ANNO 2018

ATTENZIONE


ALCUNE DELLE NOTIZIE SONO OBSOLETE E/O SUPERATE DA NORMATIVE PIU' RECENTI, E PER QUESTO MOTIVO ALCUNI LINK POTREBBERO NON ESSERE PIU' ATTIVI



Agricoli
La circolare 134 del 4 gennaio 2018 (la quale rettifica la Circolare prot. 29058 del 30.12.2016) parla di Classificazione dei veicoli trainati e Ganci di traino dei veicoli agricoli e forestali.

Bici

Alcune novità riguardo i veicoli a pedali. Una circolare del 27 dicembre 2017 del ministero dell’interno definisce come devono essere considerate le “handbike”, mentre nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio sono state pubblicate alcune norme che dovrebbero favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile Tra queste ci sono tre modifiche al codice della strada, per l’esattezza: 

al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi della sicurezza stradale e della mobilita' sostenibile» e dopo le parole: «fluidità' della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di promuovere l'uso dei velocipedi». All'articolo 61, al comma 1, lettera c), le parole: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente»; All'articolo 164, dopo il comma 2 e' aggiunto ul ulteriore comma «2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, e' consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo' sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.

Conferma

E’ arrivata la comunicazione interna che parla della ricevuta provvisoria che viene consegnata a chi è in attesa della carta d’identità elettronica.

Estere

Tre annotazioni:

1) Finora in caso di conversione di patente comunitaria scaduta era richiesto il nulla osta del consolato. Da quando è disponibile il Resper (collegamento informatico che consente di verificare le patenti in maniera diretta collegandosi agli archivi dei paesi aderenti) questo documento non è più necessario se la patente supera la verifica. Rimane sempre necessario il nulla osta nei casi di smarrimento/furto/distruzione del documento estero;

2) Se state preparando la conversione di una patente brasiliana, attenzione: a causa del lungo lasso di tempo (oltre un anno) tra la firma dell’accordo di reciprocità e l’emissione della circolare che regola queste conversioni, il Brasile ha fatto in tempo ad introdurre un nuovo modello di patente, ovviamente non compresa dell’accordo. Pertanto è preferibile effettuare una verifica sulle patenti più recenti prima di iniziare la pratica;

3) E’ possibile ottenere la conversione di una patente superiore e della relativa CQC? Premesso che si parla di patenti comunitarie, ovvero di nazioni nelle quali vige la normativa che prevede il rilascio della carta di qualificazione, la risposta è si, a condizione che si abbia l’accortezza di preparare due pratiche distinte, allegando in ognuna i relativi documenti e versamenti. La prima pratica (conversione patente) può essere lavorata attraverso il Portale, la seconda (conversione CQC)  va allegata al momento della consegna della prima. Saranno gli operatori della motorizzazione ad inserire la qualifica all'interno della patenteCQC che verrà emessa.

Circolare 277 riguardante la conversione delle patenti brasiliane.

Le istruzioni aggiornate riguardanti le patenti estere sono QUI





Registro iscrizione
I consorzi chiedono che i candidati ai corsi CQC che vengono a loro conferiti siano iscritti nel registro delle autoscuole. Tale richiesta è conforme alle norme che regolano tale tipo di rapporto, come riportato nella circolare 7787 al punto 6.2: "Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica" e al 6.5 "(…) si ha una doppia registrazione: infatti, gli allievi, dapprima iscritti nell'apposito registro dell'autoscuola, sono poi iscritti in quello del centro di istruzione automobilistica al quale sono stati conferiti, sul quale verrà annotato il codice dell'autoscuola o l'ente di provenienza." La domanda è: quale registro? Le autoscuole devono munirsi di registro di iscrizione ai corsi CQC?  Consultando la suddetta circolare, sempre al punto 6.5 si legge che si tratta del registro generale.  Non essendo specificato altrimenti, dobbiamo concludere che si tratta del registro di iscrizione in uso nell'autoscuola, utilizzato per il conseguimento delle patenti. Infatti nel registro di iscrizione CQC non è presente una parte adibita all'annotazione relativa al conferimento del candidato al consorzio, mentre sul registro di iscrizione patenti questa sezione esiste.

Infrazione precoce
Se si commette un’infrazione alla guida e si ha il foglio rosa, si può ricevere la sanzione accessoria della sospensione della patente? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47589 del 16 ottobre 2017, ha stabilito di no, anche se la patente viene conseguita dopo il fatto. E’ accaduto questo: un conducente era alla guida con il foglio rosa in stato di ebbrezza e il Tribunale di Cosenza, nel giudicarlo aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, motivandola così: nonostante il conducente al momento del fatto fosse in possesso del solo foglio rosa, in seguito questi aveva conseguito la patente di guida. Successivamente in Appello, la condanna era stata confermata. A quel punto ll conducente si era rivolto alla Corte di Cassazione perché venisse annullata la sentenza. E la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover dar ragione al conducente, accogliendone il ricorso.
Secondo la Suprema Corte, poiché il “foglio rosa non può ritenersi equivalente alla patente (abilitazione alla guida patente – conseguita solo successivamente al fatto reato)”, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non poteva, nel caso di specie, essere applicata. Inoltre, sempre secondo la Corte, “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale (…) a chi li abbia commessi con il foglio rosa (nella specie la patente è stata successivamente conseguita)”.

Problemi con il Brasile
Le conversioni di patenti brasiliane non sono diventate operative al cento per cento. Una circolare del 16 febbraio 2018 conferma la mancanza di risposta da parte dell’autorità centrale brasiliana, che comporta un lungo tempo di attesa per ottenere conferma sulla validità della patente stessa. Come se non bastasse, non si è ancora trovata una soluzione per la conversione delle patenti di nuovo modello rilasciate nel lasso di tempo tra la firma dell’accordo di reciprocità e la sua applicazione.

Certificato virtuale
Un ordine di servizio del 8 marzo 2018 precisa che è consentito presentare il certificato assicurativo nel corso degli esami di guida in formato diverso da quello cartaceo. In particolare si dice che: “in sede di prova pratica di guida, il certificato di assicurazione potrà essere esibito oltre che in forma cartacea originale (cioè quello che viene inviato per posta dalla Compagnia assicuratrice dopo il  pagamento del  premio) anche in formato digitale (attraverso cioè uno smartphone o un tablet) o attraverso una stampa cartacea non originale (cioè una stampa effettuata tramite l’utilizzo di un file in formato PDF)".

Ricevuta si, ricevuta no…
Una comunicazione interna del 12 marzo 2018 specifica che è consentito presentarsi agli esami con la sola ricevuta di richiesta della carta d’identità, annullando la precedente comunicazione che invece vietava tale procedura.

Più esaminatori
Una circolare del 2 marzo conferma che gli esaminatori abilitati alla data del 18 gennaio 2013 possono svolgere esami di tutti i tipi. Questo aumenta la possibilità di utilizzo del personale.  

Conferma CQC
Un titolare di CQC persone e merci (con la prima scaduta da più di due anni) per rinnovarla deve partecipare a due corsi da 35 ore (uno per ogni abilitazione)? No, una circolare del 5 marzo conferma quanto già sapevamo: basta la frequenza di un solo corso per rinnovare entrambe le abilitazioni.



NUOVI REQUISITI FISICI
Il decreto 26 gennaio 2018 ha modificato alcuni requisiti fisici per il conseguimento e il rinnovo della patente. In particolare, il testo si sofferma sui disturbi cardiaci e sul diabete mellito.

RINNOVO CQC  MERCI E PERSONE
La circolare 4779 del 5 marzo 2018 precisa (ancora una volta) che un solo corso è sufficiente per rinnovare entrambe le abilitazioni CQC

RINNOVO EL SALVADOR
La circolare 7996 del 9 aprile 2018 conferma l’estensione dell’accordo di reciprocità tra l’Italia e El Salvador. Continuano ad essere convertibili solo le patenti A e B e c’è una sola novità: un modello di patente (emesso a partire dal 2013) che non era compreso nell’accordo precedente. E’ sorprendente come l’accordo sia stato rinnovato nel 2016 ma la comunicazione sia giunta fino a noi dopo quasi due anni! 
Questo è l'elenco aggiornato delle patenti convertibili.

Come si può notare, entra El Salvador ed esce la Serbia. La nuove istruzioni complete (aggiornate anche con le recenti modifiche riguardanti le patenti marocchine e una più precisa tabella delle codifiche internazionali) si trovano QUI.

FORMAZIONE ESAMINATORI
Il decreto del 12 aprile 2018 regola i corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida. Ci auguriamo che sia un utile strumento al fine di incrementare le sedute di guida.

NUOVI ESTINTORI
Nel dettaglio: il D.M. 18 aprile 1977 prevedeva che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto di persone con più di 9 posti, dovessero essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all'impiego in locali chiusi dal Ministero dell'interno. Tali estintori dovevano essere omologati e revisionati periodicamente.
L’obbligo prevedeva:
• per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg
• per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5 Kg oppure due a neve carbonica da 2 kg.
Inoltre:
-        -  quando sono presenti a bordo due estintori, vanno collocati in posti diversi e lontani tra loro, uno vicino al conducente e l'altro nella parte posteriore del veicolo;
-        -  tutti gli estintori devono essere alloggiati in adeguate nicchie o in opportune sedi in modo che non si muovano durante la marcia;
-    - gli estintori devono, infine, essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza.
Si prevedevano infatti  sanzioni non solo per la loro mancanza ma anche per l'inefficienza o l'omessa revisione periodica.
In virtù delle più recenti evoluzioni della tecnica in materia, gli estintori sopra descritti possono essere sostituiti da tipologie di estintori di efficienza equivalente, ma il DM 18/4/77 non forniva una tabella di comparazione. Indicativamente si può comunque accertare che:
gli estintori a schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base d'acqua (in cui sono compresi anche gli estintori a schiuma) omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri;
gli estintori a neve carbonica da 2 kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (C02), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 kg.
Considerando però l’utilizzo particolare sui veicoli a cui sono destinati, è in ogni caso preferibile optare per l'utilizzo di estintori a base d'acqua piuttosto che a neve carbonica o ad anidride carbonica, per la relativa facilità d'impiego e la minore pericolosità in caso di esposizione dell'estintore ad alte temperature.
Nel caso degli estintori a polvere, pur escludendo rischi di tossicità, si è riscontrato che il loro utilizzo in contesti ristretti (in cui possono essere potenzialmente presenti un gran numero di persone), possa produrre effetti di irritazione degli occhi e delle mucose, soprattutto su persone anziane o su bambini.
Pertanto, devono non ritenersi idonei gli estintori a polvere
In sostanza, è venuto il momento di una graduale sostituzione sugli autobus e scuolabus in circolazione degli estintori a polvere con quelli a base d'acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica.
Per la precisione i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data dal 16 aprile 2018, dovranno essere dotati in ogni caso di estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma), e i veicoli immatricolati in precedenza, invece, dovranno essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza della revisione del dispositivo che imponga la sostituzione dell'agente estinguente e comunque entro tre anni dalla data della Circolare, quindi entro il 23/3/2021.
(NB personale: lo so che non era necessario riportare il testo per intero, ma per chi, come me, è cresciuto con gli esami orali per le patenti superiori che venivano condotti a colpi di uscite di sicurezza ed estintori, questa è la fine di un’epoca)

PATENTI BRASILIANE: UNA NUOVA PUNTATA
La circolare 9210 del 23 aprile 2018 ci informa che il Brasile sembra aver finalmente accettato il meccanismo che regola la comunicazione con gli uffici periferici della motorizzazione. Questo significa che (forse) le conversioni di patenti brasiliane si è sbloccata. Appuntamento alla prossima puntata di questa novela.

PRATICHE ESAMI GUIDA
L’ordine di servizio 13/2016 agg. 1 rende noto che non è più necessario consegnare in anticipo le pratiche al fine di preparare la “busta esame” per le guide. Si raccomanda la massima attenzione al fine di non dimenticare le pratiche stesse il giorno della seduta e di verificare con cura che tutti i documenti richiesti (dal versamento, all’attestato delle guide certificate passando attraverso le dovute fotocopie e il certificato medico) siano presenti all’interno.
Un collega domanda: e se la pratica viene persa dall'autoscuola? La procedura è la seguente: dopo aver sporto regolare denuncia, si compila il modello 2112 riportando la precedente marca operativa, si allega un modello 746 analogamente compilato, un versamento da 10,20 € sul c/c 9001 e una visita medica nuova. A tutti gli effetti l’unico vero problema potrebbe essere questo, perché naturalmente occorre che il candidato segua l’intera trafila ripartendo dal proprio medico di fiducia. La pratica così allestita deve essere vidimata e approvata. Suggeriamo di rivolgersi al capo area per informarlo della situazione. 
  
PATENTI MAROCCHINE
Con decorrenza immediata (la procedura è attiva dall’agosto 2016) la circolare 10370 del 7 maggio 2018  dispone che all’atto della richiesta di conversione di patente marocchina di categoria B il cui titolare ha superato i 65 anni o di patente superiore, alla patente stessa sia allegato anche un apposito certificato medico rilasciato dall’autorità del Marocco. Tale certificato (che nel caso della patenti superiori sostituisce il modello 1 precedentemente in uso) ha una validità di due anni.

LIBRETTO GUIDE DA NON USARE
C’è stata una sequenza casuale di eventi che ha portato ad una “scoperta” abbastanza importante. Una casa editrice spedisce in omaggio una fornitura di libretti per le guide certificate ad alcuni colleghi, questi libretti vengono vidimati dalla motorizzazione, un sospetto si insinua nelle autoscuole e nella motorizzazione stessa, una circolare viene riesumata all’uopo e per finire l’associazione di categoria conferma questo orientamento. Di cosa stiamo parlando? Del libretto per le guide certificate con questo formato

Ma andrà bene fatto così? No.



Dopo una breve ricerca emerge una circolare (riprodotta qui sopra) la quale aveva, a suo tempo, negato la possibilità di utilizzare libretti che avessero un layout diverso da quanto previsto dall'apposito decreto. Consultato il capo area e chiesto conferma all’UNASCA, si decide di non utilizzare il libretto in questo formato, per evitare contestazioni future.
  
UNA LETTERA DA ROMA
A proposito di sanzioni, non mi era mai capitata sotto mano una multa per mancata comunicazione del conducente. Inizialmente il cliente che me l’ha mostrata si è lamentato di non essere mai stato a Roma in vita sua e per questo protestava. Mentre stavo già considerando tutti i possibili scenari (dal furto dell’auto alla clonazione della targa fino al banale errore di lettura di una telecamera), scopro che la sanzione è dovuta alla mancata comunicazione del nominativo del conducente a seguito di infrazione non contestata al momento. In altre parole: volevano sapere a chi togliere i punti, tu non hai detto nulla e allora paghi per il tuo silenzio.



SENTENZA SU RIPOSO IN CABINA
Una lunga sentenza della corte europea competente in materia chiarisce che il riposo settimanale (45 ore) non può essere preso in cabina, neppure se adeguatamente attrezzata con cuccetta. Al momento questo regolamento viene applicato alla lettera in Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Spagna. 

CHI SI E CHI NO
Può sembrare strano ma: un extracomunitario può conseguire la patente solo se residente, un comunitario se la cava dichiarando la residenza “normale”, un AIRE extracomunitario può richiedere il duplicato presso di noi, mentre un AIRE comunitario non può duplicare la patente in Italia.
Confusi? Proviamo a chiarire partendo dalla circolare 7791 del 3 aprile 2014, la quale chiarisce che:
1)   il cittadino extracomunitario per conseguire (o rinnovare/duplicare) la patente italiana deve avere la residenza anagrafica in Italia e non può dichiarare la residenza “normale”;
2)   il cittadino italiano o comunitario che ha residenza anagrafica all'estero (UE o SEE) può conseguire (e di conseguenza rinnovare/duplicare una volta conseguita) la patente in Italia, a patto di dimostrare di avere la residenza “normale” in Italia. Nella circolare era presente il modulo di autocertificazione;
3)   un italiano che abbia la residenza “normale” in uno Stato dell’Unione dall'Italia può conseguire la patente in tale Stato, anche senza cambiare la residenza anagrafica italiana;
E per quanto riguarda gli AIRE già in possesso di patente?  Ci sono due possibilità:
a) Se il cittadino italiano è residente in uno Stato dell'Unione Europea, il duplicato dovrà essere rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui il titolare della patente da duplicare ha fissato la residenza, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva n. 91/439/CEE.
b) Se la il cittadino iscritto all’AIRE è residente in uno Stato Extracomunitario, gli Uffici provinciali della M.C.T.C. potranno rilasciare il duplicato secondo le consuete modalità operative. Al posto della certificazione riguardante la residenza, il richiedente produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'iscrizione nel Registro AIRE, con l'espressa indicazione del comune italiano in cui si trova tale registro e sulla patente si indicherà: campo VIA, la dicitura ISCRITTO AIRE e nel campo RESIDENZA il comune presso cui è tenuto il Registro AIRE in cui il titolare è iscritto, con l'indicazione della relativa sigla provinciale.

ESITI ESAMI 2017
Come ogni anno sono disponibili le statistiche riguardanti gli esiti degli esami.

VALIDITA’ K
Tutti sappiamo che la validità del CAP B è legata alla validità della patente quando è minore di 5 anni, come nel caso delle patenti superiori e ciò significa che se scade la patente, il CAP non è valido. Ma se il CAP riporta la validità di legge (5 anni) perché emesso ad un titolare di patente B e la patente scade dopo, per esempio, un anno? Si effettua il rinnovo della patente e non è obbligatorio duplicare il CAP che conserva ancora della validità.

RECUPERO PUNTI AUTOMATICO
Trascorso il periodo di due anni senza infrazioni, il titolare di patente riacquisisce il punteggio iniziale, se si trovava a meno di 20 punti. A questo riguardo, non esiste una segnalazione specifica legata ai punti, per chi sconta una lunga sospensione. Quindi è possibile che alla fine dei due anni si torni a 20 (visto che nel frattempo non si poteva  guidare e di conseguenza commettere infrazioni) anche con la patente sospesa.

BRASILE: AGGIORNAMENTI 
La circolare 14740 del 18 giugno 2018 riporta una tabella di codici presenti sulle patenti brasiliane, da verificare in fase di conversione in quanto alcuni comportano l’obbligo di visita in CML. 

CANDIDATI AFFETTI DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO 
L’ufficio provinciale ha comunicato alla DGT Nord-Ovest la carenza di medici neuropsichiatri in grado di emettere in certificato necessario per ottenere il supporto audio per i candidati all'esame teorico. Per tale motivo la direzione dell’ufficio provinciale di Torino ritiene accettabili i certificati rilasciati dai medici psicologi/psicoterapeuti. Le due pagine del testo sono QUI e QUI.

EL SALVADOR: PRECISAZIONI 
Abbiamo già detto che è stato rinnovato l’accordo di reciprocità con EL SALVADOR per la conversione delle patenti. L’accordo riprende il precedente e si conferma che sono convertibili solo le patenti A, B1 e B. Inoltre è stato aggiunto un nuovo modello di patente. 
In considerazione del fatto che sono passati molti mesi dalla firma dell’accordo alla sua divulgazione e che nel frattempo qualcuno dei titolari di patente di El Salvador potrebbe aver superato i quattro anni di residenza o la patente potrebbe essere scaduta, una nota interna raccomanda ai direttori generali territoriali di non far gravare tale difficoltà di applicazione sui titolari della patente medesima. 

PUNTI NON RECUPERATI 
Vi è mai capitato di discutere con un cliente che lamenta di essere arrivato a zero punti (o pericolosamente vicino) senza aver mai ricevuto una lettera di decurtazione? Cosa gli rispondete? Qualcuno non si è limitato ad un generico lamento ma è arrivato al ricorso, prima al giudice di pace e poi al tribunale ordinario, fino alla Corte di Cassazione. In sostanza, il soggetto cui era stato comunicato l’obbligo di sottoporsi ad esame di revisione patente per azzeramento punti, lamentava di non essere mai stato avvisato dalla motorizzazione del fatto che i punti gli erano stati sottratti, in quanto, così sosteneva, non aveva mai ricevuto nessuna lettera dal CED di Roma. Al di là del fatto che la lettera di avvenuta decurtazione, come ben sappiamo, non è una raccomandata e pertanto non vi è tracciatura, un simile ricorso si basa su una motivazione a mio parere piuttosto fragile: aspettare che il motore si spegna perché hai finito la benzina anziché controllare, di tanto in tanto, se hai ancora carburante nel serbatoio non è una gran furbata. 

E infatti… con la circolare 14380 del 13 giugno 2018 la divisione 6 (ufficio contenzioso) ribadisce quella che deve essere la posizione della motorizzazione nei processi di questo tipo, riassumendola in quattro punti illuminanti: 

a) "... l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare indicazione della decurtazione"; 
b) "... la comunicazione della variazione del punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione . . ed è espressione del principio di trasparenza della attività amministrativa"; 
c) "... il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio .... non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti"; 
d) "... il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione; ....... l'iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero, la stampa del report de "il portale dell'automobilista", ovvero, l'attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione (cf Circolare Ministero dei Trasporti, n.11490 in data 8 maggio 2013)". 

In breve: non è essenziale la comunicazione di decurtazione ma conta il verbale di accertamento e la partecipazione ai corsi di recupero non è subordinata alla sola comunicazione di decurtazione ma è consentita con altri documenti. Poi, come tocco di classe, la circolare esibisce le spoglie del contendente, ovvero la sentenza con cui il ricorso viene rigettato… 

CQC SCADUTE 
Vi siete accorti che sulle patenti rinnovate non viene più riportata la CQC posseduta se è scaduta il 9/9/2016? Tranquilli, se il titolare frequenta un corso di formazione periodica la CQC riapparirà all'atto della ristampa per il rinnovo della medesima. Tutto si deve ad una nuova circolare (la 14087 del 11 giugno 2018) la quale sostituisce la precedente 26681 del 21/12/2017 e detta con maggior precisione le nuove norme per le CQC scadute di validità da oltre due anni. 
Questo è un estratto del testo: 
Qualora la CQC sia scaduta da oltre due anni, per poterla rinnovare, il titolare, oltre a frequentare un corso di formazione periodica della durata di 35 ore, deve sottoporsi anche ad un esame comprendente sia la parte comune che la parte specialistica (di seguito denominato, “esame di ripristino”). 

All’istanza di sostenere l’”esame di ripristino” devono essere allegate: 
a) versamento di euro 16,00 su c/c n. 4028; 
b) versamento di euro 16,00 su c/c n. 4028; 
c) versamento di euro 16,20 su c/c n. 9001 

L’istanza per sottoporsi ad “esame di ripristino” ha durata di un anno. Trascorso detto periodo, l’utente dovrà presentare nuova istanza, corrispondendo nuovamente gli importi previsti dalle norme vigenti. 

CASO 1. Duplicato di patente CQC con qualificazione CQC scaduta di validità. 
Nel caso in cui venga richiesto il duplicato di una patente che contiene anche la qualificazione CQC scaduta di validità, sarà emanata una nuova patente di guida sulla quale non sarà annotata detta qualificazione CQC. 

CASO 2. Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, una delle quali scadute da oltre 2 anni. 
Il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone sia per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza dal corso di formazione periodica per l’altra tipologia di trasporto. Resta comunque obbligato a sottoporsi all’“esame di ripristino” nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre 2 anni. In caso di richiesta sia per sostenere l’”esame di ripristino” e sia per rinnovare la qualificazione CQC scaduta da meno di due anni, l’utente deve presentare due distinte domande. Per quel che concerne il rinnovo, all’istanza devono essere allegate: l’attestazione di pagamento di euro 32,00 su c/c 4028 e l’attestazione di pagamento di euro 10,20 su c/c 9001. Per quel che concerne l’”esame di ripristino”, 2 distinte attestazioni di versamento di euro 16,00 cadauna su c/c n. 4028, nonché l’attestazione di euro 16,20 su c/c n. 9001). La qualificazione CQC ottenuta con ordinaria procedura di rinnovo, avrà validità di cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza all’Ufficio Motorizzazione civile. La qualificazione CQC ottenuta a seguito di esame di ripristino avrà validità di cinque anni dalla data esame. Occorre evidenziare che nel caso in cui un conducente sia titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di merci sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone, a prescindere dall’ordine in cui viene presentata la richiesta le due scadenze saranno diverse, ovvero calcolate come sopra specificato e solo al successivo rinnovo di entrambe riporteranno la stessa scadenza (5 anni dalla data richiesta). 

CASO 3. Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone entrambe scadute da oltre 2 anni. 
Nel caso in cui un conducente sia titolare di entrambe le qualificazioni CQC scadute da oltre 2 anni, lo stesso non potrà presentare istanza congiunta per sostenere entrambi gli “esami di ripristino”. Detto conducente, invero, dovrà presentare prima 1’istanza per sostenere l’”esame di ripristino” relativa ad una delle due abilitazioni CQC, poi, una successiva istanza di ripristino per l’altra CQC utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in ogni caso, sia la parte comune sia la parte specialistica. 

Decorrenza dei due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC 
La frequenza di un corso di formazione periodica consente il rinnovo di validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni. Consente il rinnovo di validità un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro due anni dal giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva (per esemplificare, è possibile il rinnovo di validità, senza obbligo di sostenere l’esame di ripristino di una qualificazione CQC scaduta il 25 maggio 2016, qualora il corso di formazione periodica frequentato dal titolare sia terminato il 25 maggio 2018). 
Qualora il corso di formazione periodica abbia termine dopo due anni dalla data di scadenza della qualificazione CQC, il titolare potrà ottenere il rinnovo solo dopo essersi sottoposto ad “esame di ripristino”. 

Procedure "esame di ripristino"
L’ “esame di ripristino”, prevede, sia la prova relativa alla parte “comune” che la prova relativa alla parte “specialistica”. Di conseguenza, a titolo di esempio, un conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre 2 anni, che della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà, in ogni caso, sostenere la prova d’esame relativa alla parte comune che alla parte specialistica. In questo ultimo caso, un eventuale giudizio di non idoneità alla prova comune non comporta la revoca della qualificazione CQC per il trasporto di cose. Le modalità di effettuazione degli “esami di ripristino” sono le medesime previste per il conseguimento della qualificazione CQC. L’istanza di “esame di ripristino” può essere presentata anche in un Ufficio Motorizzazione civile di provincia differente da quella in cui ha sede l’ente presso il quale è stato svolto il corso di formazione periodica. 

Rinunzia alla qualificazione CQC 
Il titolare di qualificazione CQC può, in qualsiasi momento, richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile di revocare la propria abilitazione. La rinuncia alla qualificazione CQC comporta la revoca della stessa e l’interessato potrà conseguire una nuova abilitazione esclusivamente secondo le procedure ordinarie, frequentando, cioè, un corso di qualificazione iniziale e sostenendo il previsto esame di idoneità. La rinuncia sarà annotata nel sistema informatico inserendo una "revoca per altri motivi". In caso di rinuncia, la patente CQC deve essere riconsegnata all’Ufficio Motorizzazione civile e l’utente dovrà (salvo intenda rinunciare anche alla patente di guida) richiedere un duplicato della patente di guida, sulla quale, ovviamente, non sarà riportato codice 95 relativo alla CQC revocata. Nel caso il conducente, già titolare di entrambe le qualificazioni CQC, abbia dapprima rinunciato a una delle due, ma che, dopo la revoca, intenda nuovamente conseguirla deve frequentare esclusivamente il corso integrativo (solo la parte speciale relativa al trasporto di merci o di persone, a seconda del caso) e sostenere il relativo esame solo sulla parte specialistica. 

QUALI DOCENTI 
Un collega mi domanda quali sono i requisiti dei docenti per i corsi CQC, con il timore di essersi perso qualche novità. In realtà la situazione è stabile da un poco di tempo. 
La normativa riguardante le CQC è basata sul Decreto Ministero dei Trasporti - 20/09/2013 – pubblicato sulla GU Serie Generale n.115 del 20-5-2014 con titolo Procedure per corsi di qualificazione iniziale e periodica per conseguimento CQC e oggetto: Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori. 
Le modalità operative sono contenute nella circolare 7787 del 3 aprile 2014, nell’intento di offrire una sorta di testo unico sull’argomento della qualificazione professionale di tipo CQC. Tale circolare sostituisce integralmente la precedente circolare 85349 del 22.10.2010. 
Riguardo i docenti, al punto 6.2.2 si legge: 
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avvalersi, in qualità di docenti, delle seguenti figure professionali:
· insegnante di teoria munito di abilitazione; 
· istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione. Nel caso in cui l’ente sia stato autorizzato esclusivamente all’effettuazione della parte teorica non è richiesta la figura professionale dell’istruttore di guida; 
· medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero medico che abbia svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto; 
· esperto in materia di organizzazione aziendale. Sono da considerarsi tali i soggetti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti: a) aver maturato, negli ultimi 5 anni, non meno di 3 anni di esperienza di organizzazione aziendale in un’impresa di autotrasporto; b) aver pubblicato testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto; c) aver conseguito l’abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola, nonché l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione sia per l’autotrasporto di persone che di merci, sia nazionale che internazionale. d) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. 
In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di consentire un agevole esame dei titoli, l’autoscuola o l’ente di formazione richiedente, nei curricula da presentare alla Direzione Generale Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o dell’autorizzazione ad effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, dovrà indicare: 
per i soggetti di cui al punto a): 
· presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività; 
· il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa; 
· gli incarichi svolti presso ogni singola impresa; 
per i soggetti di cui al punto d): 
· per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza; 
· periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza; 
· materia o materie trattate nell’ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza. 
Nel ricordare l’importanza della precisa indicazione, nei curricula, dei dati sopra riportati – in carenza della quale i competenti UMC devono procedere ad una richiesta di integrazione documentale con conseguente dilatamento dei tempi del procedimento necessario al rilascio del nulla osta a svolgere i corsi in argomento – si sottolinea come gli stessi curricula dovranno essere presentati nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello previsto all'allegato 4 della circolare. Si chiarisce che possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste: pertanto, nell'ambito della medesima qualificazione, è irrilevante la sostituzione di un docente con altro nell'espletamento della lezione di competenza. 

Le successive circolari 12028 del 29 maggio 2014 e 12191 del 3 giugno 2014, modificano leggermente i requisiti richiesti, come precisato anche nella comunicazione di servizio 02 del 15/07/2014 della DGT Nord Ovest. 

INSEGNANTE DI TEORIA e ISTRUTTORE DI GUIDA: E’ richiesta esclusivamente l’abilitazione in corso di validità ovvero non è più richiesto di dimostrare di aver svolto l’attività per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni. 
MEDICO SPECIALISTA: E’ stata inserita anche la specializzazione in igiene e medicina preventiva. 
ESPERTO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: Oltre ai requisiti richiesti precedentemente è necessario il possesso del diploma di istruzione di II° grado conseguito con un corso di studi quinquennale. 


LA LUNGA ATTESA
Il 15 ottobre 2018 scadono i termini della proroga che finora è stata applicata alla modalità temporanea con cui si sono svolti negli ultimi tempi gli esami di conseguimento delle patenti A. Abbiamo utilizzato la modalità provvisoria (con la velocità limitata) per anni ed è venuto il momento di adeguarsi alle normative comunitarie. Il testo del decreto che fisserà i nuovi percorsi (due, uno con tempo minimo di percorrenza da eseguire in equilibrio e l’altro con tempo di percorrenza massimo da eseguire in velocità) è già pronto e secondo alcune indiscrezioni è anche stato firmato dal ministro. Ma ad oggi non ha ancora visto la luce. Aggiornerò il blog non appena questo accadrà e potremo esaminarlo in forma definitiva sulle pagine della Gazzetta Ufficiale, nel frattempo ci rammarichiamo che sia stato perso tanto tempo che poteva essere utilizzato proficuamente per realizzare le nuove piste e ci domandiamo cosa accadrà dopo il 15 ottobre. Si prospettano alcune possibilità: la prima soluzione, da adottare a livello nazionale, sarebbe quella di una proroga dei fogli rosa, tenendo anche conto che si va verso un periodo nel quale il terreno potrebbe non essere agibile per ragioni meteorologiche; altra soluzione quella di una proroga del criterio attuale, ovvero della possibilità di svolgere gli esami con il vecchio percorso in deroga alla nuova norma. Questa soluzione potrebbe però portare al paradosso di una patente moto valida solo in Italia e non all'estero, in quanto conseguita con modalità non corrispondenti a quanto richiesto dall'UE. Una situazione che abbiamo già vissuto in passato e che sarebbe bene evitare. A Torino non siamo messi bene, anzi. La pista di via Bertani non è adattabile in tempi brevi e le piste private ubicate nella provincia necessiteranno di un collaudo, dopo la loro realizzazione. La pista che l’associazione sta cercando di realizzare nella zona nord della città è bloccata dal muro di gomma creato dall'assessorato e dal rimpallo di responsabilità tra Comune e GTT. Rimarremo senza piste e senza esami? Vedremo, di certo per evitare una situazione di totale incertezza sarebbe bastato divulgare gli schemi con un poco di anticipo.
Ho scelto di non cancellare il testo che avevo pubblicato prima dell'uscita del decreto, non solo per correttezza ma anche perché penso che le osservazioni che avevo esposto in precedenza siano ancora valide. 
E' stato pubblicato sulla GU n. 238 del 12/10/2018 il DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 2018 avente titolo: Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A. Il decreto detta le norme per i nuovi esami di conseguimento delle patenti A e modifica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013. Sotto trovate le planimetrie dei nuovi tracciati. Come spiegato nel testo, un percorso prevede un tempo di percorrenza minimo, l'altro un tempo massimo. Rilevante, tra le altre cose, che sia stato introdotto l'obbligo del paraschiena nell'elenco dell'abbigliamento di sicurezza obbligatorio.













La circolare 26323 del 25 ottobre 2018 fornisce informazioni supplementari per le nuove modalità di esami per patenti moto. In breve:
1) le aree di prova da omologare dovranno garantire che non ci siano pericoli  per l’incolumità dei candidati. Niente piste dove ci siano (per esempio) buche, radici affioranti, tombini sporgenti;
2) i tempi delle due prove della seconda fase (quelle che sostituiscono i 4 esercizi in pista) prevedono come noto non meno di 15 secondi per il primo passaggio e non più di venticinque secondi per il secondo. L’esaminatore dovrà far riferimento esclusivamente ai secondi e non anche ai centesimi di secondo. Negli esami in Motorizzazione il cronometro viene fornito agli esaminatori dall'ufficio provinciale, mentre negli esami presso piste delle autoscuole le stesse devono fornire lo strumento;
3) lo strumento in questione potrà essere di tipo manuale, attivato esclusivamente dall'esaminatore, o di tipo automatico collegato a rilevatori alla partenza e all'arrivo.
4) i tempi misurati devono essere chiaramente visibili al fine di garantire la pubblicità delle prove. Inoltre il cronometro deve essere posizionato in maniera tale che i tempi non siano visibili dal candidato stesso durante lo svolgimento del percorso;
5) il paraschiena deve essere almeno di tipo CB - Central Back Protector (paraschiena centrale) e può essere integrato nella giacca o separato. Se vi serve un veloce ripasso dei vari tipi guardate QUI;
6) l'esame dura 30 minuti;

7) gli esami con questa modalità inizieranno dal 2 gennaio 2019.

SENTENZA POSITIVA
Segnatevi questi dati: sentenza della Corte di Cassazione numero 9555/18 datata 18 aprile2018. Fino ad oggi il proprietario di un veicolo cui veniva contestata una violazione al codice che comportava la decurtazione di punti, poteva agire in tre modi: comunicare di essere alla guida del medesimo, comunicare i dati del conducente (diverso dal proprietario) oppure dichiarare di non sapere chi era alla guida. Quest’ultima opzione (che spesso nei verbali spediti a domicilio non è espressamente contemplata) consentiva di evitare la decurtazione dei punti a fronte di una spesa, una sorta di tassa sul silenzio, pari a 286 euro. Tassa, vorrei sottolineare, indipendente dall'importo della sanzione originaria e non pari al doppio, come invece crede la maggior parte dei conducenti. La sentenza rivoluzionaria della Corte di Cassazione invece afferma che il proprietario che dichiara di non sapere chi era alla guida, in quanto il veicolo viene usato da più persone o per altri motivi dimostrabili, non è passibile della decurtazione dei punti, non è imputabile di omessa sorveglianza del veicolo e soprattutto non è tenuto al pagamento della suddetta “tassa sul silenzio”.

UNA PICCOLA FALLA
Più volte abbiamo parlato di Aginet e del suo essere il risultato di una sperimentazione. Prova ne è che le modifiche al funzionamento richieste più volte non sono state prese in considerazione, i pochi aggiornamenti riguardano l’operatività interna degli uffici provinciali e non sono stati fatti passi avanti nella sua diffusione. Un ulteriore piccola falla del sistema è la seguente: Aginet accetta l’inserimento in un corso recupero punti per le patenti superiori di un titolare di patente B e viceversa. Manca quindi un controllo all'atto della digitazione, come invece sarebbe auspicabile. Un motivo in più per verificare con estrema cura i dati che vengono inseriti.

UNA LIEVE LIMITAZIONE
Un titolare di autoscuola può avere l’abilitazione da istruttore senza la A? Si. La città metropolitana ha confermato che chi possiede l’abilitazione come istruttore (e la relativa esperienza di due anni) può conservare o acquisire la titolarità di una scuola guida anche se non possiede la patente A. Resta da dire che la relativa licenza riporterà la limitazione a riguardo.

PATENTE BYE BYE 
Può accadere che la patente A scompaia dopo un rinnovo. Si tratta di una anomalia provocata dalla mancanza della patente medesima nel database. Questa mancanza può essere dovuta all'errata trascrizione di una patente B conseguita precedentemente al passaggio della gestione dalla Prefettura alla motorizzazione. Trattandosi di una patente valida anche per la guida dei veicoli per cui è richiesta la patente A e rilasciata dalla Prefettura, se non è stata correttamente inserita nell'archivio dei conducenti gestito dalla motorizzazione, può accadere che allatto del rinnovo la patente A scompaia. La correzione è a cura della motorizzazione medesima, la quale si fa carico della ristampa, in quanto il titolare non può essere incolpato dell’avvenuto.
  
RISORSE IN RETE
Il sito consente di vedere il modello di patente emessa selezionando la nazione e la data di rilascio e consente una prima scrematura quando si hanno di dubbi sull'autenticità del documento. Inoltre selezionando la nazione senza indicare la data compaiono i modelli di patente attualmente in uso e le relative caratteristiche, tra le quali i codici armonizzati locali e tante altre informazioni. 
  
STORIE DI PRATICHE VISSUTE
Caso 1: esame di guida per estensione patente il giorno 21 e patente scaduta il 20, che si fa? Si fa l’esame con la patente scaduta e un documento di riconoscimento valido.
Caso 2: la pratica di conseguimento contiene un errore (il luogo di nascita, per fare un esempio). Nessuno se ne accorge fino all'ultimo esame di guida. E qui arriva la particolarità: all'atto del riporto, la pratica deve essere inserita con l’errore, altrimenti perde la teoria. Solo dopo si potrà correggere l’errore e far uscire il foglio rosa giusto.

APPUNTAMENTO IN POSTA
Dopo averla sperimentata posso confermare che l’app di poste (QUI la versione per Android) funziona bene. Premette di selezionare l’ufficio postale ovunque lo si desideri tramite una mappa interattiva e di creare un ticket all'ora desiderata. Arrivati sul posto basterà beggiare (scusate il neologismo, significa semplicemente far passare lo schermo del telefonino davanti al lettore ottico) e si verrà chiamati allo sportello. Preciso al secondo. Quando il sistema verrà adottato in motorizzazione avremo risolto tutti i nostri problemi.

DOVE LO TROVO? 
1) All'esame di teoria il codice fiscale serve. Ma non è vincolante avere il tesserino, potrebbe bastare anche una fotocopia. Ma se non si trova neppure quella? Basta guardare il foglio grigio, ogni tagliando nell'ultima riga riporta il codice fiscale del candidato.
2) Il sito della motorizzazione di Torino non c’è più. Al suo posto il minisito sul Portale. QUESTO è il link e QUESTO è per vedere i turni.


ESAME KB A QUIZ
Dopo Firenze, anche Roma sperimenta gli esami conseguimento KB a quiz. La scheda d’esame si compone di 20 domande, ciascuna con tre risposte possibili, di cui una vera e due false e supera l’esame chi commette al massimo 3 errori. Il tempo a disposizione è di 30 minuti. Se la sperimentazione avrà esito positivo questo sistema potrebbe essere esteso all'intero territorio nazionale. Al momento gli esami per il conseguimento del KA continuano a svolgersi con il metodo orale su tutto il territorio.

CARCERE E GUIDA
Un soggetto che ha trascorso più di tre anni in carcere e si ritrova con la patente scaduta in condizioni di lunga inattività  può utilizzare questa motivazione per chiedere di non sostenere l’esame di revisione? No, secondo QUESTA precisazione.
  
DOVE ABITI?
E’ consentito iscriversi e conseguire la patente ovunque in Italia o ci sono vincoli dovuti alla residenza? La patente può essere conseguita ovunque, come dice questa nota.

B, BE E LIMITAZIONI
Quesito: un titolare di patente B con limitazioni per neopatentati e di foglio rosa BE cosa può guidare? Un complesso di veicoli con motrice che non supera i limiti prescritti. Potrà condurre veicoli di potenza superiore (anche se non è passato un anno dal conseguimento della B) solo quando avrà la patente BE.

STATISTICHE ESAMI E ALTRI NUMERI
Da una inchiesta pubblicata dal sito Facile.it:
Oggi il 95% degli italiani di età compresa fra i 18 ed i 74 anni ha la patente, ma non sempre questa è arrivata al primo tentativo. Gli automobilisti italiani che hanno ripetuto almeno una volta l'esame di guida sono oltre 6.200.000.
Se sono stati costretti a ripetere la teoria poco meno di 2.900.000 automobilisti, quando si guarda alla seconda prova, quella su strada, il numero dei bocciati sale fino a superare i 3.460.000. C'è, infine, un nutrito sottoinsieme di guidatori, che prima di potersi mettere al volante hanno dovuto ripetere sia la teoria sia la pratica. Dalle statistiche emerge che oltre 1,6 milioni di automobilisti hanno ripetuto la prova una sola volta, oltre 4 milioni hanno ripetuto l'esame due volte; poco più di 500.000 si sono presentati all'esame per tre volte prima di avere il via libera e infine 36.000 hanno conquistato la patente dopo più di tre tentativi. Dai dati emerge inoltre che, se a livello complessivo i bocciati almeno una volta all'esame della patente sono il 17,7% del totale, fra gli uomini la percentuale scende al 15%, mentre sale fino al 20,4% fra le donne.

Infine una curiosità: la gestione di una famiglia, a quanto pare, distrae dallo studio. Se tra chi fa parte di una famiglia di due o più membri i bocciati oscillano fra il 16,5% e il 22,6%, solo il 16,6% dei single hanno ripetuto l'esame.






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