto Sito (tangenziale sud)
assisteremo all'esposizione dei principi di base della "nuova"
procedura. A seguire il Web team Torino fornirà le istruzioni operative
in merito.
21 luglio 2014
Problemi del portale
Alla fine hanno dovuto cedere. Il Portale lo aveva già fatto da un poco, oggi anche Vitelli ha alzato bandiera bianca.
Circolare 16137
21 luglio 2014
Problemi del portale
Alla fine hanno dovuto cedere. Il Portale lo aveva già fatto da un poco, oggi anche Vitelli ha alzato bandiera bianca.
Circolare 16137
Due circolari quasi concomitanti ci fanno capire che la situazione del Portale non sembra vicina ad una soluzione.
La 16412 propone una soluzione temporanea per la prenotazione degli esami di guida, consentendo di inserire entro sei giorni (e non più dieci). Il testo è questo:
La 16384, invece, ammette una procedura di emergenza per i rinnovi, con questo testo:
Come
potete notare, nel primo caso la procedura è già operativa, nel secondo
andrà in vigore il 24 per concludersi (come la prima) il 28. Due
commenti a caldo: perché non far partire subito la procedura di
emergenza per i rinnovi? Domani, 23 luglio, pensano che tutto funzioni?
E
poi, quei quattro giorni di sospensione fanno presagire che si faranno
lavori importanti fino al 28, quindi non aspettiamoci che il Portale
funzioni dopo il 24.
25 luglio 2014
Aginet
25 luglio 2014
Aginet
Stamattina
si è tenuto a Genova l'incontro regionale sui nuovi corsi CQC e il
sistema Aginet. Ci sono delle novità, sostanzialmente positive perchè
vanno a nostro vantaggio. A condizione di utilizzare Aginet, s'intende.
A
questo proposito vi ricordo che il 31 luglio si terrà all'interporto
SITO, alle ore 10, l'incontro in questione nella sua versione piemontese
e sempre orientato ai corsi CQC. E' previsto l'intervento del dirigente
della DGT Nord Ovest e a seguire il Web team illustrerà le procedure,
con particolare riguardo al recupero punti.
Nel frattempo non perdetevi QUESTA circolare che fa il punto su molte novità. Ve la riassumo inserendo anche qualche commento.
Lo scopo della piattaforma Aginet e del suo utilizzo per i corsi in
oggetto è semplice: riduzione delle attività manuali e controllo automatico, all’atto
dell’inserimento e successivamente, dei dati comunicati. Inoltre consente di
lavorare ogni qualvolta il sistema è raggiungibile (anche la domenica). In più gli argomenti dell'incontro
sono stati oggetto di un analoga riunione con i dipendenti dell’UMC addetti
alle pratiche CQC, al fine di garantire uniformità di comportamento a livello
territoriale. Attualmente l’utilizzo di Aginet da parte dell’UMC e dell’utenza
professionale è “indispensabile, quasi obbligatorio”, anche in vista delle
normative future, che consentiranno di effettuare il corso periodico di 35 ore
nell’arco di 5 anni. Ulteriori sviluppi di Aginet consentiranno poi a
timbratura automatica dei registri.
Ricordiamo poi che il fax non rientra più tra i mezzi di comunicazione
consentiti tra l’UMC e gli operatori professionali.
a) RICHIESTA NULLA OSTA ALL’EFFETTUAZIONE
DEI CORSI
La richiesta di nulla osta all’effettuazione dei corsi (iniziali o
periodici), dovrà essere inoltrata alla sede DGT di Milano – Via Cilea n. 119 -
o presso la UMC di Genova – Via Cantore n. 3, 9° piano – utilizzando il fac simile di domanda allegato
alla circolare, compilato e firmato dal legale rappresentante, unitamente alla
documentazione richiesta. Si raccomanda di utilizzare solo questo modello e non
quelli presenti nelle circolari ministeriali precedenti.
Il nulla osta verrà trasmesso al richiedente tramite servizio
postale (raccomandata), posta certificata (solo se espressamente richiesto
nell’istanza), oppure potrà essere ritirato personalmente dall’utente
professionale presso la sede della DGT Nord- Ovest a Milano previo appuntamento
telefonico al numero 02/35379356. Copia del nulla osta verrà trasmesso, per
conoscenza, all’UMC competente per territorio.
b) REQUISITI DEL CORPO DOCENTI
INSEGNANTE DI TEORIA e ISTRUTTORE DI GUIDA:
E’ richiesta esclusivamente l’abilitazione in corso di validità
ovvero non è più richiesto di dimostrare di aver svolto l’attività per almeno 3
anni negli ultimi 5 anni.
Per quanto riguarda l’istruttore, si ricorda che è indispensabile
che sia in possesso di tutte le categorie di patenti (A, B, C, D ed E).
MEDICO SPECIALISTA:
E’ stata inserita anche la specializzazione in igiene e
medicina preventiva. Ai fini del
computo degli anni di docenza in materia di autotrasporto, per il medico sono
considerati validi i corsi per ADR.
ESPERTO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE:
Per le sole figure professionali identificate come d) e
d2), oltre ai requisiti richiesti precedentemente è necessario il possesso del
diploma di istruzione di II° grado conseguito con un corso di studi
quinquennale.
Il requisito del titolo di studio
quinquennale previsto per le figure professionali d) e d2) deve essere dimostrato
immediatamente da coloro che usufruiscono di dette figure o in alternativa in
occasione di una variazione richiesta a qualsiasi titolo del nulla osta.
Resta inteso che in attesa di detta
dimostrazioni le figure sopraccitate non potranno più essere utilizzate come
docenti.
I requisiti dei docenti devono essere dimostrati presentando i curricula nella forma di autocertificazione,
utilizzando il modello allegato alla circolare (e non altro).
c) MODIFICA DEL CORPO DOCENTE
Un’autoscuola/Consorzio/Centro di istruzione, già titolare di
autorizzazione emessa dalla DGT, potrà richiedere l’inserimento di un nuovo
docente almeno 3 giorni lavorativi
liberi prima del suo utilizzo.
Tale richiesta dovrà essere compilata dal legale rappresentante
dell’Ente (utilizzando l’allegato 3) e inviata, unitamente alla autocertificazione
prevista dall’allegato 2, alla DGT (sede di Milano o sede di Genova), tramite raccomandata
o raccomandata a mano. Contestualmente copia della sopra citata documentazione
e la ricevuta di trasmissione, dovrà essere presentata all’UMC competente per
territorio.
Si precisa che la richiesta di inserimento docente potrà avvenire
sia prima che durante il corso ma sempre rispettando il termine dei 3 giorni lavorativi liberi prima del suo
effettivo utilizzo.
d) VEICOLI
Le autoscuole/Consorzi/Centri di istruzione devono disporre di
tutti i veicoli per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D, DE conformi all’allegato 2 lettera b) del Decreto legislativo
59/2011 e successive modificazioni. E’ possibile svolgere corsi di formazione
periodica in assenza dei veicoli di categoria C1, C1E, D1, D1E fino al 31/12/2014. Pertanto, qualora il possesso di
tali veicoli non sia stato dimostrato, il nulla osta si considera valido solo
fino a quella data.
e) AULE
Per lo svolgimento del corso deve essere presente almeno una aula avente
superficie non inferiore a 25 mq.
dotata di cattedra o tavolo per insegnanti e posti a sedere ed ulteriori aule
anche di superficie minore.
Il numero massimo di candidati per i
corsi di aggiornamento non potrà mai essere superiore a 35 anche se la superficie dell’aula potrebbe
consentire la presenza di un numero maggiore di partecipanti e tale numero
comprende anche eventuali allievi partecipanti a corsi diversi e/o a corsi di recupero
assenza.
Per il calcolo del numero massimo di allievi per aula si deve fare
riferimento al Regolamento edilizio vigente che dovrebbe prevedere la
proporzione tra la superficie dell’aula e i posti a sedere.
Nel caso che l’Amministrazione Provinciale, con proprio
provvedimento, avesse definito per le aule il numero massimo di allievi ammessi,
tale dato dovrà essere riconosciuto anche dagli UMC.
In mancanza di Regolamento edilizio e di provvedimento
dell’Amministrazione Provinciale, si ritiene che il conteggio debba essere
effettuato utilizzando come precedentemente ovvero con parametro 1,5 mq. per
allievo.
Qualora l’autoscuola abbia a disposizione più aule, nella
comunicazione di inizio corso dovrà indicare l’aula ove si svolgerà il corso,
in quanto il sistema limiterà le iscrizioni al corrispondente numero di posti.
f) CORSI
La presentazione della richiesta di effettuazione del corso dovrà
essere effettuata almeno 3 giorni lavorativi
liberi precedenti all’avvio di ogni corso utilizzando esclusivamente le seguenti modalità:
1) Invio richiesta inizio corso alla posta elettronica certificata
(pec) dell’UMC competente per territorio;
2) Inserimento dati nella piattaforma AGINET
Per 3 giorni
lavorativi liberi si intendono 3 giorni feriali antecedenti all’avvio del corso
(es. comunicazione avvio corso presentata il martedì il corso può iniziare il sabato
se i giorni intercorrenti non sono festivi). E’ importante ricordare che
qualora non si riceva il protocollo il corso non può iniziare.
Una volta adottata una delle due procedure, si dovrà utilizzare
sempre quella per tutta la durata del corso (variazioni, rilevazione presenze, stampa
attestati, etc.), salvo situazioni di emergenza non prevedibili.
La richiesta di inizio corso deve contenere le seguenti
indicazioni:
1) RESPONSABILE DEL CORSO: legale
responsabile dell’Ente o persona da lui delegata (compreso il docente). Non è più indispensabile la presenza del
responsabile del corso durante lo svolgimento delle lezioni e se ne
richiede la presenza, in caso di ispezione, entro un’ora solo nel caso in cui
sia necessario notificare delle inadempienze. In alternativa potrà presenziare
all’ispezione il Legale rappresentante.
2) CALENDARIO:
rimane confermato che le lezioni si possono svolgere nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 08 alle ore 22 mentre il sabato l’orario è stato
ampliato fino alle ore 15.
Le lezioni complessive giornaliere non potranno essere inferiori a
2 ore e non superiori a 7 ore. All’interno della giornata i blocchi di lezioni
non devono essere inferiori a 2 e non superiori a 3 ore. Al momento non sono
previste deroghe per l’ora residuale, pertanto il modulo si esaurisce con lo
schema 2+2+3, è possibile solo variare l’ordine dei blocchi (per esempio 2+3+2
o 3+2+2).
Per ogni blocco di lezioni è prevista la tolleranza in entrata
pari a 15 minuti. Tale lasso di tempo può essere utilizzato per consentire agli
allievi una pausa.
Al fine di una corretta gestione delle assenze, per ogni blocco di
lezioni dovrà essere indicato il programma (A1, A2….) ed è vietato, al’’interno
dello stesso blocco, inserire due argomenti (per esempio 2 ore con A1 e A2).
Al riguardo, si precisa che non è necessario indicare se la
lezione è frontale o multimediale (in quanto il docente deve necessariamente
essere presente, anche nelle lezioni multimediali), non è necessario indicare
l’argomento preciso (basta A1, A2, eccetera) e che anche nel registro è
possibile indicare solo A1, A2, eccetera senza specificare l’argomento per
esteso.
Infine, non esiste obbligo di consequenzialità, pertanto è
possibile, per esempio, iniziare un corso
con la parte specialistica, “scambiare” i docenti purché presenti nel nulla
osta o gli argomenti purché facenti parte dello stesso modulo.
3) PARTECIPANTI: non
esiste limitazione di età per la frequenza ai corsi di formazione.
g) RILEVAZIONE DELLE PRESENZE:
La presenza/assenza in aula del candidato alle lezioni deve essere
registrata mediante l’apposizione della firma sul registro di frequenza entro i primi 15 minuti di ciascun blocco di
ore.
Il responsabile del corso, o il docente delegato dal responsabile
del corso, trascorsi i 15 minuti,
ovvero, dal 16° minuto ed entro il 20° minuto, trasmette all’UMC competente la
conferma di inizio o ripresa del corso, segnalando sia la presenza di tutti i
partecipanti sia gli eventuali assenti.
Ricordiamo che l’orario registrato è quello del server, pertanto è
assolutamente sconsigliato modificare l’orario del proprio terminal e che la
comunicazione non può avvenire anticipatamente, per esempio durante i primi 15
minuti.
Tale comunicazione può avvenire tramite utilizzo di AGINET o
tramite posta elettronica certificata utilizzando l’allegato 4 e in ogni caso farà fede l’orario di inserimento dei
presenti\assenti nel sistema AGINET o di ricevuta della notifica, qualora si
tratti di posta certificata.
Qualora, per dimostrate anomalie, non si potesse trasmettere via
AGINET o via posta certificata la rilevazione delle presenze/assenze, tramite
il modello allegato 4, potrà
essere inviato utilizzando il fax e anche in questo caso farà fede l’ora di
trasmissione prevista dal dispositivo UMC.
Se dopo la rilevazione delle presenze e la relativa trasmissione
uno o più candidati dovessero abbandonare l’aula tale evenienza dovrà essere
annotata nel registro di frequenza e comunicata all’UMC tramite posta
elettronica certificata o tramite AGINET a seconda della metodologia generale
utilizzata. Qualora tale situazione dovesse riguardare il docente (che verrebbe
sostituito) è necessaria la sola comunicazione cartacea, in quanto il sistema
attualmente non prevede la sostituzione del docente durante la lezione.
E’ previsto invece che un partecipante si ritiri e Aginet dispone
di una funzione apposita.
h) RUOLO DEI DOCENTI:
Gli Enti di formazione devono utilizzare esclusivamente i docenti
autorizzati e riportati sul nulla osta rilasciato dalla DGT E Per ogni modulo
composto da 7 ore di insegnamento possono essere utilizzati i sopra citati
supporti per un massimo di 5 ore
riservando le restanti 2 ore per lezioni di chiarimento e verifica
dell’effettivo apprendimento.
i) DISCIPLINA DELLE ASSENZE:
Le lezioni di recupero si svolgono solo alla fine del corso ed entro 1 mese dal termine del corso stesso. Al
momento non è previsto un recupero delle eventuali assenze nelle lezioni di
recupero.
Il recupero delle assenze deve essere
richiesto presentando all’UMC competente, con i sistemi sopra citati, apposito
corso di recupero contenente i nominativi degli allievi, il calendario delle
lezioni e i moduli da recuperare.
Qualora si decida di utilizzare Aginet,
il sistema propone automaticamente un orario di recupero in un corso successivo
(ovviamente solo se già inserito e compatibile con i termini previsti).
La disciplina delle assenze è in vigore
dal giorno successivo della pubblicazione sulla G.U. del DM 20 settembre 2013
ovvero dal 21/05/2014, pertanto anche per i corsi autorizzati precedentemente
ma con assenze rilevate a partire dal 21/05/2014 si applicherà questa
disposizione.
Per i corsi di recupero è possibile utilizzare lo stesso registro
del corso (se contiene pagine idonee) o
registri specifici, purché regolarmente vidimati.
l) VARIAZIONE DEI DATI
Vedi tabella allegata
m) REGISTRI:
Sebbene le nuove disposizioni prevedano un nuova tipologia di
registro, si ritiene che possano essere ancora utilizzati i registri
attualmente in uso, fino ad esaurimento.
Al fine di rendere più efficiente il servizio di vidimazione dei
registri, si dispone che questo potrà avvenire per singolo corso o per un
determinato numero di corsi e in quest’ultimo caso i registri dovranno essere
anche individuati preliminarmente con il numero del corso.
n) STAMPA ATTESTATI:
A fine corso l’autoscuola consegnerà all’UMC competente il registro
di frequenza del corso. Se l’operatore professionale avrà utilizzato Aginet,
l’UMC dopo la verifica del registro, autorizzerà informaticamente la stampa
degli attestati con un barre-code ovvero senza la necessità della timbratura.
Nel caso di corso cartaceo rimangono invece invariate le procedure
in uso per il rilascio dell’attestato.
o) ISPEZIONI:
Nel rispetto delle disposizioni emanate sia dal Ministero che dalla
DGT (Comunicazione di Servizio n.05 del 08/05/2012) in allegato alla circolare
è presente il nuovo verbale di ispezione da utilizzare esclusivamente per i
corsi di formazione periodica svolti con il nuovo sistema.
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE
COMUNICAZIONI
INIZIO CORSO*: con PEC o
Aginet 3 giorni lavorativi liberi prima
VARIAZIONI AL CALENDARIO: con
PEC o Aginet entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente l’inizio del
corso
VARIAZIONI DEI DOCENTI O
DELLE ATTREZZATURE**: con PEC 3 giorni lavorativi liberi prima
dell’inizio del corso
VARIAZIONI ALL’ELENCO DEI
PARTECIPANTI***: con PEC entro le 20 del giorno lavorativo precedente l’inizio
del corso.
Con Aginet fino a 1 minuto
prima dell’inizio del corso.
INDISPONIBILITA’ LOCALI,
ATTREZZATURA O DOCENTE: con PEC prima dell’inizio della lezione, unitamente ai
documenti giustificativi
COMUNICAZIONE RECUPERO
ASSENZE: con PEC o Aginet solo dopo la fine del corso
* Il corso non può essere
iniziato in mancanza di protocollo
**
E’ possibile integrare un docente in un corso già iniziato, ma fino
all’aggiornamento del sistema il nominativo non sarà visibile
*** Eccetto i casi di
candidati che si ritirano
Ad integrazione di quanto appena esposto, La comunicazione interna 21/2007, 23° aggiornamento tratta le comunicazioni con 'UPM.
Ad integrazione di quanto appena esposto, La comunicazione interna 21/2007, 23° aggiornamento tratta le comunicazioni con 'UPM.
Vi espongo il testo in breve:
“Modifica
del corpo docente”: la copia di richiesta di inserimento di un nuovo
docente, presentata alla DGT, tramite posta raccomandata o raccomandata a
mano, ve spedita a nauticaadr_upto@mit.gov.it
“Corsi”: la richiesta di inizio corso dovrà essere presentata a umc-torino@pec.mit.gov.it, e
contemporaneamente come secondo indirizzo o per conoscenza con medesima mail all’indirizzo
nauticaadr_upto@mit.gov.it
contemporaneamente come secondo indirizzo o per conoscenza con medesima mail all’indirizzo
nauticaadr_upto@mit.gov.it
“Rilevazione
delle presenze”: se non effettuata attraverso Aginet, dovrà essere
trasmessa a umc-torino@pec.mit.gov.it, e contemporaneamente come secondo
indirizzo o per conoscenza con medesima mail all’indirizzo
nauticaadr_upto@mit.gov.it
“Variazione
dei dati”: se non effettuata attraverso Aginet, anche queste ultime
comunicazioni verranno inviate a umctorino@pec.mit.gov.it, e
contemporaneamente come secondo indirizzo o per conoscenza con medesima
mail all’indirizzo nauticaadr_upto@mit.gov.it.
28 luglio 2014
Procedura di infrazione
28 luglio 2014
Procedura di infrazione
Lo
stavamo aspettando: la Comunità Europea ha contestato il nostro sistema
di rinnovo CQC, ovvero l'estensione di due anni che porta la validità
rispettivamente al 2020 e 2021.
Detto
in maniera semplice (poi magari andate a vedere come hanno cercato di
mascherare l'errore, la premessa del decreto correttivo è lunga 10 volte
il testo del decreto stesso...) abbiamo sbagliato ad allungare le
scadenze perché lo spirito della norma europea era quello di dare due
anni in più di tempo per effettuare il rinnovo, non due anni in più
regalati: la validità a seguito del corso di
formazione periodica deve essere di 5 anni.
Il
decreto si guarda bene dal dire cosa fare adesso. Diamo
per scontato che da domani le CQC di cui è stato chiesto il rinnovo
scadranno nel 2018/2019 ma dobbiamo aspettare un successivo regolamento
per sapere cosa accadrà a quelle già emesse con le scadenze 2020/2021.
Nel frattempo, se volete leggere un saggio di alta arte richiamatoria, guardate QUI.
28 luglio 2014
Procedura rimborso bollettini postali
b) se viene richiesta dopo qualche giorno si chiede il rimborso allegando una richiesta scritta inserendo tutti i riferimenti del pacco. Sarà l’operatore del CED che ci indicherà come procedere.
29 luglio 2014
Esami teorici AM
17 agosto 2014
Estensione durata CQC
La circolare 18061 del 14 agosto (la trovate QUI) ci conferma che i due anni di validità aggiuntiva sulle CQC consentono soltanto di estendere la scadenza (da 2013/2014 a 2015/2016) ottenuta in sede di richiesta per documentazione. Inoltre viene ancora una volta consigliato a chi necessità di utilizzare la CQC all'estero, di richiedere una patente aggiornata, senza fornire alternative o ulteriori spiegazioni. Come scritto in fondo alla circolare medesima, attendiamo chiarimenti.
3 settembre 2014
Bollettini, CQC
Quasi in contemporanea è stato pubblicato un decreto che esonera le poste dall'emissione della fattura, per la precisione si tratta del decreto 8 agosto 2014, pubblicato sulla GU il 30 agosto e immediatamente operativo. In particolare dice che la fattura "non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione di (...) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti (...)
Il
famoso Decreto Dirigenziale 06/08/2013 - Modifiche alla scadenza della
CQC, riportava la possibilità, per tutti i conducenti che avevano già
frequentato i corsi di formazione periodica o che lo avrebbero fatto
dopo l'entrata in vigore del decreto, di rinnovare la CQC sia persone
sia cose, non dopo i consueti 5 anni previsti
dalla normativa europea, ma dopo 7, quindi fino al 2020 per la CQC
persone e nel
2021 per la CQC cose. A quanto pare, con l'abolizione dell'articolo 2,
la scadenza della CQC torna ad
essere, per tutti coloro che hanno frequentato un corso di rinnovo, il 9
settembre 2018 per l’abilitazione persone e il 9 settembre 2019 per
l’abilitazione cose.
Bisogna notare che il recente decreto non cancella in toto la norma.
Infatti il testo completo era:
Art. 1
Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013
1. All'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Non può più essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC, ai sensi del comma 1, oltre le date del 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose.
3. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, è valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose".
Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013
1. All'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Non può più essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC, ai sensi del comma 1, oltre le date del 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose.
3. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, è valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose".
Art. 2
Al fine di assicurare parita' di trattamento tra tutti i conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, come inserito dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche ai conducenti che hanno gia' frequentato corsi di formazione periodica o che a cio' provvedono dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validita' carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.
Solo il secondo articolo è stato cancellato, il primo rimane. Ora che succede? Se devo pensare male, si sta cercando di non far passare un rinnovo da 7 anni senza il preventivo aggiornamento delle CQC.
In altre parole, se un conducente ha perso la patente, la CQC o ha duplicato la patente per un qualsiasi motivo, una volta stampata la nuova patenteCQC gli sono stati dati automaticamente due anni in più di validità sulla CQC, giusto? A quel punto frequentando un corso di rinnovo la CQC viene estesa di altri 5 anni, nel rispetto nelle norme europee.
Si viene a creare la situazione che ho sintetizzato nell'immagine seguente.
Chissà se sarà così?
28 luglio 2014
Procedura rimborso bollettini postali
BOLLETTINI
MANUALI BRUCIATI:
INVIARE FAX
AL 0654922007 CON LETTERA ACCOMPAGNATORIA CON RICHIESTA DI
RIPRISTINO DOVE SI DEVE INDICARE:
a) Nostra anagrafica
b) Numero di matricola
c) Copia bollettini
ENTRO 12/24 H VENIAMO RICHIAMATI DAL
PORTALE PER CONFERMA DI RIPRISTINO
PACCHI
ON-LINE DA “IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA”:
Telefonare
al numero 800980308, viene subito
controllato la situazione del pacco e si verificano due casi:
a) se viene richiesta nella stessa
giornata, lo storno è eseguito immediatamente;
b) se viene richiesta dopo qualche giorno si chiede il rimborso allegando una richiesta scritta inserendo tutti i riferimenti del pacco. Sarà l’operatore del CED che ci indicherà come procedere.
29 luglio 2014
Esami teorici AM
La
circolare 15737 conferma che a breve si passerà al nuovo sistema
informatizzato anche per gli esami di teoria AM. Per l'esattezza, (...) detto esame si svolgerà, presumibilmente a partire dal prossimo mese di novembre
(la data ufficiale sarà comunicata non appena saranno predisposte le necessarie
procedure), con il sistema informatizzato già in uso per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie A1, A2, A, B1, B e BE (...)
I quesiti saranno 30 e dai listati si evince che come contenuti non è cambiato quasi niente.17 agosto 2014
Estensione durata CQC
La circolare 18061 del 14 agosto (la trovate QUI) ci conferma che i due anni di validità aggiuntiva sulle CQC consentono soltanto di estendere la scadenza (da 2013/2014 a 2015/2016) ottenuta in sede di richiesta per documentazione. Inoltre viene ancora una volta consigliato a chi necessità di utilizzare la CQC all'estero, di richiedere una patente aggiornata, senza fornire alternative o ulteriori spiegazioni. Come scritto in fondo alla circolare medesima, attendiamo chiarimenti.
3 settembre 2014
Bollettini, CQC
Iniziamo
da due notizie inerenti la fatturazione dei bollettini
postali riguardanti la motorizzazione. Come sapete ora se ne occupa
PosteMotori. Chi??? La posta, state tranquilli è sempre la vecchia cara
posta alla fine. Ci fanno sapere che gli utenti che hanno necessità di
ottenere copia del documento fiscale su bollettini pagati a partire dal
14 luglio, possono ottenerla con la procedura descritta sul sito www.postemotori.it
Attenzione
però, perchè se state attendendo la fattura per posta elettronica e ci
sono stati problemi con l'indirizzo mail, allora dovete rivolgervi al
numero verde 800 980 308.Quasi in contemporanea è stato pubblicato un decreto che esonera le poste dall'emissione della fattura, per la precisione si tratta del decreto 8 agosto 2014, pubblicato sulla GU il 30 agosto e immediatamente operativo. In particolare dice che la fattura "non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione di (...) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti (...)
E
veniamo alle CQC. Eravamo in attesa di istruzioni riguardanti la data
di scadenza ed ecco arrivare la circolare 18734, che recita così:
Al fine di armonizzare efficacemente la normativa italiana con le disposizioni comunitarie, è stato predisposto il testo di un decreto ministeriale che apporterà le necessarie modifiche al D.M. 20 settembre 2013. Nelle more, al fine di evitare di rilasciare documenti abilitativi alla guida professionale che abbiano durata di validità superiore a cinque anni, si forniscono le seguenti disposizioni di immediata attuazione.
1) Il termine di validità quinquennale (...) viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione civile.
2) Nel caso venga richiesto il duplicato (...) di CQC o di patenteCQC sulla quale è indicata una scadenza di validità superiore a cinque anni, il sistema procederà
automaticamente a calcolare il nuovo termine di validità che, sarà non superiore a cinque anni dalla
data di presentazione dell’istanza di duplicato.
3) Il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, (può) esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro tre
mesi dalla presentazione della richiesta.
Quindi,
dicevamo: nessuna CQC può essere emessa con validità superiore a 5
anni. In fase di ristampa, le CQC che attualmente presentano scadenze al
2020/2021 si vedranno accorciare la validità, per l'esattezza 5 anni
dalla data della presentazione della domanda. Se la CQC non viene
ristampata prima della sua scadenza, il titolare può circolare con la
sola ricevuta di presentazione.
Quattro cose mi vengono in mente così, a freddo:
a)
se perdo oggi la CQC che ho rinnovato con un corso, me la ristampano
con scadenza 2019, se la perdo nel 2017 scriveranno 2021, così pare di
capire. Avrei capito di più se avessero deciso di portare tutte le
scadenze a 2018/2019 come era originariamente; questo perché a tutti nel
frattempo scadrà la patente e oggi il rinnovo comporta la ristampa con
relativo accorciamento del periodo di validità della CQC, quindi avremo
qualcuno con CQC in scadenza prima o altri dopo, nonostante abbiano
fatto lo stesso corso;
b)
non ditemi che l'hanno fatto per uniformare le scadenze di patente e
CQC, questa sarebbe stata una cosa utile. No, così come è scritto, non
funziona, continueremo ad avere scadenze distinte;
c) ma perché ritirare dei documenti ancora validi e sostituirli con un foglio di carta? All'estero non vale la ricevuta di presentazione!
c) ma perché ritirare dei documenti ancora validi e sostituirli con un foglio di carta? All'estero non vale la ricevuta di presentazione!
d)
dovremo presto abituarci a presentare i moduli 2112 riguardanti le CQC
con una pagina in più, che finora non dovevamo stampare.
5 settembre
Comunicazioni varie
5 settembre
Comunicazioni varie
Una serie di commenti/notizie/pareri veloci:
1)
la CML di Settimo (ASL 4) ha cambiato il giorno di presa e riconsegna
delle cartelline, non più lunedì ma giovedì, sempre dalle 14:00 alle
15:00;
2)
la stessa CML impone che venga compilata la seconda pagina (ovvero
l'anamnestico) del modulo richiesta prenotazione anche da chi porta il
certificato del medico curante, per esempio ultraottantenni. Inutile, ma
come detto, necessario, altrimenti non prenotano. Facciamoli
contenti...
3)
ancora la CML di Settimo, chiede gentilmente che venga apposta una
firma in più, in campo libero nella seconda pagina, per la scansione. E'
un favore che facciamo, tanto per cambiare;
4)
avete protocollato una pratica di rinnovo e adesso il cliente vuole
fare una riclassificazione e i versamenti sono nominativi? Per poterli
utilizzare nella pratica che allestirete per lo sportello motorizzazione
dovete innanzitutto annullare il protocollo del rinnovo, come se si
trattasse di un recupero credito (stampate la pagina che conferma
l'operazione e allegatela al duplicato), far firmare al cliente una
dichiarazione che rinuncia al rinnovo e accetta la riclassificazione (va
bene in carta semplice anche sul foglio che comprova l'annullamento che
avete stampato) e segnalare la cosa sulla pratica, magari con un
post-it. Se i futuro Roma migliorerà il sistema potremo "riprenderci" i
bollettini bruciati per questa ragione, per ora non c'è altro sistema;
5)
ieri commentavo che forse è sbagliato far ripartire la CQC dalla data
di presentazione pratica, intendo dire come concetto. Mi hanno fatto
notare che significa che alla seconda pratica effettuata dal titolare di
patente (tipo uno smarrimento) l'UPM stamperà una patenteCQC che
riporta come data di "ripartenza" della CQC quella di quando era stata
effettuata l'operazione precedente, per esempio la richiesta di rinnovo
CQC. Continuo a sostenere che è una fregatura per chi ha voluto mettersi
in regola in anticipo e ha fatto il corso prima. E poi a cosa servono i
tre anni e mezzo di anticipo sulla scadenza previsti dall'ultimo
decreto? Mistero...
6) una comunicazione interna (QUESTA) riguardante indirizzo mail cui inviare richieste di allineamento dei dati relativi alle patenti da rinnovare, ci segnala che inizialmente era sbagliato. Quello giusto è corpatenti.upto@mit.gov.it
7) una ennesima circolare (QUESTA
anche se in realtà sono due, identiche e contenenti anche dei refusi
incrociati, ma vi risparmio tutta la storia, certe volte mi sembra di
essere Roy Batty, quello di ho visto cose che voi umani...) ci
toglie la possibilità di rinnovare con il nuovo sistema le patenti
riconosciute. Questo perché la patente estera va rispedita al paese che
l'ha emessa e non può essere lasciata al titolare. Pertanto, obbligo di
duplicato con il "vecchio" sistema. Il nuovo elenco dei rinnovi che NON
possiamo fare quindi è questo:
- i rinnovi contestuali di patente e di CQC;
-
i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario
sottoporre il titolare ad esperimento di guida o quando si è in presenza
di abilitazione di categoria A che non può essere confermata;
- i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
-
i rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi
(sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o
con esito negativo, sospensioni con termine non concluso);
- i rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte;
- i rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili;
- le patenti rilasciate da altro Stato unionale e riconosciute in Italia;
8)
una richiesta dall'UPM Torino: per favore fate firmare i clienti sul
modulo 2112 con lo stesso pennarello nero che usate per far firmare le
patenti, altrimenti la scansione della firma sarà di scarsa qualità e
potrebbe essere rifiutata;
9)
ultima cosetta, giusto un consiglio minuscolo. Quando digitate la
richiesta di una patenteCQC, nel campo "tipo" selezionate MERCI+PERSONE.
Sempre. Se il titolare di CQC non possiede entrambe le abilitazioni il
sistema ve lo segnalerà e voi potrete rimediare. Se invece vi capitasse
di indicare solo una abilitazione (per esempio PERSONE e non MERCI)
relativamente ad un soggetto che le possiede entrambe, il sistema non vi
direbbe nulla. E l'abilitazione non richiesta sarebbe persa!
8 settembre 2014
Aginet
15 settembre
Lunga inattività
E' quando un titolare di patente omette il rinnovo per un periodo di tempo abbastanza lungo da far dubitare delle sue capacità.
8 settembre 2014
Aginet
INCONTRI FORMATIVI SULL'IMPIEGO DI
AGINET PER I CORSI RECUPERO PUNTI E CQC
Il Web team patenti organizza un incontro
formativo riguardante le nuove procedure informatiche per la gestione dei corsi
di recupero punti patente e i corsi di formazione iniziale e periodica della
carta di qualificazione del conducente
L’incontro si terrà
martedì 16 settembre 2014
e verrà ripetuto
giovedì 18 settembre 2014
presso la Sala Convegni
dell’UMC di Torino via Bertani, 41 con inizio alle ore 12:30
Si invitano tutte le autoscuole interessate
ad iscriversi preventivamente comunicando il numero di partecipanti via SMS al
N° 366-1126719 specificando Nome – Cognome e giorno scelto. Grazie.
a cura della segreteria provinciale di Torino
15 settembre
Lunga inattività
E' quando un titolare di patente omette il rinnovo per un periodo di tempo abbastanza lungo da far dubitare delle sue capacità.
Finora si era sempre tenuto come
riferimento un termine di tre anni, anche se ultimamente l'ufficio
provvedimenti aveva iniziato a prendere in considerazione il periodo 3+1 (e lo
avevamo anche commentato in un post).
Ora, come ci riferisce qualche
collega che ci ha provato, il sistema rifiuta di effettuare la prima fase di
rinnovo ai titolari di patenti scadute da più di tre anni. Quindi, il nuovo
elenco dei rinnovi che NON possiamo fare è questo:
- i rinnovi
contestuali di patente e di CQC;
- i rinnovi di
validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento
di guida o quando si è in presenza di abilitazione di categoria A che non può
essere confermata;
- i declassamenti
di patente con contestuale conferma di validità;
- i rinnovi di
validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo
indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo,
sospensioni con termine non concluso);
- i rinnovi di
validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte;
- i rinnovi di
validità di patenti i cui dati non sono leggibili;
- i rinnovi di
patenti scadute da più di tre anni.
16 settembre
Cose che accadono in motorizzazione
Mi
si chiede se il fatto che poco tempo fa sia stata rinnovata senza
storie una patente scaduta da quattro anni sia dovuto ad un caso o,
chissà, alla fortuna...
Comincio a pensare che non lo sappiano neppure a Roma.
In base a che cosa ho elaborato questo pensiero? Vi darò qualche indizio:
- un collega segnala che la revisione in passato è stata richiesta anche a persone la cui patente non era scaduta da tre anni;
- non si trova una circolare che implichi la revisione automatica dopo tre anni dalla scadenza;
- nonostante questo il sistema informatico ha un blocco, che prima non c'era;
-
compaiono notizie come questa: qualche centinaio (qualcuno dice un
migliaio) di patenti è stata stampata con le firme illeggibili o
mancanti. Ci consola pensare che l’Amministrazione ha ritenuto tuttavia di spedirle comunque per non
pregiudicarne la disponibilità ai titolari;
-
l'UPM non può approvare le CQC richieste per titoli inserite PRIMA del
9/9 perché il sistema le blocca, come se fossero state richieste oltre i
termini.
Usando
una metafora antica e abusata: cosa penserebbe un marziano appena
atterrato se leggesse tutte queste incongruenze? Penserebbe che siamo
schizofrenici, come minimo.
Ecco perché penso
che -indipendentemente dalla domanda- ottenere una risposta chiara e
precisa, soprattutto duratura, per noi non sia possibile.
17 settembre 2014
Nuovi esami teorici AM
17 settembre 2014
Nuovi esami teorici AM
La circolare 20034 del 17 settembre ci informa dell'entrata in vigore dei quiz informatizzati per le patenti AM.
Questo è il testo:
A
far data 1 dicembre 2014 gli esami di teoria per il conseguimento delle
patenti di guida della categoria AM si svolgeranno con i nuovi quiz
(...).
L’esame
è svolto presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile, secondo le
procedure previste dal citato decreto, esclusivamente nella lingua
italiana e nei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti.
I
candidati privi del titolo di studio relativo alla licenza media
inferiore e i cittadini stranieri possono fruire della possibilità di
ascoltare in cuffia la lettura dei quiz. I candidati che intendono
fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre
istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione contenente la
dichiarazione, (...) di non aver conseguito la licenza di terza media,
ovvero di non essere cittadini italiani.
I
candidati affetti da sordomutismo, possono richiedere di sostenere
l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza all’Ufficio
Motorizzazione civile, nella quale dovranno altresì specificare se
intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente
alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.
I numeri del nuovo esame sono:
- 30 domande (vero o falso)
- 25 minuti di tempo
- 3 errori al massimo
18 settembre 2014
Precisazioni sulla lunga inattività
I numeri del nuovo esame sono:
- 30 domande (vero o falso)
- 25 minuti di tempo
- 3 errori al massimo
18 settembre 2014
Precisazioni sulla lunga inattività
Ho scritto, in un post precedente, che non c'è una norma che imponga la revisione patente dopo tre anni di inattività.
Mi
faccio notare da solo che la frase non è proprio corretta, ma difetta
di precisione. Diciamo che non esiste una norma che obblighi
incontrovertibilmente a sostenere l'esame di revisione dopo tre anni.
Mi spiego meglio: l'articolo 128 CdS prescrive l'esame di revisione quando
sorgono dubbi sull'idoneità del conducente ma NON cita il periodo di 3 anni.
Attenzione però: la circolare 16/1971 del 7 aprile 1971
stabiliva che la patente vada revisionata se scaduta da più di 3 anni. Questa
circolare da quanto risulta da una breve ricerca, non è mai stata abrogata ma sono state rilasciate delle precisazioni.
L'ultima (e quindi da considerarsi ancora in vigore fino a prova contraria) è
contenuta nella circolare divisione 6 protocollo 7053 del 26 gennaio 2009 a
firma Vitelli, che così recita: La revisione non va disposta
obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni
dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto
delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo
nella richiesta di conferma.
In
sostanza, la situazione attuale, con il sistema che impedisce
di portare a termine la prima fase del rinnovo, è probabilmente stata
adottata per obbligare i conducenti da lungo tempo inattivi a recarsi
presso l'UPM per dimostrare le proprie ragioni.
22 settembre 2014
Nuovi esami patenti superiori a quiz
22 settembre 2014
Nuovi esami patenti superiori a quiz
Al
netto di eventuali proroghe, che non sarebbero così insolite, il 2
marzo si parte con i quiz per le patenti superiori. Attenzione anche ai
programmi che devono cambiare.
La circolare 20367 del 22 settembre, infatti, dice:
A
far data 2 marzo 2015 gli esami di teoria per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si
svolgeranno con i nuovi quiz predisposti dall'Amministrazione sulla base
dei programmi d’esame previsti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (il cui testo subirà, a
breve delle modifiche, in forza dell’emanazione di un nuovo decreto
ministeriale).
L’esame
è svolto presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile, secondo le
procedure previste dal citato decreto, esclusivamente nella lingua
italiana e nei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti.
I
candidati privi del titolo di studio relativo alla licenza media
inferiore e i cittadini stranieri possono fruire della possibilità di
ascoltare in cuffia la lettura dei quiz. I candidati che intendono
fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre
istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione contenente la
dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non essere
cittadini italiani.
I
candidati affetti da sordomutismo, possono richiedere di sostenere
l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza all’Ufficio
Motorizzazione civile, nella quale dovranno altresì specificare se
intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente
alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.
Con l'applicazione dei quiz informatizzati anche per le patenti superiori abbiamo chiuso un'era. Niente più esami orali (tralasciamo i casi ammessi dalle circolari, irrilevanti e residuali). Il mio parere, che non conta nulla ma che mi permetto di esprimere perché questo spazio è a disposizione di tutte le opinioni e non vedo perché dovrei privarmi di questa possibilità, è che non sia un vantaggio fare tutti gli esami con il computer.
23 settembre 2014
CML e minorazioni stabilizzate, conseguimnento patente e CQC in deroga all'età minima
Con l'applicazione dei quiz informatizzati anche per le patenti superiori abbiamo chiuso un'era. Niente più esami orali (tralasciamo i casi ammessi dalle circolari, irrilevanti e residuali). Il mio parere, che non conta nulla ma che mi permetto di esprimere perché questo spazio è a disposizione di tutte le opinioni e non vedo perché dovrei privarmi di questa possibilità, è che non sia un vantaggio fare tutti gli esami con il computer.
So
già quali obiezioni potrebbero arrivarmi: finalmente il candidato non
sarà più in balia dei capricci dell'ingegnere di turno che si alza con
il piede sbagliato al mattino. Ok, questo potrebbe anche starmi bene,
quello che trovo sbagliato è che si vada a cancellare l'ultima
possibilità di verificare la conoscenza delle norme di titolari di
patenti da alcuni anni (uno o venti non cambia). Si, perché fino a
quando era previsto un esame completo, con tanto di segnaletica, il
candidato studiava e ripassava, mentre ora ci si limiterà a studiare le
risposte in anticipo.
Se proprio non
si poteva fare a meno dei quiz informatizzati, sarebbe stato
bene lasciare tra gli argomenti d'esame la normativa per intero e
sarebbe stato meglio preparare dei quiz seri, magari eliminando i
ridicoli e inutili disegnini delle precedenze, sostituendoli con
immagini prese dal posto di guida. Ma tanto è inutile che lo dico...
questa rivoluzione non mi trova concorde, a meno che... a meno che la
prossima mossa non sia quella di imporre un corso (con o senza prova
finale vedremo) a chi rinnova la patente. Ma la vedo molto, molto, molto
difficile...
23 settembre 2014
CML e minorazioni stabilizzate, conseguimnento patente e CQC in deroga all'età minima
Altre due circolari, oggi.
La
20366 cerca di fare chiarezza sulla norma che consente ai titolari di
patente speciale che abbiano situazione di mutilazione o minorazione
fisica stabilizzate di non dover più ricorrere alla CML. La circolare in
4 punti (più un quinto conclusivo) indica come operare nei vari casi.
Il testo è questo:
1. Conseguimento della patente di guida
In fase di primo rilascio della patente di guida, le commissioni mediche locali, successivamente agli accertamenti sanitari, rilasceranno all’aspirante conducente il certificato medico, sul quale dovrà essere indicato che il soggetto è affetto da minorazioni o mutilazioni stabilizzate e che, di conseguenza, il futuro accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per il rinnovo di validità della patente di guida potrà essere esperito da un medico monocratico al termine del periodo di validità della patente stessa stabiliti dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4 del codice della strada. L’ufficio della Motorizzazione civile, al momento dell’acquisizione del suddetto certificato (allegato all’istanza di conseguimento della patente), provvederà a registrare tale esito nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, spuntando un campo appositamente inserito nell’applicazione “Richiesta Patenti”, e ciò consentirà il successivo rinnovo della patente di guida presso un medico monocratico. I dettagli sulla modalità tecnica di aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, verranno forniti con successivo “file avviso”.
2. Conferma di validità della patente
In caso di rinnovo di validità di una patente speciale, la commissione medica locale, nel caso in cui, a seguito dell’accertamento sanitario, verifichi che le condizioni delle minorazioni o mutilazioni siano stabilizzate, provvede a segnalare tale esito nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, spuntando un campo appositamente inserito nell’applicazione “Rinovo Patenti”. Ciò permetterà, alla commissione, di rinnovare la patente confermandone la validità secondo le regole stabiliti dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4 del codice della strada, ed all’interessato, di effettuare il successivo rinnovo presso un medico monocratico. Successivamente la commissione provvederà a trasmettere telematicamente le informazioni del rinnovo ed a rilasciare all’interessato la ricevuta, come previsto dalla modalità vigente.
3. Duplicato di patente con contestuale rinnovo
Nel caso in cui una patente speciale debba essere duplicata presso un ufficio della Motorizzazione e, contestualmente, rinnovata di validità, si procederà come nel caso di cui al punto 1 (conseguimento della patente di guida).
4. Discordanza dati
Se vi è discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare, il sanitario certificatore, in caso di esito positivo della visita, redige la comunicazione, conforme all’allegato 1 al decreto dirigenziale 15 novembre 2013, su supporto cartaceo non in bollo, sul quale indicherà che il soggetto è affetto da minorazioni o mutilazioni stabilizzate e che, di conseguenza, il futuro accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per il rinnovo di validità della patente di guida potrà essere esperito da un medico
monocratico al termine del periodo di validità della patente stessa stabiliti dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4 del codice della strada. Sulla predetta comunicazione il sanitario appone la foto del titolare, provvede ad autenticarla ed a timbrarla e raccoglie la firma del titolare della patente di guida. La medesima procedura dovrà essere adottata nel caso in cui il sanitario riscontrasse una discordanza tra il nome indicato nella carta di identità o altro documento di identificazione personale ed il nome riportato nella patente di guida (ad es. nella patente è indicato il nome “Mario Rossi”, nella carta di identità il nome “Mario Alberto Rossi”). In questi casi dovrà essere riportato sulla patente di guida il nome indicato nella carta di identità ovvero in altro documento di identificazione personale in corso di validità.
La conferma di validità della patente deve essere richiesta dal titolare all’Ufficio Motorizzazione civile territorialmente competente in ragione del luogo in cui è stata effettuata la visita medica. L’istanza di rinnovo deve essere corredata da una stampa della “schermata” generata dal sistema informatico, da cui risulta l’impossibilità di procedere al rinnovo di validità della patente secondo la procedura prevista dal decreto dirigenziale 15 novembre 2013, oltre che da una copia dell’allegato 1 compilato dal sanitario certificatore (l’originale di detto allegato deve essere
esibito al momento della presentazione dell’istanza e deve poi essere restituito al conducente), da una seconda fotografia identica a quella autenticata, da una fotocopia della patente di guida e dalle seguenti attestazioni di versamento:
· della tariffa di cui al punto 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, su c.c.p n. 4028 attualmente di € 16,00 a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente;
· del diritto di motorizzazione di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sul c.c.p. n. 9001, attualmente di € 9,00.
La ricevuta di presentazione dell’istanza, unitamente all’originale dell’allegato 1 è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida rinnovata di validità e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. Nelle more del rilascio di questo documento, la patente da rinnovare deve essere lasciata nella disponibilità del titolare.
Riassumendo:
nulla di nuovo nella discordanza dati, mentre è necessario che tutti
i soggetti interessati passino ancora una volta presso la CML, la quale
certifica che quella è l'ultima volta. Da quel momento il sistema
non richiederà più la visita collegiale.
Il
punto 5 parla di ambiente WEB: non fateci caso, la data che conta è 25
settembre 2014, data di entrata in vigore delle disposizioni.
La
circolare 20368, invece, parla di conseguimento della CQC e della
patente in deroga all'età. Non che fosse necessario, ma vengono comunque
chiariti alcuni punti e tranquillizzati i candidati che hanno
già superato il corso di teoria senza aver avuto la possibilità di
accedere alla prova: il corso di qualificazione iniziale non ha scadenza
di validità. Il testo, comunque, è questo:
Come è noto, il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 prevede la possibilità di conseguire le patenti di guida delle categorie C, CE, D o De in deroga ai limiti di età di 21 e 24 anni previsti dalla direttiva 2006/126/CE, frequentando un corso di formazioni iniziale CQC.
A seguito dell’emanazione di questa disposizione, sul territorio nazionale un rilevante numero di candidati al conseguimento delle citate categorie, di età inferiore a 21 e 24 anni, ha frequentato la parte teorica (e in alcuni casi anche le lezioni pratiche collettive) dei corsi di qualificazione iniziale. Tuttavia detti soggetti non hanno potuto completare le procedure per ottenere il rilascio della qualificazione CQC e della patente di guida, perché la norma applicativa del citato art. 18 del decreto legislativo 16/2013 è stata emanata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solamente il 20
maggio 2014.
Tanto premesso, si evidenzia che il corso teorico di qualificazione iniziale non ha scadenza di validità. Di conseguenza, coloro che lo hanno frequentato possono presentare richiesta per sostenere l’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida. Superato detto esame e ottenuta l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, detti conducenti potranno svolgere le esercitazioni pratiche del corso di qualificazione iniziale. A tal proposito, i soggetti formatori dovranno presentare un nuovo calendario delle esercitazioni, alla Direzione Generale territoriale e all’Ufficio Motorizzazione civile competenti, specificando che si tratta di ”calendario integrativo
del corso già svolto dal … al … il cui avvio è stato comunicato in data …., al fine di consentire ai candidati sottoelencati di conseguire la patente di guida in deroga ai limiti di età, come previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2. (a seguire i nomi degli allievi)”.
Terminato il corso, gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione CQC e, in caso di esito positivo, l’esame per il conseguimento della patente di guida.
Le disposizioni sopra riportate hanno validità di un anno dalla data di emanazione della presente circolare.
Faccio notare in particolare l'ultimo capoverso, quella che pone una scadenza alla disposizione.
25 settembre 2014
Patenti rinnovabili per via telematica
Con la circolare 20423 viene confermato il meccanismo di rinnovo per i titolari di patenti speciali che abbiano situazione di mutilazione o minorazione fisica stabilizzata e aggiornato l'elenco delle patenti NON rinnovabili, che adesso è questo:
- i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC;
- i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida o quando si è in presenza di abilitazione di categoria A che non può essere confermata;
- i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
- i rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi;
- i rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte;
- i rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili;
- i rinnovi di validità di patenti scadute da oltre tre anni;
1 ottobre 2014
Iniziativa ANIA, comunicazione DGT
1) la comunicazione interna 26/2014
impone alle autoscuole di stampare e allegare ad ogni pratica
presentata all'esame di guida un foglio in cui si pubblicizza una
iniziativa dell'ANIA. Foglio che sarà consegnato dagli esaminatori.
A
parte il fatto che non è bello venirlo a scoprire così (sarebbe stato
meglio venirne a conoscenza un poco in anticipo, magari si poteva anche
fornire qualche spunto di riflessione o avanzare suggerimenti) direi che
sono tutti bravi a farsi belli con le fotocopie altrui... Insomma, noi
paghiamo e loro si fanno pubblicità!
2)
la comunicazione 3305 della DGT Nord Ovest impone alle autoscuole di
comunicare entro il 30 settembre (la comunicazione è del 23) i dati
riguardanti le aule per i corsi CQC, ovvero numero di posti, numero di
aule e corrispondenza con la sede indicata sul nulla osta. Faccio notare
che la competenza in merito a queste verifiche è della Provincia e che
la comunicazione può essere effettuata con mail all'UPM (ufficio
adr/nautiche) o con atto notorio.
7 ottobre 2014
Istruzioni AGINET modificate
Le variazioni riguardano principalmente i corsi CQC e ve le elenco rapidamente:
7 ottobre 2014
Istruzioni AGINET modificate
Le variazioni riguardano principalmente i corsi CQC e ve le elenco rapidamente:
-
il sistema blocca (giustamente) il tentativo di
inserire un soggetto che ha la cqc in scadenza oltre 3 anni e mezzo dalla data
di inizio corso;
-
una volta inserito, il corso deve essere approvato
dall’upm. in quel momento appare il numero di protocollo che dobbiamo riportare
sul registro di frequenza;
-
il numero di protocollo appare nella schermata
riassuntiva del corso e prima pagina della comunicazione, che non siamo
obbligati a stampare;
-
che il corso è stato approvato lo vediamo anche
dall’elenco corsi;
-
dall’elenco corsi si vede anche quando un corso è stato
sospeso o, peggio, revocato;
-
dopo aver inserito un nuovo allievo, questo non compare
nell’elenco stampabile (pagina 1 della comunicazione), ma solo nell’elenco
degli inseriti. comparirà nell’elenco ufficiale solo dopo l’approvazione
dell’upm;
-
è possibile posticipare il termine di un corso, basta
annullare l’ultima lezione inserita e inserire una lezione in data successiva.
questo però non modifica la data di fine corso “ufficiale”;
-
non è possibile anticipare la data di inizio di un
corso. se proprio ne avete la necessità, l’unica soluzione è inserire un corso
ex novo, che sarà la fotocopia del primo, a partire dagli iscritti. Spiacevole,
ma è così.
Sempre a proposito di piccoli dispiaceri: sporadicamente la
piattaforma genera qualche refuso. Per esempio richiede di inserire 49 ore in
alcuni corsi che per legge sono da 35, non riesce a distinguere i corsi persone
da quelli merci quando deve preparare la prima pagina della comunicazione,
consente di inserire in un corso soggetti che secondo la normativa non
dovrebbero esserci (questa preferisco non approfondirla, cerchiamo sempre di
fare le cose per bene, mi raccomando) e via così.
Come Web Team abbiamo segnalato le anomalie i difetti e le
problematiche e continuiamo a farlo, di più però non si può avere, per ora.
Il nuovo file di istruzioni si trova, come sempre nella pagina del Web Team, QUESTA
21 ottobre 2014
Nuovo indirizzo di posta elettronica
Ora siamo raggiungibili qui:
24 ottobre 2014
Comunicazioni varie
21 ottobre 2014
Nuovo indirizzo di posta elettronica
Ora siamo raggiungibili qui:
webteampatenti.torino@gmail.com
24 ottobre 2014
Comunicazioni varie
1) Cosa succede quando una patente è scaduta da più di tre
anni e il sistema non consente di rinnovarla con il nuovo metodo?
Si
procede in questo modo: il titolare di patente sostiene
una visita di rinnovo a seguito della quale il medico emette un
certificato con
foto e marca da bollo (analogo a quello necessario per un duplicato),
l’autoscuola/agenzia lancia la pratica per via telematica e consegna il
cartaceo allo sportello con i versamenti 9,00 e 32,00 euro. Suggeriamo
di
evidenziare la pratica, affinché non finisca nel gorgo di quelle da
approvare
ma venga subito inoltrata a chi di competenza. Infatti la pratica viene
trasferita all’ufficio provvedimenti e valutata. In cosa consista questa
valutazione, non ci addentreremo: abbiamo già scritto del fatto che è a
discrezione dei funzionari consentire il rinnovo o comminare la
revisione. E’
importante però sapere che nel frattempo e in ogni caso la nuova patente
viene
emessa (quindi il cliente la riceve) e che solo a quel punto si verifica
una delle due possibilità. Se la valutazione ha portato ad un giudizio
positivo, il titolare
non deve fare nulla. Magari giusto prendere nota della scadenza e
cercare di
non ripetere l’errore. Se la valutazione è negativa, inizia la trafila
dell’esame di revisione la quale, ricordiamo, prevede una comunicazione
iniziale che concede trenta giorni per presentare le proprie
giustificazioni.
Al termine di questo periodo scatta il provvedimento e partono ulteriori
30
giorni entro i quali sostenere le due prove di teoria e di guida. Solo
trascorso questo termine senza aver ottemperato all’obbligo di
revisione,
scatterà una sospensione a tempo indeterminato.
2) Ci siamo domandati (non avendo niente di meglio da
fare…): un ragazzo consegue la A1
a 16 anni con cambio automatico e codice 78. A 18 consegue la B che, come noto, consente in
Italia la guida di motocicli di categoria A1 anche con cambio meccanico. A questo punto cosa vale, nella guida
in Italia? La A1 o la B? Dall’UPM hanno risposto
informalmente che vale l’abilitazione conseguita per esame e non quella
“compresa” (diciamo regalata) e ottenuta senza prova pratica.
3) Ci sono altri casi particolari riguardanti passaggi tra
patenti (lo stesso esempio si potrebbe fare con la AM ottenuta con la B, che è però valida in tutta
Europa…) come la DM
che non diventa DY automaticamente con l’età e la YE che per diventare DE potrebbe anche richiedere un solo esame di
guida. Se avete dubbi sul significato delle sigle, ve le riporto qui per
esteso.
4) Per concludere: con una nota ufficiale, il ministero ha
risposto ad un quesito riguardante la durata temporale degli attestati dei
corsi CQC. Solo quello ottenuto al termine del corso di formazione iniziale ha
scadenza di un anno, quello ottenuto al termine del corso di formazione
periodica non ha scadenza.
4 novembre
Comunicazioni varie
A seguito di un increscioso incidente (si dice così per mascherare che c’è stata una situazione che NON avrebbe dovuto verificarsi) la direzione ha dovuto emettere una comunicazione (QUESTA) per dire che da questo momento l’attesa massima per i ritardatari all’esame di teoria sarà di 15 minuti. Va sottolineato che i quindici minuti sono comprensivi del tempo necessario all’espletamento della procedura d’appello, riconoscimento e consegna smart card ai candidati.
Intestazione temporanea: i casi
in cui è necessario aggiornare la carta di circolazione sono davvero
pochi e tra l'altro non
riguardano le autoscuole che concedono l’utilizzo dei veicoli agli
istruttori o
agli impiegati. Infatti il punto 1.5 della circolare che trovate QUI così
recita:
4 novembre
Comunicazioni varie
A seguito di un increscioso incidente (si dice così per mascherare che c’è stata una situazione che NON avrebbe dovuto verificarsi) la direzione ha dovuto emettere una comunicazione (QUESTA) per dire che da questo momento l’attesa massima per i ritardatari all’esame di teoria sarà di 15 minuti. Va sottolineato che i quindici minuti sono comprensivi del tempo necessario all’espletamento della procedura d’appello, riconoscimento e consegna smart card ai candidati.
Si rammenta
anzitutto che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito;
pertanto, è da
escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo
costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un
corrispettivo (ad es. per una
prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera). Inoltre, si
ribadisce che nel comodato di veicoli aziendali, (...) deve sussistere un uso esclusivo e
personale (...).
Pertanto,
sono certamente da ritenere escluse dall'ambito di applicazione (...) l'utilizzo
di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefif' (...) in tal caso, infatti, non ricorre
il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità e al di fuori
dei casi di "fringe benefit",
l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali
(es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente
anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o del tempo
libero); il tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del
veicolo.
Sono
state definitivamente approvate le nuove sedi d’esame, come da comunicazione
ufficiale (QUESTA).
Notare che a Torino non c’è neppure una pista privata per esami moto.
Con
la circolare 23455 del 23 ottobre viene meno la possibilità di ottenere il
riconoscimento delle patenti comunitarie. Solo conversioni, quindi, da ora in
poi. Viene inoltre ripetuto il meccanismo cui sono assoggettati i titolari di
patente comunitaria che non presenta scadenza o avente scadenza difforme
rispetto alle normative (per esempio patente superiore con validità di 10
anni): nel caso in cui il titolare abbia acquisito la residenza prima del 19/01/2013, si considera la patente valida fino al
19/01/2015, dopo di che chiederà il rilascio di patente italiana. Se invece ha
acquisito la residenza (normale o anagrafica) in data successiva al 19/01/2013,
la patente ha validità di due anni dalla data dell'acquisizione della
residenza. In ogni caso la conversione può sempre essere richiesta prima della scadenza. La circolare è citata in QUESTA comunicazione.
8 novembre 2014
Comunicazioni varie
- Se al momento della richiesta di rinnovo CQC si allega anche la visita medica per il rinnovo della patente, è noto che occorrono due versamenti da 9,00 € sul c/c 9001. In virtù del fatto che ogni variazione richiede una operazione a terminale e questa deve essere contabilizzata, anche la variazione dati contestuale alla richiesta di rinnovo CQC segue questa regola. I casi non saranno molti, ma ci sono e non c’era una norma in tal senso.
8 novembre 2014
Comunicazioni varie
- Se al momento della richiesta di rinnovo CQC si allega anche la visita medica per il rinnovo della patente, è noto che occorrono due versamenti da 9,00 € sul c/c 9001. In virtù del fatto che ogni variazione richiede una operazione a terminale e questa deve essere contabilizzata, anche la variazione dati contestuale alla richiesta di rinnovo CQC segue questa regola. I casi non saranno molti, ma ci sono e non c’era una norma in tal senso.
-
La comunicazione del recupero delle assenze per i corsi
di recupero punti (scusate la ripetizione) si effettua 48 ore prima ma non
viene più effettuato il conteggio preciso delle ore, viene calcolato il giorno. In altre
parole, mentre prima se inviavo la comunicazione ad una certa ora, dovevo
attendere due giorni interi (per esempio se effettuavo la comunicazione alle
dieci del mattino di lunedì dovevo aspettare fino alle dieci del mattino di
mercoledì), adesso basta che la lezione ricada nel terzo giorno (il primo è
quello della comunicazione, il secondo è”vuoto” e il terzo quello del
recupero).
-
Un parere ministeriale riguardante la gestione dei corsi di formazione periodica CQC sta scuotendo gli animi di
parecchie autoscuole. Il testo dice:
Ora, prima di gridare alla vittoria, felici per aver finalmente
ottenuto la possibilità di fare un blocco da due o tre ore con più argomenti
diversi all’interno (cosa molto utile soprattutto nei recuperi delle assenze) leggiamo
anche il secondo capoverso. Al momento, comunque, non cambia nulla, attendiamo
che la DGT Nord-Ovest
si pronunci in merito, e se dovesse ribadire che non è possibile trattare più
argomenti in un unico blocco, ricordiamoci che la nota ministeriale dice
chiaramente che “non vieta espressamente“ e non “è sempre possibile“.
- E' stata emanata dall'UPM Torino una comunicazione molto
importante, di cui tenere conto.
(...) per tutte le operazioni in materia di rilascio patenti si sta procedendo
al riscontro delle attestazioni di versamento postale sui c.c.p. n. 9001 e n.
4028 prodotti dall’utenza privata e da quella organizzata (Autoscuole
/Agenzie), si segnala che in numerose domande prodotte da Autoscuole/Agenzie, sono
state riscontrate numerose attestazioni che risultavano già essere state
contabilizzate per operazioni di rinnovo patente.
Per i casi fino ad oggi segnalati si è proceduto ad invitare
l’Autoscuola/Agenzia ad allegare all’istanze delle nuove attestazioni di
pagamento, confidando in un mero errore di maneggio di queste ultime e nella
totale “buona fede” dei soggetti interessati.(...) si
comunica che, a decorrere dalla pubblicazione della presente C.I., nel caso in
cui gli operatori di questo UMC, durante le operazioni di riscontro delle
attestazioni postali allegate alle varie istanze presentate agli sportelli, rileveranno
attestazioni già riscontrate in occasioni di rinnovi patenti o comunque di
altra tiplogia, si procederà senza alcun indugio a segnalare il caso
all’autorità giudiziaria.
Sappiamo che la maggior parte dei
problemi di questo genere è dovuto a bollettini per visite in CML bruciati e
restituiti ai clienti, successivamente utilizzati per una richiesta di
riclassificazione. Ciò non toglie che ci sono operatori professionali che
bruciano i bollettini prima di pagarli (e questo già non si deve fare) ma
soprattutto poi confondono i bollettini tra i clienti. Ricordiamo che, nella
bruciatura, al codice a barre viene associato un nominativo; se svincoliamo il
pagamento perché la visita in sede non va a buon fine ci sono due possibilità:
1) Se
i versamenti sono a nome dell’operatore professionale “per conto di…”, allora
quei bollettini devono essere usati per un’altro rinnovo, non per una pratica
diversa, anche se per lo stesso cliente;
2) Se
i versamenti sono nominativi, va chiesto il rimborso.
-
Dal 9 dicembre si parte con la sperimentazione
della comunicazione on line delle guide
obbligatorie. QUESTA circolare traccia i confini della novità. Ne ripareremo.
-
State attendendo una patente o una CQC e il permesso
sostitutivo (quello emesso da noi con durata 30 giorni) è vicinissimo
alla
scadenza o già scaduto? Fate una copia del permesso, preparate una
pagina del
2112 con i dati del cliente e in alto la marca operativa (74 o 75TO) e
portate il
tutto allo sportello 10: vi verrà riconsegnato il 2112 timbrato con
validità per la circolazione, questa la promessa del responsabile
sportelli.
-
Piccolo appunto riguardante la conversione di patenti della
Romania: le patenti cartacee rilasciate prima del 1995 non sono più
valide, perché tra il 1995 e il 2001 è stato introdotto l'obbligo di
sostituire tutte le patenti con il nuovo modello.
15 novembre 2014
Comunicazioni varie
15 novembre 2014
Comunicazioni varie
-Con Circolare prot. n. 20782 del 25 settembre 2014 la Direzione Generale per la Motorizzazione aveva predisposto una lettera avente lo scopo di sensibilizzare tutti i neopatentati sul rispetto di alcune norme di fondamentale importanza ai fini della sicurezza della circolazione stradale.
Tale avviso era stato immediatamente contestato dalle autoscuole.
Con file avvisi n. 31 del 2/10/2014 la medesima Direzione Generale aveva sospeso con effetto immediato la consegna di tale lettera ai neopatentati.
Ora, con Circolare prot. n. 23130 del 21 ottobre 2014 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha predisposto una nuova lettera, allegata alla presente, che andrà consegnata a tutti i candidati di cittadinanza non italiana che supereranno gli esami di teoria a quiz per il conseguimento della patente di cat. B.
A tal uopo, valutate le diverse opzioni organizzative, si stabilisce di mettere a disposizione degli esaminatori, direttamente in sala quiz, un congruo numero di fotocopie di tale lettera che gli esaminatori medesimi avranno cura di intercalare all’interno delle domande dei candidati stranieri giudicati idonei alla prova di teoria per il conseguimento della patente di cat. B.
Tutto chiaro? Fotocopie da distribuire in sala quiz ai candidati che hanno superato gli esami di teoria.
Bene, leggete la lettera che consegneranno ai candidati che hanno superato la teoria:
Mi
vergogno. Perché non è possibile. Non puoi scrivere neopatentato e
congratularti per la patente a chi ha fatto solo l'esame di teoria.
Lasciamo stare che gli dici che ora può guidare la sua auto (anche
prima...e magari tutti avessero un'auto propria!) ma la frase "non puoi guidare auto con un rapporto massimo tra potenza e tara di..." è sintatticamente e tecnicamente sbagliata. Ah, poi, chilowatt si scrive kW. Lasciamo stare.
-
Alcune scuole stanno iniziando ad utilizzare Aginet per i corsi
periodici CQC. E trasmettono le presenze, come previsto. Se sbagliamo a
inviare le presenze, cosa succede? Innanzitutto, occorre scrivere una
PEC all'ufficio competente (e in copia al dott. Romeo) spiegando
l'accaduto. E qui ci sono diversi casi:
a)
ho indicato una presenza e invece il candidato era assente. Aginet non
può essere toccato, quindi l'UPM, accertata la buona fede, comunicherà
alla scuola che il candidato deve recuperare le ore di assenza, se
queste sono più di tre in totale. Questa comunicazione non interessa
solo la scuola ma anche l'ufficio che deve predisporre l'eventuale
ispezione.
b)
ho indicato una assenza e invece il candidato era presente. Aginet non
può essere toccato, quindi l'UPM, accertata la buona fede, comunicherà
alla scuola che il candidato non deve recuperare le ore di assenza. Il
problema in questo caso è che se il totale delle ore di assenza supera
il massimo consentito senza recupero (tre) scatta la necessità di
recupero e Aginet blocca la stampa dell'attestato. E' quindi necessario
che l'UPM comunichi alla scuola in modo ufficiale affinché quest'ultima
possa inserire in Aginet una lezione di recupero fittizia che consenta
di approvare la stampa dell'attestato. Anche questa comunicazione
interessa l'ufficio che deve predisporre l'eventuale ispezione, proprio
al fine che non abbia luogo.
-Ci
viene ricordato che un candidato presente in un corso (recupero punti o
CQC) che ha firmato ma che al momento dell'ispezione risulta privo di
documento, è considerato assente.
-Quando
un candidato supera il numero di ore di assenza consentito (quattro per
un recupero punti di tipo A oppure 10 per un corso periodico CQC, per
fare due esempi) non è necessario continuare a scrivere "ASSENTE" nella
relativa casella, è necessario però barrare la casella dove avrebbe
dovuto firmare.
27 novembre 2014
Comunicazioni varie
- a dimostrazione del fatto che si può essere smentiti in qualunque momento, avevo affermato che quando si utilizza Aginet, se si indicano le presenze in maniera errata l’UPM non può effettuare correzioni. Non è proprio così, mi sono espresso male e quindi puntualizzo: la correzione, a determinate condizioni, può essere fatta. E’ l’utente (autoscuola) che non può e non deve modificare le presenze registrate.
27 novembre 2014
Comunicazioni varie
- a dimostrazione del fatto che si può essere smentiti in qualunque momento, avevo affermato che quando si utilizza Aginet, se si indicano le presenze in maniera errata l’UPM non può effettuare correzioni. Non è proprio così, mi sono espresso male e quindi puntualizzo: la correzione, a determinate condizioni, può essere fatta. E’ l’utente (autoscuola) che non può e non deve modificare le presenze registrate.
- uno strumento che potrebbe rivelarsi molto utile per
chi deve passare sotto lo scanner foto e firma:all’indirizzo http://scansionepatenticard.altervista.org/
potete trovare un programmino (tool suona bene in inglese, in italiano è attrezzo e dire “ti ho messo l’attrezzo
nel computer” non è proprio il massimo…) che si occupa proprio di effettuare la
scansione e di trattare foto e firma rapidamente secondo i parametri richiesti.
Provatelo.
- quando si deve rinnovare una patente superiore con
visita medica e contemporaneamente una CQC con l’attestato di frequenza, ci
sono due strade percorribili. Quali sono vantaggi e svantaggi, ma soprattutto
quali sono queste due strade?
Prima soluzione: visita medica
“classica” con rilascio di certificato in bollo e foto autenticata dal medico,
pratica 74TO con all’interno patente e CQC in originale, certificato e attestato. Versamenti
9,00+9,00+32,00.
Seconda soluzione: rinnovo della patente attraverso il portale con “nuovo metodo” e richiesta del rinnovo CQC
successivo all’arrivo della patente rinnovata. Versamenti 9,00+16,00 per il
rinnovo patente e 9,00+32,00 per il rinnovo CQC.
Iniziamo parlando dell’aspetto
economico: alla fine, si equivalgono. Infatti nel primo caso abbiamo 16,00 euro
di marca da bollo da apporre sul certificato medico e la differenza sono
spiccioli di tasse postali (o come volete chiamarle adesso). A livello di
velocità, tranquillità e correttezza, il secondo sistema batte il primo. Nel
primo caso dobbiamo togliere al cliente i documenti originali, farlo circolare
con un permesso valido solo in Italia e di durata limitata, alla scadenza del
quale dovremo produrre un secondo permesso sostitutivo. Inoltre se viene
effettuato un controllo su strada, la patente risulta scaduta (ebbene si) con
possibili conseguenze, anche a livello assicurativo. Perché vai a spiegare al
maresciallo (o all’avvocato dell’assicurazione) che il certificato medico
attesta che il titolare di patente è idoneo alla guida. A terminale non sta
scritto, l’originale è nella pratica e la nuove procedure prevedono che quando
la patente scade, dopo la visita la si riceve -nuova- in tre giorni. Ci sono stati casi
di conducenti multati per questo, i quali hanno poi dovuto fare ricorso per far
valere i loro diritti. Il problema principale rimane però la circolazione
all’estero che è impossibile senza il documento originale.
Il secondo sistema vince senza
dubbio? Certo la procedura è accattivante: il cliente dopo la visita riceve la
patente nuova in tre giorni, può conservare la vecchia (è vero che la dovrebbe
distruggere, ma quanti sono i conducenti professionali che “amano” la loro
patente e non la lascerebbero mai, anche perché magari ha sopra la foto di
quando avevano ancora i capelli…), quando presentiamo la richiesta di rinnovo CQC
la patenteCQC gli rimane in tasca e riporta già l’estensione d’ufficio a due
anni…insomma tutto bene? Ovviamente no, perché a ben vedere uno svantaggio c’è.
Cambiando la patente cambia anche il numero della medesima e alla seconda
sostituzione si perde il riferimento alla patente originaria, il cui numero è
riportato sulla carta tachigrafica. Pertanto chi possiede questo particolare
documento, adottando la seconda procedura sarà costretto a duplicarla.
5 dicembre 2014
Comunicazioni varie
4) gli esami ADR si potranno tenere solo presso le sedi UPM (vedi CIRCOLARE).
5 dicembre 2014
Comunicazioni varie
1) una
circolare (QUESTA) dispone che gli adattamenti sui veicoli possono essere
collaudati anche prima dell’immatricolazione. La norma ha effetto anche sui
doppi comandi e quindi ci riguarda da vicino;
2) ci
si sta preparando per la grande rivoluzione delle guide obbligatorie on-line. A
dire il vero la rivoluzione sarà attuata solo quando verranno definiti i
parametri della “scatola nera”, per il momento c’è solo del carico di lavoro in più per
le autoscuole: dal 9 dicembre le ore di guida obbligatorie devono essere
inserite attraverso il portale. Le istruzioni sono queste:
a) Dall'applicazione "Richiesta Patenti" nella sottosezione "Richiesta Esame" si deve scegliere la voce del menù "Esercitazioni Guida" ed inserire il cognome e la marca operativa
b) Per ogni ora di esercitazione devono essere inseriti:
- la provincia in cui si è svolta l'esercitazione
- il codice dell’autoscuola
- la targa del veicolo
- il nominativo dell'istruttore
- la data dell'esercitazione
- l'ora di inizio e l'ora di fine dell'esercitazione
Solo dopo l’inserimento di tutte le ore di esercitazione sara' possibile stampare l’attestato di frequenza delle
esercitazioni alla guida.
Ricordiamo che gli operatori del'UPM potranno visualizzare i dati relativi alle esercitazioni obbligatorie di guida e che dalla meta' di gennaio la presenza della certificazione delle “guide obbligatorie” per ogni candidato sara' controllata in automatico in fase di approvazione del verbale di guida. I candidati privi di registrazione saranno esclusi dalla seduta di esame.
3) le
patenti albanesi sono nuovamente convertibili a partire dal 29 dicembre
(sarebbe dal 25, per i particolari leggete QUI).
La nuova tabella delle patenti convertibili è pertanto questa
PS:
non fate caso al fatto che è scritta di traverso, è proprio così nella
circolare. E se volete fare bella figura, stampate questa pagina e non
quella ministeriale, che contiene un errore che ho provveduto
a correggere :-)
12 dicembre 2014
Guide certificate
Rispondiamo a qualche dubbio.
Le guide certificate devono essere inserite attraverso il Portale?
Si.
Per ora la procedura non è obbligatoria, ma lo sarà dal 15 gennaio
2015. Quindi, visti i tempi ristretti e l'anticipo necessario per la
prenotazione, alla fine è come se fosse già obbligatorio inserirle ora. E
in ogni caso conviene iniziare a farlo, sia per imparare la procedura,
sia perché potreste trovarvi con un posto da riempire al volo: a chi non
è mai successo di dover correre a portare una pratica di guida per
chiudere un esame?
Posso inserire le guide una alla volta?
La
risposta a questo e ad altri quesiti prettamente tecnici la trovate
nelle istruzioni, poco più sotto. (comunque la risposta è sì...)
Devo continuare a compilare la parte cartacea?
Si.
Per quanto riguarda la mole di carta, non è cambiato nulla. Perché i
fogli in duplice copia firmati da istruttore e allievo (da tenere in
auto durante la guida, ricordiamo) continuano ad esistere ed esisteranno
fino a quando non saranno sostituiti dalla scatola nera. L'unica
differenza, oltre al fatto che dobbiamo digitare dei dati sulla
schermata del Portale, è che l'attestato viene generato dal Portale
stesso e non dobbiamo più compilarlo a mano, a macchina o al computer.
Basta lanciare la stampa alla fine dell'inserimento delle ore.
Posso fare guide da due ore alla volta o da mezz'ora?
Al
momento nella schermata i blocchi di ore sono sei, appunto uno ogni
ora. Va bene fare due ore di seguito o due mezz'ore di seguito
(ovvio...), non mezze ore staccate. Questo è un errore di chi ha
preparato la schermata di inserimento. Lo correggeranno. Prima o poi.
La prima versione delle istruzioni per l'inserimento è
QUI.
16 dicembre 2014
Comunicazioni varie
16 dicembre 2014
Comunicazioni varie
-
Il personale militare in possesso di patente di categoria superiore ha
diritto ad accedere all'esame per il conseguimento della relativa CQC
senza dover frequentare il corso di formazione iniziale. La circolare
28710 (potere scaricarla QUI)
tratta di questo privilegio specificando che per accedere a questa
procedura si deve convertire la patente militare in civile e che si
parte dal 11 gennaio 2015;
-
la circolare 28374 tratta del supporto audio per i quiz informatizzati
destinati al conseguimento della patente AM, appena entrati in vigore.
Semplicemente non ci sono i relativi file e quindi l'esame si svolge in
forma cartacea. La procedura è descritta QUI;
-
per chi fosse stato colpito dallo sciopero del 12 dicembre, con un
esame di guida saltato e mancanza di tempo per una nuova prenotazione,
scadenza immediata del foglio rosa o carenza di posti, la circolare
28709 propone la soluzione: entro un mese nuova possibilità di esame. I
dettagli sono QUI.
22 dicembre 2014
Esami patenti superiori a quiz
Cosa accadrà, dunque, dal 2 marzo? La butto lì: visto e considerato che nella casistica di conseguimento attualmente è prevista solo l’estensione da C1 a C e da D1 a D e non hanno previsto l’estensione per conseguire la patente D se si possiede già la C o viceversa, ipotizzo che chi al 2 marzo 2015 sarà in possesso di una patente C o D, per passare da una all’altra categoria sosterrà la prova con i quiz informatizzati senza tante distinzioni.
22 dicembre 2014
Esami patenti superiori a quiz
Ci si poneva il problema, nelle sempre brillanti
conversazioni che si tengono tra addetti ai lavori nell’attesa degli esiti degli esami di teoria, di
come si svolgerà il conseguimento della patente E per chi possiede già una
categoria superiore (C1, C, D1, D) dopo l’entrata in vigore dei quiz
informatizzati. La circolare 27253 (che potete leggere QUI) in realtà non
spiega proprio nulla e si limita a ripetere cose già note. In effetti per
essere una circolare che tratta in 22 righe la questione “categoria E” in
realtà contiene una “non risposta” e l’unica annotazione importante, di cui
però eravamo già al corrente, è che la
CE + D vale come DE indipendentemente dall’ordine con cui
sono state conseguite la CE
e la D.
Cosa accadrà, dunque, dal 2 marzo? La butto lì: visto e considerato che nella casistica di conseguimento attualmente è prevista solo l’estensione da C1 a C e da D1 a D e non hanno previsto l’estensione per conseguire la patente D se si possiede già la C o viceversa, ipotizzo che chi al 2 marzo 2015 sarà in possesso di una patente C o D, per passare da una all’altra categoria sosterrà la prova con i quiz informatizzati senza tante distinzioni.
22 dicembre 2014
Proroga inserimento guide certificate
La
cosa stava assumendo una dimensione ridicola. Parlo dell'inserimento
delle ore di guida obbligatorie da parte delle scuole e, in mancanza,
della Motorizzazione.
La
procedura viene rimandata al 16 febbraio 2015, con la circolare 27702
del 22 dicembre. Questo per dare un poco di respiro a noi, sicuramente,
ma anche a loro che si sono trovati con una serie di problemini mica da
ridere. Nell'ordine, alla data odierna, provati di persona (quindi
potrebbero essercene anche altri):
- il Portale non effettua verifiche sulla presenza del foglio
rosa, ovvero non considera se il candidato ha superato l’esame di teoria o
meno;
-
non viene verificata la fascia oraria inserita nelle guide del
modulo A, che dovrebbero essere effettuate in orario notturno;
-
viene accettato l’inserimento di ore in sovrapposizione, per
esempio dalle 15 alle 16 e dalle 15,30 alle 16,30 nello stesso modulo. Ci
riferiamo allo stesso candidato, anche se sarebbe bene che il Portale
verificasse come la stessa auto e lo stesso istruttore non vengano “impiegati”
su più allievi nelle stesse ore;
-
viene concessa la possibilità di inserire più di due ore nello
stesso giorno.
Il
problema principale, al momento, ci pare quello dell’inserimento da parte degli
uffici della Motorizzazione, quando è necessario perché l’autoscuola non ha
potuto farlo. Il modello predisposto dal Decreto non prevede l’indicazione
dell’ora di inizio della guida e per questo la Motorizzazione non
può inserire i dati nel Portale. Può però accadere che neppure
l'autoscuola possieda questa informazione, particolarmente per guide effettuate
tempo addietro.
Non
commentiamo poi il fatto che la circolare parlava di inizio
dell’operatività dal
15 gennaio senza specificare se si tratta della data dell’esame o della
presentazione della pratica alla Motorizzazione e che, così come è
scritta, la
circolare non imponeva alle autoscuole l’inserimento. La nuova circolare
non spiega nulla riguardo le ultime due problematiche, quindi
aspettiamoci ulteriori precisazioni.
23 dicembre 2014
Parco veicolare
Partiamo dalla circolare 828 del 15 gennaio 2014, la quale disponeva una prima proroga dei termini per adeguamento del parco veicolare delle autoscuole. Ne parlammo QUI, facendo riferimento a due testi (QUESTO e QUESTO del primo gennaio 2014) che modificavano in parte i nostri obblighi. Purtroppo, per una svista, nell'indicare il regime di introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2013, n. 150, il testo della circolare 828 faceva riferimento anche alle prescrizioni relative al carico dei veicoli di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, che non avevano attinenza. Per rimediare, il 21 gennaio una nuova circolare (la 1221 di cui abbiamo parlato QUI) ristabiliva l’ordine. Più o meno.
23 dicembre 2014
Parco veicolare
Partiamo dalla circolare 828 del 15 gennaio 2014, la quale disponeva una prima proroga dei termini per adeguamento del parco veicolare delle autoscuole. Ne parlammo QUI, facendo riferimento a due testi (QUESTO e QUESTO del primo gennaio 2014) che modificavano in parte i nostri obblighi. Purtroppo, per una svista, nell'indicare il regime di introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2013, n. 150, il testo della circolare 828 faceva riferimento anche alle prescrizioni relative al carico dei veicoli di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, che non avevano attinenza. Per rimediare, il 21 gennaio una nuova circolare (la 1221 di cui abbiamo parlato QUI) ristabiliva l’ordine. Più o meno.
Riassumendo, fino al
31 dicembre 2014 per tutte le autoscuole vi è l’obbligo di avere un'autovettura
con i doppi comandi per la patente B e i veicoli per le patenti superiori
possono essere di proprietà o di un consorzio, mentre:
- I veicoli per le categorie AM, A1, A2, A e B1 possono essere messi a disposizione da un terzo (privato, autoscuola, consorzio), attraverso delega, senza obbligo di doppi comandi
- I veicoli per le categorie C1, C1E, D1, D1E, muniti di doppi comandi, possono essere messi a disposizione da un'altra autoscuola o da un consorzio, eventualmente anche avente sede in un’altra provincia
Dal 1 gennaio 2015 le
autoscuole non potranno farsi prestare i veicoli del primo gruppo da nessuno,
mentre per i veicoli delle categorie C1, C1E, D1 e D1E (dotati di doppi
comandi) potranno appoggiarsi ad un'altra autoscuola o ad un consorzio. Resta
immutato il fatto che per le categorie C, CE, D e DE dovranno fare riferimento
al consorzio di appartenenza.
Uniche eccezioni (al
momento) a queste disposizioni, i veicoli delle patenti B1, B96 e BE nonchè per
le patenti speciali, per cui non sono richiesti i doppi comandi e che pertanto
potranno essere forniti dai candidati stessi o da altri soggetti con regolare
delega. Inoltre (finalmente) sarà consentito l’utilizzo del leasing e del
noleggio senza conducente.
24 dicembre 2014
Parco veicolare, esame patente superiore a quiz
E' arrivato un chiarimento sul fatto che le autoscuole che hanno diverse sedi in province differenti, autorizzate prima del 3 aprile 2014 che è la data di entrata in vigore della nuova normativa, qualora abbiano un unico parco veicolare possano continuare ad operare senza variazioni, in quanto diritto acquisito. Attenzione però perché in caso di apertura di nuove sedi, anche se nelle stesse province di quelle già esistenti, si perde la situazione di diritto e diventa obbligatorio disporre di un parco veicolare (adeguato alle normative attuali) per ogni provincia.
24 dicembre 2014
Parco veicolare, esame patente superiore a quiz
E' arrivato un chiarimento sul fatto che le autoscuole che hanno diverse sedi in province differenti, autorizzate prima del 3 aprile 2014 che è la data di entrata in vigore della nuova normativa, qualora abbiano un unico parco veicolare possano continuare ad operare senza variazioni, in quanto diritto acquisito. Attenzione però perché in caso di apertura di nuove sedi, anche se nelle stesse province di quelle già esistenti, si perde la situazione di diritto e diventa obbligatorio disporre di un parco veicolare (adeguato alle normative attuali) per ogni provincia.
Detto questo, aspettiamo ancora qualche
giorno, il 31 non è ancora arrivato.
Per quanto riguarda i quiz per le patenti
superiori, invece, ecco che un decreto del 2 dicembre detta le norme per il
conseguimento con questo strumento informatizzato. Nella prima parte nessuna
novità, è il comma 2 a
lasciarmi perplesso.
Secondo il comma 1 i quiz saranno così
composti:
1)
per il conseguimento della patente di categoria
C1 o C1E
con codice unionale 97, da 10 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di
risposte errate e' non superiore a
1;
2)
per il conseguimento della patente di categoria C1 o C1E, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e
si intende superata se il numero di
risposte errate e' non superiore a 2;
3)
per il conseguimento della patente di categoria C o CE, da parte di candidato già
in possesso della categoria Cl, da
20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si
intende superata se il numero di
risposte
errate e' non superiore a 2;
4)
per il conseguimento della patente di categoria C o CE, da 40 quiz.
La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non
superiore a 4;
5)
per il conseguimento della patente di categoria D1 o D1E, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e
si intende superata se il numero di
risposte errate e' non superiore a 2;
6)
per il conseguimento della patente di categoria D e DE, da parte di candidato già
in possesso della categoria D1, da
20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si
intende superata se il numero di
risposte errate e' non
superiore a 2;
7)
per il conseguimento della patente di categoria D e DE,
da 40 quiz. La prova ha durata di
quaranta minuti e si intende superata se
il numero di risposte errate e' non superiore a 4.
Fin
qui nessuna novità, perché da tempo siamo in possesso dei questionari e dello
schema di “pescaggio” delle domande. A questo proposito però non riesco a non
esprimere la mia sofferenza per il fatto che i questionari siano oggetto di
continue modifiche, ancora prima (e meno male da un lato) della loro entrata in
vigore. Al momento siamo al quinto (quinto!) aggiornamento.
Il
comma 2 cosa dice, invece?
Le
prove d'esame di teoria non disciplinate dal
comma 1, sono svolte con sistema orale, sulla base del
programma d'esame afferente alla categoria di patente da conseguire.
Ergo,
gli ingegneri continueranno a lavorare per i conseguimenti di patente E per coloro che hanno ottenuto
la patente superiore prima del 2 marzo. Chi possiede la patente C conseguita prima del 2 marzo e vuole la D (o viceversa) dovrà sostenere un esame completo per la categoria che gli manca.
Che cosa dire se non che, ancora una volta, procediamo con un insieme di norme non
organico, regole spezzate che costringono a tenere a mente date ed eccezioni e
che, potete starne certi, non riusciremo mai a spiegare completamente ai
clienti (che addosseranno a noi le colpe del loro disagio) provocando dubbi,
incertezze e qualche pratica sbagliata.
30 dicembre 2014
Conversione patente Serbia
30 dicembre 2014
Conversione patente Serbia
E'
stata estesa la possibilità di conversione di uno dei modelli di
patente, la cui convertibilità era cessata il 10 giugno. La circolare la
trovate QUI, il testo è questo.
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